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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05370/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34761/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fideiussori diFerrero [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Fossano (CN), alla strada [OSCURATO:PERSONA] di Vaglio n. 11/A, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata - e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 70 , in persona dell’amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], qualemandataria di [OSCURATO:PERSONA] 1714 S.R.L., con sede in Milano, alla via Statuto n. 13, rappresentata e difes a, giusta procura special e allegat a al contro ricorso, dall’AvvocatoMarco Pellegrino, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - interveniente - avverso la sentenza, n. cron. 1 268 /201 9 , del la [OSCURATO:PERSONA] TORINOpubblicata in data 24 / 07 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di debitrice principale (la società) e di fideiussori, citarono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo anche, breviter, Banca), innanzi al Tribunale di Cuneo esponendo di aver stipulato con quest'ultima tre contratti di conto corrente, contrassegnati rispettivamente dai nn. 20100763, 21306271 e 21306270, lamentando l'illegittimità delle condizioni praticate dalla Banca e ritenendo, in base ad una perizia econometrica allegata agli atti, la sussistenza di sopravvenuta usura oggettiva e soggettiva, l’applicazione di interessi anatocistici, la illegittimità della commissione di massimo scopetto.

Invocarono, in ragione di tali asserite nullità, l'accertamento del corretto saldo contabile, che affermarono essere a loro credito per l'importo di complessivi € 388.246,67.

Dedussero, inoltre, la illegittimità di quattro mutui chirografari stipulati con la medesima Banca, a loro dire nulli per mancanza di causa, in quanto esclusivamente finalizzati a ripianare l'esposizione debitoria della società debitrice.

1.1. Si costituì la convenuta, eccependo, preliminarmente, la prescrizione delle rimesse e dei versamenti anteriori alla data dell’1 ottobre 2004, essendo decorsi dieci anni tra la data del pagamento e la notifica dell’atto di citazione.

Nel merito, contestò gli assunti di controparte relativamente ai rapporti di conto corrente ed ai finanziamenti, ed altrettanto fece con riguardo alla perizia prodotta dagli attori, assumendone l’erroneità nelle premesse e nella metodologia di calcolo adottata.

Con particolare riferimento ai mutui, contestò l'avversa eccezione di loro nullità, proponendo, in via subordinata, per il caso di suo accoglimento, domanda di restituzione delle somme mutuate.

1.2. Il processo, interrotto per l’intervenuto fallimento della società debitrice principale, fu riassunto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il menzionato tribunale, respinte le istanze istruttorie, con sentenza del 20 giugno 2017, n. 611, dichiarò l'estinzione del giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già fallita, rigettò tutte le domande degli attori, dichiarò la prescrizione delle rimesse e dei versamenti effettuati sul conto corrente n. 20100763 in data anteriore all’1 ottobre 2004, per l'importo complessivo di € 7.482,91, e condannò gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite.

2. Pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale, promossi, contro questa decisione, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla Banca, l’adita Corte di appello di Torino, disattesane l’istanza di sospensione exart. 283 cod. proc. civ., con sentenza del 24 luglio 2019, n. 1268, respinse l’appello principale; accolse solo parzialmente l’appello incidentale, confermando comunque la sentenza impugnata, sebbene con motivazione parzialmente diversa; condannò gli appellanti principali, in via solidale, al pagamento delle spese del grado.

2.1. Per quanto qui di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i) esaminando, prioritariamente, il gravame incidentale della Banca, ne accolse il primo motivo, evidenziando che «Dalla documentazione versata in atti dagli appellanti (in particolare dalle comunicazioni di concessione/variazione fido provenienti dalla Banca), risulta […] che gli odierni appellanti fossero fideiussori della [OSCURATO:PERSONA], anche per importi rilevanti, in relazione ai rapporti disciplinati in conto corrente.

Nulla risulta, invece, dalla documentazione in atti, circa la qualità di fideiussori degli appellanti in relazione ai rapporti di mutuo».

Ne dichiarò inammissibile, invece, il secondo, perché «vertente su statuizione non avente portata decisoria.

Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità dei mutui perché del tutto generica e comunque spiegando, in astratto, che il mutuo utilizzato dalla banca per ripianare l’esposizione debitoria ha causa lecita.

Dunque si deve rilevare, in primis, che la Banca non risulta avere alcun interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale sul punto, con assorbimento di ogni questione ulteriore»; ii) considerò infondati o inammissibili tutti i motivi dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, ritenne: ii-a) correttamente accolta dal tribunale l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca relativamente alle rimesse effettuate in pendenza del rapporto di conto corrente antecedenti alla data dell’1 ottobre 2004 e quantificate nel complessivo importo di euro 7.482,91.

Osservò, sul punto, che «Il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale, preciso e lineare, della sentenza di prime cure, che qui si richiama: infatti le argomentazioni a sostegno dell’atto di appello non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nella sentenza impugnata. […].

E invero, se la persistente vigenza del contratto escludeva l'ammissibilità di una pretesa restitutoria del saldo finale rettificato, appunto perché il saldo finale non c'è, nulla vieta, in ragione dei ben noti principi (cfr. Cass. Civ.

S.U. n. 24418/2010), di far valere la prescrizione in relazione alle singole operazioni che quoad effectum, abbiano costituito pagamento (le cd. rimesse solutorie) e che la Banca, come rilevato dal primo Giudice, ha puntualmente e specificamente allegato. […].

È evidente l’interesse della Banca a coltivare tale eccezione anche nel caso di contratto vigente e, quindi, in presenza di azione di mero accertamento e non di ripetizionetout court, perché, ove si procedesse alla rideterminazione del saldo non si terrebbe conto delle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo»; ii-b) che «Il Tribunale non risulta avere rigettato la domanda permancata produzione, da parte degli attori, della copia dei contratti ma si è semplicemente limitato a dare atto, nel punto censurato dagli appellanti (cfr. pag. 8, par. 5.2, della sentenza impugnata), che le perizie prodotte dagli attori hanno analizzato il conto corrente tenendo in considerazione gli estratti conto prodotti.

Quanto ai contratti, il Tribunale ha correttamente evidenziato come le copie degli stessi fossero state prodotte dalla Banca.

Tanto ciò è vero che, dopo avere dato atto di quanto sopra, il Giudice di prime cure è passato ad esaminare, nel merito, le contestazioni svolte dagli attori»; ii-c) che, «Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, il Tribunale ha qualificato esplorativa la richiesta di CTU perché la perizia di parte depositata dai Ferrero risultava inattendibile (cfr. pag. 9 sentenza di primo grado) sia nella metodologia seguita che nelle conseguenti arbitrarie conclusioni.

Dunque, il Tribunale non risulta avere censurato la mancata produzione documentale, ai fini della decisione sulla ammissione della CTU, nei termini dedotti dagli appellanti.Nel caso di specie, non è nemmeno ravvisabile alcuna violazione dell’art. 119 TUB, posto che tale norma è strettamente correlata con l'ordine di esibizioneex art. 210 c.p.c., che non risulta essere mai stato richiesto dagli odierni appellanti.

II richiamo al recente revirement giurisprudenziale in punto art. 119 TUB appare inconferente, posto che, nel caso di specie, non risulta che la richiesta svolta in sede stragiudiziale sia stata poi fatta seguire dalla istanza diretta ad ottenere l’ordine di esibizioneex art. 210 c.p.c. »; ii - d) che, «Con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, il Tribunale ha precisato (cfr. pag. 9 sentenza impugnata, par. 7 e seguenti) che, nel caso di specie, non può dirsi sussistente l’usura oggettiva che si configura in relazione all’oggettivo superamento del tasso di interesse applicato dalla banca rispetto al tasso soglia»; ii-e) «aspecifico, poiché le deduzioni difensive non contengono una censura, precisa e ragionata alla sentenza», il quinto motivo di gravame, con cui si era contestata la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto generica ed infondata la doglianza concernente l’anatocismo sul presupposto che la stessa risultava circoscritta al periodo 2003-2013, in relazione al quale la Banca aveva dimostrato di aver dato luogo all’adeguamento in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la previsione della pari capitalizzazione; ii-f) che, come già rimarcato accogliendosi il primo motivo del gravame incidentale della Banca, «dalla documentazione versata in atti non risulta provata la qualità di fideiussori degli appellanti in relazione ai rapporti di mutuo», sicché «il motivo di gravame proposto dagli appellanti in relazione ai mutui va respinto, in quanto infondato», confermandosi la sentenza impugnata sebbene con diversa motivazione sul punto; ii-g) la richiesta c.t.u. di natura contabile «del tutto inconferente, così che la statuizione del Tribunale che ha respinto la relativa istanza appare del tutto condivisibile.

Il motivo di gravame risulta anche generico e comunque in contrasto con le risultanze di causa laddove spiega […] che il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento unicamente sulla base di (non meglio precisate) dichiarazioni scritte rese negli atti giudiziari ed in assenza di una perizia.

Perizia che, invece, risulta essere stata depositata dalla Banca, come ne viene pacificamente dato atto nella stessa sentenza impugnata (cfr. pag. 8, par. 4.10).

Resta solo da segnalare, per completezza, che la richiesta c.t.u. sarebbe comunque inammissibile su alcune questioni non appellate (come per esempio le statuizioni in punto c.m.s. e usura soggettiva), su cui si è formato il giudicato»; ii-h) la liquidazione delle spese di primo grado «del tutto in linea con i parametri previsti per lo scaglione tariffario da € 260.000,01 ad € 520.000,01 (all’interno del quale ricade la presente controversia, così come quantificati dal d.m. n. 55/2014, e con i criteri individuati dall’art. 4 di tale normativa».

3. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali fideiussori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a nove motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., unica destinataria della notificazione del ricorso predetto, è rimasta solo intimata, mentre ha depositato un atto denominato “controricorso”, illustrato anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria, pro soluto, dei crediti pecuniari deteriorati di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui sono ricompresi anche quelli vantati ne confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dei suoi eventuali garanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Rileva pregiudizialmente il Collegio, quanto all’avvenuta costituzione, in questa sede, con un atto denominato “controricorso”, - e benché non destinataria della notificazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - della [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria, pro soluto, dei crediti pecuniari deteriorati di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che, come recentemente ribadito da Cass. n. 7721 del 2023 (cfr. in motivazione), «sul ruolo processuale che il successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità, si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte.

In un primo momento, invero, si è sostenuto che, pur essendo esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito (cfr. Cass.

SU, n. 9753 del 1994; Cass., SU, n. 1245 del 2004), tuttavia “nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso” (cfr. Cass. n. 10598 del 2005).

Tale indirizzo ermeneutico è stato poi superato, affermandosi nel tempo il diverso principio per cui “il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza” - in forza di una legittimazione autonom a a titolo derivativo –“ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito” (cfr. Cass. n. 10215 del 2007; Cass. n. 11375 del 2010, Cass. n. 7986 del 2011; Cass. n. 12179 del 2014; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 5759 del 2016; Cass. n. 5987 del 2021), fermo restando che “il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie” (cfr. Cass. n. 11322 del 2005) e che “la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare” (cfr. Cass. n. 6610 del 1988).

In seno a questo nuovo orientamento, tuttavia, si è venuta progressivamente a consolidare un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 18967 del 2013; Cass. n. 25423 del 2019): nel senso che tale facoltà deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., “nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa” (cfr. Cass. n. 11638 del 2016; Cass. n. 23439 del 2017; Cass. n. 33444 del 2018; Cass. n. 25423 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021, in motivazione).

Si è ulteriormente puntualizzato, peraltro (cfr. Cass. n. 6774 del 2022), che a quest’ultima fattispecie sia assimilabile - pena analoga lesione del diritto di difesa -l’ipotesi in cui vi sia una successione a titolo particolare parziale ed il dante causa si costituisca dichiarando espressamente di svolgere difese esclusivamente con riguardo ai crediti rimasti nella sua titolarità, non anche per quelli ceduti al terzo, rimettendo all’iniziativa di quest’ultimo le relative difese; in tal caso, infatti, l’intervento del terzo è finalizzato non già a sostenere o aderire alla posizione sostanziale e processuale della parte già̀ presente nel processo, ma ad esercitare una legittimazione propria (cfr. Cass.n. 25423/2019 in motivazione, discutendosi in tema di ammissibilità del controricorso della società cessionaria dei crediti di una banca)».

1.1. Alla stregua dei suesposti princìpi, quindi, l’odierna costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria, pro soluto, dei crediti pecuniari deteriorati di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., deve qualificarsi come un intervento dalla stessa spiegato, quale subentrata a detta Banca nella titolarità (anche) dei crediti di cui si discute.

Un siffatto intervento deve considerarsi ammissibile, posto che quest’ultima, sua dante causa (oltre che unica destinataria del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non si è ritualmente costituita in questa sede al fine di ottenere la tutela della medesima posizione soggettiva in relazione alla quale la prima ha effettuato la sua costituzione.

1.2. Va rimarcato, infine, che la memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. di [OSCURATO:SOCIETA]., datata 4 dicembre 2023, risulta redatta anche nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. la sua intestazione).

È evidente, tuttavia, che, non avendo quest’ultima depositato un proprio controricorso, non può avvalersi della facoltà di depositare memorie, atteso quanto sancito dall’art. 370, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 33267 del 2023; Cass. n. 4049 del 2023; Cass. n. 34791 del 2021; Cass. n. 17030 del 2021)

2. Ancora in via pregiudiziale, deve evidenziarsi che, nella memoria suddetta, [OSCURATO:SOCIETA]., «Ad ulteriore suffragio dell’inammissibilità del ricorso», ha dedotto che, «successivamente alla proposizione del ricorso e del controricorso si è formato un giudicato esterno sulle situazioni giuridiche e sui rapporti oggetto di causa».

A supporto di tale affermazione ha allegato la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 372/2021 (resa tra le stesse parti oggi in causa), pubblicata il 28 aprile 2021 (ben oltre, quindi, la instaurazione dell’odierno giudizio di legittimità e del termine per il deposito del controricorso), munita della certificazione di cancelleria di sua non avvenuta impugnazione.

2.1. L'eccezione di giudicato esterno è certamente ammissibile in questa sede.

2.1.1. Invero, come ricordato da Cass. n. 25863 del 2022 (cfr. in motivazione), le Sezioni Unite di questa Corte, in ordine alla deducibilità in sede di legittimità del giudicato esterno formatosi successivamente alla conclusione del giudizio di merito, in parte rettificando quanto già detto, sempre a Sezioni Unite,con la sentenza n. 226 del 2001, hanno precisato che l'affermazione secondo cui l'eccezione di giudicato non può essere dedotta per la prima volta in cassazione attesa la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità, conserva tutta la sua validità con riferimento alla fattispecie (posta ad oggetto della precedente sentenza) di un giudicato esterno che si sia formato «nel corso del giudizio di merito» e che, viceversa, la medesima non è applicabile al caso «nel quale il giudicato esterno si assume essersi formato successivamente alla conclusione del giudizio di merito».

Nel giustificare il distinguo, le Sezioni Unite chiariscono, tuttavia, che «è "nuova" la questione che avrebbe potuto essere sollevata nel giudizio di merito e non lo è stata», ed aggiungono che «è più che ovvio che non poteva proporsi nel giudizio di merito l'eccezione relativa ad un giudicato che si sia formato solo dopo la conclusione di quel giudizio» (cfr. Cass., SU, n. 13916 del 2006).

2.1.2. Il medesimo principio è stato ribadito con successiva sentenza nella quale, sempre a Sezioni Unite, questa Corte - fissando il principio di diritto secondo cui «nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione» - ha aggiunto che « tale soluzione è del resto coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di giudicato esterno, considerato che la possibilità di dedurre per la prima volta nel giudizio di cassazione l'eccezione di giudicato esterno che, per essersi formato nelle more del giudizio di merito, poteva essere in quella sede dedotto risulta chiaramente esclusa sia dalla sentenza 226/01 che dalla sentenza 13916/06» (cfr. Cass., SU, n. 21493 del 2010).

2.1.3. Entrambe le sentenze sopra riportate, pertanto, pur facendo riferimento alla conclusione del giudizio, individuano il momento oltre il quale resta preclusa la rilevabilità nel giudizio di cassazione del giudicato esterno in ragione della possibilitào meno di proporsi l'eccezione nel giudizio di merito (cfr. sostanzialmente in tal senso anche Cass. n. 12754 del 2022).

La linea di demarcazione tra la revocazione ed il ricorso per cassazione viene, di conseguenza, tracciata dalle Sezioni Unite in ragione della formazione del giudicato in un momento in cui la questione poteva o meno essere eccepita nel giudizio di secondo grado (su quest’ultimo aspetto, vedasi pure Cass. n. 28733 del 2022).

Il riferimento alla conclusione del giudizio, contenuto nelle citate sentenze, deve essere letto, di conseguenza, unitamente all'ulteriore riferimento alla possibilità per la parte di introdurre la questione in quel giudizio.

2.1.4. In ragione di tali princìpi, fissati dalle Sezioni Unite e che il Collegio, condividendoli, ritiene di dover ribadire, può darsi seguito, dunque, all'orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d'appello (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25863 del 2022; Cass.n. 40721 del 2021; Cass. n. 39815 del 2021; Cass. n. 38189 del 2021; Cass.n. 35089 del 2021; Cass. n. 14883 del 2019, che, nel rito ordinario, fa coincidere tale termine con quello di scadenza delle memorie di replica).

Né rileva, in questa sede, interrogarsi ulteriormente se detto termine possa essere procrastinato nella data in cui la decisione vienedeliberata o, in quello successivo di sua pubblicazione, posto che, nella specie, per quanto si è già precedentemente evidenziato, il giudicato esterno dedotto da [OSCURATO:SOCIETA]. si è formato nel 2021 ben oltre entrambi tali momenti rispetto alla sentenza impugnata in questa sede (deliberata nella camera di consiglio del 2 luglio 2019 e pubblicata il successivo 24 luglio del medesimo anno).

2.2. Benché ammissibile, l’eccezione di giudicato esterno in esame, tuttavia, non può essere adeguatamente delibata, perché la copia della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 372/2021 (resa tra le stesse parti oggi in causa), pubblicata il 28 aprile 2021 e munita della certificazione di cancelleria di sua non avvenuta impugnazione, depositata telematicamente da [OSCURATO:SOCIETA]. contestualmente alla sua memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. risulta essere sprovvista delle pagine da 33 a 41 della sua motivazione, sicché al Collegio ne è sostanzialmente preclusa una sua effettiva e completa valutazione.

3. Fermo tutto quanto precede, il primo ed il settimo motivo di ricorso (il cui esame va anteposto a quello degli altri) denunciano, rispettivamente: I) «Illegittimità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Circa il difetto di titolarità del diritto.

Del primo motivo di appello incidentale della Banca ».

Si contesta alla corte distrettuale di avere accolto il primo motivo dell’appello incidentale della Banca assumendo che, dalla documentazione in atti, risultava che gli odierni ricorrenti fossero realmente fideiussori della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione ai rapporti di conto corrente, mentre mancava la corrispondente prova quanto ai rapporti di mutuo.

Si lamenta «l’erroneità, l'illegittimità e la incongruenza della sentenza impugnata» essendosi «al cospetto di un decisum contraddittorio, atteso che dapprima precisava la qualità degli appellanti di garanti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. limitatamente ai conti correntie, poi, la escludeva per i contratti di mutuo.

Per effetto, la Corte di Appello concludeva per la carenza di titolarità del diritto azionato senza tenere conto della documentazione versata in atti, atteso che prendeva in considerazione soltanto la Comunicazione/Contratto di concessione/variazione fido del 21.10.2009, inviata a tutti i garanti.

Ebbene, la Corte d'Appello non ha verificato: i) la “Lettera di fideiussione di qualunque operazione (fideiussione omnibus) con limitazione d'importo (allegato 1 del ricorso de quo ); ii) la “Relazione tecnico contabile dei rapporti bancari intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l con [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.”, a firma del rag. [OSCURATO:PERSONA], posto che al n. 20 dell’Elenco degli allegati emerge la “Copia contratti mutui” (allegato 2 del ricorso de quo ), da cui si evince candidamente la loro qualità di fideiussori»; VII) «Illegittimità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Circa il difetto di titolarità del diritto.

Del primo motivo di appello incidentale della Banca ».

Si contesta alla corte territoriale di avere ritenuto inammissibile il sesto motivo del gravame principale dei Ferrero, volto a contestare al tribunale di avere ritenuto muniti di causa lecita i mutui concessi dalla banca per ripianare l’esposizione debitoria.

Si ascrive a detta corte di avere «dichiarato il difetto di legittimazione attiva, in quanto gli appellanti non sarebbero stati titolari del diritto azionato» e che, ancora una volta, si è «al cospetto di una motivazione miope e non veritiera, attesa la mancata verifica dell’integrale relazione documentale, dalla quale emerge candidamente la qualità di garanti, anche per i rapporti di mutuo».

Anche in tal caso di assume che non era stata valutata la documentazione già puntualmente indicata in relazione al primo motivo.

3.1. Queste censure, chiaramente connesse, sono scrutinabili congiuntamente perché inficiate dalle medesime ragioni di inammissibilità.3.2.

Invero, giova premettere che: i) la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 24 luglio 2019) ha ridotto ormai al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 33267 del 2023; Cass. n. 30539 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", – tutte fattispecie qui concretamente insussistenti, come si dirà oltre –esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 33267del 2023; Cass. n. 30539 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. n. 30539 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022).

Cass., SU, n. 32000 del 2022, inoltre, ha puntualizzato che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”; ii) sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 33186 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021).

3.3. Alla stregua dei riportati principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, le doglianze in esame sono inammissibili non solo perché la insufficienza e contraddittorietà della motivazione non sono più denunciabili in Cassazione (salve le ipotesi, qui assolutamente insussistenti, ricordate da Cass., SU, n. 32000 del 2022), ma anche, e soprattutto, quanto ai documenti ivi richiamati e del cui omesso esame ci si duole: i) innanzitutto, non si specifica se e quando fossero depositati nel corso delle precedenti fasi di merito (circostanza, questa, espressamente contestata dalla qui costituitasi [OSCURATO:SOCIETA]..

Cfr. pag. 10-13 del suo controricorso), dovendosi ricordare, peraltro, che, giusta l’art. 372, comma 1, cod. proc. civ, non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

È evidente, tuttavia, che tra questi ultimi non rientrano quelli (lettere di fideiussione cd. omnibus con limitazione di importo; relazione tecnico contabile a firma del rag. [OSCURATO:PERSONA]) cui oggi si riferiscono i ricorrenti; ii) di essi, inoltre, nemmeno è riportato, anche sinteticamente, il relativo contenuto.

4. Il secondo motivo di ricorso, recante «Illegittimità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e

5. c.p.c..

Del primo motivo di appello.

Azione proposta di mero accertamento e non di condanna contro l'istituto di credito», contesta alla corte torinese l’avvenuto rigetto del primo motivo di parte appellante principale, in merito all'errore del tribunale che aveva sancito la prescrizione delle rimesse dei versamenti effettuati sul conto corrente in data anteriore al primo ottobre 2004.

Si chiede la riforma della sentenza impugnata, in quanto entrambi i giudici di merito non hanno temuto conto dell’esistenza degli affidamenti.

4.1. Questa doglianza non merita accoglimento.

4.1.1. Affatto correttamente, invero, la corte distrettuale, dopo aver condiviso i giusti rilievi del tribunale circa la differenza tra rimesse solutorie (eseguite in assenza di affidamento, oppure oltre i limiti di esso) e ripristinatorie (effettuate entro i limiti dell’affidamento medesimo), con la relativa incidenza sul termine prescrizionale, ed aver ricordato i principi enunciati da Cass., SU, n. 24418 del 2010, ha opinato, del tutto condivisibilmente, che se la persistente vigenza del contratto di conto corrente esclude l'ammissibilità di una pretesa restitutoria del saldo finale rettificato, appunto perché il saldo finale non c'è, «nulla vieta, in ragione dei princìpi suddetti, di far valere la prescrizione in relazione alle singole operazioni che,quoad effectum, abbiano costituito pagamento (le cd. rimesse solutorie) e che la Banca, come rilevato dal primo Giudice, ha puntualmente e specificamente allegato. […].

È evidente l’interesse della Banca a coltivare tale eccezione anche nel caso di contrattovigente e, quindi, in presenza di azione di mero accertamento e non di ripetizionetout court, perché, ove si procedesse alla rideterminazione del saldo non si terrebbe conto delle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo».

Né le argomentazioni dell’odierna censura persuadono il Collegio a rivedere tale conclusione.

5. Il terzo motivo di ricorso denuncia la «Illegittimità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Del secondo motivo di appello».

Si chiede la cassazione della sentenza de qua, in quanto la corte distrettuale, nel ritenere inammissibile il secondo motivo di appello dei Ferrero, ha precisato che «Il Tribunale non risulta avere rigettato la domanda per mancata produzione, da parte degli attori, della copia dei contratti, ma si è semplicemente limitato a dare atto, nel punto censurato dagli appellanti (cfr. pag. 8, par. 3.2, della sentenza impugnata), che le perizie prodotte dagli attori banno analizzato il conto corrente tenendo in considerazione gli estratti conto prodotti.

Quanto ai contratti, il Tribunale ha correttamente evidenziato come le copie degli stessi fossero state prodotte dalla Banca.

Tanto ciò è vero che, dopo avere dato atto di quanto sopra, il Giudice di prime cure è passato ad esaminare, nel merito, le contestazioni svolte dagli attori».

Si assume che anche la corte distrettuale, come già il tribunale, «hanno commesso il medesimo errore nel non prendere in considerazione la Relazione tecnico contabile del rag. [OSCURATO:PERSONA], corredata di n. 22 allegati.

A ben notare, questa difesa proponeva appello lamentando la “violazione del principio di acquisizione processuale.

Della documentazione presente agli atti di causa e non valutata dal Giudice di prime cure.

Dell'onere della prova”, precisando che il Giusdicente di prime cure aveva lasciato intendere che l'attrice fosse sfuggita al fondamentale onere probatorio di dimostrare i suoi assunti in quanto non avrebbe depositato né i contratti né gli estratti conto nella loro interezza.

In verità gli odierni ricorrenti avevano ampiamente assolto al proprio onere probatorio avendo depositato, nel corso del primo giudizio, tutti gli estratti conto relativi al conto corrente n. 20100763 dal III trimestre 2003 al II trimestre 2013, mancando solo gli scalari del I, II e III trimestre 2014».

5.1. Questa doglianza è inammissibile non solo perché, come si è già detto scrutinando il primo e settimo motivo, invoca documentazione (la relazione contabile del rag. [OSCURATO:PERSONA]) di cui non indica se e quando fosse stata prodotta nei precedenti gradi dimerito, nemmeno riportandone, anche sinteticamente, il contenuto, ma anche perché, in ragione del suo concreto argomentare, mostra di non aver colto appieno la descritta ratio decidendi, sul punto, della sentenza impugnata.

6. Il quarto motivo di ricorso lamenta la «Illegittimità della sentenza, attesa la violazione e la falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c. e dell’art. 119 TUB, in relazione all'art. 360, coma 1, n. 3, c.p.c.

Della violazione dell’art.115 c.p.c.».

Muovendo dal rilievo che, secondo la corte distrettuale, «il giudice di prime cure avrebbe ben operato atteso che la richiestaex art. 119 TUB era “strettamente correlata con l'ordine di esibizioneex art. 210 c.p.c. che non risulta essere mai stato richiesto dagli odierni appellanti”», sicché il terzo motivo di gravame principale era infondato, con conseguente conferma della sentenza di prime cure, che aveva ritenuto esplorativa la c.t.u., i ricorrenti assumono la violazione delle norme indicate in rubrica perché «la richiestaex art. 210 c.p.c. risulta incompatibile con il deposito della integrale documentazione (non solo di questa difesa ma anche di controparte) e non si comprende perché questa difesa avrebbe dovuto ricorrere anche all’esecuzione dell’art. 119 T.U.B..

Nel seno dell’atto di appello questa difesa aveva precisato la documentazione depositata, che non era stata contestata da controparte ed appurata dal Collegio, come emerge dalla lettura del verbale di udienza del 5.3.2019, ex art. 352 c.p.c..

Pertanto, anche in ottemperanza al dettato dell’art. 115 c.p.c. ed al principio di disponibilità delle prove, la Corte avrebbe dovuto, in accoglimento del gravame, nominare c.t.u. per la mera verifica delle anomalie attentamente provate con ben n. 2 perizie contabili».

6.1. Questa doglianza si rivela inammissibile per la dirimente considerazione che ancora una volta fa riferimento a “documentazione” di cui non riporta il contenuto, né indica quando e dove sarebbe stata prodotta nel corso dei giudizi di merito.

6.1.1. Resta solo da dire che: i) come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 33267 del 2023 e Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. nelle rispettive motivazioni), un'autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); ii ) l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (cfr., ex aliis, Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005), nelle specie, invece, non prospettato.

7. Il quinto motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 1815 c.c. e 644 c.p..

Dell’illegittimità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di gravame degli odierni ricorrenti.

Si sostiene che la tesi della corte distrettuale «non regge posto che il Collegio ha preso in considerazione “la perizia di parte” e non le perizie, così come realmente depositate (cfr. pag. 14).

Ne consegue che il Collegio ha ritenuto logica e precisa la sentenza di prime cure, in quanto la “metodologia seguita nelle conclusioni cui giungeva la perizia di parte giustificava il rigetto della richiesta CTU, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa”.

Si richiede la cassazione della sentenza posto che, ancora una volta, la Corte non ha preso atto di un fatto decisivo per la decisione, non esaminando la seconda perizia.

Infine, la Corte, nel ritenere corretta la sentenza di prime cure, ha commesso un grossolano errore ed una patente violazione del combinato disposto degli art. 1815 c.c. e 644 c.p., in quanto, ai fini del calcolo del TEG, il Giudice di prime cure ha rifiutato la metodologia di calcolo utilizzata da questa difesa in quanto: “basato su formule matematiche prive di fondamento”, contestando, in particolare, la mancata applicazione delle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia».

7.1. Questa doglianza si rivela inammissibile.

7.2. Invero, giova premettere che la corte territoriale ha respinto (e non già dichiarato inammissibile) il quarto motivo di appello degli odierni ricorrenti assumendo che, « Con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, il Tribunale ha precisato (cfr. pag. 9 sentenza impugnata, par. 7 e seguenti) che, nel caso di specie, non può dirsi sussistente l’usura oggettiva che si configura in relazione all’oggettivo superamento del tasso di interesse applicato dalla banca rispetto al tasso soglia.

Quanto al conto corrente n. 200100763,il Tribunale ha rilevato che gli attori censuravano la sussistenza dell’usura oggettiva nel periodo 2003-2013, sulla scorta della perizia agli atti a sostegno delle proprie pretese, che tuttavia risultava effettuata sulla base degli estratti conto di cui gli attori erano in possesso e senza contenere nessun raffronto con i tassi soglia tempo per tempo vigenti.

Oltre a ciò, il Tribunale rilevava che ilmetodo di calcolo adottato dal consulente di parte per la determinazione del tasso usurario si basava su formule matematiche prive di fondamento, poiché il consulente non aveva tenuto conto delle Istruzioni della Banca di Italia, che il Giudice di prime cure riteneva invece vincolanti, quali norme tecniche di specificazione della normativa primaria al fine di assicurare l'omogeneità dei dati da porre a raffronto, posto che negli stessi decreti ministeriali trimestrali di rilevamento dei tassi, veniva espressamente indicato il riferimento alle Istruzioni applicative della Banca d’Italia.

Alla luce di tali considerazioni, la perizia di parte risultava inattendibile, sia nella metodologia seguita che nelle conseguenti conclusioni cui giungeva, ciò che giustificava il rigetto della richiesta CTU, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa.

Secondo il Tribunale le stesse conclusioni, per gli stessi motivi, potevano trarsi con riferimento ai due conti anticipi le cui contestazioni si fondavano parimenti sugli elaborati peritali pressoché identici nei contenuti e nelle stesse erronee premesse metodologiche sopra descritte, che pertanto rendevano inattendibili gli elaborati peritali.

Il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale, preciso e lineare, della sentenza di prime cure, che qui si richiama: infatti le argomentazioni a sostegno dell’atto di appello non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nella sentenza impugnata.

Nelle more del presente procedimento, dopo alcune pronunce che avevano espunto le CMS dalla formazione del TEG ai fini del raffronto coni tassi soglia per il periodo ante 2010 (cfr. Cass. Civ, n. 12965/16), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ridefinito il criterio di calcolo per valutare il superamento della soglia di usura (cfr. Cass. Civ.

SS.

UU. 20.6.2018 n. 16303) senza negare validità ai criteri di calcolo della Banca d’Italia ma prevedendo l’inserimento di una media di valore, calcolata secondo indici espressamente evidenziati, delle CMS nella formazione del TEG.

La totale assenza di richiami da parte degli appellanti in ordine agli esiti di un ricalcolo che tenga conto dei criteri indicati conferisce totale genericità al motivo.

In assenza di specifiche indicazioni, ed in particolare della formulazione di una ipotesi di calcolo alternativa sulla base dei nuovi criteri indicati dalla massima istanza della giurisprudenza di legittimità, non risulta possibile valutare la portata di tale pronuncia in relazione al caso di specie».

7.2.1. La censura in esame, dunque, muovendo da una ricostruzione solo parziale della riportata, complessiva argomentazione della corte distrettuale, mostra nuovamente di non coglierne appieno la ratio decidendied ancora una volta fa riferimento a documentazione (la seconda perizia) di cui non riporta minimamente il contenuto, in palese violazione del principio di autosufficienza.

7.2.2. La stessa, inoltre, dimentica che: i ) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 33186 del 2023; Cass.n. 27522 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass.n. 11299 del 2023, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022); ii) l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 31959 del 2023; Cass. n. 19120 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); iii) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 33267 del 2023).

8. Il sesto motivo di ricorso, rubricato «Violazione dell'art. 111, comma 6, Cost.

Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», censura la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola “apparente”, nella parte in cui ha disatteso il quinto motivo di appello degli odierni ricorrenti volto a contestare l’avvenuto rigetto, da parte del tribunale, dell'eccezione avente ad oggetto l'illegittimità dell’anatocismo praticato dalla Banca.

8.1. Anche questa doglianza non merita accoglimento.

8.2. Invero, la corte di merito ha disatteso il motivo di gravame suddetto così motivando: «Si tratta infatti di un motivo aspecifico, poiché le deduzioni difensive non contengono una censura, precisa e ragionata alla sentenza.

Il Tribunale, infatti, in punto anatocismo ha statuito (cfr. pag. 10, par. 8 e seguenti della sentenza impugnata) che gli odierni appellanti non avevano svolto una specifica contestazione avente ad oggetto l'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca: la mancanza di una specifica allegazione rendeva così la censura generica e infondata.

Detto ciò, il Tribunale ha anche precisato che la censura appariva circoscritta al periodo 2003-2013, periodo in cui la convenuta banca aveva dimostrato di aver dato luogo all'adeguamento in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la previsione della pari capitalizzazione.

Manca una critica specifica di tali argomentazioni, con precisi riferimenti ai documenti in atti.

Le doglianze svolte da parteappellante si sono limitate a dedurre genericamente l’assenza di prova a suffragio del presunto adeguamento della Banca alla suddetta delibera, spiegando che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla base di (non meglio precisate) dichiarazioni scritte prodotte dallo stesso istituto di credito all’interno dei precedenti atti di giudizio (cfr. pag. 10 atto di appello).

Tali censure risultano estremamente generiche: come già detto, ogni eventuale contestazione non può prescindere - pena l’inammi ssibilità - dalla circostanziata evidenza delle ragioni dirette a sostenere il motivo di censura.

In sostanza, il motivo di gravame, assolutamente generico ed indeterminato, non risulta idoneo a denotare l'errore che il Tribunale avrebbe compiuto: da qui la sua inammissibilità».

8.3. Richiamato, allora, quanto si è già detto al precedente §

3.2. di questa motivazione circa i limiti del sindacato di legittimità tuttora consentito dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., va pure ricordato che il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr.Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice.

Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

8.4. Alla stregua dei suddetti principi, dunque, nella specie non sussiste il vizio come lamentato nella censura in esame, avendo la corte distrettuale fornito una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014, né influendo su quest’ultimo la correttezza, o non, della soluzione concretamente adottata.

9. L’ottavo motivo di ricorso, recante «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», ascrive alla corte cittadina di avere disatteso il settimo motivo di appello degli odierni ricorrenti, contenente anche la richiesta di c.t.u., con una motivazione apparente, «non essendo chiaro l'iter logico giuridico in base al quale le tesi di questa difesa siano state ritenute tutte inammissibili e le CTP depositate infondate».

9.1. Anche questa censura deve essere respinta.

9.2. La corte d’appello ha così testualmente motivato il rigetto del suddetto motivo di gravame: «Alla luce di quanto sin qui dedotto [il riferimento è chiaramente a quanto fino a quel momento esposto dalla corte distrettuale per disattendere le altre doglianze dei Ferrero.

Ndr], la richiesta CTU di natura contabile risulta del tutto inconferente, così che la statuizione del Tribunale che ha respinto la relativa istanza appare del tutto condivisibile.

Il motivo di gravame risulta anche generico e comunque in contrasto con le risultanze di causa laddove spiega (cfr. pag. 13 atto di appello) che il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento unicamente sulla base di (non meglio precisate) dichiarazioni scritte rese negli atti giudiziari ed in assenza di una perizia.

Perizia che, invece, risulta essere stata depositata dalla Banca, come ne viene pacificamente dato atto nella stessa sentenza impugnata (cfr. pag. 8, par.4.10).

Resta solo da segnalare, per completezza, che la richiesta CTU sarebbe comunque inammissibile su alcune questioni non appellate (come per esempio le statuizioni in punto c.m.s. e usura soggettiva), su cui si è formato il giudicato».

9.3. È evidente, dunque, alla stregua dei principi già fondanti il rigetto del precedente motivo, che, anche in questo caso, non sussiste il vizio come lamentato nella censura in esame, avendo la corte distrettuale fornito una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014, né influendo su quest’ultimo la correttezza, o non, della soluzione concretamente adottata.

10. Il nono motivo di ricorso, infine, rubricato «Della violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014», chiede «la cassazione della sentenza relativamente alle spese, posto che la Corte avrebbe deciso per i valori medi, pur in assenza di attività particolarmente complesse svolte nel seno dei due giudizi.

Invero, il Collegio avrebbe ben potuto applicate i valori minimi».

10.1. Questa censura è inammissibile, atteso che: i) «il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa» (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3308 del 2023; Cass. n. 37825 del 2022; Cass. n. 10685 del 2019); ii) «In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo» (cfr.Cass. n. 14198 del 2022; Cass. n. 19989 del 2021).11.

In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando le spese del giudizio di legittimità a loro carico, in solido tra loro, atteso il principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., SU, n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sus sistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi [OSCURATO:SOCIETA]., nella ind

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34761/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fideiussori diFerrero [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Fossano (CN), alla strada [OSCURATO:PERSONA] di Vaglio n. 11/A, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata - e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 70 , in persona dell’amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], qualemandataria di [OSCURATO:PERSONA] 1714 S.R.L., con sede in Milano, alla via Statuto n. 13, rappresentata e difes a, giusta procura special e allegat a al contro ricorso, dall’AvvocatoMarco Pellegrino, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - interveniente - avverso la sentenza, n. cron. 1 268 /201 9 , del la [OSCURATO:PERSONA] TORINOpubblicata in data 24 / 07 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di debitrice principale (la società) e di fideiussori, citarono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo anche, breviter, Banca), innanzi al Tribunale di Cuneo esponendo di aver stipulato con quest'ultima tre contratti di conto corrente, contrassegnati rispettivamente dai nn. 20100763, 21306271 e 21306270, lamentando l'illegittimità delle condizioni praticate dalla Banca e ritenendo, in base ad una perizia econometrica allegata agli atti, la sussistenza di sopravvenuta usura oggettiva e soggettiva, l’applicazione di interessi anatocistici, la illegittimità della commissione di massimo scopetto. Invocarono, in ragione di tali asserite nullità, l'accertamento del corretto saldo contabile, che affermarono essere a loro credito per l'importo di complessivi € 388.246,67. Dedussero, inoltre, la illegittimità di quattro mutui chirografari stipulati con la medesima Banca, a loro dire nulli per mancanza di causa, in quanto esclusivamente finalizzati a ripianare l'esposizione debitoria della società debitrice. 1.1. Si costituì la convenuta, eccependo, preliminarmente, la prescrizione delle rimesse e dei versamenti anteriori alla data dell’1 ottobre 2004, essendo decorsi dieci anni tra la data del pagamento e la notifica dell’atto di citazione. Nel merito, contestò gli assunti di controparte relativamente ai rapporti di conto corrente ed ai finanziamenti, ed altrettanto fece con riguardo alla perizia prodotta dagli attori, assumendone l’erroneità nelle premesse e nella metodologia di calcolo adottata. Con particolare riferimento ai mutui, contestò l'avversa eccezione di loro nullità, proponendo, in via subordinata, per il caso di suo accoglimento, domanda di restituzione delle somme mutuate. 1.2. Il processo, interrotto per l’intervenuto fallimento della società debitrice principale, fu riassunto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il menzionato tribunale, respinte le istanze istruttorie, con sentenza del 20 giugno 2017, n. 611, dichiarò l'estinzione del giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già fallita, rigettò tutte le domande degli attori, dichiarò la prescrizione delle rimesse e dei versamenti effettuati sul conto corrente n. 20100763 in data anteriore all’1 ottobre 2004, per l'importo complessivo di € 7.482,91, e condannò gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite. 2. Pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale, promossi, contro questa decisione, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla Banca, l’adita Corte di appello di Torino, disattesane l’istanza di sospensione exart. 283 cod. proc. civ., con sentenza del 24 luglio 2019, n. 1268, respinse l’appello principale; accolse solo parzialmente l’appello incidentale, confermando comunque la sentenza impugnata, sebbene con motivazione parzialmente diversa; condannò gli appellanti principali, in via solidale, al pagamento delle spese del grado. 2.1. Per quanto qui di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i) esaminando, prioritariamente, il gravame incidentale della Banca, ne accolse il primo motivo, evidenziando che «Dalla documentazione versata in atti dagli appellanti (in particolare dalle comunicazioni di concessione/variazione fido provenienti dalla Banca), risulta […] che gli odierni appellanti fossero fideiussori della [OSCURATO:PERSONA], anche per importi rilevanti, in relazione ai rapporti disciplinati in conto corrente. Nulla risulta, invece, dalla documentazione in atti, circa la qualità di fideiussori degli appellanti in relazione ai rapporti di mutuo». Ne dichiarò inammissibile, invece, il secondo, perché «vertente su statuizione non avente portata decisoria. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità dei mutui perché del tutto generica e comunque spiegando, in astratto, che il mutuo utilizzato dalla banca per ripianare l’esposizione debitoria ha causa lecita. Dunque si deve rilevare, in primis, che la Banca non risulta avere alcun interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale sul punto, con assorbimento di ogni questione ulteriore»; ii) considerò infondati o inammissibili tutti i motivi dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, ritenne: ii-a) correttamente accolta dal tribunale l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca relativamente alle rimesse effettuate in pendenza del rapporto di conto corrente antecedenti alla data dell’1 ottobre 2004 e quantificate nel complessivo importo di euro 7.482,91. Osservò, sul punto, che «Il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale, preciso e lineare, della sentenza di prime cure, che qui si richiama: infatti le argomentazioni a sostegno dell’atto di appello non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nella sentenza impugnata. […]. E invero, se la persistente vigenza del contratto escludeva l'ammissibilità di una pretesa restitutoria del saldo finale rettificato, appunto perché il saldo finale non c'è, nulla vieta, in ragione dei ben noti principi (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 24418/2010), di far valere la prescrizione in relazione alle singole operazioni che quoad effectum, abbiano costituito pagamento (le cd. rimesse solutorie) e che la Banca, come rilevato dal primo Giudice, ha puntualmente e specificamente allegato. […]. È evidente l’interesse della Banca a coltivare tale eccezione anche nel caso di contratto vigente e, quindi, in presenza di azione di mero accertamento e non di ripetizionetout court, perché, ove si procedesse alla rideterminazione del saldo non si terrebbe conto delle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo»; ii-b) che «Il Tribunale non risulta avere rigettato la domanda permancata produzione, da parte degli attori, della copia dei contratti ma si è semplicemente limitato a dare atto, nel punto censurato dagli appellanti (cfr. pag. 8, par. 5.2, della sentenza impugnata), che le perizie prodotte dagli attori hanno analizzato il conto corrente tenendo in considerazione gli estratti conto prodotti. Quanto ai contratti, il Tribunale ha correttamente evidenziato come le copie degli stessi fossero state prodotte dalla Banca. Tanto ciò è vero che, dopo avere dato atto di quanto sopra, il Giudice di prime cure è passato ad esaminare, nel merito, le contestazioni svolte dagli attori»; ii-c) che, «Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, il Tribunale ha qualificato esplorativa la richiesta di CTU perché la perizia di parte depositata dai Ferrero risultava inattendibile (cfr. pag. 9 sentenza di primo grado) sia nella metodologia seguita che nelle conseguenti arbitrarie conclusioni. Dunque, il Tribunale non risulta avere censurato la mancata produzione documentale, ai fini della decisione sulla ammissione della CTU, nei termini dedotti dagli appellanti.Nel caso di specie, non è nemmeno ravvisabile alcuna violazione dell’art. 119 TUB, posto che tale norma è strettamente correlata con l'ordine di esibizioneex art. 210 c.p.c., che non risulta essere mai stato richiesto dagli odierni appellanti. II richiamo al recente revirement giurisprudenziale in punto art. 119 TUB appare inconferente, posto che, nel caso di specie, non risulta che la richiesta svolta in sede stragiudiziale sia stata poi fatta seguire dalla istanza diretta ad ottenere l’ordine di esibizioneex art. 210 c.p.c. »; ii - d) che, «Con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, il Tribunale ha precisato (cfr. pag. 9 sentenza impugnata, par. 7 e seguenti) che, nel caso di specie, non può dirsi sussistente l’usura oggettiva che si configura in relazione all’oggettivo superamento del tasso di interesse applicato dalla banca rispetto al tasso soglia»; ii-e) «aspecifico, poiché le deduzioni difensive non contengono una censura, precisa e ragionata alla sentenza», il quinto motivo di gravame, con cui si era contestata la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto generica ed infondata la doglianza concernente l’anatocismo sul presupposto che la stessa risultava circoscritta al periodo 2003-2013, in relazione al quale la Banca aveva dimostrato di aver dato luogo all’adeguamento in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la previsione della pari capitalizzazione; ii-f) che, come già rimarcato accogliendosi il primo motivo del gravame incidentale della Banca, «dalla documentazione versata in atti non risulta provata la qualità di fideiussori degli appellanti in relazione ai rapporti di mutuo», sicché «il motivo di gravame proposto dagli appellanti in relazione ai mutui va respinto, in quanto infondato», confermandosi la sentenza impugnata sebbene con diversa motivazione sul punto; ii-g) la richiesta c.t.u. di natura contabile «del tutto inconferente, così che la statuizione del Tribunale che ha respinto la relativa istanza appare del tutto condivisibile. Il motivo di gravame risulta anche generico e comunque in contrasto con le risultanze di causa laddove spiega […] che il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento unicamente sulla base di (non meglio precisate) dichiarazioni scritte rese negli atti giudiziari ed in assenza di una perizia. Perizia che, invece, risulta essere stata depositata dalla Banca, come ne viene pacificamente dato atto nella stessa sentenza impugnata (cfr. pag. 8, par. 4.10). Resta solo da segnalare, per completezza, che la richiesta c.t.u. sarebbe comunque inammissibile su alcune questioni non appellate (come per esempio le statuizioni in punto c.m.s. e usura soggettiva), su cui si è formato il giudicato»; ii-h) la liquidazione delle spese di primo grado «del tutto in linea con i parametri previsti per lo scaglione tariffario da € 260.000,01 ad € 520.000,01 (all’interno del quale ricade la presente controversia, così come quantificati dal d.m. n. 55/2014, e con i criteri individuati dall’art. 4 di tale normativa». 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali fideiussori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a nove motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., unica destinataria della notificazione del ricorso predetto, è rimasta solo intimata, mentre ha depositato un atto denominato “controricorso”, illustrato anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria, pro soluto, dei crediti pecuniari deteriorati di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui sono ricompresi anche quelli vantati ne confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dei suoi eventuali garanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Rileva pregiudizialmente il Collegio, quanto all’avvenuta costituzione, in questa sede, con un atto denominato “controricorso”, - e benché non destinataria della notificazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - della [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria, pro soluto, dei crediti pecuniari deteriorati di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che, come recentemente ribadito da Cass. n. 7721 del 2023 (cfr. in motivazione), «sul ruolo processuale che il successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità, si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte. In un primo momento, invero, si è sostenuto che, pur essendo esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito (cfr. Cass. SU, n. 9753 del 1994; Cass., SU, n. 1245 del 2004), tuttavia “nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso” (cfr. Cass. n. 10598 del 2005). Tale indirizzo ermeneutico è stato poi superato, affermandosi nel tempo il diverso principio per cui “il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza” - in forza di una legittimazione autonom a a titolo derivativo –“ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito” (cfr. Cass. n. 10215 del 2007; Cass. n. 11375 del 2010, Cass. n. 7986 del 2011; Cass. n. 12179 del 2014; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 5759 del 2016; Cass. n. 5987 del 2021), fermo restando che “il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie” (cfr. Cass. n. 11322 del 2005) e che “la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare” (cfr. Cass. n. 6610 del 1988). In seno a questo nuovo orientamento, tuttavia, si è venuta progressivamente a consolidare un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 18967 del 2013; Cass. n. 25423 del 2019): nel senso che tale facoltà deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., “nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa” (cfr. Cass. n. 11638 del 2016; Cass. n. 23439 del 2017; Cass. n. 33444 del 2018; Cass. n. 25423 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021, in motivazione). Si è ulteriormente puntualizzato, peraltro (cfr. Cass. n. 6774 del 2022), che a quest’ultima fattispecie sia assimilabile - pena analoga lesione del diritto di difesa -l’ipotesi in cui vi sia una successione a titolo particolare parziale ed il dante causa si costituisca dichiarando espressamente di svolgere difese esclusivamente con riguardo ai crediti rimasti nella sua titolarità, non anche per quelli ceduti al terzo, rimettendo all’iniziativa di quest’ultimo le relative difese; in tal caso, infatti, l’intervento del terzo è finalizzato non già a sostenere o aderire alla posizione sostanziale e processuale della parte già̀ presente nel processo, ma ad esercitare una legittimazione propria (cfr. Cass.n. 25423/2019 in motivazione, discutendosi in tema di ammissibilità del controricorso della società cessionaria dei crediti di una banca)». 1.1. Alla stregua dei suesposti princìpi, quindi, l’odierna costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria, pro soluto, dei crediti pecuniari deteriorati di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., deve qualificarsi come un intervento dalla stessa spiegato, quale subentrata a detta Banca nella titolarità (anche) dei crediti di cui si discute. Un siffatto intervento deve considerarsi ammissibile, posto che quest’ultima, sua dante causa (oltre che unica destinataria del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non si è ritualmente costituita in questa sede al fine di ottenere la tutela della medesima posizione soggettiva in relazione alla quale la prima ha effettuato la sua costituzione. 1.2. Va rimarcato, infine, che la memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. di [OSCURATO:SOCIETA]., datata 4 dicembre 2023, risulta redatta anche nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. la sua intestazione). È evidente, tuttavia, che, non avendo quest’ultima depositato un proprio controricorso, non può avvalersi della facoltà di depositare memorie, atteso quanto sancito dall’art. 370, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 33267 del 2023; Cass. n. 4049 del 2023; Cass. n. 34791 del 2021; Cass. n. 17030 del 2021) 2. Ancora in via pregiudiziale, deve evidenziarsi che, nella memoria suddetta, [OSCURATO:SOCIETA]., «Ad ulteriore suffragio dell’inammissibilità del ricorso», ha dedotto che, «successivamente alla proposizione del ricorso e del controricorso si è formato un giudicato esterno sulle situazioni giuridiche e sui rapporti oggetto di causa». A supporto di tale affermazione ha allegato la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 372/2021 (resa tra le stesse parti oggi in causa), pubblicata il 28 aprile 2021 (ben oltre, quindi, la instaurazione dell’odierno giudizio di legittimità e del termine per il deposito del controricorso), munita della certificazione di cancelleria di sua non avvenuta impugnazione. 2.1. L'eccezione di giudicato esterno è certamente ammissibile in questa sede. 2.1.1. Invero, come ricordato da Cass. n. 25863 del 2022 (cfr. in motivazione), le Sezioni Unite di questa Corte, in ordine alla deducibilità in sede di legittimità del giudicato esterno formatosi successivamente alla conclusione del giudizio di merito, in parte rettificando quanto già detto, sempre a Sezioni Unite,con la sentenza n. 226 del 2001, hanno precisato che l'affermazione secondo cui l'eccezione di giudicato non può essere dedotta per la prima volta in cassazione attesa la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità, conserva tutta la sua validità con riferimento alla fattispecie (posta ad oggetto della precedente sentenza) di un giudicato esterno che si sia formato «nel corso del giudizio di merito» e che, viceversa, la medesima non è applicabile al caso «nel quale il giudicato esterno si assume essersi formato successivamente alla conclusione del giudizio di merito». Nel giustificare il distinguo, le Sezioni Unite chiariscono, tuttavia, che «è "nuova" la questione che avrebbe potuto essere sollevata nel giudizio di merito e non lo è stata», ed aggiungono che «è più che ovvio che non poteva proporsi nel giudizio di merito l'eccezione relativa ad un giudicato che si sia formato solo dopo la conclusione di quel giudizio» (cfr. Cass., SU, n. 13916 del 2006). 2.1.2. Il medesimo principio è stato ribadito con successiva sentenza nella quale, sempre a Sezioni Unite, questa Corte - fissando il principio di diritto secondo cui «nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione» - ha aggiunto che « tale soluzione è del resto coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di giudicato esterno, considerato che la possibilità di dedurre per la prima volta nel giudizio di cassazione l'eccezione di giudicato esterno che, per essersi formato nelle more del giudizio di merito, poteva essere in quella sede dedotto risulta chiaramente esclusa sia dalla sentenza 226/01 che dalla sentenza 13916/06» (cfr. Cass., SU, n. 21493 del 2010). 2.1.3. Entrambe le sentenze sopra riportate, pertanto, pur facendo riferimento alla conclusione del giudizio, individuano il momento oltre il quale resta preclusa la rilevabilità nel giudizio di cassazione del giudicato esterno in ragione della possibilitào meno di proporsi l'eccezione nel giudizio di merito (cfr. sostanzialmente in tal senso anche Cass. n. 12754 del 2022). La linea di demarcazione tra la revocazione ed il ricorso per cassazione viene, di conseguenza, tracciata dalle Sezioni Unite in ragione della formazione del giudicato in un momento in cui la questione poteva o meno essere eccepita nel giudizio di secondo grado (su quest’ultimo aspetto, vedasi pure Cass. n. 28733 del 2022). Il riferimento alla conclusione del giudizio, contenuto nelle citate sentenze, deve essere letto, di conseguenza, unitamente all'ulteriore riferimento alla possibilità per la parte di introdurre la questione in quel giudizio. 2.1.4. In ragione di tali princìpi, fissati dalle Sezioni Unite e che il Collegio, condividendoli, ritiene di dover ribadire, può darsi seguito, dunque, all'orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d'appello (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25863 del 2022; Cass.n. 40721 del 2021; Cass. n. 39815 del 2021; Cass. n. 38189 del 2021; Cass.n. 35089 del 2021; Cass. n. 14883 del 2019, che, nel rito ordinario, fa coincidere tale termine con quello di scadenza delle memorie di replica). Né rileva, in questa sede, interrogarsi ulteriormente se detto termine possa essere procrastinato nella data in cui la decisione vienedeliberata o, in quello successivo di sua pubblicazione, posto che, nella specie, per quanto si è già precedentemente evidenziato, il giudicato esterno dedotto da [OSCURATO:SOCIETA]. si è formato nel 2021 ben oltre entrambi tali momenti rispetto alla sentenza impugnata in questa sede (deliberata nella camera di consiglio del 2 luglio 2019 e pubblicata il successivo 24 luglio del medesimo anno). 2.2. Benché ammissibile, l’eccezione di giudicato esterno in esame, tuttavia, non può essere adeguatamente delibata, perché la copia della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 372/2021 (resa tra le stesse parti oggi in causa), pubblicata il 28 aprile 2021 e munita della certificazione di cancelleria di sua non avvenuta impugnazione, depositata telematicamente da [OSCURATO:SOCIETA]. contestualmente alla sua memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. risulta essere sprovvista delle pagine da 33 a 41 della sua motivazione, sicché al Collegio ne è sostanzialmente preclusa una sua effettiva e completa valutazione. 3. Fermo tutto quanto precede, il primo ed il settimo motivo di ricorso (il cui esame va anteposto a quello degli altri) denunciano, rispettivamente: I) «Illegittimità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Circa il difetto di titolarità del diritto. Del primo motivo di appello incidentale della Banca ». Si contesta alla corte distrettuale di avere accolto il primo motivo dell’appello incidentale della Banca assumendo che, dalla documentazione in atti, risultava che gli odierni ricorrenti fossero realmente fideiussori della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione ai rapporti di conto corrente, mentre mancava la corrispondente prova quanto ai rapporti di mutuo. Si lamenta «l’erroneità, l'illegittimità e la incongruenza della sentenza impugnata» essendosi «al cospetto di un decisum contraddittorio, atteso che dapprima precisava la qualità degli appellanti di garanti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. limitatamente ai conti correntie, poi, la escludeva per i contratti di mutuo. Per effetto, la Corte di Appello concludeva per la carenza di titolarità del diritto azionato senza tenere conto della documentazione versata in atti, atteso che prendeva in considerazione soltanto la Comunicazione/Contratto di concessione/variazione fido del 21.10.2009, inviata a tutti i garanti. Ebbene, la Corte d'Appello non ha verificato: i) la “Lettera di fideiussione di qualunque operazione (fideiussione omnibus) con limitazione d'importo (allegato 1 del ricorso de quo ); ii) la “Relazione tecnico contabile dei rapporti bancari intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l con [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.”, a firma del rag. [OSCURATO:PERSONA], posto che al n. 20 dell’Elenco degli allegati emerge la “Copia contratti mutui” (allegato 2 del ricorso de quo ), da cui si evince candidamente la loro qualità di fideiussori»; VII) «Illegittimità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Circa il difetto di titolarità del diritto. Del primo motivo di appello incidentale della Banca ». Si contesta alla corte territoriale di avere ritenuto inammissibile il sesto motivo del gravame principale dei Ferrero, volto a contestare al tribunale di avere ritenuto muniti di causa lecita i mutui concessi dalla banca per ripianare l’esposizione debitoria. Si ascrive a detta corte di avere «dichiarato il difetto di legittimazione attiva, in quanto gli appellanti non sarebbero stati titolari del diritto azionato» e che, ancora una volta, si è «al cospetto di una motivazione miope e non veritiera, attesa la mancata verifica dell’integrale relazione documentale, dalla quale emerge candidamente la qualità di garanti, anche per i rapporti di mutuo». Anche in tal caso di assume che non era stata valutata la documentazione già puntualmente indicata in relazione al primo motivo. 3.1. Queste censure, chiaramente connesse, sono scrutinabili congiuntamente perché inficiate dalle medesime ragioni di inammissibilità.3.2. Invero, giova premettere che: i) la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 24 luglio 2019) ha ridotto ormai al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 33267 del 2023; Cass. n. 30539 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", – tutte fattispecie qui concretamente insussistenti, come si dirà oltre –esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 33267del 2023; Cass. n. 30539 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. n. 30539 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022). Cass., SU, n. 32000 del 2022, inoltre, ha puntualizzato che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”; ii) sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 33186 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021). 3.3. Alla stregua dei riportati principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, le doglianze in esame sono inammissibili non solo perché la insufficienza e contraddittorietà della motivazione non sono più denunciabili in Cassazione (salve le ipotesi, qui assolutamente insussistenti, ricordate da Cass., SU, n. 32000 del 2022), ma anche, e soprattutto, quanto ai documenti ivi richiamati e del cui omesso esame ci si duole: i) innanzitutto, non si specifica se e quando fossero depositati nel corso delle precedenti fasi di merito (circostanza, questa, espressamente contestata dalla qui costituitasi [OSCURATO:SOCIETA].. Cfr. pag. 10-13 del suo controricorso), dovendosi ricordare, peraltro, che, giusta l’art. 372, comma 1, cod. proc. civ, non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. È evidente, tuttavia, che tra questi ultimi non rientrano quelli (lettere di fideiussione cd. omnibus con limitazione di importo; relazione tecnico contabile a firma del rag. [OSCURATO:PERSONA]) cui oggi si riferiscono i ricorrenti; ii) di essi, inoltre, nemmeno è riportato, anche sinteticamente, il relativo contenuto. 4. Il secondo motivo di ricorso, recante «Illegittimità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5. c.p.c.. Del primo motivo di appello. Azione proposta di mero accertamento e non di condanna contro l'istituto di credito», contesta alla corte torinese l’avvenuto rigetto del primo motivo di parte appellante principale, in merito all'errore del tribunale che aveva sancito la prescrizione delle rimesse dei versamenti effettuati sul conto corrente in data anteriore al primo ottobre 2004. Si chiede la riforma della sentenza impugnata, in quanto entrambi i giudici di merito non hanno temuto conto dell’esistenza degli affidamenti. 4.1. Questa doglianza non merita accoglimento. 4.1.1. Affatto correttamente, invero, la corte distrettuale, dopo aver condiviso i giusti rilievi del tribunale circa la differenza tra rimesse solutorie (eseguite in assenza di affidamento, oppure oltre i limiti di esso) e ripristinatorie (effettuate entro i limiti dell’affidamento medesimo), con la relativa incidenza sul termine prescrizionale, ed aver ricordato i principi enunciati da Cass., SU, n. 24418 del 2010, ha opinato, del tutto condivisibilmente, che se la persistente vigenza del contratto di conto corrente esclude l'ammissibilità di una pretesa restitutoria del saldo finale rettificato, appunto perché il saldo finale non c'è, «nulla vieta, in ragione dei princìpi suddetti, di far valere la prescrizione in relazione alle singole operazioni che,quoad effectum, abbiano costituito pagamento (le cd. rimesse solutorie) e che la Banca, come rilevato dal primo Giudice, ha puntualmente e specificamente allegato. […]. È evidente l’interesse della Banca a coltivare tale eccezione anche nel caso di contrattovigente e, quindi, in presenza di azione di mero accertamento e non di ripetizionetout court, perché, ove si procedesse alla rideterminazione del saldo non si terrebbe conto delle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo». Né le argomentazioni dell’odierna censura persuadono il Collegio a rivedere tale conclusione. 5. Il terzo motivo di ricorso denuncia la «Illegittimità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Del secondo motivo di appello». Si chiede la cassazione della sentenza de qua, in quanto la corte distrettuale, nel ritenere inammissibile il secondo motivo di appello dei Ferrero, ha precisato che «Il Tribunale non risulta avere rigettato la domanda per mancata produzione, da parte degli attori, della copia dei contratti, ma si è semplicemente limitato a dare atto, nel punto censurato dagli appellanti (cfr. pag. 8, par. 3.2, della sentenza impugnata), che le perizie prodotte dagli attori banno analizzato il conto corrente tenendo in considerazione gli estratti conto prodotti. Quanto ai contratti, il Tribunale ha correttamente evidenziato come le copie degli stessi fossero state prodotte dalla Banca. Tanto ciò è vero che, dopo avere dato atto di quanto sopra, il Giudice di prime cure è passato ad esaminare, nel merito, le contestazioni svolte dagli attori». Si assume che anche la corte distrettuale, come già il tribunale, «hanno commesso il medesimo errore nel non prendere in considerazione la Relazione tecnico contabile del rag. [OSCURATO:PERSONA], corredata di n. 22 allegati. A ben notare, questa difesa proponeva appello lamentando la “violazione del principio di acquisizione processuale. Della documentazione presente agli atti di causa e non valutata dal Giudice di prime cure. Dell'onere della prova”, precisando che il Giusdicente di prime cure aveva lasciato intendere che l'attrice fosse sfuggita al fondamentale onere probatorio di dimostrare i suoi assunti in quanto non avrebbe depositato né i contratti né gli estratti conto nella loro interezza. In verità gli odierni ricorrenti avevano ampiamente assolto al proprio onere probatorio avendo depositato, nel corso del primo giudizio, tutti gli estratti conto relativi al conto corrente n. 20100763 dal III trimestre 2003 al II trimestre 2013, mancando solo gli scalari del I, II e III trimestre 2014». 5.1. Questa doglianza è inammissibile non solo perché, come si è già detto scrutinando il primo e settimo motivo, invoca documentazione (la relazione contabile del rag. [OSCURATO:PERSONA]) di cui non indica se e quando fosse stata prodotta nei precedenti gradi dimerito, nemmeno riportandone, anche sinteticamente, il contenuto, ma anche perché, in ragione del suo concreto argomentare, mostra di non aver colto appieno la descritta ratio decidendi, sul punto, della sentenza impugnata. 6. Il quarto motivo di ricorso lamenta la «Illegittimità della sentenza, attesa la violazione e la falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c. e dell’art. 119 TUB, in relazione all'art. 360, coma 1, n. 3, c.p.c. Della violazione dell’art.115 c.p.c.». Muovendo dal rilievo che, secondo la corte distrettuale, «il giudice di prime cure avrebbe ben operato atteso che la richiestaex art. 119 TUB era “strettamente correlata con l'ordine di esibizioneex art. 210 c.p.c. che non risulta essere mai stato richiesto dagli odierni appellanti”», sicché il terzo motivo di gravame principale era infondato, con conseguente conferma della sentenza di prime cure, che aveva ritenuto esplorativa la c.t.u., i ricorrenti assumono la violazione delle norme indicate in rubrica perché «la richiestaex art. 210 c.p.c. risulta incompatibile con il deposito della integrale documentazione (non solo di questa difesa ma anche di controparte) e non si comprende perché questa difesa avrebbe dovuto ricorrere anche all’esecuzione dell’art. 119 T.U.B.. Nel seno dell’atto di appello questa difesa aveva precisato la documentazione depositata, che non era stata contestata da controparte ed appurata dal Collegio, come emerge dalla lettura del verbale di udienza del 5.3.2019, ex art. 352 c.p.c.. Pertanto, anche in ottemperanza al dettato dell’art. 115 c.p.c. ed al principio di disponibilità delle prove, la Corte avrebbe dovuto, in accoglimento del gravame, nominare c.t.u. per la mera verifica delle anomalie attentamente provate con ben n. 2 perizie contabili». 6.1. Questa doglianza si rivela inammissibile per la dirimente considerazione che ancora una volta fa riferimento a “documentazione” di cui non riporta il contenuto, né indica quando e dove sarebbe stata prodotta nel corso dei giudizi di merito. 6.1.1. Resta solo da dire che: i) come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 33267 del 2023 e Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. nelle rispettive motivazioni), un'autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); ii ) l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (cfr., ex aliis, Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005), nelle specie, invece, non prospettato. 7. Il quinto motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 1815 c.c. e 644 c.p.. Dell’illegittimità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di gravame degli odierni ricorrenti. Si sostiene che la tesi della corte distrettuale «non regge posto che il Collegio ha preso in considerazione “la perizia di parte” e non le perizie, così come realmente depositate (cfr. pag. 14). Ne consegue che il Collegio ha ritenuto logica e precisa la sentenza di prime cure, in quanto la “metodologia seguita nelle conclusioni cui giungeva la perizia di parte giustificava il rigetto della richiesta CTU, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa”. Si richiede la cassazione della sentenza posto che, ancora una volta, la Corte non ha preso atto di un fatto decisivo per la decisione, non esaminando la seconda perizia. Infine, la Corte, nel ritenere corretta la sentenza di prime cure, ha commesso un grossolano errore ed una patente violazione del combinato disposto degli art. 1815 c.c. e 644 c.p., in quanto, ai fini del calcolo del TEG, il Giudice di prime cure ha rifiutato la metodologia di calcolo utilizzata da questa difesa in quanto: “basato su formule matematiche prive di fondamento”, contestando, in particolare, la mancata applicazione delle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia». 7.1. Questa doglianza si rivela inammissibile. 7.2. Invero, giova premettere che la corte territoriale ha respinto (e non già dichiarato inammissibile) il quarto motivo di appello degli odierni ricorrenti assumendo che, « Con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, il Tribunale ha precisato (cfr. pag. 9 sentenza impugnata, par. 7 e seguenti) che, nel caso di specie, non può dirsi sussistente l’usura oggettiva che si configura in relazione all’oggettivo superamento del tasso di interesse applicato dalla banca rispetto al tasso soglia. Quanto al conto corrente n. 200100763,il Tribunale ha rilevato che gli attori censuravano la sussistenza dell’usura oggettiva nel periodo 2003-2013, sulla scorta della perizia agli atti a sostegno delle proprie pretese, che tuttavia risultava effettuata sulla base degli estratti conto di cui gli attori erano in possesso e senza contenere nessun raffronto con i tassi soglia tempo per tempo vigenti. Oltre a ciò, il Tribunale rilevava che ilmetodo di calcolo adottato dal consulente di parte per la determinazione del tasso usurario si basava su formule matematiche prive di fondamento, poiché il consulente non aveva tenuto conto delle Istruzioni della Banca di Italia, che il Giudice di prime cure riteneva invece vincolanti, quali norme tecniche di specificazione della normativa primaria al fine di assicurare l'omogeneità dei dati da porre a raffronto, posto che negli stessi decreti ministeriali trimestrali di rilevamento dei tassi, veniva espressamente indicato il riferimento alle Istruzioni applicative della Banca d’Italia. Alla luce di tali considerazioni, la perizia di parte risultava inattendibile, sia nella metodologia seguita che nelle conseguenti conclusioni cui giungeva, ciò che giustificava il rigetto della richiesta CTU, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa. Secondo il Tribunale le stesse conclusioni, per gli stessi motivi, potevano trarsi con riferimento ai due conti anticipi le cui contestazioni si fondavano parimenti sugli elaborati peritali pressoché identici nei contenuti e nelle stesse erronee premesse metodologiche sopra descritte, che pertanto rendevano inattendibili gli elaborati peritali. Il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale, preciso e lineare, della sentenza di prime cure, che qui si richiama: infatti le argomentazioni a sostegno dell’atto di appello non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nella sentenza impugnata. Nelle more del presente procedimento, dopo alcune pronunce che avevano espunto le CMS dalla formazione del TEG ai fini del raffronto coni tassi soglia per il periodo ante 2010 (cfr. Cass. Civ, n. 12965/16), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ridefinito il criterio di calcolo per valutare il superamento della soglia di usura (cfr. Cass. Civ. SS. UU. 20.6.2018 n. 16303) senza negare validità ai criteri di calcolo della Banca d’Italia ma prevedendo l’inserimento di una media di valore, calcolata secondo indici espressamente evidenziati, delle CMS nella formazione del TEG. La totale assenza di richiami da parte degli appellanti in ordine agli esiti di un ricalcolo che tenga conto dei criteri indicati conferisce totale genericità al motivo. In assenza di specifiche indicazioni, ed in particolare della formulazione di una ipotesi di calcolo alternativa sulla base dei nuovi criteri indicati dalla massima istanza della giurisprudenza di legittimità, non risulta possibile valutare la portata di tale pronuncia in relazione al caso di specie». 7.2.1. La censura in esame, dunque, muovendo da una ricostruzione solo parziale della riportata, complessiva argomentazione della corte distrettuale, mostra nuovamente di non coglierne appieno la ratio decidendied ancora una volta fa riferimento a documentazione (la seconda perizia) di cui non riporta minimamente il contenuto, in palese violazione del principio di autosufficienza. 7.2.2. La stessa, inoltre, dimentica che: i ) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 33186 del 2023; Cass.n. 27522 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass.n. 11299 del 2023, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022); ii) l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 31959 del 2023; Cass. n. 19120 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); iii) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 33267 del 2023). 8. Il sesto motivo di ricorso, rubricato «Violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», censura la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola “apparente”, nella parte in cui ha disatteso il quinto motivo di appello degli odierni ricorrenti volto a contestare l’avvenuto rigetto, da parte del tribunale, dell'eccezione avente ad oggetto l'illegittimità dell’anatocismo praticato dalla Banca. 8.1. Anche questa doglianza non merita accoglimento. 8.2. Invero, la corte di merito ha disatteso il motivo di gravame suddetto così motivando: «Si tratta infatti di un motivo aspecifico, poiché le deduzioni difensive non contengono una censura, precisa e ragionata alla sentenza. Il Tribunale, infatti, in punto anatocismo ha statuito (cfr. pag. 10, par. 8 e seguenti della sentenza impugnata) che gli odierni appellanti non avevano svolto una specifica contestazione avente ad oggetto l'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca: la mancanza di una specifica allegazione rendeva così la censura generica e infondata. Detto ciò, il Tribunale ha anche precisato che la censura appariva circoscritta al periodo 2003-2013, periodo in cui la convenuta banca aveva dimostrato di aver dato luogo all'adeguamento in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la previsione della pari capitalizzazione. Manca una critica specifica di tali argomentazioni, con precisi riferimenti ai documenti in atti. Le doglianze svolte da parteappellante si sono limitate a dedurre genericamente l’assenza di prova a suffragio del presunto adeguamento della Banca alla suddetta delibera, spiegando che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla base di (non meglio precisate) dichiarazioni scritte prodotte dallo stesso istituto di credito all’interno dei precedenti atti di giudizio (cfr. pag. 10 atto di appello). Tali censure risultano estremamente generiche: come già detto, ogni eventuale contestazione non può prescindere - pena l’inammi ssibilità - dalla circostanziata evidenza delle ragioni dirette a sostenere il motivo di censura. In sostanza, il motivo di gravame, assolutamente generico ed indeterminato, non risulta idoneo a denotare l'errore che il Tribunale avrebbe compiuto: da qui la sua inammissibilità». 8.3. Richiamato, allora, quanto si è già detto al precedente § 3.2. di questa motivazione circa i limiti del sindacato di legittimità tuttora consentito dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., va pure ricordato che il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr.Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). 8.4. Alla stregua dei suddetti principi, dunque, nella specie non sussiste il vizio come lamentato nella censura in esame, avendo la corte distrettuale fornito una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014, né influendo su quest’ultimo la correttezza, o non, della soluzione concretamente adottata. 9. L’ottavo motivo di ricorso, recante «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», ascrive alla corte cittadina di avere disatteso il settimo motivo di appello degli odierni ricorrenti, contenente anche la richiesta di c.t.u., con una motivazione apparente, «non essendo chiaro l'iter logico giuridico in base al quale le tesi di questa difesa siano state ritenute tutte inammissibili e le CTP depositate infondate». 9.1. Anche questa censura deve essere respinta. 9.2. La corte d’appello ha così testualmente motivato il rigetto del suddetto motivo di gravame: «Alla luce di quanto sin qui dedotto [il riferimento è chiaramente a quanto fino a quel momento esposto dalla corte distrettuale per disattendere le altre doglianze dei Ferrero. Ndr], la richiesta CTU di natura contabile risulta del tutto inconferente, così che la statuizione del Tribunale che ha respinto la relativa istanza appare del tutto condivisibile. Il motivo di gravame risulta anche generico e comunque in contrasto con le risultanze di causa laddove spiega (cfr. pag. 13 atto di appello) che il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento unicamente sulla base di (non meglio precisate) dichiarazioni scritte rese negli atti giudiziari ed in assenza di una perizia. Perizia che, invece, risulta essere stata depositata dalla Banca, come ne viene pacificamente dato atto nella stessa sentenza impugnata (cfr. pag. 8, par.4.10). Resta solo da segnalare, per completezza, che la richiesta CTU sarebbe comunque inammissibile su alcune questioni non appellate (come per esempio le statuizioni in punto c.m.s. e usura soggettiva), su cui si è formato il giudicato». 9.3. È evidente, dunque, alla stregua dei principi già fondanti il rigetto del precedente motivo, che, anche in questo caso, non sussiste il vizio come lamentato nella censura in esame, avendo la corte distrettuale fornito una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014, né influendo su quest’ultimo la correttezza, o non, della soluzione concretamente adottata. 10. Il nono motivo di ricorso, infine, rubricato «Della violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014», chiede «la cassazione della sentenza relativamente alle spese, posto che la Corte avrebbe deciso per i valori medi, pur in assenza di attività particolarmente complesse svolte nel seno dei due giudizi. Invero, il Collegio avrebbe ben potuto applicate i valori minimi». 10.1. Questa censura è inammissibile, atteso che: i) «il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa» (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3308 del 2023; Cass. n. 37825 del 2022; Cass. n. 10685 del 2019); ii) «In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo» (cfr.Cass. n. 14198 del 2022; Cass. n. 19989 del 2021).11. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando le spese del giudizio di legittimità a loro carico, in solido tra loro, atteso il principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., SU, n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sus sistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi [OSCURATO:SOCIETA]., nella ind