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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17436/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

87), ente morale di tipo associativo, nellapersona del Presidente del consiglio di amministrazione e legalerappresentante pro-tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso,dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54C10 H501 D).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco protempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura specialee nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T28 H501 O).Numero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026- CONTRORICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro tempore.- INTIMATA –per la cassazione della sentenza n. 3758/9/2024 della Corte di giustiziatributaria del Lazio, depositata il 4 giugno 2024.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 25 marzo 2026.1.

Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti, avente adoggetto l’imposta comunale unica (IUC) - TASI per l’anno d’imposta 2014.2.

La suindicata Corte rigettava l’appello proposto dall’AssociazioneCISEC contro la sentenza n. 4887/4/2022 della Commissione tributariaprovinciale di Roma, ritenendo non dimostrate le condizioni per usufruiredell’esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, inquanto:a) «[…] l’appellante non ha assolto all’onere posto a suo carico attesoche la documentazione prodotta appare generica e non consente diritenere esistenti i presupposti normativi», essendo stati depositati copiadell’atto costitutivo e dello statuto, delle relazioni tecniche e degli accordi-quadro che non offrono «[…] sufficienti riscontri per accertare l’attivitàsvolta ed il soggetto che pone in essere la stessa, risultando solo una seriedi indicazioni di finalità e di collaborazioni, senza che, tuttavia, emergacome si siano realizzate in concreto»;b.

«[…] gli accordi quadro richiamano separati accordi per definire inconcreto la collaborazione che non risultano essere stati depositati e dagliNumero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026stessi non emergono le “fonti di finanziamento” per lo svolgimento delletipo di attività da svolgere»;- c) «[…] non può essere ritenuta rilevante una relazione tecnica che,dopo avere fornito alcune indicazioni sugli immobili, attesta genericamenteed astrattamente che “l’immobile è strutturato per essere compatibile conle attività istituzionali di Cisec alle quali è destinato fin dall’acquisto”»;d).

«[…] appaiono generici i programmi di incontri che sono statidepositati atteso che non vengono allegate le modalità realizzative ed isoggetti coinvolti» (così nella pronuncia impugnata).Per altro verso, il Giudice regionale reputava non fondata «l’eccezionedi decadenza/prescrizione, atteso che l’accertamento è stato notificatoentro il quinquennio previsto rispetto all’anno di accertamento del 2014(luglio 2020), trattandosi di una contestazione per infedele dichiarazione,con decorrenza dall’anno successivo rispetto a quello di omessa o infedeledichiarazione (vds. art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006),aggiungendo che era stata eccepita “la prescrizione relativamente allapretesa tributaria per il 2014”, richiamando la disciplina della decadenza,senza considerare la distinzione tra i due istituti, per cui la contestazione sipresenta contraddittoria e generica sotto questo profilo rimanendo dubbiaquale sia la eccezione opposta dall’appellante (vds.

Cass. n.19180/2022)».Inoltre, con riguardo «[…] all’eccezione degli immobili concessi inlocazione, la documentazione prodotta a supporto appare tardiva poichéeffettuata solo in sede di memorie illustrative in primo grado e nonrinnovata ritualmente in sede di appello».Infine, la Corte territoriale considerava «infondata […] anchel’eccezione relativa alle sanzioni applicate per l’autonomia di ogni anno diimposta, atteso che il richiamo alle precedenti dichiarazioni non può avereNumero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026rilevanza. soprattutto in presenza dei presupposti richiesti per l’esenzione,soggetti a modifiche» (così nella pronuncia impugnata).3.

Avverso tale sentenza l’Associazione CISEC proponeva ricorso percassazione, notificandolo in data 20 dicembre 2024, formulando sei motivid’impugnazione, successivamente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c. depositata il 13 marzo 2026.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato il 29 gennaio2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha dedotto, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, nonchédell’art. 1, commi 684, 685 e 687, della legge 147/2013, oltre che dell’art.13, comma 12-ter, d.l. n. 201/2011, contestando la valutazione dellaCorte regionale nella parte in cui ha negato ingresso all’eccezione didecadenza, opponendo di aver presentato la dichiarazione per l’anno 2012e che non ne occorreva una nuova dichiarazione per l’anno 2014, nonessendo mutate le relative condizioni, per cui la pretesa doveva essereesercita entro il 31 dicembre 2019, laddove l’atto era stato notificatonell’anno 2020.2.

Con la seconda censura, avanzata ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., l’Associazione ha eccepito la violazione e falsaapplicazione degli artt. artt. 99, 101, 112 e 115 c.p.c., oltre che dell’art.2907 c.c. nonché dell’art. 23 d.lgs. n. 546/1992 per non aver ritenutotardive le difese svolte da [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in entrambi i gradi dimerito oltre il termine di cui all’art. 23 citato.3.

Con la terza doglianza, proposta secondo il canone di cui all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la contribuente ha lamentato laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 161 c.p.c., perNumero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026omessa pronuncia circa il difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento, ai sensi dell’art. 7 L. n. 212/2000.4.

Con la quarta ragione di contestazione la ricorrente ha denunciato,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. ai fini del riconoscimento dell’esenzione, aisensi dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 16/2014 e dell’art. 7, comma 1, lett. i),d.lgs. n. 504/1992, assumendo che – contrariamente a quanto ritenuto dalGiudice regionale – era stato assolto dalla contribuente l’onere didimostrare le condizioni di esonero dal pagamento della tassa.5.

Con il quinto mezzo di impugnazione, articolato ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’istante ha eccepito la violazione efalsa applicazione dell’art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013, oltreche delle deliberazioni dell’assemblea capitolina n. 47 del 29 luglio 2014 ed n. 38 del 23 luglio 2014, ritenendo che erroneamente la Corte avesseconsiderata tardiva la documentazione prodotta a sostegno dell’eccezione.6.

Con il sesto ed ultimo motivo, avanzato ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la contribuente ha dedotto la violazione e falsaapplicazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000 (c.d.

Statuto delContribuente), ponendo in evidenza l’incertezza normativa in tema diesenzione prima dell’approvazione del modello di approvazione delledichiarazioni IMU-TASI del 2014.7.

Va dato conto che con la memoria ex art. 360-bis.1. c.p.c. lacontribuente ha depositato la sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio n. 1628/1/2025, munita della certificazione di cuiall’art. 124 disp. att. c.p.c., resa tra le stesse parti, la quale, in relazioneall’IMU relativa all’anno di imposta 2014, ha accolto l’appello dellacontribuente ritenendo, in base alle prove acquisite, dimostrato il dirittodell’associazione all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.Numero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026504/1922 con riferimento all’attività didattica esercitata negli immobilioggetto di tassazione.Si tratta di un accertamento fattuale relativo allo stesso anno diimposta (2014) concernente un’imposta (IMU), il cui art. 9, comma 8,d.lgs. n. 23/2011, espressamente rinvia, in tema di esenzioni dall'impostamunicipale propria, al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), cit.Del pari, a detta disposizione rinvia all’esenzione prevista, conriferimento alla TASI (il cui presupposto impositivo, a sua volta, siraccorda a quello previsto per l’IMU; l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1,comma 669), dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16, art. 1, comma 3, conv. in l. 2maggio 2014, n. 68. (v.

Cass., Sez.

T., 5 marzo 2025, n. 5962/2025).7.1.

Come detto, la menzionata sentenza è stata depositata in data 13marzo 2025 ed è divenuta definitiva (elasso il termine lungo diimpugnazione, in assenza di altre evidenze) dopo la scadenza del termineultimo per ogni allegazione difensiva in grado d'appello (nella specie il 12maggio 2024, essendo stata la causa di appello trattata il 23 maggio2024), per cui il relativo giudicato è deducibile nel presente giudizio (cfr.,ex plurimis, Cass. n. 5370/2024, che richiama Cass. n. 25863/ 2022;Cass. n. 40721/2021; Cass. n. 39815/2021; Cass. n. 38189/2021; Cass.n. 35089/2021; Cass. n. 14883/2019).8.

La valutazione che precede assorbe l’esame dei motivi diimpugnazione sopra esposti ad eccezione della quinta censura che attienealla debenza della tassa con riferimento ai beni concessi in locazione per iquali difetterebbe, in tema di TASI, il presupposto impositivo.9.

Il quinto motivo è fondato.L’istante ha lamentato che «i Giudici di appello hanno erroneamentequalificato come tardiva la documentazione prodotta a sostegnodell’eccezione: in particolare ci si riferirebbe ai contratti di locazione» (v.pagina n. 9 del ricorso).Numero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026La censura coinvolge, quindi, l’erronea valutazione di tardività deldeposito della documentazione, per cui, in base al principio iura novitcuria, la Corte può individuare d'ufficio i profili di diritto rilevanti perdecidere le questioni sottoposte con i motivi di impugnazione in quanto,nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti, la Corte dicassazione può ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso e, così,accoglierla, per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettatadal ricorrente, purchè la riqualificazione operata sulla base dei fatti percome accertati nelle fasi di merito, fermo restando, peraltro, che l'eserciziodel potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio delmonopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni insenso stretto (v.

Cass, Sez.

T, 26 giugno 2024, n. 17639; Cass., 5 ottobre2021, n. 26991; Cass., 13 ottobre 2020, n. 22037; Cass., 28 luglio 2017,n. 18775; Cass., 24 luglio 2014, n. 16867; Cass., 14 febbraio 2014, n.3437; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935; Cass., 29 settembre 2005, n.19132; Cass, Sez.

T, 26 giugno 2024, n. 17639).Ora, la valutazione circa il tardivo deposito della documentazioneprodotta in primo grado non poteva esimere il Giudice regionaledall’esaminarla, tenuto conto del disposto dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992nella sua versione, ratione temporis applicabile, essendo il giudizio diprimo grado instaurato prima del 5 gennaio 2024; v.

Corte Cost. n.36/2025), nonché della previsione dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n.546/1992 a mente del quale fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolodi ufficio e sono ad esse restituite al termine del processo, nel senso chenon possono essere ritirati dalle parti, le quali possono solo acquisire copiaautentica dei documenti e degli atti ivi contenuti; con la conseguenza chela documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado èutilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale (cfr. Cass.,Sez.

T., 17 novembre 2020, n. 26115).Numero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026In tali termini il motivo va accolto ed essendo necessari accertamentifattuali circa il contenuto della documentazione prodotta e le sue ricadutesulla corretta determinazione dell’imposta, per tale incombente la causa varimessa al giudice a quo, in diversa composizione, il quale provvederàanche a regolare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio - in diversa composizione– anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.Così deciso in Roma in data 25 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
87), ente morale di tipo associativo, nellapersona del Presidente del consiglio di amministrazione e legalerappresentante pro-tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso,dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54C10 H501 D).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco protempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura specialee nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T28 H501 O).Numero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026- CONTRORICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro tempore.- INTIMATA –per la cassazione della sentenza n. 3758/9/2024 della Corte di giustiziatributaria del Lazio, depositata il 4 giugno 2024.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 25 marzo 2026.1. Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti, avente adoggetto l’imposta comunale unica (IUC) - TASI per l’anno d’imposta 2014.2. La suindicata Corte rigettava l’appello proposto dall’AssociazioneCISEC contro la sentenza n. 4887/4/2022 della Commissione tributariaprovinciale di Roma, ritenendo non dimostrate le condizioni per usufruiredell’esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, inquanto:a) «[…] l’appellante non ha assolto all’onere posto a suo carico attesoche la documentazione prodotta appare generica e non consente diritenere esistenti i presupposti normativi», essendo stati depositati copiadell’atto costitutivo e dello statuto, delle relazioni tecniche e degli accordi-quadro che non offrono «[…] sufficienti riscontri per accertare l’attivitàsvolta ed il soggetto che pone in essere la stessa, risultando solo una seriedi indicazioni di finalità e di collaborazioni, senza che, tuttavia, emergacome si siano realizzate in concreto»;b. «[…] gli accordi quadro richiamano separati accordi per definire inconcreto la collaborazione che non risultano essere stati depositati e dagliNumero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026stessi non emergono le “fonti di finanziamento” per lo svolgimento delletipo di attività da svolgere»;- c) «[…] non può essere ritenuta rilevante una relazione tecnica che,dopo avere fornito alcune indicazioni sugli immobili, attesta genericamenteed astrattamente che “l’immobile è strutturato per essere compatibile conle attività istituzionali di Cisec alle quali è destinato fin dall’acquisto”»;d). «[…] appaiono generici i programmi di incontri che sono statidepositati atteso che non vengono allegate le modalità realizzative ed isoggetti coinvolti» (così nella pronuncia impugnata).Per altro verso, il Giudice regionale reputava non fondata «l’eccezionedi decadenza/prescrizione, atteso che l’accertamento è stato notificatoentro il quinquennio previsto rispetto all’anno di accertamento del 2014(luglio 2020), trattandosi di una contestazione per infedele dichiarazione,con decorrenza dall’anno successivo rispetto a quello di omessa o infedeledichiarazione (vds. art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006),aggiungendo che era stata eccepita “la prescrizione relativamente allapretesa tributaria per il 2014”, richiamando la disciplina della decadenza,senza considerare la distinzione tra i due istituti, per cui la contestazione sipresenta contraddittoria e generica sotto questo profilo rimanendo dubbiaquale sia la eccezione opposta dall’appellante (vds. Cass. n.19180/2022)».Inoltre, con riguardo «[…] all’eccezione degli immobili concessi inlocazione, la documentazione prodotta a supporto appare tardiva poichéeffettuata solo in sede di memorie illustrative in primo grado e nonrinnovata ritualmente in sede di appello».Infine, la Corte territoriale considerava «infondata […] anchel’eccezione relativa alle sanzioni applicate per l’autonomia di ogni anno diimposta, atteso che il richiamo alle precedenti dichiarazioni non può avereNumero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026rilevanza. soprattutto in presenza dei presupposti richiesti per l’esenzione,soggetti a modifiche» (così nella pronuncia impugnata).3. Avverso tale sentenza l’Associazione CISEC proponeva ricorso percassazione, notificandolo in data 20 dicembre 2024, formulando sei motivid’impugnazione, successivamente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c. depositata il 13 marzo 2026.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato il 29 gennaio2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha dedotto, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, nonchédell’art. 1, commi 684, 685 e 687, della legge 147/2013, oltre che dell’art.13, comma 12-ter, d.l. n. 201/2011, contestando la valutazione dellaCorte regionale nella parte in cui ha negato ingresso all’eccezione didecadenza, opponendo di aver presentato la dichiarazione per l’anno 2012e che non ne occorreva una nuova dichiarazione per l’anno 2014, nonessendo mutate le relative condizioni, per cui la pretesa doveva essereesercita entro il 31 dicembre 2019, laddove l’atto era stato notificatonell’anno 2020.2. Con la seconda censura, avanzata ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., l’Associazione ha eccepito la violazione e falsaapplicazione degli artt. artt. 99, 101, 112 e 115 c.p.c., oltre che dell’art.2907 c.c. nonché dell’art. 23 d.lgs. n. 546/1992 per non aver ritenutotardive le difese svolte da [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in entrambi i gradi dimerito oltre il termine di cui all’art. 23 citato.3. Con la terza doglianza, proposta secondo il canone di cui all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la contribuente ha lamentato laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 161 c.p.c., perNumero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026omessa pronuncia circa il difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento, ai sensi dell’art. 7 L. n. 212/2000.4. Con la quarta ragione di contestazione la ricorrente ha denunciato,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. ai fini del riconoscimento dell’esenzione, aisensi dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 16/2014 e dell’art. 7, comma 1, lett. i),d.lgs. n. 504/1992, assumendo che – contrariamente a quanto ritenuto dalGiudice regionale – era stato assolto dalla contribuente l’onere didimostrare le condizioni di esonero dal pagamento della tassa.5. Con il quinto mezzo di impugnazione, articolato ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’istante ha eccepito la violazione efalsa applicazione dell’art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013, oltreche delle deliberazioni dell’assemblea capitolina n. 47 del 29 luglio 2014 ed n. 38 del 23 luglio 2014, ritenendo che erroneamente la Corte avesseconsiderata tardiva la documentazione prodotta a sostegno dell’eccezione.6. Con il sesto ed ultimo motivo, avanzato ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la contribuente ha dedotto la violazione e falsaapplicazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto delContribuente), ponendo in evidenza l’incertezza normativa in tema diesenzione prima dell’approvazione del modello di approvazione delledichiarazioni IMU-TASI del 2014.7. Va dato conto che con la memoria ex art. 360-bis.1. c.p.c. lacontribuente ha depositato la sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio n. 1628/1/2025, munita della certificazione di cuiall’art. 124 disp. att. c.p.c., resa tra le stesse parti, la quale, in relazioneall’IMU relativa all’anno di imposta 2014, ha accolto l’appello dellacontribuente ritenendo, in base alle prove acquisite, dimostrato il dirittodell’associazione all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.Numero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026504/1922 con riferimento all’attività didattica esercitata negli immobilioggetto di tassazione.Si tratta di un accertamento fattuale relativo allo stesso anno diimposta (2014) concernente un’imposta (IMU), il cui art. 9, comma 8,d.lgs. n. 23/2011, espressamente rinvia, in tema di esenzioni dall'impostamunicipale propria, al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), cit.Del pari, a detta disposizione rinvia all’esenzione prevista, conriferimento alla TASI (il cui presupposto impositivo, a sua volta, siraccorda a quello previsto per l’IMU; l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1,comma 669), dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16, art. 1, comma 3, conv. in l. 2maggio 2014, n. 68. (v. Cass., Sez. T., 5 marzo 2025, n. 5962/2025).7.1. Come detto, la menzionata sentenza è stata depositata in data 13marzo 2025 ed è divenuta definitiva (elasso il termine lungo diimpugnazione, in assenza di altre evidenze) dopo la scadenza del termineultimo per ogni allegazione difensiva in grado d'appello (nella specie il 12maggio 2024, essendo stata la causa di appello trattata il 23 maggio2024), per cui il relativo giudicato è deducibile nel presente giudizio (cfr.,ex plurimis, Cass. n. 5370/2024, che richiama Cass. n. 25863/ 2022;Cass. n. 40721/2021; Cass. n. 39815/2021; Cass. n. 38189/2021; Cass.n. 35089/2021; Cass. n. 14883/2019).8. La valutazione che precede assorbe l’esame dei motivi diimpugnazione sopra esposti ad eccezione della quinta censura che attienealla debenza della tassa con riferimento ai beni concessi in locazione per iquali difetterebbe, in tema di TASI, il presupposto impositivo.9. Il quinto motivo è fondato.L’istante ha lamentato che «i Giudici di appello hanno erroneamentequalificato come tardiva la documentazione prodotta a sostegnodell’eccezione: in particolare ci si riferirebbe ai contratti di locazione» (v.pagina n. 9 del ricorso).Numero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026La censura coinvolge, quindi, l’erronea valutazione di tardività deldeposito della documentazione, per cui, in base al principio iura novitcuria, la Corte può individuare d'ufficio i profili di diritto rilevanti perdecidere le questioni sottoposte con i motivi di impugnazione in quanto,nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti, la Corte dicassazione può ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso e, così,accoglierla, per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettatadal ricorrente, purchè la riqualificazione operata sulla base dei fatti percome accertati nelle fasi di merito, fermo restando, peraltro, che l'eserciziodel potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio delmonopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni insenso stretto (v. Cass, Sez. T, 26 giugno 2024, n. 17639; Cass., 5 ottobre2021, n. 26991; Cass., 13 ottobre 2020, n. 22037; Cass., 28 luglio 2017,n. 18775; Cass., 24 luglio 2014, n. 16867; Cass., 14 febbraio 2014, n.3437; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935; Cass., 29 settembre 2005, n.19132; Cass, Sez. T, 26 giugno 2024, n. 17639).Ora, la valutazione circa il tardivo deposito della documentazioneprodotta in primo grado non poteva esimere il Giudice regionaledall’esaminarla, tenuto conto del disposto dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992nella sua versione, ratione temporis applicabile, essendo il giudizio diprimo grado instaurato prima del 5 gennaio 2024; v. Corte Cost. n.36/2025), nonché della previsione dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n.546/1992 a mente del quale fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolodi ufficio e sono ad esse restituite al termine del processo, nel senso chenon possono essere ritirati dalle parti, le quali possono solo acquisire copiaautentica dei documenti e degli atti ivi contenuti; con la conseguenza chela documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado èutilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale (cfr. Cass.,Sez. T., 17 novembre 2020, n. 26115).Numero registro generale 341/2025Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 17436/2026Data pubblicazione 02/06/2026In tali termini il motivo va accolto ed essendo necessari accertamentifattuali circa il contenuto della documentazione prodotta e le sue ricadutesulla corretta determinazione dell’imposta, per tale incombente la causa varimessa al giudice a quo, in diversa composizione, il quale provvederàanche a regolare le spese del presente grado di giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio - in diversa composizione– anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.Così deciso in Roma in data 25 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]