CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15043/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.798/2022 depositata il 04/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 798/2022, depositata il 4/3/2022, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla SanNumero registro generale 24393/2022Numero sezionale 8154/2025Numero di raccolta generale 15043/2026Data pubblicazione 19/05/2026Marco S.p.a., in qualità di concessionaria del servizio di accertamento,liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per ilcomune di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 41/2020 della CTPdi Sondrio, che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. perl’annullamento dell’avviso di accertamento n. 9-2019, relativo all’omessadichiarazione e all’omesso pagamento dell’imposta comunale sullapubblicità per l’anno 2019, richiesta per l’esposizione pubblicitaria delmarchio “Fassa" su silos contenenti prodotti per l’edilizia collocati incantieri ubicati nel territorio del suddetto Comune.2. La CTR ribadiva - richiamando le note del MEF prot. n. 4286 del6/3/2013 e prot. n. 15795 del 30/7/2013 - l’applicabilità ai silos inquestione del D.Mef del 26/7/2012, in quanto assimilabili ad attrezzaturedi cantiere itineranti e dotati di tutte le caratteristiche richieste dallaDirettiva 2006/42/CE per essere classificati macchine. Pertanto, avendo laaveva sede la società) per la riscossione dell’imposta sulla pubblicitàrelativa all’esposizione del marchio apposto sui silos, tale comune, a cuiperaltro era stata regolarmente versata l’imposta per l’anno 2019, era daritenersi l’unico titolare della potestà impositiva.3. Avverso la sentenza della CTR della Lombardia la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.proponeva ricorso per cassazione, depositando, inoltre, memoriaillustrativa.4. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si difendeva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di “nullità o comunqueimprocedibilità del ricorso”, sollevata dalla controricorrente ex “artt. 366,163 e 164 c.p.c.,” per asserito difetto di rappresentanza processuale delsottoscrittore della procura della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rilasciata da VanniLuigino Catania nella qualità di direttore generale e legale rappresentantedella società.Numero registro generale 24393/2022Numero sezionale 8154/2025Numero di raccolta generale 15043/2026Data pubblicazione 19/05/2026Invero, “in tema di rappresentanza processuale, la persona fisica cheriveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere didimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta lasussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativaprova negativa; principio applicabile anche nel caso in cui la personagiuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dallegale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallostatuto (Cass. 13 settembre 2007, n. 19.162; e Cass. 13 giugno 2006,n. 13669). Aggiungasi che il direttore generale di una società di capitalipuò assumere la rappresentanza, anche processuale, della societàmedesima, in forza di disposizione statutaria o per delega (che siaammessa dallo statuto sociale) da parte degli amministratori; pertanto,qualora a seguito di proposizione di ricorso per cassazione, la contropartesi limiti a rilevare che non risulta la fonte del potere esercitato daldirettore generale conferente la procura speciale ad litem, deducendo alriguardo una carenza di prova, deve escludersi che l'ammissibilitàdell'impugnazione esiga la specificazione od allegazione della fonte delrelativo potere, spettando alla controparte medesima, che sostengal'apposizione di limiti al potere stesso nell'atto di delega, di fornire larelativa dimostrazione (Cass. 18 maggio 2006, n. 11661)” (Cass. n.23033/11; nonché Cass. n. 19162/07; in motivazione Cass. n.29244/21).Nel caso di specie, peraltro, l’eccezione, oltre a fondarsi sull’assunto,del tutto generico ed inidoneo a contestare efficacemente il potere dirappresentanza processuale in capo al sottoscrittore della procura, che lasocietà sarebbe governata da un CdA, è stata già disattesa da questaCorte (v. ordinanze n. 26398/2019, n. 26104/2019, n. 16793/2021, che,sebbene relative a procure rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] in altrigiudizi di cassazione tra le medesime parti, fanno riferimento ad unavisura camerale documentante la sussistenza in capo al medesimo deiNumero registro generale 24393/2022Numero sezionale 8154/2025Numero di raccolta generale 15043/2026Data pubblicazione 19/05/2026poteri per conferire il mandato ad litem, poteri che non si ha motivo diritenere che siano venuti meno, non sussistendone la prova).2. Non v’è, inoltre, prova idonea che sulle questioni controverse (esegnatamente sulla non assoggettabilità all’imposta sulla pubblicità deisilos in questione), secondo quanto dedotto dalla controricorrente, si siaformato il giudicato, per la preliminare assorbente ragione che, in difettodi attestazione di irrevocabilità, non è dimostrato che le sentenze di meritomenzionate ed allegate al controricorso siano divenute irrevocabili etantomeno che lo siano diventate successivamente al giudizio d’appello,condizione per eccepire il giudicato nel giudizio di cassazione, attesa lanon deducibilità, in tale sede, di questioni nuove (Cass. n. 5370/2024).3. Va altresì esclusa l’insussistenza dell’autosufficienza del ricorsoeccepita dalla controricorrente, stante l’assoluta genericità dellaprospettazione, laddove si censura il rinvio, da parte della concessionaria,“ad atti di primo e secondo grado ed ai documenti di causa senza indicarealcun allegato e, in ogni caso, omettendo di specificare in quale fascicolodei precedenti gradi si trovi il singolo documento invocato”, nonché sicontenuti in documenti che non si allegano e rispetto ai quali non si indicaneppure con quale atto e in quale giudizio di merito siano stati dimessi néda parte di chi tale allegazione sarebbe avvenuta”, senza individuare idocumenti a cui sarebbe stato fatto irritualmente rinvio ed i fatti dedottisenza riscontro.4. Quanto alla ulteriore preliminare eccezione della controricorrente diinammissibilità e di improcedibilità genericamente riferite all’intero ricorso,in quanto investirebbe “profili che attengono ad apprezzamento di merito,peraltro relativi a fatti non contestati:…”, va invece rilevato che il ricorsonon è volto a sollecitare questa Corte ad una mera rivalutazione fattuale diprofili involgenti apprezzamenti di merito.Numero registro generale 24393/2022Numero sezionale 8154/2025Numero di raccolta generale 15043/2026Data pubblicazione 19/05/2026I vizi di violazione e di falsa applicazione di legge, cui vengonoricondotte le censure contenute nel primo e nel terzo motivo di ricorso, inastratto implicano, quanto alla violazione di legge, un problemainterpretativo, ossia l'erronea ricognizione ovvero il fraintendimento, daparte del provvedimento impugnato, del significato di una previsionenormativa e, quanto alla falsa applicazione, la erronea sussunzione dellafattispecie concreta in una qualificazione giuridica non idonea a regolarla ol’attribuzione alla norma di conseguenze giuridiche errate (v., tra le tante,Cass., S.U., n. 5/2001; Cass., n. 13747/2018; Cass., n. 21772/2019;Cass., n. 26307/2014). Nel caso di specie, le censure mosse dallaricorrente nel primo e nel terzo motivo di ricorso, come sotto esposte,alle norme ivi indicate, denunciano, ammissibilmente, un vizio disussunzione.Quanto, invece, alla nullità della sentenza, dedotta nel secondo e nelquarto motivo di ricorso, trattasi di censure che, per come sotto esposte,non implicano rivalutazioni di fatto già operate dal giudice di merito (fermal’inammissibilità del quarto motivo di ricorso, sotto rilevata, conriferimento ad altro profilo).Va pertanto disattesa la eccezione di inammissibilità/improcedibilità,prospettata dalla controricorrente con riferimento all’intero ricorso.5. Tanto premesso, con il primo motivo si deducono, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “falsa e/o erronea applicazione al casodi specie dell’art. 3, comma 16-sexies del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 e degliartt. 1 e 2 del D.M. 26 luglio 2012 in violazione delle norme di cui dall’art.1 all’art. 8 del D.lgs. n. 507/1993 ed in violazione all’art. 2, lett. a) dellaDirettiva 2006/42/CE, c.d. “direttiva macchine”.”La ricorrente lamenta la errata applicazione delle disposizioni di cuiagli artt. 1 e 2 del D.M. Mef del 26 luglio 2012, che dettano unaregolamentazione specifica (derogatoria della disciplina generale di cui alNumero registro generale 24393/2022Numero sezionale 8154/2025Numero di raccolta generale 15043/2026Data pubblicazione 19/05/2026d.lgs. n. 507/1993) dell’imposta comunale sulla pubblicità soltanto per ilmarchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperatenei cantieri edili e sulle macchine da cantiere. Tale disciplina derogatoriapuò, quindi, trovare applicazione solo per il marchio esposto dall’impresache fabbrica le suddette macchine e non, quindi, nel caso di specie, in cuiil logo societario è esposto su un bene non prodotto né commercializzatodall’impresa titolare del marchio esposto, la quale esercita esclusivamentel’attività di commercializzazione di prodotti per l’edilizia (quali malte,intonaci, calce ecc.), con conseguente applicabilità al predetto marchiodella disciplina generale dell’imposta sulla pubblicità, dovuta al comunenel cui territorio essa viene effettuata (nel caso di specie CastiglioneAndevenno, titolare della potestà impositiva). I silos in questione, inoltre,secondo la ricorrente e diversamente da quanto affermato dal giudicedell’appello, non costituiscono macchine da cantiere ai fini dell’applicabilitàdel citato D.M., non ritenendo condivisibile la linea interpretativa fornitadal Ministero con le note prot. n. 4286/12 e prot. n. 15795/2013,comunque non vincolanti in materia tributaria, le quali hanno invecericonosciuto ai silos in questione la qualifica di macchine da cantiere inquanto assimilabili alle attrezzature da cantiere itineranti ed aventi lecaratteristiche richieste dalla “Direttiva macchine”, che ha però un ambitodi applicazione e un fine diversi, non individua le macchine da cantiere enon è suscettibile di applicazione analogica in ambito tributario.6. Con il terzo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5), c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione trale parti, ossia che i silos utilizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sono prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., valutazione imprescindibile per stabilire l’applicabilità delladisciplina derogatoria di cui al D.M. del 26 luglio 2012. Rispetto a talemotivo non è ravvisabile il profilo di inammissibilità conseguente al divietodi cd "doppia conforme" di cui all'art. 360, comma 4 c.p.c., atteso cheNumero registro generale 24393/2022Numero sezionale 8154/2025Numero di raccolta generale 15043/2026Data pubblicazione 19/05/2026nessuna delle due pronunce di merito, favorevoli al comune, ha affrontatola suddetta questione.I motivi, strettamente connessi e perciò da esaminarsicongiuntamente, sono fondati nei limiti sotto esposti.Il giudice dell’appello, senza effettuare alcun accertamento sullanatura del marchio apposto sui silos in questione e stabilire se si tratti omeno del marchio di fabbrica dell’impresa produttrice dei silos, hasussunto la fattispecie concreta sotto la disciplina del D.Mef del26/7/2012, che però regolamenta, ai fini della deroga ivi prevista alladisciplina generale sulla pubblicità, l’apposizione del solo marchio difabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili esulle macchine da cantiere, senza perciò escludere dall'applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità tali mezzi, i quali, pertanto, ove visia apposta una raffigurazione diversa dal marchio di fabbrica delproduttore degli stessi, rimangono sottoposti alla disciplina generale di cuial d.lgs. n. 507/1993, con le conseguenziali ricadute in punto dilegittimazione attiva all’imposizione fiscale. Il suddetto accertamento inordine alla coincidenza tra l’impresa titolare del marchio apposto sui silose l’impresa fabbricante gli stessi è stato completamente pretermesso dallaCTR, così fraintendendo il significato degli artt. 1 e 2 del citato D.M.,ritenuti erroneamente applicabili in ragione della sola apposizione delmarchio “Fassa” sui silos della società, a prescindere da ogni valutazionesull’impresa produttrice degli stessi, che è invece dirimente al finedell’applicazione della disciplina speciale e dell’individuazione del comunelegittimato attivo all'imposizione fiscale. Infatti, ove il fabbricante dei silosnon fosse effettivamente la [OSCURATO:SOCIETA]., il comune legittimato all’esazionedella tassa non sarebbe Spresiano, sede della società (ai sensi dell’art. 2,comma 2, del citato D.M. Mef, secondo cui “l'imposta e' dovuta, in basealla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobileindividuato all'art. 1, per anno solare al comune ove ha sede l'impresaNumero registro generale 24393/2022Numero sezionale 8154/2025Numero di raccolta generale 15043/2026Data pubblicazione 19/05/2026produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, nella misura e con lemodalita' previste dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del1993.”), ma il comune di [OSCURATO:PERSONA], ove sono installati i silos ela pubblicità viene eseguita, ex art. 1 d.lgs. n. 507/1993 (cfr. anche Cass.16793/2021), ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 1, d.lgs. n.507/1993.7. Con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza, ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., “per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 delD.Lgs. n. 546/1992”, essendosi il giudice di secondo grado limitato ariportare letteralmente parte dell’atto di costituzione in giudizio della FassaS.r.l., omettendo di illustrare l’iter logico-motivazionale seguito perpervenire alla decisione assunta, limitandosi a citare le sentenze di meritoconformi ed ignorando tre recentissime ordinanze emesse da questa Cortetra le stesse parti.Il motivo è infondato.Le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 19881/2014; Cass. Sez. U.,Numero registro generale 24393/2022Numero sezionale 8154/2025Numero di raccolta generale 15043/2026Data pubblicazione 19/05/2026n. 8053/2014, Cass., n. 7090/2022; Cass., n. 23580/2025) e dellapretermissione di talune circostanze della fattispecie dedotta in giudizio(Cass. 22748/2025, che richiama Cass. n. 13366/2016).Nel caso in esame, il giudice d’appello, ritenute assorbite le ulterioriquestioni, ha, invece, giustificato il difetto di legittimazione impositiva incapo al comune di [OSCURATO:PERSONA] e per esso della societàconcessionaria, sulla scorta della ritenuta applicabilità alla fattispecieconcreta della disciplina derogatoria di cui al D.M. Mef del 26/7/2012 e deichiarimenti resi dal Mef con le due note prot. n. 4286 e prot. n. 15795 del2013 in merito alla qualifica di macchine da cantiere conseguentementericonosciuta ai silos in questione, nonchè della convenzione perregolamentare la riscossione della imposta sulla pubblicità intercorsa tra laindividuato come unico titolare della potestà impositiva.Né, alla luce di quanto appena evidenziato, la dedotta nullità dellasentenza si giustifica in ragione del parziale richiamo dell’atto dicostituzione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che l’orientamento diquesta Corte è consolidato nel senso che “nel processo civile ed in quellotributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenutodi un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari),senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisionesiano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modochiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizionicostituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, diper sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non èimposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive” (v.Cass., S.U., n. 642/2015, nonché Cass., n. 22562/2016; Cass., n.29028/2022).8. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per omessa pronuncia daNumero registro generale 24393/2022Numero sezionale 8154/2025Numero di raccolta generale 15043/2026Data pubblicazione 19/05/2026parte della CTR sul secondo motivo d’appello, relativo all’infondatezza deimotivi di ricorso della contribuente, rimasti assorbiti dalla decisione delgiudice di primo grado, concernenti le dimensioni della superficie datassare, la correttezza delle tariffe, gli interessi e le sanzioni, nonchè ildifetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati.Il motivo è inammissibile.La CTR ha espressamente chiarito di limitare il thema decidendum allesole questioni dirimenti, dovendosi ritenere assorbite, ossia superate,tutte le altre eccezioni e questioni, in applicazione del principio della“ragione più liquida”.A tal proposito, va rilevato che l'assorbimento in senso improprio -configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità ola possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente ilvizio di omessa pronuncia, il quale è invece ravvisabile solo quando unaquestione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenutaassorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass., n. 18832/2021; Cass.,n. 2334/2020).Pertanto, il ricorso va accolto limitatamente al primo e al terzo motivoe la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Lombardia in diversa composizione, cheprovvederà a decidere anche sulle questioni rimaste assorbite e a regolarele spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile ilquarto e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche a regolarele spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 27 novembre2025 .Numero registro generale 24393/2022Numero sezionale 8154/2025Numero di raccolta generale 15043/2026Data pubblicazione 19/05/2026Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]