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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17724/2026

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e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1726/20/2019, depositata il 25/2/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1726/20/2019, depositata il 25/2/2019, laCommissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto l’appellodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della CTPdi Napoli di rigettare il ricorso dei contribuenti contro l’avviso diNumero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/2026accertamento catastale n.

NA0240409/2016, con cui l’ufficio avevarettificato la rendita proposta dal contribuente in procedura DOCFA,portandola da euro 17.034 ad euro 43.200.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, mentre l’Agenzia delleEntrate resiste mediante controricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col ricorso si censura la nullità della sentenza, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per omessavalutazione e pronuncia nonché omessa motivazione sul diritto delcontribuente a modificare la rendita catastale senza limite temporale (Imotivo), sul difetto di motivazione dell’avviso impugnato (II motivo),sull’onere dell’ufficio di provare le ragioni a fondamento della rettifica diclassamento e rendita (III motivo), sull’esattezza della rendita accertata inbase alla comparazione con immobili simili e su un giudicato esterno (IV eV motivo), infine sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale(VI motivo).1.1.

I motivi di ricorso sono in parte inammissibili ed in parteinfondati.1.2.

La prima censura è infondata, giacché la CTR non omette dipronunciare sulla questione della modificabilità della rendita da parte delcontribuente senza limiti temporali, ma - al contrario - fonda la decisionedi respingere l’appello proprio sulla ritenuta insussistenza dei presuppostiper la modifica, che motiva nei termini seguenti: “L’affermazione delricorrente secondo cui la rendita catastale sarebbe modificabile dalcontribuente senza limiti temporali è certamente vera ma solo in presenzadi una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto alla precedente,ovvero con la prospettazione di un errore nella iniziale determinazionedella rendita che ne ha alterato il corretto processo formativo. […] NelNumero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/2026caso di specie, la nuova DOCFA presentata dagli appellanti, in contrastoda quella presentata dagli stessi alcuni anni prima, non faceva riferimentoad alcun errore di classamento o di diminuito valore del cespite, maesclusivamente ad interventi di modifica di alcuni spazi interni. […] Inbuona sostanza, con la nuova dichiarazione DOCFA, ancorché motivatadall’indicazione di elementi costruttivi ulteriori rispetto alla situazioneprecedente, tendenzialmente idonei a migliorare le caratteristichedell’immobile e ad aumentarne il valore, il contribuente aveva propostouna drastica riduzione della rendita catastale determinata con ilprecedente classamento, da euro 48.437,00 a € 17.374,00.

Peraltro, larendita catastale di euro 48.437,00 (variazione di classamento del4/4/2012, divenuta definitiva per mancata impugnazione) era stata fissataa seguito di altra procedura DOCFA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale, perampliamento dell’immobile, la parte aveva proposto la rendita catastale dieuro 45.675,00.

A seguito della nuova procedura DOCFA, l’ufficio avevaproceduto al sopralluogo rilevando che la situazione non era mutatarispetto a quella precedente per cui doveva confermarsi il valore a mq.all’epoca stabilito, fatte salve alcune differenze dovute a un più esattocalcolo della superficie: di qui la determinazione della nuova renditacatastale in euro 43.200,00.

Quindi, in presenza di una situazione di fattoimmutata rispetto a quella cristallizzata in un provvedimentoamministrativo di classamento, definitivo per mancata impugnazione, lamodifica unilaterale e immotivata di quanto già determinato appareassolutamente inammissibile”.1.3.

E' poi inammissibile la censura sottesa al secondo e sesto motivo,non avendo i ricorrenti riprodotto, neanche nelle parti essenziali, ilcontenuto dell'atto di appello in cui sostengono (1) di aver impugnato lastatuizione di primo grado che ha rigettato il motivo di opposizionerelativo alla carenza di motivazione dell’avviso impugnato, e (2) di avereccepito la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.Numero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/20261.4.

Ciò in applicazione del principio secondo cui, in tema di ricorsoper cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudiziodi merito, riconosciuto alla S.C. ove - come nel caso in esame - siadenunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo,ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare,nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così daconsentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimentodell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra letante, Cass. 198/2024; 23834/2019).1.5.

Il principio di autosufficienza del ricorso - prescritto a pena diinammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ. - impone, infatti, che il ricorsoper cassazione contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire leragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito così dapermettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza lanecessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché ilricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità,gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante lariproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documentocui corrisponde l’indiretta riproduzione, oltre al luogo in cui ne è avvenutala produzione, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicitàdi tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (exmultis, Cass. 27610/2025; 15416/2025; 12481/2022; 10761/2022;18679/2017; 14784/2015).1.6.

Peraltro, riguardo all’eccezione di violazione del contraddittorio,dalle sentenze di merito non risulta che tale questione sia stata posta daicontribuenti sin dal ricorso introduttivo, né tanto meno essi lo deducononel ricorso per cassazione, dove si limitano ad affermare di aver eccepitola violazione in oggetto, ma senza specificare in quale sede.Numero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/20261.7.

Ad ogni modo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, già nel2015 e poi anche di recente, affermato che l'obbligo di contraddittorioendoprocedimentale ha valenza generalizzata per i soli tributi cd.armonizzati, mentre, per gli altri, tale obbligo sussiste esclusivamentenelle ipotesi in cui risulti espressamente imposto da una specificadisposizione di legge (Sez.

Un., n. 21271 del 2025; n. 24823 del 2015).1.8.

Tale non è il caso degli accertamenti catastali in genere e di quelliconseguenti a DOCFA in particolare, per i quali non vi sono previsioni dilegge che prescrivano l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale,anche in considerazione della natura fortemente partecipativa della cd.procedura DOCFA, implicando questa l'indicazione, da parte dello stessocontribuente, degli elementi fattuali rilevanti che formano la baseoggettiva del provvedimento di classamento, difformemente valutatodall'ufficio rispetto alla proposta del contribuente.1.9.

Pertanto, l'ufficio che intenda discostarsi dalla relativa propostanon è tenuto, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivarepreventivamente il contraddittorio endoprocedimentale.1.10.

Né tale interpretazione contrasta con la disciplina unionale (esegnatamente, con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentalidell'Unione Europea), che un obbligo generalizzato di contraddittoriopreventivo prevede per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli nonarmonizzati, per i quali – come già detto – tale obbligo ricorre unicamentenelle ipotesi in cui risulti sancito e non, quindi, per la fattispecie in esame(cfr., tra le tante, Cass. 4752/2021; 17863/2021; 30228/2022;37480/2022; 2298/2023; 28742/2023; 18985/2025).1.11.

Negli stessi termini, la Corte Costituzionale ha affermato che ildiritto nazionale «[...] non pone in capo all'Amministrazione fiscale che siaccinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, inassenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione,Numero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/2026l'invalidità dell'atto», ritenendo, quindi, che «[...] di fronte alla molteplicitàdi strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale haassunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nelrispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare ildiritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto ebilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguatorilievo al contraddittorio con i contribuenti» (così Corte Cost. 21 marzo2023, n. 47).1.12.

Altrettanto infondata è la censura – sviluppata nei motivi dalterzo al quinto – di omessa pronuncia e/o motivazione sulla correttezzadella rendita accertata dall’amministrazione.1.13.

La CTR ha confermato il rigetto del ricorso dei contribuenti,anche sotto il profilo della correttezza della stima accertata dall’ufficio, sulpresupposto argomentativo che l’avviso di accertamento impugnato sibasasse su un “provvedimento amministrativo di classamento definitivoper mancata impugnazione” (quello del 4/4/2012), emesso a seguito diprocedura DOCFA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e rispetto al quale la situazione di fatto,alla data della nuova procedura DOCFA (del 21/5/2016), era rimastaimmutata, secondo quanto emerso a seguito di apposito sopralluogo,sicché andava confermato il valore (già attribuito nel 2011) di 775 euro amq., esclusa la ricorrenza di un errore nella iniziale determinazione dellarendita tale da alterarne il corretto processo formativo, peraltro neppurededotta dai contribuenti in sede di DOCFA.1.14.

Evidente, quindi, come il giudice di appello abbia non solovalutato la questione dell’esattezza della rendita, ma anche ampiamentemotivato nei termini di cui innanzi.1.15.

Al contrario, sono i ricorrenti ad aver prescisso del tutto daquesta articolata motivazione, omettendo di fornire gli elementi miniminecessari per superare l’argomentazione a fondamento del decisum, ilquale resta, perciò, intangibile, in difetto di uno specifico motivo di ricorso.Numero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/20261.16.

La censura deve, infatti, cogliere la ratio decidendi dellasentenza e confutarla, risultando altrimenti priva del requisito dispecificità, prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.,che ne esige, a pena di inammissibilità, l’illustrazione, con esposizionedegli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con lasentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, inrelazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica,giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 5261/2023; 26277/2020;1845/2019; 19959/2014).1.17.

Né l'onere di indicazione specifica dei motivi di impugnazione,imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, può essereassolto per relationem con il generico rinvio al giudizio di appello,essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli attiprocessuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda e - per quanto cioccupa - le circostanze di fatto che possono condurre, se adeguatamenteconsiderate, ad una diversa decisione (Cass. 22068/2022; 342/2021).1.18.

La censura sottesa ai motivi III, IV e V è, pertanto, ancheinammissibile per violazione dell'art. 366, primo comma, num. 4, cod.proc. civ.1.19.

Altrettanto inammissibile è la doglianza, sviluppata semprenell’ambito del quarto motivo, di omessa valutazione di un giudicatoesterno (sentenze CTR Campania n. 1323/31/15 e n. 4979/51/15) cheavrebbe “definito il valore dell’immobile ai fini delle imposte indirette”, mache - secondo i ricorrenti- sarebbe “valido e corretto anche ai fini dellaquantificazione del valore catastale”.1.20.

I ricorrenti, infatti, non deducono quando si sarebbe formato ilgiudicato né in quale atto processuale lo avrebbero eccepito, ondeconsentire a questa Corte di valutare l’effettiva e rituale formulazionedell’eccezione, tenuto conto della non deducibilità di questioni nuove insede di giudizio di legittimità, salvo il caso del giudicato esterno formatosiNumero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/2026successivamente alla conclusione del giudizio di merito (Cass. 5370/2024;25863/2022, in motivazione; S.U. 21493/2010; 13916/2006; S.U.226/2001).1.21.

La censura è, quindi, già per questa ragione, inammissibile.1.22.

Peraltro, anche prescindere dalla rilevanza di tali pronunce (che,stando al ricorso, avrebbero definito il valore dell’immobile ai fini delleimposte indirette, quindi secondo criteri legali non sempre sovrapponibili aquelli che regolano gli accertamenti catastali), viene prodotta solo unasentenza – la n. 4979/51/15 - e senza l’attestazione di passaggio ingiudicato.1.23.

Infine, non si specifica il luogo processuale in cui tali documenti,unitamente all’attestazione di passaggio in giudicato, sarebbero statiprodotti in giudizio, precludendone alla Corte il controllo.1.24.

Ciò in violazione del principio di autosufficienzadell’impugnazione, il quale – come già detto – impone che il ricorrenteindichi specificamente, a pena di inammissibilità, non solo gli attiprocessuali e i documenti su cui il ricorso è fondato (mediante lariproduzione indiretta di esso), ma anche il luogo in cui ne è avvenuta laproduzione.1.25.

Ai fini dell’osservanza del principio di autosufficienza, occorre,cioè, anche specificare in quale sede processuale il documento risultaprodotto, poiché, secondo il costante orientamento di questa Corte,indicare un documento significa necessariamente - oltre che specificare glielementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto - dire dovenel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” deldocumento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senzanecessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza sulversante “contenutistico” (cfr. Cass. 11392/2023; Sez.

Un., 16887/2013;Sez.

Un. 28547/2008; Sez.

Un. 23019/2007).1.26.

Il ricorso va, dunque, per questi motivi, rigettato.Numero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/20262.

La regolazione delle spese del presente giudizio, da liquidarsi indispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifonderealla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidatein euro 6.000, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 27 maggio 2026 .Il PresidenteGIACOMO STALLA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1726/20/2019, depositata il 25/2/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1726/20/2019, depositata il 25/2/2019, laCommissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto l’appellodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della CTPdi Napoli di rigettare il ricorso dei contribuenti contro l’avviso diNumero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/2026accertamento catastale n. NA0240409/2016, con cui l’ufficio avevarettificato la rendita proposta dal contribuente in procedura DOCFA,portandola da euro 17.034 ad euro 43.200.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, mentre l’Agenzia delleEntrate resiste mediante controricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col ricorso si censura la nullità della sentenza, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per omessavalutazione e pronuncia nonché omessa motivazione sul diritto delcontribuente a modificare la rendita catastale senza limite temporale (Imotivo), sul difetto di motivazione dell’avviso impugnato (II motivo),sull’onere dell’ufficio di provare le ragioni a fondamento della rettifica diclassamento e rendita (III motivo), sull’esattezza della rendita accertata inbase alla comparazione con immobili simili e su un giudicato esterno (IV eV motivo), infine sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale(VI motivo).1.1. I motivi di ricorso sono in parte inammissibili ed in parteinfondati.1.2. La prima censura è infondata, giacché la CTR non omette dipronunciare sulla questione della modificabilità della rendita da parte delcontribuente senza limiti temporali, ma - al contrario - fonda la decisionedi respingere l’appello proprio sulla ritenuta insussistenza dei presuppostiper la modifica, che motiva nei termini seguenti: “L’affermazione delricorrente secondo cui la rendita catastale sarebbe modificabile dalcontribuente senza limiti temporali è certamente vera ma solo in presenzadi una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto alla precedente,ovvero con la prospettazione di un errore nella iniziale determinazionedella rendita che ne ha alterato il corretto processo formativo. […] NelNumero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/2026caso di specie, la nuova DOCFA presentata dagli appellanti, in contrastoda quella presentata dagli stessi alcuni anni prima, non faceva riferimentoad alcun errore di classamento o di diminuito valore del cespite, maesclusivamente ad interventi di modifica di alcuni spazi interni. […] Inbuona sostanza, con la nuova dichiarazione DOCFA, ancorché motivatadall’indicazione di elementi costruttivi ulteriori rispetto alla situazioneprecedente, tendenzialmente idonei a migliorare le caratteristichedell’immobile e ad aumentarne il valore, il contribuente aveva propostouna drastica riduzione della rendita catastale determinata con ilprecedente classamento, da euro 48.437,00 a € 17.374,00. Peraltro, larendita catastale di euro 48.437,00 (variazione di classamento del4/4/2012, divenuta definitiva per mancata impugnazione) era stata fissataa seguito di altra procedura DOCFA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale, perampliamento dell’immobile, la parte aveva proposto la rendita catastale dieuro 45.675,00. A seguito della nuova procedura DOCFA, l’ufficio avevaproceduto al sopralluogo rilevando che la situazione non era mutatarispetto a quella precedente per cui doveva confermarsi il valore a mq.all’epoca stabilito, fatte salve alcune differenze dovute a un più esattocalcolo della superficie: di qui la determinazione della nuova renditacatastale in euro 43.200,00. Quindi, in presenza di una situazione di fattoimmutata rispetto a quella cristallizzata in un provvedimentoamministrativo di classamento, definitivo per mancata impugnazione, lamodifica unilaterale e immotivata di quanto già determinato appareassolutamente inammissibile”.1.3. E' poi inammissibile la censura sottesa al secondo e sesto motivo,non avendo i ricorrenti riprodotto, neanche nelle parti essenziali, ilcontenuto dell'atto di appello in cui sostengono (1) di aver impugnato lastatuizione di primo grado che ha rigettato il motivo di opposizionerelativo alla carenza di motivazione dell’avviso impugnato, e (2) di avereccepito la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.Numero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/20261.4. Ciò in applicazione del principio secondo cui, in tema di ricorsoper cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudiziodi merito, riconosciuto alla S.C. ove - come nel caso in esame - siadenunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo,ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare,nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così daconsentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimentodell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra letante, Cass. 198/2024; 23834/2019).1.5. Il principio di autosufficienza del ricorso - prescritto a pena diinammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ. - impone, infatti, che il ricorsoper cassazione contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire leragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito così dapermettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza lanecessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché ilricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità,gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante lariproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documentocui corrisponde l’indiretta riproduzione, oltre al luogo in cui ne è avvenutala produzione, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicitàdi tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (exmultis, Cass. 27610/2025; 15416/2025; 12481/2022; 10761/2022;18679/2017; 14784/2015).1.6. Peraltro, riguardo all’eccezione di violazione del contraddittorio,dalle sentenze di merito non risulta che tale questione sia stata posta daicontribuenti sin dal ricorso introduttivo, né tanto meno essi lo deducononel ricorso per cassazione, dove si limitano ad affermare di aver eccepitola violazione in oggetto, ma senza specificare in quale sede.Numero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/20261.7. Ad ogni modo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, già nel2015 e poi anche di recente, affermato che l'obbligo di contraddittorioendoprocedimentale ha valenza generalizzata per i soli tributi cd.armonizzati, mentre, per gli altri, tale obbligo sussiste esclusivamentenelle ipotesi in cui risulti espressamente imposto da una specificadisposizione di legge (Sez. Un., n. 21271 del 2025; n. 24823 del 2015).1.8. Tale non è il caso degli accertamenti catastali in genere e di quelliconseguenti a DOCFA in particolare, per i quali non vi sono previsioni dilegge che prescrivano l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale,anche in considerazione della natura fortemente partecipativa della cd.procedura DOCFA, implicando questa l'indicazione, da parte dello stessocontribuente, degli elementi fattuali rilevanti che formano la baseoggettiva del provvedimento di classamento, difformemente valutatodall'ufficio rispetto alla proposta del contribuente.1.9. Pertanto, l'ufficio che intenda discostarsi dalla relativa propostanon è tenuto, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivarepreventivamente il contraddittorio endoprocedimentale.1.10. Né tale interpretazione contrasta con la disciplina unionale (esegnatamente, con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentalidell'Unione Europea), che un obbligo generalizzato di contraddittoriopreventivo prevede per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli nonarmonizzati, per i quali – come già detto – tale obbligo ricorre unicamentenelle ipotesi in cui risulti sancito e non, quindi, per la fattispecie in esame(cfr., tra le tante, Cass. 4752/2021; 17863/2021; 30228/2022;37480/2022; 2298/2023; 28742/2023; 18985/2025).1.11. Negli stessi termini, la Corte Costituzionale ha affermato che ildiritto nazionale «[...] non pone in capo all'Amministrazione fiscale che siaccinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, inassenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione,Numero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/2026l'invalidità dell'atto», ritenendo, quindi, che «[...] di fronte alla molteplicitàdi strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale haassunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nelrispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare ildiritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto ebilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguatorilievo al contraddittorio con i contribuenti» (così Corte Cost. 21 marzo2023, n. 47).1.12. Altrettanto infondata è la censura – sviluppata nei motivi dalterzo al quinto – di omessa pronuncia e/o motivazione sulla correttezzadella rendita accertata dall’amministrazione.1.13. La CTR ha confermato il rigetto del ricorso dei contribuenti,anche sotto il profilo della correttezza della stima accertata dall’ufficio, sulpresupposto argomentativo che l’avviso di accertamento impugnato sibasasse su un “provvedimento amministrativo di classamento definitivoper mancata impugnazione” (quello del 4/4/2012), emesso a seguito diprocedura DOCFA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e rispetto al quale la situazione di fatto,alla data della nuova procedura DOCFA (del 21/5/2016), era rimastaimmutata, secondo quanto emerso a seguito di apposito sopralluogo,sicché andava confermato il valore (già attribuito nel 2011) di 775 euro amq., esclusa la ricorrenza di un errore nella iniziale determinazione dellarendita tale da alterarne il corretto processo formativo, peraltro neppurededotta dai contribuenti in sede di DOCFA.1.14. Evidente, quindi, come il giudice di appello abbia non solovalutato la questione dell’esattezza della rendita, ma anche ampiamentemotivato nei termini di cui innanzi.1.15. Al contrario, sono i ricorrenti ad aver prescisso del tutto daquesta articolata motivazione, omettendo di fornire gli elementi miniminecessari per superare l’argomentazione a fondamento del decisum, ilquale resta, perciò, intangibile, in difetto di uno specifico motivo di ricorso.Numero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/20261.16. La censura deve, infatti, cogliere la ratio decidendi dellasentenza e confutarla, risultando altrimenti priva del requisito dispecificità, prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.,che ne esige, a pena di inammissibilità, l’illustrazione, con esposizionedegli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con lasentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, inrelazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica,giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 5261/2023; 26277/2020;1845/2019; 19959/2014).1.17. Né l'onere di indicazione specifica dei motivi di impugnazione,imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, può essereassolto per relationem con il generico rinvio al giudizio di appello,essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli attiprocessuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda e - per quanto cioccupa - le circostanze di fatto che possono condurre, se adeguatamenteconsiderate, ad una diversa decisione (Cass. 22068/2022; 342/2021).1.18. La censura sottesa ai motivi III, IV e V è, pertanto, ancheinammissibile per violazione dell'art. 366, primo comma, num. 4, cod.proc. civ.1.19. Altrettanto inammissibile è la doglianza, sviluppata semprenell’ambito del quarto motivo, di omessa valutazione di un giudicatoesterno (sentenze CTR Campania n. 1323/31/15 e n. 4979/51/15) cheavrebbe “definito il valore dell’immobile ai fini delle imposte indirette”, mache - secondo i ricorrenti- sarebbe “valido e corretto anche ai fini dellaquantificazione del valore catastale”.1.20. I ricorrenti, infatti, non deducono quando si sarebbe formato ilgiudicato né in quale atto processuale lo avrebbero eccepito, ondeconsentire a questa Corte di valutare l’effettiva e rituale formulazionedell’eccezione, tenuto conto della non deducibilità di questioni nuove insede di giudizio di legittimità, salvo il caso del giudicato esterno formatosiNumero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/2026successivamente alla conclusione del giudizio di merito (Cass. 5370/2024;25863/2022, in motivazione; S.U. 21493/2010; 13916/2006; S.U.226/2001).1.21. La censura è, quindi, già per questa ragione, inammissibile.1.22. Peraltro, anche prescindere dalla rilevanza di tali pronunce (che,stando al ricorso, avrebbero definito il valore dell’immobile ai fini delleimposte indirette, quindi secondo criteri legali non sempre sovrapponibili aquelli che regolano gli accertamenti catastali), viene prodotta solo unasentenza – la n. 4979/51/15 - e senza l’attestazione di passaggio ingiudicato.1.23. Infine, non si specifica il luogo processuale in cui tali documenti,unitamente all’attestazione di passaggio in giudicato, sarebbero statiprodotti in giudizio, precludendone alla Corte il controllo.1.24. Ciò in violazione del principio di autosufficienzadell’impugnazione, il quale – come già detto – impone che il ricorrenteindichi specificamente, a pena di inammissibilità, non solo gli attiprocessuali e i documenti su cui il ricorso è fondato (mediante lariproduzione indiretta di esso), ma anche il luogo in cui ne è avvenuta laproduzione.1.25. Ai fini dell’osservanza del principio di autosufficienza, occorre,cioè, anche specificare in quale sede processuale il documento risultaprodotto, poiché, secondo il costante orientamento di questa Corte,indicare un documento significa necessariamente - oltre che specificare glielementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto - dire dovenel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” deldocumento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senzanecessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza sulversante “contenutistico” (cfr. Cass. 11392/2023; Sez. Un., 16887/2013;Sez. Un. 28547/2008; Sez. Un. 23019/2007).1.26. Il ricorso va, dunque, per questi motivi, rigettato.Numero registro generale 13010/2019Numero sezionale 4525/2026Numero di raccolta generale 17724/2026Data pubblicazione 03/06/20262. La regolazione delle spese del presente giudizio, da liquidarsi indispositivo, segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifonderealla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidatein euro 6.000, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 27 maggio 2026 .Il PresidenteGIACOMO STALLA