CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 22068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18233/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 278 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3 22 / 38 /1 4 , depositata il 23/01/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del06 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba ha chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , ricorre, con due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio che ha respinto l'appello della medesima ed ha accolto l'appello incidentale dell'Ufficio avverso la sentenza d ella C.t.p. di Roma che, a propria volta, aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento (n. 8 81030500 612/2007 ) con il quale, per l’ anno di imposta 2004, era stato accertato un maggior reddito imponibile ai fini Ires e un maggior valore di produzione ai fini Irap. 2. La C.t.p.rigettava l'eccezione de ll' U fficio di inammissibilità della documentazione depositata dalla contribuente soloin giudizio e di cui era stata omessa l’esibizione in sede amministrativa e, nel merito , ritenevaparzialmente legittima la pretesa impositiva. 3. la C.t.r. rigettava l’appello della contribuente che aveva chiesto l’annullamento dell’intero avviso di accertamento eaccoglieva l'appello incidentaledell’Ufficio, conclude ndo per l'inutilizzabilità dei documenti prodotti soltanto in giudizio e ritene ndo legitti mamente disposta la ripresa fiscale a tassazione per l'intero importo di cui all'avviso di accertamento. 4. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. v iolazione e falsa applicazione dell'art. 32,quarto comma, d. P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare,censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha sostenuto che non era statodedotto ed allegato alcun elemento di prova, anche indiziario, idoneo ad attestare una causa giustificativa non colpevole che avesse impedito di consegnare la documentazione nella fase pre-processuale, così omettendo di accertare la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 per precludere al contribuente di avvalersi in giudizio di documenti non esibiti nella fase amministrativa dell’accertamento. Censura, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata «l’involontarietà della mancata esibizione», nonostante la giustificazione offerta. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare,censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la documentazione prodotta dalla ricorrente, oltre ad incorrere nelle preclusioni di cui agli artt. 32 e 110 d.P.R. n. 917 del 1986, non aveva « attitudine ad attestare in maniera certa l a completezza della stessa ead offrire elementi di controprova in ordine ai componenti negativi accertati dall'u fficio fiscale» . Osserva in proposito che con l’atto di appello aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ripreso a tassazione costi ritenuti indeducibili, per operazioni con imprese situate in Stati nella, così detta, black list , utilizzando il valore stat istico degli articoli, notoriamente superiore a quello effettivo, senza tener conto che non era stata operata alcuna deduzione fiscale, trattandosi, per lo più , di merce ricevuta a titolo gratuito come «campionatura» ai fini di un successivo ordine; che, pertanto, il richiamo in sentenza all’art. 110 d.P.R. n. 917 del 1986,non era pertinente, non ricorre ndo la fattispecie di cui alla norma. 3. Il primo motivo, articolato in due differenti censure, è in parte inammissibile ed in parte infondato. Con la primacensura la ricorrente deduce la nullità della sentenza per aver omesso di considerare che l’Agenzia delle Entrate non aveva provato la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali poteva operarela preclusione, prevista d all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 , alla produzione in giudizio di documentazione. Con la secondacensura la ricorrente afferma che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il «disguido amministrativo» che aveva impedito di dare riscontro alla richiesta di informazioni costituiva causa non imputabile al contribuente e giustificavala produzione in giudizio dei documenti. 3.1. Quanto alla prima censura il motivo è inammissibile per violazionedell’art. 366, primo comma , n. 4 cod. proc. civ. Lacontribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la produzione di documenti in giudizio, sebbene l’Agenzia delle Entrate non avesse provato che la richiesta nella fase amministrativa fosse stata determinata,specifica e motivata, così omettendo di vagliare la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali operavadetta preclusione. La ricorrente, tuttavia, non indica, per le parti rilevanti, gli atti difensivi dei gradi di merito nei quali sarebbe stata sollevata detta eccezione, né fa alcuno specifico richiamo ai medesimi, onde permettere a questa Corte di valutare, sulla base degli atti, la fondatezza della censura proposta.Invero, in ricorso nemmeno si dice se e come il giudice d'appello fosse stato investito delle questioni prospettate. 3.2. Quanto alla seconda censura,il motivo è infondato.La C.t.r., nel pronunciarsi per l’inammissibilità della produzione documentale,ha motivato precisando che «la disposizione di legge che sancisce la preclusione probatoria in sede giudiziale n on può essere interpretata nel senso della bastevolezza di una mera e unilaterale dichiarazione, da parte del contribuente, di una qualsivoglia, indistinta difficoltà a produrre la documentazione della fase amministrativa (nel caso di specie la ricorrente, sia in primo grado, sia in appello, ha dichiarato esserle oc corso un disguido interno non meglio specificato), in nessun modo sindacabile dal giudice e d a acco gliersi de plano quale esimente giustificativa» ; h a altresì aggiunto che «siffatta esegesi condu ce ad un esito paradossale e ir ragionevole in quanto rende in radice inutiliter data la sanzione che divent a di fatto sempre inapplicabile essendo per il contribuente sufficiente, nello spiegare l'omessa esibizione della documentazione dichiarare un qualsiasi e non provato impedimento». Tale statuizione è conforme alla giurisprudenza di questa Corteche, con riferimento alla mancata risposta all'invito a produrre documentazione rilevante ai fini del controllo, ha costantemente ritenuto che, ai fini della preclusione all'utilizzo, ha rilievo il solo mero fatto oggettivo della mancata trasmissione della documentazione; che al contribuente è concesso superare l'inutilizzabilità ove deduca e fornisce prova che il mancato invio sia dipe so da causa di forza maggiore; che n on ha quindi nessun rilievo l'intenzionalità perché il rifiuto è integrato dal solo fatto del mancato invio (tra le tante, Cass.14/06/2021,n. 16757, Cass. 11/02/2021, n. 3442, Cass. 22/06/2018 n. 16548, Cass. 30/12/2009, n.28049). E’ da escludere, pertanto, che il mero riferimento ad un «disguido interno», di cui nemmeno è precisata la natura , come rilevato dalla C.t.r., possa essere valutato come allegazione di una causa di forza maggiore.4. Il secondo motivo è infondato. 4.1. Con l’avviso di accertamento oggetto del ricorso l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini Ires ed Irap il maggior reddito, di euro 908.950,00, derivante dalla indeducibilità dei costi per l’acquisto di merce da imprese residenti in territori a regime fiscale privilegiato – nella specie [OSCURATO:PERSONA] – e determinato in ragione del valore indicato nelle bollette doganali. La C.t.p., in parziale accoglimento del ricorso parametrava il reddito ripreso a tassazione quantificando i costi indeducibli nella minor misura di euro 721.440,36,dichiarata dalla stessa società. La C.t.r.,in accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio – che aveva censurato la sentenza della C.t.p. nella parte in cui aveva così rideterminato il reddito – e rigettato l’appello principale , concludeva per la legittimità dell’accertamento con riferimento all’intera somma recuperata a tassazione . E videnzia va sul punto a) che la documentazione posta a fondamento dell’avviso di accertamento, «in primis le bollette doganali» , provavano «l’ammonta re effettivo e complessivo degli acquisti (904.021,23) autodichiarato dalla società all’autorità doganale e, perciò, non avente un rilievo meramente statistico» b) che la documentazione prodotta dalla contribuente «copie partitari», oltre che imbattutasi nelle preclusioni di cui agli artt. 32 e 110 d.P.R. n. 600del 1973, non offriva elementi di controprova. Così motivando,la C.t.r. ha fatto corretta applicazione dell’art. 110 d.P.R. n. 917 del 1986. 4.2. Secondo la ricorrente detta motivazione sarebbe eccentrica rispetto alla diversa censura mossa in appello con la quale si era contestatoche erano stati ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili senza tener conto che nessuna deduzione fiscale era stata operata (difettando di conseguenza il presupposto per la ripresa a tassazione) e senza verificare che i beni sdoganati fossero stati imputati a costi.Sotto tale profilo il motivo è inammissibi le per violazione dell’art. 366primo comma n. 4 cod. proc. civ. L'onere di indicazione specific a dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità delricorso per cassazione , non può essere assolto per relationem con il generico rinvio al giudizio diappello, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che possono condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione(Cass. 13/01/2021, n. 342, Cass.15/01/2019, n. 777). I motivi di ricorso , per altro, devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio. La ricorrente non si è attenuta a questi principi in quanto si è limitata ad allegare in via del tutto generica di aver rilevato, già in appello, che non vi era stata alcuna deduzione di costi , omettendo, tuttavia,di fornire gli elementi necessari per indivi duare e valutare il contenuto delle contestazioni mosse. Ugualmente –in disparte il rilievo che, quanto al la documentazione prodotta in giudizio,resta confermata la pronuncia di inammissibilità – lacontribuente non ha nemmeno indica to quali siano « gli a tti di causa » di cui sia stato omesso il vaglio, così impedendo a questa Corte di valutarela fondatezza della censura. 5. Il ricorso va, pertanto, complessivamenterigettato. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per