CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12986/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del Direttore protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 60/2024 depositata il 04/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Il presente giudizio – che ha per oggetto il ricorso in cassazione controla sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania (hinc: CGT2) n. 60/2024 depositata in data 04/01/2024, all’esitodi udienza tenutasi il 21/12/2023 – scaturisce dall’avviso di accertamentoin rettifica prot. N.27785/RU del 24 giugno 2022 a mezzo del quale era stataoperata la riclassificazione delle merci importate alla VD8711601000(biciclette a pedalata assistita finite) con conseguente applicazione dimaggiori dazi ed IVA.1.1. L’atto impositivo è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: ilcontribuente) davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, cheha accolto il ricorso del contribuente con sentenza riformata, in parte, dallaCGT2, con specifico riferimento ai dazi doganali, in accoglimento dell’appelloproposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (hinc: ADMO).2. In sintesi, la CGT2 ha ritenuto che:− a differenza dei casi d’immissione di merci in libera pratica per effettodella sequenza procedimentale prevista (trasporto delle stesse pressogli uffici doganali o zone franche e presentazione in dogana) – dovel'obbligazione doganale sorge con la dichiarazione, quale effetto dellaindicazione di un determinato regime doganale contenuto nelladichiarazione e si lega soggettivamente all'autore di essa,indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce– nel caso di inosservanza della normativa doganale l'obbligazionedoganale sorge a causa del verificarsi di alcuni fatti (introduzione dimerci senza dichiarazione doganale, sottrazione al controllo,inosservanza di obblighi previsti dalla normativa doganale per i regimispeciali etc.), che inducono una presunzione legale di immissione alconsumo delle merci medesime. In tali ipotesi il fatto generatoredell'imposta prescinde dalla esistenza di una valida dichiarazionedoganale;Numero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026− la qualifica di debitore, ai sensi dell’art. 79 CDU è subordinata alricorrere di due condizioni, delle quali la prima, cioè la partecipazionea tale introduzione, è oggettiva (e ricorre per il fatto di averpartecipato a qualsiasi modo, senza che sia necessario avercontribuito direttamente all’introduzione irregolare) e la seconda, cioèche le persone abbiano partecipato consapevolmente all'operazionedi introduzione irregolare, è soggettiva. Con riferimento aquest’ultima la formulazione «dovendo, secondo ragione, sapere», fariferimento al comportamento di un operatore diligente ed accorto, egli indici di conoscibilità da parte di quest'ultimo dell'esistenza di unao più irregolarità possono essere tratti dagli obblighi contrattuali delmedesimo e dal periodo di tempo di svolgimento delle sue prestazioni;− sin dal primo grado l'appellato non ha contestato il meccanismooperativo descritto in narrativa, né la sussistenza dei collegamenti trale società coinvolte, che ha anzi riconosciuto, spiegandolo con lanecessità di ripartire il peso finanziario tra le varie società. Ha, inoltre,ammesso di essersi occupato per le società importatrici delle parti die-bike di cui si discute della facilitazione dei rapporti con i fornitoricinesi. La CGT2 ha poi fatto riferimento al carteggio riportato nell’attoimpositivo impugnato, richiamando CGUE 17/12/2015, causa C-419/14, WebMindLicenses Kft c. [OSCURATO:PERSONA]- és Vámhivatal KiemeltAdó-és Vám Főigazgatóság;− sussiste, quindi, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione aidazi, posto che, nel caso in esame, la dichiarazione doganale haeffettivamente avuto ad oggetto un aliud pro alio, con l’introduzioneirregolare delle parti di bicicletta, in relazione alla quale sussistonorispetto all’appellato sia la condizione oggettiva, sia quella soggettivarichieste dal diritto unionale;− sono risultate smentite le difese svolte, secondo cui i pezzi importatinon hanno le caratteristiche essenziali dei prodotti finiti, cheNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026sarebbero, invece, state impresse dal processo di lavorazionesuccessivamente compiuto;− è infondata la contestazione del contribuente calibrata sul tenoreletterale della regola, come interpretata dalla Corte di giustizia(CGUE, causa C-35/93), secondo cui “La seconda frase della regolagenerale 2a) va pertanto interpretata nel senso che si deveconsiderare come oggetto presentato smontato o non montato quelloi cui elementi costitutivi, che possono cioè essere identificati come glielementi che costituiranno il prodotto finito, vengono presentati tutticontemporaneamente allo sdoganamento, e non occorre tener contoin proposito della tecnica di montaggio o della complessità del relativometodo”. In realtà, è proprio per questo che l’Agenzia ha prospettatoil meccanismo fraudolento (di modo che del tutto irrilevante èl’osservazione secondo cui non è stata contestata l’elusione dei dazi),volto ad aggirare l’applicazione della regola, ed è desumibile dacircostanze quali quelle che riscontrabili nel caso di specie, vale a direl’importazione, il trasporto, la fatturazione e il trattamento congiuntidelle merci, il fatto che i destinatari sono identici, nonché lacircostanza che il numero di componenti importati è precisamenteidentico al numero di quelli necessari alla composizione delle e-bikes.3. Contro la sentenza della CGT2 il contribuente ha proposto ricorso incassazione con undici motivi.4. L’ADMO si è costituita con controricorso.5. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e,successivamente, istanza di rimessione in termini per la produzione delprovvedimento del Tribunale di Genova, che ha disposto il rinviopregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione art.2462 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/20261.1. Con tale motivo il ricorrente censura la seguente affermazionecontenuta nella sentenza impugnata «nel caso in esame, è indubbio cheElvezio [OSCURATO:PERSONA], broker di professione, debba essere considerato debitoredell’obbligazione doganale»1.2. Rileva, quindi, che, a pag. 5 del PVC ed a pag. 4 dell’avviso, l’Ufficiodichiara quale condebitore solidale di [OSCURATO:SOCIETA] il sig. [OSCURATO:PERSONA] non in proprio,ma quale «rappresentante legale della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” … consulentedelle “[OSCURATO:SOCIETA].” …», per poi pretendere (v. p. 7 dell’avviso) ilpagamento dei maggiori diritti doganali, degli interessi e delle sanzioniconseguenti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio.L’avviso merita di essere annullato, perché accerta, erroneamente, laqualità di debitore di un soggetto ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e poi, però, senzauna parola di motivazione al riguardo, chiede il pagamento del debito ad unaltro soggetto (il sig. [OSCURATO:PERSONA]).1.3. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata che, partendo dal testo dell’art. 79 CDUe precisato che l’obbligazione doganale scaturisce (non dalla dichiarazione,ma) dalla violazione della normativa doganale, ricostruisce la posizionedell’odierno ricorrente, sia in termini oggettivi e soggettivi, richiamando ilcarteggio riportato nell’atto impositivo impugnato (v. terza e quarta paginadella sentenza impugnata).2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la carenza dilegittimazione passiva in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 77,78 e 79 C.D.U. – la violazione dell’art. 202 C.D.C.; la violazione delRegolamento n. 88/1997 e successive modifiche; la violazione delRegolamento n. 1296/2020; la violazione del Regolamento n. 611/2023, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1. Con tale motivo di ricorso – richiamati i contenuti della terza, quartae quinta pagina della sentenza impugnata – il contribuente rileva che, nellaspecie, le dichiarazioni non hanno affatto riguardato un aliud pro alio e,Numero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026dunque, non c’è alcuna ragione per applicare la disciplina dettata per i casidi introduzione irregolare (alla luce di quanto precisato da Cass.,05/11/2019, n. 28335).La disciplina prevista dall’abrogato [OSCURATO:PERSONA] chiaramente la responsabilità conseguente all’erratadichiarazione doganale, da quella derivante da ipotesi di introduzioneirregolare: mentre nel secondo caso era prevista la responsabilità solidaledi chiunque fosse in qualsiasi modo coinvolto nei fatti che avevano condottoall’introduzione irregolare di merci nel territorio europeo, senza passare peril controllo doganale (art. 202 CDC), nel primo caso era prevista la solaresponsabilità del dichiarante (art. 201 CDC). [OSCURATO:PERSONA]. n. 28335 del2019 ha evidenziato che nel caso «in cui l’obbligazione doganale sorga pereffetto della inosservanza della normativa doganale, ossia in caso diintroduzione irregolare (art. 202 C.D.C.), di sottrazione al controllodoganale (art. 203 C.D.C.) e delle altre ipotesi previste da Regolamento(artt. 204, 205 C.D.C.) … l’obbligazione doganale emerge non per effettodella presentazione di una dichiarazione, ma a causa del verificarsi di alcunifatti (introduzione di merci senza dichiarazione doganale, sottrazione alcontrollo, inosservanza di obblighi previsti dalla normativa doganale per iregimi speciali etc.), che inducono una presunzione legale di immissione alconsumo delle merci medesime. In dette ipotesi, il fatto generatoredell’imposta prescinde dalla esistenza di una valida dichiarazione doganaleed è legato al verificarsi di un fatto. Solo in questo caso si configura unaimportazione di merci che prescinda dalla esistenza di una validadichiarazione doganale, perché l’introduzione della merce non ha rispettatole fasi contemplate dall’art. 38 C.D.C., n. 1 e dall’art. 40 C.D.C. (Cass., Sez.V, 1 marzo 2013, n. 5159), ossia conduzione/trasporto all’ufficio doganalee presentazione in dogana.»2.2. Il ricorrente rileva che nel caso esaminato dal precedente dilegittimità appena richiamato i beni importati erano stati sottratti ai controlliNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026doganali, mancava un soggetto che si fosse assunto la responsabilità delprocedimento di sdoganamento e, pertanto, delle conseguenzedell’introduzione irregolare dovevano rispondere tutti coloro che vi avesseroin qualsiasi modo preso parte. Diversamente, nel caso di specie ladichiarazione doganale è presente e non è corretto regolare la fattispeciesecondo regole elaborate per casi diversi.2.3. Il ricorrente rileva, poi, che la CGT2, per poter applicare il regimedi responsabilità di cui all’art. 79, par. 3, CDU, avrebbe dovuto illustrare imotivi per cui la vicenda oggetto di lite sarebbe riconducibile ad una delleipotesi sub lett. a) o b) dell’art. 79, par. 1.Nella specie, infatti, l’Ufficio non ha mai contestato la difformità tra ibeni importati e quelli indicati in ciascuna delle n. 60 dichiarazioni doganaliindicate nell’Avviso, ma ha contestato, invece ed esclusivamente, chel’importazione complessivamente ottenuta tramite tutte le spedizioni di cuialle n. 60 dichiarazioni fosse di e-bikes complete e non di loro parti. Non èstato neppure contestato che uno o più dei beni importati ed oggetto di litesia stato in qualunque modo sottratto al controllo dell’[OSCURATO:PERSONA].2.4. Ad avviso del ricorrente la fattispecie concreta oggi in esame rientranell’ipotesi di cui all’art. 77 CDU (che recepisce il contenuto dell’abrogatoart. 201 CDC), ai sensi del quale «l’obbligazione doganale sorge al momentodell’accettazione della dichiarazione in dogana. Il debitore è il dichiarante».2.5. Nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile l’art. 79 CDU, ilricorrente deduce che la presente fattispecie rientrerebbe semmainell’ipotesi sub lett. c dell’art. 79, par. 1, in cui sarebbe stata disattesa unacondizione «per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, diun’esenzione dai dazi …».In altri termini, la lett. c dell’art. 79, par. 1, regola il caso in cui sorgacontestazione intorno alla concessione di una esenzione prevista inconsiderazione dell’uso finale cui sono destinate le merci importate. Lavicenda oggetto del presente giudizio, ad avviso del ricorrente, rientra inNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026tale ipotesi perché l’importazione da parte di soggetti non esentati (qualisono le società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]) di parti (anche essenziali) di biciclettedestinate all’assemblaggio di e-bike è oggetto di esplicita esenzione daldazio antidumping e dal dazio compensativo.Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento n. 88 del 20 gennaio 1997: «ledichiarazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione inlibera pratica da un soggetto che non sia esentato … sono esentatedall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità dellastruttura Taric di cui all’allegato III e delle condizioni di cui all’articolo 82del regolamento (CEE) n. 2913/92 e agli articoli da 291 a 304 delregolamento (CEE) n. 2454/93 che si applica in quanto compatibile neiseguenti casi: a) consegna di parti essenziali di biciclette ad una parteesentata a norma degli articoli 7 o 12, b) consegna di parti essenziali dibiciclette ad un altro titolare di un’autorizzazione in conformità dell’articolo291 del regolamento (CEE) n. 2454/93, oppure c) dichiarazione, su basemensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenzialidi biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o sia ad essaconsegnato. Il numero di parti essenziali di biciclette dichiarate da unaparte, oppure consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato conriferimento al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tuttele parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte,oppure d) impiego delle parti essenziali di biciclette nell’assemblaggio divelocipedi con motore ausiliario (codice addizionale TARIC 8835).»Il ricorrente rileva, quindi, che il Regolamento di Esenzione (n. 88 del1997) è stato poi ulteriormente modificato dal Regolamento di EsecuzioneUE n. 611 del 17 marzo 2023, dove si legge che: «le parti di bicicletteutilizzate per l’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario non sonosoggette né al dazio antidumping né al dazio antidumping esteso …».2.6. Il motivo è infondato: il testo dell’art. 79, par. 1, CDU – che regolaratione temporis il caso in esame – prevede che: «1. Per merci soggette aiNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026dazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione inseguito all'inosservanza di: a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativadoganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territoriodoganale dell'Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per lacircolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea,l'ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all'interno di taleterritorio; b) uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quantoconcerne le merci in regime di uso finale all'interno del territorio doganaledell'Unione; c) una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali aun regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci,di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione.»2.7. La CGT2, con una statuizione esente da censure in punto di diritto,ha ritenuto che la rettificazione della dichiarazione doganale fossericonducibile a un meccanismo in base al quale – in violazione dellanormativa doganale – venivano presentate alla dogana e immesse in regimedi libera pratica parti di biciclette elettriche smontate durante il trasporto edichiarate separatamente, per ciascuna parte, in apposite dichiarazioni diimportazione “IM4”, nelle singole voci tariffarie distinte della nomenclaturacombinata, concludendo che tale meccanismo è: «volto ad aggirarel'applicazione della regola d'interpretazione 2A, la quale prevede, da un lato,che qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata vocecomprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purchépresenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggettocompleto o finito e, dall’altro, che tale riferimento comprende anchel’oggetto completo o finito, o da considerare come tale in forza delledisposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato. Ipunti da V a VII delle note esplicative della regola generale 2, lettera a), delSA precisano poi quanto segue: «V) La seconda parte della [regola generale2, lettera a),] classifica nella stessa voce dell’oggetto montato, l’oggettocompleto o finito presentato smontato o non montato. Le merci sonoNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026presentate in questo modo per lo più per ragioni attinenti alle esigenze oalla praticità dell’imballaggio, della manutenzione o del trasporto. VI)Questa regola di classificazione si applica pure all’oggetto incompleto o nonfinito presentato smontato o non montato a partire dal momento in cui vieneconsiderato come completo o finito in virtù delle disposizioni della primaparte della regola. VII) Per l’applicazione di questa regola, è da considerarecome oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differentielementi sono destinati ad essere assemblati sia con mezzi quali viti,bulloni, dadi sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto dioperazioni di montaggio. A tal riguardo non si deve prendere inconsiderazione la complessità del metodo di montaggio. Tuttavia i varielementi non possono subire alcuna operazione di lavorazione tale dacompletarne la fabbricazione. Gli elementi non montati di un oggetto, chesono in numero eccedente a quello richiesto per la costituzione di un oggettocompleto, seguono il loro regime proprio».2.8. Con una valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimitàdi questa Corte la CGT2 ha, poi, precisato che: «Al riguardo, sono risultatesmentite le difese svolte, secondo cui i pezzi importati non hanno lecaratteristiche essenziali dei prodotti finiti, che sarebbero, invece, stateimpresse dal processo di lavorazione successivamente compiuto. Anchenella relazione tecnica depositata si legge il costante riferimento alleoperazioni di assemblaggio, e mai a quelle di lavorazione delle partiimportate, come anche emerge dalla dichiarazione conclusiva: “Una voltacompletata la fase di assemblaggio, test drive, packaging, il prodotto finitoviene gestito e codificato come prodotto finito”, quindi trasferito alla retevendita. Altrettanto può dirsi per lo studio sui “Processi di lavorazione”, chemira nella sostanza a evidenziare la complessità delle operazioni chepresiedono al completamento del prodotto finale, nonché il valore aggiuntorappresentato -tra l’altro- dalla possibilità di personalizzazione dell’oggettoda parte del cliente finale. Esso pone, inoltre, l’accento sulla presenza diNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026elementi accessori che completano e differenziano il prodotto rispetto adaltri similari sul mercato, ma manca di ogni concreto riferimento a processidi lavorazione degli articoli importati. Giammai, quindi, viene preso inesame e specificamente indicato un qualsiasi intervento di lavorazione suuno o più degli elementi importati, limitandosi lo studio ad un costanteriferimento alle fasi in cui il prodotto viene assemblato e testato.»2.9. La CGT2 ha, quindi, valutato, sulla base di una puntualericostruzione in fatto di cui questa Corte non può che prendere atto, che ladichiarazione in dogana di parti di biciclette elettroniche che richiedevano,una mera operazione di assemblaggio, equivalessero in fatto a un prodottofinito, che avrebbe dovuto essere oggetto di dichiarazione da partedell’importare (con l’applicazione dei relativi dazi doganali) in luogo deisingoli componenti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla regola generale2A delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata,sub all. 1 Regolamento (CEE) n. 2658 del 1987.2.10. Peraltro, con riferimento al precedente di legittimità evocato dallaCGT2 - secondo il quale, in tema di dazi all'importazione, l'introduzioneirregolare di merce in seguito alla quale sorge l'obbligazione doganale aisensi dell'art. 202, comma 1, del reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codicedoganale comunitario), è configurabile - secondo la giurisprudenza unionale- solo nell'ipotesi di introduzione non conforme agli artt. da 38 a 41 del cit.reg. e, dunque, in mancanza di dichiarazione doganale, cui è equiparata ladichiarazione "aliud pro alio" e la dichiarazione fittizia, quest'ultimaequiparabile alla "non dichiarazione" in quanto meramente strumentale arealizzare l'introduzione irregolare (Cass., 05/11/2019, n. 28335) – occorreevidenziare come l’affermazione della sentenza impugnata che riconducel’art. 79 CDU (Reg. UE n. 952 del 2013) agli artt. 202-205 CDC (Reg. CEEn. 2913 del 1992) trova evidente conferma nella corrispondenza dellacondotta descritta nella lettera a) dell’art. 79 cit. («Per merci soggette aidazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione inNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026seguito all'inosservanza di: a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativadoganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territoriodoganale dell'Unione …») con la lettera a) dell’art. 202 cit. («L'obbligazionedoganale all'importazione sorge in seguito: a) all'irregolare introduzione nelterritorio doganale della Comunità di una merce soggetta a daziall'importazione»).2.11. Di conseguenza, deve ritenersi che, anche nell’interpretazionedell’art. 79 CDU debba essere qualificata come introduzione irregolarequella che avvenga in violazione degli obblighi stabiliti dalla legge doganale,nell’ambito della quale rientrano le regole generali per l’interpretazione dellanomenclatura combinata di cui all’all. I Reg. (CEE) n. 2658 del 1987. Neconsegue che, in applicazione di quanto previsto nell’art. 79, par. 3, CDU èdebitore dell’obbligazione doganale sorta in conseguenza dell’introduzionedella merce in violazione degli obblighi derivanti dalla legge doganale – nellaspecie perpetrata, alla luce della ricostruzione fattuale della CGT2, mediantela dichiarazione di singole parti di biciclette elettriche in luogo del prodottofinito - a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi inquestione; b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovutoragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dallanormativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta arispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo almancato rispetto dell'obbligo; c) qualsiasi persona che ha acquisito odetenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovutoragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute chenon era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.2.12. Sul ruolo svolto dall’odierno ricorrente nell’introduzione dellamerce in violazione degli obblighi derivanti dalla legge doganale la CGT2 hasvolto una ricostruzione in fatto sottratta al sindacato di questa Corte, siain relazione al carteggio intrattenuto con i fornitori, sia in relazione allaNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026circostanza che i prodotti importanti necessitassero di un meroassemblaggio a seguito della loro importazione.2.13. È del tutto inconferente, infine, il richiamo alla disciplina delRegolamento sulle esenzioni (Reg. CEE n. 88 del 1997), posta che la stessapresuppone una domanda e la successiva autorizzazione da parte dellaCommissione dell’Unione europea.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, con riferimento allaprescrizione, la violazione e/o falsa applicazione del Regolamento UE952/2013, art. 103; la violazione dell’art. 27 Cost., in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c.3.1. Con tale motivo il ricorrente censura la seguente affermazionecontenuta nella sentenza impugnata: «infondato è poi il motivo del ricorsooriginario concernente la prescrizione del diritto [di] doganale, posto che ifatti da cui è scaturito l’avviso avevano rilevanza penale, tanto che ne ènato il procedimento indicato in atti. E allora, al momento della notificazionedell’avviso non era ancora decorso il termine di sette anni fissato dall’art.84 t.u.l.d., a norma del quale “Qualora l’obbligazione avente ad oggetto idiritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmenteperseguibile, il termine per la notifica dell’obbligazione doganale è di setteanni”.»3.2. Il ricorrente rileva di aver contestato, sin dal primo grado digiudizio, che l’atto impugnato riguarda operazioni doganali eseguite più ditre anni prima della sua notificazione e che, in caso di reato, l’avviso dipagamento può essere notificato dopo il triennio, purché la notitia criminissia stata trasmessa dall’Amministrazione all’[OSCURATO:PERSONA] entro iltriennio decorrente dal sorgere dell’obbligazione doganale (Cass.,12/01/2018, n. 615).3.3. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata, che richiama l’art. 84 T.U.L.D.evidenziando che la prescrizione del diritto non era decorsa, in ragione delNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026fatto che, in presenza di un comportamento penalmente perseguibile iltermine per la notificazione dell’obbligazione doganale è di sette anni.Peraltro, l’art. 103 Reg. (UE) n. 952 del 2013 stabilisce che: «1. Nessunaobbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza diun termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale. 2.Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momentoin cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre annidi cui al paragrafo 1 é esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anniconformemente al diritto nazionale.»L’art. 84 TULD – nella versione modificata ad opera dell’art. 12 legge n.37 del 2019 - stabilisce che: «Art. 84 (Termini per la notificadell’obbligazione doganale). – 1. I termini per la notifica dell’obbligazionedoganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigentidisposizioni dell’Unione europea. 2. Qualora l’obbligazione avente adoggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmenteperseguibile, il termine per la notifica dell’obbligazione doganale è di setteanni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazionidoganali sorte dal 1° maggio 2016».La disposizione dell’art. 84 TULD evocata dalla CGT2 – applicabileratione temporis al caso di specie, alla luce della disposizione intertemporalecontenuta nel terzo comma - è, pertanto, pienamente coerente con quantostabilito nell’art. 103, par. 2, CDU, dove la proroga del termine diprescrizione è ricondotta al fatto che l’obbligazione doganale sorga pereffetto di un atto perseguibile penalmente.Diversamente, il precedente di questa Corte evocato dalla ricorrente(Cass., n. 615 del 2018) – intervenuto anteriormente alla legge n. 37 del2019 - non solo riguarda la precedente formulazione dell’art. 84 TULD, maevoca anche la disposizione di cui all’art. 221 CDC.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 7, comma 1, e 12, comma 7, della legge 212Numero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026del 2000, dell’art. 2 della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 24, 97, 111Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.4.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha affermato che: «infondato è anche il motivo del ricorsooriginario concernente la pretesa violazione del contraddittorio, posto che,per un verso, lo stesso appellato riconosce di aver presentato memorie eosservazioni e, per l’altro, l’avviso dà conto di tali memorie e osservazioni,delle quali esclude qualsivoglia elemento di novità. Il motivo è rigettato.»4.2. Il ricorrente rileva che la contestazione riguardava non la mancatapossibilità di depositare «memorie e osservazioni» nella faseendoprocedimentale, ma la diversa circostanza per la quale le memorie eosservazioni depositate non sono state prese in considerazione dall’Ufficioe/o di quella per cui l’Ufficio non ha reso noto i motivi a sostegno dei qualiha raggiunto la determinazione di non considerarle.4.3. Il motivo è infondato: non solo non viene in rilievo nel caso di speciel’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (sul quale questa Corte ha,peraltro, escluso la nullità dell’atto impositivo emesso senza menzionare leosservazioni del contribuente, v. Cass., 07/05/2024, n. 12343), ma solo adecorrere dall’entrata in vigore dell’art. 6-bis, comma 4, legge n. 212 del2000 (introdotto dal d.lgs. 30/12/2023, n. 219) l’atto impositivo è adottatoin esito al contraddittorio e tiene conto delle osservazioni del contribuente,motivando in ordine a quelle che l’amministrazione ritenga di nonaccogliere.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degliartt. 24 e 111 Cost. –violazione dell’art. art. 132 c.p.c. – violazione delRegolamento n. 2658/1987, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.5.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata:- nella parte in cui ricostruisce il meccanismo fraudolento, incentratosu: «l’importazione, il trasporto, la fatturazione e il trattamento congiuntiNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026delle merci, il fatto che i destinatari sono identici, nonché la circostanza cheil numero di componenti importati è precisamente identico al numero diquelli necessari alla composizione delle e-bikes»;- afferma che «la regola generale 2, lettera a) e le regole generali perl’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I alregolamento (CEE) n. 2658/87 … vanno quindi interpretate nel senso che sideve ritenere che componenti di una bicicletta elettrica destinati, dopo laloro immissione in libera pratica, a essere assemblati per formare unapparecchio completo costituiscano un tale apparecchio, presentatosmontato o non montato, ai sensi di questa stessa regola, e rientrinopertanto in un’unica voce doganale, nei limiti in cui sia accertato, tenutoconto di fattori oggettivi, che tali componenti costituiscono un insieme ecomprendono tutti gli elementi costitutivi di tale apparecchio, anche in uncaso, come quello in esame, in cui le spedizioni siano state frazionatenell’ambito di un meccanismo ideato e realizzato dai medesimi soggetti»;- afferma che: «la circostanza che le merci siano presentate in doganain confezioni separate e in tempi diversi e siano imballate congiuntamentesolo dopo il relativo sdoganamento non può, di per sé, ostare a che talimerci siano qualificate e quindi tassate come un unico insieme “anche seincompleto o non finito ovvero smontato o non montato” ai sensi dellaregola 2a se, al momento dello sdoganamento, risulti chiaramente da altrifattori oggettivi che queste merci sono destinate a essere vendute come talinel commercio al dettaglio».5.2. Il ricorrente rileva, quindi, che la condotta abusiva consisterebbe,quindi, nel mettere in atto comportamenti (i.e. importare singole parti diebike e classificarle per quello che sono, secondo la Regola Generale n. 1)di per sé leciti (in assenza di norme che vietano l’importazione di singoleparti di e-bike da classificare per quello che sono, secondo la RegolaGenerale n. 1), ma al fine di ottenere un vantaggio fiscale ingiusto (i.e.evitare l’applicabilità della Regola Generale n. 2a e così eludere i daziNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026antidumping e compensativi). Di conseguenza, l’asserita condotta abusivasarebbe consistita nell’organizzare le importazioni in modo da evitarel’applicabilità della Regola Generale n. 2A. Rileva, quindi, che accertare che,nella specie, l’Ufficio ha dimostrato l’esistenza di una condotta abusiva peraver reso inapplicabile la Regola Generale n. 2a è incompatibile con ilcontestuale accertamento per cui, nella specie, i beni oggetto delle n. 60dichiarazioni oggetto di accertamento avrebbero dovuto essere classificatisecondo la Regola Generale n. 2a.5.3. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio dellasentenza impugnata, che non ha incentrato la propria decisione sullaquestione relativa all’abuso del diritto, ma ha ritenuto corretta larettificazione dei dazi doganali in ragione della circostanza che, nel caso dispecie, non sarebbero state importate singole parti di bicicletta (comedichiarato in dogana), ma veri e propri prodotti finiti che richiedevano nientepiù che un mero assemblaggio a seguito dell’immissione in libera pratica.D’altra parte, la regola generale 2A è contenuta nelle regole generali diinterpretazione della nomenclatura combinata, la cui applicazione siimpone, in primis, al momento della dichiarazione in dogana dei benioggetto di importazione, prescrivendo di qualificare come finito – e noncome singole parti – un prodotto «anche se incompleto o non finito purchépresenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggettocompleto o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioniprecedenti, quando è presentato smontato o non montato.» Diconseguenza, come già rilevato nella sentenza impugnata, è del tuttoirrilevante la mancata contestazione dell’elusione dei dazi, posto che – allaluce della ricostruzione fattuale operata dal giudice di seconde cure –l’importazione delle componenti di un prodotto finito bisognoso del soloassemblaggio a fronte della dichiarazione in dogana delle singole particomporta la violazione delle norme generali sulla nomenclatura combinata.Numero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/20266. Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. - violazione dell’art. 111, comma 6, Cost.;[OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.6.1. Con tale motivo, in via subordinata al mancato accoglimento delquinto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c. inragione della sua insanabile contraddittorietà.7. Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata la violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; la violazione dell’art. 111, comma 6,Cost.; la violazione del Regolamento n. 2658/1987, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.7.1. Con tale motivo, in via subordinata all’accoglimento dei dueprecedenti motivi di ricorso, è stata denunciata la nullità della sentenzaimpugnata richiamato Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014.8. Il sesto e il settimo motivo possono essere esaminati congiuntamentee sono infondati: proprio la giurisprudenza evocata dal ricorrente, da oltreun decennio, ha precisato che è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).Nel caso di specie la sentenza impugnata, in termini di motivazione, èampiamente superiore al cd. minimo costituzionale, consentendo l’ampiaricostruzione dell’iter logico seguito, come confermato dal fatto che ilricorrente ha prospettato ben undici motivi di ricorso.Numero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/20269. Con l’ottavo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.2697 c.c.; la violazione del Regolamento n. 1036/2016; la violazione delRegolamento n. 2658/1987. Legge n. 212/2000. Violazione art. 115 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.9.1. Con tale motivo il ricorrente rileva che la sentenza impugnataprescinde dall’accertare i requisiti previsti dall’art. 10 bis, comma 1, leggen. 212 del 2000, ai sensi del quale «configurano abuso del diritto» le soleoperazioni che rispondono alle previsioni di cui al successivo comma 2.Evidenzia, in particolare, che nei gradi di merito del presente giudizio,l’Ufficio non ha neppure dedotto che le operazioni compiute dal ricorrente(e dalle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]) avrebbero detti requisiti; dunque, ipresupposti richiesti dalla legge affinché le operazioni censurate nella speciepossano essere qualificate abusive non sono di certo stati provati.L’affermazione della CGT2, secondo cui «il meccanismo … ha chiara valenzafraudolenta, in quanto volto ad aggirare l’applicazione della regolad’interpretazione 2a» è apodittica, indimostrata, contraria alla legge.10. Con il nono motivo di ricorso è stata denunciata la «Mancataviolazione della Regola Generale n. 2a - caratteristiche essenziali. Violazionee falsa applicazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987 e, inparticolare, della Regola Generale n. 1 e della Regola Generale n. 2a.[OSCURATO:PERSONA] n. 1036/2016, nonché dei Regolamenti n.ri71/1997, 1379/2019, 73/2019. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10bis della Legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 n. 3.»10.1. Con tale motivo il ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata,tramite un’interpretazione apertamente contraria al granitico insegnamentodi legittimità in ordine all’abuso del diritto, all’art. 10 bis legge n. 212/2000e dell’art. 13 del Regolamento n. 1036/2016, modifica testo e ratio dellaRegola Generale n. 2a per dire che questa debba applicarsi anche nel casoin cui risulti certo il meccanismo ideato e realizzato abusivamente al fine diNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026renderla inapplicabile. Oltretutto, il ragionamento è evidentementecircolare.10.2. Il ricorrente rileva, poi, che le merci erano notoriamente epacificamente destinate all’assemblaggio di e-bike – come riconosciuto dallastessa CGT2 - attività cui il legislatore collega espressamente l’esenzione,vuoi dal dazio sulle ebike, vuoi dal dazio esteso previsto sull’importazionedalla RPC delle parti essenziali di biciclette.Proprio il controllo della destinazione delle merci importate avrebbedovuto condurre l’Ufficio a qualificare i beni importati per quello che erano(parti di biciclette destinate all’assemblaggio di ebike da parte di unsoggetto non esentato) e, conseguentemente, ad applicare l’art. 14, lett. d,del Regolamento di Esenzione, come modificato dal Regolamento n.512/2013; non già applicare la Regola Generale n. 2a e, per l’effetto,imporre dazi (antidumping e compensativi) espressamente esclusi dalpredetto art. 14, lett. d) del Regolamento di Esenzione.11. L’ottavo e il nono motivo possono essere esaminati insieme e sonoinammissibili per le stesse ragioni indicate nell’esame del quinto motivo diricorso, indicata, supra, sub 5.3, alle quali si rinvia, non venendo in rilievouna forma di elusione della normativa fiscale, ma la violazione degli obblighidi dichiarazione in dogana che – alla luce della ricostruzione fattuale operatadal giudice di seconde cure – imponevano di dichiarare l’importazione di unprodotto finito. Si tratta, quindi, di evasione. Sul punto è, inoltre, correttoquanto evidenziato dalla controricorrente e cioè che nel caso di specie nonviene in rilievo l’art. 13 Regolamento (UE) 1036/2016 – trattandosi non unfenomeno elusivo, ma di un meccanismo frodatorio, teso all’evasione deidazi antidumping innescato mediante la violazione della regola 2A diinterpretazione della nomenclatura combinata.11.1. Il regolamento di esenzione non trova, poi, applicazione nel casodi specie, alla luce di quanto (già) evidenziato supra, sub 2.13.Numero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/202611.2. In relazione alla questione della contemporaneità la sentenza dellaCGUE 27/04/2023, causa C-107/12, § 34, lungi dall’affermarne lanecessità, ha precisato, come evidenziato dalla CGT2, che: «Comegiustamente osservato dalla Commissione, le modalità secondo cui le mercisono state dichiarate o il regime doganale con cui sono state trasportatefino alla loro destinazione finale possono costituire uno dei fattori oggettivipertinenti ai fini della valutazione dell’applicabilità di detta regola generale2, lettera a). Tali circostanze non possono tuttavia essere di per sédeterminanti, dovendo il giudice del rinvio tener conto di ogni altro fattoreoggettivo pertinente ai fini di tale valutazione… Come ha giustamenteosservato il governo dei [OSCURATO:PERSONA], ogni altra interpretazione porterebbea rendere possibile l’elusione della regola generale 2, lettera a), perl’interpretazione della NC, poiché gli importatori potrebbero, conun’operazione abbastanza semplice, vale a dire frazionando la spedizione(enfasi aggiunta) e dichiarando le merci con due regimi doganali diversiprima della loro immissione in libera pratica, fare in modo che esse sianoclassificate come insieme o come componenti distinti, in funzione dellatariffa più vantaggiosa.»12. Con il decimo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione delprincipio del ne bis in idem. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2909c.c. e 324 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.12.1. Con tale motivo il ricorrente rileva che la sentenza impugnata –nel qualificare le attività compiute dalle destinatarie dell’accertamentoimpugnato di mero assemblaggio e dunque irrilevanti rispetto alla possibilitàdi qualificare o meno le merci importate quale prodotto finito - contrastacon quanto accertato da altra sentenza passata in giudicato resa tra lemedesime parti circa l’accertamento oggetto del presente processo.[OSCURATO:PERSONA], infatti, con sentenza n. 2197/2022 pronunciata adefinizione del giudizio con r.g. n. 1869/2021 (poi confermata dal Consigliodi Stato con sentenza n. 3151 del 28 marzo 2023 a definizione del giudizioNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026con R.G. 7460/2022, passata in giudicato), ha infatti affermato la rilevanzadella relazione tecnica di parte depositata sia nel presente giudizio.12.2. Il motivo è, in ogni caso (a prescindere da profili di inammissibilitàper novità della questione, sollevata in sede di legittimità a fronte delformarsi del giudicato esterno prima dell’ultima difesa utile in appello, Cass.5370/2024 e giurisprudenza richiamata anche a Sezioni Unite), infondato:secondo questa Corte il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, qualeriflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le partiper l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, siforma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gliaccertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed ilfondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivodell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gliidentici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la "causapetendi" ed il "petitum" (Cass., 21/02/2019, n. 5138).12.3. Ora, a parte la circostanza che la parte ricorrente non indicaneppure quale sia il petitum e la causa petendi del giudizio davanti al giudiceamministrativo è, comunque, dirimente la circostanza che la periziacostituisca una prova atipica (Cass., 23/02/2022, n. 6038), sulla cuivalutazione non può formarsi il giudicato.13. Con l’undicesimo motivo di ricorso è stata denunciata la violazionee/o falsa applicazione del Regolamento UE n. 952/2013 e del RegolamentoDelegato UE n. 2446/2015 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.13.1. Con tale motivo il ricorrente richiama il contenuto dell’art. 60Regolamento UE 952/2013 (rubricato “Acquisizione dell’origine”), il quale,al par. 2, prevede che: «le merci alla cui produzione contribuiscono due opiù paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cuihanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale edeconomicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a taleNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbiarappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».Rileva, quindi che secondo tale disposizione l’origine di un prodotto puòessere ricondotta in capo al paese o territorio nel quale è eseguita l’ultimatrasformazione economicamente giustificata, effettuata presso un’impresafabbricazione. Nel nostro caso, questo paese è l’Italia.Il ricorrente rileva che in Italia è avvenuta l’ultima trasformazione deiprodotti importati, consistente nell’assemblaggio degli stessi, comeaffermato dalla stessa CGT2.13.2. Il motivo è inammissibile, sia in ragione della novità dellaquestione, che non risulta proposta nel ricorso introduttivo, sia perché nonsi confronta con la ratio della sentenza impugnata, la quale si incentra sulfatto che il prodotto, al momento dell’importazione fosse considerato giàfinito e bisognoso di mero assemblaggio delle componenti smontate primadel trasporto.14. Occorre, infine, evidenziare come nel caso di specie l’interventodella CGUE [OSCURATO:DATA_NASCITA], cit. rende manifestamente superfluo e dilatorio ilrinvio pregiudiziale chiesto dal ricorrente nelle conclusioni del ricorso. Delpari, non assume rilievo il provvedimento del Tribunale di Genovadepositato dalla parte ricorrente riguardi un procedimento penale, dove gliimputati «venivano rinviati a giudizio innanzi a questo Tribunale incomposizione monocratica per rispondere, i primi, dei reati di contrabbandodoganale, falso in atto pubblico e evasione dell’IVA all’importazione e leseconde per i relativi illeciti amministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.»15. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spesedi lite in favore della controricorrente. P.Q.MNumero registro generale 16205/2024Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 12986/2026Data pubblicazione 06/05/2026la Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida