CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controMinistero dell'Interno e Prefettura di Napoli, rappresentati e difesidall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3143/2023 depositata il23/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Napoliopposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del codiceNumero registro generale 18108/2023Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8814/2026Data pubblicazione 08/04/2026della strada n. 742265427 notificato il 07.02.2019, con cui era stataaccertata la violazione dell’art. 116, comma 15-bis, C.d.S., perchéAlessandro Martiello conduceva il motoveicolo Yamaha targato DG65321,di proprietà dell’opponente e per la cui guida è prescritta la patente dicategoria A, munito, invece, di patente di categoria A/2, fatto commessoin data 19.11.2018. L’opponente ha sostenuto che la patente delconducente era idonea alla guida del motociclo.[OSCURATO:PERSONA] di Napoli ha chiesto il rigetto del ricorso.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di Napoli ha rigettatol’opposizione e ha compensato tra le parti le spese di lite.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenzadella Prefettura di Napoli, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.3143/2023 pubblicata il giorno 23.03.2023, ha rigettato l’appello e hacondannato l’appellante al pagamento delle spese processuali.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che la patente di categoria A/2 abilita alla guida di motociclisoltanto se questi ultimi abbiano tutte le caratteristiche indicate dall’art.116, comma 3, lettera c), C.d.S., mentre, nel caso di specie, la potenzadel veicolo era superiore a quella massima prevista dalla norma in esame.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza delTribunale sulla scorta di tre motivi.Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli hanno resistito concontroricorso.una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli artt. 1306 II comma c.c. nonché dell'art. 116 codice della stradacomma III lettera C, nonché degli artt. 6, 7 e 14 della l. n. 689 del 1981per avere il Tribunale escluso che la odierna ricorrente, coobbligata in viaNumero registro generale 18108/2023Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8814/2026Data pubblicazione 08/04/2026solidale, potesse beneficiare dell'estinzione per l'intervenuta decisionegiudiziale di annullamento del verbale, riconosciuta, in favore dell'autoremateriale dell'illecito amministrativo, nel medesimo provvedimentoingiuntivo opposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.La ricorrente, premesso che la sanzione era stata annullata con sentenzan. 38913/2019 del Giudice di Pace di Napoli, passata in giudicato, neiconfronti del trasgressore [OSCURATO:PERSONA] e che detta sentenza erastata prodotta nel corso del giudizio di appello, sostiene che, in virtù dellanorma di cui all’art. 1306, secondo comma, c.c., detto giudicato possaessere opposto al creditore, sicché la decisione impugnata sarebbeerronea per non averne tenuto conto.Il secondo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per 116, comma III e XV bis,e 125 del codice della strada in relazione al motivo di cui all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/omotivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad omesso esamedi un documento decisivo per la controversia.Anche la censura in questione riguarda l’omesso esame della pronunciafavorevole intervenuta nei confronti dell’obbligato solidale, ovvero il suotravisamento.I due motivi, da esaminarsi insieme in quanto connessi, sono infondati.Con sentenza n. 38913/2019 emessa dal Giudice di Pace in data28.06.2019 e depositata in data 06.09.2019, è stato accolto il ricorsopresentato, in relazione alla medesima violazione per cui è causa, daltrasgressore [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente sostiene che la predetta sentenza è passata in giudicato -senza peraltro indicare la data in cui ciò sarebbe avvenuto - e afferma,altresì, di averne prodotto copia nel corso del giudizio di appelloall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi in modalità cartolare (cfr.: ricorso apag. 5).Numero registro generale 18108/2023Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8814/2026Data pubblicazione 08/04/2026Con il ricorso per cassazione, la predetta sentenza è stata prodotta incopia sub doc. 1 del fascicoletto prodotto sub lettera b), doc. b1 nelfascicolo telematico; detta copia è priva di attestazione del passaggio ingiudicato.Quanto alla copia della sentenza completa di attestazione, essa, invece,risulta prodotta soltanto in data 10.10.2023 e la predetta attestazioneriporta anch’essa quest’ultima data, successiva non soltanto alla sentenzadi secondo grado, ma anche al ricorso per cassazione.Da quanto precede, deriva come conseguenza che non è configurabile unobbligo del giudice d’appello di pronunciarsi in ordine a un giudicato chenon risulta documentato nel corso del secondo grado di giudizio.Quanto, poi, all’efficacia probatoria della sentenza non passata ingiudicato, deve ritenersi che essa abbia quella di qualunque elementoliberamente valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c.Ora, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice dimerito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (cfr.: Cass. n. 42/2009).Per quanto concerne, poi, la possibilità di far valere nella presente sedel’efficacia riflessa del giudicato formatosi in un giudizio vertente fra partiparzialmente diverse, come nella specie, deve osservarsi, in primo luogo,che, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, ènecessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, purin assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenzamunita del relativo attestato di cancelleria, risultando insufficiente ildeposito della sola certificazione di cancelleria attestante il passaggio inNumero registro generale 18108/2023Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8814/2026Data pubblicazione 08/04/2026giudicato della sentenza, inidonea a dare certezza in ordine al contenutodel provvedimento (cfr.: Cass. n. 21469/2013; Cass. n. 6024/2017).È stato inoltre affermato che la questione della violazione del giudicatoesterno, derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale inun diverso giudizio, non può essere proposta per la prima volta in sede dilegittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cui è andato indecisione il giudizio di merito la cui pronuncia è oggetto del ricorso percassazione, non sia stato tempestivamente sottoposto all'esame delgiudice di merito (cfr.: Cass. n. 26916/2023) e che il giudicato cosiddettoesterno, utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansivaanche nei casi in cui può incidere su elementi riguardanti più periodi diimposta, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede dilegittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione delgiudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione (cfr.: Cass.n. 24531/2017; Cass. n. 11112/2008).In definitiva, l'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta perla prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso delgiudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioninuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione delgiudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazionedifensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nelgiudizio di legittimità (cfr.: Cass. n. 5370/2024; sul punto, si veda anche:Cass. n. 14883/2019).Ciò implica che sia onere della parte che denuncia in cassazione laviolazione del giudicato allegare e provare che esso si sia formato in epocasuccessiva al termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado diappello, restando altrimenti precluso l’esame della relativa questione.In concreto, la ricorrente ha sì dedotto di aver prodotto la sentenza delGiudice di Pace di Napoli n. 38913/2019 dinanzi al giudice d’appelloall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire circa un anno prima dellaNumero registro generale 18108/2023Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8814/2026Data pubblicazione 08/04/2026definizione del secondo grado di giudizio, ma non ha fornito alcunaindicazione sull’epoca in cui il giudicato si sarebbe formato, con laconseguenza che l’eccezione non è esaminabile nella presente sede, nonemergendo dalla documentazione prodotta che il passaggio in giudicatodella sentenza indicata risalga a un’epoca successiva al termine dei gradidi merito.Pertanto, non può ritenersi che sussistano i vizi di legittimità denunciatidalla parte con riferimento alla circostanza in questione.2. Il terzo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza inrelazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 116 c. 15 bis codicedella strada nonché dell’art. 125 cds e per difetto assoluto di motivazionee/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione a un fattodecisivo per la controversia.In particolare, a dire della ricorrente, mentre la stessa aveva dedotto che,per configurarsi la violazione dell’art. 116 codice della strada, è necessarioil concorso di tutti i presupposti previsti dalla norma, il Tribunale di Napolisi era limitato a una semplice conferma della sentenza del Giudice di Pace,senza accertare quanto dedotto dall’appellante e senza motivare rispettoalla ritenuta non opportunità di accogliere l’appello o di rigettarlo sullascorta di presupposti più specifici, alla luce della documentazione prodottae delle doglianze formulate dalla parte.Il motivo è infondato.In proposito, deve osservarsi, in primo luogo, che, in tema di contenutodella sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quandonon vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.:Cass. n. 3819/2020).Numero registro generale 18108/2023Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8814/2026Data pubblicazione 08/04/2026Inoltre, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).Nella specie, il Tribunale non si è limitato a formulare in motivazioneun’adesione acritica a quanto già affermato nella sentenza di primo grado,ma ha indicato chiaramente il fondamento giuridico della decisione, sicchéla motivazione esiste, è al di sopra del c.d. minimo costituzionale e non èmeramente apparente, consentendo di far comprendere appieno ilpercorso logico su cui è basata la decisione.In secondo luogo, quanto alla denuncia di violazione di legge, deveosservarsi che, per quanto disposto dall’art. 116, comma 3, lettera c),c.d.s., la patente A/2 abilita alla guida di «motocicli di potenza nonsuperiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre ildoppio della potenza massima».La formulazione della norma è chiara nel far ritenere che l’abilitazione allaguida sussista soltanto allorché il motoveicolo condotto abbia tutte lecaratteristiche indicate dalla norma, sicché la mancanza anche di una soladi esse comporta la violazione della disposizione, con conseguenteapplicabilità della sanzione prevista dal comma 15 del medesimo articolo.In particolare, la potenza del mezzo è espressa dalla norma in kW, e nonin CV, per cui è alla prima unità di misura, e non alla seconda, che occorrefare riferimento ai fini della verifica circa il rispetto della disposizione inesame.Infine, il superamento della potenza massima espressa in kW è statoaccertato in sede di merito e non è oggetto di discussione nella presenteNumero registro generale 18108/2023Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8814/2026Data pubblicazione 08/04/2026sede, non rilevando al riguardo le considerazioni della parte in ordine allatrasformazione del relativo valore in CV.La sentenza impugnata, in quanto coerente con quanto innanzi osservato,deve ritenersi corretta, e non sussistono i vizi lamentati dalla ricorrente.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 350,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci