CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 26916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29411 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. Cons. a r.l. in liquidazione e in concordato preventivo (già [OSCURATO:PERSONA] soc. Cons. pA), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – R.G. 29411/2020 Cron. Rep. C.C. 5/4/2023 C.C. 14/4/2022 TRANSAZIONE. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza n. 2493/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Padova appaltò al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., costituiti in associazione temporanea di impresa, l’esecuzione di alcuni lavori di realizzazione di un’opera pubblica stradale. A seguito di tale contratto, una parte dei lavori fu subappaltata alla società [OSCURATO:PERSONA]. Insorte contestazioni con il Comune a causa dell’iscrizione di alcune riserve da parte dell’A.T.I. suindicata, si avviò un contenzioso con due diversi giudizi, definiti con una transazione in base alla quale il Comune si impegnò a versare all’A.T.I. la somma complessiva di euro 2.997.650,14. La presente causa, è bene chiarirlo in apertura, nasce per le contestazioni insorte tra le parti per la ripartizione della somma versata dal Comune di Padova, ripartizione regolata dall’accordo del 16 dicembre 2011 tra la società [OSCURATO:PERSONA] e l’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] stabile, quest’ultimo in persona dell’ing. [OSCURATO:PERSONA]. La società [OSCURATO:PERSONA], infatti, intraprese un primo giudizio ottenendo dal Tribunale di Treviso un decreto ingiuntivo nei confronti del capogruppo mandatario dell’A.T.I. (il [OSCURATO:PERSONA]) e del [OSCURATO:PERSONA] quale mandante. Quel decreto fu opposto dall’A.T.I. e l’opposizione fu rigettata dal Tribunale (sentenza n. 817 del 2018, giudizio r.g. n. 6216 del 2013). La sentenza fu impugnata e il giudizio, per quanto risulta a questa Corte, era pendente presso la Corte d’appello di Venezia nel momento di proposizione dell’odierno ricorso (r.g. n. 1815 del 2018 Corte d’appello). 2. Il presente giudizio fu promosso, invece, con atto di citazione notificato il 24 luglio 2013, dal [OSCURATO:PERSONA], il quale convenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Padova, per chiedere l’accertamento e la dichiarazione della non debenza, da parte sua, di alcuna somma derivante dalla suindicata scrittura privata stipulata in data 16 dicembre 2011 dalla convenuta e dall’Associazione temporanea di imprese. A sostegno della domanda il [OSCURATO:PERSONA] espose, tra l’altro, che l’accordo del 16 dicembre 2011 era da considerare invalido o comunque inefficace, in quanto sottoscritto dal procuratore speciale dell’A.T.I., ing. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto privo del necessario potere di rappresentanza e, in subordine, che quell’accordo non poteva operare in considerazione dell’assenza, secondo la prospettazione del Consorzio, del previo assenso da parte di [OSCURATO:PERSONA] ad accettare come pagamento una somma inferiore ad euro 3.020.479,00. Parte attrice dedusse, inoltre, l’insussistenza di alcun credito in capo alla società [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la somma pagata dal Comune di Padova all’A.T.I., in forza dell’intervenuta transazione, si riferisse non solo al giudizio R.G. n. 2995/2010, ma in modo forfettario e indistinto anche all’ulteriore giudizio R.G. n. 7749/2011, anch’esso pendente davanti al Tribunale di Padova tra l’A.T.I. e l’amministrazione comunale. Si costituì in giudiziola società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo domanda riconvenzionale per l’accertamento e la dichiarazione della sussistenza di un suo credito nei confronti del Consorzio, pari al 40 per cento dell’importo riconosciuto dal Comune di Padova all’A.T.I. in forza della citata transazione. Il Tribunale rigettò la domanda principale del [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], riconobbe a quest’ultima il diritto al pagamento della quota del 40 per cento dell’importo complessivo dovuto dal Comune di Padova all’A.T.I. Il Tribunale, pertanto, condannò il Consorzio al pagamento, in favore della società [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 789.267,92, maggiorata di interessi legali e spese legali, determinata sottraendo dal dovuto importo di euro 1.199.060,06 (cioè il 40 per cento della somma versata dal Comune per la transazione), la somma di euro 442.242, 01, percepita da [OSCURATO:PERSONA] in seguito all’avvio di una procedura esecutiva. 3. La pronuncia è stata impugnata in via principale dal [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accertamento della debenza, da parte del Consorzio, dell’intera somma prevista dalla scrittura privata del 16 dicembre 2011, pari ad euro 1.199.060,06. Con sentenza del 24 settembre 2020 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello principale ed ha accolto parzialmente l’appello incidentale, condannando il Consorzio al pagamento, in favore della società [OSCURATO:PERSONA], della somma capitale di euro 1.199.060,06, salvo detrazione delle somme già percepite o da percepire in via definitiva all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ancora pendente presso la stessa Corte d’appello. 3.1. Ai fini che interessano in questa sede, la Corte territoriale ha innanzitutto respinto il primo motivo dell’appello principale, relativo al presunto difetto di rappresentanza in capo all’Ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sottoscritto la scrittura privata in nome dell’A.T.I. Ha ritenuto la Corte, al riguardo, che fosse corretta la decisione del Tribunale che aveva accertato che l’ing. [OSCURATO:PERSONA] aveva «ricevuto tutti i poteri necessari per gestire il negozio cui quel documento si riferiva»; e ciò sebbene la procura non facesse espresso riferimento al potere di stipulare transazioni e accordi simili a quella per cui è causa, in virtù dell’ampia clausola di chiusura contenuta nel mandato ad negotia del 17 novembre 2006, che conferiva all’Ing. [OSCURATO:PERSONA] «ogni piùampio potere e facoltà» che si fosse reso necessario «per il buon fine del mandato conferito». Formula, questa, che la Corte veneziana ha ritenuto tale da non lasciare spazio a fraintendimenti circa la legittimazione dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] a sottoscrivere l’accordo del 16 dicembre 2011. Inoltre, in ordine alla presunta assenza di operatività della scrittura privata, stante la mancanza di un’ulteriore accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo oggetto della transazione tra il Comune di Padova e l’A.T.I., la Corte d’appello ha chiarito che il giudice di prime cure aveva puntualmente ricercato il significato della scrittura privata del 16 dicembre 2011, valorizzando l’espressa previsione con la quale si era stabilito che, in caso di disaccordo tra la società di costruzioni e [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata la decisione dell’A.T.I. a prevalere; previsione dalla quale si deduceva che un’ulteriore manifestazione di assenso da parte di [OSCURATO:PERSONA] non fosse necessaria. Con riferimento, infine, all’insussistenza, invocata dall’appellante,del credito vantato dalla società [OSCURATO:PERSONA], in quanto la transazione tra il Comune e l’A.T.I. non sarebbe stata unicamente riferibile al procedimento richiamato dalla scrittura privata, il giudice d’appello ha rilevato che, come aveva correttamente giudicato il Tribunale, la prova circa l’imputabilità delle somme derivanti dalla transazione a vicende diverse, cui [OSCURATO:PERSONA] era estranea, incombesse sul [OSCURATO:PERSONA] e che in primo grado la prova di tale circostanza non era stata raggiunta. 3.2. Quanto all’appello incidentale, la Corte veneziana ne ha ritenuto la fondatezza, osservando che dovevano essere condivise le argomentazioni della società [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale aveva errato nel sottrarre, rispetto alla complessiva somma ad essa spettante, quella di euro 442.242,01; ciò perché quest’ultima somma era stata ottenuta a seguito del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso, il cui giudizio di opposizione era ancora pendente. Ragione per cui la condanna doveva essere disposta per l’intera somma, salvo sottrazione di quella eventualmente percepita dalla [OSCURATO:PERSONA] a conclusione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in quel momento ancora pendente davanti alla stessa Corte d’appello (r.g. n. 1815 del 2018). 4. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione e in concordato preventivo, con atto affidato a tre motivi. Resiste la società [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata derivante dall’asserita efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 817 del 2018 del Tribunale di Treviso. Osserva il ricorrente che la Corte d’appello – nel rigettare il primo motivo dell’appello principale, avente ad oggetto il difetto di poteri di rappresentanza in capo al procuratore speciale ing. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla scrittura privata del 16 dicembre 2011 – ritenendo corretta la decisione del Tribunale, avrebbe deciso in contrasto con il presunto giudicato esterno in merito all’inesistenza di tali poteri rappresentativi in capo all’ing. [OSCURATO:PERSONA], quale risultante dalla sentenza n. 817 del 2018 del Tribunale di Treviso. Dopo aver riportato, nel corpo del motivo di ricorso, il testo integrale di quest’ultima sentenza, il Consorzio rileva che il Tribunale di Treviso in quella decisione aveva stabilito espressamente che l’ing. [OSCURATO:PERSONA] era dotato dei poteri rappresentativi dell’A.T.I. solo in riferimento ai rapporti con la stazione appaltante, cioè il Comune di Padova, con esclusione dei soggetti terzi. Ciò nonostante, il Tribunale aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’odierna ricorrente per un’altra ragione, costituita dal principio dell’apparenza; nel senso che la complessiva valutazione dei fatti induceva ad affermare che la società [OSCURATO:PERSONA] avesse la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente conferito all’ing. [OSCURATO:PERSONA]. Per tale ragione la scrittura privata del 16 dicembre 2011 è stata ritenuta riferibile all’A.T.I. e pienamente produttiva di effetti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, il Consorzio ricorrente aggiunge che la citata sentenza del Tribunale di Treviso è stata impugnata dal Consorzio e nel giudizio di appello la società [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto appello incidentale sul punto indicato. Il che viene a significare, secondo il ricorrente, che si sarebbe formato il giudicato esterno relativamente al difetto dei necessari poteri di rappresentanza dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], non essendoci stata impugnazione sul punto. Di talché la sentenza oggi impugnata sarebbe nulla per violazione del giudicato costituito dalla sentenza trevigiana. 1.1. La Corte rileva che la complessa censura qui in esame richiede una breve ricapitolazione dell’iter logico che ad essa è sotteso. Il punto in esame è ancora una volta quello della validità della procura in base alla quale l’ing. [OSCURATO:PERSONA] aveva a suo tempo firmato la scrittura privata del 16 dicembre 2011 tra le odierne parti in causa. Nell’assunto del ricorrente, nell’altro giudizio pendente tra il Consorzio e la [OSCURATO:PERSONA] (non in discussione in questa sede e ancora pendente in appello quando l’odierno giudizio di cassazione ha avuto inizio) sarebbe passata in giudicato l’affermazione del Tribunale di Treviso secondo cui l’ing. [OSCURATO:PERSONA] era dotato dei poteri rappresentativi dell’A.T.I. solo in riferimento ai rapporti con la stazione appaltante, cioè il Comune di Padova, e non in relazione a terzi. Ragione per cui la Corte veneziana avrebbe, nel presente giudizio, violato il giudicato esterno formatosi su questo punto. Tale violazione – è bene chiarirlo – trarrebbe il suo fondamento dalla circostanza secondo cui nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto appello incidentale sul punto. 1.2. Così riassunti i punti salienti della tesi del Consorzio ricorrente, giova ricordare che costituisce pacifica affermazione, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità, al pari del giudicato interno, anche qualora risulti da atti che siano stati prodotti per la prima volta in cassazione, purché il documento nuovo costituito dalla sentenza passata in giudicato si sia formato dopo l’esaurimento dei gradi di merito e venga prodotto con la notifica del ricorso per cassazione, non operando in tal caso la preclusione di cui all’art. 372 cod. proc. civ., che vieta nel giudizio di legittimità il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi; diversamente, l’eventuale contrasto tra le due pronunzie potrebbe integrare i presupposti di un vizio revocatorio, causando un inconveniente incompatibile con il principio di rango costituzionale di economicità dei giudizi (sentenza 30 ottobre 2003, n. 16376). In tal senso sono anche, tra le altre, l’ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1534, la quale rimarca il fatto che il divieto di cui all’art.372 cod. proc. civ. è operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (si vedano pure la sentenza 15 maggio 2018, n. 11754 e l’ordinanza 31 maggio 2019, n. 14883). Nel caso in esame, però, come si è detto, si è verificata una situazione particolare in quanto, secondo la prospettazione dell’odierna parte ricorrente, il giudicato esterno non deriverebbe da una sentenza pronunciata tra le stesse parti, bensì dal fatto che la controparte –cioè la società [OSCURATO:PERSONA] – non avrebbe impugnato con appello incidentale una sentenza di primo grado, che peraltro era stata comunque per essa favorevole, nella parte in cui conteneva una determinata affermazione (cioè il difetto di procura dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla scrittura privata suindicata, quanto ai rapporti tra il Consorzio e le parti diverse dal Comune). 1.3. Questi essendo i corretti termini, in fatto e in diritto, della questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi, ne risulta in modo evidente la sua inammissibilità. Com’è stato rilevato dalla difesa della società [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, infatti, il presunto giudicato esterno derivante dalla mancata proposizione dell’appello incidentale nell’altro giudizio si sarebbe perfezionato una volta ottenuta la costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] (in sede di appello) in quel giudizio (rubricato al n. 1815 del 2018 della Corte d’appello di Venezia). Ma se così è – e non può che essere così – è palese che il Consorzio ric orrente avrebbe potuto e dovuto porre la questione del giudicato esterno davanti alla medesima Corte d’appello nell’odierno giudizio; che è stato trattenuto in decisione, come risulta dall’epigrafe della sentenza qui impugnata, all’udienza di discussione del 23 marzo 2020, cioè in una data ben successiva rispetto a quella nella quale il presunto giudicato esterno si sarebbe maturato. In altri termini, il Consorzio ricorrente non può porre per la prima volta in sede di legittimità la questione della violazione del giudicato esterno derivante dalla mancata proposizione dell’appello incidentale in un diverso giudizio, se tale fatto – pacificamente già verificatosi nel momento in cui è andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione – non sia stato (tempestivamente) sottoposto all’esame del giudice di merito. La rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno, cioè, non può costituire una sorta di scudo per porre rimedio a manchevolezze della parte perfezionatesi nel giudizio di merito. La tardività della prospettazione, rispetto alla quale il Consorzio, in effetti, nulla ha detto (nemmeno in sede di memoria), rende inammissibile la censura posta col primo motivo di ricorso. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in quanto la Corte d’appello, nella valutazione compiuta sulla scrittura privata del 16 dicembre 2011, avrebbe violato i canoni ermeneutici che impongono la ricerca della comune intenzione delle parti. Dopo aver trascritto il testo integrale della scrittura privata del 16 dicembre 2011, con particolare riferimento al suo punto n. 4, il ricorrente rivendica l’interpretazione a sé favorevole, secondo la quale le parti, in realtà, avevano raggiunto un accordo definitivo esclusivamente per l’ipotesi in cui il Comune di Padova avesse riconosciuto all’ATI un importo superiore ad euro 3.020.479,00; unico scenario in ordine al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva preventivamente accettato l’importo che le sarebbe spettato, per come calcolato su quello risultante dalla transazione tra l’Amministrazione comunale e l’ATI. Invece, qualora la somma riconosciuta dal Comune fosse stata inferiore a quella indicata, in caso di mancata successiva adesione alla transazione tra ATI e Comune da parte di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima si sarebbe riservato il potere di agire autonomamente per le somme di propria spettanza. Alla luce di siffatta ricostruzione la previsione, inserita nella scrittura privata, secondo la quale “in caso di disaccordo tra le parti, prevarrà la decisione dell’ATI”, sarebbe da considerare esclusivamente finalizzata a consentire all’ATI di accordarsi con il Comune anche per una somma inferiore ad euro 3.020.479,00, ma non a permettere alla società [OSCURATO:PERSONA] di esigere il 40 per cento della somma risultante da quell’accordo. Pertanto, essendo stato raggiunto un accordo transattivo per una somma inferiore ad euro 3.020.479, e stante l’assenza del successivo assenso da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla conclusione dello stesso accordo, la Corte d’appello, correttamente applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., avrebbe dovuto escludere l’operatività del punto n. 4 dell’accordo, con cui si riconosceva a favore della società di costruzione una somma corrispondente al 40 per cento dell’importo risultante dalla transazione. 2.1. Il motivo, per certi aspetti inammissibile, è comunque privo di fondamento. Com’è noto, la costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l’attività di interpretazione del contratto costituisce un compito tipico rimesso al giudice di merito, non potendo detta interpretazione essere contestata in sede di legittimità al solo scopo di invocarne una diversa e a sé più favorevole. È stato di recente ribadito, infatti, in linea con un orientamento pacifico, che, poiché l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (così l’ordinanza 9 aprile 2021, n. 9461, in linea, ex plurimis, con le precedenti ordinanze 15 novembre 2017, n. 27136, e 28 novembre 2017, n. 28319). Da tale principio consegue che la censura prospettata potrebbe essere addirittura ritenuta inammissibile, in quanto volta a sollecitare in questa sede una diversa valutazione di merito. Volendo tralasciare questa possibilità, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha affrontato la questione con una motivazione piuttosto scarna la quale, però, è sufficiente per dare conto del ragionamento svolto dalla Corte d’appello, che resiste alla proposta censura. La sentenza ha stabilito, al riguardo, che la doglianza proposta dal Consorzio nel secondo motivo di appello non era in grado di scalfire la motivazione resa dal Tribunale, il quale aveva «valorizzato il significato letterale della stessa scrittura privata del 16 dicembre 2011, ove si prevede che in caso di disaccordo tra A.T.I. e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe prevalsa la decisione dell’A.T.I, senza necessità di alcuna altra manifestazione di volontà da parte di [OSCURATO:PERSONA]». Ad avviso del Collegio, il pensiero della Corte d’appello è pienamente comprensibile e non in dissenso rispetto al tenore del punto n. 4 dell’accordo che il ricorrente ha trascritto nel ricorso. L’interpretazione proposta in questa sede dal ricorrente, anzi, appare assai meno lineare rispetto a quella fatta propria dalla Corte veneziana. Ed invero – fermo restando quanto si è detto a proposito della spettanza al giudice di merito dei poteri di interpretazione del contratto – la clausola in questione prevede semplicemente che, in caso di transazione col Comune di Padova per una somma inferiore ad euro 3.020.479, le parti avrebbero dovuto valutare la congruità dell’offerta e che, in caso di dissenso tra loro, sarebbe prevalsa la decisione dell’ATI. Qualora l’offerta fosse stata accettata, il riparto sarebbe stato, come poi stabilito dalla sentenza qui in esame, in ragione del 60 per cento a favore dell’A.T.I. e del 40 per cento a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Di talché appare evidente come non solo l’interpretazione del giudice di merito non sia in contrasto con alcuno dei criteri ermeneutici (peraltro genericamente) invocati dalla parte ricorrente; ma anzi, al contrario, come risulti capziosa l’interpretazione proposta nel motivo in esame, posto che il fatto che sia stata conclusa una transazione per una somma inferiore rispetto a quella di euro 3.020.479, non può certo significare che sarebbe stata necessaria un’ulteriore volontà di accettazione dell’accordo da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Senza contare che, come correttamente rileva quest’ultima nel controricorso, tale accettazione si sarebbe potuta comunque considerare perfezionata per facta concludentia. Il motivo, pertanto, varigettato. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ.,in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ripartito tra le parti l’onere probatorio circa la sussistenza del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il ricorrente che la pretesa avanzata in via riconvenzionale dalla società [OSCURATO:PERSONA] e derivante dalla scrittura privata del 16 dicembre 2011 si fondava sulla transazione conclusa tra il Comune di Padova e il Consorzio A.T.I.; transazione in base alla quale il Comune si era impegnato a versare la somma complessiva di euro 2.997.650,14. Senonché questa somma era stata concordata a chiusura del contenzioso costituito da due diversi giudizi, rubricati rispettivamente, davanti al Tribunale di Padova, ai numeri di r.g. 2995 del 2010 e 7749 del 2011. Ma l’accordo del 16 dicembre 2011 riguardava il solo giudizio rubricato al n. 2995 del 2010, che aveva ad oggetto le somme spettanti alla società [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, quindi, avrebbe erroneamente posto in capo al Consorzio ricorrente l’onere di indicare quale parte della somma transatta fosse da attribuire all’un giudizio e quale all’altro. In questo modo, secondo il Consorzio ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe posta in contrasto con il richiamato orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova del fatto negativo, secondo il quale, sebbene nelle azioni di accertamento negativo l’onere della prova incomba sull’attore, quanto ai fatti negativi trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova; e poiché la [OSCURATO:PERSONA] era parte attrice in relazione alla domanda riconvenzionale, essa avrebbe dovuto fornire la prova del fondamento del suo credito. 3.1. Il motivo pone una censura riguardante solo le regole sull’onere della prova, come la stessa parte ricorrente ha cura di precisare là dove osservache non intende mettere in discussione il problema della «diversa imputazione delle somme percepite con la transazione». Ciò premesso, la censura è priva di fondamento. Nelle sentenza impugnata la corte di merito ha rigettato il motivo di appello avente ad oggetto la questione qui in esame rilevando che, «se la pattuizione tra ATI e [OSCURATO:PERSONA] concerneva aspetti diversi dalla richiesta di riserve iscritte in contabilità, era onere di CONSTA provarlo». Tale affermazione, benché molto sintetica, resiste alle censure proposte. Questa Corte ha già stabilito che, qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale perconseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese (sentenza 15 febbraio 2007, n. 3374). Analogamente, è stato affermato che in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo (ordinanza 4 ottobre 2012, n. 16917, e sentenza 10 novembre 2010, n. 22862). Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, si ha che la causa odierna ha avuto inizio con la domanda di accertamento negativo proposta dal Consorzio oggi ricorrente nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]; la quale, nel costituirsi, non si è limitata a chiedere il rigetto della domanda principale, ma ha proposto domanda riconvenzionale per l’accertamento e la dichiarazione della sussistenza di un suo credito nei confronti del Consorzio, pari al 40 per cento dell’importo riconosciuto dal Comune di Padova all’A.T.I. in forza della transazione di cui si è detto; il Consorzio ha posto, in relazione alla domanda riconvenzionale, un’ulteriore eccezione. La corte di merito ha ritenuto infondata la domanda di accertamento negativo e fondata, viceversa, la domanda riconvenzionale. A questo punto, l’ulteriore affermazione del Consorzio ricorrente –secondo cui la somma pattuita con l’accordo del 16 dicembre 2011 doveva essere riferita ad uno solo dei giudizi in corso con il Comune – si risolve, in sostanza, in un’ulteriore richiesta di accertamento negativo, rispetto al quale l’onere della prova grava necessariamente a carico del Consorzio stesso; che è quanto ha correttamente stabilito la Corte d’appello. Anche volendo tralasciare tutte le osservazioni in fatto contenute nel controricorso su questo aspetto della vicenda (pp. 11-12) –che non possono essere prese in considerazione in sede di legittimità – resta il fatto, decisivo, che doveva essere il Consorzio a dimostrare che la somma di euro 2.997.605,14 riconosciuta dal Comune con l’atto di transazione, poi assunta dalla Corte d’appello come parametro per liquidare la somma riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA] (40 per cento), non si riferisse alla causa di cui al r.g. n. 2995 del 2010 ricompresa nell’accordo del 16 dicembre 2011. Non giova alla parte ricorrente il richiamo alla sentenza di questa Corte 26 settembre 2019, n. 24051, la quale, tra l’altro, aveva ad oggetto una fattispecie completamente diversa da quella odierna (pattuizione di interessi ultralegali in un contratto bancario). L’affermazione tratta da quella sentenza e riportata nel ricorso non è pertinente, posto che questa Corte ha in quell’occasione ribadito che nei giudizi di accertamento negativo l’onere dellaprova incombe sull’attore, mentre quanto ai fatti negativi il principio di vicinanza ribalta l’onere della prova a carico del convenuto; il che non ha nulla a che vedere col caso odierno. Rileva il Collegio, anzi, che proprio il principio di vicinanza della prova richiamato dalla sentenza n. 24051 del 2019 conduce, nel caso in esame, a ritenere sussistente in capo al Consorzio, e non certo alla [OSCURATO:PERSONA], l’onere di provare la circostanza di cui sopra. 4. Il ricorso, pertanto, varigettato. A tale esito segue la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a