CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2018
Cassazione n. 03637/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22299-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE; -intimati - avverso la sentenza n. 2930/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2018 R.G.N. 5356/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22299/2018 Cron. Rep. Ud.10/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 7 maggio 2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Roma di rigetto per intervenuta prescrizione decennale del diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione alla frequentazione di un corso di specializzazione medica in base al disposto del d.lgs. n. 257/1991, illegittimamente limitato nella sua applicazione ai medici ammessi ai corsi di specializzazione in epoca successiva all’anno accademico 1990/1991 o in subordine al risarcimento dei danni conseguiti al tardivo ed inesatto adempimento delle direttive comunitarie nn. 362/1975, 363/1975 e 82/1976, diritti azionati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle [OSCURATO:PERSONA], del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Università degli Studi di Roma “[OSCURATO:PERSONA]”, accoglieva la domanda subordinata assumendo a parametro per la determinazione equitativa del danno le indicazioni contenute nella legge n. 370/1999 per ciascuno degli anni di durata del corso di specializzazione frequentato in costanza di inadempimento dello Stato italiano alle direttive comunitarie; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non essere nella specie decorso il termine decennale di prescrizione, cui è soggetto il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione riconosciuto ai medici specializzandi ammessi alle scuole negli anni 1983/1991, per aver l’istante agito giudizialmente entro il predetto termine e, pertanto, sussistente il diritto al risarcimento stante il definitivo inadempimento delle direttive conseguente all’esclusione dei medici specializzandi ammessi alle scuole negli anni 1983/1991 non destinatari delle pronunzie del TAR Lazio dall’ambito soggettivo di efficacia dell’art. 11, l. n. 370/1999; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale resiste, con controricorso, il Carresi, mentre i Ministeri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la Presidenza del Consiglio ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 39, 324, 329 c.p.c., 11 l. n. 370/1999, lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione del giudicato formatosi in considerazione della mancata impugnazione da parte dell’amministrazione convenuta di una pregressa sentenza del Tribunale di Roma, la n. 17038 del 2005, che avrebbe già riconosciuto al Carresi il diritto qui azionato; - che il motivo risulta inammissibile, non dando conto la ricorrente, che non trascrive, non allega e non indica la collocazione in atti della predetta sentenza, di aver tempestivamente dedotto in sede di merito la formazione del giudicato esterno, non rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 26916/2023 e Cass. n. 15846/2023), - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, senza aggravio ex art. 96 c.p.c., atteso che l’indisponibilità della sentenza recante il preteso giudicato non consente al Collegio di verificare in relazione all’errore in cui è incorsa la Presidenza del Consiglio ricorrente la mala fede nella condotta processuale, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente dichiaratosi antistatario; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Inguscio, dichiaratasi antistataria. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il