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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 08187/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34973/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Belfiore n. 2. -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA]

12. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 90. -CONTRORICORRENTI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: successioni -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3168/2018, pubblicata in data 14.5.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.2.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Roma, esponendo che , con testamento pubblicato il 22.4.2005,[OSCURATO:PERSONA], deceduta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva disposto che la sua casa ubicata in Roma, in [OSCURATO:PERSONA] n. 8, fosse venduta al miglior prezzo possibile, che la metà del ricavato andasse alla cugina [OSCURATO:PERSONA] fu Giovanbattista, cui aveva lasciato anche la casa di Trani con tutto il contenuto, e che il restante 50% fosse in parte utilizzato per pagare le tasse, tutte le altre spese necessarie e per beneficenza, mentre ¼ della somma fosse devoluta ad [OSCURATO:PERSONA], nominando esecutrice testamentaria la Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; che, non avendo la Faina accettato la nomina, il compito di vendere l’appartamento e di eseguire le disposizioni della de cuius era stato assunto dalle eredi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; che l’appartamento, inizialmente posto in vendita al prezzo di € 2.100.000,00, era stato poi alienato per un corrispettivo di € 1.170,000,00, senza che l’attrice fosse stata informata dell’andamento delle trattative e senza che nulla le fosse stato corrisposto in esecuzione del lascito.

Ha chiesto di accertare che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano venduto il bene ad un prezzo notevolmente inferiore a quello voluto dalla testatrice e di condannare le convenute a risarcire tutti i danni,anche per violazione dell’obbligo di informazione.

Si sono costituite le convenute, instando affinché il Tribunale riconoscesse all’attrice la quota di 1/4 del ricavato dalla vendita dell’immobile, pari complessivamente ad € 1.170.000,00, al netto di tutte le spese e tasse.

Si sono costituti in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti dell’immobile, nonché [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata sospesa in attesa della definizione di altro giudizio, introdotto da [OSCURATO:PERSONA] per fare accertare la sua qualità di erede universale d i [OSCURATO:PERSONA] in virtù di un testamento redatto nel 2004, ritenuto valido con sentenza “parziale” n. 19824/2010.

Riunite le cause, all’esito il T ribunale, con sentenza definitiva n. 8879/2012, ha dichiarato , invece, l’inesistenza giuridica del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a pagare all’attrice la somma di € 218.750,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.

La citata sentenza di prime cure è stata riformata in secondo grado con la sentenza n. 3168/2018 della Corte di appello di Roma.

Con riferimento alle questioni dibattute nel presente giudizio di legittimità, la Corte distrettuale ha dichiarato la nullità della sentenza n. 19824/2010, poiché decisa dal giudice monocratico e, pronunciando nel merito, ha rilevato che il documento che, secondo la Campagna, costituiva un testamento che la nominava erede universale, non conteneva affatto una volontà testamentaria, sia per la sua formulazione letterale, sia per le modalità del suo confezionamento, tenuto conto anche della personalità della de cuius.

La pronuncia ha evidenziato che il termine "dono" utilizzata dalla Beltrani, che connotava l’intero documento, non esprimeva la volontà di disporre mortis causa e che la trascrizione del codice fiscale della beneficiaria - peraltro apposto in calce alla firma – non poteva sopperire ad un'assoluta carenza dei requisiti minimi necessari per ritenere confezionata una scheda testamentaria.

Riguardo alle domande proposte dalla Miceli, la Corte di merito ha anzitutto ritenuto che anche la Beltrani, sebbene destinataria di un semplice legato, dovesse rispondere del danno per aver comunque partecipato all’atto di vendita senza aver informato la Miceli delle trattative; ha, inoltre , escluso che la quota spettante alla beneficiaria del lascito dovesse essere gravata da spese e tasse, precisando che la disposizione era senz’altro eseguibile e coercibile poiché, nel far riferimento al miglior prezzo possibile, la de cuius aveva voluto che il bene fosse venduto al prezzo di mercato, negando che quello dichiarato nel rogito fosse congruo benché ne fosse stata prevista la corresponsione entro un breve lasso temporale.

Ha, tuttavia , respinto la domanda della Miceli, ritenendo errate le valutazioni del c.t.u., che aveva stimato l’immobile in € 1.750.000,00, osservando che dalle foto agli atti non risultava un particolare pregio dell’immobile nonostante l’ubicazione in prossimità di villa Torlonia, trattandosi di unità abitativa posta al piano rialzato, da ristrutturare integralmente e priva di impianti a norma e di infissi, porte o pavimenti riutilizzabili, oltre a risultare difficilmente commerciabile.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso in otto motivi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e con ricorso incidentale articolato in due motivi.

Beltrani I da, H assan W alter e H assan A rbib L iora hanno notificato controricorso; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso in replica al ricorso incidentale.

Hassan W alter e H assan A rbib L iora e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ , in primo luogo, da ritenere infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di sinteticità e per la mancata indicazione degli atti su cui si fonda l’impugnazione, essendo dedotte questioni in diritto con la necessaria puntualità e con la dovuta evidenziazione delle vicende sostanziali e processuali, oltre che con un pertinente richiamo al contenuto degli atti di causa, in piena osservanza dei requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c., non potendo farsi derivare, in via diretta, dalla violazione del Protocollo di Intesa tra questa Corte e il Consiglio dell’ordine degli Avvocati alcuna sanzione di inammissibilità, tanto più che la lunghezza del ricorso appare, nella specie, funzionale al corretto inquadramento e all’’illustrazione dei motivi (Cass. 21831/2021; Cass. 4578/2022).

2. Il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 649, 662, 1173, 1175, 1176, comma primo, 1337, 1337, 1218, 1223, 2043 e 2056, nonché dell’art.2697 c.c., addebitando alla Corte di merito l’errore di aver accertato l’inadempimento delle convenute ma non di averne tratto le doverose conseguenze sul piano risarcitorio, non avendo individuato le n orme applicabili e qualifica to cor r ettamente le condotte delle convenute.

Si afferma in ricorso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano tenute, in base alle disposizioni di ultima volontà, ad eseguire il legato e a vendere l’immobile al miglio r prezzo possibile, obbligo che non era stato diligente eseguito, avendo conferito l’incarico di mediazione a due diverse agenzie senza vincolo di esclusiva e in forma orale ed avendo stabilito il prezzo senza redigere un preliminare o altro documento, sicché la Corte di appello, accertato l’inadempimento, non poteva disattendere le conclusioni già raggiunte dal T ribunale , che aveva accolto la domanda risarcitoria e quantificato correttamente anche l’ammontare del danno.

Il secondo motivo denuncia – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 649, 662, 1173, 1175, 1176, comma primo, 1337, 1218, 1223, 2043, 2056, oltre che dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte di appello omesso di dare rilievo alla sussistenza dell’inadempimento e alla negligenza delle eredi che avevano proceduto alla vendita immobiliare.

Lamenta la ricorrente che la vendita del bene era stata pubblicizzata fino al 14.3.2006 su un giornale locale a cura di due agenzie prima al prezzo di € 2.100.000,00, poi ad €. 1.680.000,00, e che dopo tale data non vi erano state altre inserzioni, dovendosi presumere che il bene fosse stato venduto per un prezzo superiore a quello dichiarato (€ 1.170.000,00), notevolmente ribassato senza alcuna plausibile giustificazione e nel breve arco di circa un mese.

La Corte di merito, pur ravvisando profili di responsabilità a carico delle convenute, avrebbe omesso di trarne le doverose conseguenze, motivando il proprio convincimento con affermazioni logicamente inconciliabili e gravemente contraddittorie.

Il terzo motivo denuncia –in relazione all’art .360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione degli artt. 111, commi primo e sesto, Cost.115, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per contraddittorietà insanabile della motivazione, sostenendo che il giudice distrettuale, respingendo l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarando quest’ultima responsabile del danno, aveva considerato incongruo il prezzo dichiarato nel rogito di vendita e, quindi, corretta la valutazione operata dal c.t.u., salvo poi a respingere contraddittoriamente la domanda risarcitoria per l’inattendibilità delle valutazioni espresse nella consulenza, avendo inoltre ritenuto necessaria una valutazione in concreto del bene che era stata già effettuata dal c.t.u. e avendo dato rilievo a circostanze ininfluenti sulla base di talune foto dei luoghi a scapito delle motivate conclusioni cui era pervenuto il consulente all’esito dei sopralluoghi.

3. Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato preliminarmente il terzo motivo di ricorso, che si ritiene fondato e dal cui accoglimento consegue l’assorbimento dei motivi primo e secondo.

La domanda della Miceli era volta ad ottenere che, in esecuzione del lascito testamentario, le fosse corrisposta una somma corrispondente alla quota del ricavato della vendita, al miglior prezzo possibile, dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 8 di Roma, sull’assunto che le eredi non avessero dato diligente esecuzione alle disposizioni di ultima volontà di [OSCURATO:PERSONA] e avessero pregiudicato le aspettative economiche della legataria, avendola tenuta all’oscuro dell ’andamento delle trattative e delle offerte di acquisto pervenute.

La Corte di merito, riformando integralmente la sentenza di primo grado, che aveva liquidato a titolo di risarcimento l’importo di € 218.750,00, ha respinto la domanda senza negare, tuttavia, la sussistenza dell’inadempimento del legato ed anzi reputando infondato l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva sostenuto di aver diligentemente operato pur avendo venduto l’immobile al prezzo, risultante dal rogito, pari ad € 1.170.000,00 a fronte di € 1.750.000,00 ritenuto dal c.t.u. rispondente ai valori di mercato.

In particolare, la sentenza ha considerato ingiustificabile una riduzione del prezzo di vendita di circa € 600.000,00 rispetto alla stima del c.t.u. (cfr. sentenza, pag. 9), mostrando in tal modo non solo di condividere le doglianze della Miceli, secondo cui il bene era stato venduto ad un prezzo non rispondente ai valori di mercato, ma pronunciandosi implicitamente anche per la sussistenza di un danno risarcibile pari alla differenza tra il maggior importo potenzialmente ricavabile dalla vendita e la somma dichiarata nell’atto di vendita.

Avendo considerato incongruisia il valore accertato dal c.t.u. , sia il prezzo di vendita, la Corte di merito non poteva respingere la domanda, ma era tenuta a stabilire il più attendibile valore di mercato e a liquidare la dif f erenza a titolo di risarcimento, oltre a dover comunque riconoscere alla Miceli la quota di prezzo oggetto del lascito testamentario, posto che, essendo stata - come detto - accertatala sussistenza del danno, non era consentita al giudice di secondo grado una decisione di " non liquet ", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria(come già affermato da questa Corte per le ipotesi in cui il danno, accertato nell’ an , non risulti suscettibile di precisa quantificazione: cfr., Cass. 13469/2002; Cass. 20990/2011; Cass.4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 13515/2022).

4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia sul primo motivo di appello incidentale della ricorrente sostenendo che, dalla lettura del dispositivo della sentenza, non sarebbe possibile stabilire se la domanda risarcitoria fosse stata respinta o accolta, data l’ambiguità dell’espressione “rigetta la domanda, fermo il resto”, e che, in caso di rigetto, la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di pagamento della quota del prezzo ottenuto dalla vendita.

Il motivo è infondato.

Le lettura complessiva della sentenza rende palese che la Corte di appello, conformemente a quanto dichiarato in motivazione, in cui la formula utilizzata non lascia residuare margini di dubbio (cfr., sentenza, pag. 11), ha rigettato integralmente la domanda, nulla riconoscendo alla Miceli sul ricavato della vendita, avendo condiviso la qualificazione della domanda, già effettuata dal Tribunale, quale richiesta di risarcimento del danno, comprensiva dal mancato pagamento delle somme comunque spettanti in esecuzione del legato.

Non sussiste alcuna omissione di pronuncia, né la violazione del principio della domanda, che la Corte di merito ha ritenuto infondata.

5. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 111, commi primo e sesto, Cost., 115, 116, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che la Corte abbia disatteso la stima dell’immobile compiuta dal c.t.u., senza illustrare il percorso logico della decisione e senza decidere sulla base delle prove, avendo valorizzato convinzioni personali contraddette da evidenze processuali riguardo al fatto che l’immobile, posto al piano terra, risultasse sfornito di grate, non sarebbe stato mai interessato da interventi di manutenzione per un lunghissimo periodo di tempo, fosse carente di impianti a norma, di infissi e pavimentazioni.

Il giudice di appello avrebbe poi confuso il pregio dell’immobile e con quello della zona ove esso era ubicato, senza tener conto degli accertamenti del consulente, che aveva evidenziato come, data la particolare richiesta di immobili nella zona da parte di una clientela facoltosa, lo stato di manutenzione non fosse elemento significativamente incidente sul valore di mercato, finendo infine per travisare lo stato dei luoghi, essendo l’immobile adiacente sia ad una corte che ad un giardino, da sempre abitato e ancora abitabile al momento della vendita, non necessitando di interventi radicali o particolarmente costosi.

Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost. e 115 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio e di quello di disponibilità e di acquisizione delle prove, lamentando che il giudice distrettuale abbia disatteso la stima del c.t.u. senza indicare le fonti e gli elementi di convincimento, specie riguardo alla dichiarata necessità di una profonda ristrutturazione dell’immobile, avendo trascurato che gli acquirenti avevano effettuato taluni interventi non perché realmente necessari, ma solo per adeguare il bene ai loro gusti ed esigenze, come agevolmente evincibile dalla tipologia degli interventi documentati dalle fatture di spesa, ed avevano dichiarato nel rogito che l’immobile era di loro gradimento.

Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost.e 115 c.p.c., nonché del principio del contraddittorio e di disponibilità delle prove, sostenendo che, nel ritenere non congrua la valutazione del c.t.u., la Corte d’appello abbia fatto ricorso alla scienza privata e non alle prove o al fatto notorio, utilizzando dati privi di supporto probatorio.

I tre motivi non sono meritevoli di accoglimento.

Le censure, pur deducendo violazioni di legge e del principio di disponibilità delle prove, si traducono in una critica di insufficienza della motivazione riguardo al giudizio di incongruità della stima effettuata dal c.t.u., sollecitando un nuovo esame dei fatti rilevanti in causa che è compito esclusivo del giudice di merito, il cui convincimento non è censurabile per aver disatteso le conclusioni del consulente, ove tale dissenso risulti, come nella specie, adeguatamente motivato, potendo il giudice far ricorso ad idonei elementi istruttori o cognizioni proprie, eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza (Cass. 200/2021; Cass. 30733/2017; Cass. 17745/2014; Cass. 18410/2013).

Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno, difatti, efficacia vincolante per cui il giudice che può discostarsene sulla base di valutazioni che siano ancorate alle risultanze processuali e risultino congruamente e logicamente motivat e , occorrendo indicare gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.(Cass. 5148/2011).

Nel caso in esame la sentenza supera il controllo di legittimità sulla motivazione, risultando espresse in maniera logica ed intellegibile le conclusioni assunte, mediante la valorizzazione di argomenti logici e presuntivi e sulla base di elementi di fatto pacifici o muniti di riscontro processuale (l’ubicazione, lo stato di manutenzione, l’esposizione, la metratura), non oggetto di alcun travisamento, dovendo escludersi che il giudice abbia fatto ricorso alla scienza personale.

La Corte di merito ha, difatti, ritenuto che il consulente non avesse adeguatamente soppesato la situazione di fatto risultante dalle foto - ritualmente acquisite - e l’ubicazione del bene al pian terreno di uno stabile che, sebbene collocato in zona sicuramente favorevole e centrale, faceva parte di una palazzina che non presentava, visivamente, caratteristiche di particolare pregio, sottolineando l’incidenza dei costi dei prevedibili interventi di manutenzione a confutazione della consulenza che, senza negarne la necessità, aveva sostenuto che tali interventi non influissero sul valore di mercato, data la forte richiesta di immobili con analoghe caratteristiche di quello di cui si discute.

Anche l’ampia metratura è stata considerata, non implausibilmente, un ostacolo per la commercializzazione del bene alle condizioni di prezzo auspicate dalla disponente, unitamente alle caratteristiche del box-auto, che la sentenza ha motivatamente ridimensionato quale possibile fattore di pregio sulla scorta delle caratteristiche oggettive del bene.

6. L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 132, comma secondo, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., nonché degli art. 91 e 92 c.p.c., della L. 247/2012 e del D.M. 55/2014, per non aver la sentenza pronunciato sul secondo motivo dell’appello incidentale con cui erano stati denunciati la violazione dei parametri forensi per la liquidazione delle spese di primo grado poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] C a mpagna, il mancato rimborso delle spese generali, l’errata regolazione delle spese poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] e l’ingiusta compensazione delle spese nei rapporti tra la ricorrente e le appellanti.

Si duole inoltre la ricorrente che, nel quantificare le spese a carico della Campagna, il giudice abbia disatteso immotivatamente la nota specifica, violando i minimi tabellari e che, dovendosi interpretare la sentenza come condanna delle controparti al pagamento di € 218.000,00, non si giustificherebbe la compensazione delle spese processuali nei rapporti con la Beltrani.

Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova complessiva regolazione delle spese in base all’esito finale della causa.

7. Passando all’esame del ricorso incidentale, deve respingersi , innanzitutto,l’eccezione preliminare di inammissibilità per mancata esposizione dei fatti processuali e per carente indicazione degli atti su cui si fonda l’impugnazione, essendo adeguatamente esposti in ricorso i punti contestati, con il necessario, per quanto sintetico, aggancio alle vicende di causa e con un puntuale richiamo al contenuto degli atti processuali.

8. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La Corte di merito, nel dichiarare che il documento del 2004 con cui la Beltrani era stata istituita erede universale non integrava n testamento, avrebbe omesso di tener conto delle dichiarazioni a contenuto confessorio rese dalla Beltrani nella denuncia-querela a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], avendo entrambe affermato che il documento conteneva un vero e proprio testamento, trascurando inoltre che il notaio aveva proceduto alla pubblicazione, facendo propria tale qualificazione formale dell’atto.

Il motivo è inammissibile.

Le dichiarazioni di cui si discute non avevano carattere confessorio, venendo in rilievo apprezzamenti di carattere giuridico e vertendo le dichiarazioni non già su un fatto suscettibile di formare oggetto diconfessione (sfavorevole al confitente e favorevole all'altra parte), ma su una situazione giuridica suscettibile di valutazione, pertinente al documento sotto il profilo della qualificazione (Cass.3453/1971; Cass. 211509/2011; Cass. 5725/2019; Cass.656/2024).

Di conseguenza nessun vincolo incontrava il giudice di merito nel verificare se effettivamente l’atto integrasse una disposizione di ultima volontà e quindi un negozio "mortis causa", essendo necessario stabilire se lo scritto contenesse la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore (definitiva non nel senso che non potesse essere revocata, ma nel senso che essa si fosse compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata), diretta a disporre, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte (Cass. 8668/1990).

Il relativo accertamento compete al giudice di merito erisulta, nella specie, incensurabile, avendo la sentenza logicamente dato rilievo ad elementi testuali (l’impiego del termine “dono” che caratterizzava l’intero contenuto dello scritto) e alle particolari circostanze e modalità della redazione dell’atto (trattavasi di scrittura contenuta in un biglietto di auguri natalizi, recapitati in forma anonima alla beneficiaria), in rapporto alla personalità dell’autrice.

In definitiva, né il contenuto delle suddette dichiarazioni, né l’avvenuta pubblicazione dello scritto erano decisivi per riconoscere l’esistenza di un testamento, sicché, in difetto di decisività, l’omissione contestata è insussistente.

9. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione del giudicato implicito derivante dalla pronuncia penale di assoluzione della ricorrente per il reato di falsificazione del documento, adottata dalla Corte d’appello di Bari non pronuncia n. 2545/2017, che aveva attribuito allo scritto la natura di testamento.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

La censura non chiarisce se i soggetti che hanno partecipato al processo civile si fossero costituiti anche giudizio penale, essendo il giudicato penale subordinato alla corrispondenza soggettiva tra i due giudizi, né illustra in maniera compiuta il contenuto della pronuncia e le ragioni della decisione, non indicando se e quando fosse passata in giudicato la decisione e se fosse possibile portarla all’esame della Corte d’appello, che non ne ha fatto alcuna menzione, essendo il giudicato deducibile direttamente in cassazione solo se formatosi successivamente alla sentenza impugnata in sede di legittimità (Cass. 26916/2023; Cass.2431/2017; Cass. 11118/2008).

In definitiva, il ricorso incidentale non merita accoglimento.

10. In conclusione, va accoltoil terzo motivo del ricorso principale, sono respinti i motivi quarto, quinto, sesto e settimo e sono assorbiti i motivi primo, secondo ed ottavodello stesso ricorso della [OSCURATO:PERSONA], mentre è integralmente respinto il ricorso incidentaleformulato da [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza è cassata in relazione al motiv o accolt o , con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale (il cui ricorso è stato rigettato integralmente), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. accoglie il terzo motivo del ricorso principale, respinge i motivi quarto, quinto, sesto e settimo, dichiara assorbiti i motivi primo, secondo ed ottavo; rigetta integralmente il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione a l motiv o accolt o , con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34973/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Belfiore n. 2. -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 90. -CONTRORICORRENTI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: successioni -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3168/2018, pubblicata in data 14.5.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.2.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Roma, esponendo che , con testamento pubblicato il 22.4.2005,[OSCURATO:PERSONA], deceduta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva disposto che la sua casa ubicata in Roma, in [OSCURATO:PERSONA] n. 8, fosse venduta al miglior prezzo possibile, che la metà del ricavato andasse alla cugina [OSCURATO:PERSONA] fu Giovanbattista, cui aveva lasciato anche la casa di Trani con tutto il contenuto, e che il restante 50% fosse in parte utilizzato per pagare le tasse, tutte le altre spese necessarie e per beneficenza, mentre ¼ della somma fosse devoluta ad [OSCURATO:PERSONA], nominando esecutrice testamentaria la Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; che, non avendo la Faina accettato la nomina, il compito di vendere l’appartamento e di eseguire le disposizioni della de cuius era stato assunto dalle eredi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; che l’appartamento, inizialmente posto in vendita al prezzo di € 2.100.000,00, era stato poi alienato per un corrispettivo di € 1.170,000,00, senza che l’attrice fosse stata informata dell’andamento delle trattative e senza che nulla le fosse stato corrisposto in esecuzione del lascito. Ha chiesto di accertare che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano venduto il bene ad un prezzo notevolmente inferiore a quello voluto dalla testatrice e di condannare le convenute a risarcire tutti i danni,anche per violazione dell’obbligo di informazione. Si sono costituite le convenute, instando affinché il Tribunale riconoscesse all’attrice la quota di 1/4 del ricavato dalla vendita dell’immobile, pari complessivamente ad € 1.170.000,00, al netto di tutte le spese e tasse. Si sono costituti in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti dell’immobile, nonché [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata sospesa in attesa della definizione di altro giudizio, introdotto da [OSCURATO:PERSONA] per fare accertare la sua qualità di erede universale d i [OSCURATO:PERSONA] in virtù di un testamento redatto nel 2004, ritenuto valido con sentenza “parziale” n. 19824/2010. Riunite le cause, all’esito il T ribunale, con sentenza definitiva n. 8879/2012, ha dichiarato , invece, l’inesistenza giuridica del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a pagare all’attrice la somma di € 218.750,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo. La citata sentenza di prime cure è stata riformata in secondo grado con la sentenza n. 3168/2018 della Corte di appello di Roma. Con riferimento alle questioni dibattute nel presente giudizio di legittimità, la Corte distrettuale ha dichiarato la nullità della sentenza n. 19824/2010, poiché decisa dal giudice monocratico e, pronunciando nel merito, ha rilevato che il documento che, secondo la Campagna, costituiva un testamento che la nominava erede universale, non conteneva affatto una volontà testamentaria, sia per la sua formulazione letterale, sia per le modalità del suo confezionamento, tenuto conto anche della personalità della de cuius. La pronuncia ha evidenziato che il termine "dono" utilizzata dalla Beltrani, che connotava l’intero documento, non esprimeva la volontà di disporre mortis causa e che la trascrizione del codice fiscale della beneficiaria - peraltro apposto in calce alla firma – non poteva sopperire ad un'assoluta carenza dei requisiti minimi necessari per ritenere confezionata una scheda testamentaria. Riguardo alle domande proposte dalla Miceli, la Corte di merito ha anzitutto ritenuto che anche la Beltrani, sebbene destinataria di un semplice legato, dovesse rispondere del danno per aver comunque partecipato all’atto di vendita senza aver informato la Miceli delle trattative; ha, inoltre , escluso che la quota spettante alla beneficiaria del lascito dovesse essere gravata da spese e tasse, precisando che la disposizione era senz’altro eseguibile e coercibile poiché, nel far riferimento al miglior prezzo possibile, la de cuius aveva voluto che il bene fosse venduto al prezzo di mercato, negando che quello dichiarato nel rogito fosse congruo benché ne fosse stata prevista la corresponsione entro un breve lasso temporale. Ha, tuttavia , respinto la domanda della Miceli, ritenendo errate le valutazioni del c.t.u., che aveva stimato l’immobile in € 1.750.000,00, osservando che dalle foto agli atti non risultava un particolare pregio dell’immobile nonostante l’ubicazione in prossimità di villa Torlonia, trattandosi di unità abitativa posta al piano rialzato, da ristrutturare integralmente e priva di impianti a norma e di infissi, porte o pavimenti riutilizzabili, oltre a risultare difficilmente commerciabile. Per la cassazione della sentenza propone ricorso in otto motivi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e con ricorso incidentale articolato in due motivi. Beltrani I da, H assan W alter e H assan A rbib L iora hanno notificato controricorso; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso in replica al ricorso incidentale. Hassan W alter e H assan A rbib L iora e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ , in primo luogo, da ritenere infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di sinteticità e per la mancata indicazione degli atti su cui si fonda l’impugnazione, essendo dedotte questioni in diritto con la necessaria puntualità e con la dovuta evidenziazione delle vicende sostanziali e processuali, oltre che con un pertinente richiamo al contenuto degli atti di causa, in piena osservanza dei requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c., non potendo farsi derivare, in via diretta, dalla violazione del Protocollo di Intesa tra questa Corte e il Consiglio dell’ordine degli Avvocati alcuna sanzione di inammissibilità, tanto più che la lunghezza del ricorso appare, nella specie, funzionale al corretto inquadramento e all’’illustrazione dei motivi (Cass. 21831/2021; Cass. 4578/2022). 2. Il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 649, 662, 1173, 1175, 1176, comma primo, 1337, 1337, 1218, 1223, 2043 e 2056, nonché dell’art.2697 c.c., addebitando alla Corte di merito l’errore di aver accertato l’inadempimento delle convenute ma non di averne tratto le doverose conseguenze sul piano risarcitorio, non avendo individuato le n orme applicabili e qualifica to cor r ettamente le condotte delle convenute. Si afferma in ricorso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano tenute, in base alle disposizioni di ultima volontà, ad eseguire il legato e a vendere l’immobile al miglio r prezzo possibile, obbligo che non era stato diligente eseguito, avendo conferito l’incarico di mediazione a due diverse agenzie senza vincolo di esclusiva e in forma orale ed avendo stabilito il prezzo senza redigere un preliminare o altro documento, sicché la Corte di appello, accertato l’inadempimento, non poteva disattendere le conclusioni già raggiunte dal T ribunale , che aveva accolto la domanda risarcitoria e quantificato correttamente anche l’ammontare del danno. Il secondo motivo denuncia – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 649, 662, 1173, 1175, 1176, comma primo, 1337, 1218, 1223, 2043, 2056, oltre che dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte di appello omesso di dare rilievo alla sussistenza dell’inadempimento e alla negligenza delle eredi che avevano proceduto alla vendita immobiliare. Lamenta la ricorrente che la vendita del bene era stata pubblicizzata fino al 14.3.2006 su un giornale locale a cura di due agenzie prima al prezzo di € 2.100.000,00, poi ad €. 1.680.000,00, e che dopo tale data non vi erano state altre inserzioni, dovendosi presumere che il bene fosse stato venduto per un prezzo superiore a quello dichiarato (€ 1.170.000,00), notevolmente ribassato senza alcuna plausibile giustificazione e nel breve arco di circa un mese. La Corte di merito, pur ravvisando profili di responsabilità a carico delle convenute, avrebbe omesso di trarne le doverose conseguenze, motivando il proprio convincimento con affermazioni logicamente inconciliabili e gravemente contraddittorie. Il terzo motivo denuncia –in relazione all’art .360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione degli artt. 111, commi primo e sesto, Cost.115, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per contraddittorietà insanabile della motivazione, sostenendo che il giudice distrettuale, respingendo l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarando quest’ultima responsabile del danno, aveva considerato incongruo il prezzo dichiarato nel rogito di vendita e, quindi, corretta la valutazione operata dal c.t.u., salvo poi a respingere contraddittoriamente la domanda risarcitoria per l’inattendibilità delle valutazioni espresse nella consulenza, avendo inoltre ritenuto necessaria una valutazione in concreto del bene che era stata già effettuata dal c.t.u. e avendo dato rilievo a circostanze ininfluenti sulla base di talune foto dei luoghi a scapito delle motivate conclusioni cui era pervenuto il consulente all’esito dei sopralluoghi. 3. Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato preliminarmente il terzo motivo di ricorso, che si ritiene fondato e dal cui accoglimento consegue l’assorbimento dei motivi primo e secondo. La domanda della Miceli era volta ad ottenere che, in esecuzione del lascito testamentario, le fosse corrisposta una somma corrispondente alla quota del ricavato della vendita, al miglior prezzo possibile, dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 8 di Roma, sull’assunto che le eredi non avessero dato diligente esecuzione alle disposizioni di ultima volontà di [OSCURATO:PERSONA] e avessero pregiudicato le aspettative economiche della legataria, avendola tenuta all’oscuro dell ’andamento delle trattative e delle offerte di acquisto pervenute. La Corte di merito, riformando integralmente la sentenza di primo grado, che aveva liquidato a titolo di risarcimento l’importo di € 218.750,00, ha respinto la domanda senza negare, tuttavia, la sussistenza dell’inadempimento del legato ed anzi reputando infondato l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva sostenuto di aver diligentemente operato pur avendo venduto l’immobile al prezzo, risultante dal rogito, pari ad € 1.170.000,00 a fronte di € 1.750.000,00 ritenuto dal c.t.u. rispondente ai valori di mercato. In particolare, la sentenza ha considerato ingiustificabile una riduzione del prezzo di vendita di circa € 600.000,00 rispetto alla stima del c.t.u. (cfr. sentenza, pag. 9), mostrando in tal modo non solo di condividere le doglianze della Miceli, secondo cui il bene era stato venduto ad un prezzo non rispondente ai valori di mercato, ma pronunciandosi implicitamente anche per la sussistenza di un danno risarcibile pari alla differenza tra il maggior importo potenzialmente ricavabile dalla vendita e la somma dichiarata nell’atto di vendita. Avendo considerato incongruisia il valore accertato dal c.t.u. , sia il prezzo di vendita, la Corte di merito non poteva respingere la domanda, ma era tenuta a stabilire il più attendibile valore di mercato e a liquidare la dif f erenza a titolo di risarcimento, oltre a dover comunque riconoscere alla Miceli la quota di prezzo oggetto del lascito testamentario, posto che, essendo stata - come detto - accertatala sussistenza del danno, non era consentita al giudice di secondo grado una decisione di " non liquet ", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria(come già affermato da questa Corte per le ipotesi in cui il danno, accertato nell’ an , non risulti suscettibile di precisa quantificazione: cfr., Cass. 13469/2002; Cass. 20990/2011; Cass.4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 13515/2022). 4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia sul primo motivo di appello incidentale della ricorrente sostenendo che, dalla lettura del dispositivo della sentenza, non sarebbe possibile stabilire se la domanda risarcitoria fosse stata respinta o accolta, data l’ambiguità dell’espressione “rigetta la domanda, fermo il resto”, e che, in caso di rigetto, la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di pagamento della quota del prezzo ottenuto dalla vendita. Il motivo è infondato. Le lettura complessiva della sentenza rende palese che la Corte di appello, conformemente a quanto dichiarato in motivazione, in cui la formula utilizzata non lascia residuare margini di dubbio (cfr., sentenza, pag. 11), ha rigettato integralmente la domanda, nulla riconoscendo alla Miceli sul ricavato della vendita, avendo condiviso la qualificazione della domanda, già effettuata dal Tribunale, quale richiesta di risarcimento del danno, comprensiva dal mancato pagamento delle somme comunque spettanti in esecuzione del legato. Non sussiste alcuna omissione di pronuncia, né la violazione del principio della domanda, che la Corte di merito ha ritenuto infondata. 5. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 111, commi primo e sesto, Cost., 115, 116, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che la Corte abbia disatteso la stima dell’immobile compiuta dal c.t.u., senza illustrare il percorso logico della decisione e senza decidere sulla base delle prove, avendo valorizzato convinzioni personali contraddette da evidenze processuali riguardo al fatto che l’immobile, posto al piano terra, risultasse sfornito di grate, non sarebbe stato mai interessato da interventi di manutenzione per un lunghissimo periodo di tempo, fosse carente di impianti a norma, di infissi e pavimentazioni. Il giudice di appello avrebbe poi confuso il pregio dell’immobile e con quello della zona ove esso era ubicato, senza tener conto degli accertamenti del consulente, che aveva evidenziato come, data la particolare richiesta di immobili nella zona da parte di una clientela facoltosa, lo stato di manutenzione non fosse elemento significativamente incidente sul valore di mercato, finendo infine per travisare lo stato dei luoghi, essendo l’immobile adiacente sia ad una corte che ad un giardino, da sempre abitato e ancora abitabile al momento della vendita, non necessitando di interventi radicali o particolarmente costosi. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost. e 115 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio e di quello di disponibilità e di acquisizione delle prove, lamentando che il giudice distrettuale abbia disatteso la stima del c.t.u. senza indicare le fonti e gli elementi di convincimento, specie riguardo alla dichiarata necessità di una profonda ristrutturazione dell’immobile, avendo trascurato che gli acquirenti avevano effettuato taluni interventi non perché realmente necessari, ma solo per adeguare il bene ai loro gusti ed esigenze, come agevolmente evincibile dalla tipologia degli interventi documentati dalle fatture di spesa, ed avevano dichiarato nel rogito che l’immobile era di loro gradimento. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost.e 115 c.p.c., nonché del principio del contraddittorio e di disponibilità delle prove, sostenendo che, nel ritenere non congrua la valutazione del c.t.u., la Corte d’appello abbia fatto ricorso alla scienza privata e non alle prove o al fatto notorio, utilizzando dati privi di supporto probatorio. I tre motivi non sono meritevoli di accoglimento. Le censure, pur deducendo violazioni di legge e del principio di disponibilità delle prove, si traducono in una critica di insufficienza della motivazione riguardo al giudizio di incongruità della stima effettuata dal c.t.u., sollecitando un nuovo esame dei fatti rilevanti in causa che è compito esclusivo del giudice di merito, il cui convincimento non è censurabile per aver disatteso le conclusioni del consulente, ove tale dissenso risulti, come nella specie, adeguatamente motivato, potendo il giudice far ricorso ad idonei elementi istruttori o cognizioni proprie, eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza (Cass. 200/2021; Cass. 30733/2017; Cass. 17745/2014; Cass. 18410/2013). Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno, difatti, efficacia vincolante per cui il giudice che può discostarsene sulla base di valutazioni che siano ancorate alle risultanze processuali e risultino congruamente e logicamente motivat e , occorrendo indicare gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.(Cass. 5148/2011). Nel caso in esame la sentenza supera il controllo di legittimità sulla motivazione, risultando espresse in maniera logica ed intellegibile le conclusioni assunte, mediante la valorizzazione di argomenti logici e presuntivi e sulla base di elementi di fatto pacifici o muniti di riscontro processuale (l’ubicazione, lo stato di manutenzione, l’esposizione, la metratura), non oggetto di alcun travisamento, dovendo escludersi che il giudice abbia fatto ricorso alla scienza personale. La Corte di merito ha, difatti, ritenuto che il consulente non avesse adeguatamente soppesato la situazione di fatto risultante dalle foto - ritualmente acquisite - e l’ubicazione del bene al pian terreno di uno stabile che, sebbene collocato in zona sicuramente favorevole e centrale, faceva parte di una palazzina che non presentava, visivamente, caratteristiche di particolare pregio, sottolineando l’incidenza dei costi dei prevedibili interventi di manutenzione a confutazione della consulenza che, senza negarne la necessità, aveva sostenuto che tali interventi non influissero sul valore di mercato, data la forte richiesta di immobili con analoghe caratteristiche di quello di cui si discute. Anche l’ampia metratura è stata considerata, non implausibilmente, un ostacolo per la commercializzazione del bene alle condizioni di prezzo auspicate dalla disponente, unitamente alle caratteristiche del box-auto, che la sentenza ha motivatamente ridimensionato quale possibile fattore di pregio sulla scorta delle caratteristiche oggettive del bene. 6. L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 132, comma secondo, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., nonché degli art. 91 e 92 c.p.c., della L. 247/2012 e del D.M. 55/2014, per non aver la sentenza pronunciato sul secondo motivo dell’appello incidentale con cui erano stati denunciati la violazione dei parametri forensi per la liquidazione delle spese di primo grado poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] C a mpagna, il mancato rimborso delle spese generali, l’errata regolazione delle spese poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] e l’ingiusta compensazione delle spese nei rapporti tra la ricorrente e le appellanti. Si duole inoltre la ricorrente che, nel quantificare le spese a carico della Campagna, il giudice abbia disatteso immotivatamente la nota specifica, violando i minimi tabellari e che, dovendosi interpretare la sentenza come condanna delle controparti al pagamento di € 218.000,00, non si giustificherebbe la compensazione delle spese processuali nei rapporti con la Beltrani. Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova complessiva regolazione delle spese in base all’esito finale della causa. 7. Passando all’esame del ricorso incidentale, deve respingersi , innanzitutto,l’eccezione preliminare di inammissibilità per mancata esposizione dei fatti processuali e per carente indicazione degli atti su cui si fonda l’impugnazione, essendo adeguatamente esposti in ricorso i punti contestati, con il necessario, per quanto sintetico, aggancio alle vicende di causa e con un puntuale richiamo al contenuto degli atti processuali. 8. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte di merito, nel dichiarare che il documento del 2004 con cui la Beltrani era stata istituita erede universale non integrava n testamento, avrebbe omesso di tener conto delle dichiarazioni a contenuto confessorio rese dalla Beltrani nella denuncia-querela a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], avendo entrambe affermato che il documento conteneva un vero e proprio testamento, trascurando inoltre che il notaio aveva proceduto alla pubblicazione, facendo propria tale qualificazione formale dell’atto. Il motivo è inammissibile. Le dichiarazioni di cui si discute non avevano carattere confessorio, venendo in rilievo apprezzamenti di carattere giuridico e vertendo le dichiarazioni non già su un fatto suscettibile di formare oggetto diconfessione (sfavorevole al confitente e favorevole all'altra parte), ma su una situazione giuridica suscettibile di valutazione, pertinente al documento sotto il profilo della qualificazione (Cass.3453/1971; Cass. 211509/2011; Cass. 5725/2019; Cass.656/2024). Di conseguenza nessun vincolo incontrava il giudice di merito nel verificare se effettivamente l’atto integrasse una disposizione di ultima volontà e quindi un negozio "mortis causa", essendo necessario stabilire se lo scritto contenesse la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore (definitiva non nel senso che non potesse essere revocata, ma nel senso che essa si fosse compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata), diretta a disporre, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte (Cass. 8668/1990). Il relativo accertamento compete al giudice di merito erisulta, nella specie, incensurabile, avendo la sentenza logicamente dato rilievo ad elementi testuali (l’impiego del termine “dono” che caratterizzava l’intero contenuto dello scritto) e alle particolari circostanze e modalità della redazione dell’atto (trattavasi di scrittura contenuta in un biglietto di auguri natalizi, recapitati in forma anonima alla beneficiaria), in rapporto alla personalità dell’autrice. In definitiva, né il contenuto delle suddette dichiarazioni, né l’avvenuta pubblicazione dello scritto erano decisivi per riconoscere l’esistenza di un testamento, sicché, in difetto di decisività, l’omissione contestata è insussistente. 9. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione del giudicato implicito derivante dalla pronuncia penale di assoluzione della ricorrente per il reato di falsificazione del documento, adottata dalla Corte d’appello di Bari non pronuncia n. 2545/2017, che aveva attribuito allo scritto la natura di testamento. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La censura non chiarisce se i soggetti che hanno partecipato al processo civile si fossero costituiti anche giudizio penale, essendo il giudicato penale subordinato alla corrispondenza soggettiva tra i due giudizi, né illustra in maniera compiuta il contenuto della pronuncia e le ragioni della decisione, non indicando se e quando fosse passata in giudicato la decisione e se fosse possibile portarla all’esame della Corte d’appello, che non ne ha fatto alcuna menzione, essendo il giudicato deducibile direttamente in cassazione solo se formatosi successivamente alla sentenza impugnata in sede di legittimità (Cass. 26916/2023; Cass.2431/2017; Cass. 11118/2008). In definitiva, il ricorso incidentale non merita accoglimento. 10. In conclusione, va accoltoil terzo motivo del ricorso principale, sono respinti i motivi quarto, quinto, sesto e settimo e sono assorbiti i motivi primo, secondo ed ottavodello stesso ricorso della [OSCURATO:PERSONA], mentre è integralmente respinto il ricorso incidentaleformulato da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza è cassata in relazione al motiv o accolt o , con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale (il cui ricorso è stato rigettato integralmente), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. accoglie il terzo motivo del ricorso principale, respinge i motivi quarto, quinto, sesto e settimo, dichiara assorbiti i motivi primo, secondo ed ottavo; rigetta integralmente il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione a l motiv o accolt o , con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti proces