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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 13515/2022

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5 ORDINANZA sul ricorso 34027/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che ha incorporato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.A. plana 4 (int.7) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; e2e,2 -controricorrente t‹.8 avverso la sentenza n. 2367/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] - poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - il 16 gennaio 2013 otteneva dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di omonima ditta, e di Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA], quali suoi garanti, per il pagamento in solido della somma di C 16.142, oltre interessi, in relazione a canoni di contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un autocarro.

Gli ingiunti si opponevano, adducendo che il veicolo sarebbe stato totalmente perso per demolizione e radiazione conseguenti a un sinistro stradale, non imputabile alla ditta [OSCURATO:PERSONA], la quale, come conduttrice nel contratto di locazione finanziaria, per la sopravvenuta impossibilità oggettiva non avrebbe potuto adempiere, essendo venuti meno causa e sinallagma negoziali: pertanto prospettavano intervenuta risoluzione anche ex articolo 1463 c.c., contestando inoltre il quantum dell'obbligazione pecuniaria e chiedendo pure il risarcimento dei danni da illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia; chiedevano altresì la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]. quale responsabile del sinistro per assenza/inadeguatezza di barriere, e concludevano quindi perché fosse dichiarata estinta l'obbligazione pecuniaria cui era afferente il decreto ingiuntivo, dichiarata illegittima la segnalazione a sofferenza presso i circuiti interbancari e la suddetta [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente condannata l'opposta a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche per lesione del diritto all'immagine della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi familiari (i garanti) e della ditta, nella misura di euro 20.000 o nella diversa somma da ritenere congrua.

Controparte si costituiva, insistendo nella propria domanda monitoriamente azionata.

Il Tribunale, con sentenza del 2 marzo 2016, tenuto conto del pagamento intervenuto nelle more della somma di euro 11.500 e riconosciuta la remissione del debito residuo alla debitrice principale avvenuta appunto in corso di causa, revocato il decreto, condannava solo i "fideiussori" - in realtà prestanti garanzia a prima richiesta - a pagare la somma di euro 6766 oltre interessi; accoglieva inoltre la domanda risarcitoria relativa all'illegittima segnalazione, condannando l'opposta a risarcire, per la lesione all'immagine, per una somma, determinata per equità, di euro 1000 mensili, e quindi per un totale di euro

12.000. [OSCURATO:PERSONA] e i Primitivo proponevano appel o principale e [OSCURATO:PERSONA] appello incidentale.

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 28 agosto 2019, rigettava la domanda risarcitoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per impossibile quantificazione anche in via equitativa mancandone i criteri, e respingeva l'appello principale, compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] e i Primitivo hanno presentato ricorso articolato in tre motivi, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.

Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti sia dalla controricorrente.

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1223 e 1226 nonché degli articoli 2056 e 2059 c.c. per avere erroneamente ritenuto inesistenti i presupposti e i criteri in ordine alla quantificazione equitativa del danno da lesione dell'immagine e della reputazione derivato dalla illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. / Ì La Corte d'appello, con "motivazione alquanto scarna erronea ed illogica", e in violazione delle norme suddette, nega la quantificazione, anche equitativa.

Oppongono i ricorrenti che, per giurisprudenza consolidata, la condotta dell'intermediario che compie una segnalazione illegittima alla [OSCURATO:PERSONA] di Banca d'Italia genera responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale, per violazione dei canoni di correttezza e buona fede regolanti ogni rapporto ai sensi degli articoli 1715, 1374 e 1375 c.c., nonché degli articoli 2043 e ss. c.c. per fatto illecito.

Risulta inoltre "ammissibile il concorso cumulativo" dell'azione contrattuale e dell'azione extracontrattuale perché sorgono da presupposti diversi: l'azione contrattuale dagli obblighi contrattuali di buona fede, correttezza e solidarietà contrattuale, l'azione extracontrattuale direttamente dalla violazione dei diritti della personalità.

L'intermediario che incorra in tale responsabilità deve risarcire sia il danno patrimoniale (come danno emergente o lucro cessante: per esempio la perdita delle opportunità imprenditoriali per la conseguente interruzione del credito) sia il danno non patrimoniale, qui di specie reputazionale, quale danno all'immagine personale o commerciale e comunque alla reputazione e alla moralità.

Nel caso in esame il Tribunale aveva accertato l'illegittimità della segnalazione, derivante dal fatto che prima di segnalare occorreva verificare e valutare negativamente la complessiva situazione finanziaria della ditta [OSCURATO:PERSONA]; e anzi dal rapporto acquisito da altra banca dati privata (CRIF) ne era emersa la solidità, difettando comunque elementi negativi "come protesti, atti esecutivi o altri elementi pregiudizievoli".

Il Tribunale inoltre (a pagina 6 della sua sentenza) aveva richiamato la "Circolare che, con specifico riferimento alle società di leasing finanziario", stabiliva che, in caso di risoluzione del leasing, se l'utilizzatore è inadempiente e non ricorrono i presupposti per la segnalazione a sofferenza, non deve segnalarsi alcun importo nelle classi di dati accordato e accordato operativo.

Ancora, il primo giudice aveva "appurato il perdurare di tale segnalazione illegittima ... anche ad una certa distanza" dal sinistro, e aveva acquisito la prova del nesso causale tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e il danno subito zr‘ L 4 [OSCURATO:PERSONA], traendola sia dall'ammissione della stessa locatrice finanziaria, sia dalla lettera inviata a [OSCURATO:PERSONA] e al suo difensore in cui si intimava il pagamento del credito, pena tra l'altro la segnalazione alle "banche dati e centrali rischi"; la prova dell'an del danno altresì era stata raggiunta in via documentale (in relazione alle trattative svolte per l'acquisto di altro camion mediante leasing, fallite per la permanenza della segnalazione) e in via logica e presuntiva (la necessità di un nuovo autocarro).

Ad avviso dei ricorrenti, dunque, la corte territoriale si era trovata dinanzi i presupposti per la liquidazione equitativa, ovvero l'accertamento dell'an del danno e l'impossibilità della sua esatta quantificazione; pertanto il giudice di prime cure non aveva errato liquidando appunto ai sensi dell'articolo 1226 c.c.

2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione/interpretazione degli articoli 2697 c.c. nonché 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove su un punto decisivo.

Il motivo si riferisce alla valutazione probatoria dell'an del danno, invocando giurisprudenza relativa alla risarcibilità del danno non patrimoniale e i criteri relativi al quantum, anche secondo il principio del "più probabile che non".

Anche qui invocando giurisprudenza di legittimità, si sostiene che la segnalazione illegittima è già un comportamento pregiudizievole per l'imprenditore e che il danno da lesione dell'immagine e della reputazione costituisce una sorta di danno in re ipsa, per cui legittima ne è la liquidazione equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c.; è d'altronde notorio l'effetto della segnalazione a sofferenza per un imprenditore, per cui non occorrerebbe neppure un'altra prova specifica ex articolo 115 c.p.c.

Sussiste, in conclusione, una "sicura erroneità dell'iter argomentativo" del giudice d'appello laddove "ha desunto ed individuato in maniera illogica la necessità di un criterio specifico di riferimento per procedere alla quantificazione equitativa".

3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 132 c.p.c. e 111 Cost. per mancanza di un'autonoma motivazione.

La Corte d'appello, qui seguendo acriticamente il Tribunale, ha ritenuto infondato il quarto motivo d'appello, e ciò sulla base di una "motivazione alquanto scarna superficiale ed errata", ritenendo inesistente l'accordo transattivo tra le parti e trascurando il fatto che sarebbe stato invece raggiunto mediante lo scambio di lettere raccomandate e fax ritualmente prodotti; ha effettuato poi "un fugace riferimento" alla autonomia delle garanzie, escludendo immotivatamente l'applicabilità degli articoli 1275, 1276, 1301 e 1304 c.c. e infine escludendo pure la datio in solutum.

La corte però non può adempiere l'obbligo motivazionale "rimandando sic et simpliciter" al giudizio del primo giudice, bensì è tenuta a spiegare per quali ragioni la sentenza di primo grado resisterebbe alle critiche dell'appello; e le sentenze comunque vanno motivate ai sensi degli articoli 132 c.p.c. e 111 Cost.L'appello aveva censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto "parziale" il pagamento del debito pur essendo stata senza riserve rilasciata da controparte quietanza liberatoria.

L'effetto solutorio dell'obbligazione e il relativo effetto estintivo delle garanzie, ad avviso dei ricorrenti, si deducono agevolmente dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, e per di più il giudice istruttore aveva verificato ad ogni udienza lo stato delle trattative; e rileva naturalmente pure il comportamento processuale delle parti, onde il risultato interpretativo sarebbe apodittico qualora non se ne tenesse conto. 4.1 Prendendo le mosse da quest'ultimo motivo, che concerne in parte qua l'esito dell'appello principale - gli altri due attengono a come la corte territoriale ha accolto quello incidentale -, si rileva che nella sentenza impugnata (pagina 2s.) la corte espone, esternando la sua completa percezione della censura, che il quarto motivo dell'appello principale adduceva che "la quietanza liberatoria a seguito del pagamento parziale aveva comportato la remissione del residuo anche per i garanti, a prescindere dalla natura accessoria o autonoma della garanzia; l'accordo transattivo aveva L' 6'17 riguardato la posizione di tutti i debitori e in ogni caso l'accordo si estendeva ex lege ai garanti ex art. 1275, 1276 e 1301 e 1304 c.c. o era configurabile una datio in solutum con prestazione diversa nel quantum, ex art. 1197 c.c., che non faceva rivivere le garanzie prestate dai terzi".

A pagina 5 della sentenza, quindi, si rinviene la risposta della Corte d'appello: il quarto motivo viene ritenuto infondato "poiché assente dagli atti l'accordo transattivo (che peraltro entrambe le parti lamentarono inadempiuto), la quietanza per come riportata dalle parti ... era secondo l'appellata in effetti rivolta alla sola debitrice principale (dato specificamente non contestato), e la chiara autonomia delle garanzie (art.5 fideiussioni: «a prima richiesta scritta...senza poter opporre le eccezioni eventualmente spettanti al cliente» e con deroga all'art. 1939 c.c.) esclude ogni applicabilità degli artt. 1275, 1276 (peraltro inconferenti) e 1301 e 1304 c.c., escluso naturalmente che ci si trovi di fronte ad una datio in solutum per la sola modifica quantitativa della prestazione". 4.2 Come si è visto, la censura qui in esame si appunta esclusivamente sulla conformazione della motivazione, che non avrebbe raggiunto il minimum costituzionale nell'esternare le ragioni del disattendimento del quarto motivo d'appello principale.

Quel che si è appena riportato dimostra con evidenza che la doglianza non ha fondamento: la motivazione, pur non potendosi definire particolarmente approfondita, raggiunge comunque il livello occorrente per adempiere all'obbligo costituzionale di trasparenza - e conseguentemente di esternata razionalità - presente nell'articolo 111, sesto comma, Cost., che corrobora il dettato della norma precostituzionale di cui all'articolo 132 c.p.c.

Il terzo motivo pertanto non può che essere rigettato. 5.1 Gli altri due motivi meritano valutazione congiunta, in quanto attengono entrambi all'accoglimento che il giudice d'appello ha concesso al gravame incidentale, negando così ogni risarcimento agli attuali ricorrenti.

Anche in questo caso occorre anzitutto riportare il settore motivazionale che sostiene nella sentenza impugnata tale decisione.

I; _ 7 Dopo avere esposto appunto il contenuto dell'appello incidentale, nel senso che questo lamentava "che fosse stata ritenuta illegittima la segnalazione a sofferenza, invece dovuta secondo le norme settoriali vigenti; spettava a controparte dimostrare che la segnalazione, cessata dal febbraio 2014, era indebita. [OSCURATO:PERSONA] è pure carente la prova del nesso di causalità e del danno, in assenza inoltre di ogni criterio fornito e/o adottato per una liquidazione equitativa", così risponde la corte felsinea: "Il primo giudice negò che vi fosse prova di danno emergente e lucro cessante (patrimoniale), e il punto non è stato oggetto di specifico gravame; affermò sussistere la lesione all'immagine, e che se ne poteva liquidare equitativamente il danno conseguente.

Non risulta tuttavia che detto danno, ove sussistente, fosse di impossibile quantificazione, ovvero che l'opponente [OSCURATO:PERSONA] abbia offerto criteri - o criteri plausibili - per la sua liquidazione equitativa; il primo giudice ha d'altronde affermato il «difetto di elementi di prova idonea a fornire dati oggettivi» ai fini della detta liquidazione, limitandosi a determinarla in una somma «prudenziale», a sua volta senza spiegare se e a quali criteri abbia fatto riferimento.

Detti criteri risultano di fatto assenti, sicché in realtà nessuna quantificazione neppure equitativa poteva né può essere effettuata, e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] non può essere pronunciata".

In questa al tempo stesso tendenzialmente assertiva eppur contorta esternazione dell'iter del suo ragionamento, il giudice d'appello, dopo avere inserito, per così dire, un sospetto d'assenza dell'an del danno ("detto danno, ove sussistente"), accetta subito in parte qua la decisione del primo giudice - che sussistente lo ha ritenuto - per dedicarsi invece al tema del quantum: in primo luogo, allora, qui non risulterebbe che la quantificazione del danno fosse impossibile se non effettuata in modo equitativo; in secondo luogo, qui non sussisterebbero elementi (la corte li definisce anche "criteri", ma dal contesto si comprende che in realtà si riferisce agli elementi fondanti, giacché critica il primo giudice perché avrebbe ritenuto il "difetto di elementi di prova idonea a fornire dati oggettivi"- frase peraltro evidentemente estrapolata dal tessuto motivazionale della prima sentenza -) atti a sostenere una liquidazione equitativa del danno.

Ergo, "nessuna quantificazione" è possibile per un danno che però esiste. 5.2 In primis, allora, non si comprende come si possa mettere in dubbio che l'unica via è quella equitativa, giacché o l'uno o l'altro: o è evidente che la liquidazione può essere effettuata al di fuori del paradigma equitativo, oppure quest'ultimo è l'unico strumento per determinare il quantum.

L'affermazione che "non risulta ... impossibile quantificazione" del danno con modalità rigorosamente probatorie per subito dopo però dichiarare che non è possibile avvalersi dell'alternativa equitativa dimostra la presenza di radicale irragionevolezza/contraddittorietà nel fronteggiare il tema risarcitorio da parte della corte territoriale.

Se, infatti, qui è possibile determinare il quantum sulla base di prove - la corte lo afferma, anche se si ferma all'asserto ("non risulta ... che detto danno ... fosse di impossibile quantificazione") -, è incomprensibile sostenere che è impossibile la liquidazione equitativa, perché vale come affermare che il più non contiene il meno. 5.3 Non si può non rilevare che, pur essendo rubricati entrambi i due motivi de quibus in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., il loro effettivo contenuto include anche, a fianco di tale censura, la censura motivazionale: nel primo motivo, soprattutto, subito si denuncia che il giudice d'appello ha negato la quantificazione con "motivazione alquanto scarna erronea ed illogica", e nel secondo poi si conclude il percorso di contestazione compiuto nei due motivi (intersecati l'uno nell'altro) segnalando la "sicura erroneità dell'iter argomentativo" che ha condotto a identificare la necessità di un criterio specifico per la quantificazione equitativa "in maniera illogica".

Si è dinanzi - e spetta al giudice di legittimità qualificare l'effettiva sostanza della censura presentata nel ricorso (sulla non vincolatività per il giudicante della configurazione formale offerta dalla rubrica del motivo se questo è tuttavia riconducibile nel perimetro dell'articolo 360 c.p.c. è ben noto l'insegnamento di S.U. 24 luglio 2013 n. 17931; su questa linea, tra gli arresti massimati, condivisibilmente si pongono Cass. sez. 3, 29 agosto 2013 n. 19882, Cass. sez. 1, 31 ottobre 2013 n. 24553, Cass. sez. 6-3, ord. 20 febbraio 2014 n. 403 Cass. sez.

L, 17 dicembre 2015 n. 25386, Cass. sez. 2, 29 novembre 2016 n. 24247, Cass. sez. 5, ord. 6 ottobre 2017 n. 23381, Cass. sez. 6-5, ord. 27 ottobre 2017 n. 25557, Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018 n. 10862) -, considerate d'altronde le osservazioni in cui si sviluppa la critica del primo e del secondo motivo, all'introduzione pure di una doglianza motivazionale, la quale già deve riconoscersi fondata, poiché la corte conferisce al suo ragionamento una struttura inequivocamente e radicalmente contraddittoria (per tutti, v.

S.U. 3 novembre 2016 n. 22232) tenuto in conto quanto sopra evidenziato: dalla motivazione della sentenza impugnata non risulterebbe che si dovesse liquidare equitativamente - ergo avrebbe potuto liquidarsi in senso propriamente probatorio - e al tempo stesso non si riscontrerebbe alcun elemento relativo al danno così da impedire persino la liquidazione equitativa. 5.3 Passando alla censura che i motivi denunciano già nella rubrica - e che si affianca, come si è visto, a quella motivazionale -, per quanto oramai ad abundantiam si nota che il primo giudice aveva liquidato il danno equitativamente; intendendo discostarsi dalla sua scelta, la corte territoriale ha negato la sussistenza di elementi sulla base dei quali potesse farlo.

Il danno alla reputazione personale e commerciale derivabile da illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia e ai circuiti interbancari, in conformità al generale principio che distingue il danno dall'evento che lo provoca, non è qualificabile - come invece, in parte, sostengono i ricorrenti - in re ipsa (c.d. danno-evento), bensì danno-conseguenza, la cui specifica natura, peraltro, induce sovente alla sua quantificazione tramite presunzioni semplici (da ultimo, per un caso di danno patrimoniale da indebita segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia, Cass. sez. 3, ord. 10 febbraio 2020 n. 3133; e cfr., Cass. sez. 3, 13 ottobre 2016 n. 20643, in una fattispecie di danno all'immagine di imprenditore), il che "avvicina" il contenuto dei due obblighi processuali gravanti il danneggiato, cioè l'allegazione e la prova.

È insegnamento ben consolidato che, mentre per l'an l'obbligo di allegazione e prova del danneggiato è sempre sussistente e in piena misura, ciò può nonr accadere per il quantum, dove per le caratteristiche specifiche di difficoltà dee /7 _ io fattispecie l'obbligo può "restringersi" all'allegazione, tali difficoltà integrando i presupposti per dar luogo alla liquidazione equitativa quale strumento suppletivo/sostitutivo della prova. 5.4 La prossimità ontologica della liquidazione equitativa con il mezzo probatorio da tempo è stata evidenziata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte riconoscendone l'origine nell'articolo 115 c.p.c. quale potere generale di cui quello di liquidazione equitativa costituisce una specie (Cass. sez. 3, 30 luglio 2020 n. 16344; Cass. sez. 2, 22 febbraio 2018 n. 4310; Cass. sez. 3, 12 ottobre 2011 n. 20990; Cass. sez. 3, 30 aprile 2010 n. 10607; Cass. sez. 2, 7 giugno 2007 n. 13288).

L'applicazione dell'articolo 115 c.p.c. d'altronde, a ben guardare, costituisce al tempo stesso esercizio di un potere e adempimento di un dovere, entrambi modulati dallo scopo accertatorio: e dunque, se il giudizio equitativo non può costituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamente apprezzabili, pertinenti all'oggetto della quantificazione equitativa (da ultimo, p.es., Cass. sez. 2, ord. 14 ottobre 2021 n. 28075) - profilo questo relativo alla facies di potere -, deve altresì essere adempiuto appieno, senza sfociare in un non liquet, costituendo uno strumento correttivo/integrativo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell'an - e qui risiede il profilo del dovere -.

Il giudice, invero, soccorre il danneggiato perché questo ha già dimostrato di essere tale fornendo la prova dell'an, ma, per preservare un equilibrato controbilanciamento dei valori sostanziali e delle posizioni processuali, solo nel caso in cui il danneggiato abbia difficoltà - non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare - a provare il quantum (sul tema v. in ispecie Cass. sez. 3, 12 ottobre 2011 n. 20990, la quale condivisibilmente afferma che "il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debito o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo.

In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria."; e cfr. la - più rigida sul presupposto - Cass. sez. 1, 16 settembre 2002 n. 13469, secondo la quale, quando la prova del quantum, una volta raggiunta quella dell'an, si manifesta impossibile o impervia, "è legittimo e doveroso il ricorso ad un'autonoma valutazione equitativa del danno"). 5.5 Nel caso in esame, in ultima analisi, essendo stata raggiunta la prova dell'an, la corte felsinea, con la sua - come si è visto - radicalmente contraddittoria motivazione, si astiene dalla determinazione equitativa sotto entrambi i profili sopra rappresentati, invocando come schermo l'asserita assenza degli elementi sulla base dei quali avrebbe potuto e appunto anche dovuto essere espletata.

Tuttavia, elementi chiaramente sussistevano, come infatti rimarca il primo motivo: se non altro, tra i vari, valevano infatti ictu ocu/i da un lato, la difficoltà di procurarsi da parte della ditta un autocarro sostitutivo di quello perduto, difficoltà presumibilmente integrante conseguenza dell'illegittima segnalazione sull'immagine di affidabilità dei soggetti coinvolti (del che è consapevole pure la difesa della controricorrente, che tenta di superarlo sulla base di una non elevata distanza temporale), dall'altro l'indiscutibile notorio relativo alla rapida, intensa e inevitabile lesione dell'immagine che sempre deriva da siffatte segnalazioni.

Ne consegue che la corte felsinea, oltre a non fornire una motivazione costituzionalmente adeguata a causa della sua radicale contraddittorietà, ha violato gli articoli 1226, 2056 c.c. e 115 c.p.c., come in sostanza è stato denunciato dal primo e del secondo motivo del ricorso.

6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo e al secondo motivo, rigettando invece il terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ORDINANZA sul ricorso 34027/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che ha incorporato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.A. plana 4 (int.7) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; e2e,2 -controricorrente t‹.8 avverso la sentenza n. 2367/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] - poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - il 16 gennaio 2013 otteneva dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di omonima ditta, e di Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA], quali suoi garanti, per il pagamento in solido della somma di C 16.142, oltre interessi, in relazione a canoni di contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un autocarro. Gli ingiunti si opponevano, adducendo che il veicolo sarebbe stato totalmente perso per demolizione e radiazione conseguenti a un sinistro stradale, non imputabile alla ditta [OSCURATO:PERSONA], la quale, come conduttrice nel contratto di locazione finanziaria, per la sopravvenuta impossibilità oggettiva non avrebbe potuto adempiere, essendo venuti meno causa e sinallagma negoziali: pertanto prospettavano intervenuta risoluzione anche ex articolo 1463 c.c., contestando inoltre il quantum dell'obbligazione pecuniaria e chiedendo pure il risarcimento dei danni da illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia; chiedevano altresì la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]. quale responsabile del sinistro per assenza/inadeguatezza di barriere, e concludevano quindi perché fosse dichiarata estinta l'obbligazione pecuniaria cui era afferente il decreto ingiuntivo, dichiarata illegittima la segnalazione a sofferenza presso i circuiti interbancari e la suddetta [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente condannata l'opposta a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche per lesione del diritto all'immagine della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi familiari (i garanti) e della ditta, nella misura di euro 20.000 o nella diversa somma da ritenere congrua. Controparte si costituiva, insistendo nella propria domanda monitoriamente azionata. Il Tribunale, con sentenza del 2 marzo 2016, tenuto conto del pagamento intervenuto nelle more della somma di euro 11.500 e riconosciuta la remissione del debito residuo alla debitrice principale avvenuta appunto in corso di causa, revocato il decreto, condannava solo i "fideiussori" - in realtà prestanti garanzia a prima richiesta - a pagare la somma di euro 6766 oltre interessi; accoglieva inoltre la domanda risarcitoria relativa all'illegittima segnalazione, condannando l'opposta a risarcire, per la lesione all'immagine, per una somma, determinata per equità, di euro 1000 mensili, e quindi per un totale di euro 12.000. [OSCURATO:PERSONA] e i Primitivo proponevano appel o principale e [OSCURATO:PERSONA] appello incidentale. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 28 agosto 2019, rigettava la domanda risarcitoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per impossibile quantificazione anche in via equitativa mancandone i criteri, e respingeva l'appello principale, compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] e i Primitivo hanno presentato ricorso articolato in tre motivi, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti sia dalla controricorrente. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1223 e 1226 nonché degli articoli 2056 e 2059 c.c. per avere erroneamente ritenuto inesistenti i presupposti e i criteri in ordine alla quantificazione equitativa del danno da lesione dell'immagine e della reputazione derivato dalla illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. / Ì La Corte d'appello, con "motivazione alquanto scarna erronea ed illogica", e in violazione delle norme suddette, nega la quantificazione, anche equitativa. Oppongono i ricorrenti che, per giurisprudenza consolidata, la condotta dell'intermediario che compie una segnalazione illegittima alla [OSCURATO:PERSONA] di Banca d'Italia genera responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale, per violazione dei canoni di correttezza e buona fede regolanti ogni rapporto ai sensi degli articoli 1715, 1374 e 1375 c.c., nonché degli articoli 2043 e ss. c.c. per fatto illecito. Risulta inoltre "ammissibile il concorso cumulativo" dell'azione contrattuale e dell'azione extracontrattuale perché sorgono da presupposti diversi: l'azione contrattuale dagli obblighi contrattuali di buona fede, correttezza e solidarietà contrattuale, l'azione extracontrattuale direttamente dalla violazione dei diritti della personalità. L'intermediario che incorra in tale responsabilità deve risarcire sia il danno patrimoniale (come danno emergente o lucro cessante: per esempio la perdita delle opportunità imprenditoriali per la conseguente interruzione del credito) sia il danno non patrimoniale, qui di specie reputazionale, quale danno all'immagine personale o commerciale e comunque alla reputazione e alla moralità. Nel caso in esame il Tribunale aveva accertato l'illegittimità della segnalazione, derivante dal fatto che prima di segnalare occorreva verificare e valutare negativamente la complessiva situazione finanziaria della ditta [OSCURATO:PERSONA]; e anzi dal rapporto acquisito da altra banca dati privata (CRIF) ne era emersa la solidità, difettando comunque elementi negativi "come protesti, atti esecutivi o altri elementi pregiudizievoli". Il Tribunale inoltre (a pagina 6 della sua sentenza) aveva richiamato la "Circolare che, con specifico riferimento alle società di leasing finanziario", stabiliva che, in caso di risoluzione del leasing, se l'utilizzatore è inadempiente e non ricorrono i presupposti per la segnalazione a sofferenza, non deve segnalarsi alcun importo nelle classi di dati accordato e accordato operativo. Ancora, il primo giudice aveva "appurato il perdurare di tale segnalazione illegittima ... anche ad una certa distanza" dal sinistro, e aveva acquisito la prova del nesso causale tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e il danno subito zr‘ L 4 [OSCURATO:PERSONA], traendola sia dall'ammissione della stessa locatrice finanziaria, sia dalla lettera inviata a [OSCURATO:PERSONA] e al suo difensore in cui si intimava il pagamento del credito, pena tra l'altro la segnalazione alle "banche dati e centrali rischi"; la prova dell'an del danno altresì era stata raggiunta in via documentale (in relazione alle trattative svolte per l'acquisto di altro camion mediante leasing, fallite per la permanenza della segnalazione) e in via logica e presuntiva (la necessità di un nuovo autocarro). Ad avviso dei ricorrenti, dunque, la corte territoriale si era trovata dinanzi i presupposti per la liquidazione equitativa, ovvero l'accertamento dell'an del danno e l'impossibilità della sua esatta quantificazione; pertanto il giudice di prime cure non aveva errato liquidando appunto ai sensi dell'articolo 1226 c.c. 2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione/interpretazione degli articoli 2697 c.c. nonché 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove su un punto decisivo. Il motivo si riferisce alla valutazione probatoria dell'an del danno, invocando giurisprudenza relativa alla risarcibilità del danno non patrimoniale e i criteri relativi al quantum, anche secondo il principio del "più probabile che non". Anche qui invocando giurisprudenza di legittimità, si sostiene che la segnalazione illegittima è già un comportamento pregiudizievole per l'imprenditore e che il danno da lesione dell'immagine e della reputazione costituisce una sorta di danno in re ipsa, per cui legittima ne è la liquidazione equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c.; è d'altronde notorio l'effetto della segnalazione a sofferenza per un imprenditore, per cui non occorrerebbe neppure un'altra prova specifica ex articolo 115 c.p.c. Sussiste, in conclusione, una "sicura erroneità dell'iter argomentativo" del giudice d'appello laddove "ha desunto ed individuato in maniera illogica la necessità di un criterio specifico di riferimento per procedere alla quantificazione equitativa". 3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 132 c.p.c. e 111 Cost. per mancanza di un'autonoma motivazione. La Corte d'appello, qui seguendo acriticamente il Tribunale, ha ritenuto infondato il quarto motivo d'appello, e ciò sulla base di una "motivazione alquanto scarna superficiale ed errata", ritenendo inesistente l'accordo transattivo tra le parti e trascurando il fatto che sarebbe stato invece raggiunto mediante lo scambio di lettere raccomandate e fax ritualmente prodotti; ha effettuato poi "un fugace riferimento" alla autonomia delle garanzie, escludendo immotivatamente l'applicabilità degli articoli 1275, 1276, 1301 e 1304 c.c. e infine escludendo pure la datio in solutum. La corte però non può adempiere l'obbligo motivazionale "rimandando sic et simpliciter" al giudizio del primo giudice, bensì è tenuta a spiegare per quali ragioni la sentenza di primo grado resisterebbe alle critiche dell'appello; e le sentenze comunque vanno motivate ai sensi degli articoli 132 c.p.c. e 111 Cost.L'appello aveva censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto "parziale" il pagamento del debito pur essendo stata senza riserve rilasciata da controparte quietanza liberatoria. L'effetto solutorio dell'obbligazione e il relativo effetto estintivo delle garanzie, ad avviso dei ricorrenti, si deducono agevolmente dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, e per di più il giudice istruttore aveva verificato ad ogni udienza lo stato delle trattative; e rileva naturalmente pure il comportamento processuale delle parti, onde il risultato interpretativo sarebbe apodittico qualora non se ne tenesse conto. 4.1 Prendendo le mosse da quest'ultimo motivo, che concerne in parte qua l'esito dell'appello principale - gli altri due attengono a come la corte territoriale ha accolto quello incidentale -, si rileva che nella sentenza impugnata (pagina 2s.) la corte espone, esternando la sua completa percezione della censura, che il quarto motivo dell'appello principale adduceva che "la quietanza liberatoria a seguito del pagamento parziale aveva comportato la remissione del residuo anche per i garanti, a prescindere dalla natura accessoria o autonoma della garanzia; l'accordo transattivo aveva L' 6'17 riguardato la posizione di tutti i debitori e in ogni caso l'accordo si estendeva ex lege ai garanti ex art. 1275, 1276 e 1301 e 1304 c.c. o era configurabile una datio in solutum con prestazione diversa nel quantum, ex art. 1197 c.c., che non faceva rivivere le garanzie prestate dai terzi". A pagina 5 della sentenza, quindi, si rinviene la risposta della Corte d'appello: il quarto motivo viene ritenuto infondato "poiché assente dagli atti l'accordo transattivo (che peraltro entrambe le parti lamentarono inadempiuto), la quietanza per come riportata dalle parti ... era secondo l'appellata in effetti rivolta alla sola debitrice principale (dato specificamente non contestato), e la chiara autonomia delle garanzie (art.5 fideiussioni: «a prima richiesta scritta...senza poter opporre le eccezioni eventualmente spettanti al cliente» e con deroga all'art. 1939 c.c.) esclude ogni applicabilità degli artt. 1275, 1276 (peraltro inconferenti) e 1301 e 1304 c.c., escluso naturalmente che ci si trovi di fronte ad una datio in solutum per la sola modifica quantitativa della prestazione". 4.2 Come si è visto, la censura qui in esame si appunta esclusivamente sulla conformazione della motivazione, che non avrebbe raggiunto il minimum costituzionale nell'esternare le ragioni del disattendimento del quarto motivo d'appello principale. Quel che si è appena riportato dimostra con evidenza che la doglianza non ha fondamento: la motivazione, pur non potendosi definire particolarmente approfondita, raggiunge comunque il livello occorrente per adempiere all'obbligo costituzionale di trasparenza - e conseguentemente di esternata razionalità - presente nell'articolo 111, sesto comma, Cost., che corrobora il dettato della norma precostituzionale di cui all'articolo 132 c.p.c. Il terzo motivo pertanto non può che essere rigettato. 5.1 Gli altri due motivi meritano valutazione congiunta, in quanto attengono entrambi all'accoglimento che il giudice d'appello ha concesso al gravame incidentale, negando così ogni risarcimento agli attuali ricorrenti. Anche in questo caso occorre anzitutto riportare il settore motivazionale che sostiene nella sentenza impugnata tale decisione. I; _ 7 Dopo avere esposto appunto il contenuto dell'appello incidentale, nel senso che questo lamentava "che fosse stata ritenuta illegittima la segnalazione a sofferenza, invece dovuta secondo le norme settoriali vigenti; spettava a controparte dimostrare che la segnalazione, cessata dal febbraio 2014, era indebita. [OSCURATO:PERSONA] è pure carente la prova del nesso di causalità e del danno, in assenza inoltre di ogni criterio fornito e/o adottato per una liquidazione equitativa", così risponde la corte felsinea: "Il primo giudice negò che vi fosse prova di danno emergente e lucro cessante (patrimoniale), e il punto non è stato oggetto di specifico gravame; affermò sussistere la lesione all'immagine, e che se ne poteva liquidare equitativamente il danno conseguente. Non risulta tuttavia che detto danno, ove sussistente, fosse di impossibile quantificazione, ovvero che l'opponente [OSCURATO:PERSONA] abbia offerto criteri - o criteri plausibili - per la sua liquidazione equitativa; il primo giudice ha d'altronde affermato il «difetto di elementi di prova idonea a fornire dati oggettivi» ai fini della detta liquidazione, limitandosi a determinarla in una somma «prudenziale», a sua volta senza spiegare se e a quali criteri abbia fatto riferimento. Detti criteri risultano di fatto assenti, sicché in realtà nessuna quantificazione neppure equitativa poteva né può essere effettuata, e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] non può essere pronunciata". In questa al tempo stesso tendenzialmente assertiva eppur contorta esternazione dell'iter del suo ragionamento, il giudice d'appello, dopo avere inserito, per così dire, un sospetto d'assenza dell'an del danno ("detto danno, ove sussistente"), accetta subito in parte qua la decisione del primo giudice - che sussistente lo ha ritenuto - per dedicarsi invece al tema del quantum: in primo luogo, allora, qui non risulterebbe che la quantificazione del danno fosse impossibile se non effettuata in modo equitativo; in secondo luogo, qui non sussisterebbero elementi (la corte li definisce anche "criteri", ma dal contesto si comprende che in realtà si riferisce agli elementi fondanti, giacché critica il primo giudice perché avrebbe ritenuto il "difetto di elementi di prova idonea a fornire dati oggettivi"- frase peraltro evidentemente estrapolata dal tessuto motivazionale della prima sentenza -) atti a sostenere una liquidazione equitativa del danno. Ergo, "nessuna quantificazione" è possibile per un danno che però esiste. 5.2 In primis, allora, non si comprende come si possa mettere in dubbio che l'unica via è quella equitativa, giacché o l'uno o l'altro: o è evidente che la liquidazione può essere effettuata al di fuori del paradigma equitativo, oppure quest'ultimo è l'unico strumento per determinare il quantum. L'affermazione che "non risulta ... impossibile quantificazione" del danno con modalità rigorosamente probatorie per subito dopo però dichiarare che non è possibile avvalersi dell'alternativa equitativa dimostra la presenza di radicale irragionevolezza/contraddittorietà nel fronteggiare il tema risarcitorio da parte della corte territoriale. Se, infatti, qui è possibile determinare il quantum sulla base di prove - la corte lo afferma, anche se si ferma all'asserto ("non risulta ... che detto danno ... fosse di impossibile quantificazione") -, è incomprensibile sostenere che è impossibile la liquidazione equitativa, perché vale come affermare che il più non contiene il meno. 5.3 Non si può non rilevare che, pur essendo rubricati entrambi i due motivi de quibus in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., il loro effettivo contenuto include anche, a fianco di tale censura, la censura motivazionale: nel primo motivo, soprattutto, subito si denuncia che il giudice d'appello ha negato la quantificazione con "motivazione alquanto scarna erronea ed illogica", e nel secondo poi si conclude il percorso di contestazione compiuto nei due motivi (intersecati l'uno nell'altro) segnalando la "sicura erroneità dell'iter argomentativo" che ha condotto a identificare la necessità di un criterio specifico per la quantificazione equitativa "in maniera illogica". Si è dinanzi - e spetta al giudice di legittimità qualificare l'effettiva sostanza della censura presentata nel ricorso (sulla non vincolatività per il giudicante della configurazione formale offerta dalla rubrica del motivo se questo è tuttavia riconducibile nel perimetro dell'articolo 360 c.p.c. è ben noto l'insegnamento di S.U. 24 luglio 2013 n. 17931; su questa linea, tra gli arresti massimati, condivisibilmente si pongono Cass. sez. 3, 29 agosto 2013 n. 19882, Cass. sez. 1, 31 ottobre 2013 n. 24553, Cass. sez. 6-3, ord. 20 febbraio 2014 n. 403 Cass. sez. L, 17 dicembre 2015 n. 25386, Cass. sez. 2, 29 novembre 2016 n. 24247, Cass. sez. 5, ord. 6 ottobre 2017 n. 23381, Cass. sez. 6-5, ord. 27 ottobre 2017 n. 25557, Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018 n. 10862) -, considerate d'altronde le osservazioni in cui si sviluppa la critica del primo e del secondo motivo, all'introduzione pure di una doglianza motivazionale, la quale già deve riconoscersi fondata, poiché la corte conferisce al suo ragionamento una struttura inequivocamente e radicalmente contraddittoria (per tutti, v. S.U. 3 novembre 2016 n. 22232) tenuto in conto quanto sopra evidenziato: dalla motivazione della sentenza impugnata non risulterebbe che si dovesse liquidare equitativamente - ergo avrebbe potuto liquidarsi in senso propriamente probatorio - e al tempo stesso non si riscontrerebbe alcun elemento relativo al danno così da impedire persino la liquidazione equitativa. 5.3 Passando alla censura che i motivi denunciano già nella rubrica - e che si affianca, come si è visto, a quella motivazionale -, per quanto oramai ad abundantiam si nota che il primo giudice aveva liquidato il danno equitativamente; intendendo discostarsi dalla sua scelta, la corte territoriale ha negato la sussistenza di elementi sulla base dei quali potesse farlo. Il danno alla reputazione personale e commerciale derivabile da illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia e ai circuiti interbancari, in conformità al generale principio che distingue il danno dall'evento che lo provoca, non è qualificabile - come invece, in parte, sostengono i ricorrenti - in re ipsa (c.d. danno-evento), bensì danno-conseguenza, la cui specifica natura, peraltro, induce sovente alla sua quantificazione tramite presunzioni semplici (da ultimo, per un caso di danno patrimoniale da indebita segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia, Cass. sez. 3, ord. 10 febbraio 2020 n. 3133; e cfr., Cass. sez. 3, 13 ottobre 2016 n. 20643, in una fattispecie di danno all'immagine di imprenditore), il che "avvicina" il contenuto dei due obblighi processuali gravanti il danneggiato, cioè l'allegazione e la prova. È insegnamento ben consolidato che, mentre per l'an l'obbligo di allegazione e prova del danneggiato è sempre sussistente e in piena misura, ciò può nonr accadere per il quantum, dove per le caratteristiche specifiche di difficoltà dee /7 _ io fattispecie l'obbligo può "restringersi" all'allegazione, tali difficoltà integrando i presupposti per dar luogo alla liquidazione equitativa quale strumento suppletivo/sostitutivo della prova. 5.4 La prossimità ontologica della liquidazione equitativa con il mezzo probatorio da tempo è stata evidenziata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte riconoscendone l'origine nell'articolo 115 c.p.c. quale potere generale di cui quello di liquidazione equitativa costituisce una specie (Cass. sez. 3, 30 luglio 2020 n. 16344; Cass. sez. 2, 22 febbraio 2018 n. 4310; Cass. sez. 3, 12 ottobre 2011 n. 20990; Cass. sez. 3, 30 aprile 2010 n. 10607; Cass. sez. 2, 7 giugno 2007 n. 13288). L'applicazione dell'articolo 115 c.p.c. d'altronde, a ben guardare, costituisce al tempo stesso esercizio di un potere e adempimento di un dovere, entrambi modulati dallo scopo accertatorio: e dunque, se il giudizio equitativo non può costituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamente apprezzabili, pertinenti all'oggetto della quantificazione equitativa (da ultimo, p.es., Cass. sez. 2, ord. 14 ottobre 2021 n. 28075) - profilo questo relativo alla facies di potere -, deve altresì essere adempiuto appieno, senza sfociare in un non liquet, costituendo uno strumento correttivo/integrativo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell'an - e qui risiede il profilo del dovere -. Il giudice, invero, soccorre il danneggiato perché questo ha già dimostrato di essere tale fornendo la prova dell'an, ma, per preservare un equilibrato controbilanciamento dei valori sostanziali e delle posizioni processuali, solo nel caso in cui il danneggiato abbia difficoltà - non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare - a provare il quantum (sul tema v. in ispecie Cass. sez. 3, 12 ottobre 2011 n. 20990, la quale condivisibilmente afferma che "il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debito o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria."; e cfr. la - più rigida sul presupposto - Cass. sez. 1, 16 settembre 2002 n. 13469, secondo la quale, quando la prova del quantum, una volta raggiunta quella dell'an, si manifesta impossibile o impervia, "è legittimo e doveroso il ricorso ad un'autonoma valutazione equitativa del danno"). 5.5 Nel caso in esame, in ultima analisi, essendo stata raggiunta la prova dell'an, la corte felsinea, con la sua - come si è visto - radicalmente contraddittoria motivazione, si astiene dalla determinazione equitativa sotto entrambi i profili sopra rappresentati, invocando come schermo l'asserita assenza degli elementi sulla base dei quali avrebbe potuto e appunto anche dovuto essere espletata. Tuttavia, elementi chiaramente sussistevano, come infatti rimarca il primo motivo: se non altro, tra i vari, valevano infatti ictu ocu/i da un lato, la difficoltà di procurarsi da parte della ditta un autocarro sostitutivo di quello perduto, difficoltà presumibilmente integrante conseguenza dell'illegittima segnalazione sull'immagine di affidabilità dei soggetti coinvolti (del che è consapevole pure la difesa della controricorrente, che tenta di superarlo sulla base di una non elevata distanza temporale), dall'altro l'indiscutibile notorio relativo alla rapida, intensa e inevitabile lesione dell'immagine che sempre deriva da siffatte segnalazioni. Ne consegue che la corte felsinea, oltre a non fornire una motivazione costituzionalmente adeguata a causa della sua radicale contraddittorietà, ha violato gli articoli 1226, 2056 c.c. e 115 c.p.c., come in sostanza è stato denunciato dal primo e del secondo motivo del ricorso. 6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo e al secondo motivo, rigettando invece il terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione e