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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 22928/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28168/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANO n. 2884/2022depositata il 14/09/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio (con citazione notificata il 19.12.2003) la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] per l’accertamento del saldo del conto corrente n. 387/00151, acceso presso il predetto istituto, e per la condanna dello stesso al risarcimento danni nella misura di € 750.000,00. [OSCURATO:PERSONA] aveva, in particolare, dedotto che l’istituto di credito gli aveva concesso un affidamento di € 650.000,00, previa costituzione di garanzie reali; che lo stesso istituto aveva illegittimamente gestito il conto corrente , con addebito di assegni bancari “ che, pur apparendo tratti sul conto corrente, in realtà non erano al medesimo riferibili per non essere stati da lui firmati “ e con illegittimo addebito di interessi passivi ed attivi, di spese “ con modalità e tempi contrari alle vigenti disposizioni di legge e di correttezza nella gestione dei conti correnti”; che era stato costretto ad agire giudizialmente a seguito della pretesa dell’istituto di credito di immediata estinzione del debito e nonostante la sua intenzione di procedere ad un rientro graduale dello scoperto, mediante un piano concordato.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 308/2009, ha rigettato le domande del Bucciarelli, e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della Banca di pagamento del saldo del conto corrente, lo ha condannato al pagamento, in favore dell’istituto di credito, della somma capitale di € 1.309.972,12, oltre accessori di legge.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 581/2014, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Bucciarelli, ha rideterminato la somma dallo stesso dovuta alla Banca in € 896.357,71. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha, in primo luogo, condiviso l’impostazione del giudice di primo grado di considerare inammissibile l’istanza formulata dal Bucciarelli, ex art. 210 cpc, di esibizione degli assegni bancari addebitati e della documentazione afferente le garanzie reali prestate.

Avendo, tuttavia, ritenuto, che la documentazione prodotta non lasciasse dubbi in ordine all’intervenuto realizzo, da parte dell’istituto di credito, dell’importo portato da tre polizze consegnate in garanzia, ha rideterminato il saldo del conto corrente, detratti gli importi portate dalle stesse polizze, nella somma di € 896.357,71 sopra indicata.

Avverso la predetta sentenza il Bucciarelli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: i) con il primo motivo, la violazione degli artt. 210 cpc e 2697 cc, per averela Corte d’Appello rigettato l’istanza di esibizione volta ad acquisire gli assegni posti all’incasso sul conto del ricorrente (rispetto ai quali si dubitava dell’autenticità della firma di traenza); ii) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cc nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, erronea valutazione delle risultanze probatorie e documentali, in relazione alla statuizione con cui era stata rigettata la domanda del Bucciarelli di risarcimento dei danni derivanti dall’illecita gestione dei conticorrenti per cui è causa; iii) con il terzo motivo, la violazione degli artt. 210 cpc, in relazione al mancato ordine di esibizione di 38 libretti di risparmio al portatore per il controvalore di € 364.091,34 e del dossier titoli di complessivi € 250.000,00.

Questa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14231/2019, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello, accogliendo il primo motivo del ricorso principale e, limitatamente alla medesima doglianza ivi trasfusa, il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo e la residua doglianza del terzo motivo.

Questa Cassazione ha così riconosciuto il diritto del ricorrente di ottenere dalla Banca l’esibizione degli assegni posti all’incasso sul suo conto corrente, in virtù dell’applicazione dell’art. 119, comma IV, TUB anche in sede giudiziaria, ritenendo che, erroneamente, la Corte territorialenon aveva dato ingresso all’ordine di esibizione.

La Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 2884/2022 del 14.9.2022, in parziale accoglimento dell’appello principale del Bucciarelli, ha accertato in € 282.262,37, oltre accessori di legge, la somma dovuta dal correntista per i titoli dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, nel frattempo divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di fusione per incorporazione, rigettando gli ulteriori motivi dell’appello principale.

Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la Corte non ha, in primo luogo, accoltol’eccezione del Bucciarelli relativa all’illegittimo addebito degli assegni di traenza per non autenticità della firma.

Sul punto, il giudice d’appello non ha ritenuto di dover desumere argomenti valutabili ai fini della decisione, ex art. 116 comma 2° cod. proc. civ., per non avere la Banca adempiuto in termini esaustivi all’ordine di esibizione degli originali degli assegni in contestazione, disposto dal giudice di rinvio, ex art. 210 cod. proc. civ., a seguito della riassunzione della causa in sede di giudizio di rinvio.

In particolare, il giudice di secondo grado ha osservato che il Bucciarelli aveva inizialmente offerto un’impostazione del contenzioso generica, limitandosi a contestare in fatto degli addebiti sul conto corrente.

Solo nel corso del giudizio, la linea difensiva si era tradotta in una contestazione della firma di traenza di titoli, mai in specifico individuati, nonostante la Banca avesse, sin dal primo grado, provveduto alla produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, che pure riportavano l’indicazione degli assegni addebitati.

Il correntista, solo in vista della precisazione delle conclusioni del giudizio di rinvio, e quindi tardivamente, aveva fornito l’elencodegli assegni di cui aveva inteso mettere in discussione l’efficacia probatoria ex art. 2702 cod. civ.

L’omessa individuazione degli assegni bancari che il correntista intendeva contestare aveva impedito che tali titoli entrassero da subito nel processo e ne divenissero un elemento probatorio, e proprio su tale profilo, la Corte d’Appello ha evidenziato di non poter ignorare “che il tempo trascorso tra la negoziazione dei titoli di cui è causa e l’introduzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano eragià di per sé non totalmente compatibile con l’obbligo di conservazione e disponibilità dei titoli cartacei”.

Infine, il giudice d’appello ha osservato che la manifestazione della volontà di disconoscere la firma di traenza era da considerarsi generica, non conforme agli artt. 214 e ss cod. proc. civ. e tali conclusioni valevano anche per quella parte di assegni prodotti, avendo gli appellanti sovrapposto il disconoscimento della firma di traenza con la contestazione della conformità della copia prodotta rispetto all’originale ex art. 2719 cod. civ.

Quanto alla domanda risarcitoria svolta dal Bucciarelli in relazione alla dedotta illecita gestione del conto corrente, segnatamente, per avere l’istituto di credito “operato lo sconfinamento del fido” senza segnalare al cliente il progressivo aumento dell’esposizione debitoria, la Corte d’Appello ha osservato che il Bucciarelli, nonostante le numerosi operazioni registrate in ragione dell’attività imprenditoriale svolta, nulla aveva mai contestato sulla situazione dei titoli e si era limitato ad una proposta di rientro, senza contestare violazioni di obblighi informativa.

Generiche erano anche le deduzioni del correntista in ordine al pregiudizio subito.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va, in primo luogo, esaminata l’eccezione svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di notifica, per avere il Bucciarelli erroneamente notificato il ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], istituto di credito già estinto dal 2016 e quindi inesistente a seguito della fusione per incorporazione con il nuovo soggetto, titolare dei diritti in contestazione, [OSCURATO:SOCIETA].

Ad avviso della controricorrente, l’’inefficacia del ricorso, così erroneamente notificato, sarebbe evidente ed insanabile, atteso che il Bucciarelli avrebbe dovuto notificare il ricorso per cassazione all’unica controparte costituita [OSCURATO:SOCIETA], quale unica legittimata passiva, peraltro, già destinataria della sentenza impugnata.

Tale eccezione deve essere rigettata.

Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 10301/2020) ha già enunciato il principio di diritto (particolarmente pertinente nel caso di specie) secondo cui “L'atto di citazione notificato ad una società già incorporata in un'altra è nullo per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che pure è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto”.

2. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 e 2719 cod. civ., 214 e 219 cod. proc. civ.

Deduce il ricorrente che, sin dal primo grado del giudizio, aveva contestato che almeno una gran parte degli assegni addebitati su conto corrente non fossero a sua firma autografa, e, al fine di poterne disconoscere la firma, non avendone la disponibilità, aveva richiesto l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ..

Peraltro, al fine di individuare gli assegni di cui disconoscere la firma, non poteva che chiedere l’esibizione alla banca di tutti gli assegni tratti sul c/c senza poter prima della loro produzione indicare specificamente quali disconoscere.

Non poteva né doveva procedere alla specifica individuazione, avendo egli allegato “che sui conto correnti erano stati addebitati moltissimi assegni bancari, per importi di rilevante valore, che, pur apparendo tratti sul conto corrente, in realtà non erano al medesimo riferibili per non essere da lui firmati” (pag. 2 atto di citazione di primo grado).

La sentenza impugnata, nella parte in cui contesta al Bucciarelli di aver tardivamente indicato gli assegni di cui contestava la legittimità del titolo e/o disconosciuto la firma di traenza, aveva erroneamente richiesto “un disconoscimento preventivo” che, tuttavia, è consentito, quando la scrittura non sia prodotta in giudizio, solo ove le parti già conoscano specificamente la scrittura privata di cui trattasi.

Inoltre, la Corte di Appello, nell’imputare al Bucciarelli la tardiva indicazione degli assegni contestati, aveva confuso l’oggetto della contestazione del saldo con l’oggetto dell’eventuale successivo disconoscimento.

Con riferimento agli unici otto assegni prodotti dalla Banca in copia a seguito dell’ottemperanza dell’ordine di esibizione, il ricorrente osserva che, a seguito della mancata produzione dell’originale, aveva disconosciuto la mancanza di conformità delle copie all’originale posto che le copie riportavano su un unico foglio, main modo distinto, sia la parte anteriore che posteriore di girata a firma Bucciarelli, che ben poteva essere riferita a qualunque altro titolo bancario.

Non era quindi stato effettuato un generico disconoscimento – come ritenuto dalla Corte d’Appello – ma era stato correttamente effettuato il disconoscimento della corrispondenza della copia all’originale, con la conseguenza che, in mancanza della produzione dell’originale, si doveva negare la loro esistenza.

Infine, la Corte d’Appello non aveva applicato correttamente l’art.214 cod. proc. civ. sulla procedura di disconoscimento, ritenendo che chi intendesse disconoscere la firma apposta su una scrittura privata potesse farlo senza aver preso visione della stessa scrittura.

La Corte aveva omesso di considerare che il Bucciarelli aveva assolto al proprio onere probatorio formulando l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ., senza aver poi potuto procedere al disconoscimento delle firme in relazione alla mancata produzione dei titoli.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 cod. civ., 88 comma 1°, 116 comma 2°, 132 comma 2° n. 4 cod. proc. civ..

Deduce il ricorrente che la motivazione della sentenza manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile in quanto, pur avendo ordinato la produzione degli originali degli assegni tratti sul c/c 151, ha assunto la non rilevanza della mancata produzione da parte della banca.

Inoltre, non appare neppure logicamente decifrabile la deduzione della Corte d’Appello circa il fatto che “il tempo trascorso dalla negoziazione dei titoli all’introduzione del giudizio di primo grado era già di per sé non totalmente compatibile con l’obbligo di conservazione e disponibilità dei titoli cartacei”.

La Corte d’Appello si era posta in contrasto con l’orientamento di questa Corte che considera rilevante, ai sensi dell’art. 88 e 116 cod. proc. civ., la mancata conservazione di documenti anche oltre il termine decennale quando sull’istanza di loro esibizione formulata sin dal primo grado non sia intervenuto il giudicato negativo, imponendo alla parte destinataria di conservare i documenti fino al termine del processo.

4. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va osservato che è pacifico in causa che il Bucciarelli, in quanto attore in un’azione di accertamento negativo del credito, aveva l’onere di fornire la prova (negativa) dell’insussistenza del diritto di credito della Banca.

In particolare, non essendo contestato che il credito della Banca sia derivato in gran parte dagli importi degli assegni addebitati nel conto corrente, per fornire la prova del fatto estintivo del diritto vantato dalla Banca dedotto dal Bucciarelli , ovvero la falsità degli assegni, sarebbe stato necessario acquisire in giudizio gli assegni asseritamente falsi.

Una tale prova non è stata fornita atteso che, ad eccezione di n. 8 assegni (che saranno oggetto più avanti di uno specifico approfondimento), gli assegni non sono stati acquisiti agli atti.

Si pone, a questo punto, la questione se la prova della falsità dei titoli, non fornita in via diretta, potesse ritenersi eventualmente raggiunta facendo ricorso agli argomenti di prova di cui all’art. 116 cod. proc. civ., esaminando le ragioni della mancata acquisizione dei titoli.

Sul punto, la Corte d’Appello si è espressa in modo negativo sulla base di una serie di argomentazioni che appare opportuno riportare per esteso.

In particolare, in primo luogo, la Corte d’Appello ha evidenziato che, nonostante il divario tra l’importo delle annotazioni effettuate dalla banca - riconducibili agli addebiti di un numero assai rilevante di titoli - e quello prospettato come dovuto dal Bucciarelli, quest’ultimo inizialmente aveva offerto una impostazione del contenzioso generica, non chiarendo neppure le ragioni per cui non aveva inteso procedere alla contestazione ex art. 1832 cod. civ. della liquidazione definitiva delle partite di dare e avere.

Nel corso del giudizio, la linea difensiva si era tradotta in una contestazione della firma di traenza dei titoli, che, tuttavia, non erano mai stati specificamente individuati, e ciò nonostante che la Banca avesse sin dal primo grado provveduto alla produzione di tutti gli estratti conto, che riportavano l’indicazione di tutti gli assegni addebitati.

Il correntista ha, peraltro, fornito l’elenco degli assegni di cui ha inteso mettere in discussione l’efficacia probatoria ex art. 2702 cod. civ. solo in vista della precisazione delle conclusioni del giudizio di rinvio.

La Corte d’Appello ha osservato che il mancato rispetto degli oneri di allegazione probatori e la non osservanza della rigida procedura che assiste il disconoscimento ai sensi degli art. 214 e ss non può essere messa in discussione, e, nonostante la parziale inosservanza da parte della banca dell’ordine di esibizione, non ha ritenuto di poter desumere argomenti di prova, ex art. 116 comma 2° cod. proc. civ., dalla condotta processuale dello stesso istituto.

Sul punto, in particolare, il giudice di secondo grado ha osservato di non poter ignorare “che il tempo trascorso tra la negoziazione dei titoli e l’introduzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano era già di per sé non totalmente compatibile con l’obbligo di conservazione e disponibilità dei titoli cartacei.

Inoltre, “L’omessa individuazione degli assegni bancari, che il correntista intendeva contestare, ha impedito che, nel contraddittorio fra le parti, tali titoli entrassero da subito nel processo e ne divenissero un elemento probatorio..”.

Riportate le argomentazioni con cui la Corte d’Appello ha ritenuto non sussistere gli argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ.,va soggiunto che è affermazione costante di questa Corte che la valutazione del comportamento processuale, ai predetti effetti, costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito e, come tale, non censurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione (nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8053/2014).

In proposito, l’assunto del ricorrente secondo cui la motivazione della Corte d’Appello sarebbe manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile non coglie del segno.

Il ragionamento della Corte d’Appello è quello che la Banca non ha potuto produrre gli assegni perché, nel frattempo, era scaduto il tempo durante il quale gli stessi vengono conservati, e tutto quel tempo era trascorso perché l’attore aveva, in primis , tardato ad introdurre il giudizio.

In ogni caso, anche nel corso dello stesso giudizio, in un primo tempo, il Bucciarelli aveva formulato contestazioni generiche relative ai saldi del conto corrente, non riconducendole immediatamente alla falsità degli assegni, mentre, in un secondo momento, pur invocando la falsità degli assegni, non aveva specificato quali assegni intendesse contestare nonostante che la banca avesse provveduto all’integrale produzione degli estratti conto sin dal giudizio di primo grado.

Non vi è dubbio che quella esaminata sia una motivazione comprensibile e plausibile della mancata attribuzione, al comportamento della banca, della valenza probatoria pretesa dal ricorrente.

Con tale motivazione il ricorrente non si è seriamente confrontato, limitandosi ad assumere che non poteva disconoscere la firma apposta su assegni che non aveva avuto modo di visionare, per non essere stati prodotti in giudizio.

Tale assunto non coglie nel segno atteso che emerge dalla ricostruzione non contestata della Corte d’Appello che il ricorrente – che non aveva nemmeno, nella fase iniziale del giudizio, ricondotto le contestazioni degli addebiti della banca alla falsità degli assegni - non aveva indicato minimamente le ragioni per cui (nonostante non avesse avuto in visione i titoli per verificare la firma) dubitasse che molti assegni addebitati sul suo conto fossero falsi o le concrete circostanze da cui aveva tratto tale convincimento, salvo provvedere tardivamente (solo) in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di rinvio - non è chiaro sulla base di quali elementi - alla specificazione dei titoli di cui era stata ritenuta la non genuinità.

La motivazione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto di non trarre argomenti di prova dalla condotta processuale della banca, che è fondata anche sul complessivo comportamento che l’attore ha tenuto nel corso del giudizio, è quindi immune da censure.

Quanto al procedimento di disconoscimento ex art. 214 cod. proc. civ. degli otto assegni esibiti in copia, la Corte di Appello ha ritenuto il disconoscimento del ricorrente generico “per avere nelle memorie depositate sovrapposto il disconoscimento della firma di traenza con la contestazione della conformità della copia prodotta rispetto all’originale ex art. 2179 cod. civ.”.

Sul punto, il ricorrente ha contestato di aver effettuato un disconoscimento generico, deducendo di essersi solo limitato a contestare la conformità della copia all’originale.

Tale censura difetta di autosufficienza, atteso che di fronte ad una precisa affermazione della Corte in ordine alle modalità (non corrette) con cui era avvenuto il disconoscimento degli assegni prodotti in copia, il ricorrente avrebbe dovuto precisare “come” nella propria memoria depositata nel giudizio di rinvio si fosse limitato ad una meracontestazione di conformità ex art. 2719 cod. civ.

Va, in proposito, osservato che, come affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019, vedi anche Cass. n. 7499/2020), in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi edi riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti.

Il ricorrente, sul punto, non ha assolto al proprio onere di allegazione.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 394 e 345 cod. proc. civ.. per avere la Corte d’Appello rigettato la richiesta di rinnovazione della CTU ritenendola superflua, laddove avrebbe dovuto riservarsi all’esito della procedura di disconoscimento della firma apposta sui titoli.

6. Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 326/2020), la con sulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre o meno la nomina dell'ausiliario.

7. Con il quarto motivo è stato l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1226 e 1375 cod. civ.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente valutato ai fini della domanda risarcitoria la mancata rendicontazione da parte della banca del dossier titoli /obbligazioni.

Il ricorrente rimprovera alla banca il superamento del fido concesso, sul rilievo che se non vi fosse stato l’inadempimento da parte della banca degli obblighi informativi non vi sarebbe stato lo sconfinamento.

Deduce l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in quanto la Corte d’Appello, dopo aver dato atto della condotta gravemente negligente della banca, ha omesso di valutarla ai fine di trarne le dovute conseguenze.

Infine, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1226 cod. civ. rilevando che, proprio perché consapevole di non poter fornire la prova del pregiudizio, ne aveva chiest o la liquidazione in via equitativa.

8. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va, in primo luogo, osservato che il ricorrente, nel dedurre l’erronea valutazione della domanda risarcitoria, svolge censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice di appello.

Inammissibile è, inoltre, il dedotto omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5cod. proc. civ., fattispecie che, secondo l’interpretazione che ne hanno dato le Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014, presuppone una nozione di “fatto” da intendersi con riferimento ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico.

Il ricorrente, invece, rimprovera alla Corte d’Appello l’omessa valutazione di una condotta “gravemente negligente”, contestazione che ha una valenza prettamente giuridica, e non è certo riconducibile ad una circostanza in senso storico-naturalistico.

Infine, il ricorrente deduce di aver richiesto la liquidazione del danno in via equitativa proprio perché consapevole “di non poter fornire la prova del pregiudizio”, non considerando che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.1226 e 2056 c.c., non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, potendo quindi essere esercitato solo nel caso della l'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare (vedi Cass. n. 13515/2022).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28168/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANO n. 2884/2022depositata il 14/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio (con citazione notificata il 19.12.2003) la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] per l’accertamento del saldo del conto corrente n. 387/00151, acceso presso il predetto istituto, e per la condanna dello stesso al risarcimento danni nella misura di € 750.000,00. [OSCURATO:PERSONA] aveva, in particolare, dedotto che l’istituto di credito gli aveva concesso un affidamento di € 650.000,00, previa costituzione di garanzie reali; che lo stesso istituto aveva illegittimamente gestito il conto corrente , con addebito di assegni bancari “ che, pur apparendo tratti sul conto corrente, in realtà non erano al medesimo riferibili per non essere stati da lui firmati “ e con illegittimo addebito di interessi passivi ed attivi, di spese “ con modalità e tempi contrari alle vigenti disposizioni di legge e di correttezza nella gestione dei conti correnti”; che era stato costretto ad agire giudizialmente a seguito della pretesa dell’istituto di credito di immediata estinzione del debito e nonostante la sua intenzione di procedere ad un rientro graduale dello scoperto, mediante un piano concordato. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 308/2009, ha rigettato le domande del Bucciarelli, e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della Banca di pagamento del saldo del conto corrente, lo ha condannato al pagamento, in favore dell’istituto di credito, della somma capitale di € 1.309.972,12, oltre accessori di legge. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 581/2014, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Bucciarelli, ha rideterminato la somma dallo stesso dovuta alla Banca in € 896.357,71. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha, in primo luogo, condiviso l’impostazione del giudice di primo grado di considerare inammissibile l’istanza formulata dal Bucciarelli, ex art. 210 cpc, di esibizione degli assegni bancari addebitati e della documentazione afferente le garanzie reali prestate. Avendo, tuttavia, ritenuto, che la documentazione prodotta non lasciasse dubbi in ordine all’intervenuto realizzo, da parte dell’istituto di credito, dell’importo portato da tre polizze consegnate in garanzia, ha rideterminato il saldo del conto corrente, detratti gli importi portate dalle stesse polizze, nella somma di € 896.357,71 sopra indicata. Avverso la predetta sentenza il Bucciarelli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: i) con il primo motivo, la violazione degli artt. 210 cpc e 2697 cc, per averela Corte d’Appello rigettato l’istanza di esibizione volta ad acquisire gli assegni posti all’incasso sul conto del ricorrente (rispetto ai quali si dubitava dell’autenticità della firma di traenza); ii) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cc nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, erronea valutazione delle risultanze probatorie e documentali, in relazione alla statuizione con cui era stata rigettata la domanda del Bucciarelli di risarcimento dei danni derivanti dall’illecita gestione dei conticorrenti per cui è causa; iii) con il terzo motivo, la violazione degli artt. 210 cpc, in relazione al mancato ordine di esibizione di 38 libretti di risparmio al portatore per il controvalore di € 364.091,34 e del dossier titoli di complessivi € 250.000,00. Questa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14231/2019, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello, accogliendo il primo motivo del ricorso principale e, limitatamente alla medesima doglianza ivi trasfusa, il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo e la residua doglianza del terzo motivo. Questa Cassazione ha così riconosciuto il diritto del ricorrente di ottenere dalla Banca l’esibizione degli assegni posti all’incasso sul suo conto corrente, in virtù dell’applicazione dell’art. 119, comma IV, TUB anche in sede giudiziaria, ritenendo che, erroneamente, la Corte territorialenon aveva dato ingresso all’ordine di esibizione. La Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 2884/2022 del 14.9.2022, in parziale accoglimento dell’appello principale del Bucciarelli, ha accertato in € 282.262,37, oltre accessori di legge, la somma dovuta dal correntista per i titoli dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, nel frattempo divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di fusione per incorporazione, rigettando gli ulteriori motivi dell’appello principale. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la Corte non ha, in primo luogo, accoltol’eccezione del Bucciarelli relativa all’illegittimo addebito degli assegni di traenza per non autenticità della firma. Sul punto, il giudice d’appello non ha ritenuto di dover desumere argomenti valutabili ai fini della decisione, ex art. 116 comma 2° cod. proc. civ., per non avere la Banca adempiuto in termini esaustivi all’ordine di esibizione degli originali degli assegni in contestazione, disposto dal giudice di rinvio, ex art. 210 cod. proc. civ., a seguito della riassunzione della causa in sede di giudizio di rinvio. In particolare, il giudice di secondo grado ha osservato che il Bucciarelli aveva inizialmente offerto un’impostazione del contenzioso generica, limitandosi a contestare in fatto degli addebiti sul conto corrente. Solo nel corso del giudizio, la linea difensiva si era tradotta in una contestazione della firma di traenza di titoli, mai in specifico individuati, nonostante la Banca avesse, sin dal primo grado, provveduto alla produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, che pure riportavano l’indicazione degli assegni addebitati. Il correntista, solo in vista della precisazione delle conclusioni del giudizio di rinvio, e quindi tardivamente, aveva fornito l’elencodegli assegni di cui aveva inteso mettere in discussione l’efficacia probatoria ex art. 2702 cod. civ. L’omessa individuazione degli assegni bancari che il correntista intendeva contestare aveva impedito che tali titoli entrassero da subito nel processo e ne divenissero un elemento probatorio, e proprio su tale profilo, la Corte d’Appello ha evidenziato di non poter ignorare “che il tempo trascorso tra la negoziazione dei titoli di cui è causa e l’introduzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano eragià di per sé non totalmente compatibile con l’obbligo di conservazione e disponibilità dei titoli cartacei”. Infine, il giudice d’appello ha osservato che la manifestazione della volontà di disconoscere la firma di traenza era da considerarsi generica, non conforme agli artt. 214 e ss cod. proc. civ. e tali conclusioni valevano anche per quella parte di assegni prodotti, avendo gli appellanti sovrapposto il disconoscimento della firma di traenza con la contestazione della conformità della copia prodotta rispetto all’originale ex art. 2719 cod. civ. Quanto alla domanda risarcitoria svolta dal Bucciarelli in relazione alla dedotta illecita gestione del conto corrente, segnatamente, per avere l’istituto di credito “operato lo sconfinamento del fido” senza segnalare al cliente il progressivo aumento dell’esposizione debitoria, la Corte d’Appello ha osservato che il Bucciarelli, nonostante le numerosi operazioni registrate in ragione dell’attività imprenditoriale svolta, nulla aveva mai contestato sulla situazione dei titoli e si era limitato ad una proposta di rientro, senza contestare violazioni di obblighi informativa. Generiche erano anche le deduzioni del correntista in ordine al pregiudizio subito. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, in primo luogo, esaminata l’eccezione svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di notifica, per avere il Bucciarelli erroneamente notificato il ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], istituto di credito già estinto dal 2016 e quindi inesistente a seguito della fusione per incorporazione con il nuovo soggetto, titolare dei diritti in contestazione, [OSCURATO:SOCIETA]. Ad avviso della controricorrente, l’’inefficacia del ricorso, così erroneamente notificato, sarebbe evidente ed insanabile, atteso che il Bucciarelli avrebbe dovuto notificare il ricorso per cassazione all’unica controparte costituita [OSCURATO:SOCIETA], quale unica legittimata passiva, peraltro, già destinataria della sentenza impugnata. Tale eccezione deve essere rigettata. Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 10301/2020) ha già enunciato il principio di diritto (particolarmente pertinente nel caso di specie) secondo cui “L'atto di citazione notificato ad una società già incorporata in un'altra è nullo per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che pure è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto”. 2. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 e 2719 cod. civ., 214 e 219 cod. proc. civ. Deduce il ricorrente che, sin dal primo grado del giudizio, aveva contestato che almeno una gran parte degli assegni addebitati su conto corrente non fossero a sua firma autografa, e, al fine di poterne disconoscere la firma, non avendone la disponibilità, aveva richiesto l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.. Peraltro, al fine di individuare gli assegni di cui disconoscere la firma, non poteva che chiedere l’esibizione alla banca di tutti gli assegni tratti sul c/c senza poter prima della loro produzione indicare specificamente quali disconoscere. Non poteva né doveva procedere alla specifica individuazione, avendo egli allegato “che sui conto correnti erano stati addebitati moltissimi assegni bancari, per importi di rilevante valore, che, pur apparendo tratti sul conto corrente, in realtà non erano al medesimo riferibili per non essere da lui firmati” (pag. 2 atto di citazione di primo grado). La sentenza impugnata, nella parte in cui contesta al Bucciarelli di aver tardivamente indicato gli assegni di cui contestava la legittimità del titolo e/o disconosciuto la firma di traenza, aveva erroneamente richiesto “un disconoscimento preventivo” che, tuttavia, è consentito, quando la scrittura non sia prodotta in giudizio, solo ove le parti già conoscano specificamente la scrittura privata di cui trattasi. Inoltre, la Corte di Appello, nell’imputare al Bucciarelli la tardiva indicazione degli assegni contestati, aveva confuso l’oggetto della contestazione del saldo con l’oggetto dell’eventuale successivo disconoscimento. Con riferimento agli unici otto assegni prodotti dalla Banca in copia a seguito dell’ottemperanza dell’ordine di esibizione, il ricorrente osserva che, a seguito della mancata produzione dell’originale, aveva disconosciuto la mancanza di conformità delle copie all’originale posto che le copie riportavano su un unico foglio, main modo distinto, sia la parte anteriore che posteriore di girata a firma Bucciarelli, che ben poteva essere riferita a qualunque altro titolo bancario. Non era quindi stato effettuato un generico disconoscimento – come ritenuto dalla Corte d’Appello – ma era stato correttamente effettuato il disconoscimento della corrispondenza della copia all’originale, con la conseguenza che, in mancanza della produzione dell’originale, si doveva negare la loro esistenza. Infine, la Corte d’Appello non aveva applicato correttamente l’art.214 cod. proc. civ. sulla procedura di disconoscimento, ritenendo che chi intendesse disconoscere la firma apposta su una scrittura privata potesse farlo senza aver preso visione della stessa scrittura. La Corte aveva omesso di considerare che il Bucciarelli aveva assolto al proprio onere probatorio formulando l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ., senza aver poi potuto procedere al disconoscimento delle firme in relazione alla mancata produzione dei titoli. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 cod. civ., 88 comma 1°, 116 comma 2°, 132 comma 2° n. 4 cod. proc. civ.. Deduce il ricorrente che la motivazione della sentenza manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile in quanto, pur avendo ordinato la produzione degli originali degli assegni tratti sul c/c 151, ha assunto la non rilevanza della mancata produzione da parte della banca. Inoltre, non appare neppure logicamente decifrabile la deduzione della Corte d’Appello circa il fatto che “il tempo trascorso dalla negoziazione dei titoli all’introduzione del giudizio di primo grado era già di per sé non totalmente compatibile con l’obbligo di conservazione e disponibilità dei titoli cartacei”. La Corte d’Appello si era posta in contrasto con l’orientamento di questa Corte che considera rilevante, ai sensi dell’art. 88 e 116 cod. proc. civ., la mancata conservazione di documenti anche oltre il termine decennale quando sull’istanza di loro esibizione formulata sin dal primo grado non sia intervenuto il giudicato negativo, imponendo alla parte destinataria di conservare i documenti fino al termine del processo. 4. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza. Va osservato che è pacifico in causa che il Bucciarelli, in quanto attore in un’azione di accertamento negativo del credito, aveva l’onere di fornire la prova (negativa) dell’insussistenza del diritto di credito della Banca. In particolare, non essendo contestato che il credito della Banca sia derivato in gran parte dagli importi degli assegni addebitati nel conto corrente, per fornire la prova del fatto estintivo del diritto vantato dalla Banca dedotto dal Bucciarelli , ovvero la falsità degli assegni, sarebbe stato necessario acquisire in giudizio gli assegni asseritamente falsi. Una tale prova non è stata fornita atteso che, ad eccezione di n. 8 assegni (che saranno oggetto più avanti di uno specifico approfondimento), gli assegni non sono stati acquisiti agli atti. Si pone, a questo punto, la questione se la prova della falsità dei titoli, non fornita in via diretta, potesse ritenersi eventualmente raggiunta facendo ricorso agli argomenti di prova di cui all’art. 116 cod. proc. civ., esaminando le ragioni della mancata acquisizione dei titoli. Sul punto, la Corte d’Appello si è espressa in modo negativo sulla base di una serie di argomentazioni che appare opportuno riportare per esteso. In particolare, in primo luogo, la Corte d’Appello ha evidenziato che, nonostante il divario tra l’importo delle annotazioni effettuate dalla banca - riconducibili agli addebiti di un numero assai rilevante di titoli - e quello prospettato come dovuto dal Bucciarelli, quest’ultimo inizialmente aveva offerto una impostazione del contenzioso generica, non chiarendo neppure le ragioni per cui non aveva inteso procedere alla contestazione ex art. 1832 cod. civ. della liquidazione definitiva delle partite di dare e avere. Nel corso del giudizio, la linea difensiva si era tradotta in una contestazione della firma di traenza dei titoli, che, tuttavia, non erano mai stati specificamente individuati, e ciò nonostante che la Banca avesse sin dal primo grado provveduto alla produzione di tutti gli estratti conto, che riportavano l’indicazione di tutti gli assegni addebitati. Il correntista ha, peraltro, fornito l’elenco degli assegni di cui ha inteso mettere in discussione l’efficacia probatoria ex art. 2702 cod. civ. solo in vista della precisazione delle conclusioni del giudizio di rinvio. La Corte d’Appello ha osservato che il mancato rispetto degli oneri di allegazione probatori e la non osservanza della rigida procedura che assiste il disconoscimento ai sensi degli art. 214 e ss non può essere messa in discussione, e, nonostante la parziale inosservanza da parte della banca dell’ordine di esibizione, non ha ritenuto di poter desumere argomenti di prova, ex art. 116 comma 2° cod. proc. civ., dalla condotta processuale dello stesso istituto. Sul punto, in particolare, il giudice di secondo grado ha osservato di non poter ignorare “che il tempo trascorso tra la negoziazione dei titoli e l’introduzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano era già di per sé non totalmente compatibile con l’obbligo di conservazione e disponibilità dei titoli cartacei. Inoltre, “L’omessa individuazione degli assegni bancari, che il correntista intendeva contestare, ha impedito che, nel contraddittorio fra le parti, tali titoli entrassero da subito nel processo e ne divenissero un elemento probatorio..”. Riportate le argomentazioni con cui la Corte d’Appello ha ritenuto non sussistere gli argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ.,va soggiunto che è affermazione costante di questa Corte che la valutazione del comportamento processuale, ai predetti effetti, costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito e, come tale, non censurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione (nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8053/2014). In proposito, l’assunto del ricorrente secondo cui la motivazione della Corte d’Appello sarebbe manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile non coglie del segno. Il ragionamento della Corte d’Appello è quello che la Banca non ha potuto produrre gli assegni perché, nel frattempo, era scaduto il tempo durante il quale gli stessi vengono conservati, e tutto quel tempo era trascorso perché l’attore aveva, in primis , tardato ad introdurre il giudizio. In ogni caso, anche nel corso dello stesso giudizio, in un primo tempo, il Bucciarelli aveva formulato contestazioni generiche relative ai saldi del conto corrente, non riconducendole immediatamente alla falsità degli assegni, mentre, in un secondo momento, pur invocando la falsità degli assegni, non aveva specificato quali assegni intendesse contestare nonostante che la banca avesse provveduto all’integrale produzione degli estratti conto sin dal giudizio di primo grado. Non vi è dubbio che quella esaminata sia una motivazione comprensibile e plausibile della mancata attribuzione, al comportamento della banca, della valenza probatoria pretesa dal ricorrente. Con tale motivazione il ricorrente non si è seriamente confrontato, limitandosi ad assumere che non poteva disconoscere la firma apposta su assegni che non aveva avuto modo di visionare, per non essere stati prodotti in giudizio. Tale assunto non coglie nel segno atteso che emerge dalla ricostruzione non contestata della Corte d’Appello che il ricorrente – che non aveva nemmeno, nella fase iniziale del giudizio, ricondotto le contestazioni degli addebiti della banca alla falsità degli assegni - non aveva indicato minimamente le ragioni per cui (nonostante non avesse avuto in visione i titoli per verificare la firma) dubitasse che molti assegni addebitati sul suo conto fossero falsi o le concrete circostanze da cui aveva tratto tale convincimento, salvo provvedere tardivamente (solo) in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di rinvio - non è chiaro sulla base di quali elementi - alla specificazione dei titoli di cui era stata ritenuta la non genuinità. La motivazione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto di non trarre argomenti di prova dalla condotta processuale della banca, che è fondata anche sul complessivo comportamento che l’attore ha tenuto nel corso del giudizio, è quindi immune da censure. Quanto al procedimento di disconoscimento ex art. 214 cod. proc. civ. degli otto assegni esibiti in copia, la Corte di Appello ha ritenuto il disconoscimento del ricorrente generico “per avere nelle memorie depositate sovrapposto il disconoscimento della firma di traenza con la contestazione della conformità della copia prodotta rispetto all’originale ex art. 2179 cod. civ.”. Sul punto, il ricorrente ha contestato di aver effettuato un disconoscimento generico, deducendo di essersi solo limitato a contestare la conformità della copia all’originale. Tale censura difetta di autosufficienza, atteso che di fronte ad una precisa affermazione della Corte in ordine alle modalità (non corrette) con cui era avvenuto il disconoscimento degli assegni prodotti in copia, il ricorrente avrebbe dovuto precisare “come” nella propria memoria depositata nel giudizio di rinvio si fosse limitato ad una meracontestazione di conformità ex art. 2719 cod. civ. Va, in proposito, osservato che, come affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019, vedi anche Cass. n. 7499/2020), in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi edi riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti. Il ricorrente, sul punto, non ha assolto al proprio onere di allegazione. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 394 e 345 cod. proc. civ.. per avere la Corte d’Appello rigettato la richiesta di rinnovazione della CTU ritenendola superflua, laddove avrebbe dovuto riservarsi all’esito della procedura di disconoscimento della firma apposta sui titoli. 6. Il motivo è infondato. Come già affermato da questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 326/2020), la con sulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre o meno la nomina dell'ausiliario. 7. Con il quarto motivo è stato l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1226 e 1375 cod. civ. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente valutato ai fini della domanda risarcitoria la mancata rendicontazione da parte della banca del dossier titoli /obbligazioni. Il ricorrente rimprovera alla banca il superamento del fido concesso, sul rilievo che se non vi fosse stato l’inadempimento da parte della banca degli obblighi informativi non vi sarebbe stato lo sconfinamento. Deduce l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in quanto la Corte d’Appello, dopo aver dato atto della condotta gravemente negligente della banca, ha omesso di valutarla ai fine di trarne le dovute conseguenze. Infine, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1226 cod. civ. rilevando che, proprio perché consapevole di non poter fornire la prova del pregiudizio, ne aveva chiest o la liquidazione in via equitativa. 8. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Va, in primo luogo, osservato che il ricorrente, nel dedurre l’erronea valutazione della domanda risarcitoria, svolge censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice di appello. Inammissibile è, inoltre, il dedotto omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5cod. proc. civ., fattispecie che, secondo l’interpretazione che ne hanno dato le Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014, presuppone una nozione di “fatto” da intendersi con riferimento ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico. Il ricorrente, invece, rimprovera alla Corte d’Appello l’omessa valutazione di una condotta “gravemente negligente”, contestazione che ha una valenza prettamente giuridica, e non è certo riconducibile ad una circostanza in senso storico-naturalistico. Infine, il ricorrente deduce di aver richiesto la liquidazione del danno in via equitativa proprio perché consapevole “di non poter fornire la prova del pregiudizio”, non considerando che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.1226 e 2056 c.c., non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, potendo quindi essere esercitato solo nel caso della l'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare (vedi Cass. n. 13515/2022). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle sp
Sentenza Cassazione n. 22928/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris