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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20968/2026

Testo disponibile della fonte

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e da indirizzo pec indicato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 7655/2023 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 28.11.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].p.a. per l’accertamento d’inadempimento contrattuale e per il relativorisarcimento dei danni.

Esponeva di operare nel settore della riscossionedelle entrate tributarie e patrimoniali per conto di vari enti locali e di avereesternalizzato la fase finale dell’attività, avvalendosi di un intermediario([OSCURATO:SOCIETA].) per varie operazioni (stampa, imbustamento, consegna almesso notificatore, ricevimento esiti di notifica e relativainformatizzazione, scannerizzazione cartolini di notifica e rendicontazione),affidando la notifica degli atti alla convenuta mediante servizio di “[OSCURATO:PERSONA] del servizio universale.

In particolare, aveva affidato a [OSCURATO:SOCIETA] 22.744 atti, destinati verso più [OSCURATO:PERSONA], di cui ne erano statirestituiti 21.206, in relazione ai quali per 17.682 emergevano numerose“non conformità” negli esiti (nella specie, 5.097 atti con mancata data dinotifica, assimilati a smarriti; 3 atti per i quali mancava il numero diraccomandata, assimilati a smarriti; 61 atti privi del numero diraccomandata e dell’evento di notifica, assimilati a smarriti; 593 atti a cuimancava il numero di raccomandata, la data di notifica e l’evento dinotifica, assimilati a smarriti; 1.538 atti non restituiti, assimilati asmarriti; 3.127 atti notificati dopo l’undicesimo giorno dalla data diaccettazione della corrispondenza da parte della convenuta,configurandosi così una tardività oltre tale giorno; 7.263 atti notificatidopo il trentesimo giorno dalla data di accettazione della corrispondenzada parte della convenuta, configurandosi così una tardività oltre taledata).

Sosteneva al riguardo che le non conformità esitate come “attosmarrito e/o assimilato” avevano comportato la prescrizione della pretesatributaria da parte dell’ente pubblico titolare del potere impositivo conconseguente perdita di entrate tributarie e, per l’attrice, un dannopatrimoniale (danno emergente, lucro cessante e indennizzo secondo laCarta del [OSCURATO:PERSONA] per il ritardo delle notifiche) di euroPag. 2 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/20261.375.283,39, cui doveva aggiungersi il grave danno di immagine verso iComuni committenti e i contribuenti a beneficio dei concorrenti nel settorecommerciale, onde la riduzione nel breve periodo aveva dovuto svalutareil prezzo dei propri servizi, mentre per il medio e il lungo termine avevadovuto compiere azioni correttive per il recupero di competitività, e taledanno era quantificato in euro 442.050 (euro 25,00 per ciascuna nonconformità accertata).[OSCURATO:PERSONA] si costituiva resistendo e proponeva domandariconvenzionale, sostenendo la debenza di corrispettivi relativi aprestazioni svolte per contratti diversi rispetto a quelli posti a fondamentodella pretesa risarcitoria dell’attrice - il contratto [OSCURATO:PERSONA] n. 30147190-010 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente a oggetto il compimento di attivitàpropedeutiche alla spedizione, consistenti nella preparazione, allestimento,stampa e imbustamento della corrispondenza, e il contratto n. 30147190-004 del 22.2.2011, avente a oggetto la spedizione di posta e atti giudiziariin modalità “senza materiale affrancatura” SMA -, chiedendo quindi lacondanna di controparte al pagamento di euro 237.542,86.Con sentenza pubblicata il 19.11.2020 il Tribunale di Roma rigettavale domande attoree per l’accertamento d’inadempimento contrattuale eper il relativo risarcimento dei danni, mentre accoglieva la domandariconvenzionale della convenuta per il pagamento di euro 237.542,86.2.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 28.11.2023, inparziale accoglimento dell’appello proposto da A e G., condannava [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 459.028,42, compensando le spese di litedei due gradi.In particolare, la Corte d’appello, disposta C.T.U. contabile al fine diverificare natura e quantità delle irregolarità lamentate con riferimentoagli atti considerati come «smarriti» o «assimilati a smarriti», riconosceval’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e liquidava l’importo indicato a titolo dirisarcimento del danno emergente limitatamente ai plichi consegnati inritardo, mentre non riconosceva quanto preteso per quelli asseritamentePag. 3 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026smarriti in assenza di prova del relativo numero; rigettava la domandaquanto al lucro cessante per la mancata percezione dell’aggio nonrisultando prodotte le copie delle comunicazioni inviate ai contribuentirecanti l’indicazione delle somme da riscuotere e la loro natura, nonché ladocumentazione da cui poter evincere le percentuali di riscossioneottenute dai [OSCURATO:PERSONA] per tributi analoghi negli anni precedenti e, quindi,stabilire in chiave prospettica i compensi che sarebbero spettati in viapresuntiva; rigettava pure la domanda relativa al danno all’immagine, nonavendo l’appellante fornito adeguato riscontro di quanto allegato.3.

Ricorre A e G. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., falsa ed erronea applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.1.1.

La Corte d’appello, pur richiamando il principio per cui il creditoredeve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento mentre ildebitore deve provare l’avvenuto adempimento, avrebbe omesso diapplicarlo correttamente al segmento relativo alle spedizioni di cui [OSCURATO:SOCIETA] non aveva offerto prova di gestione, consegna e riconsegna.La Corte d’appello, aderendo alle conclusioni del C.T.U., si sarebbeconcentrata sulle sole postalizzazioni per le quali era disponibile il codicedi invio e il relativo tracciato, trascurando l’avvenuta documentazione(mediante «SMA» riepilogative) dell’affidamento di 22.744 plichi, a frontedella quale sarebbero stati esaminati perché tracciati soltanto 20.546invii; la differenza, pari a 2.198 spedizioni, avrebbe dovuto essereconsiderata come smarrimento e, quindi, come mancato adempimentointegrale, poiché [OSCURATO:PERSONA] non ne avrebbe dimostrato il destino.La ricorrente, pertanto, rileva che in ipotesi di smarrimentol’indennizzo è determinabile, senza necessità di ricostruire i tempi diconsegna, secondo la Carta dei servizi in dieci volte il costo di spedizione.Assumendo un costo minimo di euro 6,60, l’importo dovuto per lePag. 4 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026spedizioni mancanti della prova dell’adempimento sarebbe euro145.098,00 (66,00 × 2.198).1.2.

Il motivo è inammissibile.La ricorrente deduce la violazione delle norme che regolano laresponsabilità contrattuale e la ripartizione dell’onere della provanell’applicazione fatta dal diritto vivente, per aver la Corte d’appelloerroneamente perimetrato l’ambito dell’accertato inadempimentonell’avvio dei plichi postali da parte della convenuta.Tale censura però, lungi dal denunciare l'erronea ricognizione nelprovvedimento impugnato delle fattispecie astratte recate dalle norme dilegge richiamate, si risolve evidentemente nel rilievo di un’erronearicognizione, da parte del giudice d’appello, della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa.

Operazione, quest’ultima, estraneaall'esatta interpretazione della norma di legge, ma tipica valutazione delgiudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Né la prospettazionecritica investe l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto ilprofilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso,insistendo, piuttosto, la ricorrente nell’omessa considerazione dei plichismarriti (nella specie, riferiti 2.198), in dissenso rispetto alla ricostruzioneoperata dalla Corte d’appello.In altri termini, la ricorrente sollecita un nuovo giudizio sul fatto inmerito all’entità dell’inadempimento, al fine di includere anche i plichiritenuti smarriti, spingendo verso una sostanziale proposta di riletturanel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica nonconsentita in sede di legittimità.Deve essere ribadito come costituisca principio di diritto ormaiconsolidato che l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre afondamento della propria decisione un’argomentazione, tratta dalla analisidi fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quellodi indicare le ragioni del proprio convincimento.

Sono infatti riservate alPag. 5 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materialeprobatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, lascelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede dilegittimità, il "peso" dei singoli elementi probatori, in base al quale ilgiudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato(v.

Sez.

Un. 27 dicembre 2019 n. 34476; Cass. 4 luglio 2017 n. 16467;Cass. 23 gennaio 2014 n. 1359; Cass. 23 maggio 2014 n. 11511; Cass.13 giugno 2014 n. 13485; Cass. 15 luglio 2009 n. 16499).A ciò va aggiunto che la ricorrente non ha censurato l’intera ratiodecidendi espressa dalla Corte d’appello nei paragrafi 5 e 6, laddove, inrelazione alla questione relativa all’indennizzo per la ritardata od omessaconsegna, è stato osservato che “nessun elemento utile ha fornito A. E G.per calcolare l’indennizzo richiesto, non avendo essa prodotto le distinteanalitiche di spedizione (da cui desumere il numero di raccomandatacorrispondente ad ogni singolo atto, la data di consegna a [OSCURATO:PERSONA] ele spese sostenute per la sua spedizione) e le ricevute di consegnasottoscritte dai destinatari, i registri di recapito modello 28/Aut, gli avvisidi giacenza e le comunicazioni CAN e CAD (da cui desumere la data nellaquale l’atto è stato messo a disposizione del destinatario), ma soltantoSMA riepilogative riguardanti il complesso delle spedizioni, inidoneepertanto, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, a provare concertezza l’affidamento dei singoli atti a [OSCURATO:PERSONA]” (da pagina 11,ultimo capoverso, a pagina 12, primo capoverso); per poi aggiungere:“Quanto sopra esposto circa la necessità di impiegare, ove manchinoprove documentali e vi sia contrasto tra le parti, i dati indicati da [OSCURATO:SOCIETA]., dai quali non risultano plichi non consegnati, porta adescludere il risarcimento chiesto per le spese postali (voce sub “a”),espressamente riferite ai plichi smarriti.” (pagina 15, ultimo capoverso).Pag. 6 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026Non avendo espressamente censurato adeguatamente l’intera ratiodecidendi espressa dal giudice del secondo grado, la ricorrente, sotto undiverso e concorrente profilo, ha formulato una censura priva dispecificità, così incorrendo nella violazione del consolidato principio didiritto nel senso che il motivo è ammissibile solo laddove identifichil'errore del giudice, offrendone una rappresentazione critica e specifica.Senza un confronto analitico che intercetti le ragioni della decisione, ilmotivo si configura come inammissibile (principio costante: si veda Cass.11 gennaio 2005 n. 359; ed in motivazione Sez.

Un. 20 marzo 2017 n.7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018 n. 22478; Cass. 12 gennaio2024 n. 1341; Cass. 6 aprile 2025 n. 9059).2.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, c.p.c., falsa ed erronea applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. edell’art. 115 c.p.c.2.1.

Viene censurato il mancato riconoscimento del danno da lucrocessante per la perdita dell'aggio, dovuto all'impossibilità di svolgerel'attività di riscossione a causa del ritardo nella consegna e dellosmarrimento di 2.198 plichi.

Secondo A e G., l'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] ha costituito un ostacolo insuperabile al recupero dei tributi locali,con un impatto automatico sull'attività d'impresa.Sotto il profilo probatorio, la ricorrente rappresenta di averdepositato i contratti di affidamento del servizio con i [OSCURATO:PERSONA] e i prospettispecifici contenenti gli atti di recupero, i dati dei debitori, i crediti e lequote di aggio.

Sostiene, in subordine, che l'accertamento dell'an delpregiudizio (ovvero l'ostacolo definitivo all'azione di recupero delleposizioni smarrite) avrebbe dovuto indurre la corte territoriale a liquidareil danno in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., residuandounicamente una difficoltà nella quantificazione del dovuto.2.2.

Il motivo è fondato.Invero, l’art. 1226 c.c. in tema di valutazione equitativa del danno,prevede: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare,Pag. 7 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.

Il potere di valutazioneequitativa del danno ex art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c.nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, quale espressione delpiù generale potere ex art. 115 c.p.c. (v.

Cass., sez.

III, 16 luglio 2025 n.19681; Cass., sez.

III, 29 aprile 2022 n. 13515; Cass., sez.

III, 18 marzo2022 n. 8941; Cass., sez.

III, 5 febbraio 2021 n. 2831; Cass., sez.

III, 17novembre 2020 n. 26051; Cass., sez.

II, 9 novembre 2020 n. 25017;Cass., sez.

III, 20 gennaio 2020 n. 1636; Cass., sez.

III, 6 dicembre 2018n. 31546; Cass., sez.

II, 22 febbraio 2018 n. 4310; Cass., sez.

III, 10novembre 2011 n. 20990; Cass., sez.

III, 30 aprile 2010 n. 10607), siinnesta in situazioni ove, quando il danno patrimoniale è certo, non èpossibile pervenire alla medesima certezza sulla misura dello stesso.L’equità costituisce allora un criterio sussidiario e, pertanto, residuale,che, come si è osservato, significa prudente contemperamento dei varifattori di probabile incidenza sul danno, pervenendo a una mediazione trale probabilità positive e quelle negative del danno effettivo.È stato ripetutamente affermato da questa Suprema Corte che laliquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudentecriterio valutativo del giudice di merito, non soltanto quando ladeterminazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quandola stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti comeparticolarmente difficoltosa (v., Cass., sez.

III, 4 aprile 2019, n. 9339;Cass., sez.

II, 17 maggio 2000, n. 6414.

E già Cass., sez.

III, 4 luglio1968, n. 2247).

È stato, inoltre, precisato che il giudice può fare ricorso alcriterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove nesussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi dicriterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essereesercitata d'ufficio pure dal giudice di appello (v., ex multis, Cass.13515/2022; Cass. 2831/2021; Cass. 1636/2020, citate.

Principioconsolidato a partire da Cass., sez.

III, 14 novembre 1961, n. 2655, laquale ha affermato che “il giudice può far ricorso al criterio dellaPag. 8 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, anche diufficio, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento.

Talefacoltà può essere esercitata d'ufficio anche dal giudice di appello").Va, tuttavia, ribadito, che presupposto indefettibile per il ricorso allaliquidazione equitativa del danno è l'esistenza di un danno risarcibilecerto, e non meramente eventuale o ipotetico, sopperendo l’equità a farfronte a situazione di impossibilità, o di estrema o di particolare difficoltà,di prova del danno nel suo preciso ammontare in relazione al casoconcreto.

Con il che prende corpo e si giustifica l’implementazione delcriterio, non sostitutivo, ma sussidiario e residuale rimesso al prudenteapprezzamento da parte del giudice (v., tra le molte, Cass. 2831/2021,cit.).

La liquidazione equitativa del danno, infatti, ha natura sussidiaria,perché presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato.

Essadi integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontaredel danno (v.

Cass. 26051/2020, cit.).

La liquidazione equitativa, inoltre,ha natura non sostitutiva, perché a essa non può farsi ricorso persopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse.La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno siastata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere auna sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-doveredel giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione deldanno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass., sez.II, 6 aprile 2017, n. 8920), pervenendo a una omogeneità tra risarcimentoaccordato e danno risentito.Resta fermo, invece, che la valutazione equitativa non può assumerevalenza surrogatoria della prova del danno, né è possibile utilizzarla persopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tral'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno(v., Cass., sez.

II, 27 aprile 2017, n. 10393; Cass. 8941/2022).

Qualoranon ricorrano tali ipotesi e, quindi, il danno sia certo nella sua esistenza,Pag. 9 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026non è consentita al giudice del merito una decisione di non liquet,risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, giàdefinitivamente accertato in termini di esistenza di una condottageneratrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativarichiesta risarcitoria (v., Cass. 13515/2022, cit.).2.2.

La Corte d’appello nel pervenire all’esclusione dal risarcimento dellucro cessante per la mancata maturazione dell’aggio spettante perl’esercizio dell’attività di riscossione, quantificato dall’appellante in euro439.205,51 sulla base delle previsioni contenute nei contratti di appaltocon i quattordici comuni committenti, ha fatto proprie le conclusioni delC.T.U. per la ritenuta assenza dei «parametri» indispensabili perl’effettuazione dei conteggi.In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che: “i) non sonostate prodotte le copie delle comunicazioni inviate ai contribuenticontenenti l’indicazione delle somme da riscuotere e la loro natura (incassiordinari, coattivi o afferenti ad imposte evase), da cui desumere ilconseguente compenso spettante, in teoria, nell’ipotesi in cui tutti gliimporti fossero stati effettivamente incassati; ii) non è stata prodotta ladocumentazione da cui poter desumere le percentuali di riscossioneottenute dai comuni per tributi analoghi negli anni precedenti (quali, adesempio, le dichiarazioni provenienti dai comuni stessi) per poterquantificare, seppur in maniera prospettica sulla base di dati storici, icompensi che sarebbero presumibilmente spettati ad A. E G., i qualimaturano, secondo le previsioni contrattuali, sulle somme effettivamenteincassate e non su quelle semplicemente richieste ai contribuenti”.L’assenza di tali documenti, di cui l’appellante avrebbe dovutoessere in possesso o avrebbe potuto reperire agevolmente (“storico degliimporti riscossi negli anni precedenti dai comuni e dichiarazioni rilasciatedai medesimi”), ha indotto la Corte d’appello a escludere tale voce didanno, reputando insufficienti i dati riportati “nella tabella prodotta al doc.56, che calcolano il compenso applicando la percentuale dell’aggio previstaPag. 10 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026dai singoli contratti di appalto stipulati da A. E G. con i comuni sul valoredi tutti gli atti di accertamento che si assumono essere stati inviati e checostituirebbe l’importo potenzialmente da riscuotere, essendo troppogenerica la considerazione che il contratto prevedeva a carico delconcessionario l’obbligo di incassare tutti i crediti riferiti agli atti che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto notificare.” (pagina 19, secondo capoverso).2.3.

La Corte d’appello, nonostante il già avvenuto riconoscimentodell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, quindi, dell’esistenza deldanno connesso al ritardo nella consegna dei plichi, come tale integranteanche un evidente pregiudizio all’esercizio dell’attività di impresa, haescluso di poter procedere alla liquidazione del lucro cessante in assenzadegli elementi ritenuti necessari dal C.T.U., per la stima del dannoinvocato, e per l’insufficienza dei dati contenuti nel prospetto prodottodall’appellante.Così argomentando, la corte capitolina ha confuso i temi della provadell’an, che ricorreva ed era pacifica, e quella del quantum debeatur, cosìpretermettendo l’esame di una parte delle conseguenze dannose, la cuivalutazione o doveva essere fatta sulla base degli elementi di prova, al difuori del paradigma equitativo, oppure ricorrendo alla valutazione ex art.1226 cod. civ. in via sussidiaria.

Diversamente opinando sarebbe come“affermare che il più non contiene il meno” (v.

Cass. 13515/2022, cit.), sìche delle due l’una, mentre la Corte d’appello le ha escluse entrambe.A fronte dell’esistenza di un evento di danno certo, non meramenteipotetico o improbabile, la cui prova risultava acquisita agli atti, comepacificamente emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, laCorte d’appello, quand’anche ritenuta l’inadeguatezza degli elementiforniti dall’appellante e, quindi, nell’impossibilità di procedere allaliquidazione sulla base delle prove, avrebbe dovuto esercitare il potere divalutazione equitativa delle conseguenze patrimoniali del danno sul pianodel mancato guadagno.

La corte territoriale, invece, ha arrestato la suavalutazione di fronte alle indicazioni del suo ausiliario.Pag. 11 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026Nel caso di specie, la ricorrente aveva allegato e provato l’evento didanno, specificando quanto preteso a titolo di lucro cessante per lamancata percezione dell’aggio spettante per l’attività di riscossione,mentre il giudice di secondo grado ha fermato la sua valutazione di frontealla carenza di dati esplicitata dal suo ausiliario e alla ritenuta genericitàdel prospetto prodotto dall’appellante.Senonché, non di lacuna probatoria ascrivibile all’attrice si trattava,ma di una mera elevata difficoltà di prova (del danno) nel suo precisoammontare, al quale il giudice avrebbe dovuto sopperire con l’attivazioneufficiosa del potere di valutazione ex art. 1226 c.c., anche a prescinderedalla valutazione effettuata dal C.T.U., dato che il giudice può dissentiremotivatamente dall’opera del suo ausiliario (v.

Cass., sez. lav., 26 agosto2013, n. 19572; Cass., sez.

II, 21 dicembre 2017, n. 30733; Cass., sez.III, 11 gennaio 2021, n. 200; Cass., sez.

III, 25 novembre 2021, n.36638), ma potendo mai astenersi dal completo esame della domandaincorrendo in un non liquet.Il motivo risulta pertanto del tutto fondato.3.

Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., falsa ed erronea applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dell’art.115 c.p.c.3.1.

Si contesta il rigetto della domanda di risarcimento del dannoall’immagine e alla reputazione commerciale sul rilievo dell’assenza dellaprova del pregiudizio concreto sopportato per l’informativa ai clienti, alfine di «contemperare» l’immagine di inaffidabilità e il conseguentemancato recupero dei crediti tributari in ragione dell’inadempimento dellaconvenuta.

Il sistematico e massivo inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] sisarebbe riverberato sul mercato di riferimento, determinando unapercezione di inaffidabilità della società concessionaria per la riscossioneverso gli enti affidanti e i contribuenti, con conseguente pregiudizioreputazionale.Pag. 12 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026La sentenza impugnata contrasterebbe con il principio per cui ilpregiudizio ai diritti immateriali della persona giuridica può esseredimostrato anche per presunzioni, e liquidato equitativamente in ragionedella natura del danno non patrimoniale.3.2.

Anche questo motivo merita accoglimento.La Corte d’appello ha rilevato che l’appellante aveva lamentato ungrave danno all’immagine commerciale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] econtribuenti causato dal sistematico inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] nelservizio di recapito.

La mancata esazione dei tributi avrebbeavvantaggiato i concorrenti e ridotto il rating professionale della società intermini di efficacia e affidabilità.

La conseguente perdita di credibilitàcommerciale consolidata negli anni avrebbe compromesso ilposizionamento sul mercato, costringendo l'attuale ricorrente a svalutarenell'immediato il prezzo dei propri servizi e ad avviare, nel lungo periodo,onerose azioni correttive per recuperare la reputazione perduta.Tuttavia, di tali allegazioni, ha proseguito la Corte d’appello, nonsarebbe stata fornita prova documentale né chiesto l’espletamento diprova testimoniale, “rimanendo tali allegazioni su un piano astratto eteorico, sì da essere del tutto inidonee a dimostrare, anche mediante ilricorso a presunzioni semplici, il pregiudizio effettivamente subito dallasocietà in conseguenza dell’accertato ritardo nella consegna degli attigiudiziari.” (sentenza, pagine 21 e 22).3.3.

Richiamato quanto espresso in occasione dello scrutinio del secondomotivo, a proposito dell’attivazione del potere officioso di liquidazione diun danno in via equitativa, occorre nuovamente distinguere quel cheriguarda la quantificazione.Senza per questo evocare la categoria del danno evento, che nellaprospettiva della teoria normativa identifica il danno nella lesione delbene/interesse, dando vita al non consentito danno in re ipsa, questaSuprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 15 novembre 2022 n. 33645) haPag. 13 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026privilegiato la prospettiva della presunzione basata su specifichecircostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, non senza aver primaprecisato: «Cagionato l’evento di danno, la fattispecie del fatto illecito èintegrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza chefra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione èlogica e non cronologica.

Il danno conseguenza assume rilevanza giuridicanon per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo dell’eventodannoso, ma solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interessemeritevole di tutela ad un determinato bene della vita, secondo lafondamentale definizione contenuta in Cass. Sez.

Un. 22 luglio 1999, n.500; reciprocamente, l’evento di danno è giuridicamente rilevante solo seproduttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene dellavita.

La nozione di danno ingiusto di cui all’art. 2043 c.c. rappresenta lasintesi di questi due reciproci vettori.» (paragrafo 4.6, capoversipenultimo, ultimo inciso, e ultimo).Nel caso della comune fattispecie di occupazione abusiva di unimmobile - tale era l’oggetto del contrasto composto dalle Sezioni Unite -,«la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante ilcorrispettivo del godimento concesso ad altri […] L’allegazione che l’attorefaccia della concreta possibilità di godimento perduta può esserespecificatamente contestata dal convenuto costituito.

Al cospetto di taleallegazione il convenuto ha l’onere di opporre che giammai il proprietarioavrebbe esercitato il diritto di godimento. […] In presenza di una specificacontestazione sorge per l’attore l’onere della prova dello specificogodimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anchemediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art.115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici.

Nel caso dellapresunzione l’attore ha l’onere di allegare, e provare se specificatamentecontestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivorappresentato dalla possibilità di godimento persa.

Sia nel caso digodimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno puòPag. 14 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026essere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., attingendo alparametro del canone locativo di mercato quale valore economico delgodimento nell’ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come lalocazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.»(paragrafo 4.9, capoversi primo e secondo).Infine, hanno affermato le Sezioni Unite: «Si chiarisce così la portataeminentemente pratica delle nozioni di “danno normale” e “dannopresunto” emerse nella recente giurisprudenza della Seconda SezioneCivile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, auna maggiore frequenza dell’onere del convenuto di specificacontestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minorefrequenza per l’attore dell’onere di provare la circostanza in discorso, datala tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario aseguito dell’occupazione abusiva.» (paragrafo 4.9, ultimo capoverso).Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, pertanto, hannoriconosciuto che, in presenza di una situazione socialmente tipizzata, sipuò rinvenire un “danno presunto” o di un “danno normale” senza perquesto incorrere nella categoria dei danni punitivi, id est i danni privi dilesioni e conseguenze, ma ammessi anche nel nostro ordinamento nelrispetto dei principi di stretta legalità e di irretroattività previsti per lepene (artt. 23 e 25 Cost.), e risarciti al fine di sanzionare la condotta deldanneggiante reputata particolarmente riprovevole (v.

Sez.

Un. 5 luglio2017 n. 16601; Sez.

Un. 30 novembre 2025, n. 31244).E infatti questa Suprema Corte, con orientamento stabile e ancora direcente ribadito, ha affermato che la morte di una persona causata da unillecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguentesofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare“successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia“originaria” (genitori e fratelli), nulla rilevando né che la vittima e ilsuperstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, questeultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); inPag. 15 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026tali casi, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstitefossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte dellaprima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (v.Cass. 15 febbraio 2018 n. 3767; Cass. 28 febbraio 2020 n. 5452; Cass. 15luglio 2022 n. 22397; Cass. 30 agosto 2022 n. 25541; Cass. 4 marzo2024 n. 5769; Cass. 16 febbraio 2025 n. 3904; Cass. 24 ottobre 2025 n.28255; e cfr., inoltre, Cass. 16 marzo 2012 n. 4253).3.4.

Deve pertanto affermarsi che in presenza di una situazionesocialmente tipizzata la lesione di un bene/interesse induce unapresunzione di esistenza del danno, la cui sussistenza deve esserecontestata dal danneggiante, senza che la difficoltà di prova di taliconseguenze possa fare velo sull’esistenza di un tale pregiudizio.Va comunque rimarcato che le Sezioni Unite del 2022 affermano:“Cagionato l’evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata conla realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento econseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica e noncronologica”.

Affermazione, quest’ultima, di elevata pregnanza e destinataa riverberarsi sull’intero sistema del risarcimento del danno contrattualeed extracontrattuale, che ha indotto a denegare la necessità che«debbano essere sempre e comunque rintracciate nel mondo reale leripercussioni pregiudizievoli di un dato evento imputabile (come altrettantieventi ad esso successivi, affinché questo possa assurgere a fattogeneratore di un danno risarcibile)», portando piuttosto l’attenzione versoi parametri di quantificazione del danno come elementi dimostratividell’effettiva incidenza di un determinato evento.Ciò vale a maggior ragione in presenza di un danno immateriale perla lesione di un interesse non patrimoniale, rispetto al quale prende corpola già affermata polifunzionalità della responsabilità civile (v.

Cass., Sez.Un., 16601/2017, cit.; Cass., Sez.

Un., 31244/2025, cit.; v. anche Cass.18 febbraio 2025 n. 4257, per cui il criterio dell’indifferenza alla basedell’art. 1223 c.c.

«vale sul piano generale del sistema del risarcimentoPag. 16 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026del danno modellato sul paradigma di quello patrimoniale, mentre ilrisarcimento del danno non patrimoniale assomma una pluralità di funzioni[…], non limitate al solo profilo compensativo, posto che non esistendo unperfetto surrogato di mercato rispetto alla lesione di beni non patrimoniali,per un soggetto non è pienamente indifferente conservare la relazioneparentale […] o ricevere un equivalente monetario, frutto di una stimaconvenzionale in quanto idonea ad attribuire utilità pecuniarie in grado dialleviare la perdita subìta»).Occorre invero rimarcare che il danno non patrimoniale non si prestaad essere conseguenza del fatto lesivo nello stesso senso in cui lo è ildanno patrimoniale, e che non è sostenibile che l’offesa ai valori dellapersona, pur se si tratti di un ente immateriale nelle sue variegate ecomplesse articolazioni, si traduca e si misuri sul piano risarcitorio solo neitermini del pregiudizio patrimoniale.

Né tantomeno è sostenibile chel’aggressione ai valori della persona sia concepita come dannosa solo neilimiti in cui determini conseguenze estranee alla lesione stessa.Il diritto all’immagine e alla reputazione commerciale, al pari di tuttigli altri diritti della personalità, come già evidenziato da tempo in dottrina,è connotato da una non esteriorità rispetto al suo titolare, per cuiall’inevitabile rilevanza della lesione sulla base di una valutazionepresuntiva si potrà frapporre solo un problema di quantificazione delpregiudizio.3.5.

La Corte d’appello, in presenza di un inadempimento massivoincidente sull’attività caratteristica di un operatore economico inserito inun mercato concorrenziale, avendogli riconosciuto a titolo di dannopatrimoniale l’importo complessivo di euro 459.028,42, ha tuttaviaomesso di considerare che i fatti primari allegati dall’appellante, inassenza di specifica contestazione, integrano una base presuntiva idoneaa fondare l’inferenza del pregiudizio reputazionale (v.

Cass., sez.

III, 10luglio 2023 n. 19551; Cass., sez.

III, 18 novembre 2022 n. 34026; Cass.,Pag. 17 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026sez.

III, 13515/2022, cit.), senza che occorra prova analitica di ciascunasua specifica manifestazione esteriore.In altri termini, poiché il danno reputazionale consiste nellacompromissione dell’affidabilità commerciale quale utilità inerente allaposizione imprenditoriale, e non nella dimostrazione empirica di undeterminato standing sul mercato, le circostanze allegate — il caratteremassivo dell’inadempimento, la sua incidenza sull’attività caratteristicadell’impresa, l’operare in un mercato concorrenziale e la pluralità deirapporti con enti e utenti, per i quali il corretto adempimento costituisceelemento essenziale della prestazione — ben si prestano, anche alla lucedl notorio, ad alimentare il riconoscimento del pregiudizio, con successivaliquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Ne deriva che, una voltaallegati e accertati i fatti idonei a tipizzare socialmente la fattispeciepregiudizievole, il tema non investe tanto l’esistenza del danno-conseguenza, inferibile in via presuntiva, quanto piuttosto la suaquantificazione, da compiersi naturalmente, ove occorra, mediantevalutazione equitativa.La Corte d’appello pertanto ha errato nel concludere per lamancanza di prova del danno, limitandosi a valorizzare l’assenza dirichieste di chiarimenti o di notizie, di atti di messa in mora o diffide adadempiere provenienti dai comuni interessati, di lettere di lamentela oreclami da parte dei destinatari degli atti giudiziari spediti, di mancatiinviti a partecipare a successive gare di appalto, di diffusione di notiziesulla cattiva esecuzione del servizio mediante mezzi di comunicazione dimassa, di riduzioni dei prezzi offerti o di campagne d’informazione per ilrecupero di credibilità presso comuni e utenti, senza spiegare per qualiragioni un inadempimento di tale intensità non avesse potuto incideresull’attività imprenditoriale dell’appellante (pagine 21 e 22).

In presenza diun “danno normale” o di un “danno presunto”, ovvero di uninadempimento grave costituente una base presuntiva idonea a inferire ilpregiudizio reputazionale sull’attività dell’appellante, la corte territorialePag. 18 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026avrebbe dovuto, anche sotto questo profilo, attivare l’esercizio del potereofficioso di liquidazione, semmai equitativa, del danno non patrimoniale,evitando di incorrere in un passivo e illogico non liquet.4.

Alla fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, dichiaratoinammissibile il primo motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corted'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo applicazione dei suindicati disattesi principi, oltre a decidere lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, disatteso il primo, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte di appello di Roma.Così deciso in Roma il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 19 di 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e da indirizzo pec indicato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 7655/2023 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 28.11.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].p.a. per l’accertamento d’inadempimento contrattuale e per il relativorisarcimento dei danni. Esponeva di operare nel settore della riscossionedelle entrate tributarie e patrimoniali per conto di vari enti locali e di avereesternalizzato la fase finale dell’attività, avvalendosi di un intermediario([OSCURATO:SOCIETA].) per varie operazioni (stampa, imbustamento, consegna almesso notificatore, ricevimento esiti di notifica e relativainformatizzazione, scannerizzazione cartolini di notifica e rendicontazione),affidando la notifica degli atti alla convenuta mediante servizio di “[OSCURATO:PERSONA] del servizio universale. In particolare, aveva affidato a [OSCURATO:SOCIETA] 22.744 atti, destinati verso più [OSCURATO:PERSONA], di cui ne erano statirestituiti 21.206, in relazione ai quali per 17.682 emergevano numerose“non conformità” negli esiti (nella specie, 5.097 atti con mancata data dinotifica, assimilati a smarriti; 3 atti per i quali mancava il numero diraccomandata, assimilati a smarriti; 61 atti privi del numero diraccomandata e dell’evento di notifica, assimilati a smarriti; 593 atti a cuimancava il numero di raccomandata, la data di notifica e l’evento dinotifica, assimilati a smarriti; 1.538 atti non restituiti, assimilati asmarriti; 3.127 atti notificati dopo l’undicesimo giorno dalla data diaccettazione della corrispondenza da parte della convenuta,configurandosi così una tardività oltre tale giorno; 7.263 atti notificatidopo il trentesimo giorno dalla data di accettazione della corrispondenzada parte della convenuta, configurandosi così una tardività oltre taledata). Sosteneva al riguardo che le non conformità esitate come “attosmarrito e/o assimilato” avevano comportato la prescrizione della pretesatributaria da parte dell’ente pubblico titolare del potere impositivo conconseguente perdita di entrate tributarie e, per l’attrice, un dannopatrimoniale (danno emergente, lucro cessante e indennizzo secondo laCarta del [OSCURATO:PERSONA] per il ritardo delle notifiche) di euroPag. 2 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/20261.375.283,39, cui doveva aggiungersi il grave danno di immagine verso iComuni committenti e i contribuenti a beneficio dei concorrenti nel settorecommerciale, onde la riduzione nel breve periodo aveva dovuto svalutareil prezzo dei propri servizi, mentre per il medio e il lungo termine avevadovuto compiere azioni correttive per il recupero di competitività, e taledanno era quantificato in euro 442.050 (euro 25,00 per ciascuna nonconformità accertata).[OSCURATO:PERSONA] si costituiva resistendo e proponeva domandariconvenzionale, sostenendo la debenza di corrispettivi relativi aprestazioni svolte per contratti diversi rispetto a quelli posti a fondamentodella pretesa risarcitoria dell’attrice - il contratto [OSCURATO:PERSONA] n. 30147190-010 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente a oggetto il compimento di attivitàpropedeutiche alla spedizione, consistenti nella preparazione, allestimento,stampa e imbustamento della corrispondenza, e il contratto n. 30147190-004 del 22.2.2011, avente a oggetto la spedizione di posta e atti giudiziariin modalità “senza materiale affrancatura” SMA -, chiedendo quindi lacondanna di controparte al pagamento di euro 237.542,86.Con sentenza pubblicata il 19.11.2020 il Tribunale di Roma rigettavale domande attoree per l’accertamento d’inadempimento contrattuale eper il relativo risarcimento dei danni, mentre accoglieva la domandariconvenzionale della convenuta per il pagamento di euro 237.542,86.2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 28.11.2023, inparziale accoglimento dell’appello proposto da A e G., condannava [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 459.028,42, compensando le spese di litedei due gradi.In particolare, la Corte d’appello, disposta C.T.U. contabile al fine diverificare natura e quantità delle irregolarità lamentate con riferimentoagli atti considerati come «smarriti» o «assimilati a smarriti», riconosceval’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e liquidava l’importo indicato a titolo dirisarcimento del danno emergente limitatamente ai plichi consegnati inritardo, mentre non riconosceva quanto preteso per quelli asseritamentePag. 3 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026smarriti in assenza di prova del relativo numero; rigettava la domandaquanto al lucro cessante per la mancata percezione dell’aggio nonrisultando prodotte le copie delle comunicazioni inviate ai contribuentirecanti l’indicazione delle somme da riscuotere e la loro natura, nonché ladocumentazione da cui poter evincere le percentuali di riscossioneottenute dai [OSCURATO:PERSONA] per tributi analoghi negli anni precedenti e, quindi,stabilire in chiave prospettica i compensi che sarebbero spettati in viapresuntiva; rigettava pure la domanda relativa al danno all’immagine, nonavendo l’appellante fornito adeguato riscontro di quanto allegato.3. Ricorre A e G. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., falsa ed erronea applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.1.1. La Corte d’appello, pur richiamando il principio per cui il creditoredeve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento mentre ildebitore deve provare l’avvenuto adempimento, avrebbe omesso diapplicarlo correttamente al segmento relativo alle spedizioni di cui [OSCURATO:SOCIETA] non aveva offerto prova di gestione, consegna e riconsegna.La Corte d’appello, aderendo alle conclusioni del C.T.U., si sarebbeconcentrata sulle sole postalizzazioni per le quali era disponibile il codicedi invio e il relativo tracciato, trascurando l’avvenuta documentazione(mediante «SMA» riepilogative) dell’affidamento di 22.744 plichi, a frontedella quale sarebbero stati esaminati perché tracciati soltanto 20.546invii; la differenza, pari a 2.198 spedizioni, avrebbe dovuto essereconsiderata come smarrimento e, quindi, come mancato adempimentointegrale, poiché [OSCURATO:PERSONA] non ne avrebbe dimostrato il destino.La ricorrente, pertanto, rileva che in ipotesi di smarrimentol’indennizzo è determinabile, senza necessità di ricostruire i tempi diconsegna, secondo la Carta dei servizi in dieci volte il costo di spedizione.Assumendo un costo minimo di euro 6,60, l’importo dovuto per lePag. 4 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026spedizioni mancanti della prova dell’adempimento sarebbe euro145.098,00 (66,00 × 2.198).1.2. Il motivo è inammissibile.La ricorrente deduce la violazione delle norme che regolano laresponsabilità contrattuale e la ripartizione dell’onere della provanell’applicazione fatta dal diritto vivente, per aver la Corte d’appelloerroneamente perimetrato l’ambito dell’accertato inadempimentonell’avvio dei plichi postali da parte della convenuta.Tale censura però, lungi dal denunciare l'erronea ricognizione nelprovvedimento impugnato delle fattispecie astratte recate dalle norme dilegge richiamate, si risolve evidentemente nel rilievo di un’erronearicognizione, da parte del giudice d’appello, della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa. Operazione, quest’ultima, estraneaall'esatta interpretazione della norma di legge, ma tipica valutazione delgiudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Né la prospettazionecritica investe l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto ilprofilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso,insistendo, piuttosto, la ricorrente nell’omessa considerazione dei plichismarriti (nella specie, riferiti 2.198), in dissenso rispetto alla ricostruzioneoperata dalla Corte d’appello.In altri termini, la ricorrente sollecita un nuovo giudizio sul fatto inmerito all’entità dell’inadempimento, al fine di includere anche i plichiritenuti smarriti, spingendo verso una sostanziale proposta di riletturanel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica nonconsentita in sede di legittimità.Deve essere ribadito come costituisca principio di diritto ormaiconsolidato che l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre afondamento della propria decisione un’argomentazione, tratta dalla analisidi fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quellodi indicare le ragioni del proprio convincimento. Sono infatti riservate alPag. 5 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materialeprobatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, lascelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede dilegittimità, il "peso" dei singoli elementi probatori, in base al quale ilgiudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato(v. Sez. Un. 27 dicembre 2019 n. 34476; Cass. 4 luglio 2017 n. 16467;Cass. 23 gennaio 2014 n. 1359; Cass. 23 maggio 2014 n. 11511; Cass.13 giugno 2014 n. 13485; Cass. 15 luglio 2009 n. 16499).A ciò va aggiunto che la ricorrente non ha censurato l’intera ratiodecidendi espressa dalla Corte d’appello nei paragrafi 5 e 6, laddove, inrelazione alla questione relativa all’indennizzo per la ritardata od omessaconsegna, è stato osservato che “nessun elemento utile ha fornito A. E G.per calcolare l’indennizzo richiesto, non avendo essa prodotto le distinteanalitiche di spedizione (da cui desumere il numero di raccomandatacorrispondente ad ogni singolo atto, la data di consegna a [OSCURATO:PERSONA] ele spese sostenute per la sua spedizione) e le ricevute di consegnasottoscritte dai destinatari, i registri di recapito modello 28/Aut, gli avvisidi giacenza e le comunicazioni CAN e CAD (da cui desumere la data nellaquale l’atto è stato messo a disposizione del destinatario), ma soltantoSMA riepilogative riguardanti il complesso delle spedizioni, inidoneepertanto, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, a provare concertezza l’affidamento dei singoli atti a [OSCURATO:PERSONA]” (da pagina 11,ultimo capoverso, a pagina 12, primo capoverso); per poi aggiungere:“Quanto sopra esposto circa la necessità di impiegare, ove manchinoprove documentali e vi sia contrasto tra le parti, i dati indicati da [OSCURATO:SOCIETA]., dai quali non risultano plichi non consegnati, porta adescludere il risarcimento chiesto per le spese postali (voce sub “a”),espressamente riferite ai plichi smarriti.” (pagina 15, ultimo capoverso).Pag. 6 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026Non avendo espressamente censurato adeguatamente l’intera ratiodecidendi espressa dal giudice del secondo grado, la ricorrente, sotto undiverso e concorrente profilo, ha formulato una censura priva dispecificità, così incorrendo nella violazione del consolidato principio didiritto nel senso che il motivo è ammissibile solo laddove identifichil'errore del giudice, offrendone una rappresentazione critica e specifica.Senza un confronto analitico che intercetti le ragioni della decisione, ilmotivo si configura come inammissibile (principio costante: si veda Cass.11 gennaio 2005 n. 359; ed in motivazione Sez. Un. 20 marzo 2017 n.7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018 n. 22478; Cass. 12 gennaio2024 n. 1341; Cass. 6 aprile 2025 n. 9059).2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, c.p.c., falsa ed erronea applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. edell’art. 115 c.p.c.2.1. Viene censurato il mancato riconoscimento del danno da lucrocessante per la perdita dell'aggio, dovuto all'impossibilità di svolgerel'attività di riscossione a causa del ritardo nella consegna e dellosmarrimento di 2.198 plichi. Secondo A e G., l'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] ha costituito un ostacolo insuperabile al recupero dei tributi locali,con un impatto automatico sull'attività d'impresa.Sotto il profilo probatorio, la ricorrente rappresenta di averdepositato i contratti di affidamento del servizio con i [OSCURATO:PERSONA] e i prospettispecifici contenenti gli atti di recupero, i dati dei debitori, i crediti e lequote di aggio. Sostiene, in subordine, che l'accertamento dell'an delpregiudizio (ovvero l'ostacolo definitivo all'azione di recupero delleposizioni smarrite) avrebbe dovuto indurre la corte territoriale a liquidareil danno in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., residuandounicamente una difficoltà nella quantificazione del dovuto.2.2. Il motivo è fondato.Invero, l’art. 1226 c.c. in tema di valutazione equitativa del danno,prevede: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare,Pag. 7 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Il potere di valutazioneequitativa del danno ex art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c.nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, quale espressione delpiù generale potere ex art. 115 c.p.c. (v. Cass., sez. III, 16 luglio 2025 n.19681; Cass., sez. III, 29 aprile 2022 n. 13515; Cass., sez. III, 18 marzo2022 n. 8941; Cass., sez. III, 5 febbraio 2021 n. 2831; Cass., sez. III, 17novembre 2020 n. 26051; Cass., sez. II, 9 novembre 2020 n. 25017;Cass., sez. III, 20 gennaio 2020 n. 1636; Cass., sez. III, 6 dicembre 2018n. 31546; Cass., sez. II, 22 febbraio 2018 n. 4310; Cass., sez. III, 10novembre 2011 n. 20990; Cass., sez. III, 30 aprile 2010 n. 10607), siinnesta in situazioni ove, quando il danno patrimoniale è certo, non èpossibile pervenire alla medesima certezza sulla misura dello stesso.L’equità costituisce allora un criterio sussidiario e, pertanto, residuale,che, come si è osservato, significa prudente contemperamento dei varifattori di probabile incidenza sul danno, pervenendo a una mediazione trale probabilità positive e quelle negative del danno effettivo.È stato ripetutamente affermato da questa Suprema Corte che laliquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudentecriterio valutativo del giudice di merito, non soltanto quando ladeterminazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quandola stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti comeparticolarmente difficoltosa (v., Cass., sez. III, 4 aprile 2019, n. 9339;Cass., sez. II, 17 maggio 2000, n. 6414. E già Cass., sez. III, 4 luglio1968, n. 2247). È stato, inoltre, precisato che il giudice può fare ricorso alcriterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove nesussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi dicriterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essereesercitata d'ufficio pure dal giudice di appello (v., ex multis, Cass.13515/2022; Cass. 2831/2021; Cass. 1636/2020, citate. Principioconsolidato a partire da Cass., sez. III, 14 novembre 1961, n. 2655, laquale ha affermato che “il giudice può far ricorso al criterio dellaPag. 8 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, anche diufficio, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento. Talefacoltà può essere esercitata d'ufficio anche dal giudice di appello").Va, tuttavia, ribadito, che presupposto indefettibile per il ricorso allaliquidazione equitativa del danno è l'esistenza di un danno risarcibilecerto, e non meramente eventuale o ipotetico, sopperendo l’equità a farfronte a situazione di impossibilità, o di estrema o di particolare difficoltà,di prova del danno nel suo preciso ammontare in relazione al casoconcreto. Con il che prende corpo e si giustifica l’implementazione delcriterio, non sostitutivo, ma sussidiario e residuale rimesso al prudenteapprezzamento da parte del giudice (v., tra le molte, Cass. 2831/2021,cit.). La liquidazione equitativa del danno, infatti, ha natura sussidiaria,perché presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato. Essadi integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontaredel danno (v. Cass. 26051/2020, cit.). La liquidazione equitativa, inoltre,ha natura non sostitutiva, perché a essa non può farsi ricorso persopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse.La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno siastata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere auna sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-doveredel giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione deldanno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass., sez.II, 6 aprile 2017, n. 8920), pervenendo a una omogeneità tra risarcimentoaccordato e danno risentito.Resta fermo, invece, che la valutazione equitativa non può assumerevalenza surrogatoria della prova del danno, né è possibile utilizzarla persopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tral'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno(v., Cass., sez. II, 27 aprile 2017, n. 10393; Cass. 8941/2022). Qualoranon ricorrano tali ipotesi e, quindi, il danno sia certo nella sua esistenza,Pag. 9 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026non è consentita al giudice del merito una decisione di non liquet,risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, giàdefinitivamente accertato in termini di esistenza di una condottageneratrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativarichiesta risarcitoria (v., Cass. 13515/2022, cit.).2.2. La Corte d’appello nel pervenire all’esclusione dal risarcimento dellucro cessante per la mancata maturazione dell’aggio spettante perl’esercizio dell’attività di riscossione, quantificato dall’appellante in euro439.205,51 sulla base delle previsioni contenute nei contratti di appaltocon i quattordici comuni committenti, ha fatto proprie le conclusioni delC.T.U. per la ritenuta assenza dei «parametri» indispensabili perl’effettuazione dei conteggi.In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che: “i) non sonostate prodotte le copie delle comunicazioni inviate ai contribuenticontenenti l’indicazione delle somme da riscuotere e la loro natura (incassiordinari, coattivi o afferenti ad imposte evase), da cui desumere ilconseguente compenso spettante, in teoria, nell’ipotesi in cui tutti gliimporti fossero stati effettivamente incassati; ii) non è stata prodotta ladocumentazione da cui poter desumere le percentuali di riscossioneottenute dai comuni per tributi analoghi negli anni precedenti (quali, adesempio, le dichiarazioni provenienti dai comuni stessi) per poterquantificare, seppur in maniera prospettica sulla base di dati storici, icompensi che sarebbero presumibilmente spettati ad A. E G., i qualimaturano, secondo le previsioni contrattuali, sulle somme effettivamenteincassate e non su quelle semplicemente richieste ai contribuenti”.L’assenza di tali documenti, di cui l’appellante avrebbe dovutoessere in possesso o avrebbe potuto reperire agevolmente (“storico degliimporti riscossi negli anni precedenti dai comuni e dichiarazioni rilasciatedai medesimi”), ha indotto la Corte d’appello a escludere tale voce didanno, reputando insufficienti i dati riportati “nella tabella prodotta al doc.56, che calcolano il compenso applicando la percentuale dell’aggio previstaPag. 10 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026dai singoli contratti di appalto stipulati da A. E G. con i comuni sul valoredi tutti gli atti di accertamento che si assumono essere stati inviati e checostituirebbe l’importo potenzialmente da riscuotere, essendo troppogenerica la considerazione che il contratto prevedeva a carico delconcessionario l’obbligo di incassare tutti i crediti riferiti agli atti che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto notificare.” (pagina 19, secondo capoverso).2.3. La Corte d’appello, nonostante il già avvenuto riconoscimentodell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, quindi, dell’esistenza deldanno connesso al ritardo nella consegna dei plichi, come tale integranteanche un evidente pregiudizio all’esercizio dell’attività di impresa, haescluso di poter procedere alla liquidazione del lucro cessante in assenzadegli elementi ritenuti necessari dal C.T.U., per la stima del dannoinvocato, e per l’insufficienza dei dati contenuti nel prospetto prodottodall’appellante.Così argomentando, la corte capitolina ha confuso i temi della provadell’an, che ricorreva ed era pacifica, e quella del quantum debeatur, cosìpretermettendo l’esame di una parte delle conseguenze dannose, la cuivalutazione o doveva essere fatta sulla base degli elementi di prova, al difuori del paradigma equitativo, oppure ricorrendo alla valutazione ex art.1226 cod. civ. in via sussidiaria. Diversamente opinando sarebbe come“affermare che il più non contiene il meno” (v. Cass. 13515/2022, cit.), sìche delle due l’una, mentre la Corte d’appello le ha escluse entrambe.A fronte dell’esistenza di un evento di danno certo, non meramenteipotetico o improbabile, la cui prova risultava acquisita agli atti, comepacificamente emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, laCorte d’appello, quand’anche ritenuta l’inadeguatezza degli elementiforniti dall’appellante e, quindi, nell’impossibilità di procedere allaliquidazione sulla base delle prove, avrebbe dovuto esercitare il potere divalutazione equitativa delle conseguenze patrimoniali del danno sul pianodel mancato guadagno. La corte territoriale, invece, ha arrestato la suavalutazione di fronte alle indicazioni del suo ausiliario.Pag. 11 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026Nel caso di specie, la ricorrente aveva allegato e provato l’evento didanno, specificando quanto preteso a titolo di lucro cessante per lamancata percezione dell’aggio spettante per l’attività di riscossione,mentre il giudice di secondo grado ha fermato la sua valutazione di frontealla carenza di dati esplicitata dal suo ausiliario e alla ritenuta genericitàdel prospetto prodotto dall’appellante.Senonché, non di lacuna probatoria ascrivibile all’attrice si trattava,ma di una mera elevata difficoltà di prova (del danno) nel suo precisoammontare, al quale il giudice avrebbe dovuto sopperire con l’attivazioneufficiosa del potere di valutazione ex art. 1226 c.c., anche a prescinderedalla valutazione effettuata dal C.T.U., dato che il giudice può dissentiremotivatamente dall’opera del suo ausiliario (v. Cass., sez. lav., 26 agosto2013, n. 19572; Cass., sez. II, 21 dicembre 2017, n. 30733; Cass., sez.III, 11 gennaio 2021, n. 200; Cass., sez. III, 25 novembre 2021, n.36638), ma potendo mai astenersi dal completo esame della domandaincorrendo in un non liquet.Il motivo risulta pertanto del tutto fondato.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., falsa ed erronea applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dell’art.115 c.p.c.3.1. Si contesta il rigetto della domanda di risarcimento del dannoall’immagine e alla reputazione commerciale sul rilievo dell’assenza dellaprova del pregiudizio concreto sopportato per l’informativa ai clienti, alfine di «contemperare» l’immagine di inaffidabilità e il conseguentemancato recupero dei crediti tributari in ragione dell’inadempimento dellaconvenuta. Il sistematico e massivo inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] sisarebbe riverberato sul mercato di riferimento, determinando unapercezione di inaffidabilità della società concessionaria per la riscossioneverso gli enti affidanti e i contribuenti, con conseguente pregiudizioreputazionale.Pag. 12 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026La sentenza impugnata contrasterebbe con il principio per cui ilpregiudizio ai diritti immateriali della persona giuridica può esseredimostrato anche per presunzioni, e liquidato equitativamente in ragionedella natura del danno non patrimoniale.3.2. Anche questo motivo merita accoglimento.La Corte d’appello ha rilevato che l’appellante aveva lamentato ungrave danno all’immagine commerciale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] econtribuenti causato dal sistematico inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] nelservizio di recapito. La mancata esazione dei tributi avrebbeavvantaggiato i concorrenti e ridotto il rating professionale della società intermini di efficacia e affidabilità. La conseguente perdita di credibilitàcommerciale consolidata negli anni avrebbe compromesso ilposizionamento sul mercato, costringendo l'attuale ricorrente a svalutarenell'immediato il prezzo dei propri servizi e ad avviare, nel lungo periodo,onerose azioni correttive per recuperare la reputazione perduta.Tuttavia, di tali allegazioni, ha proseguito la Corte d’appello, nonsarebbe stata fornita prova documentale né chiesto l’espletamento diprova testimoniale, “rimanendo tali allegazioni su un piano astratto eteorico, sì da essere del tutto inidonee a dimostrare, anche mediante ilricorso a presunzioni semplici, il pregiudizio effettivamente subito dallasocietà in conseguenza dell’accertato ritardo nella consegna degli attigiudiziari.” (sentenza, pagine 21 e 22).3.3. Richiamato quanto espresso in occasione dello scrutinio del secondomotivo, a proposito dell’attivazione del potere officioso di liquidazione diun danno in via equitativa, occorre nuovamente distinguere quel cheriguarda la quantificazione.Senza per questo evocare la categoria del danno evento, che nellaprospettiva della teoria normativa identifica il danno nella lesione delbene/interesse, dando vita al non consentito danno in re ipsa, questaSuprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 15 novembre 2022 n. 33645) haPag. 13 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026privilegiato la prospettiva della presunzione basata su specifichecircostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, non senza aver primaprecisato: «Cagionato l’evento di danno, la fattispecie del fatto illecito èintegrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza chefra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione èlogica e non cronologica. Il danno conseguenza assume rilevanza giuridicanon per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo dell’eventodannoso, ma solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interessemeritevole di tutela ad un determinato bene della vita, secondo lafondamentale definizione contenuta in Cass. Sez. Un. 22 luglio 1999, n.500; reciprocamente, l’evento di danno è giuridicamente rilevante solo seproduttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene dellavita. La nozione di danno ingiusto di cui all’art. 2043 c.c. rappresenta lasintesi di questi due reciproci vettori.» (paragrafo 4.6, capoversipenultimo, ultimo inciso, e ultimo).Nel caso della comune fattispecie di occupazione abusiva di unimmobile - tale era l’oggetto del contrasto composto dalle Sezioni Unite -,«la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante ilcorrispettivo del godimento concesso ad altri […] L’allegazione che l’attorefaccia della concreta possibilità di godimento perduta può esserespecificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di taleallegazione il convenuto ha l’onere di opporre che giammai il proprietarioavrebbe esercitato il diritto di godimento. […] In presenza di una specificacontestazione sorge per l’attore l’onere della prova dello specificogodimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anchemediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art.115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso dellapresunzione l’attore ha l’onere di allegare, e provare se specificatamentecontestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivorappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso digodimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno puòPag. 14 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026essere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., attingendo alparametro del canone locativo di mercato quale valore economico delgodimento nell’ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come lalocazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.»(paragrafo 4.9, capoversi primo e secondo).Infine, hanno affermato le Sezioni Unite: «Si chiarisce così la portataeminentemente pratica delle nozioni di “danno normale” e “dannopresunto” emerse nella recente giurisprudenza della Seconda SezioneCivile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, auna maggiore frequenza dell’onere del convenuto di specificacontestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minorefrequenza per l’attore dell’onere di provare la circostanza in discorso, datala tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario aseguito dell’occupazione abusiva.» (paragrafo 4.9, ultimo capoverso).Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, pertanto, hannoriconosciuto che, in presenza di una situazione socialmente tipizzata, sipuò rinvenire un “danno presunto” o di un “danno normale” senza perquesto incorrere nella categoria dei danni punitivi, id est i danni privi dilesioni e conseguenze, ma ammessi anche nel nostro ordinamento nelrispetto dei principi di stretta legalità e di irretroattività previsti per lepene (artt. 23 e 25 Cost.), e risarciti al fine di sanzionare la condotta deldanneggiante reputata particolarmente riprovevole (v. Sez. Un. 5 luglio2017 n. 16601; Sez. Un. 30 novembre 2025, n. 31244).E infatti questa Suprema Corte, con orientamento stabile e ancora direcente ribadito, ha affermato che la morte di una persona causata da unillecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguentesofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare“successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia“originaria” (genitori e fratelli), nulla rilevando né che la vittima e ilsuperstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, questeultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); inPag. 15 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026tali casi, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstitefossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte dellaprima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (v.Cass. 15 febbraio 2018 n. 3767; Cass. 28 febbraio 2020 n. 5452; Cass. 15luglio 2022 n. 22397; Cass. 30 agosto 2022 n. 25541; Cass. 4 marzo2024 n. 5769; Cass. 16 febbraio 2025 n. 3904; Cass. 24 ottobre 2025 n.28255; e cfr., inoltre, Cass. 16 marzo 2012 n. 4253).3.4. Deve pertanto affermarsi che in presenza di una situazionesocialmente tipizzata la lesione di un bene/interesse induce unapresunzione di esistenza del danno, la cui sussistenza deve esserecontestata dal danneggiante, senza che la difficoltà di prova di taliconseguenze possa fare velo sull’esistenza di un tale pregiudizio.Va comunque rimarcato che le Sezioni Unite del 2022 affermano:“Cagionato l’evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata conla realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento econseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica e noncronologica”. Affermazione, quest’ultima, di elevata pregnanza e destinataa riverberarsi sull’intero sistema del risarcimento del danno contrattualeed extracontrattuale, che ha indotto a denegare la necessità che«debbano essere sempre e comunque rintracciate nel mondo reale leripercussioni pregiudizievoli di un dato evento imputabile (come altrettantieventi ad esso successivi, affinché questo possa assurgere a fattogeneratore di un danno risarcibile)», portando piuttosto l’attenzione versoi parametri di quantificazione del danno come elementi dimostratividell’effettiva incidenza di un determinato evento.Ciò vale a maggior ragione in presenza di un danno immateriale perla lesione di un interesse non patrimoniale, rispetto al quale prende corpola già affermata polifunzionalità della responsabilità civile (v. Cass., Sez.Un., 16601/2017, cit.; Cass., Sez. Un., 31244/2025, cit.; v. anche Cass.18 febbraio 2025 n. 4257, per cui il criterio dell’indifferenza alla basedell’art. 1223 c.c. «vale sul piano generale del sistema del risarcimentoPag. 16 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026del danno modellato sul paradigma di quello patrimoniale, mentre ilrisarcimento del danno non patrimoniale assomma una pluralità di funzioni[…], non limitate al solo profilo compensativo, posto che non esistendo unperfetto surrogato di mercato rispetto alla lesione di beni non patrimoniali,per un soggetto non è pienamente indifferente conservare la relazioneparentale […] o ricevere un equivalente monetario, frutto di una stimaconvenzionale in quanto idonea ad attribuire utilità pecuniarie in grado dialleviare la perdita subìta»).Occorre invero rimarcare che il danno non patrimoniale non si prestaad essere conseguenza del fatto lesivo nello stesso senso in cui lo è ildanno patrimoniale, e che non è sostenibile che l’offesa ai valori dellapersona, pur se si tratti di un ente immateriale nelle sue variegate ecomplesse articolazioni, si traduca e si misuri sul piano risarcitorio solo neitermini del pregiudizio patrimoniale. Né tantomeno è sostenibile chel’aggressione ai valori della persona sia concepita come dannosa solo neilimiti in cui determini conseguenze estranee alla lesione stessa.Il diritto all’immagine e alla reputazione commerciale, al pari di tuttigli altri diritti della personalità, come già evidenziato da tempo in dottrina,è connotato da una non esteriorità rispetto al suo titolare, per cuiall’inevitabile rilevanza della lesione sulla base di una valutazionepresuntiva si potrà frapporre solo un problema di quantificazione delpregiudizio.3.5. La Corte d’appello, in presenza di un inadempimento massivoincidente sull’attività caratteristica di un operatore economico inserito inun mercato concorrenziale, avendogli riconosciuto a titolo di dannopatrimoniale l’importo complessivo di euro 459.028,42, ha tuttaviaomesso di considerare che i fatti primari allegati dall’appellante, inassenza di specifica contestazione, integrano una base presuntiva idoneaa fondare l’inferenza del pregiudizio reputazionale (v. Cass., sez. III, 10luglio 2023 n. 19551; Cass., sez. III, 18 novembre 2022 n. 34026; Cass.,Pag. 17 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026sez. III, 13515/2022, cit.), senza che occorra prova analitica di ciascunasua specifica manifestazione esteriore.In altri termini, poiché il danno reputazionale consiste nellacompromissione dell’affidabilità commerciale quale utilità inerente allaposizione imprenditoriale, e non nella dimostrazione empirica di undeterminato standing sul mercato, le circostanze allegate — il caratteremassivo dell’inadempimento, la sua incidenza sull’attività caratteristicadell’impresa, l’operare in un mercato concorrenziale e la pluralità deirapporti con enti e utenti, per i quali il corretto adempimento costituisceelemento essenziale della prestazione — ben si prestano, anche alla lucedl notorio, ad alimentare il riconoscimento del pregiudizio, con successivaliquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. Ne deriva che, una voltaallegati e accertati i fatti idonei a tipizzare socialmente la fattispeciepregiudizievole, il tema non investe tanto l’esistenza del danno-conseguenza, inferibile in via presuntiva, quanto piuttosto la suaquantificazione, da compiersi naturalmente, ove occorra, mediantevalutazione equitativa.La Corte d’appello pertanto ha errato nel concludere per lamancanza di prova del danno, limitandosi a valorizzare l’assenza dirichieste di chiarimenti o di notizie, di atti di messa in mora o diffide adadempiere provenienti dai comuni interessati, di lettere di lamentela oreclami da parte dei destinatari degli atti giudiziari spediti, di mancatiinviti a partecipare a successive gare di appalto, di diffusione di notiziesulla cattiva esecuzione del servizio mediante mezzi di comunicazione dimassa, di riduzioni dei prezzi offerti o di campagne d’informazione per ilrecupero di credibilità presso comuni e utenti, senza spiegare per qualiragioni un inadempimento di tale intensità non avesse potuto incideresull’attività imprenditoriale dell’appellante (pagine 21 e 22). In presenza diun “danno normale” o di un “danno presunto”, ovvero di uninadempimento grave costituente una base presuntiva idonea a inferire ilpregiudizio reputazionale sull’attività dell’appellante, la corte territorialePag. 18 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026avrebbe dovuto, anche sotto questo profilo, attivare l’esercizio del potereofficioso di liquidazione, semmai equitativa, del danno non patrimoniale,evitando di incorrere in un passivo e illogico non liquet.4. Alla fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, dichiaratoinammissibile il primo motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corted'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo applicazione dei suindicati disattesi principi, oltre a decidere lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, disatteso il primo, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte di appello di Roma.Così deciso in Roma il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 19 di 19
Sentenza Cassazione n. 20968/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris