CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 31375/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 662/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1760/2023 depositata il 17/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell ’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], conveniva le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avanti al Tribunale di Catania, per ivi sentirle condannare al risarcimento dei danni alla propria azienda vivaisticaasseritamente cagionat i dall’illegittimo distacco della fornitura di energia elettrica, con conseguente deperimento e morìa delle piante ivi coltivateper mancata irrigazione. Con sentenza n. 3251/2022 in accoglimento della domanda il Tribunale di Catania condannava il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento deidanni patiti dall’attore. 2. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. interponeva gravame. Nella resistenza dell’Aiello e della società sia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sentenza n. 1760 del 17 ottobre 2023 la Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello e in conseguente riforma della sentenza del giudice di prime cure, rigettava ladomanda originaria dell’ Aiello . 3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito l’Aiello propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 244 nonché dell'art. 246 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si duole che, pur avendo rilevato la sussistenza di un grave inadempimento delle controparti per l’illegittima cessazione della somministrazione di energia elettrica e per il ritardo del ripristino del servizio, la corte di merito sia invero limitata ad evidenziare che “la genericità delle circostanze dedotte nella prova testimoniale e l’indicazione quali testi, di dipendenti dell’azienda, ne rendono irrilevante l’ammissione”, pervenendo a concludere per l’impossibilità di ravvisare l’an del danno, ovvero di determinare anche in via presuntiva o equitativa il relativo ammontare. 2. Il motivo è p.q.r.fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. 3. Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto “inammissibili” i testi indicati dall’odierno ricorrente e originario attore, non procedendo alla relativa escussione sulle circostanze capitolate in ragione della loro qualità di dipendenti del medesimo. Orbene, va al riguardo osservato che nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ravvisato l’i ncapacità a testimoniare delle persone indicate dall’odierno ricorrente e originario attore senza dare invero atto della formulazione di una relativa eccezione formulata al riguardo ad opera della controparte , in violazione pertanto del principio in proposito da questa Corte - anche a Sezioni Unite- affermato secondo cui l’ incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova (v. Cass., Sez. Un., 6/4/2023, n. 9456; e, conformemente, Cass., n. 9456 del 6 aprile 2023; Cass., n. 18057 del 1° luglio 2024). Per altro verso, la corte di merito ha disatteso il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale l’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c. è l'interesse, personale e concreto, che ne legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo,incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, inattendibile (Cass., 29/1/2013, n. 2075; Cass., 6/8/2004, n. 15197), incapaci a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. essendo invero le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto della società (v. Cass. 23/7/2018, n. 19498, nonché Cass., 23/10/2024, n. 27461). Va sotto altro profilo osserva to che il danno patrimoniale deve essere determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, venendo dunque in rilievo il dannoeffettivo (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/06/2008, n. 15184), il cui accertamento è rimesso al giudice del merito che deve provvedere al relativo integrale ristoro (v.Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.26972), questa Corte avendo già avuto più volte modo di affermare che tale ristoro deve normalmente corrispondere alla relativa esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1227 cod. civ.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e a restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (Cass., 14/07/2015, n. 14645; Cass., 19/01/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio la medesima consistenza che avrebbe avuto senza verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/07/1989, n. 3352). Il principio dell ’ integralità del ristoro subito dal creditore/danneggiato d’altra parte non si pone invero in termini antitetici, bensì in perfetta correlazione., con l’ulteriore principio per cuiil debitore/ danneggiante è tenuto al ristoro solo de l dann o ma di tutto il danno arrecato con l’ inadempimento ( o il fatto illecito ) a lui causalmente ascrivibile (Cass., 14/7/2015, n. 14645). Risponde altresì a principio consolidato in tema di danno anche come nella specie patrimoniale che esso può essere provato pure per presunzioni (v. da ultimo Cass., 13/11/2024, n. 29252; Cass., 12/07/2023, n. 19922), anche relativamente alla sussistenza del nesso causale tra condotta e perdita (cfr. Cass., 05/09/2023, n. 25910). Provato l’an del danno, quanto alla relativa determinazione del quantum si è precisato che, allorquando la prova risulti impossibile o anche solo particolarmente ( e non già estremamente ) difficile, esso va dal giudice determinato anche in via equitativa, la liquidazione equitativa costituendo applicazione specifica dell’art. 115 c.p.c. ( v. Cass., 29/10/2025, n. 28672; Cass., 29/4/2022, n. 13515; Cass., 30/7/2020, n. 16344; Cass., 22/2/2018, n. 4310; Cass., 12/10/2011, n. 20990; Cass., 30/4/2010, n. 10607; Cass., 7/6/2007, n. 13288 ), chemodula a fini accertativi l’esercizio di un potere e l’adempimento di un dovere: a tale stregua, se il giudizio equitativo non può costituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamente apprezzabili, pertinenti all'oggetto della quantificazione equitativa (da ultimo v. Cass., 14/10/2021, n. 28075) -profilo questo relativo alla faciesdi potere-, deve altresì essere adempiuto appieno, senza sfociare in un non liquet, costituendo uno strumento correttivo/integrativo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell'an- e qui risiede il profilo del dovere» ( così Cass. n. 13515/2022 ). In altri termini, ove il danneggiato abbia provato l’andel danno e si trovi in «difficoltà -non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare-a provare il quantum (…) non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria» (v. in termini v. Cass. n. 13515/2022; e, da ultimo, Cass. 16/7/2025, n. 19681; Cass., 29/10/2025, n. 28672). Si è al riguardo ulteriormenteprecisato che alla valutazione equitativa del danno patrimoniale (v. Cass., 14/07/2015, n. 14645; Cass., 12/07/2023, n. 19922), oltre che di quello non patrimoniale, i l giudice del merito deve fare ricorso anche d'ufficio, in assenza di domanda di parte,e pure in grado di appello ( v. Cass., 5/2/2021, n. 2831). La valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato (Cass., 13518/2025; Cass., 13/5/2011, n. 10527). 2.3. Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo, assorbiti gli altri motivi [ il 1° motivo, con il quale il ricorrente denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 e 1218 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”; il 3° motivo, con il quale il ricorrente denunzia “Nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia” ], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il primo e il terzo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appel