CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21860/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eniamino [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 17/2024 depositata il14/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19447/2024Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 21860/2026Data pubblicazione 26/06/20261.- Il ricorrente, titolare di uno Studio di [OSCURATO:PERSONA] – hastipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di somministrazione deiservizi di telefonia fissa e ADSL.Il 18 febbraio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha attivato la linea telefonica assegnando ilrelativo numero, ma riservandosi di attivare successivamente la linea ADSL.L'utente ha dunque inserito il numero su carta intestata, sui timbri, suibiglietti da visita e sull’insegna pubblicitaria.In data 16 marzo 2009, senza alcun preavviso né motivazione, la Telecomha interrotto il servizio telefonico, salvo a riattivare la linea — unitamenteall'ADSL — soltanto il 21 maggio 2009, dopo ben 66 giorni (2 mesi e 5giorni) di interruzione, e solo a seguito di numerosi e reiterati solleciti ediffide da parte dell'utente.Il ricorrente assume di aver subìto danni durante il periodo di interruzione:non ha potuto espletare le attività connesse alla propria agenzia ed è statocostretto a utilizzare la linea telefonica di amici e conoscenti, oltre allo stressed al nervosismo subiti per l'impossibilità di lavorare regolarmente.2.- Conseguentemente, con atto di citazione notificato nell'aprile 2010, haconvenuto in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Giudice di Pace diCariati, chiedendo il riconoscimento dell'indennizzo contrattualmenteprevisto e il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, compreso ildanno esistenziale.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita con comparsa di risposta, contestando ladomanda.Con sentenza n. 3/2012 del 24 gennaio 2012, il Giudice di Pace di Cariatiha accertato l'inadempimento contrattuale della [OSCURATO:PERSONA]; ha riconosciutoall'attore l'indennizzo ex art. 27 delle [OSCURATO:PERSONA] di Abbonamentoe art. 4 della Carta dei Servizi; ha liquidato equitativamente il danno in €3.557,85, oltre accessori; ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione dellespese di lite con distrazione; ha però rigettato la domanda di dannoesistenziale, ritenendola "non provata".Numero registro generale 19447/2024Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 21860/2026Data pubblicazione 26/06/20263.- Con atto di appello notificato il 23 marzo 2012, la [OSCURATO:SOCIETA]ha impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale di Rossano (poi [OSCURATO:PERSONA]), riproponendo integralmente le contestazioni già formulatenelle note conclusive del 7 dicembre 2010.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con comparsa di risposta e appelloincidentale, chiedendo il rigetto dell'appello principale, previa declaratoriadi inammissibilità dei motivi nuovi ex art. 345 c.p.c., ed in via incidentale,il riconoscimento del danno esistenziale negato in primo grado, oltre allacondanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.Il Tribunale, con sentenza n. 17/2024 del 13 febbraio 2024 (pubblicata il 14febbraio 2024) ha accolto parzialmente l'appello principale, riducendo lacondanna a soli € 842,50 a titolo di indennizzo, negando dunque ilrisarcimento del danno; ha rigettato l'appello incidentale sul dannoesistenziale, ritenendo la domanda generica e infondata.4.- Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Pugliese con quattromotivi di ricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato controricorso,ulteriormente illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 345, 159, 99, 112 e 115 c.p.c.Il ricorrente lamenta che il Tribunale, quale Giudice d'appello, ha omesso didichiarare preclusi e inammissibili i motivi di appello della [OSCURATO:PERSONA], perchési trattava di domande ed eccezioni nuove, formulate per la prima voltanelle note conclusive del 7 dicembre 2010 e mai entrate nel contraddittoriodi primo grado.Il motivo si articola in tre censure distinte.a).- Violazione dell'art. 345 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] d'appello ha erroneamente ritenuto che le contestazioni dellaTelecom fossero "mere difese" e non eccezioni nuove, qualificandole comesemplici riproposizioni di domande già svolte. In realtà, le contestazioni sulNumero registro generale 19447/2024Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 21860/2026Data pubblicazione 26/06/2026calcolo dell'indennizzo, sull'esistenza e sulla quantificazione dei dannipatrimoniali erano state introdotte solo con le note conclusive depositate aistruttoria chiusa, in violazione degli artt. 167 e 320 c.p.c. (che disciplinanoil regime di preclusioni nel procedimento davanti al Giudice di Pace), e sudi esse l'attore aveva rifiutato il contraddittorio, come da verbaledell'udienza dell'8 febbraio 2011. Il ricorrente richiama la giurisprudenza dilegittimità che sanziona con l'inammissibilità le eccezioni nuove cheintroducono nuovi temi di indagine e alterano i termini sostanziali dellacontroversia, in violazione del principio del doppio grado di giudizio.b).- Violazione dell'art. 159 c.p.c..La sentenza impugnata è viziata da illegittimità derivata, perché fondata sumotivi contenuti in atti (le note conclusive del 7 dicembre 2010) affetti danullità insanabile per tardività e violazione del contraddittorio, in unrapporto di stretta dipendenza tra atto presupposto e atto conseguente.c).- Violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] d'appello ha ritenuto ammissibili le nuove contestazionisostituendosi all'appellante, che non aveva mai preso posizione néinterloquito sull'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato,violando il principio della domanda e il principio di non contestazione.1.1.- Il motivo è infondato.ll Tribunale ha correttamente qualificato le contestazioni di [OSCURATO:PERSONA] comemere difese e non come eccezioni in senso stretto. La distinzione tra le dueipotesi è netta: l'eccezione in senso stretto (vietata in appello se nuova)consiste nella deduzione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo deldiritto vantato dalla controparte; è invece mera difesa – sempre ammissibile– la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto.Di conseguenza, «ai sensi dell'art. 345 c.p.c. il divieto di ius novorum inappello ha per oggetto esclusivamente le domande nuove e le nuoveeccezioni non rilevabili d'ufficio, non anche le mere difese» ed «è meradifesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parteNumero registro generale 19447/2024Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 21860/2026Data pubblicazione 26/06/2026a fondamento del suo diritto» (Cass. civ., Sez. II, n. 21719/2024). Nellostesso senso: «non sono ammissibili in appello nuove eccezioni, al di fuoridi quelle rilevabili anche d'ufficio, mentre sono proponibili le mere difese,che si differenziano dalle prime poiché con esse le parti si limitano acontestare genericamente le reciproche pretese» (Cass. civ., Sez. III, n.15211/2005; Cass. civ., Sez. I, 23796/ 2018).Ciò premesso, le contestazioni di [OSCURATO:PERSONA] riguardavano (v. anche pp. 7-8del ricorso): (a) l'errato calcolo dell'indennizzo (erronea base di calcolo,applicazione dell'art. 27 anziché dell'art. 26 delle [OSCURATO:PERSONA]); (b)il difetto di prova del danno patrimoniale. Entrambe sono contestazioni deifatti costitutivi della pretesa di Pugliese, non allegazioni di fatti impeditivi oestintivi. Ossia, la convenuta non ha opposto fatti ulteriori e diversi perparalizzare la domanda, ma ha semplicemente contestato che essa fosseprovata, o che fosse correttamente (quanto al calcolo) svolta. Sono quindimere difese, sempre proponibili.Come conseguenza della infondatezza di questa prima e principale censura,deriva l’infondatezza altresì delle altre.Quanto alla pretesa nullità derivata ex art. 159 c.p.c., la censura è parimentiinfondata: le note conclusive del 7.12.2010 non erano nulle, proprio perchécontenevano mere difese che potevano essere formulate anche in quellasede. Il ricorrente omette peraltro di specificare quali passaggi di quellenote costituirebbero eccezioni nuove – lacuna che il controricorso diTelecom ha correttamente eccepito sotto il profilo della violazione delprincipio di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.Quanto alla dedotta violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., il Tribunalenon ha pronunciato ultra petita né si è sostituito alla parte: hasemplicemente qualificato le contestazioni come mere difese, operazioneermeneutica che rientra pienamente nei poteri del giudice di appello.2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 75, 77, 182, 112 e 88 c.p.c.Numero registro generale 19447/2024Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 21860/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il ricorrente censura il mancato accoglimento, da parte del Tribunale,dell'eccezione di difetto di legittimazione e dello jus postulandidell'appellante.Anche questo motivo si articola in più censure.a).- Violazione degli artt. 75 e 77 c.p.c.L'atto di appello era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale per le liti, e non in persona dellegale rappresentante. La procura a margine dell'appello era generica, privadi firma leggibile e senza alcun riferimento alla sentenza impugnata. L'attonotarile del 17 dicembre 2009, peraltro, conteneva il contestualeconferimento e la revoca dei poteri rappresentativi. Tuttavia il Giudiced'appello ha dichiarato, contro l'evidenza, che dall'atto notarile risultava ilconferimento all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dei poteri di rappresentanza sostanziale eprocessuale.b).- Violazione degli artt. 182, 112 e 88 c.p.c.Il nuovo Giudice, che ha sostituito quello inizialmente titolare della causa,ha revocato motu proprio l'ordinanza 26 dicembre 2018 del precedenteistruttore — mai impugnata né opposta dall'appellante — sostenendoerroneamente (i) che il termine ex art. 182 c.p.c. fosse stato assegnato indifetto dei presupposti e dovesse essere revocato; (ii) che l'ordinanza nonfosse stata comunicata all'appellante.Il ricorrente a sostegno della illegittimità di quella revoca, quanto al primopunto, richiama Cass. SS.UU. n. 37434/2022 e Cass. SS.UU. n.10414/2017, secondo cui l'art. 182, comma 2, c.p.c. non consente di sanarel'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, e che il termineperentorio era stato correttamente assegnato.Quanto al secondo punto, evidenzia che la comunicazione era avvenutaregolarmente, come provato dalle ricevute telematiche di accettazione econsegna del 27 dicembre 2018, prodotte dall'appellato. La condottadell'appellante — che pur ammettendo di aver ricevuto la PEC dellaNumero registro generale 19447/2024Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 21860/2026Data pubblicazione 26/06/2026Cancelleria, negava di aver ricevuto l'ordinanza — integrava violazione deldovere di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c., ignorata dal Giudice.Eccepisce infine che l'intervenuta decadenza per inosservanza del termineperentorio (art. 182 c.p.c.) ha reso privo di effetti giuridici il successivo etardivo deposito della procura in data 6 ottobre 2022.2.1.- Il motivo è infondato.Intanto, va osservato che l’esistenza della procura è stata accertata dalgiudice di merito, che dà atto del suo deposito alla udienza del 5.11.2014(p. 6 della sentenza impugnata).L'atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al punto (I) conferisce all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] i poteridi rappresentanza sostanziale e processuale di [OSCURATO:PERSONA], inclusa la facoltàdi nominare difensori; al punto (II) revoca i poteri precedentementeconferiti con diverso atto (rogito [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n.74084). La revoca, dunque, non tocca i poteri conferiti con lo stesso attodel 17.12.2009, ma quelli attribuiti con il precedente atto del novembre2009. La lettura del ricorrente – che vorrebbe vedere una revocacontestuale – è testualmente insostenibile.Quanto all'ordinanza del precedente istruttore del 26.12.2018, la sentenzaimpugnata ha ritenuto – con motivazione logicamente congrua – che iltermine perentorio ex art. 182 comma 2 c.p.c. fosse stato assegnato indifetto di presupposti, poiché la procura notarile esisteva ed era già stataprodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come risulta dal verbale), ma non fumaterialmente rinvenuta nel fascicolo. In questa situazione, l'invito dovevaessere alla riproduzione del documento smarrito (ai sensi del comma 1dell'art. 182 c.p.c.), non alla sanatoria di un vizio inesistente.Tale ratio decidendi è corretta.Ed infatti, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.SS.UU., n. 37434/2022) ha chiarito che l'art. 182 comma 2 c.p.c. si applicaai vizi che determinano la nullità di una procura esistente, non all'ipotesi dimero omesso deposito materiale. Nel caso di specie, la procura esisteva,Numero registro generale 19447/2024Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 21860/2026Data pubblicazione 26/06/2026era valida ed era già stata depositata: il Giudice di appello ha correttamenterevocato l'ordine perentorio ed ha ritenuto la procura pienamenteutilizzabile.Non è, dunque, ravvisabile il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., pure fatto valerecon la censura in esame.Quanto alla dedotta violazione dell'art. 88 c.p.c. per la condotta processualedi [OSCURATO:PERSONA], la censura è generica e comunque assorbita dal rigetto delmotivo principale.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.345 c.p.c., 1218, 1226, 2056, 2059, 1375, 1176 comma 2 c.c., 115 e 112c.p.c.Il ricorrente censura l'accoglimento del motivo di appello con cui il Tribunaleha negato il risarcimento del danno patrimoniale, riducendo la condanna alsolo indennizzo.Le censure sono le seguenti.a).- Violazione dell'art. 345 c.p.c.Anche questo motivo di appello, secondo il ricorrente, era nuovo einammissibile, per le stesse ragioni esposte nel primo motivo.b) Violazione dell'art. 1218 c.c.Il Tribunale ha ignorato il regime probatorio dell'inadempimentocontrattuale: ai sensi dell'art. 1218 c.c. grava sul debitore l'onere di provarel'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. LaTelecom non aveva fornito alcuna prova liberatoria. Il ricorrente richiamaCass. SS.UU. n. 13533/2001 e Cass. n. 982/2002 sul riparto dell'onereprobatorio.c).- Violazione degli artt. 1226, 2056, 2059, 1375, 1176 comma 2 c.c. e115, 112 c.p.c.Il Tribunale ha illegittimamente censurato la liquidazione equitativa deldanno operata dal Giudice di Pace, sostituendosi alla parte e contraddicendoi principi consolidati della Cassazione, secondo cui la liquidazione equitativaNumero registro generale 19447/2024Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 21860/2026Data pubblicazione 26/06/2026adeguatamente motivata non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n.24070/2017; Cass. n. 5090/2016) ed, una volta accertato l'inadempimentoe l'esistenza del danno, il Giudice è obbligato, anche d'ufficio, a liquidarloequitativamente, non essendo consentita una decisione di non liquet (Cass.n. 17950/2021; Cass. n. 21258/2020; Cass. n. 4310/2018; Cass. n.13515/2022).Il Tribunale, dopo aver condiviso l'accertamento dell'inadempimentocontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuto l'indennizzo di € 842,50, nonpoteva poi negare il risarcimento per presunta mancanza di prova,incorrendo in un inammissibile vuoto risarcitorio.3.1.- Il motivo è infondato.E’ principio consolidato che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.presuppone la prova certa dell'esistenza del danno, potendo sopperire soloall'impossibilità o difficoltà di provarne il preciso ammontare. In mancanzadi prova dell'an debeatur, la liquidazione equitativa è preclusa: «inmancanza di prova dell'an del danno la liquidazione equitativa è preclusa,essendo consentita solo allorquando sia obiettivamente impossibile oparticolarmente difficile dimostrare il preciso ammontare del danno, di cuisia però provata con certezza la sussistenza» (Cass. civ., Sez. III, n.20079/2024). Nello stesso senso: «la liquidazione equitativa del danno exarticoli 1226 e 2056 cod. civ. ha natura sussidiaria e non sostitutiva,presupponendo che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica e nonmeramente ipotetico o eventuale» (Cass. civ., Sez. III, n. 21607/2025). Eancora: «la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può assumerevalenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenzadello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento»(Cass. civ., Sez. VI-3, n. 8941/2022).Il Tribunale ha accertato in punto di fatto – con motivazione ampia elogicamente coerente – che le spese per carta intestata, timbri, bigliettinida visita e insegna pubblicitaria non sono state né quantificate né provateNumero registro generale 19447/2024Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 21860/2026Data pubblicazione 26/06/2026nella loro consistenza, e comunque l'utenza venne poi effettivamenteutilizzata con il numero già stampato; che gli scontrini delle ricarichetelefoniche non provano il nesso causale con il disservizio, e alcuni siriferiscono a periodo successivo; che il registro dei corrispettivi mostravaricavi inferiori nei mesi antecedenti il disservizio (gennaio-febbraio 2009)rispetto ai mesi del disservizio stesso (marzo-maggio 2009), smentendol'assunto del lucro cessante; che le testimonianze (Fortino, Chiarelli) sonostate ritenute generiche e insufficienti.Dunque ha escluso che sia stata fornita la prova del danno. E, comesi è detto, tale prova è il presupposto della liquidazione equitativa.Ne consegue che la censura in disamina va rigettata anche nella parte incui si prospetta la violazione degli artt. 1375, 1176, secondo comma, c.c. e115 e 112 c.p.c.Quanto al richiamo dell'art. 1218 c.c., il ricorrente sovrappone lapresunzione di colpa gravante sul debitore inadempiente con l'onereprobatorio del creditore: l'art. 1218 c.c. agevola la provadell'inadempimento (già accertato), ma non esonera il danneggiato dalprovare il danno conseguente e il nesso causale. Ai fini della responsabilità,deve essere dimostrato il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fattoillecito e il danno, e l'onere della prova di tale nesso ricade su colui cheagisce per il risarcimento» (cfr. Cass. Sez. III, n. 28991/2019).Non è fondato neppure l'argomento per cui, una volta accertatol'inadempimento e liquidato l'indennizzo, il giudice non potrebbe negare ildanno ulteriore. L'indennizzo ex art. 27 [OSCURATO:PERSONA] e art. 4 CartaServizi – qualificato dal Tribunale come clausola penale ex art. 1382 c.c. –costituisce liquidazione convenzionale e forfettaria del danno dainterruzione del servizio. Il danno patrimoniale ulteriore richiede una provaautonoma, che il Tribunale ha ritenuto mancante con accertamentoinsindacabile in sede di legittimità.Numero registro generale 19447/2024Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 21860/2026Data pubblicazione 26/06/20264.- Con il quarto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1218, 1226, 2056 e 2059 c.c.Il ricorrente censura il rigetto dell'appello incidentale relativo al dannoesistenziale.Sostiene che la motivazione del Tribunale è contraddittoria: purriconoscendo che l'attore aveva lamentato specifici pregiudizi (impossibilitàdi svolgere l'attività commerciale abituale, necessità di attività aggiuntive,alterazione peggiorativa della quotidianità), ha ritenuto la domandagenerica. In realtà, i pregiudizi erano stati ampiamente provati dalledeposizioni testimoniali (testi Fortino e Chiarelli), regolarmente ammesse emai contestate.Il ricorrente evidenzia che la privazione del servizio telefonico per oltre duemesi aveva leso diritti costituzionalmente protetti: il diritto all'agire a-reddituale (art. 2 Cost.), la libertà di comunicazione (art. 15 Cost.) e lamanifestazione del pensiero (art. 21 Cost.);che la condotta della Telecomintegrava il delitto di interruzione di pubblico servizio ex art. 340 c.p.; chesi configurava anche un danno da digital divide per il mancato accesso aInternet (ADSL "[OSCURATO:PERSONA]") per 66 giorni.Il ricorrente ricorda come la giurisprudenza ( SS.UU. n. 26972/2008 —richiamate dallo stesso Giudice di Pace —) imponga il risarcimento deldanno non patrimoniale quando il fatto illecito violi gravemente dirittiinviolabili della persona.[OSCURATO:PERSONA] d'appello, una volta accertato l'inadempimento contrattuale,avrebbe dovuto liquidare anche il danno esistenziale in via equitativa exartt. 1226, 2056 e 2059 c.c., senza potersi trincerare dietro una decisionedi non liquet.4.1.- Il motivo è inammissibile.La sentenza impugnata ha rigettato l'appello incidentale richiamandocorrettamente i principi delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n.26972/2008), secondo cui il risarcimento del danno non patrimonialeNumero registro generale 19447/2024Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 21860/2026Data pubblicazione 26/06/2026richiede la prova della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio,che non deve risolversi in meri disagi o fastidi, dovendo la lesione «eccedereuna certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da esseremeritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo ditolleranza».Il Tribunale ha ritenuto non solo generica la relativa domanda: il ricorrentesi era limitato a dedurre di aver subito «una alterazione peggiorativa dellaquotidianità consistente nel non aver potuto svolgere la pregressa abitualeconcrete e specifiche; ma l’ha altresì ritenuta sfornita di prova, stimandocome insufficienti le testimonianze, che, pur menzionando stress enervosismo, non hanno fornito la prova di un danno esistenzialegiuridicamente risarcibile, che esige la dimostrazione di una lesione grave adiritti costituzionalmente protetti.Questo accertamento è qui insindacabile, attenendo alla valutazione delleprove ed è adeguatamente motivato.Anche il richiamo all'art. 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio) e al c.d.digital divide non sposta i termini della questione: la domanda risarcitoriacivilistica richiede comunque la prova del pregiudizio concreto.Il ricorso va dunque rigettato.Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza evanno distratte in favore del procuratore della controricorrente, che si èdichiarato antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore delprocuratore della controricorrente, che si dichiara antistatario.Numero registro generale 19447/2024Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 21860/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/06/2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]