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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23967/2026

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egale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale GaetanoGrandolfo, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 598/2023 della CORTE d'APPELLO diPotenza pubblicata il 5.12.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3.7.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/20261.

Con sentenza pubblicata il 31.1.2018, il Tribunale di Potenza accoglievala domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la condannava al pagamento di euro25.798, oltre agli interessi legali dal 30.9.2008 al soddisfo.L’attrice, titolare di un’officina meccanica, aveva addotto di averesubito il 18.1.2008, a causa di sbalzi di tensione, il danneggiamento di unmacchinario e la sospensione dell’attività produttiva; dopo aver segnalato ildisservizio con fax del 21.1.2008, aveva richiesto l’intervento dei tecnici diPrime [OSCURATO:SOCIETA]., i quali tra il 21 e il 25 gennaio 2008 avevanosostituito il pezzo danneggiato, con conseguente esborso dell’attrice di euro23.116,54 come da fattura del 29.2.2008; in data 25.7.2008 l’attrice avevainviato a [OSCURATO:SOCIETA]. una raccomandata rimasta senza riscontro.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva resistito, asserendo che il giorno 18.1.2008nell’archivio unico impianti non risultavano segnalazioni di interruzionenell’erogazione dell’energia elettrica e che nessun disservizio era statolamentato dall’attrice, la quale solo il 21.3.2008 aveva inviato un fax e adistanza di sei mesi dall’evento aveva spedito una raccomandata.

Laconvenuta aveva aggiunto che l’evento, se realmente verificatosi, avrebbedovuto interessare tutte le utenze collegate alla cabina di distribuzione dizona, e che eventuali danni erano da attribuire alla non conformitàdell’impianto elettrico dell’opificio.

In ogni caso, nessun elemento era statofornito in relazione alla quantificazione del danno preteso, che era rimastadel tutto generica.Il Tribunale di Potenza, presso il quale il procedimento era statotrasferito a seguito della soppressione del Tribunale di Melfi, ritenevaincontestata la sussistenza del rapporto contrattuale e reputava l’istruttoriaidonea a dimostrare sia il verificarsi del danno, sia la sua riconducibilità allaconvenuta.

In particolare, riteneva provati il difetto (lo sbalzo di tensionedel 18.1.2008) e l’intervento di riparazione del macchinario da parte delPag. 2 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026personale specializzato, che aveva comportato l’esborso di cui alla fatturain atti, e la segnalazione via fax del 21.1.2008.2.

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 598/2023, accoglieval’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e in totale riforma della sentenza gravata,rigettava la domanda dell’attrice con l’aggravio delle spese di entrambi igradi.La Corte d’appello, dopo aver rilevato che l’appellata avevadebitamente segnalato a mezzo fax il 21.1.2008 la verificazione di “alcunisbalzi di tensione” e che era provato il nesso di causa tra il danno el’inadempimento dell’appellante (ossia lo sbalzo di tensione), mentre suquest’ultima gravava la prova di aver diligentemente adempiuto la propriaobbligazione, osservava che la fattura commerciale, atto di formazioneunilaterale e idoneo a documentare l’esecuzione di un contratto, non era dasola sufficiente per la prova del danno, specialmente se non accompagnatada quietanza o da annotazione equivalente attestante il pagamento.3. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha presentato ricorsosulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata comunicata al difensore della ricorrenteproposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis c.p.c. con pronunciad’inammissibilità del ricorso.In data 10.12.2025 è stata depositata rituale e tempestiva istanzaper la decisione del ricorso.

La trattazione del ricorso è stata dunque fissatain adunanza camerale del 20.3.2026, per la quale la ricorrente ha depositatomemoria.

L’adunanza, per impedimento del consigliere relatore, è statadifferita alla data odierna, per cui entrambe le parti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 167, primo comma, e 342,112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha accolto una censurasul quantum che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva specificamente proposto inPag. 3 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026primo grado.

Essa, quale convenuta, qualificando come eccessiva larichiesta risarcitoria, non aveva contestato il quantum in modo analitico, eanzi, avendo mostrato acquiescenza a quella pretesa, ossia all’indicazionedell’ammontare, la contestazione non poteva compiersi in appello.2.

Il secondo motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,sostiene che la Corte d’appello ha attribuito implicitamente alle difese inprimo grado della convenuta il valore di contestazione specifica della fatturae, per questa via, ha omesso di trarre le debite conseguenze della mancatacontestazione dei fatti costitutivi allegati dall’attrice.

La tardiva deduzionein appello della contestazione, si argomenta, implicava, da un lato, la provadel fatto, dall’altro, la violazione del contraddittorio, non potendo in quellasede l’attore proporre adeguati mezzi di prova.3.

Il terzo motivo espone violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.e dell’art. 115, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha fondato il propriogiudizio soltanto sull’assenza di quietanza della fattura, senza considerarealtri elementi, non contestati, idonei a concorrere alla prova del quantum.Il principio del riparto dell’onere della prova non è stato coordinato né conquello della disponibilità delle prove, né con quello della responsabilitàindiscussa della convenuta, cosicché la corte territoriale ha reputatoinsufficiente il quadro probatorio senza valutare gli elementi che avrebberopermesso, comunque, una stima del danno.4.

Risulta pregiudiziale l’esame del terzo motivo, il quale è fondato perquanto di ragione.4.1.

La Corte d’appello ha escluso di poter pronunciare sul quantum, cheera l’unica questione contenuta nel sesto motivo di impugnazione,affermando che in tema vi era soltanto la fattura «priva di attestazione dipagamento o di quietanza» (pagina 11, primo capoverso).

In realtà, quelche rileva non è se il pagamento fosse avvenuto e se la fattura fosse stataPag. 4 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026quietanza, bensì l’accertamento se vi fosse, o meno, un quantum del dannolamentato: e la fattura già di per sé, logicamente, attesta la necessità diuna riparazione, tanto più che la corte potentina, avendo rigettato i primicinque motivi, non ha negato la responsabilità contrattuale della convenuta,ma ha ritenuto non provato il danno nel suo concreto ammontare.Qualora dovesse intendersi, con un estremo rigore tale da incorrerenel formalismo, che dalla fattura emerga soltanto la prova dell’an, se l’ansussiste, la conseguenza, cioè il quantum, sarebbe recuperabile anche pervia di equità, rispetto al quale il giudice è tenuto ad attivare pure in appelloil potere di valutazione ex art. 1226 c.c.4.2.

Il potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., qualeespressione del più generale potere ex art. 115 c.p.c. (v.

Cass., sez.

III, 16luglio 2025 n. 19681; Cass., sez.

III, 29 aprile 2022 n. 13515; Cass., sez.III, 18 marzo 2022 n. 8941; Cass., sez.

III, 5 febbraio 2021 n. 2831; Cass.,sez.

III, 17 novembre 2020 n. 26051; Cass., sez.

II, 9 novembre 2020 n.25017; Cass., sez.

III, 20 gennaio 2020 n. 1636; Cass., sez.

III, 6 dicembre2018 n. 31546; Cass., sez.

II, 22 febbraio 2018 n. 4310; Cass., sez.

III, 10novembre 2011 n. 20990; Cass., sez.

III, 30 aprile 2010 n. 10607), siinnesta in situazioni nelle quali, quando il danno patrimoniale è certo, nonè possibile pervenire alla medesima certezza sulla misura dello stesso.L’equità ivi richiamata costituisce un criterio sussidiario e, pertanto,residuale, che, come osservato, ha il significato di prudentecontemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno: lavalutazione equitativa è, precisamente, un giudizio di mediazione tra leprobabilità positive e negative del danno effettivo.È stato ripetutamente affermato da questa Suprema Corte che laliquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudentecriterio valutativo del giudice di merito, non soltanto quando ladeterminazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quandola stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti comeparticolarmente difficoltosa (v., Cass., sez.

III, 4 aprile 2019 n. 9339; Cass.,Pag. 5 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026sez.

II, 17 maggio 2000 n. 6414; e cfr. già Cass., sez.

III, 4 luglio 1968 n.2247).

È stato inoltre precisato che il giudice può fare ricorso al criterio dellaliquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano lecondizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso alsuo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficiopure dal giudice di appello.

Si vedano infatti, ex multis, Cass. 13515/2022;Cass. 2831/2021 e Cass. 1636/2020, citate; principio, questo, consolidatoa partire da Cass., sez.

III, 14 novembre 1961 n. 2655, la quale haaffermato che “il giudice può far ricorso al criterio della liquidazioneequitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, anche di ufficio,trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento.

Tale facoltàpuò essere esercitata d'ufficio anche dal giudice di appello".Va tuttavia ribadito, che presupposto indefettibile per il ricorso allaliquidazione equitativa del danno è l'esistenza di un danno risarcibile certo,e non meramente eventuale o ipotetico, sopperendo l’equità a far fronte asituazione di impossibilità, o di estrema o di particolare difficoltà, di provadel danno nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto.

Con ilche prende corpo e si giustifica l’implementazione del criterio, nonsostitutivo, ma sussidiario e residuale rimesso al prudente apprezzamentoda parte del giudice (v., tra le molte, Cass. 2831/2021, cit.).

La liquidazioneequitativa del danno, infatti, ha natura sussidiaria, perché presupponel'esistenza di un danno oggettivamente accertato.

Essa attribuisce al giudicedi merito non un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in viaequitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno (v.

Cass.26051/2020, cit.).

La liquidazione equitativa, inoltre, ha natura nonsostitutiva, perché a essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze odecadenze istruttorie in cui le parti siano incorse.

La ratio della valutazioneequitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, inmancanza degli elementi necessari per procedere a una sua puntualequantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice disopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine diPag. 6 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass., sez.

II, 6 aprile 2017n. 8920), pervenendo a una omogeneità tra risarcimento accordato e dannorisentito.Resta fermo, invece, che la valutazione equitativa non può assumerevalenza surrogatoria della prova del danno, né è possibile utilizzarla persopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tral'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno(v., Cass., sez.

II, 27 aprile 2017 n. 10393; Cass. 8941/2022).

Qualora nonricorrano tali ipotesi e, quindi, il danno sia certo nella sua esistenza, non èconsentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi talepronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertatoin termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e diconseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (v., Cass.13515/2022, cit.).4.3.

La Corte d’appello, nonostante il già avvenuto riconoscimentodell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, quindi, dell’esistenza del dannoconnesso allo sbalzo di tensione verificato il 18.1.2008, come tale integranteanche un evidente pregiudizio all’esercizio dell’attività di impresa,debitamente segnalato a mezzo fax il 21.1.2008 (pagina 7, riga 12), inrelazione al quale «dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio edalle dichiarazioni rese dai testi sono emersi elementi sufficienti a ritenereprovato il nesso causale tra il danno e la condotta di [OSCURATO:SOCIETA].» (sentenza,pagina 9, penultimo capoverso), ha escluso di poter procedere allaliquidazione del danno emergente per l’avvenuta produzione della fatturadel 29.2.2008 «priva di attestazione di pagamento o di quietanza», perchénon idonea a dimostrare il danno, consistente nell’esborso di denaronecessario alla riparazione del macchinario danneggiato dallo sbalzo ditensione (pagina 11, primo capoverso).Così argomentando, però, la corte potentina ha confuso i temi dellaprova dell’an, che ricorreva ed era pacifica (e dalla stessa corteconfermata), e quella del quantum debeatur, in tal modo pretermettendoPag. 7 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026l’esame delle conseguenze dannose, la cui valutazione doveva essere fattao sulla base degli elementi di prova, al di fuori del paradigma equitativo,anche facendo ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio volta alla verificadella compatibilità degli interventi riparatori eseguiti e della congruità diquanto esposto — consulenza d’ufficio chiesta da entrambe le parti, marigettata in primo grado —, oppure ricorrendo alla valutazione ex art. 1226c.c. in via sussidiaria.

Diversamente opinando sarebbe come “affermare cheil più non contiene il meno” (v.

Cass. 13515/2022, cit.), cosicché delle duel’una, mentre la Corte d’appello le ha escluse entrambe.A fronte dell’esistenza di un evento di danno certo, non meramenteipotetico o improbabile, la cui prova risultava acquisita agli atti, comepacificamente emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corted’appello, quand’anche avesse ritenuto l’inadeguatezza degli elementiforniti dall’appellante e, quindi, nell’asserita impossibilità di procedere allaliquidazione sulla base delle prove, avrebbe dovuto esercitare il potere divalutazione equitativa delle conseguenze patrimoniali del danno per lariparazione del macchinario.Nel caso di specie, la ricorrente aveva allegato e provato l’evento didanno, specificando quanto preteso a titolo di danno emergente per lariparazione del macchinario, mentre il giudice di secondo grado si èarrestato di fronte alla produzione della fattura «priva di attestazione dipagamento o di quietanza».Senonché, non di lacuna probatoria ascrivibile all’attrice si trattava,ma, eventualmente, di una mera difficoltà di prova (del danno) nel suopreciso ammontare, alla quale il giudice, ritenuta non bastevole la fattura,avrebbe dovuto sopperire con l’attivazione ufficiosa del potere divalutazione ex art. 1226 c.c., ma non certo astenersi dal completo esamedella domanda, risolvendo la propria determinazione in un non liquet.5.

Accolto dunque per quanto di ragione il terzo motivo, la sentenza vacassata in relazione, rinviando - anche per le spese del giudizio di legittimitàPag. 8 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026- alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione per un nuovoesame.

P.Q.MAccoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenzaimpugnata in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte di appello di Potenza.Così deciso in Roma il 3 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale GaetanoGrandolfo, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 598/2023 della CORTE d'APPELLO diPotenza pubblicata il 5.12.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3.7.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/20261. Con sentenza pubblicata il 31.1.2018, il Tribunale di Potenza accoglievala domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la condannava al pagamento di euro25.798, oltre agli interessi legali dal 30.9.2008 al soddisfo.L’attrice, titolare di un’officina meccanica, aveva addotto di averesubito il 18.1.2008, a causa di sbalzi di tensione, il danneggiamento di unmacchinario e la sospensione dell’attività produttiva; dopo aver segnalato ildisservizio con fax del 21.1.2008, aveva richiesto l’intervento dei tecnici diPrime [OSCURATO:SOCIETA]., i quali tra il 21 e il 25 gennaio 2008 avevanosostituito il pezzo danneggiato, con conseguente esborso dell’attrice di euro23.116,54 come da fattura del 29.2.2008; in data 25.7.2008 l’attrice avevainviato a [OSCURATO:SOCIETA]. una raccomandata rimasta senza riscontro.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva resistito, asserendo che il giorno 18.1.2008nell’archivio unico impianti non risultavano segnalazioni di interruzionenell’erogazione dell’energia elettrica e che nessun disservizio era statolamentato dall’attrice, la quale solo il 21.3.2008 aveva inviato un fax e adistanza di sei mesi dall’evento aveva spedito una raccomandata. Laconvenuta aveva aggiunto che l’evento, se realmente verificatosi, avrebbedovuto interessare tutte le utenze collegate alla cabina di distribuzione dizona, e che eventuali danni erano da attribuire alla non conformitàdell’impianto elettrico dell’opificio. In ogni caso, nessun elemento era statofornito in relazione alla quantificazione del danno preteso, che era rimastadel tutto generica.Il Tribunale di Potenza, presso il quale il procedimento era statotrasferito a seguito della soppressione del Tribunale di Melfi, ritenevaincontestata la sussistenza del rapporto contrattuale e reputava l’istruttoriaidonea a dimostrare sia il verificarsi del danno, sia la sua riconducibilità allaconvenuta. In particolare, riteneva provati il difetto (lo sbalzo di tensionedel 18.1.2008) e l’intervento di riparazione del macchinario da parte delPag. 2 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026personale specializzato, che aveva comportato l’esborso di cui alla fatturain atti, e la segnalazione via fax del 21.1.2008.2. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 598/2023, accoglieval’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e in totale riforma della sentenza gravata,rigettava la domanda dell’attrice con l’aggravio delle spese di entrambi igradi.La Corte d’appello, dopo aver rilevato che l’appellata avevadebitamente segnalato a mezzo fax il 21.1.2008 la verificazione di “alcunisbalzi di tensione” e che era provato il nesso di causa tra il danno el’inadempimento dell’appellante (ossia lo sbalzo di tensione), mentre suquest’ultima gravava la prova di aver diligentemente adempiuto la propriaobbligazione, osservava che la fattura commerciale, atto di formazioneunilaterale e idoneo a documentare l’esecuzione di un contratto, non era dasola sufficiente per la prova del danno, specialmente se non accompagnatada quietanza o da annotazione equivalente attestante il pagamento.3. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha presentato ricorsosulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata comunicata al difensore della ricorrenteproposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis c.p.c. con pronunciad’inammissibilità del ricorso.In data 10.12.2025 è stata depositata rituale e tempestiva istanzaper la decisione del ricorso. La trattazione del ricorso è stata dunque fissatain adunanza camerale del 20.3.2026, per la quale la ricorrente ha depositatomemoria. L’adunanza, per impedimento del consigliere relatore, è statadifferita alla data odierna, per cui entrambe le parti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 167, primo comma, e 342,112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha accolto una censurasul quantum che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva specificamente proposto inPag. 3 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026primo grado. Essa, quale convenuta, qualificando come eccessiva larichiesta risarcitoria, non aveva contestato il quantum in modo analitico, eanzi, avendo mostrato acquiescenza a quella pretesa, ossia all’indicazionedell’ammontare, la contestazione non poteva compiersi in appello.2. Il secondo motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,sostiene che la Corte d’appello ha attribuito implicitamente alle difese inprimo grado della convenuta il valore di contestazione specifica della fatturae, per questa via, ha omesso di trarre le debite conseguenze della mancatacontestazione dei fatti costitutivi allegati dall’attrice. La tardiva deduzionein appello della contestazione, si argomenta, implicava, da un lato, la provadel fatto, dall’altro, la violazione del contraddittorio, non potendo in quellasede l’attore proporre adeguati mezzi di prova.3. Il terzo motivo espone violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.e dell’art. 115, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha fondato il propriogiudizio soltanto sull’assenza di quietanza della fattura, senza considerarealtri elementi, non contestati, idonei a concorrere alla prova del quantum.Il principio del riparto dell’onere della prova non è stato coordinato né conquello della disponibilità delle prove, né con quello della responsabilitàindiscussa della convenuta, cosicché la corte territoriale ha reputatoinsufficiente il quadro probatorio senza valutare gli elementi che avrebberopermesso, comunque, una stima del danno.4. Risulta pregiudiziale l’esame del terzo motivo, il quale è fondato perquanto di ragione.4.1. La Corte d’appello ha escluso di poter pronunciare sul quantum, cheera l’unica questione contenuta nel sesto motivo di impugnazione,affermando che in tema vi era soltanto la fattura «priva di attestazione dipagamento o di quietanza» (pagina 11, primo capoverso). In realtà, quelche rileva non è se il pagamento fosse avvenuto e se la fattura fosse stataPag. 4 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026quietanza, bensì l’accertamento se vi fosse, o meno, un quantum del dannolamentato: e la fattura già di per sé, logicamente, attesta la necessità diuna riparazione, tanto più che la corte potentina, avendo rigettato i primicinque motivi, non ha negato la responsabilità contrattuale della convenuta,ma ha ritenuto non provato il danno nel suo concreto ammontare.Qualora dovesse intendersi, con un estremo rigore tale da incorrerenel formalismo, che dalla fattura emerga soltanto la prova dell’an, se l’ansussiste, la conseguenza, cioè il quantum, sarebbe recuperabile anche pervia di equità, rispetto al quale il giudice è tenuto ad attivare pure in appelloil potere di valutazione ex art. 1226 c.c.4.2. Il potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., qualeespressione del più generale potere ex art. 115 c.p.c. (v. Cass., sez. III, 16luglio 2025 n. 19681; Cass., sez. III, 29 aprile 2022 n. 13515; Cass., sez.III, 18 marzo 2022 n. 8941; Cass., sez. III, 5 febbraio 2021 n. 2831; Cass.,sez. III, 17 novembre 2020 n. 26051; Cass., sez. II, 9 novembre 2020 n.25017; Cass., sez. III, 20 gennaio 2020 n. 1636; Cass., sez. III, 6 dicembre2018 n. 31546; Cass., sez. II, 22 febbraio 2018 n. 4310; Cass., sez. III, 10novembre 2011 n. 20990; Cass., sez. III, 30 aprile 2010 n. 10607), siinnesta in situazioni nelle quali, quando il danno patrimoniale è certo, nonè possibile pervenire alla medesima certezza sulla misura dello stesso.L’equità ivi richiamata costituisce un criterio sussidiario e, pertanto,residuale, che, come osservato, ha il significato di prudentecontemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno: lavalutazione equitativa è, precisamente, un giudizio di mediazione tra leprobabilità positive e negative del danno effettivo.È stato ripetutamente affermato da questa Suprema Corte che laliquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudentecriterio valutativo del giudice di merito, non soltanto quando ladeterminazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quandola stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti comeparticolarmente difficoltosa (v., Cass., sez. III, 4 aprile 2019 n. 9339; Cass.,Pag. 5 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026sez. II, 17 maggio 2000 n. 6414; e cfr. già Cass., sez. III, 4 luglio 1968 n.2247). È stato inoltre precisato che il giudice può fare ricorso al criterio dellaliquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano lecondizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso alsuo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficiopure dal giudice di appello. Si vedano infatti, ex multis, Cass. 13515/2022;Cass. 2831/2021 e Cass. 1636/2020, citate; principio, questo, consolidatoa partire da Cass., sez. III, 14 novembre 1961 n. 2655, la quale haaffermato che “il giudice può far ricorso al criterio della liquidazioneequitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, anche di ufficio,trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento. Tale facoltàpuò essere esercitata d'ufficio anche dal giudice di appello".Va tuttavia ribadito, che presupposto indefettibile per il ricorso allaliquidazione equitativa del danno è l'esistenza di un danno risarcibile certo,e non meramente eventuale o ipotetico, sopperendo l’equità a far fronte asituazione di impossibilità, o di estrema o di particolare difficoltà, di provadel danno nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. Con ilche prende corpo e si giustifica l’implementazione del criterio, nonsostitutivo, ma sussidiario e residuale rimesso al prudente apprezzamentoda parte del giudice (v., tra le molte, Cass. 2831/2021, cit.). La liquidazioneequitativa del danno, infatti, ha natura sussidiaria, perché presupponel'esistenza di un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudicedi merito non un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in viaequitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno (v. Cass.26051/2020, cit.). La liquidazione equitativa, inoltre, ha natura nonsostitutiva, perché a essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze odecadenze istruttorie in cui le parti siano incorse. La ratio della valutazioneequitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, inmancanza degli elementi necessari per procedere a una sua puntualequantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice disopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine diPag. 6 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass., sez. II, 6 aprile 2017n. 8920), pervenendo a una omogeneità tra risarcimento accordato e dannorisentito.Resta fermo, invece, che la valutazione equitativa non può assumerevalenza surrogatoria della prova del danno, né è possibile utilizzarla persopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tral'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno(v., Cass., sez. II, 27 aprile 2017 n. 10393; Cass. 8941/2022). Qualora nonricorrano tali ipotesi e, quindi, il danno sia certo nella sua esistenza, non èconsentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi talepronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertatoin termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e diconseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (v., Cass.13515/2022, cit.).4.3. La Corte d’appello, nonostante il già avvenuto riconoscimentodell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, quindi, dell’esistenza del dannoconnesso allo sbalzo di tensione verificato il 18.1.2008, come tale integranteanche un evidente pregiudizio all’esercizio dell’attività di impresa,debitamente segnalato a mezzo fax il 21.1.2008 (pagina 7, riga 12), inrelazione al quale «dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio edalle dichiarazioni rese dai testi sono emersi elementi sufficienti a ritenereprovato il nesso causale tra il danno e la condotta di [OSCURATO:SOCIETA].» (sentenza,pagina 9, penultimo capoverso), ha escluso di poter procedere allaliquidazione del danno emergente per l’avvenuta produzione della fatturadel 29.2.2008 «priva di attestazione di pagamento o di quietanza», perchénon idonea a dimostrare il danno, consistente nell’esborso di denaronecessario alla riparazione del macchinario danneggiato dallo sbalzo ditensione (pagina 11, primo capoverso).Così argomentando, però, la corte potentina ha confuso i temi dellaprova dell’an, che ricorreva ed era pacifica (e dalla stessa corteconfermata), e quella del quantum debeatur, in tal modo pretermettendoPag. 7 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026l’esame delle conseguenze dannose, la cui valutazione doveva essere fattao sulla base degli elementi di prova, al di fuori del paradigma equitativo,anche facendo ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio volta alla verificadella compatibilità degli interventi riparatori eseguiti e della congruità diquanto esposto — consulenza d’ufficio chiesta da entrambe le parti, marigettata in primo grado —, oppure ricorrendo alla valutazione ex art. 1226c.c. in via sussidiaria. Diversamente opinando sarebbe come “affermare cheil più non contiene il meno” (v. Cass. 13515/2022, cit.), cosicché delle duel’una, mentre la Corte d’appello le ha escluse entrambe.A fronte dell’esistenza di un evento di danno certo, non meramenteipotetico o improbabile, la cui prova risultava acquisita agli atti, comepacificamente emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corted’appello, quand’anche avesse ritenuto l’inadeguatezza degli elementiforniti dall’appellante e, quindi, nell’asserita impossibilità di procedere allaliquidazione sulla base delle prove, avrebbe dovuto esercitare il potere divalutazione equitativa delle conseguenze patrimoniali del danno per lariparazione del macchinario.Nel caso di specie, la ricorrente aveva allegato e provato l’evento didanno, specificando quanto preteso a titolo di danno emergente per lariparazione del macchinario, mentre il giudice di secondo grado si èarrestato di fronte alla produzione della fattura «priva di attestazione dipagamento o di quietanza».Senonché, non di lacuna probatoria ascrivibile all’attrice si trattava,ma, eventualmente, di una mera difficoltà di prova (del danno) nel suopreciso ammontare, alla quale il giudice, ritenuta non bastevole la fattura,avrebbe dovuto sopperire con l’attivazione ufficiosa del potere divalutazione ex art. 1226 c.c., ma non certo astenersi dal completo esamedella domanda, risolvendo la propria determinazione in un non liquet.5. Accolto dunque per quanto di ragione il terzo motivo, la sentenza vacassata in relazione, rinviando - anche per le spese del giudizio di legittimitàPag. 8 di 9Numero registro generale 4193/2024Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 23967/2026Data pubblicazione 23/07/2026- alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione per un nuovoesame. P.Q.MAccoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenzaimpugnata in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte di appello di Potenza.Così deciso in Roma il 3 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 9 di 9