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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23117/2026

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[OSCURATO:PERSONA] e FrancescoGiammaria, come da procura speciale a margine del ricorso;– ricorrente –controTrade s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al controricorso;Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026–ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 4284/2019 della Corte di appello di Milanodepositata il 24/10/2019 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale diMilano, la [OSCURATO:PERSONA] NV, chiedendo il riconoscimento delleindennità di fine rapporto e il risarcimento del danno.

Deduceva diaver stipulato un contratto di agenzia con la società convenuta indata 6 giugno 2011 e che il predetto contratto costituiva la naturaleprosecuzione di quello precedentemente intercorso, senzasoluzione di continuità, tra la medesima preponente e laWonderfull s.r.l.

Contestava la legittimità del recesso esercitato,per giusta causa, dalla preponente, con lettera raccomandata del25 marzo 2013, con la quale veniva lamentato il rilevante calo deicontratti procurati dall'agente, verificatosi a partire da ottobre2012, fino all'azzeramento degli stessi in corrispondenza degliultimi mesi prima del recesso.

Secondo l'attrice tale calo, pacificotra le parti, era da attribuire alla Vodafone che aveva violato i suoidoveri contrattuali e gli obblighi di collaborazione, anche in basealla buona fede contrattuale.

Assumeva, infatti, l'attrice cheVodafone si fosse rifiutata di concludere i contratti con i clientiprocurati da Trade con il pretesto della morosità degli stessi o dellamancanza di copertura di rete che non avrebbe permesso aVodafone di erogare in maniera regolare il servizio.2.

Espletata la fase istruttoria, anche a mezzo di prova delegata, ilTribunale condannava Vodafone Italia s.p.a. a pagare alla Trade2 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026s.r.l. le somme di euro 78.928,36 a titolo di indennità sostituiva dipreavviso, di euro 14.777,38 a titolo di indennità di risoluzione delrapporto, di euro 42.045,90 a titolo di indennità suppletiva diclientela e di euro 173.000 a titolo di risarcimento del danno dainadempimento contrattuale, oltre rivalutazione e interessi.

Indefinitiva, il giudice di prime cure, sulla base della documentazioneallegata e delle deposizioni raccolte, riteneva illegittimo il recessoesercitato da Vodafone e provvedeva a quantificare il danno subitodall'agente e le indennità a lui spettanti, ritenendo, tuttavia, nonapplicabile, alla fattispecie, l'art. 1751 c.c.3.

Sull’impugnazione principale della Vodafone Italia s.p.a. eincidentale della Trade s.r.l., la Corte d’appello di Milano rigettavaentrambi i gravami sulla base, per quanto qui ancora rileva, delleseguenti considerazioni: a) in base alle produzioni documentali ealle dichiarazioni dei testi di parte attrice, il recesso operato dallaVodafone era avvenuto in assenza di giusta causa, consideratol’ingiustificato rifiuto di concludere i contratti con i clienti procuratidalla Trade con il pretesto della morosità degli stessi o dellamancanza di copertura di rete, nonché il ripetuto intervento deglioperatori del call center di Teletu che, con l’obiettivo di accelerarela migrazione dei clienti e l’attivazione delle nuove linee, eranointervenuti nel processo di registrazione degli stessi, in tal guisasottraendoli all’agente; b) accertata l’esistenza di un danno acarico della Trade, per via delle condotte dolose imputabili allapreponente, il ricorso da parte del Tribunale alla sua liquidazionein via equitativa risultava legittima e doverosa, avendo il giudicedi prime cure quantificato la perdita provvigionale sulla base delraffronto fra la media delle provvigioni incassate dalla Wonderfull3 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026e dalla Trade negli anni 2010 e 2011 e il volume delle provvigioniincassate dalla Trade nel 2012 e tenendo presente che allaVodafone poteva essere imputato solo il calo delle provvigionirelativo agli ultimi sei mesi del rapporto fino a marzo 2013; c) viera continuità formale e giuridica tra il primo contratto di agenziaintercorso con la Wonderfull e il secondo intercorso con la Trade,stipulazione del secondo, i due contratti coincidevano quanto alcontenuto, all’oggetto, agli obblighi, alle provvigioni e allecondizioni, Teletu aveva continuato a effettuare storni, rettifiche eannullamenti di provvigioni già pagate a Wonderfull concontabilizzazione nei confronti della Trade, quando la Wonderfullera ancora operativa e quest’ultima non aveva preteso alcunaindennità in relazione alla cessazione del suo rapporto con Teletu;d) non erano sussistenti i requisiti previsti dall’art. 1751 c.c. per laliquidazione dell’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia(vale a dire, l’incremento degli affari e il mantenimento, in capoalla preponente, di un vantaggio economico derivante dall’operadell’agente), atteso che l’agente si era limitato a produrre lesingole fatture emesse nei confronti di Vodafone, laddove lerichieste di esibizione documentale e di c.t.u. erano statecorrettamente disattese dal Tribunale in quanto generiche emeramente esplorative.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneVodafone Italia s.p.a. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo, a suavolta, ricorso incidentale, fondato su un unico motivo, avverso ilquale la Vodafone ha depositato controricorso.4 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e 112, 115 e 244c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per nonaver la Corte territoriale considerato che, nel caso di specie, si eradi fronte ad un pacifico azzeramento dell’attività dell’agente, la cuiimputabilità era in re ipsa e non necessitava, dunque, di alcunacomparazione e che la resistente non avrebbe potuto dimostraredocumentali) l’invocata eccezione di inadempimento, ciò in quanto,sulla base dell’art. 5 del contratto di agenzia (trascritto a pag. 10),la Trade avrebbe dovuto raccogliere in quattro copie (di cuiavrebbe dovuto trattenere) ogni proposta di contratto procurata.1.1.

Il motivo è inammissibile.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 13533del 30/10/2001) hanno statuito che, in tema di provadell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca perla risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovveroper l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale olegale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosialla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dellacontroparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'oneredella prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituitodall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'oneredella prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitoreconvenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deldanno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il5 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento,ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento,ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimentodell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditoreistante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezzadell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quellodi informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo didiligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrarel'avvenuto, esatto adempimento.Orbene, nel caso di specie, l’iniziativa giudiziaria è stata presa dallaTrade s.r.l., la quale ha chiesto, previo accertamentodell’illegittimità del recesso operato dalla Vodafone, la condanna diquest’ultima al pagamento dell’indennità di preavviso edell’indennità di risoluzione del contratto di agenzia di cui all’art.1751 c.c. e al risarcimento dei danni ex art. 1751, comma 4, c.c.Né risulta che la convenuta abbia formulato un’eccezione diinadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c.Pertanto, l’attrice poteva limitarsi a provare la fonte (nella specie,negoziale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza e adallegare l’inadempimento della controparte, laddove quest’ultimaavrebbe dovuto dimostrare l’avvenuto adempimento (e, quindi,nella fattispecie in esame, la legittimità del recesso da essaoperato).In ogni caso, il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, al finedi pervenire alla conclusione che il recesso in tronco comunicatoda Vodafone era avvenuto in assenza di giusta causa, ha6 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026valorizzato le risultanze delle prove testimoniali articolate dallaTrade s.r.l. (sicchè, anche qualora fosse stata sollevata dacontroparte un’eccezione di inadempimento, l’originaria attriceavrebbe assolto all’onere probatorio su di essa incombente), afronte delle quali non risulta che Vodafone abbia formulato istanzeistruttorie di segno contrario.D’altra parte, in tema di contratto di agenzia, ove il preponenterisolva in tronco il contratto per un'inadempienza imputabileall'agente, che non consenta la prosecuzione neanche provvisoriadel rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma secondo, c.c.,adducendo il calo delle vendite nella zona affidata all'agente, senzache sia convenzionalmente stabilito un volume minimo di affari, esorga contestazione sulla significatività di detto calo in rapporto aldato nazionale, anch'esso negativo, riguardante lo specifico settoredi attività, è onere del preponente dimostrare l'anomalia dellacontestata diminuzione di affari e, quindi, fornire al giudice i datiper comparare il risultato ottenuto dall'agente in questione rispettoal volume di vendite conseguito da altri agenti dello stessopreponente in altre zone.

Ciò in quanto la ripartizione dell'oneredella prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatticostitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche delprincipio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretarela legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'eserciziodell'agire in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità deimezzi di prova (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6008 del 17/04/2012).A fronte delle risultanze emerse dalle deposizioni testimoniali, laVodafone si è limitata a richiamare il principio giurisprudenziale(Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9697 del 18/09/1991) secondo cui, ai7 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026sensi dell'art. 1749 c.c., il diritto dell'agente alla provvigione pergli affari che non abbiano avuto esecuzione per causa imputabileal preponente presuppone l'effettiva conclusione del contratto e,pertanto, non sussiste nel caso di affari per i quali vi sia stata lasola proposta dell'agente non seguita da accettazione delproponente medesimo, il quale, nell'esercizio della libertà diimpresa, non è vincolato dall'attività dell'agente e puòlegittimamente rifiutarne le proposte, salvo che tale rifiuto siapregiudiziale e sistematico.Tuttavia, in base alle dichiarazioni dei testi di parte attrice,trascritte alle pagine da 8 a 10 della sentenza qui impugnata, ilrifiuto illegittimo ascritto alla Vodafone ha proprio presentato, allastregua di una valutazione congruamente motivata e, come tale,non suscettibile di essere scrutinata nella presente sede dilegittimità, tali caratteri di pregiudizialità e di sistematicità (avutoriguardo all’ingiustificato rifiuto di concludere i contratti con i clientiprocurati dalla Trade con il pretesto della morosità degli stessi odella mancanza di copertura di rete, nonché al ripetuto interventodegli operatori del call center di Teletu che, con l’obiettivo diaccelerare la migrazione dei clienti e l’attivazione delle nuove linee,intervenivano nel processo di registrazione degli stessi, in tal guisasottraendoli all’agente).Del resto, la ricorrente, consapevole del fatto che le sue censuremirano, in realtà, a sollecitare una rivisitazione nel merito, cometale preclusa nella presente sede (cfr. pag. 11 del ricorso), nellaseconda parte dello sviluppo del motivo deduce che la resistentenon avrebbe potuto dimostrare attraverso le testimonianze (masolo mediante produzioni documentali) l’invocata eccezione di8 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026inadempimento, ciò in quanto, sulla base dell’art. 5 del contrattodi agenzia (trascritto a pag. 10), la Trade avrebbe dovutoraccogliere in quattro copie (di cui avrebbe dovuto trattenere) ogniproposta di contratto procurata.Ebbene, fermo restando, con valenza pregnante, che l’onere diprovare l’avvenuto adempimento (o l’impossibilità non imputabiledi adempiere) era, come si è detto, a carico della Vodafone (sicchénon è configurabile una violazione dell’art. 2697 c.c.) e che nonrisulta che la Trade abbia sollevato un’eccezione di inadempimentoex art. 1460 c.c., da un lato, nessuna violazione dell’art. 244 c.p.c.(che disciplina il modo di deduzione della prova per testimoni) èipotizzabile e, dall’altro lato, solo il contratto di agenzia deveessere provato per iscritto (ai sensi dell'art. 1742, secondo comma,c.c., come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303), sicchéè inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare laperdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 5165 del 16/03/2015), laddove le singoleproposte contrattuali ben possono essere dimostrate per il tramitedi deposizioni testimoniali.Senza tralasciare, avuto riguardo al primo profilo, che le formalitàrelative alla deduzione ed all'assunzione della prova testimoniale,in quanto stabilite non per ragioni di ordine pubblico ma per latutela degli interessi delle parti, danno luogo, per il caso di loroviolazione, a nullità relative e, dunque, non rilevabili d'ufficio dalgiudice, dovendo essere eccepite nella prima udienza successiva aquella in cui si sono verificate, ove la parte interessata non erapresente all'udienza.

Nel caso in cui, invece, quest'ultima erapresente all'assunzione della prova ed aveva assistito all'atto9 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026istruttorio senza formulare opposizione, la nullità, ove esistente,deve considerarsi sanata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24292 del29/11/2016).

In particolare, le nullità previste dall'art. 244 c.p.c.tutelano l'interesse privato delle parti al corretto svolgimento delprocesso, sicché non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice,né dedotte nei successivi gradi di giudizio dalla parte che, ancheimplicitamente, abbia fatto acquiescenza alla assunzione delmezzo istruttorio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21395 del10/10/2014).

Pertanto, le nullità concernenti l'ammissione el'espletamento della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 157,secondo comma, c.p.c., vanno denunciate dalla parte interessatanella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o allaconoscenza delle nullità stesse), intendendosi per istanza, ai finidella citata norma, anche la richiesta di un provvedimentoordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusionidinanzi al giudice di primo grado.

Ne consegue che dette nullitànon possono essere fatte valere in sede di impugnazione, per cuineppure alla parte contumace è consentito dedurre in tale sedel'inammissibilità della prova testimoniale, una volta che in primogrado la prova sia stata ammessa ed espletata senza rituale etempestiva opposizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19942 del18/07/2008; conf.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7110 del12/04/2016).Ebbene, per stessa ammissione della ricorrente (cfr. pag. 17 delricorso), quest’ultima avrebbe eccepito ex ante l’inammissibilitàdella prova testimoniale articolata dalla controparte con la terzamemoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., ma poi10 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026avrebbe riproposto l’eccezione di nullità della detta prova solo conla comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente.Da ultimo, non è dato comprendere in quale omissione dipronuncia (o, comunque, in quale violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato) si sostanzierebbe laviolazione dell’art. 112 c.p.c. denunciata genericamente, oltre chenella rubrica del motivo, a pagina 22 del ricorso.Va, da ultimo, evidenziato che, in materia di contratto di agenzia,il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art.1749 c.c., come risultante dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, èfunzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimentodel diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto diagenzia, in quanto l'acquisizione della documentazione in possessodel solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sulpiano probatorio, la domanda formulata in relazione a dirittideterminati o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisceal fine di ottenere l'esibizione documentale, dedurre e dimostrarel'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato riferimentoalle vicende rilevanti del rapporto e l'indicazione dei diritti,determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzatal'istanza (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18942 del 10/07/2024).2.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia, insubordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., pernon aver la Corte di merito considerato che la valutazioneequitativa del danno è possibile esclusivamente quando lo stessonon può essere provato nel suo preciso ammontare, laddove, nel11 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026caso di specie, l’agente era perfettamente in grado di dimostrarecon precisione il danno presuntivamente subìto.2.1.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1) c.p.c.L'art. 1751 c.c. fa derivare, dalla cessazione del rapporto diagenzia, due diverse conseguenze economiche: quella connessaalla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fattolecito), che dà diritto all'indennità prevista nel primo comma, equella, prevista dal quarto comma, relativa al risarcimento deidanni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale; talidistinte ipotesi possono cumularsi, ove nella condotta delpreponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di dettoillecito (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 18264 del 30/07/2013).

Inparticolare, l'art. 1751, quarto comma, c.c., secondo cui laconcessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapportonon lo priva comunque del "diritto all'eventuale risarcimento deidanni", si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale oextracontrattuale (come, ad esempio, l'illecito connesso allaviolazione dei doveri informativi, al mancato pagamento diprovvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, allaingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agentead oneri e spese di esecuzione del contratto prima della suainopinata risoluzione, ecc.), giacché detta disposizione configurauna ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito(cessazione del rapporto) contemplato dal primo comma dellostesso art. 1751 c.c., con il quale può pertanto cumularsi, sempreche nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivied oggettivi di detto illecito (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9426 del10/04/2008).12 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026Orbene, il ricorso al metodo equitativo non era precluso per nonaver la Trade fornito gli indispensabili elementi di quantificazionedel pregiudizio causato dal recesso illegittimo esercitato dallaVodafone: occorre ribadire che il potere di liquidare il danno in viaequitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad ungiudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudizialecorrettiva od integrativa, con l'unico limite di non poter surrogareil mancato accertamento della prova della responsabilità deldebitore o la mancata individuazione della prova del danno nellasua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità diprovare l'ammontare preciso del danno in senso relativo, essendosufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo.Quando tuttavia sia accertata la sussistenza del danno, non èconsentita al giudice del merito una decisione di non liquet,risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, giàdefinitivamente accertato in termini di esistenza di una condottageneratrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità dellarelativa richiesta risarcitoria (Cass. 1196/1997; Cass.13469/2002; Cass. 20990/2011; Cass. 4310/2018; Cass.16344/2020; Cass. 13515/2022).Si è precisato, in situazioni analoghe, che anche ove la prova delpreciso ammontare del danno manchi del tutto o sia comunqueinsufficiente a consentirne un'affidabile quantificazione, occorreprocedere alla liquidazione con valutazione equitativa ai sensidell’art. 2056, comma 2, c.c. e con tutte le moderazioni che il caso13 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026concreto suggerisca (Cass. 16469/2002; Cass. 1382/1998; inquesti termini si è altresì espressa Cass., Sez. 2, Ordinanza n.21909 del 21/07/2023, proprio in un caso in cui l'impresapreponente aveva esercitato il recesso ad nutum dal contratto diagenzia).3.

Con il terzo motivo la ricorrente principale si duole, in subordinerispetto al primo, della violazione e falsa applicazione degli artt.1750, 1751 e 2702 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., per aver erroneamente, a suo dire, la Corte territorialeritenuto, ai fini della quantificazione dell’indennità sostitutiva delpreavviso riconosciuta all’agente, che vi fosse continuità formale egiuridica tra il primo contratto di agenzia intercorso con laWonderfull e il secondo intercorso con la Trade.3.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto, a ben vedere, sollecitauna rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nellapresente sede, con riferimento alla sussistenza di un vincolo dicollegamento e di continuità tra i due contratti di agenzia.Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.Anche in quest’ottica, essendosi in presenza di una cd. doppiaconforme e non avendo la ricorrente nemmeno dedotto che le due14 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026decisioni di merito si siano fondate su differenti ragioni di fatto, èpreclusa qualsivoglia doglianza sul piano motivazionale.In ogni caso, la Corte d’appello milanese ha ritenuto chesussistesse continuità formale e giuridica tra il primo contratto diagenzia intercorso con la Wonderfull e il secondo intercorso con laTrade sulla base delle seguenti considerazioni: a) il primo eracessato “in corrispondenza” con la stipulazione del secondo; b) idue contratti coincidevano quanto al contenuto, all’oggetto, agliobblighi, alle provvigioni e alle condizioni; c) Teletu avevacontinuato a effettuare storni, rettifiche e annullamenti diprovvigioni già pagate a Wonderfull con contabilizzazione neiconfronti della Trade, quando la Wonderfull era ancora operativa;d) quest’ultima non aveva preteso alcuna indennità in relazionealla cessazione del suo rapporto con Teletu.A fronte di tali considerazioni, la Vodafone ha dedotto che:a) in realtà, il contratto di agenzia con la Wonderfull era cessatoun mese dopo rispetto alla data in cui aveva avuto inizio quello conla Trade; b) nel caso di recesso dell’agente (nel caso di specie, laWonderfull), è escluso qualsiasi diritto di quest’ultimo all’indennitàdi fine rapporto; c) non era dato sapere da dove il Tribunale avessetratto la prova che Taletu avesse continuato a effettuare storni,rettifiche e annullamenti di provvigioni già pagate a Wonderfull,con contabilizzazione nei confronti della Trade, vieppiù se siconsiderava che il contenuto del documento 41 (composto di fogliexcel) era variabile e manipolabile.Orbene, mentre avuto riguardo al primo profilo, la Corte territorialeha dato atto della leggera differenza temporale tra la fine delprecedente rapporto e l’inizio del successivo, ritenendo15 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026evidentemente che la stessa di per sé non escludesse lacontestualità sul piano cronologico tra gli stessi, sulla coincidenzadi contenuti tra i due contratti in continuità la ricorrente non hadedotto alcunché, laddove si rivela apodittica l’affermazione circal’asserita assenza di prova in ordine alla osmosi contabile tra laWonderfull e la Trade e, ancor di più, in merito alla manipolabilitàdel documento

41.4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Trade s.r.l. denunziala violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 1750 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver laCorte di merito escluso la sussistenza dei requisiti per ilriconoscimento dell’indennità per la cessazione del rapporto, senzavalutare che essa aveva procurato nuovi clienti, il sensibilesviluppo degli affari con i clienti esistenti e la conservazione in capoal preponente dei vantaggi derivanti dagli affari da essa procurati.4.1.

Il ricorso è inefficace, ai sensi del secondo comma dell’art. 334c.p.c., atteso che, da un lato, è tardivo (essendo stato notificato indata 7.9.2020 e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi dallapubblicazione della sentenza impugnata – avvenuta il 24.10.2019-, come prescritto dall’art. 327 c.p.c.) e, dall’altro, il ricorsoprincipale va dichiarato inammissibile.5.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.In tema di impugnazioni, la condanna al pagamento del "doppio"del contributo unificato non può essere pronunciata nei confrontidel ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia persoefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzioneconseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito16 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez.5, Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quelloincidentale;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presentegiudizio, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi ed euro200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data10.7.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo17 di 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e FrancescoGiammaria, come da procura speciale a margine del ricorso;– ricorrente –controTrade s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al controricorso;Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026–ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 4284/2019 della Corte di appello di Milanodepositata il 24/10/2019 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale diMilano, la [OSCURATO:PERSONA] NV, chiedendo il riconoscimento delleindennità di fine rapporto e il risarcimento del danno. Deduceva diaver stipulato un contratto di agenzia con la società convenuta indata 6 giugno 2011 e che il predetto contratto costituiva la naturaleprosecuzione di quello precedentemente intercorso, senzasoluzione di continuità, tra la medesima preponente e laWonderfull s.r.l. Contestava la legittimità del recesso esercitato,per giusta causa, dalla preponente, con lettera raccomandata del25 marzo 2013, con la quale veniva lamentato il rilevante calo deicontratti procurati dall'agente, verificatosi a partire da ottobre2012, fino all'azzeramento degli stessi in corrispondenza degliultimi mesi prima del recesso. Secondo l'attrice tale calo, pacificotra le parti, era da attribuire alla Vodafone che aveva violato i suoidoveri contrattuali e gli obblighi di collaborazione, anche in basealla buona fede contrattuale. Assumeva, infatti, l'attrice cheVodafone si fosse rifiutata di concludere i contratti con i clientiprocurati da Trade con il pretesto della morosità degli stessi o dellamancanza di copertura di rete che non avrebbe permesso aVodafone di erogare in maniera regolare il servizio.2. Espletata la fase istruttoria, anche a mezzo di prova delegata, ilTribunale condannava Vodafone Italia s.p.a. a pagare alla Trade2 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026s.r.l. le somme di euro 78.928,36 a titolo di indennità sostituiva dipreavviso, di euro 14.777,38 a titolo di indennità di risoluzione delrapporto, di euro 42.045,90 a titolo di indennità suppletiva diclientela e di euro 173.000 a titolo di risarcimento del danno dainadempimento contrattuale, oltre rivalutazione e interessi. Indefinitiva, il giudice di prime cure, sulla base della documentazioneallegata e delle deposizioni raccolte, riteneva illegittimo il recessoesercitato da Vodafone e provvedeva a quantificare il danno subitodall'agente e le indennità a lui spettanti, ritenendo, tuttavia, nonapplicabile, alla fattispecie, l'art. 1751 c.c.3. Sull’impugnazione principale della Vodafone Italia s.p.a. eincidentale della Trade s.r.l., la Corte d’appello di Milano rigettavaentrambi i gravami sulla base, per quanto qui ancora rileva, delleseguenti considerazioni: a) in base alle produzioni documentali ealle dichiarazioni dei testi di parte attrice, il recesso operato dallaVodafone era avvenuto in assenza di giusta causa, consideratol’ingiustificato rifiuto di concludere i contratti con i clienti procuratidalla Trade con il pretesto della morosità degli stessi o dellamancanza di copertura di rete, nonché il ripetuto intervento deglioperatori del call center di Teletu che, con l’obiettivo di accelerarela migrazione dei clienti e l’attivazione delle nuove linee, eranointervenuti nel processo di registrazione degli stessi, in tal guisasottraendoli all’agente; b) accertata l’esistenza di un danno acarico della Trade, per via delle condotte dolose imputabili allapreponente, il ricorso da parte del Tribunale alla sua liquidazionein via equitativa risultava legittima e doverosa, avendo il giudicedi prime cure quantificato la perdita provvigionale sulla base delraffronto fra la media delle provvigioni incassate dalla Wonderfull3 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026e dalla Trade negli anni 2010 e 2011 e il volume delle provvigioniincassate dalla Trade nel 2012 e tenendo presente che allaVodafone poteva essere imputato solo il calo delle provvigionirelativo agli ultimi sei mesi del rapporto fino a marzo 2013; c) viera continuità formale e giuridica tra il primo contratto di agenziaintercorso con la Wonderfull e il secondo intercorso con la Trade,stipulazione del secondo, i due contratti coincidevano quanto alcontenuto, all’oggetto, agli obblighi, alle provvigioni e allecondizioni, Teletu aveva continuato a effettuare storni, rettifiche eannullamenti di provvigioni già pagate a Wonderfull concontabilizzazione nei confronti della Trade, quando la Wonderfullera ancora operativa e quest’ultima non aveva preteso alcunaindennità in relazione alla cessazione del suo rapporto con Teletu;d) non erano sussistenti i requisiti previsti dall’art. 1751 c.c. per laliquidazione dell’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia(vale a dire, l’incremento degli affari e il mantenimento, in capoalla preponente, di un vantaggio economico derivante dall’operadell’agente), atteso che l’agente si era limitato a produrre lesingole fatture emesse nei confronti di Vodafone, laddove lerichieste di esibizione documentale e di c.t.u. erano statecorrettamente disattese dal Tribunale in quanto generiche emeramente esplorative.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneVodafone Italia s.p.a. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo, a suavolta, ricorso incidentale, fondato su un unico motivo, avverso ilquale la Vodafone ha depositato controricorso.4 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e 112, 115 e 244c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per nonaver la Corte territoriale considerato che, nel caso di specie, si eradi fronte ad un pacifico azzeramento dell’attività dell’agente, la cuiimputabilità era in re ipsa e non necessitava, dunque, di alcunacomparazione e che la resistente non avrebbe potuto dimostraredocumentali) l’invocata eccezione di inadempimento, ciò in quanto,sulla base dell’art. 5 del contratto di agenzia (trascritto a pag. 10),la Trade avrebbe dovuto raccogliere in quattro copie (di cuiavrebbe dovuto trattenere) ogni proposta di contratto procurata.1.1. Il motivo è inammissibile.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13533del 30/10/2001) hanno statuito che, in tema di provadell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca perla risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovveroper l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale olegale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosialla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dellacontroparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'oneredella prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituitodall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'oneredella prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitoreconvenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deldanno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il5 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento,ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento,ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimentodell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditoreistante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezzadell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quellodi informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo didiligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrarel'avvenuto, esatto adempimento.Orbene, nel caso di specie, l’iniziativa giudiziaria è stata presa dallaTrade s.r.l., la quale ha chiesto, previo accertamentodell’illegittimità del recesso operato dalla Vodafone, la condanna diquest’ultima al pagamento dell’indennità di preavviso edell’indennità di risoluzione del contratto di agenzia di cui all’art.1751 c.c. e al risarcimento dei danni ex art. 1751, comma 4, c.c.Né risulta che la convenuta abbia formulato un’eccezione diinadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c.Pertanto, l’attrice poteva limitarsi a provare la fonte (nella specie,negoziale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza e adallegare l’inadempimento della controparte, laddove quest’ultimaavrebbe dovuto dimostrare l’avvenuto adempimento (e, quindi,nella fattispecie in esame, la legittimità del recesso da essaoperato).In ogni caso, il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, al finedi pervenire alla conclusione che il recesso in tronco comunicatoda Vodafone era avvenuto in assenza di giusta causa, ha6 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026valorizzato le risultanze delle prove testimoniali articolate dallaTrade s.r.l. (sicchè, anche qualora fosse stata sollevata dacontroparte un’eccezione di inadempimento, l’originaria attriceavrebbe assolto all’onere probatorio su di essa incombente), afronte delle quali non risulta che Vodafone abbia formulato istanzeistruttorie di segno contrario.D’altra parte, in tema di contratto di agenzia, ove il preponenterisolva in tronco il contratto per un'inadempienza imputabileall'agente, che non consenta la prosecuzione neanche provvisoriadel rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma secondo, c.c.,adducendo il calo delle vendite nella zona affidata all'agente, senzache sia convenzionalmente stabilito un volume minimo di affari, esorga contestazione sulla significatività di detto calo in rapporto aldato nazionale, anch'esso negativo, riguardante lo specifico settoredi attività, è onere del preponente dimostrare l'anomalia dellacontestata diminuzione di affari e, quindi, fornire al giudice i datiper comparare il risultato ottenuto dall'agente in questione rispettoal volume di vendite conseguito da altri agenti dello stessopreponente in altre zone. Ciò in quanto la ripartizione dell'oneredella prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatticostitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche delprincipio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretarela legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'eserciziodell'agire in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità deimezzi di prova (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6008 del 17/04/2012).A fronte delle risultanze emerse dalle deposizioni testimoniali, laVodafone si è limitata a richiamare il principio giurisprudenziale(Cass., Sez. L, Sentenza n. 9697 del 18/09/1991) secondo cui, ai7 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026sensi dell'art. 1749 c.c., il diritto dell'agente alla provvigione pergli affari che non abbiano avuto esecuzione per causa imputabileal preponente presuppone l'effettiva conclusione del contratto e,pertanto, non sussiste nel caso di affari per i quali vi sia stata lasola proposta dell'agente non seguita da accettazione delproponente medesimo, il quale, nell'esercizio della libertà diimpresa, non è vincolato dall'attività dell'agente e puòlegittimamente rifiutarne le proposte, salvo che tale rifiuto siapregiudiziale e sistematico.Tuttavia, in base alle dichiarazioni dei testi di parte attrice,trascritte alle pagine da 8 a 10 della sentenza qui impugnata, ilrifiuto illegittimo ascritto alla Vodafone ha proprio presentato, allastregua di una valutazione congruamente motivata e, come tale,non suscettibile di essere scrutinata nella presente sede dilegittimità, tali caratteri di pregiudizialità e di sistematicità (avutoriguardo all’ingiustificato rifiuto di concludere i contratti con i clientiprocurati dalla Trade con il pretesto della morosità degli stessi odella mancanza di copertura di rete, nonché al ripetuto interventodegli operatori del call center di Teletu che, con l’obiettivo diaccelerare la migrazione dei clienti e l’attivazione delle nuove linee,intervenivano nel processo di registrazione degli stessi, in tal guisasottraendoli all’agente).Del resto, la ricorrente, consapevole del fatto che le sue censuremirano, in realtà, a sollecitare una rivisitazione nel merito, cometale preclusa nella presente sede (cfr. pag. 11 del ricorso), nellaseconda parte dello sviluppo del motivo deduce che la resistentenon avrebbe potuto dimostrare attraverso le testimonianze (masolo mediante produzioni documentali) l’invocata eccezione di8 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026inadempimento, ciò in quanto, sulla base dell’art. 5 del contrattodi agenzia (trascritto a pag. 10), la Trade avrebbe dovutoraccogliere in quattro copie (di cui avrebbe dovuto trattenere) ogniproposta di contratto procurata.Ebbene, fermo restando, con valenza pregnante, che l’onere diprovare l’avvenuto adempimento (o l’impossibilità non imputabiledi adempiere) era, come si è detto, a carico della Vodafone (sicchénon è configurabile una violazione dell’art. 2697 c.c.) e che nonrisulta che la Trade abbia sollevato un’eccezione di inadempimentoex art. 1460 c.c., da un lato, nessuna violazione dell’art. 244 c.p.c.(che disciplina il modo di deduzione della prova per testimoni) èipotizzabile e, dall’altro lato, solo il contratto di agenzia deveessere provato per iscritto (ai sensi dell'art. 1742, secondo comma,c.c., come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303), sicchéè inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare laperdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 5165 del 16/03/2015), laddove le singoleproposte contrattuali ben possono essere dimostrate per il tramitedi deposizioni testimoniali.Senza tralasciare, avuto riguardo al primo profilo, che le formalitàrelative alla deduzione ed all'assunzione della prova testimoniale,in quanto stabilite non per ragioni di ordine pubblico ma per latutela degli interessi delle parti, danno luogo, per il caso di loroviolazione, a nullità relative e, dunque, non rilevabili d'ufficio dalgiudice, dovendo essere eccepite nella prima udienza successiva aquella in cui si sono verificate, ove la parte interessata non erapresente all'udienza. Nel caso in cui, invece, quest'ultima erapresente all'assunzione della prova ed aveva assistito all'atto9 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026istruttorio senza formulare opposizione, la nullità, ove esistente,deve considerarsi sanata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24292 del29/11/2016). In particolare, le nullità previste dall'art. 244 c.p.c.tutelano l'interesse privato delle parti al corretto svolgimento delprocesso, sicché non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice,né dedotte nei successivi gradi di giudizio dalla parte che, ancheimplicitamente, abbia fatto acquiescenza alla assunzione delmezzo istruttorio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21395 del10/10/2014). Pertanto, le nullità concernenti l'ammissione el'espletamento della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 157,secondo comma, c.p.c., vanno denunciate dalla parte interessatanella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o allaconoscenza delle nullità stesse), intendendosi per istanza, ai finidella citata norma, anche la richiesta di un provvedimentoordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusionidinanzi al giudice di primo grado. Ne consegue che dette nullitànon possono essere fatte valere in sede di impugnazione, per cuineppure alla parte contumace è consentito dedurre in tale sedel'inammissibilità della prova testimoniale, una volta che in primogrado la prova sia stata ammessa ed espletata senza rituale etempestiva opposizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19942 del18/07/2008; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7110 del12/04/2016).Ebbene, per stessa ammissione della ricorrente (cfr. pag. 17 delricorso), quest’ultima avrebbe eccepito ex ante l’inammissibilitàdella prova testimoniale articolata dalla controparte con la terzamemoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., ma poi10 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026avrebbe riproposto l’eccezione di nullità della detta prova solo conla comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente.Da ultimo, non è dato comprendere in quale omissione dipronuncia (o, comunque, in quale violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato) si sostanzierebbe laviolazione dell’art. 112 c.p.c. denunciata genericamente, oltre chenella rubrica del motivo, a pagina 22 del ricorso.Va, da ultimo, evidenziato che, in materia di contratto di agenzia,il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art.1749 c.c., come risultante dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, èfunzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimentodel diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto diagenzia, in quanto l'acquisizione della documentazione in possessodel solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sulpiano probatorio, la domanda formulata in relazione a dirittideterminati o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisceal fine di ottenere l'esibizione documentale, dedurre e dimostrarel'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato riferimentoalle vicende rilevanti del rapporto e l'indicazione dei diritti,determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzatal'istanza (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18942 del 10/07/2024).2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia, insubordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., pernon aver la Corte di merito considerato che la valutazioneequitativa del danno è possibile esclusivamente quando lo stessonon può essere provato nel suo preciso ammontare, laddove, nel11 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026caso di specie, l’agente era perfettamente in grado di dimostrarecon precisione il danno presuntivamente subìto.2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1) c.p.c.L'art. 1751 c.c. fa derivare, dalla cessazione del rapporto diagenzia, due diverse conseguenze economiche: quella connessaalla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fattolecito), che dà diritto all'indennità prevista nel primo comma, equella, prevista dal quarto comma, relativa al risarcimento deidanni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale; talidistinte ipotesi possono cumularsi, ove nella condotta delpreponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di dettoillecito (Cass., Sez. L, Sentenza n. 18264 del 30/07/2013). Inparticolare, l'art. 1751, quarto comma, c.c., secondo cui laconcessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapportonon lo priva comunque del "diritto all'eventuale risarcimento deidanni", si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale oextracontrattuale (come, ad esempio, l'illecito connesso allaviolazione dei doveri informativi, al mancato pagamento diprovvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, allaingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agentead oneri e spese di esecuzione del contratto prima della suainopinata risoluzione, ecc.), giacché detta disposizione configurauna ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito(cessazione del rapporto) contemplato dal primo comma dellostesso art. 1751 c.c., con il quale può pertanto cumularsi, sempreche nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivied oggettivi di detto illecito (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9426 del10/04/2008).12 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026Orbene, il ricorso al metodo equitativo non era precluso per nonaver la Trade fornito gli indispensabili elementi di quantificazionedel pregiudizio causato dal recesso illegittimo esercitato dallaVodafone: occorre ribadire che il potere di liquidare il danno in viaequitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad ungiudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudizialecorrettiva od integrativa, con l'unico limite di non poter surrogareil mancato accertamento della prova della responsabilità deldebitore o la mancata individuazione della prova del danno nellasua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità diprovare l'ammontare preciso del danno in senso relativo, essendosufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo.Quando tuttavia sia accertata la sussistenza del danno, non èconsentita al giudice del merito una decisione di non liquet,risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, giàdefinitivamente accertato in termini di esistenza di una condottageneratrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità dellarelativa richiesta risarcitoria (Cass. 1196/1997; Cass.13469/2002; Cass. 20990/2011; Cass. 4310/2018; Cass.16344/2020; Cass. 13515/2022).Si è precisato, in situazioni analoghe, che anche ove la prova delpreciso ammontare del danno manchi del tutto o sia comunqueinsufficiente a consentirne un'affidabile quantificazione, occorreprocedere alla liquidazione con valutazione equitativa ai sensidell’art. 2056, comma 2, c.c. e con tutte le moderazioni che il caso13 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026concreto suggerisca (Cass. 16469/2002; Cass. 1382/1998; inquesti termini si è altresì espressa Cass., Sez. 2, Ordinanza n.21909 del 21/07/2023, proprio in un caso in cui l'impresapreponente aveva esercitato il recesso ad nutum dal contratto diagenzia).3. Con il terzo motivo la ricorrente principale si duole, in subordinerispetto al primo, della violazione e falsa applicazione degli artt.1750, 1751 e 2702 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., per aver erroneamente, a suo dire, la Corte territorialeritenuto, ai fini della quantificazione dell’indennità sostitutiva delpreavviso riconosciuta all’agente, che vi fosse continuità formale egiuridica tra il primo contratto di agenzia intercorso con laWonderfull e il secondo intercorso con la Trade.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, a ben vedere, sollecitauna rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nellapresente sede, con riferimento alla sussistenza di un vincolo dicollegamento e di continuità tra i due contratti di agenzia.Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.Anche in quest’ottica, essendosi in presenza di una cd. doppiaconforme e non avendo la ricorrente nemmeno dedotto che le due14 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026decisioni di merito si siano fondate su differenti ragioni di fatto, èpreclusa qualsivoglia doglianza sul piano motivazionale.In ogni caso, la Corte d’appello milanese ha ritenuto chesussistesse continuità formale e giuridica tra il primo contratto diagenzia intercorso con la Wonderfull e il secondo intercorso con laTrade sulla base delle seguenti considerazioni: a) il primo eracessato “in corrispondenza” con la stipulazione del secondo; b) idue contratti coincidevano quanto al contenuto, all’oggetto, agliobblighi, alle provvigioni e alle condizioni; c) Teletu avevacontinuato a effettuare storni, rettifiche e annullamenti diprovvigioni già pagate a Wonderfull con contabilizzazione neiconfronti della Trade, quando la Wonderfull era ancora operativa;d) quest’ultima non aveva preteso alcuna indennità in relazionealla cessazione del suo rapporto con Teletu.A fronte di tali considerazioni, la Vodafone ha dedotto che:a) in realtà, il contratto di agenzia con la Wonderfull era cessatoun mese dopo rispetto alla data in cui aveva avuto inizio quello conla Trade; b) nel caso di recesso dell’agente (nel caso di specie, laWonderfull), è escluso qualsiasi diritto di quest’ultimo all’indennitàdi fine rapporto; c) non era dato sapere da dove il Tribunale avessetratto la prova che Taletu avesse continuato a effettuare storni,rettifiche e annullamenti di provvigioni già pagate a Wonderfull,con contabilizzazione nei confronti della Trade, vieppiù se siconsiderava che il contenuto del documento 41 (composto di fogliexcel) era variabile e manipolabile.Orbene, mentre avuto riguardo al primo profilo, la Corte territorialeha dato atto della leggera differenza temporale tra la fine delprecedente rapporto e l’inizio del successivo, ritenendo15 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026evidentemente che la stessa di per sé non escludesse lacontestualità sul piano cronologico tra gli stessi, sulla coincidenzadi contenuti tra i due contratti in continuità la ricorrente non hadedotto alcunché, laddove si rivela apodittica l’affermazione circal’asserita assenza di prova in ordine alla osmosi contabile tra laWonderfull e la Trade e, ancor di più, in merito alla manipolabilitàdel documento 41.4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Trade s.r.l. denunziala violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 1750 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver laCorte di merito escluso la sussistenza dei requisiti per ilriconoscimento dell’indennità per la cessazione del rapporto, senzavalutare che essa aveva procurato nuovi clienti, il sensibilesviluppo degli affari con i clienti esistenti e la conservazione in capoal preponente dei vantaggi derivanti dagli affari da essa procurati.4.1. Il ricorso è inefficace, ai sensi del secondo comma dell’art. 334c.p.c., atteso che, da un lato, è tardivo (essendo stato notificato indata 7.9.2020 e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi dallapubblicazione della sentenza impugnata – avvenuta il 24.10.2019-, come prescritto dall’art. 327 c.p.c.) e, dall’altro, il ricorsoprincipale va dichiarato inammissibile.5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.In tema di impugnazioni, la condanna al pagamento del "doppio"del contributo unificato non può essere pronunciata nei confrontidel ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia persoefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzioneconseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito16 di 17Numero registro generale 16852/2020Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 23117/2026Data pubblicazione 13/07/2026ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez.5, Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quelloincidentale;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presentegiudizio, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi ed euro200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data10.7.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo17 di 17