CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01014/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19406/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensor e iscritti nel REGINDE d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso con procura speciale in atti; –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.P. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con procura speciale in atti; - CONTRORICORRENTE - avverso la sentenza di C orte d'appello di G enova n. 163/2023 depositata il 21/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: mediazione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha condannato detta società al pagamento di € 21.200,00 a titolodi corrispettivodei lavori eseguitidal Messina, importo risultante dalla previa compensazione con il danno provocato dai plurimi difetti degli immobili che l’appaltatore aveva anche riconosciuto, denunciandoli al proprio assicuratore ed ottenendo il pagamento di un indennizzo. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso. Su opposizione del ricorrente, che ha chiesto la decisione, è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice di appello condannato il ricorrente al risarcimento del danno per i difetti delle opere in assenza di specifica domanda. Il motivo è infondato. Sin dal primo grado la committente aveva chiesto di respingere la domanda a causa dei plurimi difetti delle opere, descritti in atti , sollevando un’eccezionedi inadempimento che il giudice ha ritenuto fondata. Ravvisati specifici profili di responsabilità dell’appaltatore ed apprezzatene le conseguenze sul piano risarcitorio, la Corte di appello, nel detrarre dal prezzo dell’appalto l’importo necessario ad eliminare il danno, ha condannato l’appaltatore al pagamento della differenzaall’esito di una mera operazione contabile tra le rispettive ragioni di credito e di debito che legittimamente ha effettuato di ufficio, non rilevando che la pronuncia abbia dichiarato di accogliere la domanda di risarcimento, essendosi comunque in presenza di una mera compensazione. Detta compensazioneimpropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o unadomanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo (Cass.6700/2024; Cass. 4825/2019; Cass. 16800/2015). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1227 e 2056 c.c., per aver il giudice d’appello proceduto d’ufficio a liquidare il danno nonostante l’impossibilità di procedere alla sua quantificazione attestata dal consulente , l’avvenuta percezione dell’indennizzo da parte del committente e il fatto che nessuna riduzionedi valore dell’immobile era stata provocata dall’imperfetta esecuzione dei lavori. Il motivo è infondato. Avendo la sentenza stabilito che i difetti avevanocausato un danno patrimoniale, alla sua quantificazione, in mancanza di indicazioni utili del c.t.u., doveva procedere il giudice in via equitativa per correttamente definire i rispettivi rapportidi dare ed avere. Non era consentita una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di un danno ingiusto (cfr., Cass. 13469/2002; Cass. 20990/2011; Cass.4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 13515/2022). La somma percepita dal danneggiato a titolo di indennizzo, pari ad €. 1.900,00, non sufficiente a compensare l’intero danno provocato dall’imperfetta esecuzione dell’appalto, quantificato in €. 10.000,00, è statadetratta dal risarcimento e la Corte di merito ha anche tenuto conto dell’insussistenza di una definitiva riduzione dei valore degli immobili, come evidenziato a pag. 7 della decisione.Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese. Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380- bis, cod. proc. civ. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass., sez . u n . , 27433/2023; Cass. , s ez . un.,27195/2023; Cass., s ez . u n . , 27947/2023). Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 3000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 800,00 in favore della Cassa delle ammende. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sec