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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16133/2026

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presentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] società pubblica per azioni didiritto russo, in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente – ricorrente incidentale -per la cassazione della sentenza n. 712/2024 del Tribunale di TorreAnnunziata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Pag. 1 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, dinanzi al Giudice diPace di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e ne chiedevano lacondanna al risarcimento dei danni patiti per il ritardo nella consegna deibagagli, dopo aver viaggiato sul volo SU264 da [OSCURATO:PERSONA] a Narita(Giappone).Le attrici deducevano di aver viaggiato il 7.8.2019 sul volo SU264da [OSCURATO:PERSONA] a Narita (Giappone), previo scalo a Mosca, imbarcandodue bagagli, ma di aver subito un ritardo di due giorni per la lororiconsegna.

A causa di tale ritardo lamentavano i seguenti dannipatrimoniali: a) euro 172,46 spesi per recarsi all’aeroporto di Narita peravere informazioni sui bagagli non consegnati; b) euro 203,49 perl’acquisto di beni di prima necessità; c) euro 400,00 per l’acquisto diulteriori beni di prima necessità; d) euro 2.251,14 per l’acquisto deibiglietti di ritorno in anticipo di dieci giorni rispetto alla dataoriginariamente programmata.

Le attrici, inoltre, chiedevano ilrisarcimento del danno non patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] nel costituirsicontestava le domande svolte e ne chiedeva il rigetto.Con sentenza n. 425/2022 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] parzialmente la domanda e condannava la convenuta alrisarcimento dei danni quantificati in euro 2.572,46, di cui euro 1.000,00ciascuna a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed euro572,46 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi espese legali.2.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inparziale accoglimento dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e diquello incidentale svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Piccolo, condannava laprima al pagamento di euro 300,00 per ciascuna viaggiatrice a titolo dirisarcimento del danno non patrimoniale e dell’importo complessivo diPag. 2 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026euro 375,95 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

Le spese delprimo grado erano poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] e quelle del giudizio di appelloerano compensate.Il Tribunale, premesso che alla compagnia non erano applicabili néla Convenzione di Montreal del 1999, né il regolamento CE n. 261/2004,rispettivamente, perché la [OSCURATO:PERSONA] non l’aveva ratificata e lastessa non era componente dell’UE, ma che trovava applicazione laconvenzione di Varsavia del 1929, che all’art. 19 prevede la responsabilitàdel vettore per il ritardo nel trasporto con un limite massimo, ma conrinvio alla legge nazionale del vettore, quanto al danno patrimonialelimitava l’ambito del dovuto all’importo di euro 203,49 riconosciuto daAeroflot e a quello di euro 172,46 per l’acquisto dei biglietti per recarsiall’aeroporto di Narita per avere informazioni sui bagagli, mentrel’ulteriore esborso di euro 400,00 era escluso in assenza di provapertinente per l’acquisto di altri beni di prima necessità.Il Tribunale, dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc.civ., la richiesta risarcitoria ai sensi dell’art. 22 della convenzione diMontreal, confermava l’esclusione della spesa per l’acquisto dei bigliettiper il ritorno anticipato, quale scelta autonoma non legata causalmente alritardo nella consegna dei bagagli.In ordine al danno non patrimoniale da «vacanza rovinata»,osservava il Tribunale che esso rinveniva il proprio fondamento negli artt.2059 cod. civ. e 2 Cost., quale limitazione all’estrinsecazione dellapersonalità.

Considerato che i bagagli erano stati restituiti dopo due giorni,a fronte di una vacanza di ben più lunga, senza denunciare lo smarrimentodi alcunché, il giudice dell’appello liquidava il danno non patrimoniale ineuro 300,00 per ciascuna appellata.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] ela Piccolo propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.Pag. 3 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA], chespiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato damemoria.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Le ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione,ai sensi dell’art. 360, 1° comma nn. 3 e n. 5, cod. proc. civ., “perirriducibile contraddittorietà o manifesta illogicità della valutazione delGiudice del merito in ambito delle argomentazioni idonee a far conoscere ilragionamento seguito per la formazione del suo convincimento”.Quanto al danno patrimoniale le ricorrenti si dolgono che il Tribunaleabbia erroneamente affermato esservi la prova per soli euro 203,49,mentre in atti era stato documentato l’ulteriore esborso di euro 572,46mediante la produzione degli scontrini originali e non in copia.Si dolgono, inoltre, non essersi considerata dal giudice dell’appellol’intervenuta dimostrazione del disagio sofferto per rintracciare i bagaglismarriti e per l’acquisto di beni di prima necessità, dopo un viaggiointercontinentale di 18 ore e una attesa di 36 ore, nonché dellafrustrazione patita a fronte di un viaggio organizzato molti mesi prima eper la successiva scelta di rientrare anticipatamente, trovandosi in paesestraniero “senza alcun genere di conforto”.1.1.

Il ricorso è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoenunciati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, all’[OSCURATO:PERSONA] nonsono applicabili né la Convenzione di Montreal del 1999, in quanto nonratificata dalla [OSCURATO:PERSONA], né il Regolamento CE n. 261/04, nonfacendo la [OSCURATO:PERSONA] parte dell’UE, trovando applicazione laConvenzione di Varsavia del 1929, che all’art. 19 prevede la responsabilitàdel vettore per il ritardo nel trasporto e all’art. 22 detta un limite massimodel danno risarcibile senza determinare tuttavia i criteri utili per la relativaPag. 4 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026liquidazione, rinviando a tal fine alla legge nazionale del vettore (v.

Cass.,sez. 17 aprile 2023, n. 10178, fattispecie relativa a un ritardo nel volo dirientro dalla Russia; v., altresì, Cass., sez.

III, 12 dicembre 2023, n.34776, vicenda relativa allo smarrimento del bagaglio da stiva nel corso diun volo aereo multi-tratta da Aktu, Kazakistan).L’art. 22, paragrafo 4, della Convenzione di Varsavia, tuttavia,prevede che “I limiti fissati dal presente articolo non hanno l’effetto diprivare il tribunale della facoltà di concedere il rimborso, conformementealla propria legge, di un’ulteriore somma corrispondente a una parte o allatotalità delle spese e di altri oneri processuali sostenuti dall’attore”.Con il che, fermo restando che non risulta essere stato contestato ilsuperamento del tetto massimo previsto dall’art. 22 per l’ipotesi diperdita, avaria o ritardo del bagaglio, si apre la possibilità di procederealla liquidazione equitativa del danno.1.2.

Il potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ.,quale espressione del più generale potere ex art. 115 cod. proc. civ. (v.Cass., sez.

III, 16 luglio 2025, n. 19681; Cass., sez.

III, 29 aprile 2022, n.13515; Cass., sez.

III, 18 marzo 2022, n. 8941; Cass., sez.

III, 5 febbraio2021, n. 2831; Cass., sez.

III, 17 novembre 2020, n. 26051; Cass., sez.II, 9 novembre 2020, n. 25017; Cass., sez.

III, 20 gennaio 2020, n.1636; Cass., sez.

III, 6 dicembre 2018, n. 31546; Cass., sez.

II, 22febbraio 2018, n. 4310; Cass., sez.

III, 10 novembre 2011, n. 20990;Cass., sez.

III, 30 aprile 2010, n. 10607), si innesta in situazioni nellequali, quando il danno è certo, non è possibile pervenire alla medesimacertezza sulla misura dello stesso.È stato ripetutamente affermato da questa Corte che la liquidazioneequitativa del danno è dall'art. 1226 cod. civ. rimessa al prudente criteriovalutativo del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione delrelativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, inrelazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti comeparticolarmente difficoltosa (v., Cass., sez.

III, 4 aprile 2019, n. 9339;Pag. 5 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026Cass., sez.

II, 17 maggio 2000, n. 6414.

E già Cass., sez.

III, 4 luglio1968, n. 2247), non meramente supposta e «incolpevole», ossia nondipendente da inerzia della parte gravata dall’onere della prova (v.

Cass.26051/2020, cit.; Cass., sez.

III, 28.7.2025, n. 27607).1.3.

Orbene, nella specie in relazione all’accertato ritardo nellarestituzione dei bagagli per inadempimento del vettore aereo dell’obbligoex recepto, con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale ilTribunale ha testualmente affermato: “le appellate hanno dedotto di averdovuto effettuare degli acquisti relativi a beni di prima necessità al fine disopperire al disagio causato dalla ritardata consegna dei bagagli,limitandosi a produrre, nell’ambito del giudizio di primo grado, copiefotostatiche di scontrini nei quali non era riportata la tipologia della merceacquistata asseritamente sostitutiva dei propri effetti personali contenutinel bagaglio, sicché, tenuto conto di quanto dedotto nell’atto di citazione,le spese risarcibili risultano essere esclusivamente le spese relative avestiario e capi intimi ammontati ad euro 203,49, così come,oggettivamente, riconosciuto dalla stessa Compagnia appellanteprincipale” (pagina 5, penultimo capoverso).A tale importo, il Tribunale ha aggiunto quello di euro 172,46corrispondente a quanto pagato dalle appellate per l’acquisto di bigliettiper recarsi dall’albergo all’aeroporto di Narita, al fine di avere notizie suibagagli non consegnati il giorno precedente.Il Tribunale ha poi aggiunto: “Non sono risarcibili, di contro … inassenza di un adeguato sostegno probatorio, gli ulteriori esborsiasseritamente effettuati dalle istanti e connessi ad assunte spese di primanecessità, in assenza, peraltro, di qualsiasi specificazione al riguardo; nediscende, allora, che va rigettato lo specifico motivo di appello incidentalespiegato dalle odierne appellate” (pagina 6, primo capoverso).La decisione in parte qua è erronea.Per far fronte alla indisponibilità del bagaglio le appellate ebbero adacquistare della merce “asseritamente sostitutiva dei propri effettiPag. 6 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026personali contenuti nel bagaglio”, producendo “copie fotostatiche discontrini nei quali non era riportata la tipologia della merce acquistata”.Il Tribunale ha limitato l’ambito delle spese risarcibili esclusivamentea euro 203,49 relativi a “vestiario e capi intimi”, aggiungendo ilriferimento alla non contestazione da parte della compagnia.Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto privo di adeguato supportoprobatorio, “gli ulteriori esborsi asseritamente effettuati dalle istanti econnessi ad assunte spese di prima necessità, in assenza, peraltro, diqualsiasi specificazione al riguardo”.Va al riguardo osservato che in base all’id quod plerumque accidit ilbagaglio del passeggero contiene capi di abbigliamento, biancheria intimae accessori di viaggio per l’igiene personale riferibili a un arco di temporapportato alla vacanza ( nella specie, in Giappone per la durataprogramma di tre settimane ).Orbene emerge evidente l’intrinseca illogicità della pronunzia delgiudice dell’appello.Atteso che le appellate hanno prodotto a sostegno degli esborsi“copie fotostatiche di scontrini nei quali non era riportata la tipologia dellamerce acquistata”, non è dato evincersi come possa, da un lato,ammettersi tale posta per l’importo di euro 203,49 e per altro verso conriferimento al residuo importo di euro 400,00 sostenere il contrario, nonrisultando invero specificata la tipologia di merce acquistata.Va ribadito che il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazioneequitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni,anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suoprudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficiopure dal giudice di appello (v., ex multis, Cass. 13515/2022; Cass.2831/2021; Cass. 1636/2020, citate.

Principio consolidato a partire daCass., sez.

III, 14 novembre 1961, n. 2655, la quale ha affermato che “ilgiudice può far ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno,ove ne ricorrano le condizioni, anche di ufficio, trattandosi di criterioPag. 7 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026rimesso al suo prudente apprezzamento.

Tale facoltà può essereesercitata d'ufficio anche dal giudice di appello").La liquidazione equitativa costituisce esercizio di un potere ma ancheadempimento di un dovere: «e dunque, se il giudizio equitativo non puòcostituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criterivalutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamenteapprezzabili, pertinenti all'oggetto della quantificazione equitativa (daultimo v Cass. sez. 2, ord. 14 ottobre 2021 n. 28075) -profilo questorelativo alla facies di potere-, deve altresì essere adempiuto appieno,senza sfociare in un non liquet, costituendo uno strumentocorrettivo/integrativo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell'an - equi risiede il profilo del dovere -» ( così Cass. n. 13515/2022, cit.; v. piùdi recente Cass., sez.

III, 29 ottobre 2025, n. 28672, in vicenda relativaallo smarrimento di un bagaglio).La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova deldanno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari perprocedere a una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere alpotere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà diquantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutelarisarcitoria (Cass., sez.

II, 6 aprile 2017, n. 8920, non massimata,espressamente in motivazione), pervenendo a una omogeneità trarisarcimento accordato e danno risentito.Conclusivamente, “ove il danneggiato abbia provato l’an e si trovi in«difficoltà -non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare-a provare il quantum (…) non è, invero, consentita al giudice del meritouna decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione diquanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di unacondotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità dellarelativa richiesta risarcitoria» (in termini v.

Cass. n. 13515/2022; Cass.19681/2025; Cass. 26872/2025, citate).Pag. 8 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il Tribunale, pur avendo in parte liquidato il danno patrimoniale, loha fatto, come già detto, sulla base di un percorso argomentativo affettoda un’intrinseca contraddizione, attribuendo agli scontrini prodotti un pesoprobatorio diverso.

Il Tribunale, pertanto, pur al cospetto della raggiuntaprova dell’an del danno in questione, non ha adeguatamente esplicitato ilpercorso logico, prima ancora che giuridico, mentre secondo unavalutazione da operarsi alla stregua dell’id quod plerumque accidit dettobagaglio doveva contenere capi di abbigliamento, biancheria intima eaccessori di viaggio per l’igiene personale riferibili a un arco di temporapportato ad una vacanza in Giappone della durata programma di tresettimane.E tale circostanza avrebbe dovuto essere adeguatamentevalorizzata.Viceversa, quanto alla censura relativa al danno non patrimoniale lericorrenti hanno ignorato del tutto la motivazione espressa dal Tribunale apagina 6 (secondo capoverso), conseguendone pertanto il difetto didecisività della mossa censura.2.

Con unico motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione dell’art.46 Cod. consumo “nella sua connessione con l’art. 2059 cod. civ.” inrelazione all’art. 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ.La ricorrente si duole non essersi dal Tribunale considerato che il«danno da vacanza rovinata» è disciplinato dall’art. 46 del codice delconsumo e riguarda il “danno da inadempimento delle prestazioni cheformano oggetto del pacchetto”, del quale è responsabile “l’organizzatoreo il venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione deirispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti”.

Tale previsione èestranea al vettore, il quale nel caso di specie era chiamato a risponderein base alla convenzione di Varsavia del 1929.

Di qui l’erronea sussunzionedella vicenda nell’ambito dell’art. 2059 cod. civ. e l’erronea liquidazione invia equitativa di un pregiudizio in assenza della lesione di un dirittoinviolabile previsto dalla costituzione.Pag. 9 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/20262.1.

Il motivo è inammissibile.La ricorrente non ha invero riprodotto il contenuto dell’atto diappello proposto avverso la sentenza di primo grado, con cui il Giudice diPace “accoglieva la domanda e condannava la convenuta al risarcimentodei danni subiti dalle attrici quantificati in euro 2.572,46 (di cui euro1.000,00 cadauno a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, e di euro572,46 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale), oltre interessi espese legali” (pagina 3 della sentenza impugnata, terzo capoverso).Da tanto deriva che in relazione al riconoscimento del danno nonpatrimoniale, quanto all’an, la decisione del Giudice di Pace è passata ingiudicato, non avendo la ricorrente evidenziato in modo specifico, ai sensi366, comma primo, 6, cod. proc. civ., il tenore della censura svolta, chepoi ha portato il Tribunale alla rideterminazione del dovuto in euro 300,00per ciascuna viaggiatrice.3.

Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del motivo del ricorsoprincipale, inammissibile l’incidentale, consegue l’accoglimento del ricorsoe la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizione procederà anuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale nei termini e limiti di cui inmotivazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] società pubblica per azioni didiritto russo, in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente – ricorrente incidentale -per la cassazione della sentenza n. 712/2024 del Tribunale di TorreAnnunziata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Pag. 1 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, dinanzi al Giudice diPace di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e ne chiedevano lacondanna al risarcimento dei danni patiti per il ritardo nella consegna deibagagli, dopo aver viaggiato sul volo SU264 da [OSCURATO:PERSONA] a Narita(Giappone).Le attrici deducevano di aver viaggiato il 7.8.2019 sul volo SU264da [OSCURATO:PERSONA] a Narita (Giappone), previo scalo a Mosca, imbarcandodue bagagli, ma di aver subito un ritardo di due giorni per la lororiconsegna. A causa di tale ritardo lamentavano i seguenti dannipatrimoniali: a) euro 172,46 spesi per recarsi all’aeroporto di Narita peravere informazioni sui bagagli non consegnati; b) euro 203,49 perl’acquisto di beni di prima necessità; c) euro 400,00 per l’acquisto diulteriori beni di prima necessità; d) euro 2.251,14 per l’acquisto deibiglietti di ritorno in anticipo di dieci giorni rispetto alla dataoriginariamente programmata. Le attrici, inoltre, chiedevano ilrisarcimento del danno non patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] nel costituirsicontestava le domande svolte e ne chiedeva il rigetto.Con sentenza n. 425/2022 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] parzialmente la domanda e condannava la convenuta alrisarcimento dei danni quantificati in euro 2.572,46, di cui euro 1.000,00ciascuna a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed euro572,46 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi espese legali.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inparziale accoglimento dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e diquello incidentale svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Piccolo, condannava laprima al pagamento di euro 300,00 per ciascuna viaggiatrice a titolo dirisarcimento del danno non patrimoniale e dell’importo complessivo diPag. 2 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026euro 375,95 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Le spese delprimo grado erano poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] e quelle del giudizio di appelloerano compensate.Il Tribunale, premesso che alla compagnia non erano applicabili néla Convenzione di Montreal del 1999, né il regolamento CE n. 261/2004,rispettivamente, perché la [OSCURATO:PERSONA] non l’aveva ratificata e lastessa non era componente dell’UE, ma che trovava applicazione laconvenzione di Varsavia del 1929, che all’art. 19 prevede la responsabilitàdel vettore per il ritardo nel trasporto con un limite massimo, ma conrinvio alla legge nazionale del vettore, quanto al danno patrimonialelimitava l’ambito del dovuto all’importo di euro 203,49 riconosciuto daAeroflot e a quello di euro 172,46 per l’acquisto dei biglietti per recarsiall’aeroporto di Narita per avere informazioni sui bagagli, mentrel’ulteriore esborso di euro 400,00 era escluso in assenza di provapertinente per l’acquisto di altri beni di prima necessità.Il Tribunale, dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc.civ., la richiesta risarcitoria ai sensi dell’art. 22 della convenzione diMontreal, confermava l’esclusione della spesa per l’acquisto dei bigliettiper il ritorno anticipato, quale scelta autonoma non legata causalmente alritardo nella consegna dei bagagli.In ordine al danno non patrimoniale da «vacanza rovinata»,osservava il Tribunale che esso rinveniva il proprio fondamento negli artt.2059 cod. civ. e 2 Cost., quale limitazione all’estrinsecazione dellapersonalità. Considerato che i bagagli erano stati restituiti dopo due giorni,a fronte di una vacanza di ben più lunga, senza denunciare lo smarrimentodi alcunché, il giudice dell’appello liquidava il danno non patrimoniale ineuro 300,00 per ciascuna appellata.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] ela Piccolo propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.Pag. 3 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA], chespiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato damemoria.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Le ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione,ai sensi dell’art. 360, 1° comma nn. 3 e n. 5, cod. proc. civ., “perirriducibile contraddittorietà o manifesta illogicità della valutazione delGiudice del merito in ambito delle argomentazioni idonee a far conoscere ilragionamento seguito per la formazione del suo convincimento”.Quanto al danno patrimoniale le ricorrenti si dolgono che il Tribunaleabbia erroneamente affermato esservi la prova per soli euro 203,49,mentre in atti era stato documentato l’ulteriore esborso di euro 572,46mediante la produzione degli scontrini originali e non in copia.Si dolgono, inoltre, non essersi considerata dal giudice dell’appellol’intervenuta dimostrazione del disagio sofferto per rintracciare i bagaglismarriti e per l’acquisto di beni di prima necessità, dopo un viaggiointercontinentale di 18 ore e una attesa di 36 ore, nonché dellafrustrazione patita a fronte di un viaggio organizzato molti mesi prima eper la successiva scelta di rientrare anticipatamente, trovandosi in paesestraniero “senza alcun genere di conforto”.1.1. Il ricorso è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoenunciati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, all’[OSCURATO:PERSONA] nonsono applicabili né la Convenzione di Montreal del 1999, in quanto nonratificata dalla [OSCURATO:PERSONA], né il Regolamento CE n. 261/04, nonfacendo la [OSCURATO:PERSONA] parte dell’UE, trovando applicazione laConvenzione di Varsavia del 1929, che all’art. 19 prevede la responsabilitàdel vettore per il ritardo nel trasporto e all’art. 22 detta un limite massimodel danno risarcibile senza determinare tuttavia i criteri utili per la relativaPag. 4 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026liquidazione, rinviando a tal fine alla legge nazionale del vettore (v. Cass.,sez. 17 aprile 2023, n. 10178, fattispecie relativa a un ritardo nel volo dirientro dalla Russia; v., altresì, Cass., sez. III, 12 dicembre 2023, n.34776, vicenda relativa allo smarrimento del bagaglio da stiva nel corso diun volo aereo multi-tratta da Aktu, Kazakistan).L’art. 22, paragrafo 4, della Convenzione di Varsavia, tuttavia,prevede che “I limiti fissati dal presente articolo non hanno l’effetto diprivare il tribunale della facoltà di concedere il rimborso, conformementealla propria legge, di un’ulteriore somma corrispondente a una parte o allatotalità delle spese e di altri oneri processuali sostenuti dall’attore”.Con il che, fermo restando che non risulta essere stato contestato ilsuperamento del tetto massimo previsto dall’art. 22 per l’ipotesi diperdita, avaria o ritardo del bagaglio, si apre la possibilità di procederealla liquidazione equitativa del danno.1.2. Il potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ.,quale espressione del più generale potere ex art. 115 cod. proc. civ. (v.Cass., sez. III, 16 luglio 2025, n. 19681; Cass., sez. III, 29 aprile 2022, n.13515; Cass., sez. III, 18 marzo 2022, n. 8941; Cass., sez. III, 5 febbraio2021, n. 2831; Cass., sez. III, 17 novembre 2020, n. 26051; Cass., sez.II, 9 novembre 2020, n. 25017; Cass., sez. III, 20 gennaio 2020, n.1636; Cass., sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31546; Cass., sez. II, 22febbraio 2018, n. 4310; Cass., sez. III, 10 novembre 2011, n. 20990;Cass., sez. III, 30 aprile 2010, n. 10607), si innesta in situazioni nellequali, quando il danno è certo, non è possibile pervenire alla medesimacertezza sulla misura dello stesso.È stato ripetutamente affermato da questa Corte che la liquidazioneequitativa del danno è dall'art. 1226 cod. civ. rimessa al prudente criteriovalutativo del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione delrelativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, inrelazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti comeparticolarmente difficoltosa (v., Cass., sez. III, 4 aprile 2019, n. 9339;Pag. 5 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026Cass., sez. II, 17 maggio 2000, n. 6414. E già Cass., sez. III, 4 luglio1968, n. 2247), non meramente supposta e «incolpevole», ossia nondipendente da inerzia della parte gravata dall’onere della prova (v. Cass.26051/2020, cit.; Cass., sez. III, 28.7.2025, n. 27607).1.3. Orbene, nella specie in relazione all’accertato ritardo nellarestituzione dei bagagli per inadempimento del vettore aereo dell’obbligoex recepto, con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale ilTribunale ha testualmente affermato: “le appellate hanno dedotto di averdovuto effettuare degli acquisti relativi a beni di prima necessità al fine disopperire al disagio causato dalla ritardata consegna dei bagagli,limitandosi a produrre, nell’ambito del giudizio di primo grado, copiefotostatiche di scontrini nei quali non era riportata la tipologia della merceacquistata asseritamente sostitutiva dei propri effetti personali contenutinel bagaglio, sicché, tenuto conto di quanto dedotto nell’atto di citazione,le spese risarcibili risultano essere esclusivamente le spese relative avestiario e capi intimi ammontati ad euro 203,49, così come,oggettivamente, riconosciuto dalla stessa Compagnia appellanteprincipale” (pagina 5, penultimo capoverso).A tale importo, il Tribunale ha aggiunto quello di euro 172,46corrispondente a quanto pagato dalle appellate per l’acquisto di bigliettiper recarsi dall’albergo all’aeroporto di Narita, al fine di avere notizie suibagagli non consegnati il giorno precedente.Il Tribunale ha poi aggiunto: “Non sono risarcibili, di contro … inassenza di un adeguato sostegno probatorio, gli ulteriori esborsiasseritamente effettuati dalle istanti e connessi ad assunte spese di primanecessità, in assenza, peraltro, di qualsiasi specificazione al riguardo; nediscende, allora, che va rigettato lo specifico motivo di appello incidentalespiegato dalle odierne appellate” (pagina 6, primo capoverso).La decisione in parte qua è erronea.Per far fronte alla indisponibilità del bagaglio le appellate ebbero adacquistare della merce “asseritamente sostitutiva dei propri effettiPag. 6 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026personali contenuti nel bagaglio”, producendo “copie fotostatiche discontrini nei quali non era riportata la tipologia della merce acquistata”.Il Tribunale ha limitato l’ambito delle spese risarcibili esclusivamentea euro 203,49 relativi a “vestiario e capi intimi”, aggiungendo ilriferimento alla non contestazione da parte della compagnia.Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto privo di adeguato supportoprobatorio, “gli ulteriori esborsi asseritamente effettuati dalle istanti econnessi ad assunte spese di prima necessità, in assenza, peraltro, diqualsiasi specificazione al riguardo”.Va al riguardo osservato che in base all’id quod plerumque accidit ilbagaglio del passeggero contiene capi di abbigliamento, biancheria intimae accessori di viaggio per l’igiene personale riferibili a un arco di temporapportato alla vacanza ( nella specie, in Giappone per la durataprogramma di tre settimane ).Orbene emerge evidente l’intrinseca illogicità della pronunzia delgiudice dell’appello.Atteso che le appellate hanno prodotto a sostegno degli esborsi“copie fotostatiche di scontrini nei quali non era riportata la tipologia dellamerce acquistata”, non è dato evincersi come possa, da un lato,ammettersi tale posta per l’importo di euro 203,49 e per altro verso conriferimento al residuo importo di euro 400,00 sostenere il contrario, nonrisultando invero specificata la tipologia di merce acquistata.Va ribadito che il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazioneequitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni,anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suoprudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficiopure dal giudice di appello (v., ex multis, Cass. 13515/2022; Cass.2831/2021; Cass. 1636/2020, citate. Principio consolidato a partire daCass., sez. III, 14 novembre 1961, n. 2655, la quale ha affermato che “ilgiudice può far ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno,ove ne ricorrano le condizioni, anche di ufficio, trattandosi di criterioPag. 7 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026rimesso al suo prudente apprezzamento. Tale facoltà può essereesercitata d'ufficio anche dal giudice di appello").La liquidazione equitativa costituisce esercizio di un potere ma ancheadempimento di un dovere: «e dunque, se il giudizio equitativo non puòcostituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criterivalutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamenteapprezzabili, pertinenti all'oggetto della quantificazione equitativa (daultimo v Cass. sez. 2, ord. 14 ottobre 2021 n. 28075) -profilo questorelativo alla facies di potere-, deve altresì essere adempiuto appieno,senza sfociare in un non liquet, costituendo uno strumentocorrettivo/integrativo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell'an - equi risiede il profilo del dovere -» ( così Cass. n. 13515/2022, cit.; v. piùdi recente Cass., sez. III, 29 ottobre 2025, n. 28672, in vicenda relativaallo smarrimento di un bagaglio).La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova deldanno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari perprocedere a una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere alpotere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà diquantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutelarisarcitoria (Cass., sez. II, 6 aprile 2017, n. 8920, non massimata,espressamente in motivazione), pervenendo a una omogeneità trarisarcimento accordato e danno risentito.Conclusivamente, “ove il danneggiato abbia provato l’an e si trovi in«difficoltà -non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare-a provare il quantum (…) non è, invero, consentita al giudice del meritouna decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione diquanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di unacondotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità dellarelativa richiesta risarcitoria» (in termini v. Cass. n. 13515/2022; Cass.19681/2025; Cass. 26872/2025, citate).Pag. 8 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il Tribunale, pur avendo in parte liquidato il danno patrimoniale, loha fatto, come già detto, sulla base di un percorso argomentativo affettoda un’intrinseca contraddizione, attribuendo agli scontrini prodotti un pesoprobatorio diverso. Il Tribunale, pertanto, pur al cospetto della raggiuntaprova dell’an del danno in questione, non ha adeguatamente esplicitato ilpercorso logico, prima ancora che giuridico, mentre secondo unavalutazione da operarsi alla stregua dell’id quod plerumque accidit dettobagaglio doveva contenere capi di abbigliamento, biancheria intima eaccessori di viaggio per l’igiene personale riferibili a un arco di temporapportato ad una vacanza in Giappone della durata programma di tresettimane.E tale circostanza avrebbe dovuto essere adeguatamentevalorizzata.Viceversa, quanto alla censura relativa al danno non patrimoniale lericorrenti hanno ignorato del tutto la motivazione espressa dal Tribunale apagina 6 (secondo capoverso), conseguendone pertanto il difetto didecisività della mossa censura.2. Con unico motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione dell’art.46 Cod. consumo “nella sua connessione con l’art. 2059 cod. civ.” inrelazione all’art. 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ.La ricorrente si duole non essersi dal Tribunale considerato che il«danno da vacanza rovinata» è disciplinato dall’art. 46 del codice delconsumo e riguarda il “danno da inadempimento delle prestazioni cheformano oggetto del pacchetto”, del quale è responsabile “l’organizzatoreo il venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione deirispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti”. Tale previsione èestranea al vettore, il quale nel caso di specie era chiamato a risponderein base alla convenzione di Varsavia del 1929. Di qui l’erronea sussunzionedella vicenda nell’ambito dell’art. 2059 cod. civ. e l’erronea liquidazione invia equitativa di un pregiudizio in assenza della lesione di un dirittoinviolabile previsto dalla costituzione.Pag. 9 di 10Numero registro generale 7877/2024Numero sezionale 4570/2025Numero di raccolta generale 16133/2026Data pubblicazione 25/05/20262.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente non ha invero riprodotto il contenuto dell’atto diappello proposto avverso la sentenza di primo grado, con cui il Giudice diPace “accoglieva la domanda e condannava la convenuta al risarcimentodei danni subiti dalle attrici quantificati in euro 2.572,46 (di cui euro1.000,00 cadauno a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, e di euro572,46 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale), oltre interessi espese legali” (pagina 3 della sentenza impugnata, terzo capoverso).Da tanto deriva che in relazione al riconoscimento del danno nonpatrimoniale, quanto all’an, la decisione del Giudice di Pace è passata ingiudicato, non avendo la ricorrente evidenziato in modo specifico, ai sensi366, comma primo, 6, cod. proc. civ., il tenore della censura svolta, chepoi ha portato il Tribunale alla rideterminazione del dovuto in euro 300,00per ciascuna viaggiatrice.3. Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del motivo del ricorsoprincipale, inammissibile l’incidentale, consegue l’accoglimento del ricorsoe la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizione procederà anuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale nei termini e limiti di cui inmotivazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 10 di 10
Sentenza Cassazione n. 16133/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris