CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2024
Cassazione n. 28735/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.736/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] RITA E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 17/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 532/2020 depositata il 22/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- La società “[OSCURATO:PERSONA] di Dolores, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]”, che qui subentra alla originaria società “[OSCURATO:PERSONA]”, ha agito in giudizio in relazione alla seguente vicenda. La società svolgeva, nella città di Quartucciu (CA), attività di rimozione e custodia giudiziaria dei veicoli sottoposti a sequestro, nonché di soccorso stradale. Il 4 luglio del 2007, un incendio originatosi dal terreno adiacente, di proprietà, all'epoca, dei fratelli Vacca, ha interamente distrutto il deposito, e dunque i beni che in esso si trovavano e che erano nella custodia della società Pau. Le dimensioni dell'incendio hanno reso necessario l'intervento della polizia ambientale nonché dei vigili del fuoco, i quali hanno poi constatato l'avvenuta distruzione dell'intera proprietà della impresa attrice. 2.- La società danneggiata ha agito in giudizio sia nei confronti dei proprietari del terreno confinante (i fratelli Vacca) che nei confronti della compagnia di assicurazione, all’epoca la RAS, ora [OSCURATO:SOCIETA]. Nella citazione la società ha sostenuto che l'incendio si è verificato per colpa dei proprietari del terreno limitrofo, i quali non solo tenevano sul terreno cumuli di materiale combustibile, ma, a volte, provvedevano direttamente ad appiccare piccoli fuochi finalizzati alla ripulitura. Nei confronti della compagnia di Assicurazioni la società danneggiata ha invece dedotto di avere in essere una polizza che copriva quel tipo di danni, di aver fatto la denuncia del sinistro secondo quanto previsto dalle condizioni di contratto, ma di avere ottenuto rifiuto di indennizzo da parte della compagnia. 3.- Davanti al tribunale di Cagliari si sono costituiti in giudizio sia i convenuti Vacca, rispetto ai quali stanno oggi in giudizio i loro eredi, che la compagnia di assicurazione. I primi hanno contestato una qualche loro responsabilità per l'incendio che ha attinto il terreno della società Pau, attribuendo l'evento ad un fatto doloso di terzi ignoti, mentre la società ha eccepito la non operatività della polizza nonché la compromissione in arbitri della relativa controversia. 4.- Il tribunale di Cagliari, rigettata la richiesta di consulenza tecnica, ha ritenuto responsabili dell'incendio i convenuti Vacca, accertando che le fiamme si erano propagate dal loro terreno e che ciò era avvenuto per loro responsabilità, ma ha rigettato la domanda di risarcimento, e, con essa, quella di garanzia assicurativa, in quanto non era stato dato alcun elemento utile ai fini della quantificazione dei danni. 5.- Questa decisione è stata sostanzialmente confermata dalla corte di appello di Cagliari, salvo il fatto che quest'ultima ha compensato le spese che in primo grado erano state poste a carico degli attori. 6.- Gli eredi Pau ricorrono dunque con sei motivi di censura, illustrati da memoria, cui ha fatto seguito sia il controricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]., che quello degli eredi Vacca, che hanno altresì depositato memoria. Ragioni della decisione 7.- Fondamentalmente, la Corte di Appello ha preso atto della accertata responsabilità dei convenuti quanto all'incendio che ha distrutto la proprietà attrice: i giudici di secondo grado ritengono che su tale punto, cioè sul nesso di causa tra l'incendio e la condotta colposa dei convenuti, si è formato giudicato. La stessa Corte di Appello riconosce che da tale incendio sono derivati danni alla proprietà del ricorrente, e tuttavia ritiene di non poterli risarcire per difetto di allegazione del loro ammontare, ossia per via del fatto che la domanda sull'ammontare del danno sarebbe del tutto generica e , come tale, non sufficiente a consentire una stima adeguata. Né a tale situazione può sopperirsi mediante nomina del c.t.u., la quale avrebbe finalità del tutto esplorative proprio per difetto dell'allegazione dei criteri di stima del danno. 8.-Questa ratio è contestata con sei motivi. Primo e terzo motivo,tuttavia, assumono un rilievo preliminare. Infatti con il primo motivo, che prospetta violazione dell'articolo 115 c.p.c, la società ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto del tutto generica la domanda di risarcimento, o meglio ha ritenuto che l'attrice non avesse allegato alcunché di sufficiente per arrivare ad una quantificazione del danno, e che dunque tale genericità della domanda impediva di procedere non solo ad una stima equitativa ma altresì ad un accertamento del danno mediante consulenza tecnica. Questa ratioè contestata dalla società ricorrente osservando come in realtà, da un lato, la quantificazione esatta dei danni era estremamente difficile, dal momento che i beni erano andati distrutti insieme alla stessa documentazione relativa al loro valore, e che, per altro verso, proprio a cagione di tale difficoltà, erano state proposte delle cifre forfettarie, per esempio 1300 € per ogni veicolo, quanto alla spesa per ricostruirne la posizione amministrativa, moltiplicati per 545 veicoli. Ha osservato inoltre la società ricorrente che era stato depositato un elenco dei veicoli distrutti, il quale nemmeno era stato contestato dalle convenute. Ha evidenziato che la consistenza della struttura esistente nella proprietà, andata totalmente distrutta, risultava dettagliatamente descritta nella polizza assicurativa oltre al fatto che era stato depositato un preventivo per la ricostruzione della medesima. La tesi della società ricorrente è dunque nel senso che, nel ritenere generica la domanda di risarcimento del danno, nel ritenere cioè che la danneggiata non ha allegato alcun elemento onde consentire la quantificazione del pregiudizio subito, la Corte di Appello non ha tenuto conto di tutti questi elementi, che invece erano stati evidentemente allegati. Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 1226 e 2056 del codice civile. Il motivo mira a contestare la ratio decidendi quanto al rifiuto di procedere ad una stima equitativa del danno. La Corte d'Appello ha ritenuto, come si è già ha detto, che non erano stati prospettati gli elementi di fatto sufficienti per procedere ad una stima equitativa, che altrimenti sarebbe stata arbitraria: secondo i giudici di merito, la ricorrente avrebbe chiesto “di determinare un valore risarcitorio senza alcuna sponda documentale e di concreta determinazione” (p. 16). La ricorrente contesta questa ratio con l’argomento che, provato il danno, provato il nesso di causa, il giudice di merito avrebbe dovuto procedere d'ufficio alla stima equitativa sulla base dei dati di fatto, allegati dalla ricorrente, e di cui si è detto al motivo precedente. Questi due motivi, che sono connessi l'uno con l'altro, sono evidentemente fondati. Giova ricordare che il giudice ha il potere dovere di ricorrere alla stima equitativa, anche d’ufficio, anche se in questo caso ne era stata fatta espressa domanda, qualora semplicemente vi sia una difficoltà di stima del danno, non necessariamente assoluta, ma da valutarsi in relazione al caso concreto. Più precisamente, gli unici aspetti ai quali non si può sopperire mediante la stima equitativa sono la prova della responsabilità del convenuto e la prova del danno nella sua specifica esistenza (Cass. 13515/ 2022; Cass.20990/ 2011). In altri termini, il ricorso alla stima equitativa presuppone che sia accertata la responsabilità del convenuto e che sia accertato che un danno si è verificato, ed inoltre che risulti una difficoltà di fornire la prova dell'ammontare di tale danno, che però non è necessario che sia una difficoltà assoluta, cioè tale per qualsiasi danneggiato, ma è sufficiente che si tratti di una difficoltà relativa e non necessariamente invincibile, ma basta che sia una difficoltà di un certo rilievo: se si verificano queste circostanze non è consentito al giudice di merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. 20990/ 2011). Ora non vi è dubbio, e ne dà atto la stessa sentenza appellata, che la responsabilità dei convenuti è stata accertata ed il relativo accertamento è passato in giudicato e neanche vi è dubbio che l'esistenza del danno anch'essa è risultata pacifica. Con la conseguenza che la stima equitativa non era impedita dalla incertezza di questi due elementi, che invece erano ormai definitivamente certi. Ciò posto, Il giudice di merito ha violato le regole e i principi di diritto in tema di stima equitativa del danno, come in precedenza ricordati, in quanto, da un lato, non ha tenuto in alcun conto la difficoltà di quantificazione dei danni che oggettivamente si presentava e che era stata specificamente prospettata dagli attori: difficoltà, come si è detto, che giustifica una stima equitativa anche se non è assoluta, ossia anche se vi sia in astratto un modo per risolverla, ma non ve ne sia alcuno in quel caso concreto, ed anche se non è una difficoltà invincibile, essendo sufficiente che essa sia di un certo rilievo, ossia che ponga il danneggiato nella necessità di condotte e attività particolarmente onerose necessarie per poter fornire la quantificazione. Inoltre, il giudice di merito ha violato i principi di diritto in tema di stima equitativa, in quanto, in modo apodittico e del tutto generico, ha ritenuto che una stima equitativa non si potesse effettuare in assenza di una “sponda documentale e di concreta determinazione”: affermazione da un lato del tutto astratta, dall'altro erronea sotto il profilo logico, in quanto l'esistenza di documenti che consentono di determinare concretamente il danno vuol dire prova del suo ammontare e dunque significa che, se ci fossero quei documenti, l'ammontare del danno sarebbe direttamente o indirettamente provato e non vi sarebbe bisogno di stima equitativa: la quale, di conseguenza, non può essere esclusa dalla mancanza di documenti che consentono una “concreta determinazione” del danno, posto che, al contrario, essa è prevista proprio per l’eventualità che sia difficile avere quei documenti. Ma, soprattutto, la decisione impugnata ha del tutto trascurato il fatto che la società danneggiata aveva in realtà indicato criteri per la liquidazione del danno, ad esempio proponendo un risarcimento forfettario di 1300 € quanto alle spese di ricostruzione della situazione amministrativa e proprietaria dei veicoli, ed indicando in 545 il numero di veicoli, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente questo criterio per la mancata indicazione del numero dei veicoli per i quali moltiplicare la somma di 1300 €, in tal modo incorrendo in un errore percettivo evidente. In altri termini, il giudice di merito ha apoditticamente escluso la praticabilità di una valutazione equitativa del danno, ritenendo priva di documentazione la richiesta di parte, senza però tenere in alcuna considerazione i documenti che la parte ha depositato a sostegno della sua domanda. In conclusione, la stima equitativa del danno, nella presente fattispecie, ha come presupposto le circostanze che: a) la responsabilità dei convenuti è accertata con decisione passata in giudicato; b) che allo stesso modo l'esistenza del danno, cioè il fatto che l'incendio abbia distrutto l'azienda della società ricorrente, è ugualmente accertata con decisione passata in giudicato; c) che la stima del danno stesso è difficile alla luce della avvenuta distruzione non solo dei beni ma anche dei documenti rappresentativi; e) che comunque gli attori hanno allegato tutti i documenti relativi in loro possesso, il che dimostra che, se nonostante ciò, la quantificazione del danno permane difficile, è evidente che la difficoltà di stima non è dovuta a negligenza del danneggiato; f) gli stessi danneggiati attori hanno tuttavia proposto un valore forfettario per almeno alcuni dei beni andati distrutti ed hanno altresì allegato il preventivo per altri beni aziendali. A fronte di tutto ciò, il rifiuto della corte di appello di procedere ad una stima equitativa, e parimenti quello del giudice di primo grado, è chiaramente un rifiuto che costituisce violazione delle regole e dei principi che in tema di valutazione equitativa sono stati affermati da questa corte. 9.- l'accoglimento di questi motivi comporta assorbimento degli altri. Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui motivazione e la decisione ca