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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15094/2026

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catoAntonietta Colantuoni- ricorrente -controT.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’avvocatoRaffaele [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 5086/2018, depositata in data 28/5/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con sentenza n. 5086/2018, depositata in data 28/5/2018, laCommissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma dellapronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]unipersonale avverso la cartella di pagamento n. 07120160005525866,dell’importo di euro 7.547,77, a titolo di TARI per l’anno 2014.

Alla basedella decisione la ritenuta carenza sia della legittimazione passiva dellacontribuente sia del presupposto d’imposta.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune diSant’Anastasia, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]unipersonale resiste mediante controricorso e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., per aver CTR omesso di pronunciaresul giudicato formatosi sulla medesima questione, con le pronunce n.10161/2016 della CTR Campania, n. 15151/2015 e n. 2677/2016 dellaCTP Napoli.1.1.

Il ricorrente non deduce quando si sarebbe formato il giudicato néin quale atto processuale lo avrebbe eccepito, onde consentire a questaCorte di valutare l’effettiva e rituale formulazione dell’eccezione, tenutoconto della non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio dilegittimità, salvo il caso del giudicato esterno formatosi successivamentealla conclusione del giudizio di merito (Cass. 5370/2024; 25863/2022, inmotivazione; S.U. 21493/2010; 13916/2006; S.U. 226/2001).1.2.

La censura è, quindi, già per questa ragione, inammissibile.1.3.

Inoltre, il principio di autosufficienza del ricorso - prescritto apena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ. – impone che il ricorsoper cassazione contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire leNumero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/2026ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito così dapermettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza lanecessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché ilricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità,gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante lariproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documentocui corrisponde l’indiretta riproduzione, oltre al luogo in cui ne è avvenutala produzione, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicitàdi tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (exmultis, Cass. 27610/2025; 15416/2025; 12481/2022; 10761/2022;18679/2017; 14784/2015).1.4.

In definitiva, il principio di autosufficienza, nell’imporrel’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali ilricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre anche specificare in qualesede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare undocumento significa necessariamente - oltre che specificare gli elementiche valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto - dire dove nelprocesso esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” deldocumento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senzanecessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dalversante “contenutistico” (cfr. Cass. 11392/2023; Sez.

Un. 16887/2013;Sez.

Un. 28547/2008; Sez.

Un. 23019/2007).1.5.

Pertanto, nel giudizio di legittimità, anche il principio dellarilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere diautosufficienza del ricorso, sicché la parte ricorrente che deducal'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso,riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assumeessere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo astralci della motivazione (Cass. 25700/2024; 17310/2020;Numero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/202634590/2019;13988/2018; 15737/2017; 2617/2015; 10537/2010; Sez.

U.1416/2004).1.6.

Ebbene, a tale onere non ha assolto il ricorrente, il quale,violando il principio di autosufficienza dell’impugnazione anche sotto ilprofilo della localizzazione, ha omesso di indicare e riprodurre gli atti sucui si fonda la sua doglianza, ovvero il contenuto delle pronunce di cuiinvoca il giudicato, né ha specificato il luogo processuale in cui talidocumenti, unitamente all’attestazione di passaggio in giudicato,sarebbero stati prodotti in giudizio, così da non mettere il Collegio incondizione di conoscere il contenuto delle statuizioni irrevocabiliintervenute fra le parti e quindi di vagliare il prospettato vincolo delgiudicato.2.

Col secondo motivo di ricorso si censurano, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 3, 164, 165, 166 d.lgs. n. 50/2016, nonché lacontraddittorietà della motivazione ed infine l’errata interpretazione delcontratto del 16/10/2012 intercorso tra le parti, per aver CTRerroneamente valutato il contenuto di detto contratto, ritenendo, conmotivazione illogica, che la TMP avesse ricevuto non la concessione dellearee (destinate alla produzione di rifiuti) ma solo la gestione, per conto delComune, del servizio di riscossione della tariffa per gli stalli su viabilitàpubblica, rimasti nella detenzione dell’ente comunale, anche in violazionedella disciplina ex d.lgs. n. 50/2016 con particolare riguardo alladistinzione tra appalto e concessione di servizi.

Viene infine censurato, perviolazione e falsa applicazione dell’art. 62 d.lgs. n. 507/1993, il passaggiomotivazionale nel quale la CTR afferma che difetti il presupposto diimposta, trattandosi di “aree di sosta e parcheggio di viabilità pubblica suldemanio stradale comunale non impedibili in assoluto al pubblicopassaggio e utilizzo”, e cioè di “luoghi pubblici”.Numero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/20262.1.

Il motivo si articola in una pluralità di censure, nessuna delle qualisi rivela fondata.2.2.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla solaverifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022;22598/2018; sez.

U. 8053/2014).2.3.

Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).2.4.

Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).Numero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/20262.5.

Nel caso di specie, la motivazione raggiunge appieno la soglia delminimo costituzionale, contenendo un'adeguata esposizione delle ragionisottese all’accoglimento dell’appello della contribuente, che è statoidoneamente giustificato sia con la carenza di legittimazione passiva diquest’ultima, in quanto priva della detenzione delle aree di sosta, sia coldifetto del “presupposto d’imposta, atteso che trattasi di aree di sosta eparcheggio di viabilità pubblica sul demanio stradale comunale nonimpedibili in assoluto al pubblico passaggio ed utilizzo”, cioè di “aree nellequali rifiuti si producono perché pubbliche e che sono soggette al pubblicospazzamento”.2.6.

Né ricorre il denunciato vizio di violazione di legge, avendo la CTRfatto retta applicazione del principio, in tema di Tari, secondo cui, conriferimento ad un'area pubblica destinata a parcheggio, il contratto tra ilproprietario dell'area (Comune) ed il concessionario del servizio diparcheggio deve interpretarsi verificando - attraverso una letturacomplessiva delle clausole - se, oltre alla gestione del servizio, sia stataaffidata anche la detenzione e custodia di tutta o di parte delle areedestinate a parcheggio, sì che possa considerarsi sussistente ilpresupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una"res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per ilsolo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà didominio (Cass., 21 giugno 2021, n. 17617).2.7.

Il giudice di appello ha, infatti, escluso la debenza del tributo(anche) perché il titolo contrattuale, secondo la lettura ermeneuticaillustrata in sentenza, non prevedeva la concessione alla T.M.P. delladetenzione delle aree su cui si svolgeva il servizio di gestione delparcheggio.2.8.

Quanto poi al denunciato errore di interpretazione del contratto,la censura è inammissibile.Numero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/20262.9.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, l’interpretazione delcontratto data dal giudice del merito può sindacarsi in cassazione qualorasi deduca che sono stati violati i criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362 ess. cod. civ. con onere per la parte di indicare gli specifici canoni legaliviolati nel caso concreto ed il modo in cui il giudice del merito si sia daglistessi discostato sul piano applicativo e motivazionale (Cass. 17617/2021;27419/2020; 27136/2017; 22230/2014; 17168/2012).2.10.

I medesimi principi sono stati declinati anche con riguardoall’interpretazione degli atti amministrativi con cui un Comune affidi inconcessione a terzi la gestione di un parcheggio.

Si è, in particolare,affermato che l’interpretazione di tale atto, al fine di stabilire se essopreveda, oltre alla gestione del parcheggio, anche la concessione delladetenzione della relativa area, risolvendosi nell'accertamento della volontàdella P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede dilegittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune dallaviolazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili ancheagli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza deirapporti e del buon andamento della P.A, così che la denuncia diun'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo,impone alla parte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare qualicanoni o criteri ermeneutici siano stati violati.

In mancanza,l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non quandole ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle dellaparte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate dacontraddittorietà logica o giuridica (Cass. 16105/2024; 5966/2022; Sez.U. 20181/2019; 17367/2010).2.11.

A tale onere censorio non ha però assolto la ricorrente, la qualesi è limitata a contestare la ricostruzione del contenuto del contratto daparte del giudice di appello, così disvelando il tentativo di rimettereinammissibilmente in discussione, sotto l'inappropriata doglianza dellaNumero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/2026violazione di legge e del vizio di motivazione, la valutazione di meritocompiuta dal giudice regionale in merito alla prova della detenzione dellearee oggetto di tassazione da parte della TMP.2.12.

Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e n. 24148/2013).2.13.

Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 32505/2023, cit.).2.14.

Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice dimerito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass. 11176 del 2017, in motiv.), neppure conriferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5,cod. proc. civ.Numero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/20262.15.

E’, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, num. 5,cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che ilgiudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma, cod.proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità̀ delle fonti di prova,non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da partedel giudice di legittimità̀ degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dimerito (Cass. 20553/2021).3.

Resta, infine, assorbita l’ultima censura, relativa alla violazione efalsa applicazione dell’art. 62 d.lgs. n. 507/1993.3.1.

In presenza di rationes decidendi distinte e concorrenti, una (giàesaminata e respinta) basata sulla carenza di detenzione delle areeoggetto di tassazione da parte della TMP, e l’altra sulla natura del bene,trattandosi (secondo la CTR) di “aree di sosta e parcheggio di viabilitàpubblica sul demanio stradale comunale non impedibili in assoluto alpubblico passaggio e utilizzo”, e cioè di “luoghi pubblici”, il rigetto dellacensura che impinge una delle due rationes rende superfluo l’esame diquella relativa all’altra, per carenza di interesse, poiché un suo eventualeaccoglimento non potrebbe comunque portare alla cassazione dellasentenza, che resterebbe fondata sulla ratio mantenuta ferma per effettodel rigetto della prima doglianza.4.

La regolazione delle spese del presente giudizio, da liquidarsi indispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favoredella [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in euro 3.500,00, ed € 200,00 per esborsi, oltreNumero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/2026rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
catoAntonietta Colantuoni- ricorrente -controT.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’avvocatoRaffaele [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 5086/2018, depositata in data 28/5/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con sentenza n. 5086/2018, depositata in data 28/5/2018, laCommissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma dellapronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]unipersonale avverso la cartella di pagamento n. 07120160005525866,dell’importo di euro 7.547,77, a titolo di TARI per l’anno 2014. Alla basedella decisione la ritenuta carenza sia della legittimazione passiva dellacontribuente sia del presupposto d’imposta.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune diSant’Anastasia, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]unipersonale resiste mediante controricorso e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., per aver CTR omesso di pronunciaresul giudicato formatosi sulla medesima questione, con le pronunce n.10161/2016 della CTR Campania, n. 15151/2015 e n. 2677/2016 dellaCTP Napoli.1.1. Il ricorrente non deduce quando si sarebbe formato il giudicato néin quale atto processuale lo avrebbe eccepito, onde consentire a questaCorte di valutare l’effettiva e rituale formulazione dell’eccezione, tenutoconto della non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio dilegittimità, salvo il caso del giudicato esterno formatosi successivamentealla conclusione del giudizio di merito (Cass. 5370/2024; 25863/2022, inmotivazione; S.U. 21493/2010; 13916/2006; S.U. 226/2001).1.2. La censura è, quindi, già per questa ragione, inammissibile.1.3. Inoltre, il principio di autosufficienza del ricorso - prescritto apena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ. – impone che il ricorsoper cassazione contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire leNumero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/2026ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito così dapermettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza lanecessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché ilricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità,gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante lariproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documentocui corrisponde l’indiretta riproduzione, oltre al luogo in cui ne è avvenutala produzione, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicitàdi tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (exmultis, Cass. 27610/2025; 15416/2025; 12481/2022; 10761/2022;18679/2017; 14784/2015).1.4. In definitiva, il principio di autosufficienza, nell’imporrel’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali ilricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre anche specificare in qualesede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare undocumento significa necessariamente - oltre che specificare gli elementiche valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto - dire dove nelprocesso esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” deldocumento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senzanecessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dalversante “contenutistico” (cfr. Cass. 11392/2023; Sez. Un. 16887/2013;Sez. Un. 28547/2008; Sez. Un. 23019/2007).1.5. Pertanto, nel giudizio di legittimità, anche il principio dellarilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere diautosufficienza del ricorso, sicché la parte ricorrente che deducal'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso,riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assumeessere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo astralci della motivazione (Cass. 25700/2024; 17310/2020;Numero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/202634590/2019;13988/2018; 15737/2017; 2617/2015; 10537/2010; Sez. U.1416/2004).1.6. Ebbene, a tale onere non ha assolto il ricorrente, il quale,violando il principio di autosufficienza dell’impugnazione anche sotto ilprofilo della localizzazione, ha omesso di indicare e riprodurre gli atti sucui si fonda la sua doglianza, ovvero il contenuto delle pronunce di cuiinvoca il giudicato, né ha specificato il luogo processuale in cui talidocumenti, unitamente all’attestazione di passaggio in giudicato,sarebbero stati prodotti in giudizio, così da non mettere il Collegio incondizione di conoscere il contenuto delle statuizioni irrevocabiliintervenute fra le parti e quindi di vagliare il prospettato vincolo delgiudicato.2. Col secondo motivo di ricorso si censurano, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 3, 164, 165, 166 d.lgs. n. 50/2016, nonché lacontraddittorietà della motivazione ed infine l’errata interpretazione delcontratto del 16/10/2012 intercorso tra le parti, per aver CTRerroneamente valutato il contenuto di detto contratto, ritenendo, conmotivazione illogica, che la TMP avesse ricevuto non la concessione dellearee (destinate alla produzione di rifiuti) ma solo la gestione, per conto delComune, del servizio di riscossione della tariffa per gli stalli su viabilitàpubblica, rimasti nella detenzione dell’ente comunale, anche in violazionedella disciplina ex d.lgs. n. 50/2016 con particolare riguardo alladistinzione tra appalto e concessione di servizi. Viene infine censurato, perviolazione e falsa applicazione dell’art. 62 d.lgs. n. 507/1993, il passaggiomotivazionale nel quale la CTR afferma che difetti il presupposto diimposta, trattandosi di “aree di sosta e parcheggio di viabilità pubblica suldemanio stradale comunale non impedibili in assoluto al pubblicopassaggio e utilizzo”, e cioè di “luoghi pubblici”.Numero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/20262.1. Il motivo si articola in una pluralità di censure, nessuna delle qualisi rivela fondata.2.2. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla solaverifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022;22598/2018; sez. U. 8053/2014).2.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).2.4. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).Numero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/20262.5. Nel caso di specie, la motivazione raggiunge appieno la soglia delminimo costituzionale, contenendo un'adeguata esposizione delle ragionisottese all’accoglimento dell’appello della contribuente, che è statoidoneamente giustificato sia con la carenza di legittimazione passiva diquest’ultima, in quanto priva della detenzione delle aree di sosta, sia coldifetto del “presupposto d’imposta, atteso che trattasi di aree di sosta eparcheggio di viabilità pubblica sul demanio stradale comunale nonimpedibili in assoluto al pubblico passaggio ed utilizzo”, cioè di “aree nellequali rifiuti si producono perché pubbliche e che sono soggette al pubblicospazzamento”.2.6. Né ricorre il denunciato vizio di violazione di legge, avendo la CTRfatto retta applicazione del principio, in tema di Tari, secondo cui, conriferimento ad un'area pubblica destinata a parcheggio, il contratto tra ilproprietario dell'area (Comune) ed il concessionario del servizio diparcheggio deve interpretarsi verificando - attraverso una letturacomplessiva delle clausole - se, oltre alla gestione del servizio, sia stataaffidata anche la detenzione e custodia di tutta o di parte delle areedestinate a parcheggio, sì che possa considerarsi sussistente ilpresupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una"res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per ilsolo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà didominio (Cass., 21 giugno 2021, n. 17617).2.7. Il giudice di appello ha, infatti, escluso la debenza del tributo(anche) perché il titolo contrattuale, secondo la lettura ermeneuticaillustrata in sentenza, non prevedeva la concessione alla T.M.P. delladetenzione delle aree su cui si svolgeva il servizio di gestione delparcheggio.2.8. Quanto poi al denunciato errore di interpretazione del contratto,la censura è inammissibile.Numero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/20262.9. Per giurisprudenza costante di questa Corte, l’interpretazione delcontratto data dal giudice del merito può sindacarsi in cassazione qualorasi deduca che sono stati violati i criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362 ess. cod. civ. con onere per la parte di indicare gli specifici canoni legaliviolati nel caso concreto ed il modo in cui il giudice del merito si sia daglistessi discostato sul piano applicativo e motivazionale (Cass. 17617/2021;27419/2020; 27136/2017; 22230/2014; 17168/2012).2.10. I medesimi principi sono stati declinati anche con riguardoall’interpretazione degli atti amministrativi con cui un Comune affidi inconcessione a terzi la gestione di un parcheggio. Si è, in particolare,affermato che l’interpretazione di tale atto, al fine di stabilire se essopreveda, oltre alla gestione del parcheggio, anche la concessione delladetenzione della relativa area, risolvendosi nell'accertamento della volontàdella P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede dilegittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune dallaviolazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili ancheagli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza deirapporti e del buon andamento della P.A, così che la denuncia diun'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo,impone alla parte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare qualicanoni o criteri ermeneutici siano stati violati. In mancanza,l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non quandole ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle dellaparte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate dacontraddittorietà logica o giuridica (Cass. 16105/2024; 5966/2022; Sez.U. 20181/2019; 17367/2010).2.11. A tale onere censorio non ha però assolto la ricorrente, la qualesi è limitata a contestare la ricostruzione del contenuto del contratto daparte del giudice di appello, così disvelando il tentativo di rimettereinammissibilmente in discussione, sotto l'inappropriata doglianza dellaNumero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/2026violazione di legge e del vizio di motivazione, la valutazione di meritocompiuta dal giudice regionale in merito alla prova della detenzione dellearee oggetto di tassazione da parte della TMP.2.12. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e n. 24148/2013).2.13. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 32505/2023, cit.).2.14. Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice dimerito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass. 11176 del 2017, in motiv.), neppure conriferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5,cod. proc. civ.Numero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/20262.15. E’, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, num. 5,cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che ilgiudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma, cod.proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità̀ delle fonti di prova,non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da partedel giudice di legittimità̀ degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dimerito (Cass. 20553/2021).3. Resta, infine, assorbita l’ultima censura, relativa alla violazione efalsa applicazione dell’art. 62 d.lgs. n. 507/1993.3.1. In presenza di rationes decidendi distinte e concorrenti, una (giàesaminata e respinta) basata sulla carenza di detenzione delle areeoggetto di tassazione da parte della TMP, e l’altra sulla natura del bene,trattandosi (secondo la CTR) di “aree di sosta e parcheggio di viabilitàpubblica sul demanio stradale comunale non impedibili in assoluto alpubblico passaggio e utilizzo”, e cioè di “luoghi pubblici”, il rigetto dellacensura che impinge una delle due rationes rende superfluo l’esame diquella relativa all’altra, per carenza di interesse, poiché un suo eventualeaccoglimento non potrebbe comunque portare alla cassazione dellasentenza, che resterebbe fondata sulla ratio mantenuta ferma per effettodel rigetto della prima doglianza.4. La regolazione delle spese del presente giudizio, da liquidarsi indispositivo, segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favoredella [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in euro 3.500,00, ed € 200,00 per esborsi, oltreNumero registro generale 1985/2019Numero sezionale 4079/2026Numero di raccolta generale 15094/2026Data pubblicazione 19/05/2026rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO