CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2026
Cassazione n. 02688/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 476/2017 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] registrata il 5 agosto 2013 (n. 13422 – serie 1T), rappresentata e difesa, come da procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 67C18 F205 L). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - RESISTENTE - F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 476/2017 Numero sezionale 8079/2025 Numero di raccolta generale 2688/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 per la cassazione della sentenza n. 3613/4/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 8 giugno 2016, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delle Entrate, rilevatane l’omissione, liquidava l’imposta principale di registro in relazione alla sentenza n. 1799/2010 con la quale la Corte d’appello di Roma aveva condannato l’ASL Roma E (assicurata dalla ricorrente) al risarcimento dei danni morali patiti dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 9944/48/2014 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione - che: - erroneamente il primo Giudice aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla base della nota depositata dall’Agenzia, giacchè «dalla lettura del contenuto della costituzione e richiesta di cessazione della materia del contendere dell’Ufficio, avrebbe potuto accorgersi del disguido riconducendo la nota dell’A.F. ad altro contenzioso»; - nel merito la tassazione fosse corretta ai sensi degli art. 37, 57, trattandosi di imposta su atto giudiziario, avente natura solidale, non ricorrendo le condizioni della registrazione a debito.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 476/2017 Numero sezionale 8079/2025 Numero di raccolta generale 2688/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 3. Con ricorso notificato in data 23 dicembre 2016 [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di quattro motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate, con nota depositata il 28 febbraio 2017, nel dar conto di non essersi costituita nel termine di legge, ha riservato la facoltà di partecipare all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto «L'esistenza di un giudicato di segno contrario in relazione al medesimo avviso di liquidazione», segnalando che «in un procedimento parallelo avente ad oggetto sempre l'avviso di liquidazione N. 2010/002/SC/000001799/0/013, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha emesso la sentenza n. 4758/6/15 con cui ha accolto le ragioni della [OSCURATO:SOCIETA]., ragioni identiche a quelle presentate nel presente procedimento, ed ha così annullato il citato avviso di liquidazione, che è oggetto anche del presente procedimento» (v. pagina n. 7 del ricorso), affermando che «[…] l'imposta di registro relativa alla sentenza N. 1799/2010 della Corte d'Appello di Roma può essere applicata solo nei confronti della sola parte obbligata al risarcimento del danno e cioè alla [OSCURATO:PERSONA] E, o eventualmente alle parti principali del processo civile in questione […] ma non alle terze chiamate in causa (come la [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti delle quali la sentenza civile nulla ha disposto» (così a pagina n. 9 del ricorso). 1.1. La censura è inammissibile. Va preliminarmente osservato che l’istante ha ottenuto in data 14 aprile 2016 la certificazione del passaggio giudicato della menzionata F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 476/2017 Numero sezionale 8079/2025 Numero di raccolta generale 2688/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 sentenza n. 4758/6/15 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che ha effettivamente ritenuto l’imposta di registro di cui si discute non dovuta da UnipolSai. Sennonchè, l’eccezione di giudicato, coltivabile in sede di merito, essendo stata la sentenza impugnata decisa all’udienza del 24 maggio 2016 (data dell’udienza di trattazione in cui la decisione è stata assunta, con successivo deposito l’8 giugno 2016) e quindi ben prima della predetta certificazione, non risulta (dai contenuti della pronuncia impugnata) essere stata avanzata innanzi al Giudice d’appello, né la ricorrente allega di averla ivi proposta. 1.2. Sovviene, allora, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'eccezione di giudicato, derivato da pronuncia divenuta definitiva nei gradi di merito, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, attesa, da un lato, la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. 25863/2022), dovendo, sotto altro versante, considerarsi che «nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione» (cfr. Cass., Sez. Un., n. 21493/2010, che richiama Cass. Sez. Un. nn. 226/2001 e 13916/2006). Entrambe le sentenze sopra riportate, pur facendo riferimento alla conclusione del giudizio, individuano il momento oltre il quale resta preclusa la rilevabilità nel giudizio di cassazione del giudicato esterno in considerazione della possibilità o meno di proporre l'eccezione nel giudizio di merito, ove non soffre di preclusioni procedimentali (cfr. sostanzialmente in tal senso anche Cass. n. 12754/2022).F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 476/2017 Numero sezionale 8079/2025 Numero di raccolta generale 2688/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 La linea di demarcazione tra la revocazione ed il ricorso per cassazione viene, di conseguenza, tracciata dalle Sezioni Unite di questa Corte in ragione della formazione del giudicato in un momento in cui la questione poteva o meno essere eccepita nel giudizio di secondo grado (v., sul punto, anche Cass. n. 28733/2022). Alla luce di tali princìpi, va dunque ribadito che nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d'appello (cfr., ex plurimis, Cass.n. 5370/2024, che richiama Cass. n. 25863/ 2022; Cass. n. 40721/2021; Cass. n. 39815/2021; Cass. n. 38189/2021; Cass. n. 35089/2021; Cass. n. 14883/2019). Quanto precede impedisce, dunque, di dare ingresso nel presente grado di giudizio ad ogni censura fondata sul predetto giudicato. 2. Con la seconda doglianza, l’istante ha dedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, per non avere la Commissione dichiarato la novità della domanda avanzata dall’Agenzia in sede di appello nella parte in cui aveva concluso, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato cessata la materia del contendere), che venisse rigettata l’originaria impugnazione, laddove in primo grado l’Agenzia aveva chiesto di far dichiarare cessata la materia del contendere. 3. Con la terza censura la società ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non aver dedicato «nemmeno una riga per affrontare la questione sollevata» (v. pagina 11 del ricorso) F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 476/2017 Numero sezionale 8079/2025 Numero di raccolta generale 2688/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 dall’istante nelle controdeduzioni in appello con le quale era stata eccepita la novità della domanda proposta in appello dall’Agenzia. 4. Le due censure vanno esaminate congiuntamente, siccome connesse e vanno ritenute infondate. E ciò sol considerando che il Giudice regionale ha, implicitamente quanto chiaramente, negato che vi fosse stata novità della domanda in appello da parte dell’Agenzia, rimproverando, piuttosto, al primo Giudice di non essersi avveduto che la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dall’Agenzia delle Entrate per essere cessata la materia del contendere era stata depositata per errore nel procedimento in oggetto, ma era riferibile ad altro giudizio e ad altro atto (imposta di registro relativa alla risoluzione di un contratto di locazione) allegato alla citata richiesta. Sulla base di tale insindacabile - in questa sede - accertamento fattuale, la Commissione regionale ha, dunque, escluso che la richiesta di estinzione del giudizio potesse riferirsi alla presente controversia, considerando, quindi, che con l’appello l’Agenzia aveva inteso rimediare al suddetto disguido, chiedendo che venisse confermato l’avviso di liquidazione impugnato. 4.1. A tacer d’altro sulla pertinenza del canone censorio prescelto con il terzo motivo di impugnazione, deriva dalle superiori considerazioni che certamente non vi è stato sul predetto tema un omesso esame. 5. Con la quarta ragione contestazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 59 e 60 d.P.R. n. 131/1986 per avere la Commissione ritenuto l’istante tenuta al pagamento, in via solidale, dell’imposta, laddove oggetto di tassazione era una sentenza di F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 476/2017 Numero sezionale 8079/2025 Numero di raccolta generale 2688/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 condanna dell’ASL Roma E al risarcimento del danno morale, senza, pertanto, considerare che l’art. 60 d.P.R. n. 131/1986 stabilisce che le sentenze (o in generale i provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA]) che condannano al risarcimento del danno da fatti costituenti reato deve essere posta a carico non già di tutte le parti in causa (come prevede in linea generale l'art. 57 del medesimo decreto), ma nei confronti della sola parte obbligata al risarcimento del danno. 5.1. Il motivo è fondato. Va premesso in punto di fatto che, come riportato nel ricorso, la sentenza n. 1799/2010 della Corte d’appello di Roma, oggetto di tassazione, aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] E al risarcimento dei danni morali. 5.2. L'art. 37 d.P.R. n. 131/1986 (da ora anche T.U.R.) dispone che «Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio […] sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato». Ai sensi dell'art. 57 T.U.R. sono – di regola - tenute solidalmente al pagamento dell'imposta «le parti in causa». L'art. 59 T.U.R. prevede, poi, che «Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute», tra l’altro «le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato» (lett. d). Infine, il successivo art. 60, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 131/1896 dispone che «Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 476/2017 Numero sezionale 8079/2025 Numero di raccolta generale 2688/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito». 5.3. Dal combinato disposto di tali norme questa Corte ha ritenuto quanto segue. Con la previsione dell’art. 59 cit. il legislatore ha previsto una deroga al generale principio, stabilito dall’art. 57 T.U.R., della solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro, la cui ratio giustificativa, come chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 414/1989), si fonda non su principi di carattere tributario, ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l'imposta, si appalesa spesso aleatorio, precisando altresì che, col termine generico di sentenze, l'art. 59, lettera d), d.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali, che a quelle civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. Non occorre, quindi, il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione. Per determinare la prenotazione a debito è, dunque, sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente. E ciò che rileva è l’oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 476/2017 Numero sezionale 8079/2025 Numero di raccolta generale 2688/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili L'art. 60 menzionato attua la predetta deroga al principio della natura solidale dell’obbligazione tributaria in tema di registro prevista dalla dall’art. 57, primo comma, T.U.R., atteso che la norma stabilisce che l'imposta grava esclusivamente sul danneggiante e che può essere recuperata solo nei suoi confronti. In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l'imposta di registro e, in applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 131 del 1986, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta. Non è poi necessario che la registrazione a debito debba essere obbligatoriamente richiesta dal Cancelliere del giudice emittente al momento della trasmissione della sentenza per la liquidazione dell'imposta di registro. Difatti, ai sensi dell’art. 60 citato, qualora si ritenga che i provvedimenti giurisdizionali presentino i requisiti per la registrazione a debito, ancorché la Cancelleria del giudice civile non l'abbia richiesta, l'amministrazione finanziaria può sospendere la liquidazione dell'imposta di registro e segnalare il rilievo all'ufficio giudiziario per la formulazione del proprio parere. Non solo; allorquando anche l'amministrazione finanziaria non ne abbia ravvisato la sussistenza, i presupposti per la registrazione a debito possono, comunque, essere riconosciuti dal giudice tributario (cfr., su tali principi, ex plurimis: Cass., Sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5952; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24096; Cass., Sez. 5, 22 gennaio 2020, n. 1296; Cass., Sez. 9 F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 476/2017 Numero sezionale 8079/2025 Numero di raccolta generale 2688/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 5, 13 aprile 2021, n. 9618; Cass., Sez. T., 12 ottobre 2021 n. 27667; Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34245; Cass., Sez. T., 4 luglio 2022, n. 21112; Cass., Sez. T., 15 ottobre 2024, n. 26798). 5.4. La sentenza oggetto di tassazione, pronunciando la condanna al risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile del medesimo (ASL Roma E), aveva in tal modo indicato la parte nei cui confronti l'imposta doveva essere recuperata (Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24096 cit., in motivazione), sicchè, risultando soddisfatta la condizione posta dalla richiamata disposizione, non si frapponevano ostacoli all'applicazione del citato art. 59, lett. d). 5.5. [OSCURATO:PERSONA] regionale non si è uniformato a tali principi, non considerando che la condanna al risarcimento del danno morale, disposta dalla sentenza oggetto di tassazione, già presupponeva la valutazione che il fatto stesso potesse essere astrattamente previsto come reato (cfr., sul principio, Cass., Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21339, che richiama Cass., Sez. III, 12 febbraio 2020, n. 3371 e Cass., Sez. I, 24 giugno 2015, n. 13085), il che dava ingresso alla previsione ed al meccanismo operativo del menzionato art. 60 d.P.R. n. 131/1986. 5.6. Per tali ragioni, allora, il motivo va accolto e la pronuncia impugnata va cassata. Non essendo necessari accertamenti in fatto, né risultando ulteriori profili controversi, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso in primo grado. 6. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 476/2017 Numero sezionale 8079/2025 Numero di raccolta generale 2688/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 P.Q.M. la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della contribuente ed annulla nei suoi confronti l’atto impugnato. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di 5.000,00 € per competenze del giudizio di primo grado, nell’importo di 5.000,00 € per competenze del giudizio di secondo grado e