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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14557/2026

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sentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giasi e presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, elettivamente domiciliata;- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco in carica epro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50/A,elettivamente domiciliato;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 9268/2018 emessa dalla Commissione tributariaregionale della Campania, sez. 18, depositata in data 23/10/2018 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/20261.

Il Comune di Nola invitava la società ricorrente al pagamentodella somma complessiva di euro 16.901,66, a titolo di TARI calcolata contariffa intera, per l’anno di imposta 2015, in relazione allo stabilimento,posseduto dall’istante, sito nel comprensorio industriale dell’Interporto diNola, alla [OSCURATO:PERSONA], zona ASI.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Nola avversola pronuncia n. 12843/12/2016 della Commissione tributaria provinciale diNapoli e, in riforma della stessa, rigettava il ricorso proposto dalla societàavverso il citato avviso di pagamento.

In particolare, il Collegio regionaleaffermava che la sentenza impugnata si fondava su un presuppostoerrato, ossia che lo stabilimento della società fosse situato all’internodell’[OSCURATO:PERSONA], ove il Comune di Nola non svolgerebbe ilservizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mentre, comedimostrato dall’ente appellante, le strutture sono ubicate nell’areaindustriale ASI, ricadente nel Comune di Nola e in zona in cui è apprestatoe svolto il servizio di raccolta da parte dell’ente.

Richiamava la nota del 13aprile 2016 del dirigente del settore 3 del Comune, [OSCURATO:PERSONA] e ilcapitolato speciale d’appalto, dai quali poteva evincersi che il Comune diNola effettua il servizio di raccolta rifiuti per tutte le utenze domestiche ecommerciali del territorio comunale, in cui sono comprese le strade dicollegamento per cona ASI, CIS, Interporto, [OSCURATO:PERSONA], adottando ilsistema del “porta a porta”, che esclude il conferimento dei rifiuti neicassonetti.[OSCURATO:PERSONA] riteneva che la società non avesse fornito alcunaprova dell’inadempienza del Comune nel servizio di smaltimento dei rifiuti.Affermava che la stessa aveva prodotto in giudizio un contratto stipulatotra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con scadenzafissata al 31 maggio 2014, avente ad oggetto la raccolta e lo smaltimentodei rifiuti all’interno dell’Interporto di Nola, e che tale contratto afferiva,Numero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026tuttavia, a un tributo diverso – la TARSU – a un periodo anteriore (2006-2009) e a un servizio prestato in zona diversa da quella in cui insisteva lostabilimento industriale della società, sicché non poteva reputarsipertinente all’oggetto del giudizio.3.

La ricorrente impugna detta sentenza con ricorso notificatotramite servizio postale il 19 aprile 2019, formulando sei motivi diimpugnazione.

In prossimità dell’adunanza camerale deposita memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.4.

Il Comune di Nola notifica in data 29 maggio 2019 tramite postaelettronica certificata controricorso, concludendo per il suo rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «Error iniudicando.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 inrelazione alla violazione dell’art. 2909 c.c. giudicato esterno», per avere iGiudici di appello violato il giudicato esterno, formatosi in virtù dellasentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n.3694/9/2016, pronunziatasi relativamente alla TARSU riferita all’anno2014, in senso favorevole alla società contribuente.1.1.

Il motivo è inammissibile.L’eccezione di giudicato esterno era deducibile nel giudizio di merito,essendo stata emessa la sentenza richiamata – n. 3694/9/2016 dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli - anteriormente a quellaoggetto dell’odierno ricorso.

Non risulta, dai contenuti della pronunciaimpugnata, che detta eccezione sia stata prospettata innanzi al Giudiced’appello né la ricorrente allega di averla proposta in quella sede.La questione non può, pertanto, essere dedotta nel giudizio dilegittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5370/2024, che richiama Cass. n.25863/ 2022; Cass. n. 40721/2021; Cass. n. 39815/2021; Cass. n.38189/2021; Cass. n. 35089/2021; Cass. n. 14883/2019).In ogni caso, va ricordato che questa Sezione ha ritenuto come "InNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026materia di TARSU, l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio dirifiuti speciali integra un elemento della fattispecie privo di durevolezza, inquanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall'uno all'altro periodo diimposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare,sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità. (Cass.Sez. 5, 23/01/2024, n. 2305; Cass., n. 29243/2025).2.

Con il secondo motivo, in rubrica, «Error in iudicando.

Violazionee falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 in relazione allaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 656 e 657, della L. n.147/2013 e succ. mod., in relazione alla violazione e falsa applicazionedell’art. 14 del D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011, in relazione allaviolazione e falsa applicazione dell’art. 59 del D. Lgs. 507/93.

Violazionedelle delibere di G.C. nn. 72/2014 e 75/2013, dell’art. 2 della deliberacommissariale del Comune di Nola n. 90/94 e della delibera consiliare n.66/98.

Violazione e falsa applicazione della determina dirigenziale delcomune di Nola in data 18.5.2010. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 152/2006.

Eccesso di potere per presupposto erroneo.

Contrasto coni precedenti.

Contraddittorietà.

Illogicità.

Sviamento».

La ricorrentecensura la sentenza per avere la Commissione tributaria regionaleaffermato che lo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non è situatoall’interno dell’[OSCURATO:PERSONA], malgrado il Comune di Nola nonavesse dedotto tale circostanza nell’atto di appello.Sotto diverso profilo, la società deduce l’erroneità della decisioneper avere considerato rilevante la suddetta circostanza, attenendo l’interavicenda allo svolgimento o meno del servizio di raccolta nelle areeinterportuali, A.S.I., CIS, Vulcano, e all’interpretazione della normativacontrattuale – capitolato speciale d’appalto – in base alla quale il servizioè svolto “in tutte le strade di collegamento per zona A.S.I. – C.I.S. –Interporto – [OSCURATO:PERSONA]”.

Secondo la società contribuente, dallasemplice lettura della disciplina contrattuale poteva quindi evincersi che ilNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026servizio non veniva espletato nell’area interportuale, ma solo nelle stradedi collegamento e che, di conseguenza, dovevano applicarsi i benefici dellariduzione previsti dall’art.1, commi 656 e 657 della legge n. 147/2013.Lamenta infine la società ricorrente l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto decisivo, riferitoall’effettivo svolgimento del servizio nelle aree interportuali, senzavalutare la specifica disciplina contrattuale, relativa al periodo 2012-2017,nella quale le aree interportuali non erano affatto disciplinate.3.

Con il terzo motivo la società denuncia, in rubrica, «Error iniudicando.

Violazione dell’art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5 in relazione allaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 641, 656 e 657, della L.147/2013 e succ. mod.», assumendo l’erroneità della pronuncia nellaparte in cui la Commissione aveva ritenuto che il servizio di raccolta deirifiuti venisse assicurato dal Comune con il sistema del cd.

“porta a porta”,in realtà mai avviato dall’ente territoriale; la ricorrente richiama il pianofinanziario 2015 adottato dal Comune di Nola e la relazione diaccompagnamento, da cui risulta il sistema di “raccolta stradale”,comprensivo di trasporto presso impianto specifico alla tipologia di rifiuto,organizzato mediante contenitori stradali di prossimità, del tutto diversoda quello “porta a porta” posto a base del ragionamento dei giudiciregionali.4.

Con la quarta, quinta e sesta doglianza la società ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 1, commi 656 e 657 dellalegge 31 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, lamentando:a. l’erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato cheappariva poco credibile la tesi dello svolgimento da parte del Comune delservizio di raccolta dei rifiuti all’interno dell’area interportuale, ancheponendo mente al fatto che il contratto di affidamento del servizio allasocietà Buttol, con decorrenza dal mese di agosto 2012 e sino all’annoNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/20262017, prevedeva pressoché lo stesso compenso annuo (pari a4.300.000,00 €) di quello stabilito (corrispondente a 4.219.500,00 €) conla precedente società affidataria (tale [OSCURATO:PERSONA]), che non avevasvolto il servizio all’interno dell’Interporto, come riconosciuto dallo stessoComune di Nola;b. l’erroneità della sentenza impugnata per non aver consideratoche appariva poco credibile la tesi dello svolgimento del servizio diraccolta dei rifiuti all’interno dell’area interportuale, anche osservando cheil Comune di Nola richiedeva alle imprese ricadenti nel comprensorioInterporto-CIS e [OSCURATO:PERSONA] un importo di circa 3 ml/€ a titolo di TARIper il presunto servizio prestato all’interno di detta area, mentre ilpredetto prezzo dell’appalto era di poco superiore ai 4ml/€, conl’inverosimile conseguenza di poter impiegare appena poco di 1 ml/€ perassicurare il servizio di raccolta a tutto il territorio comunale che sinoall’anno 2012 (in cui nessun servizio era stato svolto all’interno della piùvolte citata area) aveva imposto un impegno di spesa di oltre 4/ml, il chedimostrerebbe che detto ente, con tale risorsa economica (4.300.000,00€) aveva inteso disciplinare il servizio in esame senza computare affatto learee ASI-CIS-Interporto-[OSCURATO:PERSONA], come chiaramente indicato nelcapitolato d’appalto.c) l’erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato cheappariva poco credibile la tesi dello svolgimento del servizio di raccolta deirifiuti all’interno dell’area interportuale, anche osservando che il [OSCURATO:PERSONA] richiedeva alle imprese ricadenti nel comprensorio Interporto-CISe [OSCURATO:PERSONA] un importo di circa 3 ml/€ a titolo di TARI per il presuntoservizio prestato all’interno di detta area, mentre il predetto prezzodell’appalto era di poco superiore ai 4ml/€, con l’inverosimile conseguenzadi poter impiegare appena poco di 1 ml/€ per assicurare il servizio diraccolta a tutto il territorio comunale che sino all’anno 2012 (in cui nessunservizio era stato svolto all’interno della più volte citata area) avevaNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026imposto un impegno di spesa di oltre 4/ml, il che dimostrerebbe che dettoente, con tale risorsa economica (4.300.000,00 €) aveva intesodisciplinare il servizio in esame senza computare affatto le aree ASI-CIS-Interporto-[OSCURATO:PERSONA], come chiaramente indicato nel capitolatod’appalto.5.

Il secondo e il terzo motivo - dal cui esame discendel’assorbimento dei restanti motivi di ricorso, - sono fondati e vannoaccolti.5.1 Va premesso che il tema in rassegna e cioè l’imponibilità Tari-Tarsu dell’area industriale ASI e dell’Interporto di Nola è stato più voltevagliato da questa Corte di legittimità, la quale, su ricorsi proposti da ocontro il Comune di Nola, è così pervenuta – con riguardo a fattispecie deltutto sovrapponibili alla presente – alla conclusione della necessariariduzione di imposta, nei termini da stabilirsi sulla base di una valutazionedi merito da effettuarsi in linea con la disciplina legale del tributo [v., trale tante, Cass., n. 29243/2025 (Tari 2017); Cass., n. 29226/2025 (Tari2018); Cass. n. 9916/2023 (TARI 2015); Cass. n. 17334/20 (Tari 2015);Cass. n. 41213/2021 (Tari 2015); Cass. n. 23173/21 (Tarsu 2012); Cass.n. 23174/21 (Tarsu 2012); Cass. n. 34272/21 (Tari 2016); Cass. n.36960/2021 (Tari 2015); Cass. 33541/2021 (Tari 2012); Cass. n.28945/2021; Cass. n. 19767/2020 (Tari 2015); Cass. n. 14907/2020(Tari 2015); Cass. n. 9109/2020 (Tarsu 2012); Cass. n. 5939/2022 (Tari2016); Cass. n. 5940/2022 (Tari 2015), Cass. n. 21335/2022 (Tari 2015);Cass. n. 25589/2022(Tari 2015); Cass. n. 29011/2022 (Tari 2018)].5.2.

Il ragionamento decisorio posto a base dei suddetti precedentidi legittimità può essere riassunto con richiamo dei principali argomentinei termini che seguono.5.3.

La tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 10gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti edimprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiutiNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026conservandone, peraltro, la medesima natura giuridica.

A tanto consegueche anche ad essa siano estensibili gli orientamenti di legittimità formatisiper i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA(Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019 ed altre).5.4.

Una volta che il servizio venga dal Comune istituito edesercitato nell’ambito del territorio comunale, la tassa sui rifiuti è dovutaindipendentemente dal fatto che l'utente si avvalga in concreto di taleservizio, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre leamministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali dellacollettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa,prestazioni riferibili a singoli utenti, in modo tale che la privativa comunalesul servizio non costituisce materia disponibile.

Nondimeno, ciò non toglieche l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta(seppure istituito ed attivato) nella zona ove è ubicato l'immobile adisposizione dell'utente possa comportare, non già l'esenzione dalla tassa,bensì la sua (obbligatoria o facoltativa) riduzione entro i limiti di legge oregolamento.5.5.

Il presupposto della Tari (art.1 L. 147/2013) è costituito(comma 641) «dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o diaree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a localitassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva».Essa è dovuta (comma 642) «da chiunque possieda o detenga a qualsiasititolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrrerifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sonotenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria».5.6.

Quanto alla menzionata previsione di riduzione tariffaria incorrelazione con il mancato, o gravemente irregolare, svolgimento delservizio, viene stabilito (comma 656) che: «La TARI è dovuta nella misuraNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento delservizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in graveviolazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione delservizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativiche abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitariadi danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente».Diversamente, nelle zone in cui la raccolta non viene per nullaeffettuata, il tributo è dovuto (comma 657) «in misura non superiore al 40per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, inrelazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nellazona perimetrata o di fatto servita».5.7.

Si è in proposito affermato (con riguardo alla Tarsu, ma in basea principi, come rilevato, estendibili anche alla Tari) che: «Il diritto allariduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sullazona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, ingenerale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concretodella richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccoltarifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cuionere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il qualedeve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi deld.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivoche il servizio di raccolta, istituito ed attivato: - non sia svolto nella zonadi residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di eserciziodell'attività dell'utente; - ovvero, vi sia svolto in grave violazione delleprescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alledistanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, inmodo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso...»(Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019).Qualora il contribuente abbia soddisfatto l’onere probatorio posto asuo carico, l’accertata esistenza dei presupposti delle riduzioni (diNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026carattere ‘tecnico’ perché determinate dalla contrazione del servizio e deirelativi costi di erogazione) comporta l’applicazione dell’imposta nellamisura massima (dunque graduabile al ribasso), rispettivamente del 20%e del 40%, le quali, a differenza delle riduzioni c.d. agevolative (v. commi659 e 660 della legge citata), integrano delle riduzioni obbligatorie,siccome discendenti direttamente dalla legge (commi 656 e 657 cit.),indipendentemente da quanto sul punto eventualmente previsto dairegolamenti comunali ed inoltre, non essendo collegate alla peculiarità disituazioni soggettive, indipendentemente anche da una specifica epreventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni perfruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne ipresupposti normativi.5.8.

Per quanto attiene, in particolare, alla specifica riduzione nonsuperiore al 40% di cui al citato comma 657, va ritenuto che la stessaspetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito euna determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia disignificativa estensione ed a prescindere dal fatto che si tratti di areapubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cuiinsistono i locali o le aree soggette a tassazione un presuppostocostitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni diaccesso non ne impediscano di fatto l'espletamento.5.9.

Va precisato sul punto che non rileva la sussistenza diun’ipotesi di inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale oextracontrattuale in capo all'Amministrazione comunale, posto che lariduzione tariffaria opera, non quale risarcimento del danno da mancataraccolta e neppure quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì aldiverso fine di temperare l'imposizione, entro la riduzione massimaprefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio cosìcome di quelli cui è tenuto presumibilmente il contribuente per far fronteNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026al disservizio.5.10.

Ancora, in ordine alla riduzione non superiore al 40%, lapercentuale di decurtazione viene graduata (all’esito della prova deirelativi presupposti fornita dal contribuente e della valutazione fattualeriservata al giudice di merito) in ragione della distanza dal punto diraccolta più vicino, presupponendosi quindi che il servizio venga svolto,ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e conadeguamento della riduzione al peso economico della carenza,parametrato in termini chilometrici.6.

Tanto ribadito, nel caso di specie, la Commissione tributariaregionale ha affermato: “L’impugnata sentenza si fonda su un erratopresupposto, ossia che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia situataall’interno dell’[OSCURATO:PERSONA], ove il Comune di Nola nonsvolgerebbe – secondo la tesi della ricorrente recepita dai giudici di primecure – il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Di contro,come dedotto e provato da parte appellante, la società [OSCURATO:SOCIETA]. insiste nell’area industriale ASI, ricadente nel territorio delComune di Nola.

Dalla nota del 13 aprile 2016 del dirigente del Settore 3del Comune, Tutela ambiente e dal capitolato speciale d’appalto si evinceche il Comune di Nola effettua il servizio di raccolta rifiuti per tutte leutenze domestiche e commerciali del territorio comunale, in cui sonocomprese le strade di collegamento per zona ASI, CIS, Interporto VulcanoBuono, adottando il sistema del “porta a porta”, che esclude ilconferimento dei rifiuti nei cassonetti.

Il servizio è, dunque, svolto anchenella zona in cui è ubicato lo stabilimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., ricadente in zona ASI.”.6.1.

Ciò posto, osserva la Corte che è incontroverso tra le parti cheil bene oggetto di tassazione si trovi in un’area adibita ad insediamenticommerciali, per cui il dato decisivo ai fini dell’applicazione delle riduzionitariffarie previste dalle richiamate disposizioni deve individuarsi nelleNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026modalità di espletamento del servizio di raccolta da parte del Comune diNola, secondo il sistema c.d.

“porta a porta” oppure mediante raccoltasoltanto lungo le strade di collegamento.Ora, secondo la prospettazione della società ricorrente, l’adozionedel sistema di raccolta c.d.

“porta a porta” sarebbe smentita dallanormativa contrattuale – capitolato speciale d’appalto, allegato C, letteraT- secondo cui il servizio è svolto in “tutte le strade di collegamento perzona A.S.I. – C.I.S. – Interporto – [OSCURATO:PERSONA]” e dal piano finanziarioe relazione di accompagnamento alla TARI 2015, al punto 5.2 (pag. 8),ove è stato specificamente disciplinato il servizio di “raccolta stradale”, deltutto diverso da quello “porta a porta”.

Ed in tal senso, la società hadenunziato il vizio della sentenza anche in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c.6.2.

Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consentel'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

«per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio».

La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, cheè stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero eproprio fatto storico, come un accadimento naturalistico.

Costituisce,pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non unaquestione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, n. 2268 del26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, n.24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, n. 13024 del 26/04/2022).Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (unfatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché siacontroverso e decisivo (Cass., Sez. 1, n. 17761 del 08/09/2016), nelNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, viziala decisione perché influenza l’esito del giudizio.

Non integrano, dunque,fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1,n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 22397 del 06/09/2019;Cass., Sez. 2, n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesialternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fattostorico rilevante sia, comunque, stato preso in considerazione (Cass., Sez.2, n. 27415 del 29/10/2018).L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n.28887 del 08/11/2019; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del29/10/2018).

Diverso è il discorso nel caso in cui la mancataconsiderazione di una prova, che in sé non è riconducibile nel vizioprevisto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si risolve nell’omesso esamedel fatto veicolato da tale prova, quando tale fatto è decisivo.

Come piùvolte affermato da questa Corte, proprio con riferimento alla provadocumentale (Cass., Sez. 5, n. 18859 del 03/07/2021; Cass. Sez. 3, n.16812 del 26/06/2018; Cass., Sez. 6-5, n. 19150 del 28/09/2016; Cass.,Sez. 5, n. 25756 del 05/12/2014), il mancato esame di un documento puòessere denunciato per cassazione, quando determina l’omissione dimotivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente,quando il documento non esaminato offre la prova di circostanze di taleportata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito.

In altre parole, ilNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026mancato esame di un documento costituisce un vizio denunciabile ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se il documento non esaminato offrela prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto dellacontroversia, su cui si è pronunciato il giudice, e che si rivelino decisivi, inquanto il loro esame è in grado di determinare un diverso esito dellavertenza.6.3.

Nel caso di specie risultano integrati tutti i presupposti perritenere sussistente il lamentato vizio.

La ricorrente ha richiamato ladisciplina contrattuale, che non risulta essere stata integralmenteesaminata dalla Commissione tributaria regionale, la quale ha ritenuto cheil sistema di raccolta fosse espletato “porta a porta” senza considerare cheil servizio era svolto (capitolato speciale d’appalto, allegato C, lettera T),in “tutte le strade di collegamento per zona A.S.I., C.I.S., Interporto –[OSCURATO:PERSONA]”, fatto che avrebbe comportato una diversa valutazione inordine alle modalità di raccolta e all’effettivo svolgimento o meno delservizio all’interno dell’area interessata, ai fini della corretta sussunzionenella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell’art. 1 della legge 31dicembre 2013, n. 147, con diritto alla relativa riduzione.D’altra parte, la stessa difesa del Comune ha riconosciuto che «ilservizio di raccolta dei rifiuti urbani è svolto dalla ditta appaltatrice delComune di Nola fino alla porta dei suddetti agglomerati commerciali,verosimilmente, aree di proprietà privata.

Ovvero, la previsione delCapitolato in esame, in merito allo svolgimento del servizio nelle strade dicollegamento con l’Interporto, sta ad indicare che il servizio viene svoltofino alla porta dell’area in cui ha sede l’opificio della ricorrente.» (così nelcontroricorso privo di numerazione di pagina), escludendo dunque che ilservizio sia stato svolto sino allo stabilimento della ricorrente, cosìdovendo intendersi il servizio prestato “porta e porta”.7.

Alla stregua delle valutazioni che precedono, la sentenzaimpugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi di ricorso accolti,Numero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026rinviando la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, onde valutare il sistema di raccolta dirifiuti al fine della eventuale applicazione della riduzione d’imposta,nonché per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo edichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giasi e presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, elettivamente domiciliata;- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco in carica epro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50/A,elettivamente domiciliato;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 9268/2018 emessa dalla Commissione tributariaregionale della Campania, sez. 18, depositata in data 23/10/2018 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/20261. Il Comune di Nola invitava la società ricorrente al pagamentodella somma complessiva di euro 16.901,66, a titolo di TARI calcolata contariffa intera, per l’anno di imposta 2015, in relazione allo stabilimento,posseduto dall’istante, sito nel comprensorio industriale dell’Interporto diNola, alla [OSCURATO:PERSONA], zona ASI.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Nola avversola pronuncia n. 12843/12/2016 della Commissione tributaria provinciale diNapoli e, in riforma della stessa, rigettava il ricorso proposto dalla societàavverso il citato avviso di pagamento. In particolare, il Collegio regionaleaffermava che la sentenza impugnata si fondava su un presuppostoerrato, ossia che lo stabilimento della società fosse situato all’internodell’[OSCURATO:PERSONA], ove il Comune di Nola non svolgerebbe ilservizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mentre, comedimostrato dall’ente appellante, le strutture sono ubicate nell’areaindustriale ASI, ricadente nel Comune di Nola e in zona in cui è apprestatoe svolto il servizio di raccolta da parte dell’ente. Richiamava la nota del 13aprile 2016 del dirigente del settore 3 del Comune, [OSCURATO:PERSONA] e ilcapitolato speciale d’appalto, dai quali poteva evincersi che il Comune diNola effettua il servizio di raccolta rifiuti per tutte le utenze domestiche ecommerciali del territorio comunale, in cui sono comprese le strade dicollegamento per cona ASI, CIS, Interporto, [OSCURATO:PERSONA], adottando ilsistema del “porta a porta”, che esclude il conferimento dei rifiuti neicassonetti.[OSCURATO:PERSONA] riteneva che la società non avesse fornito alcunaprova dell’inadempienza del Comune nel servizio di smaltimento dei rifiuti.Affermava che la stessa aveva prodotto in giudizio un contratto stipulatotra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con scadenzafissata al 31 maggio 2014, avente ad oggetto la raccolta e lo smaltimentodei rifiuti all’interno dell’Interporto di Nola, e che tale contratto afferiva,Numero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026tuttavia, a un tributo diverso – la TARSU – a un periodo anteriore (2006-2009) e a un servizio prestato in zona diversa da quella in cui insisteva lostabilimento industriale della società, sicché non poteva reputarsipertinente all’oggetto del giudizio.3. La ricorrente impugna detta sentenza con ricorso notificatotramite servizio postale il 19 aprile 2019, formulando sei motivi diimpugnazione. In prossimità dell’adunanza camerale deposita memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.4. Il Comune di Nola notifica in data 29 maggio 2019 tramite postaelettronica certificata controricorso, concludendo per il suo rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «Error iniudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 inrelazione alla violazione dell’art. 2909 c.c. giudicato esterno», per avere iGiudici di appello violato il giudicato esterno, formatosi in virtù dellasentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n.3694/9/2016, pronunziatasi relativamente alla TARSU riferita all’anno2014, in senso favorevole alla società contribuente.1.1. Il motivo è inammissibile.L’eccezione di giudicato esterno era deducibile nel giudizio di merito,essendo stata emessa la sentenza richiamata – n. 3694/9/2016 dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli - anteriormente a quellaoggetto dell’odierno ricorso. Non risulta, dai contenuti della pronunciaimpugnata, che detta eccezione sia stata prospettata innanzi al Giudiced’appello né la ricorrente allega di averla proposta in quella sede.La questione non può, pertanto, essere dedotta nel giudizio dilegittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5370/2024, che richiama Cass. n.25863/ 2022; Cass. n. 40721/2021; Cass. n. 39815/2021; Cass. n.38189/2021; Cass. n. 35089/2021; Cass. n. 14883/2019).In ogni caso, va ricordato che questa Sezione ha ritenuto come "InNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026materia di TARSU, l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio dirifiuti speciali integra un elemento della fattispecie privo di durevolezza, inquanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall'uno all'altro periodo diimposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare,sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità. (Cass.Sez. 5, 23/01/2024, n. 2305; Cass., n. 29243/2025).2. Con il secondo motivo, in rubrica, «Error in iudicando. Violazionee falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 in relazione allaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 656 e 657, della L. n.147/2013 e succ. mod., in relazione alla violazione e falsa applicazionedell’art. 14 del D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011, in relazione allaviolazione e falsa applicazione dell’art. 59 del D. Lgs. 507/93. Violazionedelle delibere di G.C. nn. 72/2014 e 75/2013, dell’art. 2 della deliberacommissariale del Comune di Nola n. 90/94 e della delibera consiliare n.66/98. Violazione e falsa applicazione della determina dirigenziale delcomune di Nola in data 18.5.2010. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Contrasto coni precedenti. Contraddittorietà. Illogicità. Sviamento». La ricorrentecensura la sentenza per avere la Commissione tributaria regionaleaffermato che lo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non è situatoall’interno dell’[OSCURATO:PERSONA], malgrado il Comune di Nola nonavesse dedotto tale circostanza nell’atto di appello.Sotto diverso profilo, la società deduce l’erroneità della decisioneper avere considerato rilevante la suddetta circostanza, attenendo l’interavicenda allo svolgimento o meno del servizio di raccolta nelle areeinterportuali, A.S.I., CIS, Vulcano, e all’interpretazione della normativacontrattuale – capitolato speciale d’appalto – in base alla quale il servizioè svolto “in tutte le strade di collegamento per zona A.S.I. – C.I.S. –Interporto – [OSCURATO:PERSONA]”. Secondo la società contribuente, dallasemplice lettura della disciplina contrattuale poteva quindi evincersi che ilNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026servizio non veniva espletato nell’area interportuale, ma solo nelle stradedi collegamento e che, di conseguenza, dovevano applicarsi i benefici dellariduzione previsti dall’art.1, commi 656 e 657 della legge n. 147/2013.Lamenta infine la società ricorrente l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto decisivo, riferitoall’effettivo svolgimento del servizio nelle aree interportuali, senzavalutare la specifica disciplina contrattuale, relativa al periodo 2012-2017,nella quale le aree interportuali non erano affatto disciplinate.3. Con il terzo motivo la società denuncia, in rubrica, «Error iniudicando. Violazione dell’art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5 in relazione allaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 641, 656 e 657, della L.147/2013 e succ. mod.», assumendo l’erroneità della pronuncia nellaparte in cui la Commissione aveva ritenuto che il servizio di raccolta deirifiuti venisse assicurato dal Comune con il sistema del cd. “porta a porta”,in realtà mai avviato dall’ente territoriale; la ricorrente richiama il pianofinanziario 2015 adottato dal Comune di Nola e la relazione diaccompagnamento, da cui risulta il sistema di “raccolta stradale”,comprensivo di trasporto presso impianto specifico alla tipologia di rifiuto,organizzato mediante contenitori stradali di prossimità, del tutto diversoda quello “porta a porta” posto a base del ragionamento dei giudiciregionali.4. Con la quarta, quinta e sesta doglianza la società ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 1, commi 656 e 657 dellalegge 31 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, lamentando:a. l’erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato cheappariva poco credibile la tesi dello svolgimento da parte del Comune delservizio di raccolta dei rifiuti all’interno dell’area interportuale, ancheponendo mente al fatto che il contratto di affidamento del servizio allasocietà Buttol, con decorrenza dal mese di agosto 2012 e sino all’annoNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/20262017, prevedeva pressoché lo stesso compenso annuo (pari a4.300.000,00 €) di quello stabilito (corrispondente a 4.219.500,00 €) conla precedente società affidataria (tale [OSCURATO:PERSONA]), che non avevasvolto il servizio all’interno dell’Interporto, come riconosciuto dallo stessoComune di Nola;b. l’erroneità della sentenza impugnata per non aver consideratoche appariva poco credibile la tesi dello svolgimento del servizio diraccolta dei rifiuti all’interno dell’area interportuale, anche osservando cheil Comune di Nola richiedeva alle imprese ricadenti nel comprensorioInterporto-CIS e [OSCURATO:PERSONA] un importo di circa 3 ml/€ a titolo di TARIper il presunto servizio prestato all’interno di detta area, mentre ilpredetto prezzo dell’appalto era di poco superiore ai 4ml/€, conl’inverosimile conseguenza di poter impiegare appena poco di 1 ml/€ perassicurare il servizio di raccolta a tutto il territorio comunale che sinoall’anno 2012 (in cui nessun servizio era stato svolto all’interno della piùvolte citata area) aveva imposto un impegno di spesa di oltre 4/ml, il chedimostrerebbe che detto ente, con tale risorsa economica (4.300.000,00€) aveva inteso disciplinare il servizio in esame senza computare affatto learee ASI-CIS-Interporto-[OSCURATO:PERSONA], come chiaramente indicato nelcapitolato d’appalto.c) l’erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato cheappariva poco credibile la tesi dello svolgimento del servizio di raccolta deirifiuti all’interno dell’area interportuale, anche osservando che il [OSCURATO:PERSONA] richiedeva alle imprese ricadenti nel comprensorio Interporto-CISe [OSCURATO:PERSONA] un importo di circa 3 ml/€ a titolo di TARI per il presuntoservizio prestato all’interno di detta area, mentre il predetto prezzodell’appalto era di poco superiore ai 4ml/€, con l’inverosimile conseguenzadi poter impiegare appena poco di 1 ml/€ per assicurare il servizio diraccolta a tutto il territorio comunale che sino all’anno 2012 (in cui nessunservizio era stato svolto all’interno della più volte citata area) avevaNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026imposto un impegno di spesa di oltre 4/ml, il che dimostrerebbe che dettoente, con tale risorsa economica (4.300.000,00 €) aveva intesodisciplinare il servizio in esame senza computare affatto le aree ASI-CIS-Interporto-[OSCURATO:PERSONA], come chiaramente indicato nel capitolatod’appalto.5. Il secondo e il terzo motivo - dal cui esame discendel’assorbimento dei restanti motivi di ricorso, - sono fondati e vannoaccolti.5.1 Va premesso che il tema in rassegna e cioè l’imponibilità Tari-Tarsu dell’area industriale ASI e dell’Interporto di Nola è stato più voltevagliato da questa Corte di legittimità, la quale, su ricorsi proposti da ocontro il Comune di Nola, è così pervenuta – con riguardo a fattispecie deltutto sovrapponibili alla presente – alla conclusione della necessariariduzione di imposta, nei termini da stabilirsi sulla base di una valutazionedi merito da effettuarsi in linea con la disciplina legale del tributo [v., trale tante, Cass., n. 29243/2025 (Tari 2017); Cass., n. 29226/2025 (Tari2018); Cass. n. 9916/2023 (TARI 2015); Cass. n. 17334/20 (Tari 2015);Cass. n. 41213/2021 (Tari 2015); Cass. n. 23173/21 (Tarsu 2012); Cass.n. 23174/21 (Tarsu 2012); Cass. n. 34272/21 (Tari 2016); Cass. n.36960/2021 (Tari 2015); Cass. 33541/2021 (Tari 2012); Cass. n.28945/2021; Cass. n. 19767/2020 (Tari 2015); Cass. n. 14907/2020(Tari 2015); Cass. n. 9109/2020 (Tarsu 2012); Cass. n. 5939/2022 (Tari2016); Cass. n. 5940/2022 (Tari 2015), Cass. n. 21335/2022 (Tari 2015);Cass. n. 25589/2022(Tari 2015); Cass. n. 29011/2022 (Tari 2018)].5.2. Il ragionamento decisorio posto a base dei suddetti precedentidi legittimità può essere riassunto con richiamo dei principali argomentinei termini che seguono.5.3. La tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 10gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti edimprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiutiNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026conservandone, peraltro, la medesima natura giuridica. A tanto consegueche anche ad essa siano estensibili gli orientamenti di legittimità formatisiper i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA(Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019 ed altre).5.4. Una volta che il servizio venga dal Comune istituito edesercitato nell’ambito del territorio comunale, la tassa sui rifiuti è dovutaindipendentemente dal fatto che l'utente si avvalga in concreto di taleservizio, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre leamministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali dellacollettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa,prestazioni riferibili a singoli utenti, in modo tale che la privativa comunalesul servizio non costituisce materia disponibile. Nondimeno, ciò non toglieche l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta(seppure istituito ed attivato) nella zona ove è ubicato l'immobile adisposizione dell'utente possa comportare, non già l'esenzione dalla tassa,bensì la sua (obbligatoria o facoltativa) riduzione entro i limiti di legge oregolamento.5.5. Il presupposto della Tari (art.1 L. 147/2013) è costituito(comma 641) «dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o diaree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a localitassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva».Essa è dovuta (comma 642) «da chiunque possieda o detenga a qualsiasititolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrrerifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sonotenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria».5.6. Quanto alla menzionata previsione di riduzione tariffaria incorrelazione con il mancato, o gravemente irregolare, svolgimento delservizio, viene stabilito (comma 656) che: «La TARI è dovuta nella misuraNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento delservizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in graveviolazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione delservizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativiche abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitariadi danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente».Diversamente, nelle zone in cui la raccolta non viene per nullaeffettuata, il tributo è dovuto (comma 657) «in misura non superiore al 40per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, inrelazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nellazona perimetrata o di fatto servita».5.7. Si è in proposito affermato (con riguardo alla Tarsu, ma in basea principi, come rilevato, estendibili anche alla Tari) che: «Il diritto allariduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sullazona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, ingenerale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concretodella richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccoltarifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cuionere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il qualedeve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi deld.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivoche il servizio di raccolta, istituito ed attivato: - non sia svolto nella zonadi residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di eserciziodell'attività dell'utente; - ovvero, vi sia svolto in grave violazione delleprescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alledistanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, inmodo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso...»(Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019).Qualora il contribuente abbia soddisfatto l’onere probatorio posto asuo carico, l’accertata esistenza dei presupposti delle riduzioni (diNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026carattere ‘tecnico’ perché determinate dalla contrazione del servizio e deirelativi costi di erogazione) comporta l’applicazione dell’imposta nellamisura massima (dunque graduabile al ribasso), rispettivamente del 20%e del 40%, le quali, a differenza delle riduzioni c.d. agevolative (v. commi659 e 660 della legge citata), integrano delle riduzioni obbligatorie,siccome discendenti direttamente dalla legge (commi 656 e 657 cit.),indipendentemente da quanto sul punto eventualmente previsto dairegolamenti comunali ed inoltre, non essendo collegate alla peculiarità disituazioni soggettive, indipendentemente anche da una specifica epreventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni perfruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne ipresupposti normativi.5.8. Per quanto attiene, in particolare, alla specifica riduzione nonsuperiore al 40% di cui al citato comma 657, va ritenuto che la stessaspetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito euna determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia disignificativa estensione ed a prescindere dal fatto che si tratti di areapubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cuiinsistono i locali o le aree soggette a tassazione un presuppostocostitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni diaccesso non ne impediscano di fatto l'espletamento.5.9. Va precisato sul punto che non rileva la sussistenza diun’ipotesi di inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale oextracontrattuale in capo all'Amministrazione comunale, posto che lariduzione tariffaria opera, non quale risarcimento del danno da mancataraccolta e neppure quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì aldiverso fine di temperare l'imposizione, entro la riduzione massimaprefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio cosìcome di quelli cui è tenuto presumibilmente il contribuente per far fronteNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026al disservizio.5.10. Ancora, in ordine alla riduzione non superiore al 40%, lapercentuale di decurtazione viene graduata (all’esito della prova deirelativi presupposti fornita dal contribuente e della valutazione fattualeriservata al giudice di merito) in ragione della distanza dal punto diraccolta più vicino, presupponendosi quindi che il servizio venga svolto,ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e conadeguamento della riduzione al peso economico della carenza,parametrato in termini chilometrici.6. Tanto ribadito, nel caso di specie, la Commissione tributariaregionale ha affermato: “L’impugnata sentenza si fonda su un erratopresupposto, ossia che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia situataall’interno dell’[OSCURATO:PERSONA], ove il Comune di Nola nonsvolgerebbe – secondo la tesi della ricorrente recepita dai giudici di primecure – il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani. Di contro,come dedotto e provato da parte appellante, la società [OSCURATO:SOCIETA]. insiste nell’area industriale ASI, ricadente nel territorio delComune di Nola. Dalla nota del 13 aprile 2016 del dirigente del Settore 3del Comune, Tutela ambiente e dal capitolato speciale d’appalto si evinceche il Comune di Nola effettua il servizio di raccolta rifiuti per tutte leutenze domestiche e commerciali del territorio comunale, in cui sonocomprese le strade di collegamento per zona ASI, CIS, Interporto VulcanoBuono, adottando il sistema del “porta a porta”, che esclude ilconferimento dei rifiuti nei cassonetti. Il servizio è, dunque, svolto anchenella zona in cui è ubicato lo stabilimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., ricadente in zona ASI.”.6.1. Ciò posto, osserva la Corte che è incontroverso tra le parti cheil bene oggetto di tassazione si trovi in un’area adibita ad insediamenticommerciali, per cui il dato decisivo ai fini dell’applicazione delle riduzionitariffarie previste dalle richiamate disposizioni deve individuarsi nelleNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026modalità di espletamento del servizio di raccolta da parte del Comune diNola, secondo il sistema c.d. “porta a porta” oppure mediante raccoltasoltanto lungo le strade di collegamento.Ora, secondo la prospettazione della società ricorrente, l’adozionedel sistema di raccolta c.d. “porta a porta” sarebbe smentita dallanormativa contrattuale – capitolato speciale d’appalto, allegato C, letteraT- secondo cui il servizio è svolto in “tutte le strade di collegamento perzona A.S.I. – C.I.S. – Interporto – [OSCURATO:PERSONA]” e dal piano finanziarioe relazione di accompagnamento alla TARI 2015, al punto 5.2 (pag. 8),ove è stato specificamente disciplinato il servizio di “raccolta stradale”, deltutto diverso da quello “porta a porta”. Ed in tal senso, la società hadenunziato il vizio della sentenza anche in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c.6.2. Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consentel'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, cheè stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero eproprio fatto storico, come un accadimento naturalistico. Costituisce,pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non unaquestione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, n. 2268 del26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, n.24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, n. 13024 del 26/04/2022).Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (unfatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché siacontroverso e decisivo (Cass., Sez. 1, n. 17761 del 08/09/2016), nelNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, viziala decisione perché influenza l’esito del giudizio. Non integrano, dunque,fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1,n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 22397 del 06/09/2019;Cass., Sez. 2, n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesialternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fattostorico rilevante sia, comunque, stato preso in considerazione (Cass., Sez.2, n. 27415 del 29/10/2018).L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n.28887 del 08/11/2019; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del29/10/2018). Diverso è il discorso nel caso in cui la mancataconsiderazione di una prova, che in sé non è riconducibile nel vizioprevisto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si risolve nell’omesso esamedel fatto veicolato da tale prova, quando tale fatto è decisivo. Come piùvolte affermato da questa Corte, proprio con riferimento alla provadocumentale (Cass., Sez. 5, n. 18859 del 03/07/2021; Cass. Sez. 3, n.16812 del 26/06/2018; Cass., Sez. 6-5, n. 19150 del 28/09/2016; Cass.,Sez. 5, n. 25756 del 05/12/2014), il mancato esame di un documento puòessere denunciato per cassazione, quando determina l’omissione dimotivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente,quando il documento non esaminato offre la prova di circostanze di taleportata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito. In altre parole, ilNumero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026mancato esame di un documento costituisce un vizio denunciabile ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se il documento non esaminato offrela prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto dellacontroversia, su cui si è pronunciato il giudice, e che si rivelino decisivi, inquanto il loro esame è in grado di determinare un diverso esito dellavertenza.6.3. Nel caso di specie risultano integrati tutti i presupposti perritenere sussistente il lamentato vizio. La ricorrente ha richiamato ladisciplina contrattuale, che non risulta essere stata integralmenteesaminata dalla Commissione tributaria regionale, la quale ha ritenuto cheil sistema di raccolta fosse espletato “porta a porta” senza considerare cheil servizio era svolto (capitolato speciale d’appalto, allegato C, lettera T),in “tutte le strade di collegamento per zona A.S.I., C.I.S., Interporto –[OSCURATO:PERSONA]”, fatto che avrebbe comportato una diversa valutazione inordine alle modalità di raccolta e all’effettivo svolgimento o meno delservizio all’interno dell’area interessata, ai fini della corretta sussunzionenella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell’art. 1 della legge 31dicembre 2013, n. 147, con diritto alla relativa riduzione.D’altra parte, la stessa difesa del Comune ha riconosciuto che «ilservizio di raccolta dei rifiuti urbani è svolto dalla ditta appaltatrice delComune di Nola fino alla porta dei suddetti agglomerati commerciali,verosimilmente, aree di proprietà privata. Ovvero, la previsione delCapitolato in esame, in merito allo svolgimento del servizio nelle strade dicollegamento con l’Interporto, sta ad indicare che il servizio viene svoltofino alla porta dell’area in cui ha sede l’opificio della ricorrente.» (così nelcontroricorso privo di numerazione di pagina), escludendo dunque che ilservizio sia stato svolto sino allo stabilimento della ricorrente, cosìdovendo intendersi il servizio prestato “porta e porta”.7. Alla stregua delle valutazioni che precedono, la sentenzaimpugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi di ricorso accolti,Numero registro generale 13151/2019Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 14557/2026Data pubblicazione 16/05/2026rinviando la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, onde valutare il sistema di raccolta dirifiuti al fine della eventuale applicazione della riduzione d’imposta,nonché per regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo edichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia