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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 25589/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13137-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (C.F. 060956000638), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell'AVV.

L. NAPOLITANO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., legale rappresentante, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, nonché di determinazione n. 427 del 23.5.2019, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. DENZA, n. 50/1, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9095/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento per riprese T.A.R.I. relative all'anno di imposta 2015; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 18905/2016, accolse il ricorso; che il [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 9095/2018, depositata il 23/10/2018, accolse il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - la società contribuente tenuta al versamento integrale del tributo, non avendo quella fornito "alcuna prova dell'inadempienza del Comune nel .servizio di smaltimento di rifiuti e neppure dello svolgimento improprio della raccolta...è del tutto irrilevante che la contribuente produca fatture relative a servizio di smaltimento operato dalla società privata anche nel periodo di imposta, non escludendo la prestazione di tale servizio l'esistenza altresì di un sistema pubblico di smaltimento messo a disposizione dal Comune" ed identificando nellmoccupazione dell'immobile destinato alla sua attività" il presupposto impositivo sotteso alla imposta; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da Ric. 2019 n. 13137 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -2- memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituito con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]; che fissata l'originaria camera di consiglio per il 9.2.2022, all'esito della stessa la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la riformulazione della proposta; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ. - la quale, per mero errore materiale nella relativa compilazione, non riporta le conclusioni relative ai motivi quarto e quinto che, tuttavia, sostanzialmente riproducono (cfr. infra) le doglianze sviluppate con il secondo ed il terzo motivo, con conseguente insussistenza di un'esigenza di rinvio a nuovo ruolo per riformulazione della proposta medesima - risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) dell"error in iudicando.

Violazione e falsa applicazione dell'art.360 c.p.c. nn. 3 e 5 in relazione alla violazione dell'art. 2909 c. c..

Giudicato esterno.

Manifesta infondatezza.

Le modalità concreta di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, la sua estensione, attengono ad elementi variabili (anno per anno) del tributo, con conseguente inconfigurabilità di un giudicato esterno sull'an e sul quantum del tributo" (cfr. ricorso, p. 13).

Lamenta parte ricorrente l'esistenza di un precedente giudicato formatosi tra le medesime parti, in relazione allo stesso tributo, sebbene per una annualità diversa (2016) da quella sottesa all'odierno giudizio; che il motivo è manifestamente infondato; che nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di Ric. 2019 n. 13137 sez.

Sesta civiie - T - ud. 22-06-2022 -3- (ÌL imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass., Sez. 5, 3.3.2021, n. 5766, Rv. 660691-01); che - venendo al caso di specie - l'accertamento sulle modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti e sulla percentuale di riduzione applicabile, compiuto dalla C.T.P. di Napoli con la sentenza n. 3192/21/2018 (sul cui passaggio in giudicato non vi è contestazione), con riferimento alla T.A.R.I. dovuta per l'anno di imposta 2016, non può essere esteso all'anno di imposta precedente, in quanto tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che, tanto le condizioni di erogazione del servizio, quanto le concrete modalità di attuazione dell'attività di raccolta, che potrebbero giustificare l'applicazione di una riduzione, costituiscono circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta; che - in particolare - appare indubbio al Collegio che le modalità concrete di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, la sua estensione, l'individuazione delle aree interessate rientrino - già in astratto - tra le condizioni variabili, suscettibili di modifica nel corso del tempo e degli anni ed in relazione alle quali, pertanto, difetta, ai fini del giudicato, il requisito imprescindibile della durevolezza e permanenza nel tempo del dato oggettivo di attivazione ed erogazione del servmzio, inteso quale presupposto dell'imposizione (arg. da Cass., Sez. 5, 26.1.2018, n. 1963, Rv. 646899-01); Ric. 2019 n. 13137 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -4- che con il secondo motivo la ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) dererror in iudicando. violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 656 e 657 della

I. 147/2013 e suo:. mod., in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d. i. 201/2011 conv. in I. 214/2011, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 59 del d.lgs. 507/93.

Violazione delle delibere di G.C. nn. 72/0214 e 75/2013, dell'art. 2 della delibera commissariale del Comune di Noia n. 90/94 e della delibera consiliare n. 66/98.

Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/2006.

Eccesso di potere per presupposto erroneo.

Contrasto con i precedenti.

Contraddittorietà.

Illogicità.

Sviamento" (cfr. ricorso, p. 16).

In sostanza la difesa della oxmox lamenta l'erroneità della statuizione assunta dalla C.T.R., laddove i giudici di secondo grado hanno escluso rilevanza alla circostanza che, per effetto della specifica disciplina contrattuale relativa al periodo 2012-2017, nelle aree interportuali non era previsto lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (cfr. pp. 19, ult. cpv. e 20); che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)l"error in iudicando.

Violazione dell'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 656 e 657, della

I. 147/2013 e succ mod." (cfr. ricorso, p. 24), per avere la C.T.R. ritenuto dovuto il tributo, nonostante il Comune non abbia mai provato di svolgere il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno delle aree interportuali; che con il quarto ed il quinto motivo la ricorrente si duole nuovamente (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) dell error in iudicando. violazione e falsa diL Ric. 2019 n. 13137 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -5- applicazione dell'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 656 e 657 della

I. 147/2013 e succ. mod.", sostanzialmente riproponendo le argomentazioni già svolte con il secondo ed il terzo motivo; che i motivi - da trattare congiuntamente, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono manifestamente fondati; che appare sufficiente il richiamo, quale precedente specifico in materia (cfr. l'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), alla recente Cass., Sez. 6-5, 13.7.2020, n. 1.4907 non massimata (ma cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 23.2.2022, nn. 5939 e 5940, richiamate e depositate dalla parte ricorrente in uno alla memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.), che, in fattispecie del tutto analoga alla presente, ha osservato che "ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4 (Cass. n. 11451 del 2015); in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio Ric. 2019 n. 13137 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -6- comunale (nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente - che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell'imposta sul presupposto che l'area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci - non potendo escludersi che l'area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione: Cass. n. 22130 del 2017); costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019)"; che la C.T.R. si è discostata all'evidenza da tali principi, laddove ha ritenuto "del tutto irrilevante che la contribuente produca fatture relative a servizio di smaltimento operato dalla società privata anche nel periodo di imposta, non escludendo la prestazione di tale servizio l'esistenza altresì di un sistema pubblico di smaltimento messo a disposizione del Comune" (cfr. p. 2 della motivazione, ult. cpv.), individuando l'elemento fondante la debenza del tributo nella "occupazione dell'immobile destinato alla sua attività, che di per sé assurge a presupposto impositivo...non superata per la mera presenza di un servizio privato di smaltimento improprio di alcuni o tutti i residui"; Ritenuto, in conclusione, che, rigettato il prime motivo, debbano invece essere accolti il secondo, terzo, quarto e quinto Ric. 2019 n. 13137 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -7- mezzo di ricorso, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con rigetto del primo.

Cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13137-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (C.F. 060956000638), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell'AVV. L. NAPOLITANO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., legale rappresentante, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, nonché di determinazione n. 427 del 23.5.2019, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. DENZA, n. 50/1, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9095/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento per riprese T.A.R.I. relative all'anno di imposta 2015; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 18905/2016, accolse il ricorso; che il [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 9095/2018, depositata il 23/10/2018, accolse il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - la società contribuente tenuta al versamento integrale del tributo, non avendo quella fornito "alcuna prova dell'inadempienza del Comune nel .servizio di smaltimento di rifiuti e neppure dello svolgimento improprio della raccolta...è del tutto irrilevante che la contribuente produca fatture relative a servizio di smaltimento operato dalla società privata anche nel periodo di imposta, non escludendo la prestazione di tale servizio l'esistenza altresì di un sistema pubblico di smaltimento messo a disposizione dal Comune" ed identificando nellmoccupazione dell'immobile destinato alla sua attività" il presupposto impositivo sotteso alla imposta; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da Ric. 2019 n. 13137 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -2- memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituito con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]; che fissata l'originaria camera di consiglio per il 9.2.2022, all'esito della stessa la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la riformulazione della proposta; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ. - la quale, per mero errore materiale nella relativa compilazione, non riporta le conclusioni relative ai motivi quarto e quinto che, tuttavia, sostanzialmente riproducono (cfr. infra) le doglianze sviluppate con il secondo ed il terzo motivo, con conseguente insussistenza di un'esigenza di rinvio a nuovo ruolo per riformulazione della proposta medesima - risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) dell"error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art.360 c.p.c. nn. 3 e 5 in relazione alla violazione dell'art. 2909 c. c.. Giudicato esterno. Manifesta infondatezza. Le modalità concreta di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, la sua estensione, attengono ad elementi variabili (anno per anno) del tributo, con conseguente inconfigurabilità di un giudicato esterno sull'an e sul quantum del tributo" (cfr. ricorso, p. 13). Lamenta parte ricorrente l'esistenza di un precedente giudicato formatosi tra le medesime parti, in relazione allo stesso tributo, sebbene per una annualità diversa (2016) da quella sottesa all'odierno giudizio; che il motivo è manifestamente infondato; che nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di Ric. 2019 n. 13137 sez. Sesta civiie - T - ud. 22-06-2022 -3- (ÌL imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass., Sez. 5, 3.3.2021, n. 5766, Rv. 660691-01); che - venendo al caso di specie - l'accertamento sulle modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti e sulla percentuale di riduzione applicabile, compiuto dalla C.T.P. di Napoli con la sentenza n. 3192/21/2018 (sul cui passaggio in giudicato non vi è contestazione), con riferimento alla T.A.R.I. dovuta per l'anno di imposta 2016, non può essere esteso all'anno di imposta precedente, in quanto tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che, tanto le condizioni di erogazione del servizio, quanto le concrete modalità di attuazione dell'attività di raccolta, che potrebbero giustificare l'applicazione di una riduzione, costituiscono circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta; che - in particolare - appare indubbio al Collegio che le modalità concrete di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, la sua estensione, l'individuazione delle aree interessate rientrino - già in astratto - tra le condizioni variabili, suscettibili di modifica nel corso del tempo e degli anni ed in relazione alle quali, pertanto, difetta, ai fini del giudicato, il requisito imprescindibile della durevolezza e permanenza nel tempo del dato oggettivo di attivazione ed erogazione del servmzio, inteso quale presupposto dell'imposizione (arg. da Cass., Sez. 5, 26.1.2018, n. 1963, Rv. 646899-01); Ric. 2019 n. 13137 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -4- che con il secondo motivo la ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) dererror in iudicando. violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 656 e 657 della I. 147/2013 e suo:. mod., in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d. i. 201/2011 conv. in I. 214/2011, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 59 del d.lgs. 507/93. Violazione delle delibere di G.C. nn. 72/0214 e 75/2013, dell'art. 2 della delibera commissariale del Comune di Noia n. 90/94 e della delibera consiliare n. 66/98. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Contrasto con i precedenti. Contraddittorietà. Illogicità. Sviamento" (cfr. ricorso, p. 16). In sostanza la difesa della oxmox lamenta l'erroneità della statuizione assunta dalla C.T.R., laddove i giudici di secondo grado hanno escluso rilevanza alla circostanza che, per effetto della specifica disciplina contrattuale relativa al periodo 2012-2017, nelle aree interportuali non era previsto lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (cfr. pp. 19, ult. cpv. e 20); che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)l"error in iudicando. Violazione dell'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 656 e 657, della I. 147/2013 e succ mod." (cfr. ricorso, p. 24), per avere la C.T.R. ritenuto dovuto il tributo, nonostante il Comune non abbia mai provato di svolgere il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno delle aree interportuali; che con il quarto ed il quinto motivo la ricorrente si duole nuovamente (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) dell error in iudicando. violazione e falsa diL Ric. 2019 n. 13137 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -5- applicazione dell'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 656 e 657 della I. 147/2013 e succ. mod.", sostanzialmente riproponendo le argomentazioni già svolte con il secondo ed il terzo motivo; che i motivi - da trattare congiuntamente, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono manifestamente fondati; che appare sufficiente il richiamo, quale precedente specifico in materia (cfr. l'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), alla recente Cass., Sez. 6-5, 13.7.2020, n. 1.4907 non massimata (ma cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 23.2.2022, nn. 5939 e 5940, richiamate e depositate dalla parte ricorrente in uno alla memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.), che, in fattispecie del tutto analoga alla presente, ha osservato che "ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4 (Cass. n. 11451 del 2015); in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio Ric. 2019 n. 13137 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -6- comunale (nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente - che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell'imposta sul presupposto che l'area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci - non potendo escludersi che l'area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione: Cass. n. 22130 del 2017); costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019)"; che la C.T.R. si è discostata all'evidenza da tali principi, laddove ha ritenuto "del tutto irrilevante che la contribuente produca fatture relative a servizio di smaltimento operato dalla società privata anche nel periodo di imposta, non escludendo la prestazione di tale servizio l'esistenza altresì di un sistema pubblico di smaltimento messo a disposizione del Comune" (cfr. p. 2 della motivazione, ult. cpv.), individuando l'elemento fondante la debenza del tributo nella "occupazione dell'immobile destinato alla sua attività, che di per sé assurge a presupposto impositivo...non superata per la mera presenza di un servizio privato di smaltimento improprio di alcuni o tutti i residui"; Ritenuto, in conclusione, che, rigettato il prime motivo, debbano invece essere accolti il secondo, terzo, quarto e quinto Ric. 2019 n. 13137 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -7- mezzo di ricorso, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con rigetto del primo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui
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