CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 21335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14121-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, nonché determina dirigenziale n. 137 del 2020, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. DENZA, n. 50/a, preso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 6; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7449/3/19 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Napoli, l'avviso di pagamento per la T.A.R.I. relativa all'anno di imposta 2015, rilevando che nella zona dell'interporto campano i rifiuti non venivano raccolti dal Comune di Noia ma da società private; che l'adita C.T.P., con sentenza n. 17213/2016, accolse parzialmente il ricorso, riducendo il tributo al 15% dell'importo totale; che il [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. di Napoli la quale, sentenza n. 7449/3/19, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse parzialmente il gravame, riducendo il tributo al 40% dell'importo totale ed osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che: a) la scelta della parte contribuente di affidare il servizio di raccolta rifiuti ad una ditta privata non giustifica l'esonero dall'obbligo del pagamento del tributo quando - come nella specie - sia stata provata la regolare istituzione del servizio e l'attività di raccolta dei rifiuti sia stata effettuata dal Comune in tutte le strade di collegamento all'interporto, anche se non all'interno dell'interporto stesso; b) il mancato svolgimento del servizio di raccolta all'interno dell'interporto, pur provato dalla parte contribuente, non giustifica l'esenzione, ma solo la riduzione dell'importo del tributo, nella predetta aliquota del 40% dell'importo totale; che avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, Ric. 2020 n. 14121 sez. Sesto civile - T - ud. 11-05-2022 -2- illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, della I. n. 147 del 2013, atteso che, una volta accertato, in punto di fatto, che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è attivo sul territorio comunale e lo stesso viene svolto su tutte le strade pubbliche comprese quelle di collegamento alla zona interporto, anche se non all'interno dell'area privata interporto, erroneamente la C.T.R. avrebbe disposto la riduzione l'imposta dovuta in concreto dalla contribuente nella aliquota del 40% dell'importo totale, essendo irrilevante, a tal fine, che il ricorrente decida di smaltire eventuali rifiuti speciali tramite una propria ditta; che in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 18 del controricorso), per difetto di specificità nell'enucleazione del motivo, cogliendosi chiaramente, già da una cursoria e piana lettura della censura sviluppata dal COMUNE, le ragioni sottese alla denunziata violazione di legge; che, sempre in via preliminare va esclusa la ricorrenza di un giudicato esterno, formatosi tra le medesime parti, in relazione al medesimo tributo, sebbene per una annualità diversa (2014) da quella sottesa all'odierno giudizio: ed infatti, questa Corte da tempo afferma (Cass., Sez. 5, 30.12.2009, n. 28042, Rv. 611413-01) che, affinché una lite possa dirsi coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti, è necessario che il giudizio introdotto per secondo Ric. 2020 n. 14121 sez. Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -3- investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo, non rilevando, in difetto di tale presupposto, la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto; che tale principio è stato precisato nel senso che, nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass., Sez. 5, 3.3.2021, n. 5766, Rv. 660691-01); che - venendo al caso di specie - l'accertamento sulle modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti e sulla percentuale di riduzione applicabile, compiuto dalla C.T.P. di Napoli con la sentenza n. 12942/19/2015 (sul cui passaggio in giudicato non vi è contestazione), con riferimento alla T.A.R.I. dovuta per l'anno di imposta 2014, non può essere esteso agli anni successivi e, per quanto in questa sede specificamente rileva, all'anno 2015, in quanto tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che, tanto le condizioni di erogazione del servizio, quanto le concrete modalità di attuazione dell'attività di raccolta, che potrebbero giustificare l'applicazione di una riduzione, costituiscono circostanze mutevoli nel tempo che Ric. 2020 n. 14121 sez. Sesto civile - T - ud. 11-05-2022 -4- richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta; che - in particolare - appare indubbio al Collegio che le modalità concrete di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, la sua estensione, l'individuazione delle aree interessate rientrino - già in astratto - tra le condizioni variabili, suscettibili di modifica nel corso del tempo e degli anni ed in relazione alle quali, pertanto, difetta, ai fini del giudicato, il requisito imprescindibile della durevolezza e permanenza nel tempo del dato oggettivo di attivazione ed erogazione del servizio, inteso quale presupposto dell'imposizione (arg. da Cass., Sez. 5, 26.1.2018, n. 1963, Rv. 646899-01); che, venendo al merito del ricorso, il motivo è manifestamente infondato; che appare sufficiente il richiamo, quale precedente specifico in materia (cfr. l'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), alla recente Cass., Sez. 6-5, 13.7.2020, n. 14907, non massimata, che, in fattispecie del tutto analoga alla presente, ha osservato che "ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4 (Cass. n. 11451 del 2015); in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, Ric. 2020 n. 14121 sez. Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -5- grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente - che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell'imposta sul presupposto che l'area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci - non potendo escludersi che l'area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione: Cass. n. 22130 del 2017); costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019)"; che appare dunque evidente come, non dissimilmente da quanto affermato da questa Corte nel precedente appena richiamato, anche nell'odierna vicenda la C.T.R. si sia attenuta ai suddetti principi laddove, per un verso (e con particolare riferimento al primo di essi), ha ritenuto che l'imposta sia dovuta in misura ridotta ogniqualvolta - come nel caso di specie - la parte contribuente abbia provveduto a gestire direttamente la raccolta dei rifiuti e, per altro verso (e con particolare riferimento al secondo e al terzo dei predetti Ric. 2020 n. 14121 sez. Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -6- principi), ritenendo documentato (per effetto di una perizia giurata) e non specificamente contestato dal Comune di Noia che l'attività di raccolta di rifiuti sia stata espletata limitatamente alle strade di collegamento per l'interporto ma non all'interno dell'area privata dell'interporto, ha correttamente addossato sulla parte contribuente l'onere della prova - ritenuto assolto ("circostanza confermata e suffragata dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti processuali") - del diritto ad usufruire dell'esenzione o della riduzione dell'imposta, proprio in ragione della sussistenza di un servizio privato di raccolta di rifiuti; che, in ultima analisi, la doglianza della ricorrente si traduce in un'inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, di esclusiva pertinenza del giudice di merito, insindacabili - come tali - in sede di legittimità (Cass., Sez. 6-5, 7.12.2017, n. 29404, Rv. 646976-01; Cass., Sez. 2, 19.7.2021, n. 20553, Rv. 661734-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna del [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna il [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 2.900,00 (duemilanovecento/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge. (7/(/ Rie. 2020 n. 14121 sez. Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -7- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., dell'ulteriore importo a titolo