CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chele [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Duccillo, entrambi del Foro di Napoli-ricorrente-CONTROComune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Avvocatura del Comune di Napoli-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.2676/22/2022, depositata il 18/3/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di Napoli notificava a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. un avvisobonario per il pagamento della TARI relativa all’anno 2018 – con riguardoad un complesso immobiliare sito in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 380, destinatoa centro commerciale, con al suo interno attività di commercio al dettagliodi vendita di vari beni, una galleria commerciale con vari esercizi ed un’areaNumero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/2026destinata a parcheggio gratuito – che la contribuente impugnava davantialla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. In particolare, l’avvisodeterminava così gli importi dovuti: - euro 122.334,03 per parcheggio dimq. 25.350; - euro 1.490,45 per uffici di mq 120; - euro 79.936,25 pergalleria commerciale di mq 6.730.2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.3. La società impugnava la decisione di primo grado davanti alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, limitando le propriedoglianze solo alla superficie destinata a parcheggio (chiedendo la nondebenza della TARI, in quanto area adibita a sosta gratuita) e alla superficiedestinata a galleria commerciale (chiedendo il riconoscimento di tassazioneridotta).4. Il giudice di secondo grado rigettava l’appello, ritenendo, quanto allesuperfici destinate al parcheggio gratuito, la non operatività della causa diesclusione prevista dal regolamento comunale; quanto alla superficiedestinata a galleria commerciale, la correttezza della tariffa applicata per inegozi.5. Avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione la societàcontribuente, affidando le proprie doglianze a tre motivi.6. L’ente impositore si è costituito con controricorso.7. La contribuente ha depositato memoria per confutare leargomentazioni del controricorso e insistere nell’accoglimentodell’impugnazione.8. Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deduceviolazione dell’art. 5, comma 1, lett. g), del regolamento del Comune diNapoli, nonché dell’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.Numero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/2026La contribuente si duole della mancata applicazione, nel caso di specie,dell’art. 5 del regolamento del Comune di Napoli, che prevede la nonapplicabilità della TARI alle aree destinate a parcheggio gratuito. La gratuitàdell’area, secondo la ricorrente, è stata dimostrata da perizia di partepresentata nelle fasi di merito e non è stata, in ogni caso, contestatadall’ente impositore.Riporta la contribuente nel ricorso che la motivazione dei giudici diappello è stata fondata su due argomentazioni:- La prima, relativa alle parti del parcheggio “coperte” (due piani), inquanto l’esclusione del regolamento sarebbe prevista, secondol’autorità giudiziaria, solo per le aree scoperte;- La seconda, relativa alla parte del parcheggio residua non coperta, inassenza di prova da parte della contribuente della mancataproduzione di rifiuti.Il giudice del gravame, infatti, ha ritenuto che «il primo periodo delladisposizione pone una regola generale, il cui presupposto di fatto“impossibilità a produrre rifiuti” ovvero che “non comportano secondo fattonotorio la produzione di rifiuti in misura apprezzabile”, è onere provare dalcontribuente; - che la successiva elencazione è infatti solo a titolomeramente esemplificativo, sempreché appunto in concreto, anche inragione di fatto di comune esperienza, non si verifichi, riguardo allecircostanze concrete, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile; - chedunque il regolamento prospetta una esemplificazione, ma questa nonassurge a presunzione assoluta e neppure relativa legale (peraltroentrambe possono esser previste solo dalla legge), ma mera indicazione chepuò essere ribaltata con prova contraria, anche sulla base di fatti di comuneesperienza avversativi; - che il Comune di Napoli oppone il fatto di comuneesperienza della produzione, nelle aree di parcheggio dei Supermercati eCentri commerciali, di rifiuti urbani, ribadito anche dalla Corte di CassazioneNumero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/2026con sent. 18500/2017; -che invero è comune esperienza che i parcheggidei centri commerciali, comportando la presenza di attività umanaquantitativamente notevole e in relazione proprio alla loro principale».Secondo la contribuente, tale interpretazione del regolamento deveritenersi errata, in quanto la norma disciplina una esclusione, il cuipresupposto è solo quello della gratuità del parcheggio, indipendentementedal fatto che sia coperto o scoperto.In proposito, la contribuente riporta il testo della norma che assumeviolata: «L’art. 5 del Regolamento comunale recita testualmente:“[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] 1. Non sono soggettial tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che noncomportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti inmisura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sonostabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliariadibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste dicontratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; b) le superfici destinateesclusivamente all’ esercizio di attività sportiva, ferma restandol’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, serviziigienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c) i localistabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centralitermiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione estagionatura senza lavorazione, silos e simili; d) le unità immobiliari per lequali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro,risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente alperiodo che va dalla data di inizio dei lavori fino alla data di iniziodell’occupazione; e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;g) le aree … adibite alla sosta gratuita dei veicoli …».Sostiene, in proposito, che «la ratio della norma è quella di escluderedalla tassazione una serie di superfici perché su di esse non sono prodottiNumero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/2026rifiuti o, se prodotti, lo sono in misura non apprezzabile. Il presupposto dellaTARI – l’idoneità alla produzione di rifiuti - è indipendente dallaconformazione strutturale dell’area – coperta o scoperta – perché essodipende dal tipo di attività che viene svolta su di essa. Tanto è che la normaregolamentare disciplina la causa di esclusione per tutti i tipi di superfici,sia che si tratti di locali o di aree, rilevando solo: “che non comportano,secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misuraapprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmentedestinati”. [OSCURATO:PERSONA] individua – tra quelle ipotizzabili - solo alcunedelle fattispecie concrete che danno luogo all’esclusione della tassazione.L’elencazione non è tassativa: la norma è applicabile anche per altre ipotesi.Soltanto al ricorrere di fattispecie non presenti tra quelle elencate, ilcontribuente ha un onere dimostrativo circa la mancata produzione di rifiuti,mentre per quelle richiamate espressamente dall’art. 5 cit. la valutazionedell’assenza di produzione di rifiuti, o in misura non apprezzabile èeffettuata “a monte” dal Regolamento comunale. In questi casi, per goderedella causa di esclusione, il contribuente deve dimostrare esclusivamenteche ricorrono i requisiti richiesti dalla norma».In sostanza, secondo la società ricorrente, in merito alla casisticaindicata nel regolamento a titolo esemplificativo, non è necessaria alcunadimostrazione, se non quella della sussistenza dei presupposti dellaricomprensione nelle categorie indicate. Essendo, poi, l’elenco soloesemplificativo, in casi diversi (e solo in quelli) sarà necessaria la provadella mancata produzione dei rifiuti.La contribuente deduce, inoltre, l’erroneità della sovrapposizione che laCommissione Tributaria Regionale sembra operare tra le categoriedell’esenzione e quella dell’esclusione: «La disciplina di ciascun tributo,inclusa quella della Tari, prevede il presupposto di fatto, i casi di esclusioneed i casi di esenzione. L’esclusione opera ex lege: si tratta di fattispecie perNumero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/2026le quali il presupposto non è realizzato. La norma di esclusione sottraedeterminati fatti dal presupposto del tributo al fine di precisarne l’esattoambito di applicazione. La norma di esenzione, invece, sottrae dal tributofattispecie che realizzano il presupposto di fatto e lo fa, solitamente, perfinalità agevolative».2. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce falsaapplicazione dell’art. 6 del regolamento del Comune di Napoli e dell’art. 1,comma 641, della legge n. 147/2013 - denunciata ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c. -, lamentando il fatto che la sentenza impugnataabbia considerato il parcheggio gratuito area scoperta “operativa”.3. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente in quantoconnesse, sono infondate.4. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, come rappresentatosinteticamente anche nel ricorso, che i motivi di contestazione in appellodella decisione di prime cure erano plurimi.La ricorrente ha inteso circoscrivere il ricorso per cassazione solo adalcuni punti della sentenza e, per ciò che riguarda – in particolare – il primomotivo, alla ritenuta legittimità dell’avviso impugnato rispetto alle aree delcentro commerciale adibite a parcheggio.4.1. All’interno di queste ultime, il giudice del gravame ha, come soprarappresentato nell’illustrazione del motivo di ricorso, individuato due diversiregimi con riferimento alle aree coperte e aree scoperte.4.2. Emerge dalla sentenza impugnata – la quale, a sua volta, richiamala perizia depositata dalla contribuente – che le aree coperte sono stateindividuate nei due piani sopraelevati dell’edificio (la cui copertura è stataindividuata come area adibita a parcheggio non scoperto).[OSCURATO:PERSONA] ha escluso (con motivazione, sulpunto, non contestata dalla ricorrente), che i due piani interni non potesseroconsiderarsi aree scoperte, in conformità all’art. 4 del regolamento delNumero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/2026Comune di Napoli, che definisce aree scoperte «sia le superfici prive di edificio di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale,come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto,parcheggi».4.3. In merito alle aree coperte, la [OSCURATO:PERSONA] evidenziato che il perno dell’art. 5 del citato regolamento, invocato dallacontribuente, è costituito dalla «impossibilità di produrre rifiuti», sicchél’elencazione dei beni – espressamente qualificata come a titoloesemplificativo, non può fondare né una presunzione assoluta, né relativalegale sia perché «entrambe possono esser previste solo dalla legge», siaperché l’elenco non può che considerarsi «mera indicazione che può essereribaltata con prova contraria, anche sulla base di fatti di comune esperienzaavversativi».4.4. Deve rilevarsi che l’interpretazione del regolamento adottata dallaCommissione Tributaria Regionale – che conferma quella del giudice diprime cure – è immune da vizi.Presupposto della TARI, disciplinata dalla legge n. 147/2013 (c.d.“Legge di stabilità per il 2014”) è la capacità, meramente potenziale, di unbene (locale o area scoperta) di produrre rifiuti, come stabilito dal comma641 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, qualsiasi sia l’uso al quale il benemedesimo sia adibito. La stessa disposizione esclude le aree scopertepertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.I commi 659 e 660 prevedono la possibilità, per il Comune, semprenel rispetto del criterio di buona efficienza gestionale, di prevedere“riduzioni” ed “esenzioni”. In particolare, il citato comma 659 prevede:«659. Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie edesenzioni nel caso di:a) abitazioni con unico occupante;Numero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/2026b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro usolimitato e discontinuo;c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad usostagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,per più di sei mesi all'anno, all'estero;e) fabbricati rurali ad uso abitativo;e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurandole riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti».Il citato comma 660 prevede:«660. Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 delcitato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzionirispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativacopertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa edeve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalitàgenerale del Comune».4.5. Le disposizioni regolamentari devono, dunque, essere intese comenorme di dettaglio, apparendo corretta l’interpretazione del giudice delgravame che ha ritenuto meramente esemplificativa, ma non vincolante etassativa, l’elencazione dei beni ai quali non si applica la TARI ai sensidell’art. 5 del regolamento del Comune di Napoli.4.6. Deve osservarsi, al contrario, che la correttezza dell’interpretazionedella [OSCURATO:PERSONA] emerge dalla lettura del comma 2della norma regolamentare invocata dalla contribuente, che recita: «Lecircostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nelladichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base adelementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale,ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagliorgani competenti».Numero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/20264.7. In buona sostanza, la norma secondaria fa onere al contribuente didocumentare all’ente impositore o al gestore del servizio la stabile edesclusiva destinazione dell’area scoperta al parcheggio (in assenza diqualsivoglia corrispettivo), presumendosene l’inidoneità alla produzione dirifiuti. Per cui, presupposto dell’esclusione (e, quindi, oggetto di prova daparte del contribuente) è la destinazione a parcheggio gratuito dell’area,nella quale è insita (per disposizione regolamentare) l’inidoneità a produrrerifiuti.4.8. Nel caso di specie, però, la [OSCURATO:PERSONA] hamotivato in modo esaustivo la tassabilità della superficie, nel senso chel’area destinata a parcheggio (nella specie, anche copertura sovrastante ilfabbricato) sarebbe integrata e assorbita nella funzione complessiva delcentro commerciale, per cui farebbe difetto il requisito dell’esclusivadestinazione al transito e al ricovero delle autovetture.A suo dire: «Nel caso, sebbene scoperta, si tratta di area attrezzata (cfr.fotografie allegate dalla parte contribuente: punti di prelievo e depositocarrelli per la spesa; planimetrie: scale mobili, ascensori), specificamentefunzionalizzata al [OSCURATO:PERSONA] e non in via esclusiva adibita allasosta gratuita dei veicoli; (…) nel caso l'area scoperta sulla copertura delCentro è pienamente operativa, perché serve ad una funzione che non èproiezione materiale delle singole attività commerciali, ma tuttavia ènecessaria e strumentale allo svolgimento delle stesse, cioè è operativa perle stesse, costituendo un servizio accessorio indispensabile e funzionale perle attività, nulla rilevando la gratuità del parcheggio».4.9. È, altresì, immune da vizi la considerazione – fondata supresunzione – secondo la quale le autorimesse sono suscettibili, in quantocaratterizzate da afflusso di persone (nella specie, clienti di un centrocommerciale) di produrre rifiuti e la ritenuta sussistenza di onere della provacontraria a carico del contribuente (V. Cass. n. 5047/2015 - Rv. 634669 –Numero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/202601, in tema di TARSU: «In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidiurbani, l'art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che nonpossono produrre rifiuti "per il particolare uso cui sono stabilmentedestinati", chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo lastabile destinazione dell'area ad un determinato uso, ma anche lacircostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti - In applicazionedi tale principio, la S.C. ha confermato l'assoggettamento al tributo dellearee destinate a parcheggio, frequentate da persone e, quindi,presuntivamente produttive di rifiuti»).4.10. In merito, in particolare, all’area scoperta, la CommissioneTributaria Regionale richiama il disposto dell’art. 6 del citato regolamento,secondo il quale «Sono escluse dal tributo: a) ad eccezione delle areescoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civiliabitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili,i giardini e i parchi», osservando che «nel caso all'esame, l'area scoperta,cui è ascrivibile il parcheggio sulla copertura, è però operativa… in quantofunzionalizzata esattamente al complesso della attività economica che sisvolge nel Centro e a cui è a servizio», sicché, quali aree sfruttatecommercialmente come beni strumentali alla struttura, devono essereconsiderate tali da produrre rifiuti.4.11. Quanto al concetto di “operatività” (relativa alle aree scoperte cuisi riferisce la non applicabilità della TARSU), la Commissione TributariaRegionale ha precisato che la gratuità, ossia la mancanza della previsionedi un corrispettivo per l’occupazione del parcheggio da parte dei clienti –non deve essere confusa, appunto, con l’“operatività”, concetto che siriferisce, nel caso di specie, all’uso dell’area da parte dei clienti del centrocommerciale. Tale uso, secondo la [OSCURATO:PERSONA],implica la potenzialità dell’area alla produzione di rifiuti, in ragione del flussoNumero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/2026di persone che transitano dalla stessa per parcheggiare i propri veicoli eaccedere al centro commerciale, così che l’area, sia pur inidonea a produrreun autonomo provento per le soste delle vetture, deve, comunque,considerarsi funzionalmente legata, come bene servente e strumentale, aconsentire la frequentazione e l’afflusso agli esercizi commercialidell’edificio, agevolandola.4.12. Ritiene la contribuente che il parcheggio debba ritenersimeramente accessorio rispetto al centro commerciale: «Il parcheggio èfunzionale ed è utilizzabile solo se collegato al centro commerciale. Le areedestinate al parcheggio non posso essere considerate aree scoperteoperative perché difettano di autonomia in ragione della indissolubilecorrelazione delle superfici con l’attività di vendita e i relativi orari. Difettanodi propria autonoma operatività, in ragione del rapporto di servizio e dellaassoluta mancanza di capacità reddituale delle aree, gratuitamenteasservite all’uso della clientela dell’attività commerciale… Chiuso il centrocommerciale, il parcheggio non è accessibile agli utenti di guisa che non puòessere considerato “operativo” perché difetta di autonomia funzionale».Tali conclusioni appaiono in linea con gli orientamenti di questa Corte,che ha già affermato, in materia di TARI, che «la normativa … indica comecausa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva"impossibilità di utilizzo dell'immobile, che - di certo - non possono essereindividuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alleesigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), eneppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area ovvero all’usoindiscriminato dell’area, non coincidendo - com'è evidente – dettecircostanze con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del d.lgs.n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9633 del13/06/2012; Cass. 22770/09). La tassa è, quindi, dovuta ove sussista laobiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione,Numero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/2026essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzionedi locali a qualsiasi uso adibiti» e che «ai fini dell'applicazione della tariffa(si) deve considerare l'unitarietà del servizio reso, per cui risulta legittimal'applicazione della tariffa su tutte le superfici (della struttura), in quanto ilservizio di gestione dei rifiuti viene erogato in relazione alla struttura nellasua interezza funzionale». Pertanto, il bene che costituisce «parte integrantedell'attività economica svolta non può essere considerato come aventecarattere pertinenziale o accessorio rispetto alle eventuali strutture edificatedegli impianti» (Cass. n. 26696/2025 - Rv. 676729 - 01, relativa all’areniledi stabilimenti balneari, così massimata: «L'arenile degli stabilimentibalneari insistenti su aree demaniali oggetto di concessione amministrativaè assoggettato alla TARI, dal momento che rappresenta una parteintegrante dell'attività economica svolta, non potendo essergli attribuito uncarattere meramente pertinenziale o accessorio rispetto alle eventualistrutture edificate degli impianti.». Si veda, anche, Cass. n.21335/2022 Rv. 665315 – 01: «In materia di TARI, costituisconopresupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed areescoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio opertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui èl'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazionetributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza dellecondizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovverodell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale delpagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale).5. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente si duole della violazionedell’art. 18 del regolamento del Comune di Napoli, per l’applicazione delletariffe dei “negozi” alla galleria commerciale, in quanto “similari”.In particolare, la ricorrente lamenta l’applicazione, da parte delComune, di tariffe riguardanti gli esercizi commerciali anche per la galleria,Numero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/2026osservando che le tariffe da applicare fossero quelle delle aree espositive,così osservando: «La CTR incorre nella violazione della normaregolamentare perché, nell’individuare la tariffa più similare, consideral’accessorietà fisica e/o la strumentalità delle aree destinate a galleriacommerciale, che “sono proiezione esterna degli esercizi commerciali, di cuicostituiscono la pertinenza comune funzionale”. Invece, la normaregolamentare impone che l’analogia vada ricercata in funzione dell’attivitàesercitata perché solo questa è espressiva della “potenzialità quantitativa equalitativa a produrre rifiuti” della superficie: l’elemento similare deveriguardare il rifiuto che viene prodotto sulle superfici poste in raffronto. Lesuperfici destinate a galleria commerciale sono i corridoi che danno accessoai singoli negozi presenti nel centro commerciale. Data la loroconformazione e destinazione di aree di transito pedonale, la galleriacommerciale non è equiparabile ai locali commerciali nei quali è svolta lavendita, che sono identificati sotto la categoria tariffaria degli “esercizicommerciali”: la potenzialità/idoneità a produrre rifiuti è differente. Neicorridoi transita la clientela per avere accesso ai vari negozi ubicatiall’interno del centro commerciale: i rifiuti prodotti nella galleriacommerciale possono essere, a titolo esemplificativo, fazzolettini di carta,carta in genere e le cicche di sigaretta, mentre gli esercizi commercialiproducono rifiuti superiori e diversi come gli imballaggi. La tariffa che più siavvicina alla potenzialità produttiva di rifiuti della galleria commerciale, aisensi di quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento, è quella invocata daCEETRUS prevista per i locali destinati alle “esposizioni”, dove, nonessendoci vendita, non esistono rifiuti di imballaggi e i rifiuti prodotti sonosimilari a quelli delle gallerie commerciali, dove ugualmente la clientelatransita al solo scopo di visitare i prodotti esposti nelle vetrine e/o accedereagli esercizi commerciali.».6. Il motivo è infondato.Numero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/20266.1. Deve ritenersi che l’equiparazione delle tariffe applicate allasuperficie della galleria commerciale di transito per l’accesso agli esercizicommerciali a quelle applicate a queste ultime sia del tutto ragionevole elogica, così da escludere l’errata interpretazione e applicazione della normaregolamentare invocata.6.2. Le aree comuni di passaggio del centro commerciale non possono,come condivisibilmente prospettato dalla controricorrente, essere, in via diragionamento logico, equiparate alla categoria “esposizione-autosaloni”. Sitratta, infatti, di zone accessorie la cui funzione di transito ed esodo sicollega strettamente e direttamente ai negozi del centro commerciale,essendo destinata al passaggio dei clienti di questi, sicché appare del tuttoragionevole l’applicazione delle tariffe previste per gli esercizi commerciali,come attività, almeno in prevalenza, svolta all’interno dell’edificio oggettodella controversia.7. Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.9. Ai sensi del l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, ilricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, poichéil ricorso viene rigettato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spesegiudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella sommacomplessiva di Euro 7.600 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi,rimborso forfetario ed accessori come per legge; dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto.Numero registro generale 17151/2022Numero sezionale 4503/2026Numero di raccolta generale 20195/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]