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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15585/2026

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. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 1837/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1837/2024 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Ugento (LE), inpersona del presidente del consiglio di amministrazione protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Catanzaro, elettivamente domiciliata presso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo p.e.c. percomunicazioni e notifiche: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Ugento (LE), in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia il 24 luglio 2023, n.2272/23/2023;Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1.

La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia il 24 luglio 2023, n.2272/23/2023, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di pagamento n. 1/2015 da partedel Comune di Ugento (LE), notificato il 6 novembre 2015, perl’omesso versamento della TARI relativa all’anno 2015, nellamisura di € 74.185,72, con riguardo ad un villaggio turisticoubicato nel medesimo Comune, ha accolto l’appello propostodal Comune di Ugento (LE) nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Lecce il 2 marzo 2018, n.867/5/2018, con compensazione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente - nelsenso di confermare la validità dell’atto impositivo e diriconoscere alla contribuente la sola riduzione del 10% per le3.

Il Comune di Ugento (LE) è rimasto intimato.4.

Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta didefinizione anticipata per manifesta infondatezza del ricorsoper cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto ladecisione della causa.5.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa,contestando le motivazioni della proposta di definizioneanticipata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/20261.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.Preliminarmente, si dà atto che, nel procedimento ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consiglieredelegato, che abbia formulato la proposta di definizioneaccelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4),e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazionecon carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesamee di controllo sulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez.

Un.,10 aprile 2024, n. 9611).

Pertanto, nulla osta a che ilconsigliere delegato allo spoglio (Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA])possa comporre (e presiedere) il collegio giudicante.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 62, comma 2, e 66 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., giacché «i Giudici della Corte diGiustizia di secondo grado della Puglia, hanno ritenuto che perla materia oggetto del presente procedimento non trovanoapplicazione le disposizioni di cui agli art.

D.lgs 507/1993erroneamente applicate dai Giudici di primo grado a supportodella sentenza di cui si chiede la Cassazione, bensì quellestabilite dalla legge n. 147 del 27.1.2013», laddove, «con ilpassaggio dalla TARSU/TIA alla TARES, e dal 2014 alla TARI, ilNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026tributo comunale sui rifiuti cambia nome ma non cambia nellasostanza».3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, quale introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto2022, n. 130, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod.civ., giacché: «(…) i Giudici dell’appello hanno ritenutoillegittima la decisione dei Giudici di prime curesull’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche per gliimmobili dove viene svolta l’attività turistica della societàricorrente.

Gli stessi Giudici di secondo grado non hanno infattiriscontrato che le tariffe applicate a carico della societàricorrente, riguardano tariffe di albergo con ristorazione,mentre nella fattispecie si è in presenza di un villaggio turistico,rilevando che il regolamento comunale, in attuazione delladelibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2015, che hadeterminato le tariffe da applicare alle utenze non domestiche,non prevede alcuna specifica tariffa per le utenze riguardanti ivillaggi turistici».4.

I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono infondati.4.1 Secondo la proposta di definizione anticipata:«Indubbiamente, anche per la TARI come per la TARSU lacommisurazione della tassa è determinata in base a tariffa.

Edinfatti, l’art. 1, c. 650 della L. 147/2013 con una formulazionegià utilizzata nel TARES (art. 14, c. 8, D.L. 201/2011) e nellaprevigente TARSU (art. 64 del D.Lgs. 507/93), stabilisce che latassa sui rifiuti TARI è corrisposta in base a tariffa commisurataad anno solare, a cui corrisponde un’autonoma obbligazionetributaria.Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026L'art. 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, disponeche "per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti adadottare apposito regolamento che deve contenere: a) laclassificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie dilocali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabilicon la medesima misura tariffaria".

A sua volta, il comma 2dell'articolo citato dispone: "L'articolazione delle categorie edelle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini delladeterminazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in viadi massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: a)locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività diistituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali ecinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre,autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine emateriale militari; b) complessi commerciali all'ingrosso o consuperfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, qualicampeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessicollettività e convivenze, esercizi alberghieri...".

Dunque, lafonte normativa statale demanda al comune l'adozione di unregolamento che, in materia di TARSU, contenga unaclassificazione degli immobili per gruppi (e, eventualmente,sottogruppi) omogenei, in base alla loro attitudine a produrrerifiuti e, dunque, ad incidere sui costi del servizio.Tale classificazione costituisce la base per differenziare letariffe tra le varie categorie o sottocategorie di immobili,previste nel regolamento e presenti sul territorio comunale.

Asua volta, l'art. 42 del testo unico sugli enti locali, approvatocon d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento alle attribuzioni delconsiglio comunale, prevede, al comma 2, lett. f), che ilconsiglio ha competenza limitatamente a determinati attiNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026fondamentali, tra cui (lettera f) vi sono l'istituzione el'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazionedelle relative aliquote.

Il legislatore accomuna nella medesimacategoria o sottocategoria «gruppi di attività appartenenti allamedesima area di potenzialità di rifiuti» ma le relativeprevisioni non assumono carattere di tassatività assumendoall'uopo rilievo l'inciso «di massima» (cfr. Cass. n. 1003/2023;Cass. n. 5504/2023).

In tal modo viene lasciato ai singoliComuni il potere di discostarsene, ad esempio, prevedendoulteriori tipologie di utenze (come caserme, carceri, ospedali,stazioni ferroviarie, distributori di carburante, ecc.); così comepuò prevedere diverse sottocategorie nell'ambito dellamedesima tipologia di utenza (ad esempio, per la tipologiadegli alberghi possono essere previste le sottocategorie dialberghi con ristorante, alberghi senza ristorante).In tema di TARSU (o TARI), la nozione di aree si riferisce allesuperfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamenteutilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani dasmaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) dicui l'estensione è composta (Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009,n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass.,Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n.17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass.,Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18384).Ne discende che è irrilevante, ai fini della tassazione delvillaggio turistico l’omessa previsione tra le superfici tassabilisecondo il regolamento comunale di una specifica categoriacomprendente dette attività.

Per cui, senza escludere ledifferenze incidenti sulla concreta produttività di rifiuti urbani,la riconduzione delle aree adibite ad villaggio turistico nellaNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti è coerente con laclassificazione legislativa e regolamentare delle attività pergenera comprendenti una varietà di species eterogeneeaccomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzodegli spazi tassabili (come, nel caso di specie, la vocazioneturistica, ricettiva o ricreativa).Sicché, la previsione regolamentare in questione trovaapplicazione per categoria e non per analogia, ben potendoricomprendere attività non espressamente classificate, macomunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso oalla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez.6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno2021, n. 17092; Cass. n.5695/2023).Infine, è possibile tenere distinti, ai fini della misura delletariffe, utenze (abitazioni ed alberghi) che l'art. 68, comma 2,cit. ha ricondotto allo stesso «gruppo di attività o diutilizzazione».

L'esercizio di tale facoltà è esercizio di una sceltache rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica diorientamento politico-amministrativo, insindacabile in sedegiudiziaria» (così Cass., Sez.

T, 4 marzo 2015, n. 4321 e nelmedesimo senso, tra le tante, Cass., Sez.

T, 6 agosto 2019,nn. 20964, 20965, 20966 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Irapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs.n. 507 del 1993, tra gli elementi di riscontro della legittimitàdella delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza trale tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma allarelazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in basealla loro classificazione economica. (Cass. N. 830872018;Cass.

N. 22881 e 22523 del 2017; n. 16175/2016; n.12859/2012; Cass. n. 302/2010; n. 5722/2007); Dettedecisioni hanno preso in esame, ritenendoli dirimenti in ordineNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026all'esclusione della violazione del principio in esame, lesentenze CGUE 24.6.08 in causa C188/07 e 16.7.09 in causaC-254/08 (quest'ultima, avente ad oggetto un rinviopregiudiziale in una causa pendente dinanzi al TAR Campania,nella quale veniva contestata proprio la legittimità, peraffermato contrasto con l'art. 15 della direttiva 2006/12/CE,della disciplina legislativa sulla TARSU, nonché di norme di unregolamento comunale in base alle quali le imprese alberghieresarebbero state tenute al versamento della tassa sui rifiuti inmisura superiore ai privati).

Ebbene, nella valutazione diconformità della disciplina nazionale in materia rispetto alprincipio evincibile dall'art.15 lett. a), della direttiva 2006/12(già desumibile dall'art. 11 della direttiva 75/442), la CG ebbead affermare (come recepito da Cass. cit.), che: "- è spessodifficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiutiurbani conferito da ciascun detentore; - in tali circostanze,ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori,calcolata in funzione della superficie dei beni immobili cheoccupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura deirifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dellosmaltimento e ripartirli tra i vari detentori; - sotto tale profilo,la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento,una tassa calcolata in base ad una stima dei volume dei rifiutigenerato e non sulla base del quantitativo effettivamenteprodotto non può essere considerata in contrasto con l'art. 15,lett. a), della direttiva 2006/12; - nella materia, le autoritànazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quantoriguarda le modalità di calcolo della tassa; - per quantoriguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessadeve ritenersi ammessa, , purché non venga fatto carico adalcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o allaNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026natura dei rifiuti da essi producibili".

Per cui, senza escluderele differenze incidenti sulla concreta produttività di rifiutiurbani, la riconduzione delle aree adibite a villaggi turistici nellacategoria tariffaria degli alberghi-ristoranti è coerente con laclassificazione legislativa delle attività professionali ecommerciali per genera comprendenti una varietà di specieseterogenee accomunate da caratteristiche similari sul pianodell’utilizzo degli spazi tassabili (come, nel caso di specie).Sicché, la categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti ai villaggituristici trova applicazione per categoria e non per analogia,ben potendo ricomprendere attività non espressamenteclassificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate inrelazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (intermini: Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass.,Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092)».4.2 In aggiunta a tali motivazioni, si rammenta che, secondouna costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di TARSU(ma anche di TARES e di TARI, stante la continuità el’omogeneità con tali tributi), è legittima la delibera comunaledi approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cuila categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelladelle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffanotevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: lamaggiore capacità produttiva di un esercizio alberghierorispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato dicomune esperienza, emergente da un esame comparato deiregolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio diclassificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dald.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo ilcarattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmentedar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta,Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti trale tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs.15 novembre1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità delladelibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra letariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma allarelazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in basealla loro classificazione economica (tra le tante: Cass., Sez. 5^,12 marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2008, n.13957; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass., Sez.6^-5, 23 luglio 2012, n. 12859; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2016,n. 16175; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez.5^, 6 agosto 2019, nn. 20968, 20969, 20970, 20971 e 20972;Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, n. 23241; Cass., Sez. 5^,11 giugno 2020, nn. 11216, 11217 e 11218; Cass., Sez. 5^,14 ottobre 2020, n. 22158; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2021, n.7551; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15738; Cas., Sez.Trib., 21 luglio 2025, n. 20464).4.3 Dunque, l'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,lascia ai Comuni un ampio spazio di discrezionalitànell'esercizio della potestà regolamentare in materia di TARSU(ma anche di TARES e di TARI, stante la continuità el’omogeneità con tali tributi), limitandosi a prevedere che, aifini della classificazione in categorie ed eventuali sottocategoriedi locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabilicon la medesima misura tariffaria, i Comuni tengono conto «invia di massima» di gruppi di attività e tra questi gli esercizialberghieri sono inseriti nello stesso gruppo delle abitazioni pernuclei familiari (lett. c).

Secondo l'orientamento consolidato diquesta Corte, ciò non significa che la classificazione debbanecessariamente essere omogenea per abitazioni ed alberghie, comunque, la previsione regolamentare di una tariffa TARSUNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026per gli alberghi anche di molto superiore a quella applicata allecase di civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, postoche la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabilealberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituiscedato di comune esperienza (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n.302; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, n. 25214; Cass., Sez.5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019,n. 31462; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 570; Cass., Sez.5^, 30 giugno 2020, n. 13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020,n. 14272).4.4 Ne deriva, pertanto, che ai Comuni sia riconosciuta la pienadiscrezionalità nella determinazione delle tariffe, non essendoneanche tenuti ad indicare neppure le ragioni di talequantificazione (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22158).Non a caso, quanto all'onere motivazionale posto a carico delComune, del quale la ricorrente lamenta l'inosservanza,secondo l'orientamento di questa Corte, cui si intende darecontinuità in questa sede, in tema di TARSU (ma anche diTARES e TARI), non è configurabile alcun obbligo dimotivazione della delibera comunale di determinazione dellatariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo acontenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralitàindistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari,occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2006, n. 22804; Cass.,Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6^, 19 giugno2018, n. 16165; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7437;Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31462; Cass., Sez. 5^,30 giugno 2020, n. 13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020, n.Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/202614272; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12397; Cass., Sez.5^, 17 gennaio 2022, n. 1213).4.5 Analoghe considerazioni portano a ritenere che lariconduzione della fattispecie non tipizzata dei “villaggituristici” nella categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti ècoerente con la classificazione legislativa delle attivitàprofessionali e commerciali per genera comprendenti unavarietà di species eterogenee accomunate da caratteristichesimilari e affini sul piano della destinazione degli spazi tassabili.4.6 Né è pertinente il richiamo (in memoria) della ricorrente adun recente arresto di questa Corte (Cass., Sez. Trib., 10 aprile2024, n. 9646) in tema di diversificazione della tariffa inrelazione alle superfici adibite a diverse destinazioni e ubicatein luoghi diversi, essendosi stabilito che, in tali casi, debbaapplicarsi la tariffa prevista dal regolamento per la categoriacorrispondente alla tipologia di attività svolta nell'unità disuperficie di riferimento, se quest'ultima è distinta e qualificatada una propria individualità strutturale e da una peculiaretipologia di attività svolta, che, per quanto servente rispetto aquella principale, è diversa ed idonea a scindere il nesso diprevalenza ed a derogare al principio di preminenza dell'attivitàcaratteristica e, conseguentemente, alla unicità dell'utenza.Infatti, si tratta di una peculiare fattispecie, che non ricorrenella vicenda in disamina, giacché il villaggio turistico ècaratterizzato, per sua natura, dalla gestione unitaria edinscindibile di una pluralità di servizi destinati nel lorocomplesso all’ospitalità dell’utenza turistica.4.7 Ne discende che la decisione del giudice di appello èpienamente aderente ai principi enunciati da questa Corte,evidenziando la legittimità del regolamento comunale conNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026riguardo alla tassazione differenziata tra alberghi ed abitazioniin relazione alla eterogenea potenzialità di produzione di rifiuti.5.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 62, comma 2, e 66 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., giacché «i giudici dell'appellohanno erroneamente ritenuto legittima la riduzione del 10 %riconosciuta dal Regolamento TARSU per la società in luogo diquella, corretta per come disposto dalla vigente normativa conciò violando e falsamente applicando il disposto di cui agliarticoli 62, co. 2 e 66 del D.Lgs. 507/93».5.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 A dire della ricorrente, «non vi è dubbio alcuno che laspecifica attività turistica, per 161 giorni, esclusivamente nelperiodo dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2021 e dal 1° maggio2022 al 31 ottobre 2022 debba rientrare, a tutti gli effetti, trale attività che non possono produrre rifiuti attesa la peculiaritàdi utilizzo della superficie in questione per "obiettiva"impossibilità di utilizzo dell'immobile».5.3 Stando alla motivazione della proposta di definizioneanticipata, che è condivisa dal collegio: «L’uso stagionale degliimmobili non esclude la ricorrenza del presupposto impositivo,qual legato alla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti(d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1; v., ex plurimis, Cass., 9marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass.,14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n.19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459; con riferimento ald.lgs. n. 507 del 1993, art. 66, Cass., 23 maggio 2019, n.14037 cui adde Cass., 3 dicembre 2019, n. 31460): la mancatautilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcunimesi dell'anno di per sé non può corrispondere alla previsioneNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026di esenzione dal tributo.

L’art. art. 62, comma 2, d.lgs. n.507/1993 (a l’art. 33 del Regolamento presuppone una licenzastagionale) indica, difatti, come causa di esclusione dell'obbligodel tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzodell'immobile, che - di certo - non possono essere individuatenella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà oalle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04,17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale odell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed ilsecondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensidel d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 ([OSCURATO:PERSONA]. n.22576/2016; Cass. n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09).Occorre considerare, dunque, che parte contribuente deveadeguatamente provare di avere diritto ad esenzioni o riduzioniin ragione del carattere stagionale della attività sulla scortadelle previsioni regolamentari del Comune adottate in relazionealla normativa vigente (art. 33 del Regolamento TARI; v.

Cass.n.21181/2024).Non va sottaciuto che la ricorrente ha usufruito comunque dellariduzione del 10% prevista per le attività stagionali dalregolamento comunale.

In tema di TARSU, la riduzionetariffaria per la c.d. natura stagionale dell'attività esercitata dalcontribuente richiede un'esplicita previsione regolamentare,poiché l'art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 è unadisposizione derogatoria, la cui applicazione è rimessa ad unafacoltà discrezionale dell'ente locale (Cass. n. 2240/2024;Cass. n. 20464 del 21/07/2025; 31460 del 03/12/2019 )».5.4 In aggiunta a tali ragioni, si può ribadire che, ai fini dellaTARSU (come del TARES e della TARI), la causa di esclusionedell'obbligo del tributo è integrata dalle condizioni di obiettivaimpossibilità di utilizzo dell'immobile, condizioni che nonNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026possono essere individuate nella mancata utilizzazione dellostesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettivedell'utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale odell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed ilsecondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile.

Per cui,se la struttura alberghiera è dotata di licenza annuale, non èsufficiente la sola denuncia di chiusura per alcuni mesi senzaallegazione e prova della concreta inutilizzabilità della strutturaalberghiera, atteso che, ai fini dell'esenzione, la societàcontribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale (intermini: Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2016, n. 22756; Cass.,Sez. 5^, 27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., Sez. 5^, 9 marzo2020, n. 6551; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16138;Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20407).Deve, poi, ritenersi preclusa la possibilità di addurre lastagionalità dell'attività in sede processuale, ove talecondizione non sia preceduta da apposita denuncia al Comuneex art. 66, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507(Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^,23 maggio 2019, n. 14037; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021,n. 12475; Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2023, n. 13613).5.5 Nella specie, quindi, la licenza rilasciata dal Comune diUgento (LE) il 30 maggio 2011, n. 165, prevedeva l’aperturastagionale del villaggio turistico dall’1 maggio al 31 ottobre diogni anno, per cui la sentenza impugnata ha correttamentericonosciuto il diritto alla sola riduzione del 10%, in base all’art.23, comma 1, del regolamento comunale («Le tariffe deltributo sono ridotte del 10 % per le utenze domestiche tenutea disposizione per uso stagionale o altro uso limitato ediscontinuo e per le utenze non domestiche relative ai locali edaree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso nonNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026continuativo ma ricorrente, risultante da licenza oautorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’eserciziodell’attività»).6.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, quale introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto2022, n. 130, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod.civ., giacché: «Dalla decisione dei giudici della Corte diGiustizia di secondo grado della Puglia, si rileva che la provadella pretesa tributaria manca nella sua fondatezza o ècontraddittoria ed è comunque insufficiente a dimostrare, inmodo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con lanormativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui sifondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni,come espressamente previsto dal nuovo comma 5-bisdell’articolo 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge130/2022».6.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Secondo ilrecente indirizzo ( Cass. 7 febbraio 2025, n. 3072), il nuovocomma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, introdottodall'art. 6 della l. n. 130/2022 possiede carattere sostanzialee, pertanto, trova applicazione esclusivamente nei giudiziinstaurati successivamente alla sua entrata in vigore, ovverodal 16 settembre 2022.

Questo indirizzo giurisprudenziale sipone in continuità con precedenti decisioni (Cass. n.20816/2024; n. 16493/2024), che hanno affermato la naturasostanziale della disciplina in esame, escludendonel’applicabilità retroattiva, poiché, secondo un consolidatoorientamento giurisprudenziale di legittimità, sono tali lenorme che, come quella in esame, consistono in regole diNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026giudizio la cui applicazione ha una diretta ricaduta sulladecisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda,mentre hanno carattere processuale le disposizioni chedisciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzionedelle prove: - ne consegue che, non avendo l’art. 8 della leggen. 130 del 2022 (“Disposizioni transitorie e finali”) previsto unadiversa decorrenza della disposizione in esame, la stessa siapplica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre2022 (data di entrata in vigore della legge n. 130 cit) .In ogni caso, secondo questa Corte in materia di imposta suirifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazionea dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria,grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dellecondizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzionedella superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione.

L’esistenzadi una riduzione o esenzione costituisce infatti un'eccezione allaregola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro cheoccupano o detengono immobili nelle zone del territoriocomunale (Cass. n. 22116/2025; n.3118/2023; Cass. n.2114/2023; Cass. n. 21335/2022; Cass. n. 1130/2021; Cass.n. 22130/2017, n. 12979/2019)».6.3 Qualora, poi, la censura voglia intendersi riferita all’art.2697 cod. civ., del quale l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, rappresenta una mera specificazionenell’ambito del processo tributario, non stabilendo un regimediverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia(Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2022, n. 31878), è evidente chenon vi è stata alcuna distorsione nella ripartizione dell’oneredella prova tra ente impositore e contribuente.Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/20267.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.8.

Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.9.

Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifestainammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriorecondanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata.

Difatti, secondo la giurisprudenza di questaCorte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che ilsoccombente può essere condannato a pagare alla controparteuna «somma equitativamente determinata», non fissa alcunlimite quantitativo per la condanna alle spese della partesoccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterioequitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificaredetta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (diuna loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore dellacontroversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n.17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass.,Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n.4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez.Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n.Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/202633849).

Ovviamente, tanto non può valere nei confronti dellaparte vittoriosa che sia rimasta intimata, non potendo esservipronuncia sulle spese giudiziali in suo favore ex art. 96, terzocomma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n.10350).10.

Inoltre, in tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellatodall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma dicui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore dellaCassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulatoistanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio inconformità alla proposta - deve essere pronunciata anchequalora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attivitàdifensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023,n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023,n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez.Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).11.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamentodella sanzione di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.;Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 1837/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1837/2024 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Ugento (LE), inpersona del presidente del consiglio di amministrazione protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Catanzaro, elettivamente domiciliata presso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo p.e.c. percomunicazioni e notifiche: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Ugento (LE), in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia il 24 luglio 2023, n.2272/23/2023;Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia il 24 luglio 2023, n.2272/23/2023, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di pagamento n. 1/2015 da partedel Comune di Ugento (LE), notificato il 6 novembre 2015, perl’omesso versamento della TARI relativa all’anno 2015, nellamisura di € 74.185,72, con riguardo ad un villaggio turisticoubicato nel medesimo Comune, ha accolto l’appello propostodal Comune di Ugento (LE) nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Lecce il 2 marzo 2018, n.867/5/2018, con compensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente - nelsenso di confermare la validità dell’atto impositivo e diriconoscere alla contribuente la sola riduzione del 10% per le3. Il Comune di Ugento (LE) è rimasto intimato.4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta didefinizione anticipata per manifesta infondatezza del ricorsoper cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto ladecisione della causa.5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa,contestando le motivazioni della proposta di definizioneanticipata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Il ricorso è affidato a quattro motivi.Preliminarmente, si dà atto che, nel procedimento ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consiglieredelegato, che abbia formulato la proposta di definizioneaccelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4),e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazionecon carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesamee di controllo sulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez. Un.,10 aprile 2024, n. 9611). Pertanto, nulla osta a che ilconsigliere delegato allo spoglio (Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA])possa comporre (e presiedere) il collegio giudicante.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 62, comma 2, e 66 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., giacché «i Giudici della Corte diGiustizia di secondo grado della Puglia, hanno ritenuto che perla materia oggetto del presente procedimento non trovanoapplicazione le disposizioni di cui agli art. D.lgs 507/1993erroneamente applicate dai Giudici di primo grado a supportodella sentenza di cui si chiede la Cassazione, bensì quellestabilite dalla legge n. 147 del 27.1.2013», laddove, «con ilpassaggio dalla TARSU/TIA alla TARES, e dal 2014 alla TARI, ilNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026tributo comunale sui rifiuti cambia nome ma non cambia nellasostanza».3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, quale introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto2022, n. 130, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod.civ., giacché: «(…) i Giudici dell’appello hanno ritenutoillegittima la decisione dei Giudici di prime curesull’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche per gliimmobili dove viene svolta l’attività turistica della societàricorrente. Gli stessi Giudici di secondo grado non hanno infattiriscontrato che le tariffe applicate a carico della societàricorrente, riguardano tariffe di albergo con ristorazione,mentre nella fattispecie si è in presenza di un villaggio turistico,rilevando che il regolamento comunale, in attuazione delladelibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2015, che hadeterminato le tariffe da applicare alle utenze non domestiche,non prevede alcuna specifica tariffa per le utenze riguardanti ivillaggi turistici».4. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono infondati.4.1 Secondo la proposta di definizione anticipata:«Indubbiamente, anche per la TARI come per la TARSU lacommisurazione della tassa è determinata in base a tariffa. Edinfatti, l’art. 1, c. 650 della L. 147/2013 con una formulazionegià utilizzata nel TARES (art. 14, c. 8, D.L. 201/2011) e nellaprevigente TARSU (art. 64 del D.Lgs. 507/93), stabilisce che latassa sui rifiuti TARI è corrisposta in base a tariffa commisurataad anno solare, a cui corrisponde un’autonoma obbligazionetributaria.Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026L'art. 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, disponeche "per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti adadottare apposito regolamento che deve contenere: a) laclassificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie dilocali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabilicon la medesima misura tariffaria". A sua volta, il comma 2dell'articolo citato dispone: "L'articolazione delle categorie edelle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini delladeterminazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in viadi massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: a)locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività diistituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali ecinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre,autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine emateriale militari; b) complessi commerciali all'ingrosso o consuperfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, qualicampeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessicollettività e convivenze, esercizi alberghieri...". Dunque, lafonte normativa statale demanda al comune l'adozione di unregolamento che, in materia di TARSU, contenga unaclassificazione degli immobili per gruppi (e, eventualmente,sottogruppi) omogenei, in base alla loro attitudine a produrrerifiuti e, dunque, ad incidere sui costi del servizio.Tale classificazione costituisce la base per differenziare letariffe tra le varie categorie o sottocategorie di immobili,previste nel regolamento e presenti sul territorio comunale. Asua volta, l'art. 42 del testo unico sugli enti locali, approvatocon d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento alle attribuzioni delconsiglio comunale, prevede, al comma 2, lett. f), che ilconsiglio ha competenza limitatamente a determinati attiNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026fondamentali, tra cui (lettera f) vi sono l'istituzione el'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazionedelle relative aliquote. Il legislatore accomuna nella medesimacategoria o sottocategoria «gruppi di attività appartenenti allamedesima area di potenzialità di rifiuti» ma le relativeprevisioni non assumono carattere di tassatività assumendoall'uopo rilievo l'inciso «di massima» (cfr. Cass. n. 1003/2023;Cass. n. 5504/2023). In tal modo viene lasciato ai singoliComuni il potere di discostarsene, ad esempio, prevedendoulteriori tipologie di utenze (come caserme, carceri, ospedali,stazioni ferroviarie, distributori di carburante, ecc.); così comepuò prevedere diverse sottocategorie nell'ambito dellamedesima tipologia di utenza (ad esempio, per la tipologiadegli alberghi possono essere previste le sottocategorie dialberghi con ristorante, alberghi senza ristorante).In tema di TARSU (o TARI), la nozione di aree si riferisce allesuperfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamenteutilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani dasmaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) dicui l'estensione è composta (Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009,n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass.,Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n.17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass.,Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18384).Ne discende che è irrilevante, ai fini della tassazione delvillaggio turistico l’omessa previsione tra le superfici tassabilisecondo il regolamento comunale di una specifica categoriacomprendente dette attività. Per cui, senza escludere ledifferenze incidenti sulla concreta produttività di rifiuti urbani,la riconduzione delle aree adibite ad villaggio turistico nellaNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti è coerente con laclassificazione legislativa e regolamentare delle attività pergenera comprendenti una varietà di species eterogeneeaccomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzodegli spazi tassabili (come, nel caso di specie, la vocazioneturistica, ricettiva o ricreativa).Sicché, la previsione regolamentare in questione trovaapplicazione per categoria e non per analogia, ben potendoricomprendere attività non espressamente classificate, macomunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso oalla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez.6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno2021, n. 17092; Cass. n.5695/2023).Infine, è possibile tenere distinti, ai fini della misura delletariffe, utenze (abitazioni ed alberghi) che l'art. 68, comma 2,cit. ha ricondotto allo stesso «gruppo di attività o diutilizzazione». L'esercizio di tale facoltà è esercizio di una sceltache rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica diorientamento politico-amministrativo, insindacabile in sedegiudiziaria» (così Cass., Sez. T, 4 marzo 2015, n. 4321 e nelmedesimo senso, tra le tante, Cass., Sez. T, 6 agosto 2019,nn. 20964, 20965, 20966 e la giurisprudenza ivi richiamata). Irapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs.n. 507 del 1993, tra gli elementi di riscontro della legittimitàdella delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza trale tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma allarelazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in basealla loro classificazione economica. (Cass. N. 830872018;Cass. N. 22881 e 22523 del 2017; n. 16175/2016; n.12859/2012; Cass. n. 302/2010; n. 5722/2007); Dettedecisioni hanno preso in esame, ritenendoli dirimenti in ordineNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026all'esclusione della violazione del principio in esame, lesentenze CGUE 24.6.08 in causa C188/07 e 16.7.09 in causaC-254/08 (quest'ultima, avente ad oggetto un rinviopregiudiziale in una causa pendente dinanzi al TAR Campania,nella quale veniva contestata proprio la legittimità, peraffermato contrasto con l'art. 15 della direttiva 2006/12/CE,della disciplina legislativa sulla TARSU, nonché di norme di unregolamento comunale in base alle quali le imprese alberghieresarebbero state tenute al versamento della tassa sui rifiuti inmisura superiore ai privati). Ebbene, nella valutazione diconformità della disciplina nazionale in materia rispetto alprincipio evincibile dall'art.15 lett. a), della direttiva 2006/12(già desumibile dall'art. 11 della direttiva 75/442), la CG ebbead affermare (come recepito da Cass. cit.), che: "- è spessodifficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiutiurbani conferito da ciascun detentore; - in tali circostanze,ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori,calcolata in funzione della superficie dei beni immobili cheoccupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura deirifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dellosmaltimento e ripartirli tra i vari detentori; - sotto tale profilo,la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento,una tassa calcolata in base ad una stima dei volume dei rifiutigenerato e non sulla base del quantitativo effettivamenteprodotto non può essere considerata in contrasto con l'art. 15,lett. a), della direttiva 2006/12; - nella materia, le autoritànazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quantoriguarda le modalità di calcolo della tassa; - per quantoriguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessadeve ritenersi ammessa, , purché non venga fatto carico adalcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o allaNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026natura dei rifiuti da essi producibili". Per cui, senza escluderele differenze incidenti sulla concreta produttività di rifiutiurbani, la riconduzione delle aree adibite a villaggi turistici nellacategoria tariffaria degli alberghi-ristoranti è coerente con laclassificazione legislativa delle attività professionali ecommerciali per genera comprendenti una varietà di specieseterogenee accomunate da caratteristiche similari sul pianodell’utilizzo degli spazi tassabili (come, nel caso di specie).Sicché, la categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti ai villaggituristici trova applicazione per categoria e non per analogia,ben potendo ricomprendere attività non espressamenteclassificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate inrelazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (intermini: Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass.,Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092)».4.2 In aggiunta a tali motivazioni, si rammenta che, secondouna costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di TARSU(ma anche di TARES e di TARI, stante la continuità el’omogeneità con tali tributi), è legittima la delibera comunaledi approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cuila categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelladelle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffanotevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: lamaggiore capacità produttiva di un esercizio alberghierorispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato dicomune esperienza, emergente da un esame comparato deiregolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio diclassificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dald.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo ilcarattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmentedar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta,Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti trale tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs.15 novembre1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità delladelibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra letariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma allarelazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in basealla loro classificazione economica (tra le tante: Cass., Sez. 5^,12 marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2008, n.13957; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass., Sez.6^-5, 23 luglio 2012, n. 12859; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2016,n. 16175; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez.5^, 6 agosto 2019, nn. 20968, 20969, 20970, 20971 e 20972;Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, n. 23241; Cass., Sez. 5^,11 giugno 2020, nn. 11216, 11217 e 11218; Cass., Sez. 5^,14 ottobre 2020, n. 22158; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2021, n.7551; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15738; Cas., Sez.Trib., 21 luglio 2025, n. 20464).4.3 Dunque, l'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,lascia ai Comuni un ampio spazio di discrezionalitànell'esercizio della potestà regolamentare in materia di TARSU(ma anche di TARES e di TARI, stante la continuità el’omogeneità con tali tributi), limitandosi a prevedere che, aifini della classificazione in categorie ed eventuali sottocategoriedi locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabilicon la medesima misura tariffaria, i Comuni tengono conto «invia di massima» di gruppi di attività e tra questi gli esercizialberghieri sono inseriti nello stesso gruppo delle abitazioni pernuclei familiari (lett. c). Secondo l'orientamento consolidato diquesta Corte, ciò non significa che la classificazione debbanecessariamente essere omogenea per abitazioni ed alberghie, comunque, la previsione regolamentare di una tariffa TARSUNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026per gli alberghi anche di molto superiore a quella applicata allecase di civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, postoche la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabilealberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituiscedato di comune esperienza (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n.302; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, n. 25214; Cass., Sez.5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019,n. 31462; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 570; Cass., Sez.5^, 30 giugno 2020, n. 13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020,n. 14272).4.4 Ne deriva, pertanto, che ai Comuni sia riconosciuta la pienadiscrezionalità nella determinazione delle tariffe, non essendoneanche tenuti ad indicare neppure le ragioni di talequantificazione (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22158).Non a caso, quanto all'onere motivazionale posto a carico delComune, del quale la ricorrente lamenta l'inosservanza,secondo l'orientamento di questa Corte, cui si intende darecontinuità in questa sede, in tema di TARSU (ma anche diTARES e TARI), non è configurabile alcun obbligo dimotivazione della delibera comunale di determinazione dellatariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo acontenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralitàindistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari,occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2006, n. 22804; Cass.,Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6^, 19 giugno2018, n. 16165; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7437;Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31462; Cass., Sez. 5^,30 giugno 2020, n. 13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020, n.Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/202614272; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12397; Cass., Sez.5^, 17 gennaio 2022, n. 1213).4.5 Analoghe considerazioni portano a ritenere che lariconduzione della fattispecie non tipizzata dei “villaggituristici” nella categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti ècoerente con la classificazione legislativa delle attivitàprofessionali e commerciali per genera comprendenti unavarietà di species eterogenee accomunate da caratteristichesimilari e affini sul piano della destinazione degli spazi tassabili.4.6 Né è pertinente il richiamo (in memoria) della ricorrente adun recente arresto di questa Corte (Cass., Sez. Trib., 10 aprile2024, n. 9646) in tema di diversificazione della tariffa inrelazione alle superfici adibite a diverse destinazioni e ubicatein luoghi diversi, essendosi stabilito che, in tali casi, debbaapplicarsi la tariffa prevista dal regolamento per la categoriacorrispondente alla tipologia di attività svolta nell'unità disuperficie di riferimento, se quest'ultima è distinta e qualificatada una propria individualità strutturale e da una peculiaretipologia di attività svolta, che, per quanto servente rispetto aquella principale, è diversa ed idonea a scindere il nesso diprevalenza ed a derogare al principio di preminenza dell'attivitàcaratteristica e, conseguentemente, alla unicità dell'utenza.Infatti, si tratta di una peculiare fattispecie, che non ricorrenella vicenda in disamina, giacché il villaggio turistico ècaratterizzato, per sua natura, dalla gestione unitaria edinscindibile di una pluralità di servizi destinati nel lorocomplesso all’ospitalità dell’utenza turistica.4.7 Ne discende che la decisione del giudice di appello èpienamente aderente ai principi enunciati da questa Corte,evidenziando la legittimità del regolamento comunale conNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026riguardo alla tassazione differenziata tra alberghi ed abitazioniin relazione alla eterogenea potenzialità di produzione di rifiuti.5. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 62, comma 2, e 66 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., giacché «i giudici dell'appellohanno erroneamente ritenuto legittima la riduzione del 10 %riconosciuta dal Regolamento TARSU per la società in luogo diquella, corretta per come disposto dalla vigente normativa conciò violando e falsamente applicando il disposto di cui agliarticoli 62, co. 2 e 66 del D.Lgs. 507/93».5.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 A dire della ricorrente, «non vi è dubbio alcuno che laspecifica attività turistica, per 161 giorni, esclusivamente nelperiodo dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2021 e dal 1° maggio2022 al 31 ottobre 2022 debba rientrare, a tutti gli effetti, trale attività che non possono produrre rifiuti attesa la peculiaritàdi utilizzo della superficie in questione per "obiettiva"impossibilità di utilizzo dell'immobile».5.3 Stando alla motivazione della proposta di definizioneanticipata, che è condivisa dal collegio: «L’uso stagionale degliimmobili non esclude la ricorrenza del presupposto impositivo,qual legato alla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti(d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1; v., ex plurimis, Cass., 9marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass.,14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n.19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459; con riferimento ald.lgs. n. 507 del 1993, art. 66, Cass., 23 maggio 2019, n.14037 cui adde Cass., 3 dicembre 2019, n. 31460): la mancatautilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcunimesi dell'anno di per sé non può corrispondere alla previsioneNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026di esenzione dal tributo. L’art. art. 62, comma 2, d.lgs. n.507/1993 (a l’art. 33 del Regolamento presuppone una licenzastagionale) indica, difatti, come causa di esclusione dell'obbligodel tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzodell'immobile, che - di certo - non possono essere individuatenella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà oalle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04,17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale odell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed ilsecondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensidel d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 ([OSCURATO:PERSONA]. n.22576/2016; Cass. n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09).Occorre considerare, dunque, che parte contribuente deveadeguatamente provare di avere diritto ad esenzioni o riduzioniin ragione del carattere stagionale della attività sulla scortadelle previsioni regolamentari del Comune adottate in relazionealla normativa vigente (art. 33 del Regolamento TARI; v. Cass.n.21181/2024).Non va sottaciuto che la ricorrente ha usufruito comunque dellariduzione del 10% prevista per le attività stagionali dalregolamento comunale. In tema di TARSU, la riduzionetariffaria per la c.d. natura stagionale dell'attività esercitata dalcontribuente richiede un'esplicita previsione regolamentare,poiché l'art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 è unadisposizione derogatoria, la cui applicazione è rimessa ad unafacoltà discrezionale dell'ente locale (Cass. n. 2240/2024;Cass. n. 20464 del 21/07/2025; 31460 del 03/12/2019 )».5.4 In aggiunta a tali ragioni, si può ribadire che, ai fini dellaTARSU (come del TARES e della TARI), la causa di esclusionedell'obbligo del tributo è integrata dalle condizioni di obiettivaimpossibilità di utilizzo dell'immobile, condizioni che nonNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026possono essere individuate nella mancata utilizzazione dellostesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettivedell'utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale odell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed ilsecondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile. Per cui,se la struttura alberghiera è dotata di licenza annuale, non èsufficiente la sola denuncia di chiusura per alcuni mesi senzaallegazione e prova della concreta inutilizzabilità della strutturaalberghiera, atteso che, ai fini dell'esenzione, la societàcontribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale (intermini: Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2016, n. 22756; Cass.,Sez. 5^, 27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., Sez. 5^, 9 marzo2020, n. 6551; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16138;Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20407).Deve, poi, ritenersi preclusa la possibilità di addurre lastagionalità dell'attività in sede processuale, ove talecondizione non sia preceduta da apposita denuncia al Comuneex art. 66, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507(Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^,23 maggio 2019, n. 14037; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021,n. 12475; Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2023, n. 13613).5.5 Nella specie, quindi, la licenza rilasciata dal Comune diUgento (LE) il 30 maggio 2011, n. 165, prevedeva l’aperturastagionale del villaggio turistico dall’1 maggio al 31 ottobre diogni anno, per cui la sentenza impugnata ha correttamentericonosciuto il diritto alla sola riduzione del 10%, in base all’art.23, comma 1, del regolamento comunale («Le tariffe deltributo sono ridotte del 10 % per le utenze domestiche tenutea disposizione per uso stagionale o altro uso limitato ediscontinuo e per le utenze non domestiche relative ai locali edaree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso nonNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026continuativo ma ricorrente, risultante da licenza oautorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’eserciziodell’attività»).6. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, quale introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto2022, n. 130, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod.civ., giacché: «Dalla decisione dei giudici della Corte diGiustizia di secondo grado della Puglia, si rileva che la provadella pretesa tributaria manca nella sua fondatezza o ècontraddittoria ed è comunque insufficiente a dimostrare, inmodo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con lanormativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui sifondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni,come espressamente previsto dal nuovo comma 5-bisdell’articolo 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge130/2022».6.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Secondo ilrecente indirizzo ( Cass. 7 febbraio 2025, n. 3072), il nuovocomma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, introdottodall'art. 6 della l. n. 130/2022 possiede carattere sostanzialee, pertanto, trova applicazione esclusivamente nei giudiziinstaurati successivamente alla sua entrata in vigore, ovverodal 16 settembre 2022. Questo indirizzo giurisprudenziale sipone in continuità con precedenti decisioni (Cass. n.20816/2024; n. 16493/2024), che hanno affermato la naturasostanziale della disciplina in esame, escludendonel’applicabilità retroattiva, poiché, secondo un consolidatoorientamento giurisprudenziale di legittimità, sono tali lenorme che, come quella in esame, consistono in regole diNumero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026giudizio la cui applicazione ha una diretta ricaduta sulladecisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda,mentre hanno carattere processuale le disposizioni chedisciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzionedelle prove: - ne consegue che, non avendo l’art. 8 della leggen. 130 del 2022 (“Disposizioni transitorie e finali”) previsto unadiversa decorrenza della disposizione in esame, la stessa siapplica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre2022 (data di entrata in vigore della legge n. 130 cit) .In ogni caso, secondo questa Corte in materia di imposta suirifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazionea dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria,grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dellecondizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzionedella superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione. L’esistenzadi una riduzione o esenzione costituisce infatti un'eccezione allaregola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro cheoccupano o detengono immobili nelle zone del territoriocomunale (Cass. n. 22116/2025; n.3118/2023; Cass. n.2114/2023; Cass. n. 21335/2022; Cass. n. 1130/2021; Cass.n. 22130/2017, n. 12979/2019)».6.3 Qualora, poi, la censura voglia intendersi riferita all’art.2697 cod. civ., del quale l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, rappresenta una mera specificazionenell’ambito del processo tributario, non stabilendo un regimediverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia(Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2022, n. 31878), è evidente chenon vi è stata alcuna distorsione nella ripartizione dell’oneredella prova tra ente impositore e contribuente.Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/20267. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.8. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.9. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifestainammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriorecondanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata. Difatti, secondo la giurisprudenza di questaCorte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che ilsoccombente può essere condannato a pagare alla controparteuna «somma equitativamente determinata», non fissa alcunlimite quantitativo per la condanna alle spese della partesoccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterioequitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificaredetta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (diuna loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore dellacontroversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n.17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass.,Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n.4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez.Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n.Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/202633849). Ovviamente, tanto non può valere nei confronti dellaparte vittoriosa che sia rimasta intimata, non potendo esservipronuncia sulle spese giudiziali in suo favore ex art. 96, terzocomma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n.10350).10. Inoltre, in tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellatodall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma dicui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore dellaCassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulatoistanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio inconformità alla proposta - deve essere pronunciata anchequalora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attivitàdifensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023,n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023,n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez.Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamentodella sanzione di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.;Numero registro generale 1837/2024Numero sezionale 4113/2026Numero di raccolta generale 15585/2026Data pubblicazione 21/05/2026dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo