CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 dicembre 2020
Cassazione n. 05504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11985/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n . 3 0 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al ricors o , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Grosseto (C.F. MRTMHL 64T08 E202Z) e domiciliato presso il suo studio legale inGrosseto, alla V ia Senese n. 72 ; -ricorrente - contro Comune di Orbetello; -intimato – - avverso l a sente nza n. 94 0 / 20 20 emessa d a l la CTR Toscan a in data 09/12/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – Occupazione area demaniale destinata ad ormeggio di natanti–Inquadramento “per categoria” Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto avverso un avviso di accertamento concernente la Tarsu per l’anno 2008, in relazione alla occupazione dell’area demaniale destinata ad ormeggio dei natanti in località [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente possedeva sulla base di una concessione demaniale. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, accogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del Comune di Orbetello, ritenendo che l’attività di gestione dei rifiuti delle aree portuali rientrasse nelle competenze dell’autorità portuale e che il servizio nel porto commerciale di [OSCURATO:SOCIETA] era svolto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a ciò autorizzata dalla competente all’[OSCURATO:PERSONA]. 3. Avendo la S.C. annullato, per insufficiente motivazione, la sentenza con la quale la CTR Toscana aveva accolto l’appello proposto dal Comune, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva, in sede di rinvio, il gravame dell’ente pubblico, rilevando che per aree scoperte si dovevano intendere tutte le estensioni o superfici spaziali comunque utilizzabili da una comunità umana (anche con il mezzo navale), che il presupposto oggettivo di applicazione dell’imposta era stabilito dalla legge (sicchè l’assenza nel [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Orbetello della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei od ormeggi non poteva essere di ostacolo per la tassazione), che doveva riconoscersi che l’area in questione era scoperta e vi si producevano rifiuti, che era irrilevante che il regolamento non prevedesse espressamente le aree di ormeggio, in quanto queste rientravano certamente nel gruppo individuato dalla legge delle “aree ricreativo-turistiche” (all’interno del quale i campeggi erano indicati solo a titolo esemplificativo) e che il documento prodotto dall’appellata (l’autorizzazione rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] ad una società privata – la [OSCURATO:SOCIETA]. – al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti nel porto commerciale di [OSCURATO:SOCIETA]) si riferiva ai rifiuti prodotti dalle navi e raccolti mediante natanti, e nonai rifiuti solidi urbani prodotti nelle aree a terra, la cui titolarità spettava al Comune.4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi. Il Comune di Orbetello non ha svolto difese. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt. 62, 68 e 69 d.lgs. n. 507/1993, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR esaminato la censura concernente l’assenza del provvedimento amministrativo di delibera introduttiva della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei o ormeggi e la, a suo dire, illegittima commisurazione della tariffa degli ormeggi natanti da diporto a quella inerente alla diversa categoria dei campeggi e distributori automatici. 1.1. Il motivo è fondato. L’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993 prevede testualmente che: 1.Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere(la sottolineatura è dello scrivente): a)la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; b)le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65; c)[…] 2.L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione(la sottolineatura è dello scrivente): a)[…]; b)complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati; c)[…]. Pertanto, in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 fa intendere (attraverso l’incipit del primo comma - “sono tenuti” - ) che i Comuni sono obbligati ad adottare, ai fini dell’applicazione della tassa, un apposito regolamento indicando categorie dilocali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti. Tuttavia, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio, né contestato, che il Comune di Orbetello abbia adottato il detto regolamento, individuando altresì le categorie di aree omogenee (cfr. pag. 8 del ricorso). Il problema che residua è quello di stabilire se, nell’applicazione del regolamento, l’ente pubblico possa, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, ricomprendere, attraverso una interpretazione analogica o estensiva, in una delle categorie o sottocategorie (nel caso di specie, quella rappresentata dai campeggi e dai distributori di carburante) un’area (nel caso di specie, quella adibita ad ormeggio di imbarcazioni) che formalmente non vi è inserita. Va premesso che la natura demaniale di un bene concesso in uso a privati è, in sé, del tutto irrilevante ai fini dell'assoggettamento della relativa area, se produttiva di rifiuti solidi urbani, alla tassa comunale concernente la raccolta e lo smaltimento di quei rifiuti (Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009). Questa Sezione (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 17092 del 2021), in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, ha affermato che: “Con riguardo alla necessità di una espressa previsione regolamentare che contempli una specifica categoria tariffaria relativa agli spazi acquei va condiviso il ragionamento della CTR laddove ha ravvisato, conformemente a quanto espresso con la pronuncia di questa Corte (2012 nr. 2754), un rapporto di species a genus fra le due aree, sic ché la previsione regolamentare esistente trova applicazione per categoria e non per analogia”. La pronuncia richiamata (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 2754 del 23/02/2012) ha, a sua volta, sostenuto che “è ontologicamente errata la distinzione tra depositeria giudiziaria ed autorimessa (o parcheggio, categoria assimilata) in quanto è indubbio che un deposito di veicoli, anche se soggetti a vincolo giudiziario, è una rimessa di autoveicoli, con rapporto di speciesa genusper cui rientra, non per analogia ma per categoria, nella ipotesi considerata dal regolamento comunale come soggetta alla tassa, in conformità a quanto correttamente ritenuto dalla CTR”. Il principio di diritto che se ne è tratto è che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), pur in assenza di una specifica indicazione da parte del regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti (nella specie, del Comune di Roma) va assoggettata ad imposta l'area adibita a depositeria giudiziaria di autoveicoli a cielo aperto ed a lunga giacenza, potendo essa essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di species a genus […]”. Orbene, ritiene questo Collegio chela doglianza della contribuente si riveli infondata. Invero, in primo luogo, il Comune ha in subiecta materia una facoltà discrezionale, censurabile solo per i vizi di violazione di legge, di eccesso di potere e di incompetenza, non configurabili nel caso di specie. In secondo luogo, anche in mancanza di un apposito regolamento comunale, le aree in oggetto ricadrebbero ex lege in quelle scoperte, come tali comunque soggette all’imposta in esame. In terzo luogo, il riprodotto art. 68 citato definisc e espressamente “di massima” i criteri ai quali i Comuni devono attenersi per la determinazione delle tariffe. Il legislatore accomuna nella medesima categoria o sottocategoria «gruppi di attività appartenenti alla medesima area di potenzialità di rifiuti»,ma le relative pre visioni non assumono carattere di tassatività assumendo all'uopo rilievo l'inciso «di massima» (cfr. Cass. n. 1003/2023). In tal modo viene lasciato ai singoli Comuni il potere di discostarsene, ad esempio, prevedendo ulteriori tipologie di utenze (come caserme, carceri, ospedali, stazioni ferroviarie, distributori di carburante, ecc.); così come può prevedere diverse sottocategorie nell'ambito della medesima tipologia di utenza (ad esempio, per la tipologia degli alberghi possono essere previste le sottocategorie di alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante). Infine, è possibile tenere distinti, ai fini della misura delle tariffe, utenze (abitazioni ed alberghi) che l'art. 68, comma 2, cit. ha ricondotto allo stesso «gruppo di attività o di utilizzazione».L'esercizio di tale facoltà è esercizio di una scelta che rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica a cui possono aggiungersi anche considerazioni di carattere "politico": si pensi, ad esempio, alla scelta del Comune, nella ripartizione dei costi del servizio, di tenere più basse le tariffe per le abitazioni in virtù del loro essere un "bene primario", da tutelare maggiormente rispetto ad altre categorie di utenza. In sostanza, e per quanto attiene al caso in esame, il testo letterale della norma dato dall'assimilazione dei locali ed aree 'ad uso abitativo' con quelli destinati ad 'esercizi alberghieri' è previsto solo in via di massima e come indirizzo programmatico, senza escludere, pertanto, una diversità applicativa, cosi come avvenuto, per le due categorie sulla base di specifiche caratteristiche che ne comportino un diverso trattamento ai fini dell'imposizione della tassa in questione. Alla stregua delle considerazioni che precedono, è configurabile un rapporto di species a genus tra un ’area adibita ad ormeggio di imbarcazioni e la categoria rappresentata dalle aree ricreativo - turistiche, vieppiù se si considera che il Porto di [OSCURATO:SOCIETA] è un porto turistico. Si giustifica, pertanto, l’inquadramento “per categoria” (consentito) degli ormeggi e dei pontili, non tralasciando che la contribuente ha altresì omesso di evidenziare in che termini i rifiuti prodotti nella detta area siano differenti (per qualità e/o quantità) rispetto a quelli prodotti in aree ricreative. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per totale carenza della motivazione o motivazione apparente, in relazione agli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, nn. 2) e 4), d.lgs. n. 546/1992, a fronte dell’eccezione di carenza del potere impositivo del Comune di Orbetello ai fini della richiesta di pagamento della Tarsu per l’anno 2008 nel porto commerciale di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Il motivo è infondato. Invero, con il motivo in esame la contribuente lamenta una carenza di motivazione o, comunque, una motivazione apparente, pur diffondendosi poi sulla normativa che, a suo dire, legittimerebbe la competenza in via esclusiva in capo all’Autorità marittima a gestire lo smaltimento dei rifiuti dell’area portuale. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (non assumendo più rilevanza la sola insufficienza o contraddittorietà della motivazione), in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n.546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata(cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018). Orbene, non è revocabile in dubbio che la motivazione della sentenza impugnata non si ponga al di sotto del minimo costituzionale, avendo la CTR rilevato, sia pure con motivazione sintetica, che, mentre la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi rientrava nella competenza dell’Autorità marittima, quella dei rifiuti solidi urbani, ed assimilati, nelle aree a terra spettava al Comune e che il documento prodotto dall’appellata (l’autorizzazione rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] ad una società privata – la [OSCURATO:SOCIETA]. – al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti nel porto commerciale di [OSCURATO:SOCIETA]) si riferiva ai rifiuti prodotti dalle navi e raccolti mediante natanti, sicchè non rappresentava un argomento che poteva essere speso a sostegno della sua tesi. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., in ordine “alla centrale questione del raggiungimento della prova sulla carenza di legittimazione impositiva del Comune di Orbetello a richiedere la TARSU nell’area portuale del Porto di [OSCURATO:SOCIETA] per il ritiro dei rifiuti prodotti dalle navi, quale servizio già affidato in concessione asocietà privata da specifica [OSCURATO:PERSONA]”. 3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. L'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Orbene, nel caso di specie, anche a voler prescindere dalla mancata indicazione del “come” e del “quando” i fatti siano stati oggetto di discussione (se si fa eccezione per quanto esposto a pag. 22 del ricorso), la ricorrente, oltre a ricostruire sul piano normativo la vicenda ed a richiamare un precedente di questa Corte a suo favore (Cass. n. 23583/2009), sostiene che la CTR non avrebbe preso in considerazione la circostanza che il Porto di [OSCURATO:SOCIETA] è sede di [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima ha affidato in via esclusiva ad una società privata (la [OSCURATO:SOCIETA].) l’attività di rifiuto rifiuti in genere a bordo delle navi. Tuttavia, la CTR, non solo ha tenuto conto delle due dette circostanze, ma, proprio dando per assodate le stesse, ha evidenziato che il documento prodotto dall’appellata (l’autorizzazione rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] ad una società privata –la [OSCURATO:SOCIETA]. – al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti nel porto commerciale di [OSCURATO:SOCIETA]) si riferiva ai rifiuti prodotti dalle navi e raccolti mediante natanti, e non ai rifiuti solidi urbani prodotti nelle aree a terra, la cui titolarità spettava al Comune. Ragion per cui non è configurabile né l’omesso esame di un fatto storico decisivo né la motivazione apparente denunciata in modo sfumato a pagina 23 del ricorso. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 4 dm n. 55/2014del Ministero di Grazia e Giustizia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., “per la mancata indicazione dei parametri di valutazione delle relative fasi giudiziali”. 4.1. Il motivo, anche a voler prescindere dalla criptica formulazione della rubrica, è infondato. Invero, nella liquidazione degli onorari, il giudice è tenuto, ex lege a formulare una determinazione omnicomprensiva nel rispetto dei minimi e dei massimi relativi allo scaglione di valore applicabile. Ne consegue l'inammissibilità di censure rivolte alle singole voci riconoscibili, se non siano travalicati i limiti predetti (Sez. 2, Sentenza n. 15814 del 12/06/2008). Del resto, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è, invece, doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella); invero, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020). Orbene, nel rispetto del principio enunciato da Cass. 18905/2017 menzionata dalla stessa ricorrente (secondo cui il giudice deve liquidare in modo distinte spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio), la CTR ha operato una distinta liquidazione dei compensi dovuti per ciascun grado di giudizio (quantificandoli nella misura di euro 1.500,00 per il giudizio di primo grado, di euro 1.500,00 per l’appello, di euro 1.000,00 per la cassazione e di euro 1.200,00 per il giudizio di rinvio). Né, d’altra parte, la ricorrente ha lamentato la violazione dei minimi tariffari, facilmente determinabili sulla base dello scaglione di riferimento. Senza tralasciare che la ricorrente ha altresì omesso di trascrivere l’eventuale nota spese, onde consentire una verifica in ordine alle voci di compenso invocate. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non merit a di essere accolto. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo il Comune di Orbetello svolto difese. P.Q.M. La Corte - rigetta i l ricorso ; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussis