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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15587/2026

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. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 1819/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1819/2024 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Ugento (LE), inpersona del presidente del consiglio di amministrazione protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Catanzaro, elettivamente domiciliata presso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo p.e.c. percomunicazioni e notifiche: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Ugento (LE), in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia il 21 agosto 2023, n.2437/23/2023;Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1.

La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia il 21 agosto 2023, n.2437/23/2023, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di pagamento n. 1514/2015 daparte del Comune di Ugento (LE), notificato il 6 novembre2015, per l’omesso versamento del TARES relativo all’anno2013, nella misura di € 74.185,72, con riguardo ad un villaggioturistico ubicato nel medesimo Comune, ha accolto l’appelloproposto dal Comune di Ugento (LE) nei confronti della“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” avverso la sentenza depositatadalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il 14 giugno2018, n. 2134/2/2018, con compensazione delle spesegiudiziali.2.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente - nelsenso di confermare la validità dell’atto impositivo e diriconoscere alla contribuente la sola riduzione del 10% per le3.

Il Comune di Ugento (LE) è rimasto intimato.4.

Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta didefinizione anticipata per manifesta infondatezza del ricorsoper cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto ladecisione della causa.5.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa,contestando le motivazioni della proposta di definizioneanticipata.Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.Preliminarmente, si dà atto che, nel procedimento ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consiglieredelegato, che abbia formulato la proposta di definizioneaccelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4),e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazionecon carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesamee di controllo sulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez.

Un.,10 aprile 2024, n. 9611).

Pertanto, nulla osta a che ilconsigliere delegato allo spoglio (Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA])possa comporre (e presiedere) il collegio giudicante.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 62, comma 2, e 66 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., giacché «i Giudici della Corte diGiustizia di secondo grado della Puglia, hanno ritenuto che perla materia oggetto del presente procedimento non trovanoapplicazione le disposizioni di cui agli art.

D.lgs 507/1993erroneamente applicate dai Giudici di primo grado a supportodella sentenza di cui si chiede la Cassazione, bensì quellestabilite dalla legge n. 147 del 27.1.2013», laddove, «con ilpassaggio dalla TARSU/TIA alla TARES, e dal 2014 alla TARI, ilNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026tributo comunale sui rifiuti cambia nome ma non cambia nellasostanza».3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, quale introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto2022, n. 130, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod.civ., giacché: «(…) i Giudici dell’appello hanno ritenutoillegittima la decisione dei Giudici di prime curesull’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche per gliimmobili dove viene svolta l’attività turistica della societàricorrente.

Gli stessi Giudici di secondo grado non hanno infattiriscontrato che le tariffe applicate a carico della societàricorrente, riguardano tariffe di albergo con ristorazione,mentre nella fattispecie si è in presenza di un villaggio turistico,rilevando che il regolamento comunale, in attuazione delladelibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2015, che hadeterminato le tariffe da applicare alle utenze non domestiche,non prevede alcuna specifica tariffa per le utenze riguardanti ivillaggi turistici».4.

I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta, anche per opportunacoerenza con la proposta di definizione anticipata – sonoinfondati.4.1 Secondo la proposta di definizione anticipata, le cuiargomentazioni sono condivise dal collegio: «Il primo ed ilsecondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente,sono infondati.Indubbiamente, anche per la TARI come per la TARSU lacommisurazione della tassa è determinata in base a tariffa.

Edinfatti, l’art. 1, c. 650 della L. 147/2013 con una formulazionegià utilizzata nel TARES (art. 14, c. 8, D.L. 201/2011) e nellaNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026previgente TARSU (art. 64 del D.Lgs. 507/93), stabilisce che latassa sui rifiuti TARI è corrisposta in base a tariffa commisurataad anno solare, a cui corrisponde un’autonoma obbligazionetributaria.L'art. 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, disponeche "per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti adadottare apposito regolamento che deve contenere: a) laclassificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie dilocali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabilicon la medesima misura tariffaria".

A sua volta, il comma 2dell'articolo citato dispone: "L'articolazione delle categorie edelle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini delladeterminazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in viadi massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: a)locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività diistituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali ecinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre,autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine emateriale militari; b) complessi commerciali all'ingrosso o consuperfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, qualicampeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessicollettività e convivenze, esercizi alberghieri...".

Dunque, lafonte normativa statale demanda al comune l'adozione di unregolamento che, in materia di TARSU, contenga unaclassificazione degli immobili per gruppi (e, eventualmente,sottogruppi) omogenei, in base alla loro attitudine a produrrerifiuti e, dunque, ad incidere sui costi del servizio.Tale classificazione costituisce la base per differenziare letariffe tra le varie categorie o sottocategorie di immobili,previste nel regolamento e presenti sul territorio comunale.

ANumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026sua volta, l'art. 42 del testo unico sugli enti locali, approvatocon d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento alle attribuzioni delconsiglio comunale, prevede, al comma 2, lett. f), che ilconsiglio ha competenza limitatamente a determinati attifondamentali, tra cui (lettera f) vi sono l'istituzione el'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazionedelle relative aliquote.

Il legislatore accomuna nella medesimacategoria o sottocategoria «gruppi di attività appartenenti allamedesima area di potenzialità di rifiuti» ma le relativeprevisioni non assumono carattere di tassatività assumendoall'uopo rilievo l'inciso «di massima»( (cfr. Cass. n. 1003/2023;Cass. n. 5504/2023).

In tal modo viene lasciato ai singoliComuni il potere di discostarsene, ad esempio, prevedendoulteriori tipologie di utenze (come caserme, carceri, ospedali,stazioni ferroviarie, distributori di carburante, ecc.); così comepuò prevedere diverse sottocategorie nell'ambito dellamedesima tipologia di utenza (ad esempio, per la tipologiadegli alberghi possono essere previste le sottocategorie dialberghi con ristorante, alberghi senza ristorante).In tema di TARSU (o TARI), la nozione di aree si riferisce allesuperfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamenteutilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani dasmaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) dicui l'estensione è composta (Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009,n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass.,Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n.17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass.,Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18384).Ne discende che è irrilevante, ai fini della tassazione delvillaggio turistico l’omessa previsione tra le superfici tassabiliNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026secondo il regolamento comunale di una specifica categoriacomprendente dette attività.

Per cui, senza escludere ledifferenze incidenti sulla concreta produttività di rifiuti urbani,la riconduzione delle aree adibite ad villaggio turistico nellacategoria tariffaria degli alberghi-ristoranti è coerente con laclassificazione legislativa e regolamentare delle attività pergenera comprendenti una varietà di species eterogeneeaccomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzodegli spazi tassabili (come, nel caso di specie, la vocazioneturistica, ricettiva o ricreativa).Sicché, la previsione regolamentare in questione trovaapplicazione per categoria e non per analogia, ben potendoricomprendere attività non espressamente classificate, macomunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso oalla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez.6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno2021, n. 17092; Cass. n.5695/2023).Infine, è possibile tenere distinti, ai fini della misura delletariffe, utenze (abitazioni ed alberghi) che l'art. 68, comma 2,cit. ha ricondotto allo stesso «gruppo di attività o diutilizzazione».

L'esercizio di tale facoltà è esercizio di una sceltache rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica diorientamento politico-amministrativo, insindacabile in sedegiudiziaria» (così Cass., Sez.

T, 4 marzo 2015, n. 4321 e nelmedesimo senso, tra le tante, Cass., Sez.

T, 6 agosto 2019,nn. 20964, 20965, 20966 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Irapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs.n. 507 del 1993, tra gli elementi di riscontro della legittimitàdella delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza trale tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma allarelazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in baseNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026alla loro classificazione economica. (Cass. n. 830872018; Cass.n. 22881 e 22523 del 2017; n. 16175/2016; n. 12859/2012;Cass. n. 302/2010; n. 5722/2007); Dette decisioni hannopreso in esame, ritenendoli dirimenti in ordine all'esclusionedella violazione del principio in esame, le sentenze CGUE24.6.08 in causa C188/07 e 16.7.09 in causa C-254/08(quest'ultima, avente ad oggetto un rinvio pregiudiziale in unacausa pendente dinanzi al TAR Campania, nella quale ve ivacontestata proprio la legittimità, per affermato contrasto conl'art. 15 della direttiva 2006/12/CE, della disciplina legislativasulla TARSU, nonché di norme di un regolamento comunale inbase alle quali le imprese alberghiere sarebbero state tenute alversamento della tassa sui rifiuti in misura superiore ai privati).Ebbene, nella valutazione di conformità della disciplinanazionale in materia rispetto al principio evincibile dall'art.15lett. a), della direttiva 2006/12 (già desumibile dall'art.11 delladirettiva 75/442), la CG ebbe ad affermare (come recepito daCass. cit.), che: "- è spesso difficile, persino oneroso,determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito daciascun detentore; - in tali circostanze, ricorrere a criteri basatisulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzionedella superficie dei beni immobili che occupano, nonché dellaloro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti puòconsentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra ivari detentori; - sotto tale profilo, la normativa nazionale chepreveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in basead una stima dei volume dei rifiuti generato e non sulla basedel quantitativo effettivamente prodotto non può essereconsiderata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva2006/12; - nella materia, le autorità nazionali dispongono diun'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità diNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026calcolo della tassa; - per quanto riguarda la differenziazione tracategorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa,purché non venga fatto carico ad alcuni di costimanifestamente non commisurati ai volumi o alla natura deirifiuti da essi producibili".

Per cui, senza escludere le differenzeincidenti sulla concreta produttività di rifiuti urbani, lariconduzione delle aree adibite a villaggi turistici nella categoriatariffaria degli alberghi-ristoranti è coerente con laclassificazione legislativa delle attività professionali ecommerciali per genera comprendenti una varietà di specieseterogenee accomunate da caratteristiche similari sul pianodell’utilizzo degli spazi tassabili (come, nel caso di specie).Sicché, la categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti ai villaggituristici trova applicazione per categoria e non per analogia,ben potendo ricomprendere attività non espressamenteclassificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate inrelazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (intermini: Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass.,Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092)».4.2 In aggiunta a tali motivazioni, si rammenta che, secondouna costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di TARSU(ma anche di TARES e di TARI, stante la continuità el’omogeneità con tali tributi), è legittima la delibera comunaledi approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cuila categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelladelle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffanotevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: lamaggiore capacità produttiva di un esercizio alberghierorispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato dicomune esperienza, emergente da un esame comparato deiregolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio diNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dald.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo ilcarattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmentedar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta,rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti trale tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs.15 novembre1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità delladelibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra letariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma allarelazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in basealla loro classificazione economica (tra le tante: Cass., Sez. 5^,12 marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2008, n.13957; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass., Sez.6^-5, 23 luglio 2012, n. 12859; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2016,n. 16175; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez.5^, 6 agosto 2019, nn. 20968, 20969, 20970, 20971 e 20972;Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, n. 23241; Cass., Sez. 5^,11 giugno 2020, nn. 11216, 11217 e 11218; Cass., Sez. 5^,14 ottobre 2020, n. 22158; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2021, n.7551; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15738; Cas., Sez.Trib., 21 luglio 2025, n. 20464).4.3 Dunque, l'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,lascia ai Comuni un ampio spazio di discrezionalitànell'esercizio della potestà regolamentare in materia di TARSU(come anche di TARES e TARI), limitandosi a prevedere che,ai fini della classificazione in categorie ed eventualisottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità dirifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria, i Comunitengono conto «in via di massima» di gruppi di attività e traquesti gli esercizi alberghieri sono inseriti nello stesso gruppodelle abitazioni per nuclei familiari (lett. c).

SecondoNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026l'orientamento consolidato di questa Corte, ciò non significache la classificazione debba necessariamente essere omogeneaper abitazioni ed alberghi e, comunque, la previsioneregolamentare di una tariffa per gli alberghi anche di moltosuperiore a quella applicata alle case di civile abitazione deveritenersi del tutto legittima, posto che la maggior capacitàproduttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero, rispetto ad unodi civile abitazione, costituisce dato di comune esperienza (trale tante: Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez.5^, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre2016, n. 25214; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass.,Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31462; Cass., Sez. 5^, 15gennaio 2020, n. 570; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n.13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020, n. 14272).4.4 Ne deriva, pertanto, che ai Comuni sia riconosciuta la pienadiscrezionalità nella determinazione delle tariffe, non essendoneanche tenuti ad indicare neppure le ragioni di talequantificazione (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22158).Non a caso, quanto all'onere motivazionale posto a carico delComune, del quale la ricorrente lamenta l'inosservanza,secondo l'orientamento di questa Corte, cui si intende darecontinuità in questa sede, in tema di TARSU (ma anche diTARES e TARI), non è configurabile alcun obbligo dimotivazione della delibera comunale di determinazione dellatariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo acontenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralitàindistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari,occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2006, n. 22804; Cass.,Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6^, 19 giugnoNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/20262018, n. 16165; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7437;Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31462; Cass., Sez. 5^,30 giugno 2020, n. 13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020, n.14272; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12397; Cass., Sez.5^, 17 gennaio 2022, n. 1213).4.5 Analoghe considerazioni portano a ritenere che lariconduzione della fattispecie non tipizzata dei “villaggituristici” nella categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti ècoerente con la classificazione legislativa delle attivitàprofessionali e commerciali per genera comprendenti unavarietà di species eterogenee accomunate da caratteristichesimilari e affini sul piano della destinazione degli spazi tassabili.4.6 Né è pertinente il richiamo (in memoria) della ricorrente adun recente arresto di questa Corte (Cass., Sez. Trib., 10 aprile2024, n. 9646) in tema di diversificazione della tariffa inrelazione alle superfici adibite a diverse destinazioni e ubicatein luoghi diversi, essendosi stabilito che, in tali casi, debbaapplicarsi la tariffa prevista dal regolamento per la categoriacorrispondente alla tipologia di attività svolta nell'unità disuperficie di riferimento, se quest'ultima è distinta e qualificatada una propria individualità strutturale e da una peculiaretipologia di attività svolta, che, per quanto servente rispetto aquella principale, è diversa ed idonea a scindere il nesso diprevalenza ed a derogare al principio di preminenza dell'attivitàcaratteristica e, conseguentemente, alla unicità dell'utenza.Infatti, si tratta di una peculiare fattispecie, che non ricorrenella vicenda in disamina, giacché il villaggio turistico ècaratterizzato, per sua natura, dalla gestione unitaria edinscindibile di una pluralità di servizi destinati nel lorocomplesso all’ospitalità dell’utenza turistica.Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/20264.7 Ne discende che la decisione del giudice di appello èpienamente aderente ai principi enunciati da questa Corte(che, non a caso, sono stati correttamente e puntualmenterichiamati a giustificazione delle ragioni sottese), evidenziandola legittimità del regolamento comunale con riguardo allatassazione differenziata tra alberghi ed abitazioni in relazionealla eterogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Difatti,secondo la sentenza impugnata: «Alla luce di tale orientamentodella Suprema Corte, al quale questa sezione dellaCommissione Tributaria Regionale intende uniformarsi - econsiderato che il principio dell’autonomia dell’obbligazionetributaria (sancito, per quanto riguarda la TARSU, dall’art. 64,comma 1, del D.Lgs. n. 507/93) costituisce regola angolare perogni imposta e tassa applicata su base annuale (…), per cui,come del resto, evidenziato dal Consiglio di GiustiziaAmministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n.731/2012, l’annullamento, da parte del TAR Sicilia, delladelibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 165/2006, non esplica alcuneffetto sulle delibere concernenti le tariffe TARSU per isuccessivi esercizi finanziari – l’impugnata iscrizione a ruolodeve ritenersi legittima, in quanto disposta in esecuzione di unadelibera di determinazione delle tariffe adottata dall’organocompetente, cioè dalla [OSCURATO:PERSONA].

È, invece, infondatol’appello incidentale della contribuente. (...) in tema di TARSUè legittima la delibera comunale di approvazione delregolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degliesercizi alberghieri venga distinta da quella delle civiliabitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmentesuperiore a quella applicabile a queste ultime: “infatti, lamaggiore capacità produttiva di un esercizio alberghierorispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comuneNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026esperienza, emergente da un esame comparato deiregolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio diclassificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dalD.Lgs. n. 22/1997, senza che assuma alcun rilievo neppure ilcarattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmentedar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta,rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore.

La Corte diCassazione (...) ha, altresì, chiarito, ripetutamente, che non èconfigurabile alcun obbligo di motivazione della deliberacomunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. n.507/93, art. 65, poiché la stessa, al pari di qualsiasi attoamministrativo, a contenuto generale o collettivo, si rivolge aduna pluralità indistinta – anche se determinabile ex post – didestinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali edaree tassabili».5.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 62, comma 2, e 66 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., giacché «i giudici dell'appellohanno erroneamente ritenuto legittima la riduzione del 10 %riconosciuta dal Regolamento TARSU per la società in luogo diquella, corretta per come disposto dalla vigente normativa conciò violando e falsamente applicando il disposto di cui agliarticoli 62, co. 2 e 66 del D.Lgs. 507/93».5.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 A dire della ricorrente, «non vi è dubbio alcuno che laspecifica attività turistica, per 161 giorni, esclusivamente nelperiodo dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2021 e dal 1° maggio2022 al 31 ottobre 2022 debba rientrare, a tutti gli effetti, trale attività che non possono produrre rifiuti attesa la peculiaritàNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026di utilizzo della superficie in questione per "obiettiva"impossibilità di utilizzo dell'immobile».5.3 Stando alla motivazione della proposta di definizioneanticipata, che è condivisa dal collegio: «Parimenti infondato èil terzo motivo.L’uso stagionale degli immobili non esclude la ricorrenza delpresupposto impositivo, qual legato alla disponibilità dell'areaproduttrice di rifiuti (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1; v.,ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n.19459; con riferimento al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 66, Cass.,23 maggio 2019, n. 14037 cui adde Cass., 3 dicembre 2019,n. 31460): la mancata utilizzazione della struttura alberghierain questione per alcuni mesi dell'anno di per sè non puòcorrispondere alla previsione di esenzione dal tributo.

L’art. art.62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 (a l’art. 33 del Regolamentopresuppone una licenza stagionale) indica, difatti, come causadi esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva"impossibilità di utilizzo dell'immobile, che - di certo - nonpossono essere individuate nella mancata utilizzazione dellostesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettivedell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancatoutilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'èevidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva nonutilizzabilità dell'immobile, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993,art. 62, comma 2 ([OSCURATO:PERSONA]. n. 22576/2016; Cass. n. 9633 del13/06/2012; Cass. 22770/09).Occorre considerare, dunque, che parte contribuente deveadeguatamente provare di avere diritto ad esenzioni o riduzioniin ragione del carattere stagionale della attività sulla scortaNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026delle previsioni regolamentari del Comune adottate in relazionealla normativa vigente (art. 33 del Regolamento TARI; v.

Cass.n.21181/2024).Non va sottaciuto che la ricorrente ha usufruito comunque dellariduzione del 10% prevista per le attività stagionali dalregolamento comunale.

In tema di TARSU, la riduzionetariffaria per la c.d. natura stagionale dell'attività esercitata dalcontribuente richiede un'esplicita previsione regolamentare,poiché l'art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 è unadisposizione derogatoria, la cui applicazione è rimessa ad unafacoltà discrezionale dell'ente locale (Cass. n. 2240/2024;Cass. n. 20464 del 21/07/2025; 31460 del 03/12/2019)».5.4 In aggiunta a tali ragioni, si può ribadire che, ai fini dellaTARSU (come anche del TARES e della TARI), la causa diesclusione dell'obbligo del tributo è integrata dalle condizionidi obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile, condizioniche non possono essere individuate nella mancata utilizzazionedello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tuttosoggettive dell'utente, e neppure al mancato utilizzo di fattodel locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - leprime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilitàdell'immobile.

Per cui, se la struttura alberghiera è dotata dilicenza annuale, non è sufficiente la sola denuncia di chiusuraper alcuni mesi senza allegazione e prova della concretainutilizzabilità della struttura alberghiera, atteso che, ai finidell'esenzione, la società contribuente avrebbe potutorichiedere la licenza stagionale (in termini: Cass., Sez. 5^, 9dicembre 2016, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2018,n. 33426; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., Sez.Trib., 11 giugno 2024, n. 16138; Cass., Sez. Trib., 21 luglio2025, n. 20407).Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026Deve, poi, ritenersi preclusa la possibilità di addurre lastagionalità dell'attività in sede processuale, ove talecondizione non sia preceduta da apposita denuncia al Comuneex art. 66, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507(Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^,23 maggio 2019, n. 14037; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021,n. 12475; Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2023, n. 13613).5.5 Nella specie, quindi, la licenza rilasciata dal Comune diUgento (LE) il 30 maggio 2011, n. 165, prevedeva l’aperturastagionale del villaggio turistico dall’1 maggio al 31 ottobre diogni anno, per cui la sentenza impugnata ha correttamentericonosciuto il diritto alla sola riduzione del 10%, in base all’art.23, comma 1, del regolamento comunale («Le tariffe deltributo sono ridotte del 10 % per le utenze domestiche tenutea disposizione per uso stagionale o altro uso limitato ediscontinuo e per le utenze non domestiche relative ai locali edaree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo ma ricorrente, risultante da licenza oautorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’eserciziodell’attività»).6.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, quale introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto2022, n. 130, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod.civ., giacché: «Dalla decisione dei giudici della Corte diGiustizia di secondo grado della Puglia, si rileva che la provadella pretesa tributaria manca nella sua fondatezza o ècontraddittoria ed è comunque insufficiente a dimostrare, inmodo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con lanormativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui sifondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni,Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026come espressamente previsto dal nuovo comma 5-bisdell’articolo 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge130/2022».6.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «L’ultimomezzo non ha pregio.Secondo il recente indirizzo (Cass. 7 febbraio 2025, n. 3072),il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992,introdotto dall'art. 6 della l. n. 130/2022 possiede caratteresostanziale e, pertanto, trova applicazione esclusivamente neigiudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore,ovvero dal 16 settembre 2022.

Questo indirizzogiurisprudenziale si pone in continuità con precedenti decisioni(Cass. n. 20816/2024; n. 16493/2024), che hanno affermatola natura sostanziale della disciplina in esame, escludendonel’applicabilità retroattiva, poiché, secondo un consolidatoorientamento giurisprudenziale di legittimità, sono tali lenorme che, come quella in esame, consistono in regole digiudizio la cui applicazione ha una diretta ricaduta sulladecisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda,mentre hanno carattere processuale le disposizioni chedisciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzionedelle prove: - ne consegue che, non avendo l’art. 8 della leggen. 130 del 2022 (“Disposizioni transitorie e finali”) previsto unadiversa decorrenza della disposizione in esame, la stessa siapplica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre2022 (data di entrata in vigore della legge n. 130 cit) .In ogni caso, secondo questa Corte in materia di imposta suirifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazionea dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria,grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delleNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzionedella superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione.

L’esistenzadi una riduzione o esenzione costituisce infatti un'eccezione allaregola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro cheoccupano o detengono immobili nelle zone del territoriocomunale (Cass. n. 22116/2025; n.3118/2023; Cass. n.2114/2023; Cass. n. 21335/2022; Cass. n. 1130/2021; Cass.n. 22130/2017, n. 12979/2019)».6.3 Qualora, poi, la censura voglia intendersi riferita all’art.2697 cod. civ., del quale l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, rappresenta una mera specificazionenell’ambito del processo tributario, non stabilendo un regimediverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia(Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2022, n. 31878), è evidente chenon vi è stata alcuna distorsione nella ripartizione dell’oneredella prova tra ente impositore e contribuente.Difatti, il giudice di appello si è ispirato al corretto principio percui: «Pur essendo l’Amministrazione a dover provare la fontedell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere diprovare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di unariduzione della superficie tassabile o addirittura l’esenzione,costituendo un’eccezione alla regola del pagamento del tributoda parte di quanti occupano o detengono immobili nel territoriocomunale», pervenendo alla coerente conclusione che lacontribuente non avesse provato – come era suo onere -l’inidoneità dei locali o delle aree a produrre rifiuti urbani inragione delle loro oggettive condizioni di inutilizzabilità, nonessendo sufficiente ai fini dell’esclusione dal tributo l’aperturastagionale del villaggio turistico in base alla licenza comunale,a causa della potenziale attitudine a produrre rifiuti nel restanteperiodo dell’anno.Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/20267.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.8.

Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.9.

Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifestainammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriorecondanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata.

Difatti, secondo la giurisprudenza di questaCorte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che ilsoccombente può essere condannato a pagare alla controparteuna «somma equitativamente determinata», non fissa alcunlimite quantitativo per la condanna alle spese della partesoccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterioequitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificaredetta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (diuna loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore dellacontroversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n.17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass.,Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n.4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez.Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n.Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/202633849).

Ovviamente, tanto non può valere nei confronti dellaparte vittoriosa che sia rimasta intimata, non potendo esservipronuncia sulle spese giudiziali in suo favore ex art. 96, terzocomma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n.10350).10.

Inoltre, in tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellatodall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma dicui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore dellaCassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulatoistanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio inconformità alla proposta - deve essere pronunciata anchequalora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attivitàdifensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023,n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023,n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez.Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).11.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamentodella sanzione di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.;Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 1819/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1819/2024 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Ugento (LE), inpersona del presidente del consiglio di amministrazione protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Catanzaro, elettivamente domiciliata presso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo p.e.c. percomunicazioni e notifiche: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Ugento (LE), in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia il 21 agosto 2023, n.2437/23/2023;Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia il 21 agosto 2023, n.2437/23/2023, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di pagamento n. 1514/2015 daparte del Comune di Ugento (LE), notificato il 6 novembre2015, per l’omesso versamento del TARES relativo all’anno2013, nella misura di € 74.185,72, con riguardo ad un villaggioturistico ubicato nel medesimo Comune, ha accolto l’appelloproposto dal Comune di Ugento (LE) nei confronti della“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” avverso la sentenza depositatadalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il 14 giugno2018, n. 2134/2/2018, con compensazione delle spesegiudiziali.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente - nelsenso di confermare la validità dell’atto impositivo e diriconoscere alla contribuente la sola riduzione del 10% per le3. Il Comune di Ugento (LE) è rimasto intimato.4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta didefinizione anticipata per manifesta infondatezza del ricorsoper cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto ladecisione della causa.5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa,contestando le motivazioni della proposta di definizioneanticipata.Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.Preliminarmente, si dà atto che, nel procedimento ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consiglieredelegato, che abbia formulato la proposta di definizioneaccelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4),e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazionecon carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesamee di controllo sulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez. Un.,10 aprile 2024, n. 9611). Pertanto, nulla osta a che ilconsigliere delegato allo spoglio (Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA])possa comporre (e presiedere) il collegio giudicante.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 62, comma 2, e 66 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., giacché «i Giudici della Corte diGiustizia di secondo grado della Puglia, hanno ritenuto che perla materia oggetto del presente procedimento non trovanoapplicazione le disposizioni di cui agli art. D.lgs 507/1993erroneamente applicate dai Giudici di primo grado a supportodella sentenza di cui si chiede la Cassazione, bensì quellestabilite dalla legge n. 147 del 27.1.2013», laddove, «con ilpassaggio dalla TARSU/TIA alla TARES, e dal 2014 alla TARI, ilNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026tributo comunale sui rifiuti cambia nome ma non cambia nellasostanza».3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, quale introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto2022, n. 130, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod.civ., giacché: «(…) i Giudici dell’appello hanno ritenutoillegittima la decisione dei Giudici di prime curesull’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche per gliimmobili dove viene svolta l’attività turistica della societàricorrente. Gli stessi Giudici di secondo grado non hanno infattiriscontrato che le tariffe applicate a carico della societàricorrente, riguardano tariffe di albergo con ristorazione,mentre nella fattispecie si è in presenza di un villaggio turistico,rilevando che il regolamento comunale, in attuazione delladelibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2015, che hadeterminato le tariffe da applicare alle utenze non domestiche,non prevede alcuna specifica tariffa per le utenze riguardanti ivillaggi turistici».4. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta, anche per opportunacoerenza con la proposta di definizione anticipata – sonoinfondati.4.1 Secondo la proposta di definizione anticipata, le cuiargomentazioni sono condivise dal collegio: «Il primo ed ilsecondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente,sono infondati.Indubbiamente, anche per la TARI come per la TARSU lacommisurazione della tassa è determinata in base a tariffa. Edinfatti, l’art. 1, c. 650 della L. 147/2013 con una formulazionegià utilizzata nel TARES (art. 14, c. 8, D.L. 201/2011) e nellaNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026previgente TARSU (art. 64 del D.Lgs. 507/93), stabilisce che latassa sui rifiuti TARI è corrisposta in base a tariffa commisurataad anno solare, a cui corrisponde un’autonoma obbligazionetributaria.L'art. 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, disponeche "per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti adadottare apposito regolamento che deve contenere: a) laclassificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie dilocali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabilicon la medesima misura tariffaria". A sua volta, il comma 2dell'articolo citato dispone: "L'articolazione delle categorie edelle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini delladeterminazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in viadi massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: a)locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività diistituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali ecinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre,autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine emateriale militari; b) complessi commerciali all'ingrosso o consuperfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, qualicampeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessicollettività e convivenze, esercizi alberghieri...". Dunque, lafonte normativa statale demanda al comune l'adozione di unregolamento che, in materia di TARSU, contenga unaclassificazione degli immobili per gruppi (e, eventualmente,sottogruppi) omogenei, in base alla loro attitudine a produrrerifiuti e, dunque, ad incidere sui costi del servizio.Tale classificazione costituisce la base per differenziare letariffe tra le varie categorie o sottocategorie di immobili,previste nel regolamento e presenti sul territorio comunale. ANumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026sua volta, l'art. 42 del testo unico sugli enti locali, approvatocon d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento alle attribuzioni delconsiglio comunale, prevede, al comma 2, lett. f), che ilconsiglio ha competenza limitatamente a determinati attifondamentali, tra cui (lettera f) vi sono l'istituzione el'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazionedelle relative aliquote. Il legislatore accomuna nella medesimacategoria o sottocategoria «gruppi di attività appartenenti allamedesima area di potenzialità di rifiuti» ma le relativeprevisioni non assumono carattere di tassatività assumendoall'uopo rilievo l'inciso «di massima»( (cfr. Cass. n. 1003/2023;Cass. n. 5504/2023). In tal modo viene lasciato ai singoliComuni il potere di discostarsene, ad esempio, prevedendoulteriori tipologie di utenze (come caserme, carceri, ospedali,stazioni ferroviarie, distributori di carburante, ecc.); così comepuò prevedere diverse sottocategorie nell'ambito dellamedesima tipologia di utenza (ad esempio, per la tipologiadegli alberghi possono essere previste le sottocategorie dialberghi con ristorante, alberghi senza ristorante).In tema di TARSU (o TARI), la nozione di aree si riferisce allesuperfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamenteutilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani dasmaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) dicui l'estensione è composta (Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009,n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass.,Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n.17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass.,Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18384).Ne discende che è irrilevante, ai fini della tassazione delvillaggio turistico l’omessa previsione tra le superfici tassabiliNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026secondo il regolamento comunale di una specifica categoriacomprendente dette attività. Per cui, senza escludere ledifferenze incidenti sulla concreta produttività di rifiuti urbani,la riconduzione delle aree adibite ad villaggio turistico nellacategoria tariffaria degli alberghi-ristoranti è coerente con laclassificazione legislativa e regolamentare delle attività pergenera comprendenti una varietà di species eterogeneeaccomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzodegli spazi tassabili (come, nel caso di specie, la vocazioneturistica, ricettiva o ricreativa).Sicché, la previsione regolamentare in questione trovaapplicazione per categoria e non per analogia, ben potendoricomprendere attività non espressamente classificate, macomunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso oalla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez.6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno2021, n. 17092; Cass. n.5695/2023).Infine, è possibile tenere distinti, ai fini della misura delletariffe, utenze (abitazioni ed alberghi) che l'art. 68, comma 2,cit. ha ricondotto allo stesso «gruppo di attività o diutilizzazione». L'esercizio di tale facoltà è esercizio di una sceltache rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica diorientamento politico-amministrativo, insindacabile in sedegiudiziaria» (così Cass., Sez. T, 4 marzo 2015, n. 4321 e nelmedesimo senso, tra le tante, Cass., Sez. T, 6 agosto 2019,nn. 20964, 20965, 20966 e la giurisprudenza ivi richiamata). Irapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs.n. 507 del 1993, tra gli elementi di riscontro della legittimitàdella delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza trale tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma allarelazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in baseNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026alla loro classificazione economica. (Cass. n. 830872018; Cass.n. 22881 e 22523 del 2017; n. 16175/2016; n. 12859/2012;Cass. n. 302/2010; n. 5722/2007); Dette decisioni hannopreso in esame, ritenendoli dirimenti in ordine all'esclusionedella violazione del principio in esame, le sentenze CGUE24.6.08 in causa C188/07 e 16.7.09 in causa C-254/08(quest'ultima, avente ad oggetto un rinvio pregiudiziale in unacausa pendente dinanzi al TAR Campania, nella quale ve ivacontestata proprio la legittimità, per affermato contrasto conl'art. 15 della direttiva 2006/12/CE, della disciplina legislativasulla TARSU, nonché di norme di un regolamento comunale inbase alle quali le imprese alberghiere sarebbero state tenute alversamento della tassa sui rifiuti in misura superiore ai privati).Ebbene, nella valutazione di conformità della disciplinanazionale in materia rispetto al principio evincibile dall'art.15lett. a), della direttiva 2006/12 (già desumibile dall'art.11 delladirettiva 75/442), la CG ebbe ad affermare (come recepito daCass. cit.), che: "- è spesso difficile, persino oneroso,determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito daciascun detentore; - in tali circostanze, ricorrere a criteri basatisulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzionedella superficie dei beni immobili che occupano, nonché dellaloro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti puòconsentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra ivari detentori; - sotto tale profilo, la normativa nazionale chepreveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in basead una stima dei volume dei rifiuti generato e non sulla basedel quantitativo effettivamente prodotto non può essereconsiderata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva2006/12; - nella materia, le autorità nazionali dispongono diun'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità diNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026calcolo della tassa; - per quanto riguarda la differenziazione tracategorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa,purché non venga fatto carico ad alcuni di costimanifestamente non commisurati ai volumi o alla natura deirifiuti da essi producibili". Per cui, senza escludere le differenzeincidenti sulla concreta produttività di rifiuti urbani, lariconduzione delle aree adibite a villaggi turistici nella categoriatariffaria degli alberghi-ristoranti è coerente con laclassificazione legislativa delle attività professionali ecommerciali per genera comprendenti una varietà di specieseterogenee accomunate da caratteristiche similari sul pianodell’utilizzo degli spazi tassabili (come, nel caso di specie).Sicché, la categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti ai villaggituristici trova applicazione per categoria e non per analogia,ben potendo ricomprendere attività non espressamenteclassificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate inrelazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (intermini: Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass.,Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092)».4.2 In aggiunta a tali motivazioni, si rammenta che, secondouna costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di TARSU(ma anche di TARES e di TARI, stante la continuità el’omogeneità con tali tributi), è legittima la delibera comunaledi approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cuila categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelladelle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffanotevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: lamaggiore capacità produttiva di un esercizio alberghierorispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato dicomune esperienza, emergente da un esame comparato deiregolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio diNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dald.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo ilcarattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmentedar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta,rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti trale tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs.15 novembre1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità delladelibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra letariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma allarelazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in basealla loro classificazione economica (tra le tante: Cass., Sez. 5^,12 marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2008, n.13957; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass., Sez.6^-5, 23 luglio 2012, n. 12859; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2016,n. 16175; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez.5^, 6 agosto 2019, nn. 20968, 20969, 20970, 20971 e 20972;Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, n. 23241; Cass., Sez. 5^,11 giugno 2020, nn. 11216, 11217 e 11218; Cass., Sez. 5^,14 ottobre 2020, n. 22158; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2021, n.7551; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15738; Cas., Sez.Trib., 21 luglio 2025, n. 20464).4.3 Dunque, l'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,lascia ai Comuni un ampio spazio di discrezionalitànell'esercizio della potestà regolamentare in materia di TARSU(come anche di TARES e TARI), limitandosi a prevedere che,ai fini della classificazione in categorie ed eventualisottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità dirifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria, i Comunitengono conto «in via di massima» di gruppi di attività e traquesti gli esercizi alberghieri sono inseriti nello stesso gruppodelle abitazioni per nuclei familiari (lett. c). SecondoNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026l'orientamento consolidato di questa Corte, ciò non significache la classificazione debba necessariamente essere omogeneaper abitazioni ed alberghi e, comunque, la previsioneregolamentare di una tariffa per gli alberghi anche di moltosuperiore a quella applicata alle case di civile abitazione deveritenersi del tutto legittima, posto che la maggior capacitàproduttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero, rispetto ad unodi civile abitazione, costituisce dato di comune esperienza (trale tante: Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez.5^, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre2016, n. 25214; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass.,Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31462; Cass., Sez. 5^, 15gennaio 2020, n. 570; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n.13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020, n. 14272).4.4 Ne deriva, pertanto, che ai Comuni sia riconosciuta la pienadiscrezionalità nella determinazione delle tariffe, non essendoneanche tenuti ad indicare neppure le ragioni di talequantificazione (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22158).Non a caso, quanto all'onere motivazionale posto a carico delComune, del quale la ricorrente lamenta l'inosservanza,secondo l'orientamento di questa Corte, cui si intende darecontinuità in questa sede, in tema di TARSU (ma anche diTARES e TARI), non è configurabile alcun obbligo dimotivazione della delibera comunale di determinazione dellatariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo acontenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralitàindistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari,occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2006, n. 22804; Cass.,Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6^, 19 giugnoNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/20262018, n. 16165; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7437;Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31462; Cass., Sez. 5^,30 giugno 2020, n. 13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020, n.14272; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12397; Cass., Sez.5^, 17 gennaio 2022, n. 1213).4.5 Analoghe considerazioni portano a ritenere che lariconduzione della fattispecie non tipizzata dei “villaggituristici” nella categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti ècoerente con la classificazione legislativa delle attivitàprofessionali e commerciali per genera comprendenti unavarietà di species eterogenee accomunate da caratteristichesimilari e affini sul piano della destinazione degli spazi tassabili.4.6 Né è pertinente il richiamo (in memoria) della ricorrente adun recente arresto di questa Corte (Cass., Sez. Trib., 10 aprile2024, n. 9646) in tema di diversificazione della tariffa inrelazione alle superfici adibite a diverse destinazioni e ubicatein luoghi diversi, essendosi stabilito che, in tali casi, debbaapplicarsi la tariffa prevista dal regolamento per la categoriacorrispondente alla tipologia di attività svolta nell'unità disuperficie di riferimento, se quest'ultima è distinta e qualificatada una propria individualità strutturale e da una peculiaretipologia di attività svolta, che, per quanto servente rispetto aquella principale, è diversa ed idonea a scindere il nesso diprevalenza ed a derogare al principio di preminenza dell'attivitàcaratteristica e, conseguentemente, alla unicità dell'utenza.Infatti, si tratta di una peculiare fattispecie, che non ricorrenella vicenda in disamina, giacché il villaggio turistico ècaratterizzato, per sua natura, dalla gestione unitaria edinscindibile di una pluralità di servizi destinati nel lorocomplesso all’ospitalità dell’utenza turistica.Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/20264.7 Ne discende che la decisione del giudice di appello èpienamente aderente ai principi enunciati da questa Corte(che, non a caso, sono stati correttamente e puntualmenterichiamati a giustificazione delle ragioni sottese), evidenziandola legittimità del regolamento comunale con riguardo allatassazione differenziata tra alberghi ed abitazioni in relazionealla eterogenea potenzialità di produzione di rifiuti. Difatti,secondo la sentenza impugnata: «Alla luce di tale orientamentodella Suprema Corte, al quale questa sezione dellaCommissione Tributaria Regionale intende uniformarsi - econsiderato che il principio dell’autonomia dell’obbligazionetributaria (sancito, per quanto riguarda la TARSU, dall’art. 64,comma 1, del D.Lgs. n. 507/93) costituisce regola angolare perogni imposta e tassa applicata su base annuale (…), per cui,come del resto, evidenziato dal Consiglio di GiustiziaAmministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n.731/2012, l’annullamento, da parte del TAR Sicilia, delladelibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 165/2006, non esplica alcuneffetto sulle delibere concernenti le tariffe TARSU per isuccessivi esercizi finanziari – l’impugnata iscrizione a ruolodeve ritenersi legittima, in quanto disposta in esecuzione di unadelibera di determinazione delle tariffe adottata dall’organocompetente, cioè dalla [OSCURATO:PERSONA]. È, invece, infondatol’appello incidentale della contribuente. (...) in tema di TARSUè legittima la delibera comunale di approvazione delregolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degliesercizi alberghieri venga distinta da quella delle civiliabitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmentesuperiore a quella applicabile a queste ultime: “infatti, lamaggiore capacità produttiva di un esercizio alberghierorispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comuneNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026esperienza, emergente da un esame comparato deiregolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio diclassificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dalD.Lgs. n. 22/1997, senza che assuma alcun rilievo neppure ilcarattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmentedar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta,rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore. La Corte diCassazione (...) ha, altresì, chiarito, ripetutamente, che non èconfigurabile alcun obbligo di motivazione della deliberacomunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. n.507/93, art. 65, poiché la stessa, al pari di qualsiasi attoamministrativo, a contenuto generale o collettivo, si rivolge aduna pluralità indistinta – anche se determinabile ex post – didestinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali edaree tassabili».5. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 62, comma 2, e 66 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., giacché «i giudici dell'appellohanno erroneamente ritenuto legittima la riduzione del 10 %riconosciuta dal Regolamento TARSU per la società in luogo diquella, corretta per come disposto dalla vigente normativa conciò violando e falsamente applicando il disposto di cui agliarticoli 62, co. 2 e 66 del D.Lgs. 507/93».5.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 A dire della ricorrente, «non vi è dubbio alcuno che laspecifica attività turistica, per 161 giorni, esclusivamente nelperiodo dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2021 e dal 1° maggio2022 al 31 ottobre 2022 debba rientrare, a tutti gli effetti, trale attività che non possono produrre rifiuti attesa la peculiaritàNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026di utilizzo della superficie in questione per "obiettiva"impossibilità di utilizzo dell'immobile».5.3 Stando alla motivazione della proposta di definizioneanticipata, che è condivisa dal collegio: «Parimenti infondato èil terzo motivo.L’uso stagionale degli immobili non esclude la ricorrenza delpresupposto impositivo, qual legato alla disponibilità dell'areaproduttrice di rifiuti (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1; v.,ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n.19459; con riferimento al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 66, Cass.,23 maggio 2019, n. 14037 cui adde Cass., 3 dicembre 2019,n. 31460): la mancata utilizzazione della struttura alberghierain questione per alcuni mesi dell'anno di per sè non puòcorrispondere alla previsione di esenzione dal tributo. L’art. art.62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 (a l’art. 33 del Regolamentopresuppone una licenza stagionale) indica, difatti, come causadi esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva"impossibilità di utilizzo dell'immobile, che - di certo - nonpossono essere individuate nella mancata utilizzazione dellostesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettivedell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancatoutilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'èevidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva nonutilizzabilità dell'immobile, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993,art. 62, comma 2 ([OSCURATO:PERSONA]. n. 22576/2016; Cass. n. 9633 del13/06/2012; Cass. 22770/09).Occorre considerare, dunque, che parte contribuente deveadeguatamente provare di avere diritto ad esenzioni o riduzioniin ragione del carattere stagionale della attività sulla scortaNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026delle previsioni regolamentari del Comune adottate in relazionealla normativa vigente (art. 33 del Regolamento TARI; v. Cass.n.21181/2024).Non va sottaciuto che la ricorrente ha usufruito comunque dellariduzione del 10% prevista per le attività stagionali dalregolamento comunale. In tema di TARSU, la riduzionetariffaria per la c.d. natura stagionale dell'attività esercitata dalcontribuente richiede un'esplicita previsione regolamentare,poiché l'art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 è unadisposizione derogatoria, la cui applicazione è rimessa ad unafacoltà discrezionale dell'ente locale (Cass. n. 2240/2024;Cass. n. 20464 del 21/07/2025; 31460 del 03/12/2019)».5.4 In aggiunta a tali ragioni, si può ribadire che, ai fini dellaTARSU (come anche del TARES e della TARI), la causa diesclusione dell'obbligo del tributo è integrata dalle condizionidi obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile, condizioniche non possono essere individuate nella mancata utilizzazionedello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tuttosoggettive dell'utente, e neppure al mancato utilizzo di fattodel locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - leprime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilitàdell'immobile. Per cui, se la struttura alberghiera è dotata dilicenza annuale, non è sufficiente la sola denuncia di chiusuraper alcuni mesi senza allegazione e prova della concretainutilizzabilità della struttura alberghiera, atteso che, ai finidell'esenzione, la società contribuente avrebbe potutorichiedere la licenza stagionale (in termini: Cass., Sez. 5^, 9dicembre 2016, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2018,n. 33426; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., Sez.Trib., 11 giugno 2024, n. 16138; Cass., Sez. Trib., 21 luglio2025, n. 20407).Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026Deve, poi, ritenersi preclusa la possibilità di addurre lastagionalità dell'attività in sede processuale, ove talecondizione non sia preceduta da apposita denuncia al Comuneex art. 66, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507(Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^,23 maggio 2019, n. 14037; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021,n. 12475; Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2023, n. 13613).5.5 Nella specie, quindi, la licenza rilasciata dal Comune diUgento (LE) il 30 maggio 2011, n. 165, prevedeva l’aperturastagionale del villaggio turistico dall’1 maggio al 31 ottobre diogni anno, per cui la sentenza impugnata ha correttamentericonosciuto il diritto alla sola riduzione del 10%, in base all’art.23, comma 1, del regolamento comunale («Le tariffe deltributo sono ridotte del 10 % per le utenze domestiche tenutea disposizione per uso stagionale o altro uso limitato ediscontinuo e per le utenze non domestiche relative ai locali edaree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo ma ricorrente, risultante da licenza oautorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’eserciziodell’attività»).6. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, quale introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto2022, n. 130, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod.civ., giacché: «Dalla decisione dei giudici della Corte diGiustizia di secondo grado della Puglia, si rileva che la provadella pretesa tributaria manca nella sua fondatezza o ècontraddittoria ed è comunque insufficiente a dimostrare, inmodo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con lanormativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui sifondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni,Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026come espressamente previsto dal nuovo comma 5-bisdell’articolo 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge130/2022».6.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «L’ultimomezzo non ha pregio.Secondo il recente indirizzo (Cass. 7 febbraio 2025, n. 3072),il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992,introdotto dall'art. 6 della l. n. 130/2022 possiede caratteresostanziale e, pertanto, trova applicazione esclusivamente neigiudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore,ovvero dal 16 settembre 2022. Questo indirizzogiurisprudenziale si pone in continuità con precedenti decisioni(Cass. n. 20816/2024; n. 16493/2024), che hanno affermatola natura sostanziale della disciplina in esame, escludendonel’applicabilità retroattiva, poiché, secondo un consolidatoorientamento giurisprudenziale di legittimità, sono tali lenorme che, come quella in esame, consistono in regole digiudizio la cui applicazione ha una diretta ricaduta sulladecisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda,mentre hanno carattere processuale le disposizioni chedisciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzionedelle prove: - ne consegue che, non avendo l’art. 8 della leggen. 130 del 2022 (“Disposizioni transitorie e finali”) previsto unadiversa decorrenza della disposizione in esame, la stessa siapplica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre2022 (data di entrata in vigore della legge n. 130 cit) .In ogni caso, secondo questa Corte in materia di imposta suirifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazionea dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria,grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delleNumero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzionedella superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione. L’esistenzadi una riduzione o esenzione costituisce infatti un'eccezione allaregola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro cheoccupano o detengono immobili nelle zone del territoriocomunale (Cass. n. 22116/2025; n.3118/2023; Cass. n.2114/2023; Cass. n. 21335/2022; Cass. n. 1130/2021; Cass.n. 22130/2017, n. 12979/2019)».6.3 Qualora, poi, la censura voglia intendersi riferita all’art.2697 cod. civ., del quale l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, rappresenta una mera specificazionenell’ambito del processo tributario, non stabilendo un regimediverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia(Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2022, n. 31878), è evidente chenon vi è stata alcuna distorsione nella ripartizione dell’oneredella prova tra ente impositore e contribuente.Difatti, il giudice di appello si è ispirato al corretto principio percui: «Pur essendo l’Amministrazione a dover provare la fontedell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere diprovare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di unariduzione della superficie tassabile o addirittura l’esenzione,costituendo un’eccezione alla regola del pagamento del tributoda parte di quanti occupano o detengono immobili nel territoriocomunale», pervenendo alla coerente conclusione che lacontribuente non avesse provato – come era suo onere -l’inidoneità dei locali o delle aree a produrre rifiuti urbani inragione delle loro oggettive condizioni di inutilizzabilità, nonessendo sufficiente ai fini dell’esclusione dal tributo l’aperturastagionale del villaggio turistico in base alla licenza comunale,a causa della potenziale attitudine a produrre rifiuti nel restanteperiodo dell’anno.Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/20267. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.8. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.9. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifestainammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriorecondanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata. Difatti, secondo la giurisprudenza di questaCorte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che ilsoccombente può essere condannato a pagare alla controparteuna «somma equitativamente determinata», non fissa alcunlimite quantitativo per la condanna alle spese della partesoccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterioequitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificaredetta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (diuna loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore dellacontroversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n.17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass.,Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n.4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez.Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n.Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/202633849). Ovviamente, tanto non può valere nei confronti dellaparte vittoriosa che sia rimasta intimata, non potendo esservipronuncia sulle spese giudiziali in suo favore ex art. 96, terzocomma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n.10350).10. Inoltre, in tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellatodall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma dicui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore dellaCassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulatoistanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio inconformità alla proposta - deve essere pronunciata anchequalora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attivitàdifensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023,n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023,n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez.Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamentodella sanzione di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.;Numero registro generale 1819/2024Numero sezionale 4112/2026Numero di raccolta generale 15587/2026Data pubblicazione 21/05/2026dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo