CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 05695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] S uppa, entrambi con studio in Lecce, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Orbetello (GR), in persona dell’amministratore unico pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 25 ottobre 2018 n. 1891/04/2018; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. [OSCURATO:PERSONA] TARES176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 febbraio 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Comune di Orbetello (GR) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 25 ottobre 2018 n. 1891/04/2018, che , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvis i di accertamento per omessa denuncia ai fini della TARSUrelativa agli anni 2009 e 2010, in relazione all’occupazione -in regime di concessione - di un’area demaniale destinata all’ormeggio di natanti da diporto presso il porto di Talamone in Orbetello (GR), ha rigettato l’appello proposto dal medesimo n ei confronti d el la “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l .” avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto il 9 marzo 2017 n. 31/02/ 201 7 , con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali. [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la decisione di prime cure sul presupposto che,pur rientrando la raccolta, lo smaltimento e la tassazione dei rifiuti urbani prodotti nel porto di Talamone nella competenza del Comune di Orbetello (GR), gli atti impositivi erano illegittimi per l’equiparazione tariffaria delle banchine per gli ormeggi ai campeggi.La “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l .” è rimasta intimata. 2.Il ricorso è affidato a cinque motivi. 2.1Con il primo motivo (indicato in ricorso co n la lettera “ A ”) , si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 62, commi 1, 2 e 3, e 70 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 10 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’omessa riscossione della TARSU da parte del Comune di Orbetello (GR) prima dell’anno 2008 per le aree adibite ad ormeggio avesse ingenerato un ragionevole affidamento nella “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” sulla esenzione dal pagamento di tale tributo. 2.2Con il secondo motivo (indicato in ricorso con la lettera “B”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 60, 68 e 69 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere st ato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le aree destinate ad ormeggio non potessero essere soggette a TARSU per l’omessa previsione di una specifica categoria nel regolamento comunale. 2.3 Con il terzo motivo (indicato in ricorso con la lettera “C”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 69 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la tariffa applicata in sede di accertamento fosse gravosa, senza rideterminare l’ammontare del tributo dovuto dalla contribuente. 2.4Con il quarto motivo (indicato in ricorso con la lettera “D”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 69 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulla rideterminazione del tributo dovuto dalla contribuente dopo il rilievo della gravosità della tariffa applicata. 2.5Con il quinto motivo (indicato in ricorso con la lettera “E”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 59, 62, 65 e 70 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stati erroneamente annullati gli atti impositivi dal giudice di secondo grado per l’omessa specificazione della lunghezza della banchina, nonostante la specificazione della superficie dello spazio acqueo in regime di concessione a fronte dell’omessa denuncia da parte della contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si deve confermare la tempestività del ricorso per cassazione, tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini di impugnazione exart. 6, comma 11, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”). Secondo tale disposizione, per le controversie definibili con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, «(...) sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto [24 ottobre 2018]ed il 31 luglio 2019». Pertanto, considerando che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 25 ottobre 2018, il termine lungo di impugnazione exart. 327, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo modificato - con l’abbreviazione a sei mesi - dall’art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) sarebbe venuto a scadenza il 25 aprile 2019. Tuttavia, trattandosi di giorno festivo (“Anniversario dellaLiberazione”: art. 2, comma 2, della Legge 27 maggio 1949 n. 260), la scadenza era prorogata al giorno seguente non festivo (art. 155, comma 3, cod. proc. civ.), cioè al 26 aprile 2019 (quindi, in pendenza dell’intervallo temporale previsto dall’art. 6, comma 11, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136). Per cui, tenendo conto dei nove mesi della sospensione straordinaria, la scadenza era prorogata al 26 gennaio 2020e, in quanto giorno festivo (domenica: art. 2, comma 2, della Legge 27 maggio 1949 n. 260), al giorno seguente non festivo (art. 155, comma 3, cod. proc. civ.), cioè al 27 gennaio 2020. Ne consegue che la notifica del ricorso – con la consegna al servizio postale –in quest’ultimo giorno era tempestiva. 1.1 Per il resto, ap plicando il principio della “ ragione più liquida” e derogando all’ordine di prospettazione dei motivi nel ricorso per cassazione, si può esaminare con precedenza il secondo motivo. 1.2 Invero, secondo il principio della “ ragione più liquida ”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez.Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. 6^ - 5, 22 agosto 2017, n. 20250; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2018, n. 24061; Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2020, n. 27989; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20639; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40734; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35219; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2021, n. 41841; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 522; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1149; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2023, n. 3519). 1.3. Ciò posto, il suddett o motiv o è fondato , derivandone l’assorbimento del primo motivo, del terzo motivo e del quarto motivo. 1.4Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i n tema di TARSU , la nozione di « aree scoperte » , utilizzata dall'art. 62 del D.L.vo 15 novemb re 1993 n. 507, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione(Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18384). 1.5Ne discende che è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell’ambito portuale, l’omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei. 1.6 Pe raltro, l’equiparazione degli spazi terrestri agli spazi acquei è stata condivisa dalla giurisprudenza euro - unitaria (Corte Giust., 3 marzo 2005, causa n. C-428/02, [OSCURATO:PERSONA] vs. Skatteministeriet et alii ) , la quale, sia pure in relazione all’IVA, ha testualmente sancito che: «L'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari —Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, deve essere interpretato nel senso che la nozione di locazione di beni immobili comprende la locazione di posti previsti per l'ormeggio di imbarcazioni, nonché di posti barca a terra per il rimessaggio di tali imbarcazioni nell'area portuale». Tanto sul presupposto che: «La locazione di posti barca non si limita, infatti, al solo diritto di occupare, in via esclusiva, la superficie dell'acqua, ma implica anche la messa a disposizione di varie attrezzature portuali, segnatamente per l'ormeggio dell'imbarcazione, delle strutture per lo sbarco e l'imbarco dell'equipaggio, nonché l'eventuale utilizzo da parte di quest'ultimo di vari servizi igienici o di altri servizi». Peraltro, tale pronuncia è in linea con i criteri impositivi della TARSU, in quanto il presupposto per la sua applicazione è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Aggiungasiche altra decisione – sia pure con riguardo, sempre ai fini dell’IVA, alla riconducibilità della locazione di una casa galleggiante nella nozione generale di “affitto e locazione di immobili” – ha ritenuto che il pontile e l’area per l’ormeggio delle imbarcazioni, attigue alla casa galleggiante, rientrassero nella categoria dei beni immobili ed integrassero una operazione unitaria ai fini dell’esenzione dall’IVA (Corte Giust., 15 novembre 2012, causa n. C-532/11, [OSCURATO:PERSONA] vs. [OSCURATO:PERSONA] alii).Né tale indirizzo può dirsi scalfito da una pronuncia più recente, che ha escluso l’applicabilità dell’aliquota ridotta dell’IVA per l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte alla locazione di spazi per l’ormeggio di imbarcazioni, essendo stata motivata l’eterogeneità delle fattispecie non in relazione alla diversa natura, bensì in relazione alla diversa funzione dei beni interessati, dal momento che «(…)la concessione della facoltà di applicare un’aliquota IVA ridotta alle prestazioni dilocazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni non sarebbe manifestamente giustificata alla luce di un simile scopo di natura sociale, dal momento che leimbarcazioni a vela o a motore, come quelle di cui trattasi nella causa principale, non svolgono la funzione, o almeno non principalmente, di alloggio» (Corte Giust., 19 dicembre 2019, causa n. C-715/18, Segler-[OSCURATO:PERSONA] eV. vs [OSCURATO:PERSONA]). 1.7 Nello stesso senso, pronunziandosi in sede di impugnazione di un regolamento comunale in materia di IUC, anche il Consiglio di Stato(Cons. Stato, Sez. 1^, 4 novembre 2019, n. 2754) ha ricono s ciuto che : «(…) banchine, pontili galleggianti e ormeggi possono essere soggetti alla TARSU- TARI-TARES poiché, (…) secondo l’orientamento dei giudici di legittimità, vanno considerate aree scoperte tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto solido o liquido di cui la superficie è composta e del mezzo terrestre o navale di cui ci si avvale per effettuare l'occupazione. E le banchine e i pontili sono aree scoperte operative e non pertinenziali». Ne discende che: «Sono, pertanto, tassabili in linea di principio sia le superfici liquide (i mezzi natanti che sostano su queste aree producono rifiuti che una volta riversati sulla terraferma, al momento della sosta nel porto, devono essere smaltiti dai Comuni) sia le superfici solide (banchine e pontili galleggianti in quanto aree scoperte idonee a produrre rifiuti)». 1.8 Peraltro, questa Corte si è specificamente soffermata anche sulla questione dell’equiparazione tariffaria delle aree destinate ad ormeggi ai campeggi. Ora, l’art. 68, comma 1, lett. a, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 demanda l’applicazione della TARSU ai regolamenti comunali, i quali devono prevedere, tra l’altro: « a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria». Ciò posto, l’art. 68, comma 2,lett. b, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 prevede anche che: « L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: (…) b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati». Premesso che il soggetto che occupa o detiene un'area scoperta, quando produttrice, per presunzione di legge, di rifiuti solidi urbani, è tenuto al pagamento della tassa per il solo fatto della detenzione od occupazione, indipendentemente dalla individuazione dell'effettivo produttore del rifiuto, alla luce di tale previsione, questa Corte ha ritenuto –in relazione agli spazi destinati ad ormeggi - che la stipulazione del contratto di ormeggio con il diportista (in ipotesi equiparabile ad un contratto di locazione) non è circostanza idonea a sottrarre al “concedente” la detenzione dell'area concessa in uso alla controparte ed a trasferire, quindi, in capo a quest'ultima, l'obbligo tributario perché quel contratto, per sua natura, si risolve sempre e solo nell'attribuzione al diportista del diritto di utilizzare lo spazio ed i servizi connessi e non sottrae in alcun modo quello stesso spazio alla detenzione del concedente, al pari di quanto avviene nella gestione di campeggi o di attività ricettive ( Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17702). Né rileva che si tratti di aree in proprietà demaniale. Difatti, è pacifico che, in tema di TARSU, nell'ipotesi di concessione di area in proprietà demaniale,si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17702; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8296). Per cui, senza escludere le di fferenze inciden ti sulla concreta produttività di rifiuti urbani, la riconduzione delle aree adibite ad ormeggi nella categoria tariffaria dei campeggi e dei distributori di carburante è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (come, nel caso di specie, la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la conces sione in godimento temporaneo e/o turnario a terzi di superfici scoperte). Sicché, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092). Così, ad esempio,è stato osservato che la (eventuale) mancata occupazione (di fatto), anche se temporale, di tutto lo spazio acqueo in concessione da parte di natanti equivale, ai fini della TARSU, in tutto e per tutto, alla situazione data dalla mancata occupazione di stanze di albergo o di postidi campeggio da parte degli utenti delle relative strutture: la concreta utilizzazione, ad opera dei diportisti, solo di parte di tutto lo spazio acqueo in concessione, infatti, analogamente alle struttura alberghiera ed alle aree adibitea campegg io per i loro gestori, non esclude il permanere della detenzione in capo al concessionario comunque dell'intera superficie dell'area concessa (considerato il permanere dello ius escludendiomnes aliosdel concessionario gestore), con conseguente persistenza del presupposto legale sufficiente per affermare l'integrale debenza della tassa de qua da parte del concessionario stesso. (tar le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798).1.9 In conclusione, si può ribadire che: -In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di «aree scoperte», utilizzata dall'art. 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione; pertanto, è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell’ambito portuale, l’omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei; -In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in assenza di una specifica tipizzazione nel regolamento comunale di cui all’art. 68 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, la riconduzione (ai fini della tassazione) delle aree adibite ad ormeggi per natanti da diporto nella categoria tariffaria dei campeggi e dei distributori di carburante è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (come la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la concessione in godimento temporaneo e/o turnario a terzi di superfici scoperte); s i cché, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili.2. Da ultimo, anche il quinto motivo è fondato. 2.1 Difatti, gli avvisi di accertamento (secondo la trascrizione fattane in ricorso, in ossequio al canone di autosufficienza) contenevano la specifica indicazione della superficie imponibile (mq. 2.632), soddisfacendo così i requisiti stabiliti dall’art. 1, comma 162, del Legge 27 dicembre 2006 n. 296, a tenore del quale: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale». Invero, sostituendo il comma 2 dell'art. 71 del D.L.vo 15 novembre 1993n. 507, che è stato abrogato dall'art. 1, comma 172, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 , e ricalcando sostanzialmente gli obblighi motivazionali richiesti in linea generale dall’art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, tale norma impone,dunque, esclusivamente che , previa enunciazione del criterio astratto, vengano specificati gli elementi su cui si fonda la ripresa a tassazione, necessari per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Ne deriva che,in tema di TARSU , nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione della maggiore superficieaccertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che - integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali, che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo acontenuto generale o collettivo, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili- risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13334; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2021, n. 31217; Cass., Sez. 6^, 22 dicembre 2022, n. 37400). 2.2Ne discende che, in relazione alla specifica contestazione dell’omessa denunciaper gli anni di riferimento, la complessiva indicazione della tassa liquidata, della tariffa applicata e della superficie occupata era sufficiente ad assicurare l’adeguatezza motivazionale degli atti impositivi. Aggiungasi, in particolare, che le dimensioni della banchina erano irrilevanti ai fini della tassazione, dovendosiaver riguardo – in assenza di limitazioni denunciate dalla contribuente all’ente impositore – all’intera estensione della superficie occupata (art. 62, comma 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507). 3. Nella specie, dunque, la sen tenza impugnata non si è evidentemente uniformata all’interpretazione seguita dal giudice di legittimità, avendo diversamente ritenuto: «(…)che anche dopo le modifiche introdotte con delibera del consiglio comunale del 20/03/95 e poi del 15/03/15 il regolamento in questione non fa alcun riferimento alle aree di ormeggio; che in conseguenza di questo vuoto regolamentare alla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” è stata applicata la tariffa prevista per i campeggi che è svantaggiosa dato che il livello di produzione di rifiuti solidi urbani di un campeggio è – intuitivamente – ben superiore a quello di un ormeggio turistico dal momento che nei campeggi gli ospiti vivono per un periodo continuativo, cucinano etc.; che nell’atto di accertamento non è neppure indicata la lunghezza della banchina da cui si può ricavare il numero dei natanti mediamente ormeggiati e quindi anche la potenziale produzione di rifiuti». 4.Valutandosi la fondatezza del secondo motivo e del quinto motivo, nonché l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione aimotivi accolt i; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario della contribuente e la conferma degli atti impositivi. 5. Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate in ragione del progressivo consolidamento in corso di causa di un indirizzo giurisprudenziale sulla questione decisa, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo e d il quinto motivo; dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolt i e , decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente impositore, liquidandole nella misura di