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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06864/2026

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16573/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ( [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1347 /20 1 7 , depositata il 7/4/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17/2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] era notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] una cartella di pagamentoper l’anno d’imposta 1997 , a seguito del controllo formale ex art. 36 - bis d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi Mod. 770/1998.

L’iscrizione a ruolo riguardava ritenute alla fonte dichiarate e non versate, interessi e sanzioniper un ammontare complessivo di euro 48.655,91.

Secondo la cooperativala somma di euro 32.710,31 riguardava ritenute alla fonte relative a un’indennità corrisposta dal Comune di Catania per la cessione di alcuni immobili per la realizzazione di un piano di edilizia economica e popolare.

L’importo era stat o indicato erroneamente indichiarazione nel quadro SL , rigo SL12, e nel quadro SU, come ritenuta operata dalla società , in quanto si trattava di ritenuta subitadalla società e operata dal Comune di Catania , come sostituto d’imposta,all’atto di corrispondere l’ indennità. 2.Con la sentenza n. 645/2011la CTP di Catania accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo che vi fosse stato un mero errore dichiarativo. 3.Con la sentenza n. 1347/2017, non notificata, la CTR della Sicilia , su impugnazione dell’Agenzia delle entrate, riformava la decisione di primo grado, rigettando il ricorso.

Il giudice di secondo grado riteneva: - che le argomentazioni e i documenti a supporto dell’esistenza dell’errore non fossero convincenti in quanto la società si era limitata a fare riferimento in maniera generica a una ritenuta operata dal Comune di Catania, senza spiegare come l’asserito errore non avrebbe comportatol’omissione di versamenti; -che non fosse stato prodotto un modello correttivo da cui evincere la regolarità e la congruità dei versamenti eseguiti, con “bilanciamento” delle risultanze finali; - che non fossero chiari nemmeno i riferimenti ad “ altra sentenza ” sulMod. 760 relativa al rimborso della ritenuta del Comune .

4. La societàha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi , a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Nonostante la notifica perfezionatasi l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:PERSONA] spa, è rimasta intimata. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo laricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, rubricato « violazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato costituito dalle sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catania n. 99/1999 e della [OSCURATO:PERSONA], Sez. staccata di Catania n. 240/2008, in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.», la ricorrente deduce di aver depositato due sentenze che avevano accertato il diritto della cooperativa al rimborso della ritenuta del 20% indebitamente operata dal Comune.

Dato che nessuna ritenuta avrebbe potuto essere operata, l’Agenzia non avrebbe potuto chiedere il pagamento della somma riportata in cartella.

2. Il primo motivo è fondato . 2.1 Parte controricorrente ha, innanzitutto,eccepito che tutti i motivi del ricorso implicano la valutazione di questioni di fatto.

L’eccezione è priva di pregio.

Il giudicato costituisce la regola del caso concreto, con la conseguenza che l'interpretazione dello stesso pone una questione di diritto che il giudice di legittimità è tenuto ad accertare direttamente.

In tema di giudizio di cassazione, la valutazione della sussistenza del giudicato, ponendo una questione di diritto, è sindacabile in sede di legittimità non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge, e va direttamente accertata dal giudice di legittimità, alla stregua dell'interpretazione delle norme e non di quella degli atti e dei negozi giuridici (Cass. 29806/2024, Cass. 16227/2014 e Cass., sez.

U., 2664/2007). 2.2 Parte controricorrente ha eccepito , in secondo luogo, che il giudicato esterno formatosi anteriormente alla conclusione del giudizio non sia deducibile nel giudizio di cassazione.

Nemmeno questa eccezione può essere accolta.

Solo qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (Cass. 22506/2015 e Cass. 5370/2024).

Nel caso in esame il giudice di appello ha esaminato la questione ritenendo poco comprensibile il riferimento ad altra sentenza sul modello 760 relativa al rimborso della ritenuta del Comune di Catania. 2.3 Posto che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme, il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass., Sez.

U., 24664/2007).

Dalla sentenza della Commissione Tributaria di Palermo n. 99/1999, depositata il 10/2/1999, non impugnata (v. doc. 7 ricorso: attestazione del passaggio in giudicatodella sentenza rilasciata dalla direzione della giustizia tributaria della CTP di Catania in data 30/5/2017), a cui il giudice di appello fa un mero accenno, risulta che, a seguito di ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, sezione staccata di Catania, sia stato riconosciuto il diritto della cooperativaal rimborso della ritenuta fiscale pari al 20%, indebitamente operata e versata dal Comune di Catania in occasione della liquidazione dell’indennità di esproprio.

Esiste dunque un giudicato esterno opponibile all’Agenzia delle entrate, parte anche del precedente giudizio, attestante che la ritenuta alla fonte dichiarata e non versata fosse stata erroneamente dichiarata dalla cooperativa,trattandosi invero di una ritenuta eseguita dal Comune di Catania.

L’efficacia del giudicato ha una diretta ricaduta nel presente giudizio in quanto fa venir menoil presupposto di fatto della pretesa erariale.L’insussistenza della ritenuta non è compatibile con la richiesta del suo pagamento contenuta nellacartella di pagamento impugnata.

3. Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art 36 bis del DPR n. 600/73 e del diritto vivente su di esso formatosi ai sensi di Cass. 6/12/2002 n. 17394 e Cass. 25/10/2002 n. 15063 cit. , in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.», dopo aver ribadito che la ritenuta era stata operata,sia pure indebitamente, dal Comune, la ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 36-bisd.P.R n. 600 del 1973 perché qualorasi sia in presenza di un errore formale, lo stesso può essere immediatamente corretto, mentre se l’errore è sostanziale, nel senso che sarebbe stata evasa un’imposta, occorre una comunicazione al contribuente per evitare la reiterazione dell’errore e per consentire la regolarizzazione o i necessari chiarimenti.

4. Con il terzo motivo, rubricato «violazione dell’art 132 n. 4) c.p.c. per motivazione nulla e/o apparente in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.; violazione dell’art. 360 n. 5) c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti», la ricorrente deduce: a) che la sentenza è viziata sul piano motivazionale perché “sganciata” dai fatti concreti,quali il duplicato del certificato IRPEF relativo all’anno 1997 rilasciato dal Comune di Catania e le due sentenze prodotte riguardanti laritenuta; b) che in ogni caso la decisione rimane viziata dall’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, costituiti proprio dal duplicato del certificato IRPEF e dalle due predette sentenze.

5. Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo, essendo statoaccertato in altro giudizio tra le stesse parti che la pretesa erariale era fondata su un presupposto non corretto. 6.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e tenuto conto che non vi sono accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, la Corte, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della cooperativa.

Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate, tenuto conto che l’emissione della cartella trovava giustificazione in un errore dichiarativodella coperativa.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, preso in considerazione il valore della causa, seguono la soccombenzadell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e , decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamentoin favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 5.500,00 p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16573/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ( [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1347 /20 1 7 , depositata il 7/4/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17/2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] era notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] una cartella di pagamentoper l’anno d’imposta 1997 , a seguito del controllo formale ex art. 36 - bis d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi Mod. 770/1998. L’iscrizione a ruolo riguardava ritenute alla fonte dichiarate e non versate, interessi e sanzioniper un ammontare complessivo di euro 48.655,91. Secondo la cooperativala somma di euro 32.710,31 riguardava ritenute alla fonte relative a un’indennità corrisposta dal Comune di Catania per la cessione di alcuni immobili per la realizzazione di un piano di edilizia economica e popolare. L’importo era stat o indicato erroneamente indichiarazione nel quadro SL , rigo SL12, e nel quadro SU, come ritenuta operata dalla società , in quanto si trattava di ritenuta subitadalla società e operata dal Comune di Catania , come sostituto d’imposta,all’atto di corrispondere l’ indennità. 2.Con la sentenza n. 645/2011la CTP di Catania accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo che vi fosse stato un mero errore dichiarativo. 3.Con la sentenza n. 1347/2017, non notificata, la CTR della Sicilia , su impugnazione dell’Agenzia delle entrate, riformava la decisione di primo grado, rigettando il ricorso. Il giudice di secondo grado riteneva: - che le argomentazioni e i documenti a supporto dell’esistenza dell’errore non fossero convincenti in quanto la società si era limitata a fare riferimento in maniera generica a una ritenuta operata dal Comune di Catania, senza spiegare come l’asserito errore non avrebbe comportatol’omissione di versamenti; -che non fosse stato prodotto un modello correttivo da cui evincere la regolarità e la congruità dei versamenti eseguiti, con “bilanciamento” delle risultanze finali; - che non fossero chiari nemmeno i riferimenti ad “ altra sentenza ” sulMod. 760 relativa al rimborso della ritenuta del Comune . 4. La societàha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi , a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Nonostante la notifica perfezionatasi l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:PERSONA] spa, è rimasta intimata. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo laricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato « violazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato costituito dalle sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catania n. 99/1999 e della [OSCURATO:PERSONA], Sez. staccata di Catania n. 240/2008, in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.», la ricorrente deduce di aver depositato due sentenze che avevano accertato il diritto della cooperativa al rimborso della ritenuta del 20% indebitamente operata dal Comune. Dato che nessuna ritenuta avrebbe potuto essere operata, l’Agenzia non avrebbe potuto chiedere il pagamento della somma riportata in cartella. 2. Il primo motivo è fondato . 2.1 Parte controricorrente ha, innanzitutto,eccepito che tutti i motivi del ricorso implicano la valutazione di questioni di fatto. L’eccezione è priva di pregio. Il giudicato costituisce la regola del caso concreto, con la conseguenza che l'interpretazione dello stesso pone una questione di diritto che il giudice di legittimità è tenuto ad accertare direttamente. In tema di giudizio di cassazione, la valutazione della sussistenza del giudicato, ponendo una questione di diritto, è sindacabile in sede di legittimità non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge, e va direttamente accertata dal giudice di legittimità, alla stregua dell'interpretazione delle norme e non di quella degli atti e dei negozi giuridici (Cass. 29806/2024, Cass. 16227/2014 e Cass., sez. U., 2664/2007). 2.2 Parte controricorrente ha eccepito , in secondo luogo, che il giudicato esterno formatosi anteriormente alla conclusione del giudizio non sia deducibile nel giudizio di cassazione. Nemmeno questa eccezione può essere accolta. Solo qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (Cass. 22506/2015 e Cass. 5370/2024). Nel caso in esame il giudice di appello ha esaminato la questione ritenendo poco comprensibile il riferimento ad altra sentenza sul modello 760 relativa al rimborso della ritenuta del Comune di Catania. 2.3 Posto che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme, il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 24664/2007). Dalla sentenza della Commissione Tributaria di Palermo n. 99/1999, depositata il 10/2/1999, non impugnata (v. doc. 7 ricorso: attestazione del passaggio in giudicatodella sentenza rilasciata dalla direzione della giustizia tributaria della CTP di Catania in data 30/5/2017), a cui il giudice di appello fa un mero accenno, risulta che, a seguito di ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, sezione staccata di Catania, sia stato riconosciuto il diritto della cooperativaal rimborso della ritenuta fiscale pari al 20%, indebitamente operata e versata dal Comune di Catania in occasione della liquidazione dell’indennità di esproprio. Esiste dunque un giudicato esterno opponibile all’Agenzia delle entrate, parte anche del precedente giudizio, attestante che la ritenuta alla fonte dichiarata e non versata fosse stata erroneamente dichiarata dalla cooperativa,trattandosi invero di una ritenuta eseguita dal Comune di Catania. L’efficacia del giudicato ha una diretta ricaduta nel presente giudizio in quanto fa venir menoil presupposto di fatto della pretesa erariale.L’insussistenza della ritenuta non è compatibile con la richiesta del suo pagamento contenuta nellacartella di pagamento impugnata. 3. Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art 36 bis del DPR n. 600/73 e del diritto vivente su di esso formatosi ai sensi di Cass. 6/12/2002 n. 17394 e Cass. 25/10/2002 n. 15063 cit. , in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.», dopo aver ribadito che la ritenuta era stata operata,sia pure indebitamente, dal Comune, la ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 36-bisd.P.R n. 600 del 1973 perché qualorasi sia in presenza di un errore formale, lo stesso può essere immediatamente corretto, mentre se l’errore è sostanziale, nel senso che sarebbe stata evasa un’imposta, occorre una comunicazione al contribuente per evitare la reiterazione dell’errore e per consentire la regolarizzazione o i necessari chiarimenti. 4. Con il terzo motivo, rubricato «violazione dell’art 132 n. 4) c.p.c. per motivazione nulla e/o apparente in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.; violazione dell’art. 360 n. 5) c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti», la ricorrente deduce: a) che la sentenza è viziata sul piano motivazionale perché “sganciata” dai fatti concreti,quali il duplicato del certificato IRPEF relativo all’anno 1997 rilasciato dal Comune di Catania e le due sentenze prodotte riguardanti laritenuta; b) che in ogni caso la decisione rimane viziata dall’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, costituiti proprio dal duplicato del certificato IRPEF e dalle due predette sentenze. 5. Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo, essendo statoaccertato in altro giudizio tra le stesse parti che la pretesa erariale era fondata su un presupposto non corretto. 6.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e tenuto conto che non vi sono accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, la Corte, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della cooperativa. Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate, tenuto conto che l’emissione della cartella trovava giustificazione in un errore dichiarativodella coperativa. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, preso in considerazione il valore della causa, seguono la soccombenzadell’Agenzia delle entrate. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e , decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamentoin favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 5.500,00 p
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