CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENZIA DELLE ENTRATE– intimata–avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n. 199/2025, depositata il 28 gennaio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], di professione ingegnere, impugnava innanzi allaC.t.p. di [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio,Numero registro generale 16081/2025Numero sezionale 5267/2026Numero di raccolta generale 23081/2026Data pubblicazione 13/07/2026a seguito di indagini bancarie, aveva accertato un maggior imponibileai fini Irpef, Irap e Iva relative all'anno d'imposta 2008.Il ricorso veniva accolto dal giudice del primo grado con sentenzaconfermata in appello.L’Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione e questa Corte, conordinanza n. 29060 del 2021, annullava con rinvio la sentenza disecondo grado.Per quanto di rilievo, la questione controversa attingeva ilversamento, sul conto corrente del contribuente, dell'assegno circolaredell'importo di euro 105.000,00, che il professionista aveva giustificatocome restituzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della quale era socioed amministratore, di un prestito infruttifero.Questa Corte, dopo aver esposto i principi in materia di ripartizionedell’onere probatorio ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973,affermava che il giudice d'appello non ne aveva fatto correttaapplicazione, laddove aveva ritenuto sufficiente a vincere lapresunzione ivi prevista la prova certa dell’anticipo di somme allasocietà di cui era socio e aveva affermato che – una volta che talepassaggio contabile emergeva dalle scritture e dal bilancio della società– i riversamenti effettuati sulla società al socio, imputati a restituzionedi anticipazione non potevano essere contestati a mezzo unapresunzione semplice. Questa Corte rilevava che l'argomentazionedella C.t.r. non considerava che il contribuente era tenuto a dimostrarein maniera specifica che il versamento bancario non fosse riferibile adoperazioni imponibili; che tale prova doveva avere ad oggetto laprovenienza della somma dalla società, la riferibilità della causa dellafatto che la somma incassata dal socio costituisse l'adempimentodell'obbligazione restitutoria. Aggiungeva che indubbiamentel'accertamento dell'esistenza del debito della società nei confronti delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 16081/2025Numero sezionale 5267/2026Numero di raccolta generale 23081/2026Data pubblicazione 13/07/2026socio finanziatore costituiva un necessario presuppostodell'accertamento che il versamento in questione costituisse larestituzione dell'importo finanziato; che, tuttavia, ciò non erasufficiente, dovendosi accertare, altresì, che il trasferimento dellasomma in questione costituisse proprio l'adempimento, provenientedalla finanziata, dell’obbligazione restitutoria.2. Il contribuente riassumeva il giudizio innanzi al giudice disecondo grado che, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appellodell’Amministrazione, ritenendo che il contribuente non avesse fornitoadeguata prova in quanto gli scarni documenti prodotti nulla dicevanoin ordine alla causale della somma incassata nel dicembre 2008 e menche meno dimostravano che l’assegno circolare di 105.000,00 eurofosse (per la società) l’adempimento di un’obbligazione restitutoria.Aggiungeva che, a fronte della totale assenza nella contabilità dellasocietà di un debito verso il socio, i bonifici effettuati da quest’ultimonel corso degli anni 2005-2008 alla società (talvolta diversi, nellostesso giorno o a distanza ravvicinatissima, per piccoli importi), purrecando la causale «prestiti o acconti», apparivano sospetti, nonpotendosi escludere che fossero il frutto di mancate fatturazioni daparte dell’ente.3. Avverso detta ultima sentenza il contribuente ha propostoricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che nonha svolto attività difensiva e, a seguito della comunicazione dellaproposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha insistito perla decisione. Successivamente ha depositato memoria nella quale haeccepito il giudicato esterno formatosi sulla questione controversa, inragione di quanto statuito con sentenza n. 1340/2023 in riferimento adaltro anno di imposta.RAGIONI DELLA DECISIONECons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 16081/2025Numero sezionale 5267/2026Numero di raccolta generale 23081/2026Data pubblicazione 13/07/20261. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 32 d.P.R. n.600 del 1973, dell’art. 10 legge n. 212 del 2000, del r.d. n. 1936 del1933, dell’art. 2435-bis c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.111 Cost.Assume che il giudice del rinvio, pur dando atto dell’esistenza ditutti gli elementi indicati da questa Corte nell’ordinanza di rinvio, idoneia superare la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, hainterpretato quest’ultima norma estendendone il contenuto acircostanze non previste dalla legge e/o nemmeno astrattamenterealizzabili.Afferma che la norma di cui all’art. 32 cit. per il principio di buonafede e per la sua dizione, deve essere interpretata nel senso che alcontribuente possa essere richiesta solo la documentazione in suopossesso senza che esso possa essere ritenuto responsabile di azioniascrivibili a diverso soggetto. Nella fattispecie in esame, pertanto, nonpoteva chiedersi di assicurare che le scritture contabili o i verbalifossero compilati in una determinata maniera a maggior ragione se talidocumenti risultavano conformi alle disposizioni civilistiche. Aggiungeche, pertanto, era illegittima la richiesta che vi fossero in bilancioadempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 2435-bis c.c.;che i verbali di assemblea o le note integrative dovessero avere uncontenuto ulteriore; che gli estratti conto potessero contenere unacausale di accredito e addebito in relazione ad un assegno circolare chenon può aver alcuna causale.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 384 c.p.c. per avere lasentenza impugnata superato i limiti dello scrutinio in sede di rinvio.3. Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile l’eccezione digiudicato esterno proposta nella memoria ex art. 378 c.p.c. a seguitoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 16081/2025Numero sezionale 5267/2026Numero di raccolta generale 23081/2026Data pubblicazione 13/07/2026della sentenza emessa, dal medesimo giudice di secondo grado,sempre in sede di rinvio, con riferimento all’anno 2009.3.1. La sentenza di cui si invoca l’efficacia di giudicato, è statapubblicata in data 4 maggio 2023 e, in assenza di impugnazione, èdivenuta definitiva il 5 dicembre 2023, tenuto conto del terminesemestrale e della sospensione dei termini feriali. Nessun rilievo, ai finidel giudicato, assume la successiva ordinanza che ha disposto lacorrezione di errore materiale relativo al capo sulle spese.La sentenza in questa sede impugnata è stata depositata il 28gennaio 2025, a seguito di udienza di discussione del 25 gennaio 2025.3.2. Questa Corte ha già evidenziato che nel giudizio di legittimitàè opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenutadefinitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazionedifensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con iltermine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario,va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisioneviene deliberata, e non in quella successiva di pubblicazione dellasentenza (Cass. n. 25863/2022). Si è precisato, pertanto, chel'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la primavolta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio dimerito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se,invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudiziodi merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensivain grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio dilegittimità (Cass. n. 5370/2024).3.3. L’eccezione, in quanto formulata con riferimento ad ungiudicato già formatosi prima della discussione della causa innanzi algiudice del rinvio avrebbe dovuto farsi valere in quella sede.4. Il secondo motivo, logicamente preliminare al primo, èinfondato.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 16081/2025Numero sezionale 5267/2026Numero di raccolta generale 23081/2026Data pubblicazione 13/07/20264.1. L’ordinanza di rinvio aveva demandato al giudice del merito diverificare se il contribuente avesse dimostrato in modo specifico, oltreall’originario rapporto di finanziamento tra società e socio, anche chela somma confluita sul conto di quest’ultimo provenisse effettivamentedalla società e che la causa del versamento fosse propriol’adempimento della obbligazione restitutoria, non essendo sufficientela sola prova dell’esistenza del debito dell’ente4.2. La Corte di secondo grado, nella sentenza impugnata,muovendosi nel perimetro segnato nell’ordinanza di rinvio, haaccertato che quella prova, con particolare riferimento alla causale delversamento, non poteva ritenersi raggiunta.5. Il primo motivo è inammissibile.5.1. Deve muoversi dal principio per il quale, quando la SupremaCorte cassa una sentenza per motivi di merito, nel giudizio di rinvionon è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti,i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dallaCorte. Il giudice del secondo grado, pertanto, sulla scorta dei principiin materia di ripartizione dell’onere probatorio in tema di accertamentibancari, era tenuto ad accertare che il contribuente avesse fornito unaprova specifica della natura non reddituale del versamento registrato.A tal fine, in particolare, era stato chiamato a verificare che vi fosseprova della causale del versamento sul suo conto che il contribuenteimputava alla restituzione di un finanziamento.5.2. [OSCURATO:PERSONA] del secondo grado, diversamente da quanto ritenutoin ricorso, non ha indicato a mezzo di quali documenti il contribuenteavrebbe potuto dimostrare ciò di cui era onerato (ovvero documentinon in suo possesso, o atti societari redatti addirittura con modalitàdiverse da quelle previste dalla legge, o assegni circolari conindicazione di una causale di cui i medesimi sono per definizionemancanti). [OSCURATO:PERSONA], al quale non competeva indicare come avrebbeCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 16081/2025Numero sezionale 5267/2026Numero di raccolta generale 23081/2026Data pubblicazione 13/07/2026dovuto essere articolata una prova efficace, si è limitato ad osservareche la prova specifica richiesta nella ordinanza di rinvio non era stataraggiunta in quanto la somma era stata versata a mezzo di assegnicircolari (come tali, deve intendersi) privi di causale e nelladocumentazione societaria non vi era traccia di un debito contrattoverso il socio.La Corte, pertanto, dopo aver valutato le prove esibite, ha ritenuto,con accertamento in fatto, non censurabile in cassazione, che ilcontribuente non avesse fornito elementi sufficienti.5.3. Piuttosto, il ricorrente pur deducendo apparentemente, unaviolazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito.6. Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la partericorrente va condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c. di una somma in favore del controricorrente, liquidatain dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore dellacassa delle ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operatodall’art. 380-bis c.p.c. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.800,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito; oltre ad euro 5.800,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.; condanna il ricorrente al pagamento di euro 3000,00, ai sensiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 16081/2025Numero sezionale 5267/2026Numero di raccolta generale 23081/2026Data pubblicazione 13/07/2026dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8