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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03795/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21611/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 54A25 H501Y ), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marchen. 57/2017, depositata il 7 / 2 /20 17 nonché sul ricorso iscritto al n.5638/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 54A25 H501Y ) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 59M64 D488A ) rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n. 55/2017,depositata il 7/2/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/ 2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si dispone preliminarmente la riunione, per la stretta connessione , dei procedimenti n. 21611/2017 R.G e n. 5638/2018 R.G. relativi agli avvisi di accertamento ricevuti rispettivamente dal professionista [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA] e i suoi sociper l’anno d’imposta 2005 in relazione a una stessa fattura per operazione oggettivamente inesistente. 2.Al geometra [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato un avviso di accertamento, recuperando a tassazione per l’anno d’imposta 200 5 l’Iva di euro 40.800,00 per una fattura per operazione oggettivamente inesistente emessa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (proc. n. 21611/2017 R.G. ).

Il contribuente era l’amministratore della società e socio con una partecipazione del 99,99%. 3.Con la sentenza n. 55 /20 12 la [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro accoglieva il ricorso ritenendo che il geometra fosse “legittimato a prestare la propria opera all’interno dell’azienda“, il suo “operato[…] conforme alla legge” e che l a successiva emissione della nota di credito trovasse giustificazione nelmancato pagamento del credito professionaleper carenza di liquidità dell’impresa. 4.Accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, con la sentenza n. 57/2017 la CTR delle Marche respingeva il ricorso del contribuente.

Il giudice di secondo gradorilevava: -che il recupero erariale dell’iva fosse adeguatamente motivato poiché la prestazione non era stata eseguita né la fattura pagata; non erano stati effettuati pagamenti né a titolo d’Iva né a titolo di ritenuta d’acconto mentre la fattura era stata successivamente stornata; l’emissione della fattura si spiegava con l’intento dell’amministratore di ridurre ildebito Iva della società; - che, a fronte del quadro probatorio , costituito da una pluralità di elementiindiziari, il contribuente non ne aveva fornit i altri di segno contrario, poiché l’eterogenea documentazione depositata non poteva essere ricollegata alla fattura emessa, riguardando genericamente incarichi professionali relativi a varie annualità comprese fra il 2004 e il 2006. 5.In questo primo procedimento il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi rispetto a cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

6. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione veniva notificato altro avviso di accertamento, contestando per l’anno d’imposta 2005 l’indebita detrazione d’iva per euro 40.800,00, correlata alla fattura per operazione oggettivamente inesistente emessa dal suo socio e amministratore [OSCURATO:PERSONA] ( pro c. n. 5638/2018 R.G. ) .

L’avviso di accertamento era notificato il 14-28/1/2011, oltre che alla società, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], quali soci della società in liquidazione. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione era stata cancellata dal registro delle imprese il 19/3/2008. 7.Con la sentenza n. 56 /20 12 la [OSCURATO:PERSONA] di Pesaroaccoglieva il ricorso presentato tanto dalla società (società già cancellata dal registro delle imprese) che dai due soci, ritenendo che la cancellazione dal registro delle imprese avesse efficacia “costitutiva” e che l’operato del professionista, che aveva emesso la fattura, fosse “conforme a legge”. 8.Con la sentenza n. 55/2017 la CTR delle Marche respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate.

L’appellante aveva sostenuto che la cancellazione non avesse comportato l’estinzione della società pendendo ancora rapporti giuridici e che l’Ufficio potesse ancora agire nei confronti della società cancellata in persona del liquidatore.

Il giudice di secondo gradoriteneva: -che l’impugnazione fosse stata proposta solo nei confronti della società e non anche nei confronti dei soci, sicché nei loro confronti la sentenza di primo grado eradefinitiva; - che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società, impedendo che la stessa possa agire o essere convenuta in giudizio.

Le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci per un fenomeno di tipo successorio e i soci ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; -che, essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso di accertamento, l’Ufficio non avrebbe potuto procedere nei confronti della società ma unicamente nei confronti dei soci, nei limiti della responsabilità prevista dalla legge e chenei loro confronti la sentenza non era stata impugnata.

9. Nel secondo procedimento l ’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, mentre i due ex soci hanno resistito con controricorso.

10. L e due caus e sono state avviate alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

11. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo ilricorrente del procedimento n. 21611/2017 R.G. e i controricorrenti del procedimento n. 5638/2018 R.G. ha nno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Appare opportuno trattare preliminarmente il procedimento relativo all ’avviso di accertamento societario.

Con il primo motivo, così rubricato: «nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 100 e 164 c.p.c. nonché dei principi del giusto processo, in relazione all’art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2909 c.c.; violazione dell’art. 65 DPR 600/73, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamenta che la pretesa erariale non era diretta, come ritenuto dalla sentenza, nei confronti della società ma nei confronti del liquidatore nonché ex socio di maggioranza della società.

Per quanto l’avviso fosse intestato alla società, era stato correttamente indirizzato al liquidatore ed ex socio.

Riconoscendo efficacia costitutiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese, la pretesa erariale doveva interpretarsi come rivolta contro il soggetto responsabile ai sensi dell’art. 2945 c.c.

Nel giudizio si erano costituiti i due soci e uno di loro anche nella qualità di legale rappresentante della società in liquidazione, sicché la sentenza deve ritenersi nulla anche laddove ha ritenuto definitiva la decisione emessa in primo grado nei confronti dei soci.

Il giudice di appello non poteva accertare l’esistenza di ungiudicato nei loro confronti solo perché non indicati nell’intestazione dell’atto.

2. Con il secondo motivo , così rubricato: « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. nonché dell’art. 65, commi 1 e 4, DPR 600/1973, falsa applicazione dell’art. [articolo non indicato], in relazione all’art. 360, comma n. 3 c.p.c.» , l’Agenzia delle entrate deduce che la sentenza, da un lato, oblitera il fenomeno successorio dei soci nelle obbligazioni sociali e, dall’altro, riconosce una responsabilità dei soci exart. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, peraltro nei soli limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione.

Secondo l’Agenzia, se si considera il fenomeno successorio fra società estinta e soci, non è necessario dimostrare, per agire contro i soci, che essi abbiano effettivamente ricevuto beni o somme in fase di liquidazione.

Il fatto che i soci abbiamo ricevuto somme o beni non influisce sulla loro legittimazione passiva a ricevere iure successionis le notifiche per la società. 3.Rispetto all’esame dei due motivi del ricorso appare pregiudiziale e assorbente la questione sulla legittimazione dell’exliquidatore della società a impugnare l’avviso di accertamento in nome e per conto della società estinta. 3.1 L’avviso di accertamento riguarda [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ed era stato notificato al legale rappresentante della società e ai due soci.

Il ricorso in appello individuava tuttavia come controparte unicamente la società in liquidazione (v. la prima pagina del ricorso in appello riportata a pag. 11 del ricorso per cassazione) e muoveva dal presupposto che la cancellazione della società non avesse determinato la sua estinzione (v. l’argomentazione difensiva dell’Agenzia appellante riportata a pag. 1 della sentenza di secondo grado).

Non è di conseguenza sostenibile che il processo fosse proseguito in appello anche nei confronti dei soci quali successori della società.

L’Agenzia delle entrate non li aveva individuati come parti appellate. 3.2 Esistono questioni di rito rilevabili in ogni stato e grado del processo perché riguardano vizi che discendono da violazioni che pregiudicano interessi super-individuali, che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo a nullità assolute.

Sono vizi attinenti ai presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo (Cass., Sez.

U., 24172/2025).

Nel caso in esame sia dalla sentenza impugnata che dal ricorso per cassazione risulta che la società fosse s tata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica al liquidatore dell’avviso di accertamento. 3.3 La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione, priva la stessa della capacità di stare in giudizio, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti (Cass., Sez.

U., 6070/2013, 6071/2013 e 6072/2013 ).

È stato anche precisato con specifico riferimento al processo tributario: «[…] l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali -ma si trasferiscono ai soci”, discendendone “che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente”, “dovendo invece escludersi la legittimazione ‘ad causam’ del liquidatore della società estinta […] il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale» (Cass. 9085/2025 e Cass. 16362/2020). 3.4 L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 sta bilisce: « Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».

Nel prevedere un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, c.c., differimento che opera con riguardo a tributi o contributi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, la disposizione ha introdotto u na finzione legale di mantenimento in vita della società.

Per la Corte costituzionale la disposizione non determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'amministrazione finanziaria e gli altri creditori sociali, poiché l'interesse fiscale perseguito dalle obbligazioni tributarie giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria (Corte Cost. 142/2020).

Trattandosi di norma sostanziale,si applica peraltro esclusivamente nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (il presupposto del differimento) sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13/12/2014 o in data successiva, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha efficacia retroattiva(Cass. 34549/2024, Cass. 4536/2020 e Cass. 6743/2015). 3.5 A seguito dell’estinzione della società, l’ex-socio è successore per il solo fatto di essere stato socioe non perché abbia ricevuto quote di liquidazionee il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponde delle obbligazioni della società solo nei limiti di quanto p ercepito .

Nel sistema tributario è necessario prendere in considerazione anche la norma speciale dell’art. 36 d.P.R. 602 del 1973 che delinea due diversi ipotesi di responsabilità di amministratori, liquidatori e soci.

La prima è una responsabilità civilistica per fatto proprio ex artt. 1176 e 1218 c.c. a carico dei soggetti che hanno ricoperto l’incarico di liquidatore o di amministratore.

La seconda è una responsabilità a carico dei soci, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali ovvero abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, e trova limite quantitativo nel valore deibeni loro assegnati.

Sia questa forma di responsabilità sia quella strettamente civilistica di tipo successorio dell’art. 2495 c.c. presuppongono ex art. 36, quinto comma d.P.R. 602 del 1973 che all’ex socio venga richiesto dall’Amministrazione i l pagamento delle imposte già gravanti sulla società cessata con apposito motivato avviso di accertamento (Cass., sez.

U., 3625/2025). 3.6 Il caso in esame si caratterizza per riguardare l’avviso di accertamento a una società e per il fatto che il ricorso introduttivo era stato proposto da un soggetto non più legittimato a rappresentarla.Il contenzioso non era proseguito in grado di appello, per le considerazioni svolte nel paragrafo 3.1, nei confronti dei soci.

Trovaallora applicazione il consolidato orientamento di questa Corte , secondo cui in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito a una pronuncia declinatoria di merito (Cass. 8055/2024, Cass.23365/2019, Cass. 33278/2018, Cass. 15844/2018 e Cass.5736/2016). 3.7 Non sussistendo la possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenzadella CTR delle Marche n. 55/2017 deve essere annullata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., dato che viene in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito.

4. Con riferimento al procedimento relativo all’avviso di accertamento notificato al professionista, con il primo motivo , rubricato «violazione dell’art. 336, 1° comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2905 c.c. sul giudicato»,il ricorrente lamenta che nel giudizio di primo grado “erano stateriunite in sentenza o comunque trattate congiuntamente” sia la posizione del contribuente che quella della [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso proposto dalla società era stato accolto sia per il motivo fondato sull a sua estinzione per cancellazione dal registro delle imprese sia per quello relativo alla fondatezza della pretesa erariale .

Secondo il ricorrente, dato che l’appello aveva riguardato entrambe le posizioni ma la sentenza non aveva preso posizione sull’imp u gnazione della società, doveva ritenersi definitivamente accertato quanto stabilitodalla sentenza di primo grado.

5. Il primo motivo non può essere accolto, sia per ragioni d’inammissibilità che d’infondatezza, nemmeno prendendo in considerazione le nuove deduzionidifensive svolte con la memoria integrativa. 5.1 A prescindere dal refuso costituito dal richiamo all’art. 2905 c.c. sul sequestro conservativo nei confronti del debitore e del terzo anziché all’art. 2909 c.c. sulla cosa giudicata, il ricorrente non precisa nella formulazione del motivo, in violazione del principio di autosufficienza ex dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., la sentenza su cui è fondata l’eccezione di giudicato e tanto meno il momento del passaggio in giudicatodella decisione.

Dalla sentenza impugnata non risulta che l’appello ave sse riguardato la distinta posizione della società e dal controricorso risultapiuttosto che i due giudizi fossero stati trattati separatamentee che la sentenza di primo grado nei confronti della società fosse stata impugnata e decisa in secondo grado con altra decisione. 5.2 Con la memoria integrativa, modificando la precedente prospettazione, la difesa del contribuente ha dedotto che il distinto avviso di accertamento , con cui l’Agenzia aveva contestato sia alla società che ai soci l’illegittimostorno della fattura per un’operazione oggettivamente inesistente, era stato deciso con la sentenza della CTP di Pesaro n. 56/2012, che aveva annullato l’avviso non solo perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese ma anche in quantol’operato dell’emittente la fattura era “conforme a legge”.

Dato che l’Agenzia aveva impugnato la sentenza solo nei confronti della società e l’appello era stato rigettato, l’accoglimento del ricorso di primo grado del contribuente dovevaritenersi passato in giudicato. 5.3 La nuova prospettazione del ricorrente individua il giudicato esterno nella sentenza della CTP di Pesaro n. 5 6 /2012 , non impugnata nei confronti del contribuente.

Muovendo da tale presupposto,il contribuente avrebbe allora dovuto documentare che il giudicato fosse stato eccepito nel giudizio di secondo grado perché, diversamente, la sentenza di appello impugnata n. 5 7 /2017 , pronunciatasiin difformità rispetto a quel giudicato , avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per revocazione .

In tema di impugnazioni, qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di merito e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità dal giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove (Cass., sez.

U., 21493/2010,Cass. 22506/2015 e Cass. 5370/2024 ). 5.4 Nonsi è formato alcun giudicato sulla legittimità dell’operazione posta in essere.

Quando un contribuente impugna un atto dell’ente impositore per vizi formali e sostanziali, l’operatività del giudicato deve essere verificata in base all’esito del giudizio.

Se l’accoglimento del ricorso dipende dall’insussistenza del fatto posto a base della pretesa fiscale, dall’errataqualificazione giuridica del fatto o da un fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa erariale , l’accertamento può operare anche in altri giudizi.

Se invece l’accoglimento dipende da vizi formali dell’azione amministrativa, non sono preclusi ulteriori accertamenti.

Non può dunque prescindersi dall’esito del giudizio avverso l’avviso di accertamento notificato alla società,perché il coinvolgimento in quel giudizio anche dei soci –unitariamente alla società cancellata - non avrebbe potuto averefinalità ulteriore da quella di rendere loro opponibile il giudicato societario.

Avendo dato erroneamente per presupposto che , nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, potesse ancora accertarsi il credito erarialedirettamente nei confronti della società,in persona del liquidatore, l’Agenzia delle entrat e non aveva fatto valere le responsabilità de i soci previste dall’art. 2495 c.c. e dall’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973,con uno specifico atto motivato previsto dall’art. 36, ultimo comma, d.P.R. cit. (cfr. Cass., sez.

U., 3625/2025). 5.5 Il proc. n. 5638/2018 r.g. relativo al ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR delle Marchen. 55/2017 si è concluso con una declaratoria d’inammissibilità del ricorso introduttivo.

È dunque incontestabile che non si sia formato alcun giudicato sull’avviso di accertamento societario che possa avere un’efficacia riflessa favorevolenei confronti dell’emittente la fattura. 6.Con il secondo motivo, rubricato « violazione dell’art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 54 D.P.R. 633/72 e 2727 e 2729 c.c. » , il ricorrente deduce che il giudice non ha indicato il fatto noto né gli elementi che costituivano la prova presuntiva dell’emissione della fattura per un’ operazion e oggettivamente inesistente.

Non ha nemmeno indicato perché tali elementi sarebbero, gravi, precisi e concordanti.

Si è limitato alla cronistoria di avvenimentiin sé leciti , del tutto normali, non idonei a dimostrare la volontà di evadere l’iva.

Secondo il ricorrente è stato rovesciato l’onere della prova, senza considerare che erano stati documentati numerosi incarichi professionalifra il 2003 e il 2004.

7. Il secondo motivo è inammissibile perché,nonostante i riferimenti a violazioni di legge, si risolve in una diretta censura contro la valutazione delle prove da parte del giudice di secondo grado. 7.1 In tema d’Iva, nel caso in cui sia erroneamente emessa fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non può avvalersi della procedura di cui all'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, che consente la regolarizzazione solo ove si tratti di operazioni effettive e reali, anche se venute meno in tutto o in parte, ma, in base al principio di cartolarità, di cui all'art. 21, comma 7, dello stesso decreto, è tenuto a versare l'imposta per l'intero ammontare indicato, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versata qualora venga accertato dal giudice di merito che sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, derivante dall'utilizzo della fattura ai fini della detrazione da parte del destinatario, quando la fattura non possa ritenersi emessa ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso decreto, ovvero quando sia stata emessa, ma tempestivamente ritirata dal destinatario, senza che quest'ultimo abbia potuto utilizzarla per finalità fiscali, o ancora quando l'Amministrazione abbia disconosciuto il diritto alla detrazione del destinatario con provvedimento definitivo o ritenuto legittimo con sentenza passata in giudicato(Cass. 10974/2019 e Cass. 7080/2020). 7.2Il ricorrente richiama, in primo luogo, gli artt. artt. 2727 e 2729 c.c.In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non per il fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede (I) ch e si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; (II) si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; (III)si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza(Cass. 21762/2025).

Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, qualora adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Per le Sezioni Unite la critica del ragionamento presuntivo non è consentita in sede di legittimità quando «si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo […], o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito»(Cass., sez.

U, 1758/2018).La censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, dovendo piuttosto fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio.Deve anche escludersi che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.Neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. 22366/2021, Cass. 14207/2024 e Cass. 21762/2025). 7.3Il ricorrente richiama anche l’art. 116 c.p.c.

Per giurisprudenza costante incombe su ll’Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria (Cass. 19214/2020, Cass. 10336/2025).

La violazione dell’art. 116 c.p.c.è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(Cass. 32106/2024). 7.4 Nel caso in esame il giudice di merito ha indicato gli elementi presuntivi che inducono a concludere che la fattura riguardasse prestazioni oggettivamenteinesistenti: la mancata esecuzione delle prestazioni(circostanza, invero , nemmeno contestata come risulta dall’esame del terzo motivo); l’assenza di qualsiasi pagamento; l’omesso versamento de l l’ I va e delle ritenute d’acconto; l’ interesse della società che aveva contabilizzato la fattura (amministrata proprio dal professionista che emetteva le fatturee avrebbe dovuto eseguire le prestazioni) a ridurre il debito Iva.

8. Con il terzomotivo, rubricato «violazione dell’art. 360, 1° co., n.3 c.p.c. sempre in relazione all’art. 54 D.P.R. 633/72 e agli artt. 2727 e 2729 c.c. (divieto del pr a esumptum de praeseumpto ) » , il ricorrente, dopo aver spiegato di aver emesso una fatturain acconto per prestazioni da espletare come progettista e direttore dei lavori di un edificio da costruire, denuncia che sia stata ritenuta prova presuntiva anche quella da cui parte il ragionamentoe che sarebbe stato necessario tener conto dei suoi abituali rapporti di lavoro con la società destinataria dellafattura.

9. Anche il terzo motivo è inammissibile. 9.1 Sui limiti entro cui è possibile censurare in sede di legittimità la prova presuntiva ci si è soffermati prendendo in esame il secondo motivo del ricorso.Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. 19993/2025, Cass.14788/2024 e Cass. 27982/2020). 9.2 Sempre scrutinando il secondo motivo, si è precisato che il giudice aveva indicato gli elementi indiziari che inducevano a ritenere le operazioni oggettivamente inesistenti.

Dal confronto fra il secondo e il terzo motivo si comprende, fra l’altro, che il ricorrente, da un lato, deduce che aveva depositato documentazione relativa ai numerosi incarichi professionali ricevuti fra il 2004 e il 2006 (v. ricorso, pag. 6) e, dall’altro, sostenga di aver emesso una fattura in acconto per prestazioni non ancora eseguite(v. ricorso, pag. 7).

La valutazione se le diverse circostanze evidenziate dal ricorrente fossero sufficienti per contrastare la prova presuntivasi risolve in un giudiziosulla prova sottratto al sindacato di legittimità.

La parte non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, anche per la sola mancata valutazione di un elemento indiziario, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio.

10. Sulle spese processuali questa Corte ha precisato che in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause la liquidazione per l’attività svolta prima della riunione deve liquidata separatamente per ciascuna causa, mentre un compenso unico può essere liquidato per la fase successiva alla riunione (Cass.13276/2018 e Cass. 17693/202). 10.1 Con riferimento al procedimento n. 5638/2018 R.G., stante il rilievo d'ufficio dell’improponibilità del ricorso in primo grado, le spese dell'intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti 10.2Quanto al procedimento n. 21611/2017 R.G. , i tre motivi sono inammissibili e tutta l’attività processuale della parte vittoriosa nel procedimento è precedente alla riunione.

I compensi in favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, possono essere liquidati nella somma di euro 4.100,00.

11. Rispetto al procedimento n. 21611/2017 R.G., sussistono i presuppostiprocessuali per imporre al contribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato.Nel procedimento n. 5638/2018 R.G. non ricorrono i presuppostiprocessuali per il versamento del doppio contributo sia perché la parte ricorrente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, sia perché la natura eccezionale della misura , in quanto sanzionatoria, ne impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

P.Q.M La Corte,sui due ricorsi riuniti : 1) con riguardo al procedimento n. 21611/2017 R.G. , dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità , liquidate nella somma di euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21611/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 54A25 H501Y ), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marchen. 57/2017, depositata il 7 / 2 /20 17 nonché sul ricorso iscritto al n.5638/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 54A25 H501Y ) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 59M64 D488A ) rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n. 55/2017,depositata il 7/2/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/ 2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si dispone preliminarmente la riunione, per la stretta connessione , dei procedimenti n. 21611/2017 R.G e n. 5638/2018 R.G. relativi agli avvisi di accertamento ricevuti rispettivamente dal professionista [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA] e i suoi sociper l’anno d’imposta 2005 in relazione a una stessa fattura per operazione oggettivamente inesistente. 2.Al geometra [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato un avviso di accertamento, recuperando a tassazione per l’anno d’imposta 200 5 l’Iva di euro 40.800,00 per una fattura per operazione oggettivamente inesistente emessa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (proc. n. 21611/2017 R.G. ). Il contribuente era l’amministratore della società e socio con una partecipazione del 99,99%. 3.Con la sentenza n. 55 /20 12 la [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro accoglieva il ricorso ritenendo che il geometra fosse “legittimato a prestare la propria opera all’interno dell’azienda“, il suo “operato[…] conforme alla legge” e che l a successiva emissione della nota di credito trovasse giustificazione nelmancato pagamento del credito professionaleper carenza di liquidità dell’impresa. 4.Accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, con la sentenza n. 57/2017 la CTR delle Marche respingeva il ricorso del contribuente. Il giudice di secondo gradorilevava: -che il recupero erariale dell’iva fosse adeguatamente motivato poiché la prestazione non era stata eseguita né la fattura pagata; non erano stati effettuati pagamenti né a titolo d’Iva né a titolo di ritenuta d’acconto mentre la fattura era stata successivamente stornata; l’emissione della fattura si spiegava con l’intento dell’amministratore di ridurre ildebito Iva della società; - che, a fronte del quadro probatorio , costituito da una pluralità di elementiindiziari, il contribuente non ne aveva fornit i altri di segno contrario, poiché l’eterogenea documentazione depositata non poteva essere ricollegata alla fattura emessa, riguardando genericamente incarichi professionali relativi a varie annualità comprese fra il 2004 e il 2006. 5.In questo primo procedimento il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi rispetto a cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 6. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione veniva notificato altro avviso di accertamento, contestando per l’anno d’imposta 2005 l’indebita detrazione d’iva per euro 40.800,00, correlata alla fattura per operazione oggettivamente inesistente emessa dal suo socio e amministratore [OSCURATO:PERSONA] ( pro c. n. 5638/2018 R.G. ) . L’avviso di accertamento era notificato il 14-28/1/2011, oltre che alla società, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], quali soci della società in liquidazione. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione era stata cancellata dal registro delle imprese il 19/3/2008. 7.Con la sentenza n. 56 /20 12 la [OSCURATO:PERSONA] di Pesaroaccoglieva il ricorso presentato tanto dalla società (società già cancellata dal registro delle imprese) che dai due soci, ritenendo che la cancellazione dal registro delle imprese avesse efficacia “costitutiva” e che l’operato del professionista, che aveva emesso la fattura, fosse “conforme a legge”. 8.Con la sentenza n. 55/2017 la CTR delle Marche respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate. L’appellante aveva sostenuto che la cancellazione non avesse comportato l’estinzione della società pendendo ancora rapporti giuridici e che l’Ufficio potesse ancora agire nei confronti della società cancellata in persona del liquidatore. Il giudice di secondo gradoriteneva: -che l’impugnazione fosse stata proposta solo nei confronti della società e non anche nei confronti dei soci, sicché nei loro confronti la sentenza di primo grado eradefinitiva; - che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società, impedendo che la stessa possa agire o essere convenuta in giudizio. Le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci per un fenomeno di tipo successorio e i soci ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; -che, essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso di accertamento, l’Ufficio non avrebbe potuto procedere nei confronti della società ma unicamente nei confronti dei soci, nei limiti della responsabilità prevista dalla legge e chenei loro confronti la sentenza non era stata impugnata. 9. Nel secondo procedimento l ’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, mentre i due ex soci hanno resistito con controricorso. 10. L e due caus e sono state avviate alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 11. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo ilricorrente del procedimento n. 21611/2017 R.G. e i controricorrenti del procedimento n. 5638/2018 R.G. ha nno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Appare opportuno trattare preliminarmente il procedimento relativo all ’avviso di accertamento societario. Con il primo motivo, così rubricato: «nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 100 e 164 c.p.c. nonché dei principi del giusto processo, in relazione all’art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2909 c.c.; violazione dell’art. 65 DPR 600/73, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamenta che la pretesa erariale non era diretta, come ritenuto dalla sentenza, nei confronti della società ma nei confronti del liquidatore nonché ex socio di maggioranza della società. Per quanto l’avviso fosse intestato alla società, era stato correttamente indirizzato al liquidatore ed ex socio. Riconoscendo efficacia costitutiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese, la pretesa erariale doveva interpretarsi come rivolta contro il soggetto responsabile ai sensi dell’art. 2945 c.c. Nel giudizio si erano costituiti i due soci e uno di loro anche nella qualità di legale rappresentante della società in liquidazione, sicché la sentenza deve ritenersi nulla anche laddove ha ritenuto definitiva la decisione emessa in primo grado nei confronti dei soci. Il giudice di appello non poteva accertare l’esistenza di ungiudicato nei loro confronti solo perché non indicati nell’intestazione dell’atto. 2. Con il secondo motivo , così rubricato: « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. nonché dell’art. 65, commi 1 e 4, DPR 600/1973, falsa applicazione dell’art. [articolo non indicato], in relazione all’art. 360, comma n. 3 c.p.c.» , l’Agenzia delle entrate deduce che la sentenza, da un lato, oblitera il fenomeno successorio dei soci nelle obbligazioni sociali e, dall’altro, riconosce una responsabilità dei soci exart. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, peraltro nei soli limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione. Secondo l’Agenzia, se si considera il fenomeno successorio fra società estinta e soci, non è necessario dimostrare, per agire contro i soci, che essi abbiano effettivamente ricevuto beni o somme in fase di liquidazione. Il fatto che i soci abbiamo ricevuto somme o beni non influisce sulla loro legittimazione passiva a ricevere iure successionis le notifiche per la società. 3.Rispetto all’esame dei due motivi del ricorso appare pregiudiziale e assorbente la questione sulla legittimazione dell’exliquidatore della società a impugnare l’avviso di accertamento in nome e per conto della società estinta. 3.1 L’avviso di accertamento riguarda [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ed era stato notificato al legale rappresentante della società e ai due soci. Il ricorso in appello individuava tuttavia come controparte unicamente la società in liquidazione (v. la prima pagina del ricorso in appello riportata a pag. 11 del ricorso per cassazione) e muoveva dal presupposto che la cancellazione della società non avesse determinato la sua estinzione (v. l’argomentazione difensiva dell’Agenzia appellante riportata a pag. 1 della sentenza di secondo grado). Non è di conseguenza sostenibile che il processo fosse proseguito in appello anche nei confronti dei soci quali successori della società. L’Agenzia delle entrate non li aveva individuati come parti appellate. 3.2 Esistono questioni di rito rilevabili in ogni stato e grado del processo perché riguardano vizi che discendono da violazioni che pregiudicano interessi super-individuali, che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo a nullità assolute. Sono vizi attinenti ai presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo (Cass., Sez. U., 24172/2025). Nel caso in esame sia dalla sentenza impugnata che dal ricorso per cassazione risulta che la società fosse s tata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica al liquidatore dell’avviso di accertamento. 3.3 La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione, priva la stessa della capacità di stare in giudizio, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti (Cass., Sez. U., 6070/2013, 6071/2013 e 6072/2013 ). È stato anche precisato con specifico riferimento al processo tributario: «[…] l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali -ma si trasferiscono ai soci”, discendendone “che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente”, “dovendo invece escludersi la legittimazione ‘ad causam’ del liquidatore della società estinta […] il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale» (Cass. 9085/2025 e Cass. 16362/2020). 3.4 L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 sta bilisce: « Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». Nel prevedere un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, c.c., differimento che opera con riguardo a tributi o contributi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, la disposizione ha introdotto u na finzione legale di mantenimento in vita della società. Per la Corte costituzionale la disposizione non determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'amministrazione finanziaria e gli altri creditori sociali, poiché l'interesse fiscale perseguito dalle obbligazioni tributarie giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria (Corte Cost. 142/2020). Trattandosi di norma sostanziale,si applica peraltro esclusivamente nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (il presupposto del differimento) sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13/12/2014 o in data successiva, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha efficacia retroattiva(Cass. 34549/2024, Cass. 4536/2020 e Cass. 6743/2015). 3.5 A seguito dell’estinzione della società, l’ex-socio è successore per il solo fatto di essere stato socioe non perché abbia ricevuto quote di liquidazionee il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponde delle obbligazioni della società solo nei limiti di quanto p ercepito . Nel sistema tributario è necessario prendere in considerazione anche la norma speciale dell’art. 36 d.P.R. 602 del 1973 che delinea due diversi ipotesi di responsabilità di amministratori, liquidatori e soci. La prima è una responsabilità civilistica per fatto proprio ex artt. 1176 e 1218 c.c. a carico dei soggetti che hanno ricoperto l’incarico di liquidatore o di amministratore. La seconda è una responsabilità a carico dei soci, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali ovvero abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, e trova limite quantitativo nel valore deibeni loro assegnati. Sia questa forma di responsabilità sia quella strettamente civilistica di tipo successorio dell’art. 2495 c.c. presuppongono ex art. 36, quinto comma d.P.R. 602 del 1973 che all’ex socio venga richiesto dall’Amministrazione i l pagamento delle imposte già gravanti sulla società cessata con apposito motivato avviso di accertamento (Cass., sez. U., 3625/2025). 3.6 Il caso in esame si caratterizza per riguardare l’avviso di accertamento a una società e per il fatto che il ricorso introduttivo era stato proposto da un soggetto non più legittimato a rappresentarla.Il contenzioso non era proseguito in grado di appello, per le considerazioni svolte nel paragrafo 3.1, nei confronti dei soci. Trovaallora applicazione il consolidato orientamento di questa Corte , secondo cui in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito a una pronuncia declinatoria di merito (Cass. 8055/2024, Cass.23365/2019, Cass. 33278/2018, Cass. 15844/2018 e Cass.5736/2016). 3.7 Non sussistendo la possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenzadella CTR delle Marche n. 55/2017 deve essere annullata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., dato che viene in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito. 4. Con riferimento al procedimento relativo all’avviso di accertamento notificato al professionista, con il primo motivo , rubricato «violazione dell’art. 336, 1° comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2905 c.c. sul giudicato»,il ricorrente lamenta che nel giudizio di primo grado “erano stateriunite in sentenza o comunque trattate congiuntamente” sia la posizione del contribuente che quella della [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso proposto dalla società era stato accolto sia per il motivo fondato sull a sua estinzione per cancellazione dal registro delle imprese sia per quello relativo alla fondatezza della pretesa erariale . Secondo il ricorrente, dato che l’appello aveva riguardato entrambe le posizioni ma la sentenza non aveva preso posizione sull’imp u gnazione della società, doveva ritenersi definitivamente accertato quanto stabilitodalla sentenza di primo grado. 5. Il primo motivo non può essere accolto, sia per ragioni d’inammissibilità che d’infondatezza, nemmeno prendendo in considerazione le nuove deduzionidifensive svolte con la memoria integrativa. 5.1 A prescindere dal refuso costituito dal richiamo all’art. 2905 c.c. sul sequestro conservativo nei confronti del debitore e del terzo anziché all’art. 2909 c.c. sulla cosa giudicata, il ricorrente non precisa nella formulazione del motivo, in violazione del principio di autosufficienza ex dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., la sentenza su cui è fondata l’eccezione di giudicato e tanto meno il momento del passaggio in giudicatodella decisione. Dalla sentenza impugnata non risulta che l’appello ave sse riguardato la distinta posizione della società e dal controricorso risultapiuttosto che i due giudizi fossero stati trattati separatamentee che la sentenza di primo grado nei confronti della società fosse stata impugnata e decisa in secondo grado con altra decisione. 5.2 Con la memoria integrativa, modificando la precedente prospettazione, la difesa del contribuente ha dedotto che il distinto avviso di accertamento , con cui l’Agenzia aveva contestato sia alla società che ai soci l’illegittimostorno della fattura per un’operazione oggettivamente inesistente, era stato deciso con la sentenza della CTP di Pesaro n. 56/2012, che aveva annullato l’avviso non solo perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese ma anche in quantol’operato dell’emittente la fattura era “conforme a legge”. Dato che l’Agenzia aveva impugnato la sentenza solo nei confronti della società e l’appello era stato rigettato, l’accoglimento del ricorso di primo grado del contribuente dovevaritenersi passato in giudicato. 5.3 La nuova prospettazione del ricorrente individua il giudicato esterno nella sentenza della CTP di Pesaro n. 5 6 /2012 , non impugnata nei confronti del contribuente. Muovendo da tale presupposto,il contribuente avrebbe allora dovuto documentare che il giudicato fosse stato eccepito nel giudizio di secondo grado perché, diversamente, la sentenza di appello impugnata n. 5 7 /2017 , pronunciatasiin difformità rispetto a quel giudicato , avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per revocazione . In tema di impugnazioni, qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di merito e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità dal giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove (Cass., sez. U., 21493/2010,Cass. 22506/2015 e Cass. 5370/2024 ). 5.4 Nonsi è formato alcun giudicato sulla legittimità dell’operazione posta in essere. Quando un contribuente impugna un atto dell’ente impositore per vizi formali e sostanziali, l’operatività del giudicato deve essere verificata in base all’esito del giudizio. Se l’accoglimento del ricorso dipende dall’insussistenza del fatto posto a base della pretesa fiscale, dall’errataqualificazione giuridica del fatto o da un fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa erariale , l’accertamento può operare anche in altri giudizi. Se invece l’accoglimento dipende da vizi formali dell’azione amministrativa, non sono preclusi ulteriori accertamenti. Non può dunque prescindersi dall’esito del giudizio avverso l’avviso di accertamento notificato alla società,perché il coinvolgimento in quel giudizio anche dei soci –unitariamente alla società cancellata - non avrebbe potuto averefinalità ulteriore da quella di rendere loro opponibile il giudicato societario. Avendo dato erroneamente per presupposto che , nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, potesse ancora accertarsi il credito erarialedirettamente nei confronti della società,in persona del liquidatore, l’Agenzia delle entrat e non aveva fatto valere le responsabilità de i soci previste dall’art. 2495 c.c. e dall’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973,con uno specifico atto motivato previsto dall’art. 36, ultimo comma, d.P.R. cit. (cfr. Cass., sez. U., 3625/2025). 5.5 Il proc. n. 5638/2018 r.g. relativo al ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR delle Marchen. 55/2017 si è concluso con una declaratoria d’inammissibilità del ricorso introduttivo. È dunque incontestabile che non si sia formato alcun giudicato sull’avviso di accertamento societario che possa avere un’efficacia riflessa favorevolenei confronti dell’emittente la fattura. 6.Con il secondo motivo, rubricato « violazione dell’art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 54 D.P.R. 633/72 e 2727 e 2729 c.c. » , il ricorrente deduce che il giudice non ha indicato il fatto noto né gli elementi che costituivano la prova presuntiva dell’emissione della fattura per un’ operazion e oggettivamente inesistente. Non ha nemmeno indicato perché tali elementi sarebbero, gravi, precisi e concordanti. Si è limitato alla cronistoria di avvenimentiin sé leciti , del tutto normali, non idonei a dimostrare la volontà di evadere l’iva. Secondo il ricorrente è stato rovesciato l’onere della prova, senza considerare che erano stati documentati numerosi incarichi professionalifra il 2003 e il 2004. 7. Il secondo motivo è inammissibile perché,nonostante i riferimenti a violazioni di legge, si risolve in una diretta censura contro la valutazione delle prove da parte del giudice di secondo grado. 7.1 In tema d’Iva, nel caso in cui sia erroneamente emessa fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non può avvalersi della procedura di cui all'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, che consente la regolarizzazione solo ove si tratti di operazioni effettive e reali, anche se venute meno in tutto o in parte, ma, in base al principio di cartolarità, di cui all'art. 21, comma 7, dello stesso decreto, è tenuto a versare l'imposta per l'intero ammontare indicato, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versata qualora venga accertato dal giudice di merito che sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, derivante dall'utilizzo della fattura ai fini della detrazione da parte del destinatario, quando la fattura non possa ritenersi emessa ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso decreto, ovvero quando sia stata emessa, ma tempestivamente ritirata dal destinatario, senza che quest'ultimo abbia potuto utilizzarla per finalità fiscali, o ancora quando l'Amministrazione abbia disconosciuto il diritto alla detrazione del destinatario con provvedimento definitivo o ritenuto legittimo con sentenza passata in giudicato(Cass. 10974/2019 e Cass. 7080/2020). 7.2Il ricorrente richiama, in primo luogo, gli artt. artt. 2727 e 2729 c.c.In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non per il fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede (I) ch e si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; (II) si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; (III)si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza(Cass. 21762/2025). Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, qualora adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Per le Sezioni Unite la critica del ragionamento presuntivo non è consentita in sede di legittimità quando «si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo […], o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito»(Cass., sez. U, 1758/2018).La censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, dovendo piuttosto fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio.Deve anche escludersi che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.Neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. 22366/2021, Cass. 14207/2024 e Cass. 21762/2025). 7.3Il ricorrente richiama anche l’art. 116 c.p.c. Per giurisprudenza costante incombe su ll’Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria (Cass. 19214/2020, Cass. 10336/2025). La violazione dell’art. 116 c.p.c.è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(Cass. 32106/2024). 7.4 Nel caso in esame il giudice di merito ha indicato gli elementi presuntivi che inducono a concludere che la fattura riguardasse prestazioni oggettivamenteinesistenti: la mancata esecuzione delle prestazioni(circostanza, invero , nemmeno contestata come risulta dall’esame del terzo motivo); l’assenza di qualsiasi pagamento; l’omesso versamento de l l’ I va e delle ritenute d’acconto; l’ interesse della società che aveva contabilizzato la fattura (amministrata proprio dal professionista che emetteva le fatturee avrebbe dovuto eseguire le prestazioni) a ridurre il debito Iva. 8. Con il terzomotivo, rubricato «violazione dell’art. 360, 1° co., n.3 c.p.c. sempre in relazione all’art. 54 D.P.R. 633/72 e agli artt. 2727 e 2729 c.c. (divieto del pr a esumptum de praeseumpto ) » , il ricorrente, dopo aver spiegato di aver emesso una fatturain acconto per prestazioni da espletare come progettista e direttore dei lavori di un edificio da costruire, denuncia che sia stata ritenuta prova presuntiva anche quella da cui parte il ragionamentoe che sarebbe stato necessario tener conto dei suoi abituali rapporti di lavoro con la società destinataria dellafattura. 9. Anche il terzo motivo è inammissibile. 9.1 Sui limiti entro cui è possibile censurare in sede di legittimità la prova presuntiva ci si è soffermati prendendo in esame il secondo motivo del ricorso.Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. 19993/2025, Cass.14788/2024 e Cass. 27982/2020). 9.2 Sempre scrutinando il secondo motivo, si è precisato che il giudice aveva indicato gli elementi indiziari che inducevano a ritenere le operazioni oggettivamente inesistenti. Dal confronto fra il secondo e il terzo motivo si comprende, fra l’altro, che il ricorrente, da un lato, deduce che aveva depositato documentazione relativa ai numerosi incarichi professionali ricevuti fra il 2004 e il 2006 (v. ricorso, pag. 6) e, dall’altro, sostenga di aver emesso una fattura in acconto per prestazioni non ancora eseguite(v. ricorso, pag. 7). La valutazione se le diverse circostanze evidenziate dal ricorrente fossero sufficienti per contrastare la prova presuntivasi risolve in un giudiziosulla prova sottratto al sindacato di legittimità. La parte non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, anche per la sola mancata valutazione di un elemento indiziario, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. 10. Sulle spese processuali questa Corte ha precisato che in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause la liquidazione per l’attività svolta prima della riunione deve liquidata separatamente per ciascuna causa, mentre un compenso unico può essere liquidato per la fase successiva alla riunione (Cass.13276/2018 e Cass. 17693/202). 10.1 Con riferimento al procedimento n. 5638/2018 R.G., stante il rilievo d'ufficio dell’improponibilità del ricorso in primo grado, le spese dell'intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti 10.2Quanto al procedimento n. 21611/2017 R.G. , i tre motivi sono inammissibili e tutta l’attività processuale della parte vittoriosa nel procedimento è precedente alla riunione. I compensi in favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, possono essere liquidati nella somma di euro 4.100,00. 11. Rispetto al procedimento n. 21611/2017 R.G., sussistono i presuppostiprocessuali per imporre al contribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato.Nel procedimento n. 5638/2018 R.G. non ricorrono i presuppostiprocessuali per il versamento del doppio contributo sia perché la parte ricorrente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, sia perché la natura eccezionale della misura , in quanto sanzionatoria, ne impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. P.Q.M La Corte,sui due ricorsi riuniti : 1) con riguardo al procedimento n. 21611/2017 R.G. , dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità , liquidate nella somma di euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co