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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08055/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6020/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della estinta [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del MOLISE - CAMPOBASSO n.98/2016 depositata i l 15/02/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., cancellata dal registro delle imprese di Campobasso il 23 settembre 2008, a seguito di verifica generale conclusasi con p.v.c. notificato il 1° agosto 2008, era attinta da due avvisi di accertamento, n.

NRD1330100429/2008 per l’a.i. 2006 e n.

NRN1030100358/2008 per l’a.i. 2005, in relazione ad omessa dichiarazione di ricavi derivante da sottofatturazione di vendite immobiliari ed al disconoscimento di costi ritenuti privi dei requisiti di certezza e determinazione.

La contribuente impugnava gli avvisi e la CTP di Campobasso, con sentenza n. 280/03/09 del 22 settembre 2009, depositata il 3 novembre 2009, disattesa l’eccezione preliminare dalla predetta formulata in punto di nullità degli stessi siccome notificati a società inesistente, procedendo ad esaminare il merito della controversia, accoglieva i ricorsi, compensando le spese.

Proponevano appello sia l’Ufficio in via principale sia la contribuente in via incidentale condizionata (cfr. fg. 2 della sentenza impugnata) al fine di ribadire l’eccezione preliminare.

La CTR, con la sentenza impugnata, così statuiva: “Rigetta l’appello.

Spese compensate”.

Essa, in motivazione, disattendendo la decisione del primo giudice circa “la ritualità delle notifiche effettuate nel domicilio della società”, riteneva che “l’eccezione preliminare formulata già in sede di prime cure d[ovesse] trovare accoglimento”: “in tale fattispecie – prosegue – l’accertamento è nullo perché intestato a un socio estinto e lo sono di conseguenza anche gli accertamenti intestati ai soci per la distribuzione degli utili”, né trova applicazione il D.Lgs. n. 175 del 2014; giusta la novella di cui al D.Lgs. n. 6 del 2004, “la cancellazione dal registro delle imprese” – conclude, citando giurisprudenza di legittimità – “produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti […]”.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo, cui resiste la contribuente, in persona dell’ex liquidatore VERINI Marco,con controricorso.

Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Secondo la ricorrente, la CTR ha erroneamente ritenuto che la CTP avesse applicato il D.Lgs. n. 175 del 2014.

In realtà la CTP aveva rilevato che gli avvisi erano stati regolarmente notificati alla società in persona del liquidatore entro un anno dalla cancellazione, nel rispetto dell’art. 2495 cod. civ.

“ratione temporis” vigente, ed altresì a tutti i soci.

Essa avrebbe quindi dovuto confermare la validità delle notifiche.

A fronte di tale motivo, deve, in via preliminare, essere d’ufficio dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, siccome proposto dalla contribuente allorquando era già estinta per cancellazione dal registro delle imprese.

Costituisce infatti insegnamento ormai consolidato quello a termini del quale “nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché, non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito” (“ex multis”, Cass. nn. 23365 del 2019 e 5736 del 2016).

Più in particolare, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla stessa, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Sez.

U nn. 6070 del 2013 e 4060 del 2010).

Per quanto concerne la legittimazione del liquidatore ad impugnare l'avviso di accertamento notificato alla società estinta, ad onta di un remoto ed isolato precedente contrario (Cass. n. 28187 del 2013, che propende comunque per “l'ammissibilità del ricorso introduttivo […,] esclusivamente ai fini della rilevabilità ‘ex officio’ della nullità dell[’att[o] in quanto emess[o] nei confronti di un soggetto ormai inesistente”), la successiva costante giurisprudenza ritiene che l'accertamento del difetto di “legitimatio ad causam” sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione e comporta, a norma dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (Cass., nn. 4853 del 2015; 21184 del 2014; 22863 del 2011; 14266 del 2006; 2517 del 2000).

Ricorre, dunque, un insanabile vizio originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia in rito (Cass., n. 15844 del 2018; 5736/2016), senza che, in contrario, a differenza di quanto opinato in ricorso, rilevi essere stati gli avvisi notificati anche ai soci, poiché i rapporti afferenti a questi sono distinti da quello afferente alla società, di cui solo, nel presente giudizio, si discute.

In definitiva, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado.

Le spese dell'intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, per il rilievo d'ufficio della improponibilità dell’originario ricorso.

P.Q.M.

Pronunciando sul r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6020/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della estinta [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del MOLISE - CAMPOBASSO n.98/2016 depositata i l 15/02/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., cancellata dal registro delle imprese di Campobasso il 23 settembre 2008, a seguito di verifica generale conclusasi con p.v.c. notificato il 1° agosto 2008, era attinta da due avvisi di accertamento, n. NRD1330100429/2008 per l’a.i. 2006 e n. NRN1030100358/2008 per l’a.i. 2005, in relazione ad omessa dichiarazione di ricavi derivante da sottofatturazione di vendite immobiliari ed al disconoscimento di costi ritenuti privi dei requisiti di certezza e determinazione. La contribuente impugnava gli avvisi e la CTP di Campobasso, con sentenza n. 280/03/09 del 22 settembre 2009, depositata il 3 novembre 2009, disattesa l’eccezione preliminare dalla predetta formulata in punto di nullità degli stessi siccome notificati a società inesistente, procedendo ad esaminare il merito della controversia, accoglieva i ricorsi, compensando le spese. Proponevano appello sia l’Ufficio in via principale sia la contribuente in via incidentale condizionata (cfr. fg. 2 della sentenza impugnata) al fine di ribadire l’eccezione preliminare. La CTR, con la sentenza impugnata, così statuiva: “Rigetta l’appello. Spese compensate”. Essa, in motivazione, disattendendo la decisione del primo giudice circa “la ritualità delle notifiche effettuate nel domicilio della società”, riteneva che “l’eccezione preliminare formulata già in sede di prime cure d[ovesse] trovare accoglimento”: “in tale fattispecie – prosegue – l’accertamento è nullo perché intestato a un socio estinto e lo sono di conseguenza anche gli accertamenti intestati ai soci per la distribuzione degli utili”, né trova applicazione il D.Lgs. n. 175 del 2014; giusta la novella di cui al D.Lgs. n. 6 del 2004, “la cancellazione dal registro delle imprese” – conclude, citando giurisprudenza di legittimità – “produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti […]”. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo, cui resiste la contribuente, in persona dell’ex liquidatore VERINI Marco,con controricorso. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la CTR ha erroneamente ritenuto che la CTP avesse applicato il D.Lgs. n. 175 del 2014. In realtà la CTP aveva rilevato che gli avvisi erano stati regolarmente notificati alla società in persona del liquidatore entro un anno dalla cancellazione, nel rispetto dell’art. 2495 cod. civ. “ratione temporis” vigente, ed altresì a tutti i soci. Essa avrebbe quindi dovuto confermare la validità delle notifiche. A fronte di tale motivo, deve, in via preliminare, essere d’ufficio dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, siccome proposto dalla contribuente allorquando era già estinta per cancellazione dal registro delle imprese. Costituisce infatti insegnamento ormai consolidato quello a termini del quale “nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché, non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito” (“ex multis”, Cass. nn. 23365 del 2019 e 5736 del 2016). Più in particolare, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla stessa, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Sez. U nn. 6070 del 2013 e 4060 del 2010). Per quanto concerne la legittimazione del liquidatore ad impugnare l'avviso di accertamento notificato alla società estinta, ad onta di un remoto ed isolato precedente contrario (Cass. n. 28187 del 2013, che propende comunque per “l'ammissibilità del ricorso introduttivo […,] esclusivamente ai fini della rilevabilità ‘ex officio’ della nullità dell[’att[o] in quanto emess[o] nei confronti di un soggetto ormai inesistente”), la successiva costante giurisprudenza ritiene che l'accertamento del difetto di “legitimatio ad causam” sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione e comporta, a norma dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (Cass., nn. 4853 del 2015; 21184 del 2014; 22863 del 2011; 14266 del 2006; 2517 del 2000). Ricorre, dunque, un insanabile vizio originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia in rito (Cass., n. 15844 del 2018; 5736/2016), senza che, in contrario, a differenza di quanto opinato in ricorso, rilevi essere stati gli avvisi notificati anche ai soci, poiché i rapporti afferenti a questi sono distinti da quello afferente alla società, di cui solo, nel presente giudizio, si discute. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, per il rilievo d'ufficio della improponibilità dell’originario ricorso. P.Q.M. Pronunciando sul r