CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA -sul ricors o iscritt o a l n. 21602 /20 17 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 54A25 H501Y ), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marchen. 56/2017, depositata il 7 / 2 /20 17 ; -sul ricorso iscritto al n. 21612/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 59M64 D488A ), rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n. 58/2017,depositata il 7/2/2017; nonché -sui ricors i iscritt i al n. 8922/2018 e al n. 8980/2018 R.G. propost i AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 54A25 H501Y ) , rispettivamente quale ex liquidatore della cessata EUR 3 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e quale ex liquidatore della cessata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n. 54/2017, depositata il 7/2/2017 e la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n. 53/2017, depositata il 7/2/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/ 2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si dispone preliminarmente la riunione dei procedimenti n. 21602/2017, 21612/2017, 8922/2018 e 8980/2018 R.G. I quattro procedimenti appaiono strettamente connessi perché attengono agli avvisi di accertamento indirizzati allesocietà a ristretta base sociale [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e ai loro soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2013. Il capitale sociale delle [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazioneera suddiviso fra il [OSCURATO:PERSONA] (33,33 %) e la coniuge [OSCURATO:PERSONA](66,667 %); anche il capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA] srlin liquidazione era suddiviso fra il [OSCURATO:PERSONA](99,99%) e la coniuge [OSCURATO:PERSONA] (0,010%). 2.Con riferimento al procedimento n. 8922/2018 R.G. a [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione veniva notificato un avviso di accertamento contestando, per l’anno d’imposta 20 1 3, l’omessa contabilizzazione di ricavi, l’omessa fatturazione di acconti, l’indebita detrazione dell’Iva correlata a fatture per operazioni inesistenti e l’omessa regolarizzazione di operazioni passive. L’avviso di accertamento intestato alla società veniva notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], al liquidatoreFabio [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 C on la sentenza n. 89 /20 09 la [OSCURATO:PERSONA] di Pesaroaccoglieva il ricorso presentato dalla società in liquidazione (società già cancellata dal registro delle imprese), ritenendo che la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data 19/3/2008, presentasse“efficacia costitutiva”. 2.2 Con la sentenza n. 54/2017 la CTR delle Marche respingeva sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate che l’appello incidentale della contribuente. Il giudice di secondo grado riteneva che, essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso di accertamento, l’Ufficio non avrebbe potuto procedere all’accertamento nei confronti della società. Non era sostenibile che, come argomentato dall’Ufficio , l’avviso fosse stato sostanzialmente diretto nei confronti del socio liquidatore. La compensazione delle spese processuali, contestata dall’appellante incidentale, si giustificava per il recente mutamento di giurisprudenza. 2.3 L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, rispetto a cui ha resistito con controricorso l’ex liquidatore [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con riferimento al procedimento n. 8980/2018 R.G. a [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione veniva notificato un avviso di accertamento contestando, per l’anno d’imposta 2013, l’omessa contabilizzazione di ricavi, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’indebita detrazione dell’iva correlata a fatture per operazioni inesistenti. L’avviso di accertamento intestato alla società – è specificato nella sentenza impugnata -veniva notificato il 23/12/2008. 3.1 C on la sentenza n. 87 /20 09 la [OSCURATO:PERSONA] di Pesaroaccoglieva il ricorso presentato dalla società in liquidazione (società già cancellata dal registro delle imprese), sempre con la motivazione che la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data 24/11/2005 , aveva avuto “efficacia costitutiva”. 3.2 Con la sentenza n. 5 3 /2017 la CTR delle Marche respingeva sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate che l’appello incidentale della contribuente con argomentazioni analoghe a quelle della sentenza n. 54/2017già citata. 3.3 L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi, rispetto a cui ha resistito con controricorso l’ex liquidatore [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con riferimento al procedimento n. 21602/2017 R . G ., a [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato un avviso di accertamento, con cui veniva recuperato a tassazione per l’anno d’imposta 20 1 3 il reddito di euro 589.276,00, costituito da utili non contabilizzati distribuiti al socioin proporzione delle quote possedute delle società a ristretto capitale sociale [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. I maggiori ricavi di [OSCURATO:SOCIETA] derivavano dalla rettifica dell’importo dichiarato per lavendita d’immobili alla clientela e quelli della EUR 3 Costruzionisrl per la cessione di un terreno edificabile a [OSCURATO:SOCIETA] . Al contribuente erainoltre contestata la contabilizzazione di note di creditorelative all’annullamento di tre fatture emesse nella veste di professionista in favore di una delle società partecipate . Per l’amministrazione lenote erano servite per elidere il debito d’imposta scaturente dalla contabilizzazione di fatture oggettivamente inesistenti. 4.1 Con la sentenza n. 88/2009 la [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro accoglieva il ricorso ritenendo dirimente l’annullamento, nell’ambito deigiudizi connessi, degli avvisi notificati alle società partecipatein conseguenza della loro estinzione. 4.2 Accogliendo l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e rigettando l’appello incidentale del contribuentesulle spese , con la sentenza n. 56/2017 la CTR delle Marche respingeva il ricorso del contribuente. Il giudice di appello riteneva: -che l’atto notificato al socio fosse autonomo rispetto a quelli notificati alle societàpartecipate perché riguardava utili realizzati e presuntivamente distribuiti in un momento in cui le società esistevano ed erano operative nonché il recupero della detrazione relativa a fatture emesse dallo stesso contribuente per operazioni oggettivamente inesistenti; -che, con riguardo al la rideterminazione del valore degli immobili venduti da [OSCURATO:SOCIETA], l’Ufficio aveva legittimamente proceduto , constatandodelle “inspiegabili discrasie” fra l’importo fatturato per la cessione degli immobil i agli acquirenti e l’importo dei mutu i ipotecari e periziedi stima; fra l’importo fatturato per la cessione di un’unità immobiliaree l’importo fatturato ad altro cliente che aveva acquistato un’unità di superficie commerciale minore; fra i valori dichiarati e quelli riportati in un prospetto informativo di una delle maggiori agenzie immobiliari della zona; -che anche con riguardo alla sottofatturazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della cessione del terreno edificabile a una terza societàemergevano “inspiegabili discrasie” fra l’importo fatturato e il contratto di mutuo ipotecario,supportato da una perizia di stima ; -che il contribuente si era limitato ad allegare in maniera generica , senza provarla, “un’incidenza negativa sulle cubature”di parte degli immobili ceduti e a contestare l’attendibilità del prospetto dell’agenzia immobiliare; -che trova applicazione la presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili non contabilizzatiin caso di società di capitali a ristretta base sociale; -che anche la contestazione sulle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti si fondava su una pluralità di elementi presuntivi,non superati dalle difese del contribuente. L’Ufficio aveva accertato che le fatture erano relative a prestazioni non effettuate . Il contribuente non aveva pagato l’ I va ma emesso note di credito . Lasocietà non aveva eseguito il versamento delle ritenute d’acconto né eseguito alcunaltro pagamento . Le fatture erano state utilizzate per consentire una diminuzione del debito Iva infavore della società partecipata. 4.3 Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi rispetto a cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 5. Con riferimento alla causa n. 21612/2017 r.g. a [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato un avviso di accertamento, con cui veniva recuperato a tassazione per l’anno d’imposta 2013 il reddito di euro 450.715,00, costituito da utili non contabilizzati distribuiti alla socia in proporzione delle quote possedute delle società a ristretto capitale sociale [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. Per gli utili non contabilizzati l’avviso era motivato come quello ricevuto dall’altro socio. 5.1 Con la sentenza n. 90 /2009 la [OSCURATO:PERSONA] di Pesaroaccoglieva il ricorso con una motivazione simile alla sentenza n. 88/2009 pronunciata nei confronti dell’altro socio. 5.2 Accogliendo l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e rigettando l’appello incidentale del contribuente sulle spese, con la sentenza n. 58/2017 la CTR delle Marche rigettava il ricorso della contribuente sulla base di considerazioni analoghe a quelle della sentenza n. 56/2017 relativa all’altro socio. 5.3 La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi rispetto a cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 6.Le quattro cause sono state avviate alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 7. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo le parti ricorrenti delle cause n. 21602/2017 e 21612/2017 r.g. e la parte controricorrente delle cause n. 8922/2018 e 8980/2018 r.g. hannodepositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Appare opportuno prendere in considerazione prima i procedimenti relativi agli avvisisocietari e poi quelli relativi ai soci. 2.Le eccezioni pregiudizial i del controricorrente d’inammissibilità dei ricorsiper cassazione proposti dall’Agenzia delle entrate relativi agli avvisi societari per la loro tardività non sono fondat e . L e sentenz e impugnatesono state pubblicate entrambe il 7 febbraio 2017 e non sono statenotificate. I ricorsi per cassazione sono stat i notificat i a mezzo PEC dall’Avvocatura dello Stato al difensore domiciliatario il 12 marzo 2018 in tutti e due i procedimenti . Posto che i ricors i introduttivi di primo grado era no stat i notificat i l’11 febbraio 2009, prima della data in entrata in vigore (4 luglio 2009) della legge n. 69 del 2009, trova applicazione il termine lungo annuale dell’art. 327 c.p.c. ratione temporis vigente. Considerata la sospensione feriale dei termini ex art. 1 legge n. 742 del 1969, a decorrere dall’anno 2015, dal 1° al 31 agosto, il termine per proporre impugnazione scadeva sabato 10 marzo 2018, prorogato sino a lunedì 12 marzo 2018 ai sensi dell’art. 155, quinto comma, c.p.c. 3.Nel procedimento n. 8922/2018 R.G. relativo a [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione: 3.1 con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza o del procedimento in violazione degli artt. 75, 83, 99 e 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamenta la nullità della sentenza per aver negato la legittimazione sostanziale e processuale del soggetto a cui l’atto era comunque stato notificato per la sua qualità di ex liquidatore e socio della società estinta; 3.2 c on il secondo motivo , rubricato « nullità della sentenza o del procedimento per omesso rilievo dell’inammissibilità del ricorso introduttivo perché tardivo, in violazione degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 218/97 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, anche in riferimento all’art.2495 c.c. e agli artt. 99, 100 e 101 c.p.c. in relazione all’art. 360, coma 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate deduce, in via gradata, che, ritenendo che l’accertamento con adesione fosse stato proposto da soggetto non legittimato, l’impugnazione avrebbe dovuto ritenersitardiva perché non dovrebbe conteggiarsi il termine di 90 giorni di proroga accordato alla società per effetto della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione; 3.3 c on il terzo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e 36 del DPR n. 602/1973 nonché dell’art. 65 PDR 600/73, in relazione all’art. 360, coma 1, n. 3 c.p.c.», l’Agenzia eccepisce che, tenuto conto della notifica al liquidatore e socio di maggioranza ed emergendo la colpa del socio- liquidatore dalla parte motiva dell’avviso, il giudice avrebbe dovuto valutare la responsabilità del liquidatore o del socio. 4.Rispetto all’esame dei tre motivi del ricorso appare pregiudiziale e assorbente la questione sulla legittimazione dell’ex liquidatore della società a impugnare l’avviso di accertamento in nome e per conto della società estinta. 4.1 L’avviso di accertamento riguarda [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, era stato notificato al liquidatore ed era stato da lui impugnato (v. ricorso per cassazione, pag. 10 e 13, ove sono riportati l’intestazione dell’avviso di accertamento e del ricorso introduttivo di primo grado). Anche il ricorso in appello individuava come controparte la società in liquidazione in persona del liquidatore e muoveva dal presupposto che la cancellazione della società non avesse determinato la sua estinzione. Non è di conseguenza sostenibile che il processo vertesse sulla responsabilità personale dell’exliquidatore o dell’ex socio della società estinta . 4.2 Esistono questioni di rito rilevabili in ogni stato e grado del processo perché riguardano vizi che discendono da violazioni che pregiudicano interessi super-individuali, che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo a nullità assolute. Sono vizi attinenti ai presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo (Cass., Sez. U., 24172/2025). Nel caso in esame sia dalla sentenza impugnata che dal ricorso per cassazione risulta che la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica al liquidatore dell’avviso di accertamento. 4.3 La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione, priva la stessa della capacità di stare in giudizio, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti (Cass., Sez. U., 6070/2013, 6071/2013 e 6072/2013 ). È stato anche precisato con specifico riferimento al processo tributario: «[…] l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali -ma si trasferiscono ai soci”, discendendone “che i soci peculiarisuccessori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente”, “dovendo invece escludersi la legittimazione ‘ad causam’ del liquidatore della società estinta […] il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale» (Cass. 9085/2025 e Cass. 16362/2020). Per effetto del fenomeno successorio, il subentro riguarda i soci che rivestivano tale qualità al momento della cancellazione della società (Cass 24135/2025), mentre la cessazione della capacità processuale ad agire e a essere convenuta in giudizio in persona del liquidatore è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 13862/2025). 4.4 L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 sta bilisce: « Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». Nel prevedere un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, c.c., differimento che opera con riguardo a tributi o contributi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, la disposizione ha introdotto u na finzione legale di mantenimento in vita della società. Per la Corte costituzionale la disposizione non determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'amministrazione finanziaria e gli altri creditori sociali, poiché l'interesse fiscale perseguito dalle obbligazioni tributarie giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria (Corte Cost. 142/2020). Trattandosi di norma sostanziale,si applica peraltro esclusivamente nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (il presupposto del differimento) sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13/12/2014 o in data successiva, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha efficacia retroattiva (Cass. 34549/2024, Cass. 4536/2020 e Cass. 6743/2015). 4.5 A seguito dell’estinzione della società, l’ex-socio è successore per il solo fatto di essere stato socioe non perché abbia ricevuto quote di liquidazionee il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponde delle obbligazioni della società solo nei limiti di quanto p ercepito . Nel sistema tributario è peraltro necessario prendere in considerazione anche la norma speciale dell’art. 36 d.P.R. 602 del 1973, che delinea due diversi ipotesi di responsabilità di amministratori, liquidatori e soci. La prima è una responsabilità civilistica per fatto proprio ex artt. 1176 e 1218 c.c. a carico dei soggetti che hanno ricoperto l’incarico di liquidatore o di amministratore. La seconda è una responsabilità a carico dei soci, che hannoricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali ovvero abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidato ri durante il tempo della liquidazione, e trova limite quantitativo nel valore deibeni loro assegnati. Sia questa forma di responsabilità sia quella strettamente civilistica di tipo successorio dell’art. 2495 c.c. presuppongono ex art. 36, quinto comma d.P.R. 602 del 1973 che all’exsocio venga richiesto dall’Amministrazione i l pagamento delle imposte già gravanti sulla società cessata con motivato avviso di accertamento (Cass., sez. U., 3625/2025). 4.6 Il caso in esame concerne un avviso di accertamento nei confronti di una società, rappresentata dal suo ex liquidatore. Il ricorso introduttivo è stato proposto dal liquidatore che, all’epoca dell’introduzione della lite, era un soggetto non oramai non legittimato a rappresentare la società. Trova applicazione il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito (Cass. 8055/2024, Cass.23365/2019, Cass. 33278/2018, Cass. 15844/2018 e Cass.5736/2016). 4.7 Non sussistendo la possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenza della CTR delle Marche n. 54/2017 deve essere annullata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., dato che viene in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito. 5. Con riferimento al proc. n. 8980/2018 R.G. relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione i due motivi proposti dall’Agenzia delle entrate nei confronti dell’ex liquidatore sono del tutto simili al primo e al terzo motivo proposti dall’Agenzia nel procedimento n. 8922/2018 R.G. L’avviso di accertamento era stato notificato al liquidatore quale legale rappresentante della società. A nche in questo caso occorre rilevare d’ufficio pregiudizialmente la questione sulla legittimazione processuale dell’ex liquidatore a impugnare l’avviso di accertamento in nome e per conto della società estinta, pervenendo alla stessa conclusione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado. 6. Devono a questo punto essere esaminatigli otto motivi del ricorso iscritto al n.21602/2017 R.G. presentato dal socio [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo , rubricato « violazione dell’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2905 c.c. sul giudicato», il ricorrente lamenta che le decisioni che avevano accolto i ricorsi delle due società erano state confermate in appello e dunque erano passate in giudicato. L’imposizione a carico delle società e quella a carico del socio sono logicamente inscindibili . È stato violato il giudicato, che ha conferma to i redditi societari e il fatturato iva per il 2003. 7. Il primo motivo non è ammissibile , nemmeno prendendo in considerazione le nuove deduzioni svolte con la memoria integrativa. 7.1 A prescindere dal refuso , costituito dal richiamo all’ art. 2905 c.c. sul sequestro conservativonei confronti del debitore e del terzo anziché al l’art. 2909 c.c. sulla cosa giudicata, il motivo è inammissibile perché il ricorrente non precisa quando le sentenze della CTR delle Marche relative agli avvisi societari sarebbero passate in giudicato. Nel processo tributario, il passaggio in giudicato della sentenza, in mancanza di una previsione specifica, deve essere certificato secondo quanto previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, di modo che il segretario della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado deve certificare, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione(Cass. 3621/2019 e Cass. 9458/2025). 7.2 Correggendo quanto riportato nel primo motivo, con la memoriaintegrativa la difesa del ricorrente ha allegato che gli avvisi societari sono oggetto dei procedimenti n. 8922/2018 e 8980/2018 r.g., pendenti avanti questa Corte per l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate delle sentenze delle CTR delle Marche n. 53/2017 e 54/2017, che avevano confermato le decisioni di primo grado . Essendo prevista la discussione di tutti gli avvisi di accertamento nella stessa adunanza camerale, deve considerarsi che le sen tenze n. 53/2017 e 54/2017 sono destinate a divenire definitive per la tardività dei ricorsi per cassazione. 7.3 Anche qualora si muovesse dal presupposto del passaggio in giudicato delle sentenze relative agli avvisi societari,il primo motivo del ricorsorima rrebbe non accoglibile . Le sentenze della CTR delle Marche n. 53/2017 e 54/2017 erano state confermate perché gli avvisi di accertamento erano stati notificati alle società dopo la loro estinzione per cancellazione dal registro delle imprese e non per ragioniattinenti al merito della pretesa erariale. Occorre distinguere fra annullamento per motivi di merito e annullamento per motivi formali dell’avviso societario . Un annullamento per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società sancito con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci e quindi anche nel connesso giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo al suo reddito da partecipazione scaturente a seguito di rettifica operato nei confronti della società, in quanto l’accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal soci (Cass. 40844/2021 e Cass. 34549/2024 ). Nel caso di annullamento per motivi formali, in via esemplificativa per inesistenza della notifica, per errata intestazione dell'avvis o o l’estinzione della società in data antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento, la pronuncia non fa stato nei confronti dei soci, dovendosi ritenere che proprio la mancanza di un accertamento incontestabile sull’inesistenza nel merito della pretesa correlata ai ricavi non contabilizzati, impregiudicata la sorte dell’accertamento notificato alla società, può essere posto a base della pretesa nei confronti del socio e costituire, qua lora dimostrato dall’Ufficio, condizione legittimante della richiesta fiscale correlata al maggior reddito di partecipazione a carico del socio(Cass. 11680/2016, Cass.752/2021 e Cass. 10723/2021). 7.4 Occorre aggiungere che i ricors i dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenze della CTR delle Marche n. 53/2017 e 54/2017 sono stati definiti con declaratorie d’inammissibilità dei ricorsi introduttivi. È dunque incontestabile che non si sia formato alcun giudicato sugli avvisi societari che possa avere un’efficacia riflessa favorevoleal socio. 8. Con il secondo motivo, rubricato «violazione [dell’] art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2495 c.c. sulla responsabilità dei soci di una società dopo la sua estinzione», il ricorrente eccepisce che, essendo estintele società partecipate , delle obbligazioni sociali possono rispondere i soci ex art. 2945 c.c. solo per le somme loro distribuite in sede di liquidazione. 9. Il secondo motivo èinammissibile perché il socio è stato chiamato a rispondere di debiti tributari propri (IRPEF, addizionali e IVA), per non aver dichiarato redditi di capitali nonché per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti . Non è stata fatta valere la sua responsabilità ex art. 2495 c.c. , quale successore dell e due società partecipate,per obbligazioni facenti capo alle società . 10. Con il terzo motivo, rubricato «violazione dell’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 38 D.P.R. 600/73, 54 D.P.R. 633/72, 2727 e 2729 c.c. sulle prove presuntive», il ricorrente eccepisce che il giudice di appello non ha motivato sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi ; gli elementi di prova indicati sono uno e uno soltanto perogni fatto evasivo contestato. 11. Il terzo motivo è inammissibile per la sua contraddittorietà perché, da un lato, sostiene che per ogni fatto evasivo sussisterebbe un solo elemento indiziario e, dall’altro , dalla stessa elencazione proposta, non risulta che si trattasse un unico indizio. Erano stat i presi in considerazion e i mutui degli acquirenti, le perizie di stima degli immobilie un prospetto di un’agenzia immobiliare sui prezzi di mercato della zona. Dalla sentenza risulta anche che erano stat i confrontati i prezzi di appartamenti di diverse dimensioni. Evidenziato che gli indizi erano più di uno per ciascuna contestazione, occorre considerare che gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi. Nonostantel'art. 2729, primo comma c.c. , l'art. 38, quarto comma, d.P.R. 600 del 1973 e l'art. 54 d.P.R. 63 del 1972 si esprimano al plurale, l'Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica(Cass. 11162/2021, Cass. 23153/2018, Cass.3276/2018, Cass. 30803/2017 e Cass. 565/2014). 12. con il quarto motivo, rubricato « violazione dell’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., agli artt.2727 e 2729 c.c. e all’art. 38 D.P.R. 600/73»,il ricorrente denuncia che il prospetto d a ll’agenzia immobiliare, d’incerta provenienza , costituisce una mera stima , probabilmente predisposta a fini pubblicitari, da ritenersi inattendibile perché “ le abitazioni nuove avrebbero avuto aumenti di valore, tra il 2000 e 2003, di oltre il 50% (con oscillazioni del 10%)”. Non esiste una presunzione legale di corrispondenza fra prezzo di vendita e prezzo legale. 13. Anche il quarto motivo è inammissibile perché , nonostante i riferimenti a violazioni di legge, si risolve in una diretta censura contro la valutazione delle prove da parte del giudice di secondo grado. 13.1 In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non per il fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede (I) che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; (II) si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; (III)si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza(Cass. 21762/2025). Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, qualora adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Per le Sezioni Unite la critica del ragionamento presuntivo non è consentita in sede di legittimità quando «si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo […], o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito»(Cass., sez. U, 1758/2018).La censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, dovendo piuttosto fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio.Deve anche escludersi che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.Neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. 22366/2021, Cass. 14207/2024e Cass. 21762/2025). 13.2 Nel procedimento di valutazione della prova per presunzioni il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: la prima analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; la secondacomplessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta considerandoli in modo atomistico, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi(Cass. 8115/2025). Nel caso in esame parte ricorrente considera invece isolatamente un unico elemento indiziario, ne riassume il contenuto in modo poco comprensibile (non si comprende come l’oscillazione annuale del 10% possa essere compatibile con una variazione dei pre zzi tra il 2000 e il 2003 di oltre il 50%) e non tiene conto che il giudice di merito ha considerato, oltre il prospetto dell’agenzia immobiliare , i contratti di mutuoe le perizie di stima degli immobili compravenduti . Si trattava di elementi indiziari distinti, fra loro concordanti. 14. Con il quinto motivo, rubricato «violazione dell’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. e agli artt. 40 e 39 D.P.R. 600/73»,il ricorrente lamenta che la decisione della società acquirente [OSCURATO:SOCIETA], come risulta dall’atto di appello dell’Agenzia delle entrate, di definire con adesione la contestazione sull’imposta di registro non può essere opponibile al socio , trattandosidi un accertamento nei confronti di terzi . 15. Il quinto motivo è inammissibile perché la parte richiama il contenuto dell’atto di appello dell’Agenzia delle entrate e non la motivazione della sentenza impugnata. Nella motivazione della sentenza, a proposito della sottofatturazione della cessione di un terreno edificabile alla società [OSCURATO:SOCIETA], il giudice non menziona l’accertamento con adesione relativoall’imposta di registro. 16. Con il sesto motivo, rubricato «violazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo discusso tra le parti», il ricorrente si duoledi aver allegato al ricorso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 17/05, che aveva assolto l’amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] dal reato di costruzione abusiva,a seguito d’interventi in sanatoria per l’abbattimento di una pianta secolare, nonché le planimetrie degli immobili attestanti la riduzione dell e superfici edificabili. I due documenti giustificavano le “differenze di prezzo” degli appartamenti“ridotti”, dato che gli acquirenti avevano preteso una rilevante riduzione del prezzo di venditaa titolo di danni. 17. Il sesto motivo è inammissibile perché il ricorrente non fa riferimento a un fatto decisivo non esaminato ma critica un’eventuale insufficiente motivazione della sentenza con riferimento ad alcune prove documentali offerte. 17.1La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), seguita dalla giurisprudenza successiva (Cass. 27415/2018, Cass.19049/2022 e Cass. 17005/2024), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass.19049/2022). 17.2 Il ricorrente accenna a una riduzione dei prezzi di vendita per indennizzare gli acquirenti a seguito della necessità di ridurre le dimensionidelle unità immobiliari rispetto alle previsioni dei contratti preliminari. La circostanza appare presa in considerazione d a l giudice di appelloevidenziando che il contribuente aveva allegato ma non documentato la necessità di procedere a una riduzione delle cubature. La valutazione se i due documenti richiamati fossero sufficienti o no per dimostrareche i prezzi dichiarati dipendessero da eventi imprevisti verificatisi fra la conclusione dei contratti preliminari e i contratti definitivi, e se l’argomentazione difensiva rimanessecompatibile con quella sulla congruità dei prezzi dichiarati non rientra nel sindacato ammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 5. c.p.c. 18.Con il settimo motivo, rubricato «violazione dell’art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 54 D.P.R. 633/72 in relazione alla pretesa iva»,il ricorrente deduce che il giudice non ha indicato il fatto noto né gli elementi che costituivano la prova presuntiva dell’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Non ha nemmeno indicato perché tali elementi sarebbero, gravi, precisi e concordanti. Si è limitato alla cronistoria di avvenimenti in sé leciti. Non si c omprende perché il fatto che il socio svolgesse delle prestazioni come progettista e direttore dei lavori per [OSCURATO:SOCIETA] non fosse sufficiente per giustificare l’emissione delle fatture stornate. 19. Ilsettimo motivo è infondato. 19.1 In tema d’Iva, nel caso in cui sia erroneamente emessa fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non può avvalersi della procedura di cui all'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, che consente la regolarizzazione solo ove si tratti di operazioni effettive e reali, anche se venute meno in tutto o in parte, ma, in base al principio di cartolarità, di cui all'art. 21, comma 7, dello stesso decreto, è tenuto a versare l'imposta per l'intero ammontare indicato, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versata qualora venga accertato dal giudice di merito che sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, derivante dall'utilizzo della fattura ai fini della detrazione da parte del destinatario, quando la fattura non possa ritenersi emessa ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso decreto, ovvero quando sia stata emessa, ma tempestivamente ritirata dal destinatario, senza che quest'ultimo abbia potuto utilizzarla per finalità fiscali, o ancora quando l'Amministrazione abbia disconosciuto il diritto alla detrazione del destinatario con provvedimento definitivo o ritenuto legittimo con sentenza passata in giudicato(Cass. 10974/2019 e Cass. 7080/2020). 19.2 Incombe sull’Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria(Cass.19214/2020e Cass. 10336/2025). La violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, si alleghi che il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(Cass. 32106/2024). 19.3 Il giudice di merito ha i ndicato gli elementi che , valutati unitariamente e non in maniera atomistica, avevano indotto a ritenere le operazioni oggettivamente inesistenti: la mancata esecuzione delle prestazioni (circostanza, invero , nemmeno contestata,come risulta dall’esame dell’ottavo motivo); l’assenza di qualsiasi pagamento; l’ omesso versamento de l l’ I va e delle ritenute d’acconto; l’interesse della società che aveva contabilizzatole fatture (amministrata proprio dal professionista che emetteva le fatture e avrebbe dovuto eseguire le prestazioni) a ridurre il debito Iva. 20. Con l’ottavo motivo, rubricato «violazione dell’art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c. sempre in relazione all’art. 54 D.P.R. 633/72 e agli artt.2727 e 2729 c.c. (divieto del pr a esumptum de praeseumpto ) » , il ricorrente, dopo aver spiegato di aver emesso delle fatture in acconto per prestazioni da espletare come progettista e direttore dei lavori di un edificio da costruire, denuncia che sia stata ritenuta prova presuntiva anche quella da cui parte il ragionamento e che sarebbe stato necessario tener conto che l’emittente svolgeva la professione di geometra e aveva avuto abituali rapporti di lavoro con la società destinataria delle fatture. 21. L’ottavomotivo è inammissibile. Sui limiti entro cui è possibile censurare in sede di legittimità la prova presuntiva ci si è soffermati prendendo in esame il quarto motivo del ricorso. Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. 19993/2025, Cass.14788/2024 e Cass. 27982/2020).Scrutinando il settimo motivo, si è precisato che il giudice aveva indicato gli elementi indiziari che inducevano a ritenere le operazioni oggettivamente inesistenti . La valutazione se le diverse circostanze evidenziate dal ricorrente fossero sufficienti per contrastare la prova presuntivasi risolve in un giudiziosulla prova sottratto al sindacato di legittimità. La parte non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, anche per la sola mancata valutazione di un elemento indiziario, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. 22. Quanto al procedimento n. 21612/2017 R.G. , i sei motivi del ricorso della socia [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto sovrapponibili ai primi sei motivi del ricorso proposto dal socio [OSCURATO:PERSONA] e per le stesse ragioni non possono essere accolti, essendo tuttiinammissibili. 23. In conclusione il ricorso del socio [OSCURATO:PERSONA] ( proc . n. 21602/2017 R.G.)non può essere accolto in quanto sette motivi sono inammissibili e uno va rigettato; il ricorso della socia [OSCURATO:PERSONA] (proc. n. 21612/2017 R.G. ) deve essere dichiarato inammissibile in quanto tutti i sei motivi sono inammissibili mentre in relazione ai procedimenti n. 8922/2018 e 8980/2018 R.G. le sentenze devono essere cassate senza rinvio per l’inammissibilità dei ricorsi introduttividell’ex liquidatore d elle società . 24. Sulle spese processuali questa Corte ha precisato che in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause la liquidazione per l’attività svolta prima della riunione deve essere liquidata separatamente per ciascuna causa, mentre un compenso unico può essere liquidato per la fase successiva alla riunione (Cass.13276/2018 e Cass. 17693/202). Tutta l’attività processuale dell’Agenzia delle entrate, nei due giudizi in cui è risultata parte vittoriosa, è precedente alla riunione. I compensi, tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, possono essere liquidati nel procedimento n. 21602/2017 R.G. nella somma di euro 10.000,00 e nel procedimento n. 21612/2017 R.G. nella somma di euro 7.800,00. Nei restanti procedimenti, stante il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso introduttivo, le spese del giudizio devonoessere interamente compensate. 25. Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificatonel procedimento n. 21602/2017 R.G. nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e nel procedimento n. 21612/2017 R.G. nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Negli altri due procedimenti non ricorrono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo sia perché la parte ricorrente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, sia perché la natura eccezionaledella misura, in quanto sanzionatoria, ne impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. P.Q.M La Corte,sui quattro ricorsi riuniti: 1) c on riguardo al procedimento n. 21602/2017 R.G. , rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; 2) c on riguardo al procedimento n. 21612/2017 R. G. , dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità , liquidate nella somma di euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della s