CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23101/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. KG, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mattavelli;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Abruzzo n. 90/2025, depositata il 25 febbraio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] GmbH Co. KG presentava, in data 27aprile 2017, istanza al [OSCURATO:PERSONA] di Pescara per ottenere, ai sensidell’art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, il rimborso dell’IVA fatturatadai fornitori italiani in relazione all’anno d’imposta 2016, per l’importo diNumero registro generale 19493/2025Numero sezionale 5089/2026Numero di raccolta generale 23101/2026Data pubblicazione 13/07/2026euro 1.175.988,43. A seguito della formazione del silenzio-rifiutosull’istanza, la società proponeva ricorso dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Pescara, deducendo la spettanza del rimborsorichiesto e chiedendo la condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamentodella somma, oltre interessi e spese.Nel giudizio di primo grado si costituiva l’Agenzia delle entrate.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara, consentenza n. 408/02/2023, depositata il 27 giugno 2023, accoglieva ilricorso.2. – Avverso detta sentenza proponeva appello l’Agenzia delleentrate.Nel giudizio di secondo grado si costituiva la società contribuentechiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione di primogrado.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, consentenza n. 90/6/2025, depositata il 25 febbraio 2025, respingeval’appello dell’Ufficio.3. – L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo a due motivi.Resiste con controricorso la società contribuente.4. – Il Consigliere delegato ha formulato la proposta di definizioneanticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritenendo manifestamenteinfondati entrambi i motivi di ricorso.L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di decisione ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo ilrigetto del ricorso.La controricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 19493/2025Numero sezionale 5089/2026Numero di raccolta generale 23101/2026Data pubblicazione 13/07/20261. – Con il primo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112, 115 e132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 117, comma 7, Cost.,deducendo la nullità della sentenza per motivazione soltanto apparente esostanziale omissione di pronuncia sui presupposti legittimanti l’invocatorimborso.L’Agenzia espone che la controversia riguarda una richiesta dirimborso dell’IVA, per l’importo di euro 1.175.988,43, presentata daEisenmann Anlagenbau GmbH Co. KG ai sensi dell’art. 38-bis.2 deld.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento all’anno d’imposta 2016. Secondola ricorrente, il rimborso non era stato riconosciuto in difetto delladimostrazione, da parte della società istante, dei presupposti legittimantila pretesa, nonché della documentazione richiesta dall’Ufficio con nota del26 febbraio 2020. La ricorrente richiama, in particolare, la richiesta con laquale l’Ufficio aveva domandato la produzione di «debita documentazioneda cui si evinca che l’importo richiesto a rimborso è stato inserito tra leconcludere la procedura fallimentare». Deduce che la società, in faseistruttoria, non aveva prodotto tale documentazione, ma si era limitata atrasmettere, in data 22 novembre 2021, una risposta nella quale facevariferimento all’attestazione del curatore secondo cui il resoconto finale nonera stato ancora redatto in forma definitiva e presentato al Tribunale.L’Agenzia riporta altresì il contenuto della dichiarazione del curatorefallimentare, nella parte in cui questi affermava che il credito per IVAitaliana relativo al 2016, pari a euro 1.175.988,43, risultava dalle scritturecontabili consegnate dalla società al curatore in sede di assunzione delmandato; che, alla data della dichiarazione, il resoconto delle attività epassività concorsuali non era ancora stato redatto in forma definitiva epresentato al Tribunale; e che il credito IVA era agli atti della curatela eNumero registro generale 19493/2025Numero sezionale 5089/2026Numero di raccolta generale 23101/2026Data pubblicazione 13/07/2026sarebbe stato inserito in detto resoconto quando questo sarebbe statoredatto. Sulla base di tali elementi, si sostiene che la sentenza di primogrado aveva accolto il ricorso della contribuente con motivazioneapodittica, ritenendo pienamente dimostrata la spettanza del credito eprospettazione dell’Ufficio, essa non comprovasse l’avvenuto inserimentodel credito nel resoconto finale della procedura. L’appello dell’Agenzia,pertanto, aveva censurato la decisione di primo grado sia sotto il profilodella mancata produzione documentale richiesta, sia sotto il profilo delmancato assolvimento dell’onere della prova da parte della società istante.La ricorrente deduce che la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoavrebbe respinto l’appello mediante una motivazione solo graficamenteesistente, ma sostanzialmente apparente, poiché non avrebbe indicatol’iter logico seguito né avrebbe compiuto un vaglio critico e autonomodegli elementi posti a fondamento del diritto al rimborso. L’Agenziaassume, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe fatto applicazione delprincipio di non contestazione in modo erroneo, dando per scontata lasussistenza dei requisiti legittimanti il rimborso, nonostante l’Ufficioavesse espressamente contestato, già nei precedenti gradi di giudizio,l’idoneità della documentazione prodotta dalla contribuente.1.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero siNumero registro generale 19493/2025Numero sezionale 5089/2026Numero di raccolta generale 23101/2026Data pubblicazione 13/07/2026fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non sussiste alcun vizio di motivazione nei terminiprospettati, avendo la pronuncia esplicitato le ragioni poste alla base delladecisione sull’oggetto dell’impugnazione, né vi è alcun vizio di omessapronuncia sulla richiesta di rimborso, avendo la Corte trattato dellaquestione, e ciò a prescindere dalla correttezza in punto di diritto.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare unqualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto,ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio diomessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza visia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili(Cass. n. 27551/2024).2. – Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c.,nonché dell’art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972.La ricorrente deduce che, ove la motivazione della sentenzaimpugnata fosse ritenuta idonea a esprimere una effettiva ratio decidendi,la decisione sarebbe comunque affetta da error in iudicando. Inparticolare, la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 115 c.p.c., avendoNumero registro generale 19493/2025Numero sezionale 5089/2026Numero di raccolta generale 23101/2026Data pubblicazione 13/07/2026ritenuto non contestata la sussistenza del diritto al rimborso, nonostantel’Agenzia avesse contestato la mancata dimostrazione dei presuppostilegittimanti la pretesa. Secondo la ricorrente, le pagine dell’atto di appellorichiamate nel ricorso per cassazione dimostrerebbero l’insussistenza dellaritenuta non contestazione. L’Agenzia deduce, inoltre, la violazione degliartt. 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte di meritoavrebbe illegittimamente invertito l’onere della prova, gravante sullacontribuente in quanto soggetto che invoca il riconoscimento di un creditod’imposta. Secondo la ricorrente, in materia di rimborsi, la dimostrazionedei fatti costitutivi del diritto spetta al contribuente, non essendosufficiente l’esposizione della pretesa, né potendo ritenersi assolto l’onereprobatorio in difetto di idonea documentazione dimostrativa deipresupposti del rimborso. La ricorrente ribadisce che la richiesta formulatadall’Ufficio il 26 febbraio 2020 mirava ad acquisire documentazione dallaquale risultasse che l’importo richiesto a rimborso fosse stato inserito trale attività del resoconto finale prodotto dal curatore al Tribunale. Deduceche la contribuente non aveva prodotto il documento richiesto e che ladichiarazione del curatore, nella parte in cui affermava che il creditosarebbe stato inserito nel resoconto quando questo sarebbe stato redatto,non poteva costituire prova dell’avvenuto inserimento del credito nelresoconto finale. L’Agenzia censura la sentenza impugnata anche nellaparte in cui avrebbe attribuito alla dichiarazione del curatore una valenzaprobatoria non consentita dall’art. 2700 c.c. Deduce che taledichiarazione, oltre a non avere valore di fede privilegiata in ordine allasussistenza del credito, conterrebbe, al più, l’ammissione che il resocontofinale non era stato ancora redatto e che il credito IVA sarebbe statoinserito solo in futuro. Da ciò la ricorrente desume che la documentazioneprodotta in data 22 novembre 2021 non era completa né idonea adimostrare i presupposti del rimborso. La ricorrente sviluppa la censuracon riferimento all’art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendoNumero registro generale 19493/2025Numero sezionale 5089/2026Numero di raccolta generale 23101/2026Data pubblicazione 13/07/2026che la norma disciplina il rimborso dell’IVA assolta in Italia da soggettipassivi stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea e presuppone laverifica di condizioni oggettive e soggettive, positive e negative. Secondol’Agenzia, i commi 6 e 7 della disposizione attribuiscono all’Ufficio il poteredi chiedere integrazioni documentali, la cui individuazione deve avvenirecaso per caso, e, nella fattispecie, la pendenza di una proceduraconcorsuale in Germania giustificava la richiesta di informazioni qualificateprovenienti dal curatore. Secondo la prospettazione del ricorso, l’Ufficioaveva ritenuto necessario acquisire un’attestazione definitiva del curatoreal Tribunale circa la sussistenza del credito di rimborso, individuando taleinvece, aveva dichiarato che la procedura non era ancora pervenuta a talestadio e che il credito risultava dalle scritture contabili consegnate dallasocietà al momento dell’assunzione del mandato. L’Agenzia sostiene chetale informazione non era sufficiente, poiché proveniva dalle risultanzecontabili della società e non da una definitiva asseverazione del curatorecirca l’an e il quantum del credito.2.1. – Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fattinon contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art.116 c.p.c. (Cass. n. 16016/2021; Cass. n. 20867/2020).Numero registro generale 19493/2025Numero sezionale 5089/2026Numero di raccolta generale 23101/2026Data pubblicazione 13/07/2026Nel caso di specie, la Corte ha rigettato l’appello dell’Agenziaritenendo che il diniego del rimborso fosse fondato su un requisitomeramente formale non previsto dalla legge.In particolare, è stato evidenziato che il diritto al rimborso IVA delcontribuente non era contestato nel merito e risultava adeguatamenteprovato attraverso la documentazione prodotta. L’Amministrazione avevasubordinato il riconoscimento del credito al suo inserimento nel resocontofinale della procedura, ma tale condizione è stata considerata unadempimento ulteriore, privo di base normativa e non desumibile neppuredalla disciplina richiamata dall’Ufficio.Richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità e unionale, laCorte ha quindi affermato che il diritto al rimborso non può essere negatoper carenze formali, quando risultano integrati i requisiti sostanziali el’esistenza del credito è dimostrata.La motivazione si basa dunque non sul principio di non contestazione,ma sulla valutazione delle risultanze istruttorie riguardo alla questionedella sussistenza del credito, per cui appare evidente che la partericorrente miri a conseguire una inammissibile rivalutazione del merito.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile ilmotivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gliprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n.10927/2024). In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulleprove adottato dal giudice di merito, la valutazione del materialeprobatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra ipossibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per suanatura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante- costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice diNumero registro generale 19493/2025Numero sezionale 5089/2026Numero di raccolta generale 23101/2026Data pubblicazione 13/07/2026merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenzache, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione dimerito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità didiscutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi dimerito, sono state compiute le predette valutazioni.3. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.Essendo la decisione resa nell’ambito del procedimento per ladefinizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs.n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensidell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformitàalla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata alpagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., semprecome liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della sommadi cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende:Cass. n. 27195/2023). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000,00 percompensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15 per cento eaccessori come per legge.Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., alpagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore dieuro 18.000,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c. – al pagamento della somma di euro 5.000,00 infavore della Cassa delle ammende.Numero registro generale 19493/2025Numero sezionale 5089/2026Numero di raccolta generale 23101/2026Data pubblicazione 13/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del23 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]