CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08581/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di raccolta generale 8581/2026Data pubblicazione 07/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 1889/17, emessa dalla Commissionetributaria regionale della Calabria, depositata il 22 giugno 2017;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria pro-vinciale di Cosenza l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delleentrate aveva accertato nei suoi confronti maggiori imponibili ai finiIrpef, Iva e Irap per l’anno d’imposta 2008.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sia in ragione della mancataprova della notificazione dell’avviso di accertamento sia in ragione divizi della motivazione dell’atto impugnato.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, dinanzi alla qualel’Agenzia delle entrate propose appello, accolse il gravame, ritenendoinsussistenti i vizi denunciati dalla contribuente.4. Avverso la pronuncia del secondo [OSCURATO:PERSONA] ha pro-posto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, ulteriormenteillustrati da memorie ex art. 380-bis1 cod. proc. civ., a cui l’Agenziadelle entrate ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art.53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992» perché la sentenza impugnata haomesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello, solle-vata nel giudizio di secondo grado. Secondo la ricorrente l’appelloNumero registro generale 24676/2017Numero sezionale 9051/2025Numero di raccolta generale 8581/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’Agenzia fiscale, notificato a mezzo del servizio postale, era inam-missibile, e tale doveva essere dichiarato, perché l’appellante nonaveva dato prova, mediante produzione delle apposite ricevute, delladata di spedizione dell’atto di impugnazione, prova invece necessaria,per quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 22 e 53, comma2, d.lgs. n. 546 del 1992, ai fini della verifica della rituale costituzionein giudizio della parte appellante.2. Il motivo è infondato.2.1. Deve premettersi che la ricorrente, nel lamentare la mancata pro-duzione della ricevuta attestante la data di spedizione dell’atto di ap-pello, a suo avviso non surrogabile dall’avviso di ricevimento, si duolenon già di un’eventuale tardività dell’impugnazione, bensì dell’irritualitàdella costituzione in giudizio dell’appellante. Tale doglianza si fonda suquell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la ritualecostituzione in giudizio del ricorrente (e, ugualmente, dell’appellante)è ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte delresistente, con la conseguenza che, in difetto di prova della data dispedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, non sarebbepossibile il riscontro della tempestività della predetta costituzione e ilricorso (o, egualmente, l’appello) andrebbe dichiarato inammissibile (inquesti termini v., ex plurimis, Cass. n. 7373/2011; v. anche Cass. n.16758/2016).2.2. L’orientamento richiamato dalla ricorrente, peraltro già a suotempo contrastato da pronunce di legittimità di segno contrario (v., trale tante, Cass., n. 12185/2008 nonché Cass. n. 19138/2016), è statotuttavia superato dalle Sezioni unite di questa Corte che, accedendoappunto al diverso indirizzo, hanno chiarito che qualora la notificazionedel ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzoposta, il termine di trenta giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 22 delNumero registro generale 24676/2017Numero sezionale 9051/2025Numero di raccolta generale 8581/2026Data pubblicazione 07/04/2026d.lgs. n. 546 del 1992, dev’essere effettuato il deposito presso la se-greteria della commissione tributaria decorre non già dalla data dellaspedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del desti-natario (Cass., sez. un. n. 13452 del 2017).Le considerazioni testé esposte valgono anche per la costituzionedell’impugnante nel giudizio di appello, stante il richiamo dell’art. 53,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 alle modalità di costituzione discipli-nate dal precedente art. 22.2.3. Dal momento che nel caso di specie è pacifico che l’Agenzia delleentrate abbia depositato l’avviso di ricevimento relativo alla raccoman-data con la quale è stata eseguita la notificazione dell’atto di appello,e considerato che l’attuale ricorrente non contesta una costituzionedell’Ufficio appellante oltre il termine di trenta giorni dalla data di rice-zione dell’atto di impugnazione quale attestata nell’avviso di ricevi-mento, la doglianza della Aino non può che essere disattesa.2.4. Per completezza si osserva che questa Corte ha già avuto modo dichiarire che nel giudizio tributario la prova del perfezionamento dellanotifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante, nel terminedi cui all’art. 327 cod. proc. civ., è validamente fornita dall’elenco ditrasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste,non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distintacumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegnaall’ufficio postale (Cass. n. 22878/2017; Cass. n. 4151/2020; Cass. n.18837/2024). È stata così riconosciuta la piena equiparabilità, ai finidella prova della regolarità della notifica delle impugnazioni, della pro-duzione, in luogo delle singole ricevute di spedizione delle raccoman-date, di una distinta di spedizione degli appelli, recante gli estremi dellestesse, valendo l’indicazione in essa di destinatario, data e spese adpur in assenza di dicitura di avvenuta ricezione.Numero registro generale 24676/2017Numero sezionale 9051/2025Numero di raccolta generale 8581/2026Data pubblicazione 07/04/20262.5. Nel caso di specie, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo delgiudizio di secondo grado – esame consentito in ragione della naturaprocessuale del vizio denunciato con il motivo – emerge che l’Agenziafiscale ha effettivamente depositato in causa un documento denomi-nato “Elenco dei plichi assicurati raccomandati consegnati all’agenziapostale” nel quale figura anche il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] e, adesso associato, il numero della raccomandata con cui è stata eseguitala notifica dell’atto di appello; il documento reca un timbro dell’ufficiopostale di Cosenza riportante la data del 14 novembre 2014 sicché,alla luce dei superiori insegnamenti di questa Corte, deve ritenersi chequello sia il giorno dell’avvenuta spedizione del plico, con conseguenteinfondatezza della censura mossa dalla ricorrente di mancata provadella data di spedizione dell’atto.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazionedegli artt. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973 e 60, 1° comma,D.P.R. n. 600/1973» perché la sentenza impugnata ha apoditticamenteed erroneamente ritenuto valida la notificazione a mezzo posta dell’av-viso di accertamento impugnato «per il tramite del procedimento c.d.dell’avvenuta giacenza, per come documentato dall’Ente impositore”,quando invece l’ente impositore non aveva prodotto alcuna documen-tazione comprovante l’avvenuta ricezione da parte della contribuentedella raccomandata relativa alla comunicazione di avvenuto depositodel plico, documentazione invece necessaria in considerazione del fattoche l’agente postale non aveva potuto procedere alla consegna direttadell’atto per temporanea assenza del destinatario.4. Il motivo è infondato.4.1. Questa Corte ha affermato che, nell’ipotesi di nullità della notificadell’atto impositivo, tale nullità «è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c.,comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale,Numero registro generale 24676/2017Numero sezionale 9051/2025Numero di raccolta generale 8581/2026Data pubblicazione 07/04/2026postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita laconoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anchedalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell'attoinvalidamente notificato» (Cass. n. 1238/2014). Questa Corte haanche chiarito, estendendo gli effetti sananti non solo agli attiprocessuali, ma anche a quelli amministrativi come quello che vienequi in rilievo, che «la notificazione è una mera condizione di efficacia enon un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizionetributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessaè irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo» (Cass. n. 654/2014;v. anche Cass. 21071/2018).4.2. Nel caso di specie, l’eventuale invalidità della notificazione permancata prova dell’esito della spedizione della comunicazione diavvenuto deposito (cd. CAD) sarebbe stata sanata dall’avvenutaimpugnazione (peraltro sicuramente tempestiva, non constando chesiano state mai sollevate eccezioni di tardività) dell’avviso diaccertamento da parte della contribuente: profilo, questo, con cui laricorrente non si confronta, e che invece è di per sé dirimente, privandodi rilevanza le doglianze da essa formulate in merito alla ritualità dellanotifica.5. Con il terzo mezzo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 112 c.p.c.» poiché la sentenzaimpugnata, nel ritenere inconferenti le doglienze della ricorrente in me-rito agli studi di settore siccome non impiegati ai fini dell’accertamentotributario per cui è causa, ha svolto un’argomentazione incoerente conle censure che erano state mosse dalla contribuente, nessuna dellequali attinente all’utilizzo degli studi di settore. Ne sarebbe derivata, agiudizio della ricorrente, una motivazione figurativa e meramente ap-parente.Numero registro generale 24676/2017Numero sezionale 9051/2025Numero di raccolta generale 8581/2026Data pubblicazione 07/04/20266. Il motivo è, per un verso, inammissibile, e, per altro verso, infon-dato.6.1. È inammissibile perché la ricorrente, da un lato, deduce la viola-zione dell’art. 112 cod. proc. civ. ma non indica quali sarebbero le do-mande o le eccezioni che il giudice d’appello avrebbe omesso di esa-minare, dall’altro, richiama il motivo di censura di cui all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. senza però specificare quale sarebbe ilfatto storico di cui il giudice non avrebbe tenuto conto e il cui esameavrebbe invece condotto con elevata probabilità ad una decisione di-versa.6.2. Si osserva, poi, che il motivo è formulato in termini assai incerti econfusi, facendo esso riferimento ad un vizio – la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. – che viene ricondotto ad un motivo di ricorso percassazione – quello di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. – in cuinon è sussumibile. È infatti appena il caso di ricordare che «in tema diricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorreove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provve-dimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comun-que indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda osull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa mo-tivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi siastato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incom-prensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»(Cass. n. 27551/2024).6.3. Il motivo è comunque infondato giacché il riferimento contenutonella sentenza impugnata agli studi di settore e alla loro inconferenzaNumero registro generale 24676/2017Numero sezionale 9051/2025Numero di raccolta generale 8581/2026Data pubblicazione 07/04/2026nel caso di specie, in cui tali studi «non sono stati utilizzati dai finan-zieri», lungi dal dimostrare un’incoerenza della motivazione rispettoalle censure mosse dalla contribuente, è servito a superare uno degliargomenti posti a fondamento della sentenza appellata, che inveroaveva ravvisato un vizio di motivazione dell’avviso di accertamento im-pugnato per essersi esso «limitato a far propri i rilievi sollevati dai ver-balizzanti nel PVC, fondati a sua volta su presunzioni basate sull’appli-cazione degli studi di settore, senza svolgere ulteriori indagini».7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art.42 del D.P.R. n. 600/1973» poiché la sentenza impugnata non ha va-lutato una serie di specifici rilievi contro l’avviso di accertamento, chela contribuente aveva svolto sin dal giudizio di primo grado.8. Il motivo è infondato.Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di di-scussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esami-nato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va quindiescluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione dellaparte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestareil proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinatasituazione giuridica (Cass. n. 2961/2025).Alla luce del principio testé esposto – e fermo restando che la questionedella fondatezza della pretesa impositiva è stata oggetto di esame daparte della CTR, che ha invero ritenuto legittimo il richiamo operatodall’Ufficio alle conclusioni del processo verbale di constatazione – il fattoche il giudice non si sia espresso sulle argomentazioni della Aino volte aNumero registro generale 24676/2017Numero sezionale 9051/2025Numero di raccolta generale 8581/2026Data pubblicazione 07/04/2026evidenziare le criticità dell’accertamento fiscale non dà luogo ad alcun viziocensurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.9. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 112 c.p.c.» poichéi giudici d’appello non hanno esaminato tutte le censure mosse dallacontribuente nel giudizio di secondo grado, e, in particolare quelle ri-guardanti: - la violazione degli artt. 53, 18 e 20 d.lgs. n. 546 del 1992per essere l’atto di appello carente di alcune necessarie indicazioni con-tenutistiche, - l’illegittimità dell’avviso di accertamento per non avermotivato il rigetto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 12della legge n. 212 del 2000, - l’illegittimità dell’avviso per violazionedell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, - la violazione dell’art. 42 d.P.R.n. 600 del 1973, - l’errata e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1,lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 pernon avere l’Ufficio tenuto conto di taluni costi nella rideterminazionedel reddito netto, - l’errata e falsa applicazione dell’art. 110, comma 8,Tuir per avere l’Ufficio rettificato, in sede di accertamento per gli anni2005, 2006 e 2007, le rimanenze finali della contribuente, senza poitenerne conto in sede di rideterminazione delle rimanenze iniziali perl’anno d’imposta 2008, oggetto dell’accertamento contestato.10. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.10.1. La ricorrente afferma che «La sentenza d’appello non ha esami-nato affatto le questioni sopra riportate che erano state prospettatenelle controdeduzioni depositate in data 22/12/2014 (doc. n. 8) e nellamemoria del 5/6/2017 (doc. n. 9), benché fossero singolarmente ed,a maggiore ragione, complessivamente rilevanti per valutare la legitti-mità o meno dell’accertamento”. Omette, tuttavia, di indicare se e dovele questioni di cui trattasi (a parte quella riguardante la validità dell’attodi appello) siano state proposte nel giudizio di primo grado. Così comeNumero registro generale 24676/2017Numero sezionale 9051/2025Numero di raccolta generale 8581/2026Data pubblicazione 07/04/2026omette di chiarire l’esatto contenuto di tali questioni, illustrate in ri-corso con la mera citazione della norma di legge di cui si assume laviolazione o con scarne indicazioni esplicative che non ne consentonouna precisa comprensione.10.2. Tali omissioni – che non permettono di verificare né la precisaportata delle questioni su cui si lamenta l’omessa pronuncia, né la loroammissibilità in sede di appello in relazione al divieto di ius novorumdi cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – conducono alladeclaratoria di inammissibilità del motivo per difetto di specificità.Va infatti rammentato il costante insegnamento di questa Corte se-condo cui «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosuffi-cienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione dierrores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e deidocumenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il finelegittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantirela certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, sal-vaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di ac-cesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inci-derne la stessa sostanza» (Cass. n. 21346/2024; v. anche Cass. n.3612/2022).11. Non è esaminabile, poi, l’ulteriore deduzione, articolata dalla ricor-rente nelle proprie memorie illustrative ex art. 380-bis1, cod. proc. civ.e volta ad evidenziare asseriti errori di calcolo contenuti nel processoverbale di constatazione che sarebbero stati riconosciuti dalla stessaamministrazione finanziaria nel corso del giudizio di merito. Invero lamemoria di cui all’art. 380-bis1 cod. proc. civ. ha la funzione – al paridella memoria prevista dall’art. 378 cod. proc. civ., sussistendo identitàdi ratio – di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debi-tamente enunciati nel ricorso, e non già di integrarli (tra le tante, Cass.n. 30780/2018; Cass. n. 17959/2025).Numero registro generale 24676/2017Numero sezionale 9051/2025Numero di raccolta generale 8581/2026Data pubblicazione 07/04/202612. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in-serito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025Il Presidente