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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18837/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12250/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale del Veneto n. 1682/19/2015,depositata il 10 novembre 2015 ; [OSCURATO:PERSONA] –IRES-IVA-IRAP2008.

R.G.

N.12250/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del6 marzo 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso, in data 2 aprile 2013 notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.

T6X04VP00094 e l’atto di contestazione n.

T6XCOVP00227, con i quali l’ente impositore addebitava al suddetto contribuente, quale socio obbligato e responsabile in solido per avere compiuto atti in nome e per conto dell’associazione ricreativa PM22, di cui era socio e che era stata sottoposta a verifica fiscale, importi a titolo di IRES, IVA ed IRAP e sanzioni pecuniarie perl’anno 2008 per € 41.554,54, oltre a sanzioni pecuniarie, portate dall’atto di contestazione, per € 3.754,80.

2. Avverso i suddetti atti [OSCURATO:PERSONA] proponeva separati ricorsi dinanzi alla Commissione T ributaria P rovinciale di Treviso la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 503/03/2014, pronunciata il 12 maggio 2014 e depositata il 23 giugno 2014, li accoglieva, annullando gli atti impugnati.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1682/19/2015, pronunciata il 3 novembre 2015 e depositata in segreteria il 10 novembre 2015, accoglieva l’appello, dichiarando la legittimità dell’accertamento operato dall’Agenzia.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base due motivi(ricorso notificato il 10-12 maggio 2016).

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

R.G.

N.12250/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 è stata fissata per la trattazione l’udienza in camera di consiglio del6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380- bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 5, e 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 6 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, e dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.

Eccepisce, in particolare, la nullità dell’impugnata sentenza, per tardiva proposizione dell’appello da parte dell’Agenzia delle Entrate.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ. e degli artt.2702 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.

Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva errato nell’interpretare la documentazione acquisita agli atti del giudizio, in quanto, nell’unico contratto evidenziato nell’avviso di accertamento, egli avrebbe agito non già in nome e per conto dell’associazione PM22, ma in nome proprio, essendo egli il soggetto che aveva sublocato l’immobile a tale associazione.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo è infondato.

Sostiene il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva rigettato l’eccezione di inammissibilità (per tardività) del R.G.

N.12250/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso in appello, in quanto l’Agenzia delle Entrate non aveva provato la spedizione dell’atto in data 9 febbraio 2015 (ultimo giorno utile), avendo depositato soltanto una “distinta” dell’ufficio postale contenente l’indicazione di tutte le raccomandate spedite quel giorno, e non la ricevuta di spedizione della raccomandata a/r riguardante lo specifico ricorso in appello in questione; tale distinta, pertanto, non sarebbe stata idonea a provare la data di spedizione in quella data.

Sostiene ancora il ricorrente che l’avviso di ricevimento conteneva sì, quale data di spedizione, quella del 9 febbraio 2015, ma esso non recava alcun timbro postale, nel mentre l’unica data recante tale timbro era quella dell’11 febbraio 2015, ossia la data di ricevimento da parte del destinatario.

Sul punto, deve tuttavia rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all'art.327 cod. proc. civ. , è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale» (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4151).

Correttamente, pertanto, la C.T.R. ha ritenuto provata la tempestività della presentazione dell’appello sulla base della sola distinta postale, riportante la data di consegna del plico all’Ufficio postale del 9 febbraio 2015 (termine ultimo per la proposizione dell’appello).

Peraltro, nel caso di specie, la C.T.R. ha verificato – con accertamento di fatto insindacabile in R.G.

N.12250/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questa sede –che l’Agenzia aveva depositato in giudizio anche la singola ricevuta di spedizione, contenente anch’essa la data del 9 febbraio 2015.

2.2. Il secondo motivo è invecefondato.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risulta sì socio della PM22, ma non ha compiuto alcun atto gestionale per conto dell’associazione.

L’unico atto rilevante è un contratto di sublocazione di un immobile, in cui egli risulta però come sublocatore in nome e per conto proprio. [OSCURATO:PERSONA] , invero, ha preso in locazione un immobile dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., e successivamente ha sublocato tale immobile all’associazione PM22 (che è intervenuta nel contratto a mezzo del proprio legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]).

Non risulta, peraltro, ai fini dell’affermazione della responsabilità ex art. 38 cod. civ., che il ricorrenteabbia preso in locazione l’immobile “spendendo” il nome dell’associazione, o abbia assunto obbligazioni in nome e per conto di questa.

Ne consegue, pertanto, che il Carniel non possa essere considerato responsabile in solido con l’Associazione PM22 per i debiti tributari di quest’ultima, in applicazione dell’art. 38 cod. civ., non risultando il compimento di atti gestori da parte dello stesso.

3. Il ricorso è quindi fondato; non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente, ed il conseguente annullamento degli atti impugnati.

R.G.

N.12250/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Spese compensate per i gradi di merito.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dal contribuente e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12250/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale del Veneto n. 1682/19/2015,depositata il 10 novembre 2015 ; [OSCURATO:PERSONA] –IRES-IVA-IRAP2008. R.G. N.12250/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del6 marzo 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso, in data 2 aprile 2013 notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. T6X04VP00094 e l’atto di contestazione n. T6XCOVP00227, con i quali l’ente impositore addebitava al suddetto contribuente, quale socio obbligato e responsabile in solido per avere compiuto atti in nome e per conto dell’associazione ricreativa PM22, di cui era socio e che era stata sottoposta a verifica fiscale, importi a titolo di IRES, IVA ed IRAP e sanzioni pecuniarie perl’anno 2008 per € 41.554,54, oltre a sanzioni pecuniarie, portate dall’atto di contestazione, per € 3.754,80. 2. Avverso i suddetti atti [OSCURATO:PERSONA] proponeva separati ricorsi dinanzi alla Commissione T ributaria P rovinciale di Treviso la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 503/03/2014, pronunciata il 12 maggio 2014 e depositata il 23 giugno 2014, li accoglieva, annullando gli atti impugnati. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1682/19/2015, pronunciata il 3 novembre 2015 e depositata in segreteria il 10 novembre 2015, accoglieva l’appello, dichiarando la legittimità dell’accertamento operato dall’Agenzia. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base due motivi(ricorso notificato il 10-12 maggio 2016). L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. R.G. N.12250/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 è stata fissata per la trattazione l’udienza in camera di consiglio del6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380- bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 5, e 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 6 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, e dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Eccepisce, in particolare, la nullità dell’impugnata sentenza, per tardiva proposizione dell’appello da parte dell’Agenzia delle Entrate. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ. e degli artt.2702 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva errato nell’interpretare la documentazione acquisita agli atti del giudizio, in quanto, nell’unico contratto evidenziato nell’avviso di accertamento, egli avrebbe agito non già in nome e per conto dell’associazione PM22, ma in nome proprio, essendo egli il soggetto che aveva sublocato l’immobile a tale associazione. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è infondato. Sostiene il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva rigettato l’eccezione di inammissibilità (per tardività) del R.G. N.12250/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso in appello, in quanto l’Agenzia delle Entrate non aveva provato la spedizione dell’atto in data 9 febbraio 2015 (ultimo giorno utile), avendo depositato soltanto una “distinta” dell’ufficio postale contenente l’indicazione di tutte le raccomandate spedite quel giorno, e non la ricevuta di spedizione della raccomandata a/r riguardante lo specifico ricorso in appello in questione; tale distinta, pertanto, non sarebbe stata idonea a provare la data di spedizione in quella data. Sostiene ancora il ricorrente che l’avviso di ricevimento conteneva sì, quale data di spedizione, quella del 9 febbraio 2015, ma esso non recava alcun timbro postale, nel mentre l’unica data recante tale timbro era quella dell’11 febbraio 2015, ossia la data di ricevimento da parte del destinatario. Sul punto, deve tuttavia rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all'art.327 cod. proc. civ. , è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale» (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4151). Correttamente, pertanto, la C.T.R. ha ritenuto provata la tempestività della presentazione dell’appello sulla base della sola distinta postale, riportante la data di consegna del plico all’Ufficio postale del 9 febbraio 2015 (termine ultimo per la proposizione dell’appello). Peraltro, nel caso di specie, la C.T.R. ha verificato – con accertamento di fatto insindacabile in R.G. N.12250/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questa sede –che l’Agenzia aveva depositato in giudizio anche la singola ricevuta di spedizione, contenente anch’essa la data del 9 febbraio 2015. 2.2. Il secondo motivo è invecefondato. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risulta sì socio della PM22, ma non ha compiuto alcun atto gestionale per conto dell’associazione. L’unico atto rilevante è un contratto di sublocazione di un immobile, in cui egli risulta però come sublocatore in nome e per conto proprio. [OSCURATO:PERSONA] , invero, ha preso in locazione un immobile dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., e successivamente ha sublocato tale immobile all’associazione PM22 (che è intervenuta nel contratto a mezzo del proprio legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]). Non risulta, peraltro, ai fini dell’affermazione della responsabilità ex art. 38 cod. civ., che il ricorrenteabbia preso in locazione l’immobile “spendendo” il nome dell’associazione, o abbia assunto obbligazioni in nome e per conto di questa. Ne consegue, pertanto, che il Carniel non possa essere considerato responsabile in solido con l’Associazione PM22 per i debiti tributari di quest’ultima, in applicazione dell’art. 38 cod. civ., non risultando il compimento di atti gestori da parte dello stesso. 3. Il ricorso è quindi fondato; non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente, ed il conseguente annullamento degli atti impugnati. R.G. N.12250/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Spese compensate per i gradi di merito. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dal contribuente e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si