CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 23955/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato (c.f. 80224030587);-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n.214/2022 depositata l’8/2/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21835/2022Numero sezionale 5196/2026Numero di raccolta generale 23955/2026Data pubblicazione 23/07/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 04120179006160741/000(avente ad oggetto l’importo di € 17.389,96) e la cartella di pagamento n.041201220039015821000, su cui la stessa si fondava.La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso, rilevando, per quantoancora interessa in questa sede, che la notifica della cartella era statacorrettamente eseguita e che il disconoscimento da parte dellacontribuente della relativa documentazione esibita in copia era privo diefficacia.2. La contribuente proponeva appello al quale resisteva l’Agenzia delleEntrate – Riscossione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana rigettaval’impugnazione e condannava l’appellante al pagamento delle spese.Osservava che il disconoscimento delle copie degli atti era stato effettuatogenericamente e senza indicazione degli elementi che inducevano adescludere la conformità delle copie agli originali; rilevava, altresì, che lacartella era stata consegnata nelle mani della figlia della destinataria e chedi tale circostanza era stata anche inviata comunicazione conraccomandata, come dimostrato con il deposito della distinta contenentel’indicazione dei numeri delle raccomandate spedite dall’Agente per lariscossione e degli atti ai quali le stesse si riferivano.3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione. Ha resistito con controricorso l’Agente della riscossione.La ricorrente ha depositato altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 21835/2022Numero sezionale 5196/2026Numero di raccolta generale 23955/2026Data pubblicazione 23/07/2026art. 2712, 2718, 2719 c.c., 25 e 26 d.P.R. 602/1973 e 18, 19 e 21 d.lgs.546/1992.Ha osservato, infatti, che, ad avviso della CTR, non era necessario chel’Agente per la riscossione producesse copia integrale della cartella e che ildisconoscimento della conformità agli originali degli atti, esibiti in copia,relativi alla notifica della cartella era generico e dunque irrilevante. Taliconclusioni, tuttavia, non sarebbero condivisibili in quanto avevaeffettuato il disconoscimento già con il ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado e, dopo la costituzione dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, con la successiva memoria, aveva dichiarato di disconoscere«la conformità agli originali delle anzidette avverse copie e delle scritturesopra indicate e contraddistinte dalla lettera a), nonché l'autenticità dellestesse e, pertanto, chiede che, in assenza degli ulteriori adempimentiprescritti ex lege (la produzione degli originali), detti documenti, prodottiin semplice copia dall’Esattore, siano espunti dall’odierno giudizio e,comunque, che dei medesimi il Collegio non ne tenga conto alcuno.Il disconoscimento è specifico ed è riferito ai soli documenti depositati infotocopia e sopra richiamati, e ciò per le seguenti ragioni:1) la documentazione è totalmente informe e pertanto è espressamenteinidonea a provare alcunché, dato il superiore disconoscimento ex art.2719 c.c., e non può essere utilizzata in giudizio (Cassazione, nn.13846/2018; 7465/2018; 5077/2017; 4805/2017; 4801/2017;13367/2016; 8861/2016; 8446/2015; 13439/2012);2) le notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 D.p.r. 600/73 e 139 c.p.c.sono tutte inesistenti poiché l'Esattore non ha dato prova del rispetto dellasequenza procedimentale di cui all'art. 139 c.p.c.;3) l'Esattore deposita solo distinte e videate postali in fotocopia, del tuttoinsufficienti ad assolvere l'onere probatorio: mancano, di conseguenza,tutte le ricevute di spedizione e di ritorno delle seconde raccomandate,Numero registro generale 21835/2022Numero sezionale 5196/2026Numero di raccolta generale 23955/2026Data pubblicazione 23/07/2026c.d. CAN, previste espressamente dalla Legge a pena di inesistenza dellanotifica;4) E' principio ormai granitico che la dimostrazione della notifica di un attopuò esser data soltanto con il deposito dell'originale dell'atto (cartella dipagamento) e dell'originale della relata e/o avviso di ricevimento, nonammettendosi equipollenti privi di valore probatorio o meri atti internicome l'estratto di ruolo, come afferma la Cassazione con le sentenze nn.1302/2018; 7615/2016, 9533/2015, 2625/2015, 15423/2015,18252/2013, 16929/2012; […]5) le cartelle di pagamento notificate tramite messo della riscossione, edespressamente disconosciute, come nel caso di specie, vanno depositatein originale con annesso originale della relata di notifica (così Cassazione,nn. 11058/2018; 4805/2017; 4801/2017; 13367/2016; 8861/2016;8446/2015; 13439/2012);6) gli atti, le interrogazioni, le videate a stampa del corriere postale, ladocumentazione e le visure interne depositate, volte a provare la notificanon hanno alcun valore giuridico perché non provano né l’esistenzadell’atto né l’attività svolta né alcuna riferibilità dell’attività a quell’atto néquanto ivi contenuto (Cons. Stato 2422/2014; 4209/2014; 4210/2014;Cass. 4801/2017; 5077/2017; 8861/2016; 16929/2012; TAR Calabria,[OSCURATO:PERSONA] 767/2011; 309/2011; TAR Bari 569/2010);Come del resto non hanno alcun valore le distinte relative a operazionepostali perché non sono ammesse equipollenti (Cass. n. 23213/2014).7) l'intimazione di pagamento, di fatto, si riferisce ad una cartella la cuinotifica è palesemente inesistente. Essendo la cartella di pagamento uninesistente. Tale inesistenza travolge inesorabilmente qualunque attosuccessivo (intimazione)».Ad avviso della ricorrente, l’Agente della riscossione, a fronte di taledisconoscimento - che non richiede formule sacramentali - avrebbe quindiNumero registro generale 21835/2022Numero sezionale 5196/2026Numero di raccolta generale 23955/2026Data pubblicazione 23/07/2026avuto l’onere di depositare l’originale degli atti relativi alla notifica e dellacartella che si assumeva notificata, anche ai sensi dell’art. 26 d.P.R.602/1973 e ciò a maggior ragione in considerazione dell’assenza di valoreprobatorio della “distinta raccomandate”; pertanto, «avendo la ricorrenteformulato il disconoscimento tanto delle copie che della scrittura, anche aisensi dell’art. 214 e 215 c.c., appare evidente che, in mancanza dirichiesta di verificazione da parte di ADER, la documentazione eradivenuta inutilizzabile per la CTP e successivamente per la CTR».1.2 Va innanzi tutto rigettata l’eccezione di inammissibilità formulatadalla controricorrente, secondo la quale, con il motivo in questione, sirichiederebbe una valutazione di merito. In realtà, la doglianza ha adoggetto la disciplina sul disconoscimento e sulla prova delle notifiche.1.3 Il motivo è però infondato e deve essere rigettato.Il ricorrente sovrappone infatti due piani differenti ed autonomi, quellodell’idoneità probatoria dei documenti esibiti e quello dell’efficacia deldisconoscimento.Partendo dal secondo, va rilevato che, in ordine all’efficacia probatoriadelle copie dei documenti, valgono nel processo tributario le medesimeregole stabilite per il processo civile.In base all’art. 2702 c.c., «la scrittura privata fa piena prova fino aquerela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’hasottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce lasottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata comericonosciuta». L’art. 2719 c.c. stabilisce che le copie «di scritture hanno lastessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l’originale èdisconosciuta».Il disconoscimento - sia della conformità delle copie all’originale siadell’autenticità della sottoscrizione - va effettuato con le modalità previstedall’art. 215 c.p.c. che stabilisce, quanto ai tempi, che lo stesso vaNumero registro generale 21835/2022Numero sezionale 5196/2026Numero di raccolta generale 23955/2026Data pubblicazione 23/07/2026eseguito «nella prima udienza o con la prima risposta successiva allaproduzione».Circa le modalità del disconoscimento della copia all’originale è statoosservato che «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere laconformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta ingiudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formulesacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specificocontenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivocogli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che lacopia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciutaconforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc. civ., se la partecomparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale especifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla suaproduzione» (Cass. n. 5461/2006; nello stesso senso cfr., ex multis, Cass.n. 29909/2008; Cass. n. 6187/2009).Peraltro, la «contestazione della conformità all'originale di undocumento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile egeneriche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta ladocumentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - apena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraversol'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, siadegli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (Cass.7775/2014; in senso conforme Cass. nn. 7105/2016; 12730/2016;29993/2017; 27633/2018; 16557/2019; 14279/2021 40750/2021;8604/2025). Ciò si spiega in quanto il disconoscimento non determinaautomaticamente l’inefficacia probatoria dei documenti depositati infotocopia; essa, infatti, «non ha gli stessi effetti del disconoscimentoprevisto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentrequest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo diquesta, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che ilNumero registro generale 21835/2022Numero sezionale 5196/2026Numero di raccolta generale 23955/2026Data pubblicazione 23/07/2026giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altrimezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenutaproduzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegnala parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sullaconformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudiceall'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarnel'efficacia rappresentativa» (Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr.Cass. n. 23426/2020; Cass. n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n.940/1996).Va altresì osservato che difetta di specificità il disconoscimentopreventivo della conformità della copia all’originale, proprio perché, persua natura, non può riferirsi ad uno specifico documento ed è del tuttoeventuale, a meno che dopo la produzione del documento non vengaribadito ed adeguatamente specificato (Cass. n. 935/2004; Cass. n.16232/2004).Con riguardo al disconoscimento preventivo della sottoscrizione – delquale pure in passato è stata esclusa l’efficacia (Cass. n. 2290/1996;Cass. n. 3431/1998) – si è più recentemente ammesso che è idoneo adimpedire il riconoscimento tacito a condizione che «vi sia certezza delriferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti» (Cass.n. 6890/2021).1.4 Elementi di segno contrario non si traggono né dalla disciplina delprocesso tributario, in quanto l’art. 22, comma 4°, d.lgs. 546/1992ammette la produzione, di regola, della documentazione in copia, nédall’art. 26, comma 4°, del d.P.R. 602/1973. Tale norma, pure richiamatadalla ricorrente, stabilisce infatti che «Il concessionario deve conservareper cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazionedell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farneesibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione».Numero registro generale 21835/2022Numero sezionale 5196/2026Numero di raccolta generale 23955/2026Data pubblicazione 23/07/2026In realtà, dalla stessa non può trarsi alcuna regola probatoria, come sievince dalla formulazione letterale che, pur stabilendo l’obbligo diconservazione degli originali della cartella e degli atti riguardanti la suanotifica, non fa alcun riferimento al processo, né alla disciplina della prova.Si tratta, evidentemente, di una disposizione che riguarda il diritto diaccesso agli atti, non la disciplina della prova.A tale conclusione, del resto, si giunge anche sulla base della stessagiurisprudenza del Consiglio di Stato cui pure la ricorrente ha fattoriferimento (Cons. Stato Ad. Pl. 4/2022; Cons. Stato n. 5410/2015) cheha riconosciuto l’obbligo di conservazione delle cartelle e delladocumentazione attestante la notifica, escludendo la possibilità disostituzione di tali documenti con l’estratto di ruolo in sede di accesso aglicon quanto affermato. È evidente, infatti, che anche nel processotributario la sola produzione dell’estratto di ruolo non sarebbe sufficiente adimostrare la corretta notifica delle cartelle o degli atti successivi ovequesta fosse contestata dal contribuente.Per la prova della notifica delle cartelle è però sufficiente la solaproduzione, anche in copia, delle relazioni di notifica o degli avvisi diricevimento, sempre che da tali atti sia possibile risalire ai documenti aiquali si riferiscono attraverso l’indicazione a stampa del numero di questiultimi (cfr. Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 20444/2019). Ove viceversatale indicazione manchi, sarà necessaria la produzione di ulterioridocumenti che consentano di abbinare con certezza le relazioni o gli avvisiagli atti notificati.Il ricevimento del plico, poi, lascia presumere la sua conoscenza daparte del destinatario, sul quale eventualmente grava l’onere didimostrare che lo stesso era vuoto o conteneva un atto diverso (Cass. n.6251/2025; Cass. n. 30787/2019; Cass. n. 16528/2018; Cass. n.20027/2011).Numero registro generale 21835/2022Numero sezionale 5196/2026Numero di raccolta generale 23955/2026Data pubblicazione 23/07/20261.5 Tanto premesso, la contribuente non ha indicato elementi dai qualipossa desumersi che le copie differiscono dagli originali, sicché ildisconoscimento così effettuato è inefficace, come correttamente ritenutonei gradi di merito.La stessa ha invece fondato il disconoscimento prevalentementesull’assunta inidoneità dei documenti esibiti in copia a dimostrare il buonesito della notifica ed il mancato rispetto della disciplina delle notifiche,tutti argomenti che possono dar luogo all’invalidità della notifica, ma chenon possono essere posti a fondamento del disconoscimento dellaconformità delle copie agli originali.2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992, 139 c.p.c., 60, comma 1° lett. b-bis d.P.R. 600/1973 e 25 d.P.R. 602/1973.La CTR ha ritenuto che la cartella di pagamento consegnata nelle manidella figlia della Bartolini fosse stata correttamente notificata; tuttavia,secondo la ricorrente, l’invio della raccomandata contenente lacomunicazione della consegna era stata dimostrata attraverso il depositodi una distinta delle raccomandate inviate dall’Agente della riscossione il28/1/2013, che però sarebbe inidonea a tale scopo, in quanto «non è attoproveniente dall’agente postale in cui è certificata la data di spedizione».2.2 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992, 139 c.p.c., 60, comma 1° lett. b-bis del d.P.R. 600/1973 e 25 d.P.R. 602/1973.La ricorrente ha dedotto non sarebbe sufficiente per la validità dellanotifica la prova dell’invio della raccomandata informativa, essendo invecenecessaria quella della sua ricezione.2.3 I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa laloro stretta connessione.Numero registro generale 21835/2022Numero sezionale 5196/2026Numero di raccolta generale 23955/2026Data pubblicazione 23/07/2026Difficilmente comprensibile è l’eccezione di inammissibilità formulata alriguardo dalla controricorrente in considerazione della doppia conforme,dal momento che i motivi non hanno ad oggetto il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 5) c.p.c..2.4 I predetti motivi sono comunque infondati.Come risulta dalla documentazione riprodotta nel ricorso percassazione, la cartella è stata consegnata dal messo notificatore, il22/1/2013, presso il domicilio della destinataria nelle mani della figlia diquest’ultima, [OSCURATO:PERSONA].Trova quindi applicazione l’art. 60, comma 1°, lett. b-bis d.P.R.600/1973 (al quale rinvia l’art. 26 d.P.R. 602/1973 sulla notifica dellecartelle di pagamento per quanto nello stesso non espressamenteprevisto), secondo il quale «se il consegnatario non è il destinatariodell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto danotificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numerocronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calceall'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono appostisegni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Ilconsegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notiziadell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di letteraraccomandata».Orbene, nel caso di specie l’invio della raccomandata è statodimostrato attraverso la distinta delle raccomandate inviate dall’Agentedella riscossione il 28/1/2013, sulla quale è specificamente indicato ilnumero di raccomandata inviata a [OSCURATO:PERSONA] e l’atto al quale la stessasi riferisce. Su tale distinta è apposto il timbro postale con la datadell’invio e ciò, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, fa sì cheil documento in questione costituisca piena prova dell’invio dellaraccomandata. È evidente che, ove mancasse tale timbro, potrebbedubitarsi del valore probatorio del documento de quo (cfr. Cass. n.Numero registro generale 21835/2022Numero sezionale 5196/2026Numero di raccolta generale 23955/2026Data pubblicazione 23/07/202621947/2025), ma l’apposizione del timbro postale sullo stesso attesta chele raccomandate indicate nell’elenco sono state inviate nella data nellostesso riportata (Cass. n. 22916/2025; Cass. n. 18837/2024; Cass. n.4151/2020; Cass. n. 22878/2017; Cass. n. 24568/2014).La CTR ha quindi fatto corretta applicazione dei principi indicati.2.5 Va altresì rilevato che la notifica si è perfezionata con l’invio dellaraccomandata, non essendo necessaria la prova della sua ricezione.È stata in precedenza riportata la formulazione dell’art. 60, comma 1°,lett. b-bis) d.P.R. 600/1973 che stabilisce, nel caso in cui il plico vengaconsegnato a persona diversa dal destinatario, che il messo «dà notiziadell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di letteraraccomandata».La formula è analoga a quelle contenute nell’art. 139, comma 4°,c.p.c. e nell’art. 7, comma 3°, l. 890/1982.Orbene, è evidente già dal testo della norma che l’avviso della notificadeve essere dato con raccomandata semplice e, dunque, senza avviso diricevimento.Tale circostanza è stata sottolineata anche da questa Corte a SezioniUnite, che da un lato ha affermato che «in tema di notifica di un attoimpositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'attonotificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverloovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità dialtre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimentonotificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazionecostituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione ingiudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente lacomunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal finesufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandatainformativa»; dall’altro ha però precisato che la fattispecie che costituisceNumero registro generale 21835/2022Numero sezionale 5196/2026Numero di raccolta generale 23955/2026Data pubblicazione 23/07/2026oggetto della massima appena riportata - prevista dall’art. 8 l. 890/1982,sostanzialmente coincidente con quella di cui all’art. 140 c.p.c. – “sidifferenzia nettamente da quella dell'art. 139 c.p.c., comma 4, ovverodella L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegnadell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal casoprevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice"che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale,significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto chenei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevoleaspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto daldestinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personaledi servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lostesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneoa questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma dicomunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata” (Cass.Sez. U. n. 10012/2021; nello stesso senso, con specifico riguardo allaconsegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, cfr. Cass. n.2377/2022, secondo la quale «La notificazione degli avvisi e degli altri attiche per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messicomunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art.60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna alportiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandatainformativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett.b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senzaulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificatanella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamenteconosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari,addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto allaricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatorecome astrattamente idoneo a tale fine»).Numero registro generale 21835/2022Numero sezionale 5196/2026Numero di raccolta generale 23955/2026Data pubblicazione 23/07/2026In tali casi è dunque sufficiente la prova dell’invio della raccomandata.Pertanto, il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno rigettati.3.1 Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 91 c.p.c.. Ad avvisodella ricorrente, la CTR non avrebbe dovuto condannarla al pagamentodelle spese del giudizio d’appello (liquidate in € 2.000) in favoredell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto quest’ultima si eracostituita in giudizio tramite un proprio funzionario (ha richiamatoespressamente Cass. n. 8413/2016 e Cass. n. 27444/2020).3.2 Il motivo è infondato.La prima delle pronunce richiamate dal ricorrente si riferisce infatti alprocesso civile, mentre la seconda, pur riguardando il processo tributariorichiama la prima in maniera del tutto impropria.Infatti, nel processo tributario, l’art. 15, comma 2 sexies, d.lgs.546/1992 (aggiunto dall' articolo 9, comma 1, lettera f), numero 2), deld.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ma una previsione di analogo tenoreera già contenuta nel comma 2 bis introdotto dall'articolo 12, comma 1°,lettera b), del d.l. 8 agosto 1996, n. 437 conv. in l. 556/1996)espressamente stabilisce che «Nella liquidazione delle spese a favoredell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscrittinell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per laliquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione delventi per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossioneavviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio ingiudicato della sentenza», sicché nessun dubbio può sussistere in ordine aldiritto dell’Amministrazione ad ottenere la liquidazione delle speseprocessuali (cfr. anche Cass. n. 23055/2019; Cass. n. 27634/2021; Cass.n. 1019/2024).4. Il ricorso va quindi rigettato.Numero registro generale 21835/2022Numero sezionale 5196/2026Numero di raccolta generale 23955/2026Data pubblicazione 23/07/2026La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità in considerazione della soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese del presente giudiziodi legittimità che liquida in € 2.400,00 oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/6/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]