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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22916/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 7049/2024 R.G. propost o da AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – Oggetto: accisa–atto sanzionatorio –decadenza – prova notifica –distinta cumulativaPoste italiane – idoneità contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 2619 / 0 4 / 20 2 3 depositata il 17 ottobre 20 2 3 , e non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 3 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 2619/04/2023 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro n. 1175 / 2 /20 21 con la quale era stato accolt o i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimentodi irrogazione sanzioni per accise armonizzate relative all’energiaelettrica dell’anno di imposta 2013 . 2.Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo non provata la notifica tempestiva dell’atto entro il quinquennio.

Il giudiced’appello, premesso che l'atto di contestazione di cui all'articolo 16 d.lgs. n.472/1997, ovvero l'atto di irrogazione, nel caso di specie dovevanoessere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre delquinto anno successivo a quello in cui era avvenuta la violazione, riteneva che la distinta di consegna delle raccomandate per la spedizionenon fosse idonea a provare la data di invio delle stesse.

Il giudice argomentava nel senso che tale distinta consisteva in un modulopredisposto da [OSCURATO:PERSONA], ma compilato dall'Agenzia con i dati relativi agli atti giudiziari da spedire.

Il giudice concludeva nel senso di dover escluderne l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione,quanto alla certificazione della da ta di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provenivano dall'agente postale,bensì dalla stessa parte che intendeva avvalersene.

Il gravame venivacosì rigettato.

3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorsoaffidato a d un unico motiv o , mentre il contribuente è rimast o intimato.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso viene prospettata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 57 del d.lgs.n.504/1995 e 20 del d.lgs. n. 472/1997 per non avere il giudice di seconde cure ritenut o preclusiv a della decadenza dalla pretesa tributariala produzione della distinta di spedizione, munita del timbro postale indicante la data di presa in carico della consegna della raccomandata al contribuente, in quanto consistente in un modulo predispostoda [OSCURATO:PERSONA] ma compilato dall'Agenzia delle entrate coni dati relativi agli atti giudiziari da spedire (cfr.p. 2 sentenza).

La ricorrentesi lamenta del fatto che la CTR abbia omesso di considerare chela distinta prodotta dall’ufficio e riprodotta in ricorso non è un atto proveniente esclusivamente dal mittente poiché contiene il timbro apposto da [OSCURATO:PERSONA] recante la data di ricezione delle raccomandatericevute da spedire. 2.Il motivo è fondato.

2.1. In merito alla validità della prova del perfezionamento della notificaa mezzo posta, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribaditoil principio di diritto, secondo il quale la prova èvalidamente fornitadall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimosu detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale » (v.

Cass. o rdinanza n. 18837 del 10/07/2024 ; conforme, Cass. n.4151/2020; Cass.n.22878/2017).2.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nondimeno, i l principio è stato sino ad ora affermato con chiarezza in ordine alla notificazione degli atti del processo tributario, ai fini della dimostrazione della tempestivitàdella proposizione dell’impugnazione .

Dev’essere ancora esplorato se t ale principio di diritto possa essere esteso anche alla notifica dell’atto di irrogazione sanzioni , nella specie in materia doganaleex art.59, comma 3, del d.lgs. n.504 del 1995, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine di decadenza, dovendo l’atto esserenotificato in ragione dell’ art.20 del d.lgs. n.472 del 1997 a pena didecadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel diverso termine previsto per l’accertamentodei singoli tributi .

3. Il tema in approfondimento riguarda il “ se ” l’estensione della costruzione giuridica che precede anche ad una fattispecie sanzionatoria trovi una 3.1.Sotto questo profilo, è stato sostenuto soprattutto in dottrina che , doverbilanciare l'interesse del notificante a non vedersi imputareconseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie"comunicativa" a causa di fatto di terzi – l’Ufficio postale - che intervengano nella fase di trasmissione del contenu to dell'atto e quello del destinatario – il contribuente sanzionato - a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti di difesa, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'attomedesimo (art.111 Cost. e 47 CDFUE) . 4.1.Mentre l’esigenza dell’amministrazione finanziaria è dimostrata a sufficienzaattraverso la prova della tempestiva spedizione, il Collegio ritieneche l’esigenza del contribuente di esercitare il proprio diritto di difesasia adeguatamente salvaguardato da lla decorrenza del termine di impugnazione esclusivamente a far data dalla effettiva perfezione dellanotifica postale con consegna o comunque conoscenza legale. 5.Va così affermato che l ’atto sanzionatorio di cui all’art.59, comma 3, del d.lgs. n.504 del 1995, dev’essere notificato ex art.20 del d.lgs. n.472del 1997 a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi, e la dimostrazionedi cui l’amministrazione è onerata può essere data anche tramite la prova della spedizione della raccomandata attraverso la produzionein giudizio della distinta di invio di più raccomandate munita ditimbro donatario di [OSCURATO:PERSONA], non ostandovi la natura recettizia dell’atto sanzionatorio, adottato a conclusione del procedimento amministrativo.

6. Orbene, la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello non è in lineacon tale principio, e l ’argomentazione che la sorregge richiama in modo improprio una pronuncia di questa Corte , la quale ha escluso l’equiparabilità di detta distinta di spedizione sia alla ricevuta di spedizione, sia alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono dall'agente postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene (cfr. p. 2 sentenza) ma, si legge nella decisione della Corte ivi citata, con riferimentoad un documento diverso da quello prodotto in giudizio e con diverse modalità di compilazione.

L’ordinanza n.6130/2021 di questa Corte citata dal giudice di seconde cure attiene infatti alla differentefattispecie in cui la data di spedizione riportata nell’avviso di ricevimento dell’atto notificato risulta essere stata apposta in via autografa,come si legge a pagina 5 della predetta decisione : Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale atto non sia idoneo ad assolvere alla medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, giacché la data di spedizione ivi riportata risulta essere stata scritta manualmente.

Occorre, infi ne, rilevare che l'evidenziata carenzadocumentale non è stata colmata attraverso la produzione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di idonea certificazione, proveniente dall'agente postale, della ricezione del plico entro il termine per l'impugnaz ione.

Tale non può, infatti, ritenersi il documento,pure prodotto la ricorrente, denominato "Distinta analitica posta registrata" e recante l'intestazione "[OSCURATO:PERSONA]", nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata i n questione, tra cui la data di spedizione del 12 novembre 2012.

Trattandosi, invero, di un modulo predisposto da [OSCURATO:PERSONA] ma compilatodall'Agenzia delle entrate con i dati relativi agli atti giudiziari da spedire, deve escludersene l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione,quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono dall'agente postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene (cfr. Cass.

Ordinanzan. 6130/2021 cit. ).

La questione nulla ha a che vedere con lapresente fattispecie . 7.Dal momento che la sentenza impugnata non accerta il momento in cuiè avvenuto il comportamento sanzionato - il ricorso ne parla, ma senza riprodurre l’atto di irrogazione sanzioni e il contribuente è contumacenon potendo così valere il principio di non c ontestazione – taleadempimento va demandato al giudice del rinvio ai fini del calcolo del termine di decadenza previsto dall’art. 20 del

8. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia dev’essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione alprofilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M LaCorte: accoglie il ricorso, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 7049/2024 R.G. propost o da AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – Oggetto: accisa–atto sanzionatorio –decadenza – prova notifica –distinta cumulativaPoste italiane – idoneità contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 2619 / 0 4 / 20 2 3 depositata il 17 ottobre 20 2 3 , e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 3 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 2619/04/2023 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro n. 1175 / 2 /20 21 con la quale era stato accolt o i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimentodi irrogazione sanzioni per accise armonizzate relative all’energiaelettrica dell’anno di imposta 2013 . 2.Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo non provata la notifica tempestiva dell’atto entro il quinquennio. Il giudiced’appello, premesso che l'atto di contestazione di cui all'articolo 16 d.lgs. n.472/1997, ovvero l'atto di irrogazione, nel caso di specie dovevanoessere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre delquinto anno successivo a quello in cui era avvenuta la violazione, riteneva che la distinta di consegna delle raccomandate per la spedizionenon fosse idonea a provare la data di invio delle stesse. Il giudice argomentava nel senso che tale distinta consisteva in un modulopredisposto da [OSCURATO:PERSONA], ma compilato dall'Agenzia con i dati relativi agli atti giudiziari da spedire. Il giudice concludeva nel senso di dover escluderne l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione,quanto alla certificazione della da ta di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provenivano dall'agente postale,bensì dalla stessa parte che intendeva avvalersene. Il gravame venivacosì rigettato. 3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorsoaffidato a d un unico motiv o , mentre il contribuente è rimast o intimato. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso viene prospettata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 57 del d.lgs.n.504/1995 e 20 del d.lgs. n. 472/1997 per non avere il giudice di seconde cure ritenut o preclusiv a della decadenza dalla pretesa tributariala produzione della distinta di spedizione, munita del timbro postale indicante la data di presa in carico della consegna della raccomandata al contribuente, in quanto consistente in un modulo predispostoda [OSCURATO:PERSONA] ma compilato dall'Agenzia delle entrate coni dati relativi agli atti giudiziari da spedire (cfr.p. 2 sentenza). La ricorrentesi lamenta del fatto che la CTR abbia omesso di considerare chela distinta prodotta dall’ufficio e riprodotta in ricorso non è un atto proveniente esclusivamente dal mittente poiché contiene il timbro apposto da [OSCURATO:PERSONA] recante la data di ricezione delle raccomandatericevute da spedire. 2.Il motivo è fondato. 2.1. In merito alla validità della prova del perfezionamento della notificaa mezzo posta, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribaditoil principio di diritto, secondo il quale la prova èvalidamente fornitadall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimosu detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale » (v. Cass. o rdinanza n. 18837 del 10/07/2024 ; conforme, Cass. n.4151/2020; Cass.n.22878/2017).2.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nondimeno, i l principio è stato sino ad ora affermato con chiarezza in ordine alla notificazione degli atti del processo tributario, ai fini della dimostrazione della tempestivitàdella proposizione dell’impugnazione . Dev’essere ancora esplorato se t ale principio di diritto possa essere esteso anche alla notifica dell’atto di irrogazione sanzioni , nella specie in materia doganaleex art.59, comma 3, del d.lgs. n.504 del 1995, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine di decadenza, dovendo l’atto esserenotificato in ragione dell’ art.20 del d.lgs. n.472 del 1997 a pena didecadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel diverso termine previsto per l’accertamentodei singoli tributi . 3. Il tema in approfondimento riguarda il “ se ” l’estensione della costruzione giuridica che precede anche ad una fattispecie sanzionatoria trovi una 3.1.Sotto questo profilo, è stato sostenuto soprattutto in dottrina che , doverbilanciare l'interesse del notificante a non vedersi imputareconseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie"comunicativa" a causa di fatto di terzi – l’Ufficio postale - che intervengano nella fase di trasmissione del contenu to dell'atto e quello del destinatario – il contribuente sanzionato - a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti di difesa, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'attomedesimo (art.111 Cost. e 47 CDFUE) . 4.1.Mentre l’esigenza dell’amministrazione finanziaria è dimostrata a sufficienzaattraverso la prova della tempestiva spedizione, il Collegio ritieneche l’esigenza del contribuente di esercitare il proprio diritto di difesasia adeguatamente salvaguardato da lla decorrenza del termine di impugnazione esclusivamente a far data dalla effettiva perfezione dellanotifica postale con consegna o comunque conoscenza legale. 5.Va così affermato che l ’atto sanzionatorio di cui all’art.59, comma 3, del d.lgs. n.504 del 1995, dev’essere notificato ex art.20 del d.lgs. n.472del 1997 a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi, e la dimostrazionedi cui l’amministrazione è onerata può essere data anche tramite la prova della spedizione della raccomandata attraverso la produzionein giudizio della distinta di invio di più raccomandate munita ditimbro donatario di [OSCURATO:PERSONA], non ostandovi la natura recettizia dell’atto sanzionatorio, adottato a conclusione del procedimento amministrativo. 6. Orbene, la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello non è in lineacon tale principio, e l ’argomentazione che la sorregge richiama in modo improprio una pronuncia di questa Corte , la quale ha escluso l’equiparabilità di detta distinta di spedizione sia alla ricevuta di spedizione, sia alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono dall'agente postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene (cfr. p. 2 sentenza) ma, si legge nella decisione della Corte ivi citata, con riferimentoad un documento diverso da quello prodotto in giudizio e con diverse modalità di compilazione. L’ordinanza n.6130/2021 di questa Corte citata dal giudice di seconde cure attiene infatti alla differentefattispecie in cui la data di spedizione riportata nell’avviso di ricevimento dell’atto notificato risulta essere stata apposta in via autografa,come si legge a pagina 5 della predetta decisione : Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale atto non sia idoneo ad assolvere alla medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, giacché la data di spedizione ivi riportata risulta essere stata scritta manualmente. Occorre, infi ne, rilevare che l'evidenziata carenzadocumentale non è stata colmata attraverso la produzione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di idonea certificazione, proveniente dall'agente postale, della ricezione del plico entro il termine per l'impugnaz ione. Tale non può, infatti, ritenersi il documento,pure prodotto la ricorrente, denominato "Distinta analitica posta registrata" e recante l'intestazione "[OSCURATO:PERSONA]", nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata i n questione, tra cui la data di spedizione del 12 novembre 2012. Trattandosi, invero, di un modulo predisposto da [OSCURATO:PERSONA] ma compilatodall'Agenzia delle entrate con i dati relativi agli atti giudiziari da spedire, deve escludersene l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione,quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono dall'agente postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene (cfr. Cass. Ordinanzan. 6130/2021 cit. ). La questione nulla ha a che vedere con lapresente fattispecie . 7.Dal momento che la sentenza impugnata non accerta il momento in cuiè avvenuto il comportamento sanzionato - il ricorso ne parla, ma senza riprodurre l’atto di irrogazione sanzioni e il contribuente è contumacenon potendo così valere il principio di non c ontestazione – taleadempimento va demandato al giudice del rinvio ai fini del calcolo del termine di decadenza previsto dall’art. 20 del 8. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia dev’essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione alprofilo e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte: accoglie il ricorso, c