CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA n. 859/2024 depositata il 19 marzo2024;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13159/2024Numero sezionale 3356/2026Numero di raccolta generale 14112/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Corte di giustiziatributaria (CGT) di primo grado di Milano l’intimazione di pagamento n.06820229027505773000 e la susseguente comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria n. 06876202200009408000 a lui notificatedall’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) fra il 4 agosto e il 27settembre 2022.1.1 Eccepiva il ricorrente l’intervenuta prescrizione dei crediti erarialiportati dalle tre sottese cartelle esattoriali, a loro volta derivanti daaltrettanti avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dalla DirezioneProvinciale II di Milano dell’Agenzia delle Entrate.1.2 Con motivi aggiunti proposti ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 546del 1992, egli contestava, inoltre, la ritualità della notifica di altre treintimazioni di pagamento (n. 06820169008001264000, n.06820189029457441000 e n. 06820199053586775000) e di un’ulteriorecomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n.0687620150000965000) prodotte in giudizio dall’ADER allo scopo didimostrare che la prescrizione era stata efficacemente interrotta.2. La Corte adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’agente dellariscossione e dell’ente impositore, accoglieva il ricorso, annullandol’intimazione di pagamento e il preavviso di iscrizione ipotecariaimpugnati, in base al rilievo che doveva ritenersi affetta da nullità lanotificazione degli atti interruttivi della prescrizione innanzi indicati, inquanto effettuata in un Comune ([OSCURATO:PERSONA], poi divenuto Municipio delComune di [OSCURATO:PERSONA]) diverso da quello in cui era posto il domiciliofiscale del destinatario (Canegrate).3. La decisione veniva successivamente confermata dalla CGT disecondo grado della Lombardia, che con sentenza n. 859/2024 del 19marzo 2024 rigettava sia l’appello principale dell’ADER sia quelloincidentale dell’Agenzia delle Entrate.3.1 I giudici regionali così argomentavano:Numero registro generale 13159/2024Numero sezionale 3356/2026Numero di raccolta generale 14112/2026Data pubblicazione 14/05/2026- l’unica intimazione di pagamento invocata dall’agente dellariscossione a sostegno dell’esperito gravame, ovvero quella recante il n.06820199053586775000, non poteva considerarsi validamente notificata,in quanto, pur essendo stata ricevuta da persona diversa dal destinatario,non era stata fornita la prova dell’avvenuta consegna della raccomandatainformativa di cui all’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600del 1973;- risultava, pertanto, fondata l’eccezione di prescrizione formulata dalProvinciali, dovendo escludersi che la mancata impugnazione dellasuddetta intimazione avesse determinato la cristallizzazione della pretesaimpositiva, con conseguente preclusione per il contribuente dellapossibilità di far valere le vicende estintive maturate anteriormente allanotifica dell’atto.4. Contro questa sentenza l’ADER ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, eccependo, invia pregiudiziale, l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’avversaimpugnazione sotto un duplice profilo:(i)per non essere stata indicata la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenziadelle Entrate destinataria del ricorso;(ii)per non essere stati depositati i documenti sui quali essa si fonda.6. È rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vanno anzitutto disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dalcontroricorrente, come sopra esposte.1.1 In ordine alla prima si osserva che, per consolidata giurisprudenzaNumero registro generale 13159/2024Numero sezionale 3356/2026Numero di raccolta generale 14112/2026Data pubblicazione 14/05/2026di legittimità, gli uffici periferici non hanno una soggettività autonoma edistinta rispetto a quella dell’Agenzia fiscale nella cui struttura sonoorganicamente inseriti, sicchè le sentenze emesse nelle controversietributarie producono i loro effetti direttamente nella sfera giuridicadell’Agenzia.Di conseguenza, tutto ciò che concerne l’articolazione organizzativainterna dell’Agenzia fiscale va ritenuto processualmente irrilevante,giacché l’attività difensiva è sempre e comunque riferibile ad essa, qualepersona giuridica di diritto pubblico, e non al singolo ufficio perifericopresente in giudizio (cfr. Cass. n. 19828/2016, Cass. n. 14889/2022,Cass. n. 8535/2025).1.2 Riguardo alla seconda giova rammentare che il processo tributariosi caratterizza per l’indisponibilità dei fascicoli di parte, i quali, a normadell’art. 25, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, restanoacquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del giudizio.Per tale ragione, il ricorso per cassazione rivolto contro sentenzapronunciata da una Commissione Tributaria (ora Corte di giustiziatributaria) non può essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369,secondo comma, num. 4, c.p.c., qualora il ricorrente non abbia depositatoil proprio fascicolo o copia degli atti e dei documenti posti a fondamentodell’impugnazione che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo dellacontroparte (cfr. Cass. Sez. U. n. 22726/2011).Oltretutto, dal momento che il presente ricorso è stato notificato il 27maggio 2024, nemmeno si rendeva necessaria la richiesta di trasmissionedel fascicolo d’ufficio dalla segreteria della CGT di secondo grado allaCancelleria di questa Corte, ove si consideri che:- l’ultimo comma dell’art. 369 c.p.c., il quale prescriveval’adempimento di un siffatto incombente, è stato abrogato dall’art. 3,comma 27, lett. e), n. 2, del d.lgs. n. 149 del 2022;- il predetto art. 369 è collocato nel capo III del titolo III del libro IINumero registro generale 13159/2024Numero sezionale 3356/2026Numero di raccolta generale 14112/2026Data pubblicazione 14/05/2026del codice di procedura civile, richiamato per le controversie in materiatributaria dall’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992;- ai sensi dell’art. 35, comma 5, del citato d.lgs. n. 149 del 2022, lenorme del capo in questione, come modificate dallo stesso decreto, siapplicano (salvo il disposto del successivo comma 6) ai giudizi introdotticon ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.2. Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60, primocomma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2943 c.c..2.1 Si sostiene che la CGT di secondo grado sarebbe incorsa intravisamento della prova per aver affermato, in contrasto con leemergenze processuali, che non era stata acquisita al processo laraccomandata informativa spedita dall’agente della riscossione a sèguitodel recapito dell’intimazione di pagamento n. 06820199053586775000,interruttiva della prescrizione, nelle mani di persona diversa dalcontribuente.Avrebbe, altresì, errato il collegio regionale nel reputare necessaria, aifini del perfezionamento della notifica di tale atto, la prova della ricezionedella suddetta raccomandata al contribuente.2.2 Il motivo è fondato, nei termini in appresso precisati.2.3 Dopo aver ricordato che, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett.b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973, in caso di consegna di un atto tributarioa persona diversa dal contribuente, il messo incaricato è tenuto a darnenotizia a mezzo di lettera raccomandata, la CGT di secondo grado haaffermato che la notifica dell’intimazione di pagamento n.06820199053586775000 andava ritenuta nulla poiché non risultavaessere stato «consegnato» all’odierno ricorrente «l’avviso informativo»previsto dalla citata norma.2.4 Così statuendo, essa è incorsa nel prospettato error in iudicando,Numero registro generale 13159/2024Numero sezionale 3356/2026Numero di raccolta generale 14112/2026Data pubblicazione 14/05/2026avendo subordinato la validità della notifica alla prova della ricezione daparte del destinatario della raccomandata informativa di cui si è detto.2.5 Invero, come già più volte questa Corte ha avuto modo di chiarire,nell’ipotesi di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, l’art.60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 non prescriveche la notizia dell’avvenuta notificazione sia data a mezzo diraccomandata con avviso di ricevimento, limitandosi a prevedere l’invio diuna «lettera raccomandata», senza ulteriore specificazione (cfr. Cass. n.20863/2017, Cass. n. 2377/2022, Cass. n. 6243/2024, Cass. n.24698/2025).Trattandosi, quindi, di raccomandata ”semplice“, è sufficientedocumentarne la spedizione.2.6 Ciò posto, va notato che il collegio d’appello non si è fatto carico diverificare se fosse stata acquisita o meno la prova di tale spedizione, chel’ADER assume di aver fornito mediante l’allegazione della distintacumulativa di invio (prospetto riepilogativo) riprodotta per immagine nelcorpo del ricorso per cassazione (sulla valenza probatoria del documentoin parola, ove munito di timbro datario delle Poste, cfr. Cass. n.33435/2023, Cass. n. 17722/2024, Cass. n. 22916/2025).Pur avendo evidenziato che il recapito dell’atto nelle mani della madredel destinatario non era stato «[...] seguìt[o] dalla raccomandatainformativa», i giudici di seconde cure non si sono premurati di spiegarese di quella raccomandata fosse rimasto indimostrato non soltanto ilricevimento -da loro a torto reputato necessario ai fini della validità dellanotifica-, ma persino l’inoltro.Del resto, l’erronea affermazione in diritto posta a base della decisione(«Tale notifica […] è nulla poichè non risulta consegnato al contribuente[...] l’avviso informativo») lascia intendere che la Corte territoriale nonabbia attribuito alcun rilievo a una simile verifica.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, si impone laNumero registro generale 13159/2024Numero sezionale 3356/2026Numero di raccolta generale 14112/2026Data pubblicazione 14/05/2026cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CGT di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovoesame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopraespressi.3.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 21 aprile 2026.Il PresidenteLucio Napolitano