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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15527/2026

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quidatore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 4711/2018 depositata il 16/5/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/20261.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti del giudizio risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la MediterraneoS.r.l. in liquidazione impugnava la cartella di pagamento n.07120160000280464000, avente ad oggetto IVA per l’anno 2012, emessaa seguito di controlli automatizzati ex art. 54 bis d.P.R. 633/1972, inquanto l’Amministrazione aveva ritenuto che non potesse essere portatoin detrazione il credito di € 35.385 maturato nel 2011, non essendo statapresentata la dichiarazione IVA annuale per quell’anno di imposta.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio avrebbe dovutoprocedere con la notifica di un avviso di accertamento e non della cartelladi pagamento.2.

Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, osservando che laprocedura adottata era corretta; si trattava infatti di un rilievo cheemergeva dagli atti, in quanto essendo stata omessa la dichiarazioneannuale per il 2011, il contribuente non poteva portare in detrazionel’eccedenza di IVA maturata in quell’anno.La società si costituiva e resisteva all’impugnazione.Con sentenza n. 4711/2018, la Commissione tributaria regionale dellaCampania accoglieva l’appello e compensava le spese.Osservava, infatti, che le dichiarazioni annuali relative agli anni 2010 e2011 erano state presentate, con grande ritardo, solo nel 2015 e, dunque,ben oltre il termine di novanta giorni dalle relative scadenze; la proceduraadottata era pertanto legittima, giacché, in base all’art. 30 d.P.R.633/1972, era possibile portare in detrazione solo l’eccedenza di IVArisultante dalla dichiarazione annuale; peraltro, ove in seguito fosse stataaccertata l’effettività del credito, la contribuente avrebbe potuto chiederneil rimborso.

Escludeva altresì la violazione dell’art. 7 l. 212/2000, purelamentata dalla società, giacché la cartella andava considerata unitamenteNumero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/2026all’avviso di irregolarità, notificato in precedenza, che conteneva tutte leindicazioni necessarie per comprendere la pretesa, come dimostrava ilfatto che la contribuente si era difesa nel merito.3.

Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione haproposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi (precisando che altermine di cui all’art. 327 c.p.c. trova applicazione la sospensione previstadall’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018).Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che si èlimitata a depositare, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., unamemoria «al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1° c.p.c.».RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di impugnazione, è stato denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 327 c.p.c. e63 d.lgs. 546/1992, in quanto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, adavviso della ricorrente, era stato proposto tardivamente (la sentenza diprimo grado, non notificata, era stata pubblicata il 9/6/2016, mentre l’attodi appello era stato ricevuto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mercoledì); sebbene avesseeccepito tale circostanza con le proprie controdeduzioni in appello (a pag.3), l’Amministrazione non aveva prodotto la ricevuta della spedizionedell’atto di appello tramite raccomandata, sicché doveva farsi riferimento,ai fini della valutazione tempestività, alla data del ricevimento.1.2 Il motivo è infondato.Trattandosi di violazione di norma processuale, questa Corte puòesaminare gli atti e i documenti (Cass. sez.

U n. 8077/2012; Cass. n.896/2014); dalla produzione di parte dell’Agenzia delle Entrate, contenutanel fascicolo d’ufficio ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 546/1992, risulta che laraccomandata è stata inviata il 5/1/2017.

La prova è costituita dall'elencodi trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste edNumero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/2026è certamente idonea a provare la data di invio della raccomandata (Cass.n. 22916/2025; Cass. n. 18837/2024; Cass. n. 4151/2020; Cass. n.22878/2017)2.1 Con il quinto motivo di ricorso - da esaminare prima degli altrisotto il profilo logico, perché riguardante un vizio formale che potrebbedeterminare la nullità dell’atto - è stata denunciata la “violazione art. 7della Legge 27 luglio 2000, n. 212 per carenza di motivazione dellacartella di pagamento”.

La ricorrente ha dedotto che la CTR aveva ritenutopriva di fondamento tale questione, osservando che la cartella dovevaessere letta unitamente all’avviso di irregolarità; in realtà, ancheesaminando gli atti congiuntamente non era possibile comprendere leragioni della pretesa, in quanto nella cartella vi era solo l’indicazione“imposta sul valore aggiunto omesso o carente versamento”, mentre nellacomunicazione di irregolarità vi era solo uno schema (riportato nel ricorso)difficilmente comprensibile.Benché non venga indicato quale vizio si intenda denunciare tra quellidi cui all’art. 360 comma 1° c.p.c., risulta chiaro dal contenuto del motivoche la doglianza è riconducibile alla violazione di legge ex art. 360 comma1° n. 3) c.p.c..2.2 Il motivo è infondato.Questa Corte ha stabilito che «ove si censuri la sentenza di meritosotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di unacartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente ilcontenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato opretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte dicassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame delricorso» (Cass. n. 19764/2025; cfr. anche Cass. n. 28570/2019; Cass.16010/2015).Nel caso di specie a tanto la contribuente non ha provveduto.Numero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/2026Se anche si volesse ritenere che la riproduzione possa essere sostituitadal richiamo ai documenti in questione, va comunque osservato che alricorso è stata allegata solo la comunicazione di irregolarità.2.3 In ogni caso, dallo schema riportato in tale comunicazione èpossibile comprendere che il “credito da utilizzare in compensazione e/odetrazione” di € 33.797,00 è riconosciuto come non spettante, sicché ilmotivo è comunque infondato.Quanto alla cartella (che non è allegata al ricorso né è riprodotta nellostesso) va comunque ricordato che, secondo consolidato orientamento diquesta Corte (Cass. n. 21804/2017; Cass. 19498/2020), , sebbene in viagenerale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico attoimpositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unicoessere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, taleobbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenutoprescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella dipagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in basealle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R.600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, l'obbligo di motivazione può essereassolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo ilcontribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che sianoindicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr.anche Cass. n. 31072/2024).È dunque evidente che anche solo il richiamo alla comunicazione diirregolarità, il cui contenuto era comunque idoneo a consentire lacomprensione della contestazione, era sufficiente ai fini della motivazionedella cartella.3.1 Con il secondo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiart. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 8, comma 3°,d.P.R. 322/1998, 19 e 30 d.P.R. 633/1972.

Ad avviso della ricorrente, laNumero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/2026CTR sarebbe incorsa in errore escludendo che il credito potesse essereportato in detrazione, non essendo stata presentata la dichiarazioneannuale relativa al 2011, anno in cui lo stesso era maturato; in base aquanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite, la sola omissione delladichiarazione annuale, in presenza dei presupposti sostanziali non èostativa al riconoscimento della detrazione; nel caso di specie, in base alladocumentazione depositata fin dal primo grado di giudizio e noncontestata, tali presupposti erano sicuramente sussistenti.3.2 Il motivo è fondato.Costituisce principio ormai consolidato quello per il quale «la neutralitàdell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur inmancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione,l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolariversamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per lapresentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo aquello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se ilcontribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione,sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dalfisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato ildiritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non siacontroverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivod'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (CassSez.

U. n. 17757/2016; in senso conforme, cfr. ex multis, Cass. n.4392/2018; Cass. n. 15459/2018; Cass. n. 5129/2025).È evidente, quindi, che il giudice d’appello non poteva accoglierel’impugnazione in considerazione della sola omissione della dichiarazioneannuale relativa al 2011; non essendo controverso che l’esistenza delcredito relativo al 2011 era stato dedotto tempestivamente, avrebbedovuto accertare se lo stesso risultava dalle dichiarazioni periodiche e daiNumero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/2026regolari versamenti e se dunque sussistevano tutti i requisiti sostanzialiper la detrazione.4.

Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 5) c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti ed in particolare della tardività l’appello.La contribuente ha quindi riproposto, sotto un diverso profilo, la questioneoggetto della prima doglianza; anche questo motivo, dunque, è infondatoin considerazione di quanto esposto con riguardo al primo.5.

Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., inquanto la CTR non si è pronunciata in ordine alla questione dellaviolazione degli artt. 54 bis d.P.R. 633/1972 e 2 d.lgs. 462/1997 sollevatacon il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pagg. 9 - 11) eriproposta con le controdeduzioni in appello (pagg. 8 - 9).

Con talequestione il contribuente aveva rappresentato che non poteva esserechiesto il pagamento dell’intero importo del credito, in quanto lo stessonon era stato utilizzato in toto, ma solo per € 1.588 nel 2012; solo entroquesti limiti se ne poteva richiedere il pagamento con la cartella.Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo checomporta la necessità di verificare se ed in che misura sussiste il credito.6.

In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, vanno rigettatiil primo, il terzo ed il quinto e dichiarato assorbito il quarto.

La sentenzava quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, che, alla luce dei principi esposti, verificherà se ed in chemisura sussiste il credito IVA e provvederà sulle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, il terzo edil quinto e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/4/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quidatore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 4711/2018 depositata il 16/5/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti del giudizio risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la MediterraneoS.r.l. in liquidazione impugnava la cartella di pagamento n.07120160000280464000, avente ad oggetto IVA per l’anno 2012, emessaa seguito di controlli automatizzati ex art. 54 bis d.P.R. 633/1972, inquanto l’Amministrazione aveva ritenuto che non potesse essere portatoin detrazione il credito di € 35.385 maturato nel 2011, non essendo statapresentata la dichiarazione IVA annuale per quell’anno di imposta.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio avrebbe dovutoprocedere con la notifica di un avviso di accertamento e non della cartelladi pagamento.2. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, osservando che laprocedura adottata era corretta; si trattava infatti di un rilievo cheemergeva dagli atti, in quanto essendo stata omessa la dichiarazioneannuale per il 2011, il contribuente non poteva portare in detrazionel’eccedenza di IVA maturata in quell’anno.La società si costituiva e resisteva all’impugnazione.Con sentenza n. 4711/2018, la Commissione tributaria regionale dellaCampania accoglieva l’appello e compensava le spese.Osservava, infatti, che le dichiarazioni annuali relative agli anni 2010 e2011 erano state presentate, con grande ritardo, solo nel 2015 e, dunque,ben oltre il termine di novanta giorni dalle relative scadenze; la proceduraadottata era pertanto legittima, giacché, in base all’art. 30 d.P.R.633/1972, era possibile portare in detrazione solo l’eccedenza di IVArisultante dalla dichiarazione annuale; peraltro, ove in seguito fosse stataaccertata l’effettività del credito, la contribuente avrebbe potuto chiederneil rimborso. Escludeva altresì la violazione dell’art. 7 l. 212/2000, purelamentata dalla società, giacché la cartella andava considerata unitamenteNumero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/2026all’avviso di irregolarità, notificato in precedenza, che conteneva tutte leindicazioni necessarie per comprendere la pretesa, come dimostrava ilfatto che la contribuente si era difesa nel merito.3. Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione haproposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi (precisando che altermine di cui all’art. 327 c.p.c. trova applicazione la sospensione previstadall’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018).Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che si èlimitata a depositare, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., unamemoria «al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1° c.p.c.».RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di impugnazione, è stato denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 327 c.p.c. e63 d.lgs. 546/1992, in quanto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, adavviso della ricorrente, era stato proposto tardivamente (la sentenza diprimo grado, non notificata, era stata pubblicata il 9/6/2016, mentre l’attodi appello era stato ricevuto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mercoledì); sebbene avesseeccepito tale circostanza con le proprie controdeduzioni in appello (a pag.3), l’Amministrazione non aveva prodotto la ricevuta della spedizionedell’atto di appello tramite raccomandata, sicché doveva farsi riferimento,ai fini della valutazione tempestività, alla data del ricevimento.1.2 Il motivo è infondato.Trattandosi di violazione di norma processuale, questa Corte puòesaminare gli atti e i documenti (Cass. sez. U n. 8077/2012; Cass. n.896/2014); dalla produzione di parte dell’Agenzia delle Entrate, contenutanel fascicolo d’ufficio ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 546/1992, risulta che laraccomandata è stata inviata il 5/1/2017. La prova è costituita dall'elencodi trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste edNumero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/2026è certamente idonea a provare la data di invio della raccomandata (Cass.n. 22916/2025; Cass. n. 18837/2024; Cass. n. 4151/2020; Cass. n.22878/2017)2.1 Con il quinto motivo di ricorso - da esaminare prima degli altrisotto il profilo logico, perché riguardante un vizio formale che potrebbedeterminare la nullità dell’atto - è stata denunciata la “violazione art. 7della Legge 27 luglio 2000, n. 212 per carenza di motivazione dellacartella di pagamento”. La ricorrente ha dedotto che la CTR aveva ritenutopriva di fondamento tale questione, osservando che la cartella dovevaessere letta unitamente all’avviso di irregolarità; in realtà, ancheesaminando gli atti congiuntamente non era possibile comprendere leragioni della pretesa, in quanto nella cartella vi era solo l’indicazione“imposta sul valore aggiunto omesso o carente versamento”, mentre nellacomunicazione di irregolarità vi era solo uno schema (riportato nel ricorso)difficilmente comprensibile.Benché non venga indicato quale vizio si intenda denunciare tra quellidi cui all’art. 360 comma 1° c.p.c., risulta chiaro dal contenuto del motivoche la doglianza è riconducibile alla violazione di legge ex art. 360 comma1° n. 3) c.p.c..2.2 Il motivo è infondato.Questa Corte ha stabilito che «ove si censuri la sentenza di meritosotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di unacartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente ilcontenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato opretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte dicassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame delricorso» (Cass. n. 19764/2025; cfr. anche Cass. n. 28570/2019; Cass.16010/2015).Nel caso di specie a tanto la contribuente non ha provveduto.Numero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/2026Se anche si volesse ritenere che la riproduzione possa essere sostituitadal richiamo ai documenti in questione, va comunque osservato che alricorso è stata allegata solo la comunicazione di irregolarità.2.3 In ogni caso, dallo schema riportato in tale comunicazione èpossibile comprendere che il “credito da utilizzare in compensazione e/odetrazione” di € 33.797,00 è riconosciuto come non spettante, sicché ilmotivo è comunque infondato.Quanto alla cartella (che non è allegata al ricorso né è riprodotta nellostesso) va comunque ricordato che, secondo consolidato orientamento diquesta Corte (Cass. n. 21804/2017; Cass. 19498/2020), , sebbene in viagenerale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico attoimpositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unicoessere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, taleobbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenutoprescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella dipagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in basealle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R.600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, l'obbligo di motivazione può essereassolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo ilcontribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che sianoindicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr.anche Cass. n. 31072/2024).È dunque evidente che anche solo il richiamo alla comunicazione diirregolarità, il cui contenuto era comunque idoneo a consentire lacomprensione della contestazione, era sufficiente ai fini della motivazionedella cartella.3.1 Con il secondo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiart. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 8, comma 3°,d.P.R. 322/1998, 19 e 30 d.P.R. 633/1972. Ad avviso della ricorrente, laNumero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/2026CTR sarebbe incorsa in errore escludendo che il credito potesse essereportato in detrazione, non essendo stata presentata la dichiarazioneannuale relativa al 2011, anno in cui lo stesso era maturato; in base aquanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite, la sola omissione delladichiarazione annuale, in presenza dei presupposti sostanziali non èostativa al riconoscimento della detrazione; nel caso di specie, in base alladocumentazione depositata fin dal primo grado di giudizio e noncontestata, tali presupposti erano sicuramente sussistenti.3.2 Il motivo è fondato.Costituisce principio ormai consolidato quello per il quale «la neutralitàdell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur inmancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione,l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolariversamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per lapresentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo aquello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se ilcontribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione,sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dalfisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato ildiritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non siacontroverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivod'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (CassSez. U. n. 17757/2016; in senso conforme, cfr. ex multis, Cass. n.4392/2018; Cass. n. 15459/2018; Cass. n. 5129/2025).È evidente, quindi, che il giudice d’appello non poteva accoglierel’impugnazione in considerazione della sola omissione della dichiarazioneannuale relativa al 2011; non essendo controverso che l’esistenza delcredito relativo al 2011 era stato dedotto tempestivamente, avrebbedovuto accertare se lo stesso risultava dalle dichiarazioni periodiche e daiNumero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/2026regolari versamenti e se dunque sussistevano tutti i requisiti sostanzialiper la detrazione.4. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 5) c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti ed in particolare della tardività l’appello.La contribuente ha quindi riproposto, sotto un diverso profilo, la questioneoggetto della prima doglianza; anche questo motivo, dunque, è infondatoin considerazione di quanto esposto con riguardo al primo.5. Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., inquanto la CTR non si è pronunciata in ordine alla questione dellaviolazione degli artt. 54 bis d.P.R. 633/1972 e 2 d.lgs. 462/1997 sollevatacon il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pagg. 9 - 11) eriproposta con le controdeduzioni in appello (pagg. 8 - 9). Con talequestione il contribuente aveva rappresentato che non poteva esserechiesto il pagamento dell’intero importo del credito, in quanto lo stessonon era stato utilizzato in toto, ma solo per € 1.588 nel 2012; solo entroquesti limiti se ne poteva richiedere il pagamento con la cartella.Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo checomporta la necessità di verificare se ed in che misura sussiste il credito.6. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, vanno rigettatiil primo, il terzo ed il quinto e dichiarato assorbito il quarto. La sentenzava quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, che, alla luce dei principi esposti, verificherà se ed in chemisura sussiste il credito IVA e provvederà sulle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 13750/2019Numero sezionale 3539/2026Numero di raccolta generale 15527/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, il terzo edil quinto e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/4/2026.La PresidenteTania Hmeljak