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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 17959/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28701-2020 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore generale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Macedonia 37, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresent a ta e dife sa dall’[OSCURATO:PERSONA] FOLLIERO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Avverso la sentenza n. 93 /20 2 0 , del Tribunale di Crotone , depositata in data 29/01/2020; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso ex art. 366, co. 1. n. 6), c.p.c.

R.G.N.28701/2020 Cron.

Rep.

Ud.12/2/2025 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 93/20, del 29 gennaio 2020, del Tribunale di Crotone, che ne ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame avverso la sentenza n. 667/18,del 25 settembre 2018, del Giudice di pace della stessa città, di accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA].

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dalla Messina, la quale lamentava un preteso danno conseguente a un asserito disservizio nell’erogazione dell’energia elettrica, verificatosi il 5 novembre 2013, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.772,00,maggiorata degli interessi.

Costituitasi in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], la domanda risarcitoria veniva accolta dall’adito giudicante, la cui decisione veniva appellata dalla convenuta soccombente.

L’esperito gravame, tuttavia, veniva dichiarato –su eccezione dell’appellata – inammissibile per tardività, sul rilievo che E – Distribuzione non avesse osservato il termine ex art. 325 cod. proc. civ., essendo decorsi più di sessanta giorni dall’avvenuta notificazione, a mezzo “pec”, della pronuncia del primo giudice.

3. Avverso la sentenza del Tribunale crotonese ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ.

Si assume che il giudice di seconde cure avrebbe commesso un evidente “error in iudicando”, sanzionando di inammissibilità il gravame, perché proposto oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., “omettendo completamente di valutare l’effettiva esistenza della notificazione ovvero del procedimento notificatorio della sentenza di primo grado”, ad opera del difensore della Messina.

Viene, inoltre, addebitato al Tribunale di Crotone un “errore di valutazione”, giacché esso “onera l’appellantealla dimostrazione di non aver ricevuto la notifica (prova negativa) della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve d’appello, piuttosto che onerare l’appellato di provare l’eccezione svolta e, al contempo, valutare la documentazione prodotta”, vale a dire le ricevute di avvenuta consegna della “pec” del 22 ottobre 2018, ore 17:08, “non riportante alcuna sentenza in allegato e neppure all’oggetto l’obbligatoria dicitura notificazione ex legen. 53 del 1994”.

L’esame delle suddette ricevute, completamente omesso dal giudice d’appello, attesterebbe – secondo la ricorrente – il mero scambio di comunicazioni tra gli avvocati delle parti in merito all’esecuzione della sentenza di primo grado, peraltro con espressa riserva di appello, manifestata dalla convenuta.

La comunicazione “de qua” sarebbe, dunque, inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, e ciò anche alla stregua del principio –enunciato da questa Corte – secondo cui, a tal fine, occorre che “il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità”, ex art. 16-undecies del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. È rimasta solo intimata la Messina.

5. In relazione al presente ricorso è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso della sua inammissibilità, così motivata: “Ritenuto che il ricorso non è in alcun modo corroborato da idoneadocumentazione, così come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., comprovante l ’ affermazione relativa alla mancatanotificazione della sentenza del Giudice di pace, cosicché non èpossibile scrutinare adeguatamente le affermazioni censorie avverso la sentenza del Tribunale, quale giudice di appello; si propone, pertanto, la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.”.

6. La ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7.La ricorrente ha, inoltre, presentato memoria.

8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

9. Il ricorsoè inammissibile, come da proposta di definizione accelerata.

9.1. Condivide, infatti, questo Collegio il rilievo, ivi espresso, secondo cui “il ricorso non è in alcun modo corroborato da idonea documentazione, così come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., comprovante l’affermazione relativa alla mancata notificazione della sentenza del Giudice di pace”.

Non si tratta, infatti, di addossare alla parte destinataria della notificazione un onere che non le compete (come l’odierna ricorrente assume nell’istanza di decisione collegiale), ma , piuttosto,di esigere il rispetto di una condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione.

Difatti, la ricorrente non solo non riproduce, nel proprio atto di impugnazione, il contenuto di tale comunicazione, ma neppure procede alla sua “localizzazione”, tra gli atti del giudizio, inidoneo a tal scopo apparendo il riferimento – cfr. pag. 6 del ri corso, penultima e ultima riga –ad un non meglio precisato “all. 4”, visto che, in calce al proprio ricorso , E - Distruzione neppure compie un’indicizzazione degli atti allegati allo stesso.

Va dato, dunque, seguito al principio secondo cui, la necessità della “l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda”, di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., va intesa nel senso che “indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante «contenutistico»” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 10 dicembre 2020, n. 28184, Rv. 660090-01).

In conclusione, la declaratoria di inammissibilità consegue alla constatazione che la ricorrente non ha provveduto a soddisfare quell’onere di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso (cfr. Cass. Sez.

Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), che è richiesto dalla suddetta norma del codice di rito civile, pur nell’interpretazione “non formalistica” della stessa che – secondo i l testé citato arresto delle Sezioni Unite –s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c.

Italia, del 28 ottobre 2021.

Né, d’altra parte, può valere a sanare il rilevato profilo di inammissibilità della presente impugnazione la riproduzione del contenuto della comunicazione suddetta nella memoria depositata in vista della presente adunanza camerale (e l’allegazione di tale atto alla stessa), giacché “l’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380- bis, comma 2, cod. proc. civ., la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 cod. proc. civ., sussistendo identità di «ratio» – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli” (tra le altre, Cass. Sez. 2, ord. 28 novembre 2018, n. 30760, Rv. 651598-01).

10. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta la Messina solo intimata.

11. La manifesta inammissibilità del ricorso, per le ragioni già evidenziate nella proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ., costituendo espressione di uso non corretto dello strumento impugnatorio, comporta la necessità di provvedere ai sensi del comma4 dell’art. 96 cod. proc. civ. , con conseguente condanna della ricorrente a versare alla Cassa delle Ammende una somma che si reputa equo fissare in € 500,00.

Deve, infatti, darsi ulteriore corso al principio secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bisc od. p roc . c iv ., “ nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l’omessa costituzione dell’intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, cod.proc. civ. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall’altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. p roc . c iv ., alla stregua dell ’ autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, comma 3, cod. p roc . c iv ., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell’intimato)”; così Cass. Sez. 3, ord. 4 ottobre 2023, n. 27947 , Rv. 669107-01.

12. A carico del la ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28701-2020 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore generale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Macedonia 37, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresent a ta e dife sa dall’[OSCURATO:PERSONA] FOLLIERO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Avverso la sentenza n. 93 /20 2 0 , del Tribunale di Crotone , depositata in data 29/01/2020; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso ex art. 366, co. 1. n. 6), c.p.c. R.G.N.28701/2020 Cron. Rep. Ud.12/2/2025 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 93/20, del 29 gennaio 2020, del Tribunale di Crotone, che ne ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame avverso la sentenza n. 667/18,del 25 settembre 2018, del Giudice di pace della stessa città, di accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dalla Messina, la quale lamentava un preteso danno conseguente a un asserito disservizio nell’erogazione dell’energia elettrica, verificatosi il 5 novembre 2013, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.772,00,maggiorata degli interessi. Costituitasi in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], la domanda risarcitoria veniva accolta dall’adito giudicante, la cui decisione veniva appellata dalla convenuta soccombente. L’esperito gravame, tuttavia, veniva dichiarato –su eccezione dell’appellata – inammissibile per tardività, sul rilievo che E – Distribuzione non avesse osservato il termine ex art. 325 cod. proc. civ., essendo decorsi più di sessanta giorni dall’avvenuta notificazione, a mezzo “pec”, della pronuncia del primo giudice. 3. Avverso la sentenza del Tribunale crotonese ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. Si assume che il giudice di seconde cure avrebbe commesso un evidente “error in iudicando”, sanzionando di inammissibilità il gravame, perché proposto oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., “omettendo completamente di valutare l’effettiva esistenza della notificazione ovvero del procedimento notificatorio della sentenza di primo grado”, ad opera del difensore della Messina. Viene, inoltre, addebitato al Tribunale di Crotone un “errore di valutazione”, giacché esso “onera l’appellantealla dimostrazione di non aver ricevuto la notifica (prova negativa) della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve d’appello, piuttosto che onerare l’appellato di provare l’eccezione svolta e, al contempo, valutare la documentazione prodotta”, vale a dire le ricevute di avvenuta consegna della “pec” del 22 ottobre 2018, ore 17:08, “non riportante alcuna sentenza in allegato e neppure all’oggetto l’obbligatoria dicitura notificazione ex legen. 53 del 1994”. L’esame delle suddette ricevute, completamente omesso dal giudice d’appello, attesterebbe – secondo la ricorrente – il mero scambio di comunicazioni tra gli avvocati delle parti in merito all’esecuzione della sentenza di primo grado, peraltro con espressa riserva di appello, manifestata dalla convenuta. La comunicazione “de qua” sarebbe, dunque, inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, e ciò anche alla stregua del principio –enunciato da questa Corte – secondo cui, a tal fine, occorre che “il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità”, ex art. 16-undecies del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 4. È rimasta solo intimata la Messina. 5. In relazione al presente ricorso è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso della sua inammissibilità, così motivata: “Ritenuto che il ricorso non è in alcun modo corroborato da idoneadocumentazione, così come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., comprovante l ’ affermazione relativa alla mancatanotificazione della sentenza del Giudice di pace, cosicché non èpossibile scrutinare adeguatamente le affermazioni censorie avverso la sentenza del Tribunale, quale giudice di appello; si propone, pertanto, la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.”. 6. La ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7.La ricorrente ha, inoltre, presentato memoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 9. Il ricorsoè inammissibile, come da proposta di definizione accelerata. 9.1. Condivide, infatti, questo Collegio il rilievo, ivi espresso, secondo cui “il ricorso non è in alcun modo corroborato da idonea documentazione, così come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., comprovante l’affermazione relativa alla mancata notificazione della sentenza del Giudice di pace”. Non si tratta, infatti, di addossare alla parte destinataria della notificazione un onere che non le compete (come l’odierna ricorrente assume nell’istanza di decisione collegiale), ma , piuttosto,di esigere il rispetto di una condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione. Difatti, la ricorrente non solo non riproduce, nel proprio atto di impugnazione, il contenuto di tale comunicazione, ma neppure procede alla sua “localizzazione”, tra gli atti del giudizio, inidoneo a tal scopo apparendo il riferimento – cfr. pag. 6 del ri corso, penultima e ultima riga –ad un non meglio precisato “all. 4”, visto che, in calce al proprio ricorso , E - Distruzione neppure compie un’indicizzazione degli atti allegati allo stesso. Va dato, dunque, seguito al principio secondo cui, la necessità della “l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda”, di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., va intesa nel senso che “indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante «contenutistico»” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 10 dicembre 2020, n. 28184, Rv. 660090-01). In conclusione, la declaratoria di inammissibilità consegue alla constatazione che la ricorrente non ha provveduto a soddisfare quell’onere di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), che è richiesto dalla suddetta norma del codice di rito civile, pur nell’interpretazione “non formalistica” della stessa che – secondo i l testé citato arresto delle Sezioni Unite –s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021. Né, d’altra parte, può valere a sanare il rilevato profilo di inammissibilità della presente impugnazione la riproduzione del contenuto della comunicazione suddetta nella memoria depositata in vista della presente adunanza camerale (e l’allegazione di tale atto alla stessa), giacché “l’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380- bis, comma 2, cod. proc. civ., la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 cod. proc. civ., sussistendo identità di «ratio» – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli” (tra le altre, Cass. Sez. 2, ord. 28 novembre 2018, n. 30760, Rv. 651598-01). 10. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta la Messina solo intimata. 11. La manifesta inammissibilità del ricorso, per le ragioni già evidenziate nella proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ., costituendo espressione di uso non corretto dello strumento impugnatorio, comporta la necessità di provvedere ai sensi del comma4 dell’art. 96 cod. proc. civ. , con conseguente condanna della ricorrente a versare alla Cassa delle Ammende una somma che si reputa equo fissare in € 500,00. Deve, infatti, darsi ulteriore corso al principio secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bisc od. p roc . c iv ., “ nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l’omessa costituzione dell’intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, cod.proc. civ. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall’altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. p roc . c iv ., alla stregua dell ’ autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, comma 3, cod. p roc . c iv ., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell’intimato)”; così Cass. Sez. 3, ord. 4 ottobre 2023, n. 27947 , Rv. 669107-01. 12. A carico del la ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i
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