CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 31752/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31718/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di AREZZO n. 464/2019 , depositata il 27/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Arezzo con due decreti ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] II Lotto, di euro 1.152,97 e di euro 1.134,14. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso entrambi i decreti. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Arezzo con la sentenza n. 71/2018 ha rigettato l’opposizione e ha confermato i decreti ingiuntivi. 2. La sentenza è stata impugnata da Cafaggi, che ha dedotto l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su lla doglianza relativa all’indebito frazionamento dell’azione monitoria, in quanto la pretesa del Condominio si fondava sul medesimo titolo, ossia la delibera assembleare del 3 febbraio 2016, con la quale erano stati approvati il bilancio consuntivo dell’anno 2015 e il bilancio preventivo dell’anno 2016; ha inoltre lamentato che il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei decreti per carenza di legittimazione passiva, in quanto il debitore era la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., il conduttore del locale di proprietà di Cafaggi; il Giudice di pace aveva inoltre errato nel ritenere come straordinaria l’attività svolta dall’amministratore, come tale legittimante la richiesta di un compenso aggiuntivo. Con la sentenza n. 464/2019 il Tribunale di Arezzo ha ritenuto fondati i primi due motivi di appello, dichiarando assorbiti i restanti ed ha revocato i decreti ingiuntivi. Secondo il giudice d’appello le due domande azionate dal Condominio in via monitoria attengono al medesimo rapporto, ossia l’espletamento dell’attività dell’amministratore condominiale con riferimento alla vertenza in atto con la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e hanno in comune il medesimo fatto costitutivo, ossia la delibera condominiale di approvazione dei bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2016. Ad avviso del Tribunale il Condominio ha quindi posto in essere un abuso dello strumento processuale, avendo duplicato l’iniziativa giudiziale in assenza di un concreto interesse. Ha quindi ritenuto improcedibili le domande (v. pag. 7 sentenza). Il Tribunale ha poi, con un’autonoma ratio, esaminato le domande (pagg. 7 e ss.) rilevando che la delibera assembleare sopra ricordata è priva di efficacia nei confronti dell’appellante, in quanto nella suddetta delibera l’assemblea aveva deliberato di imputare le spese relative alla vertenza con la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a carico di quest’ultima e non della Cafaggi. In ogni caso – ha poi osservato il Tribunale – il credito del Condominio può essere oggetto di rinuncia da parte dell’assemblea condominiale e con accordo transattivo del 16 settembre 2016 la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. si era impegnata a versare al Condominio, a definizione della controversia, “tutte le spese sostenute per consulenze legali pari ad euro 1.150”. 3. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] II Lotto. [OSCURATO:PERSONA] non ha svoltodifese in questa sede . Memoria è stata depositata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 40 e 104 c.p.c. nonché dei principi giurisprudenziali in tema di frazionamento del credito: secondo il ricorrente, il giudice d’appello, nel dichiarare l’improcedibilità di entrambi i decreti ingiuntivi per illegittimo frazionamento del credito, ha violato le norme richiamate e ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il principio espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la pronuncia n. 4090/2017, quando invece tale principio non è applicabile quanto meno non nella misura in cui è stato considerato dal giudice d’appello; le due domande monitorie non sono accomunate dal medesimo fatto costitutivo in quanto fatti costitutivi delle due domande sono stati il bilancio consuntivo 2015 e il bilancio preventivo 2016. 2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della legge 392/1978 in ordine alla ripartizione delle spese tra proprietario e conduttore: il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto che il legittimato passivo delle richieste di pagamento fosse il conduttore [OSCURATO:PERSONA] e non la proprietaria Cafaggi; il giudice d’appello è incorso in un palese errore giuridico, dato che legittimato passivo è unicamente il proprietario e non il conduttore e l’amministratore deve riscuotere gli oneri solo presso il primo e questo anche quando, per esplicito accordo negoziale, sia stabilito che il conduttore è tenuto al pagamento di tutte le spese; la legge 392/1978 prevede espressamente all’art. 9 quali sono le spese a carico del conduttore e nell’elenco in esso presente non si fa menzione delle spese per il compenso dell’amministratore; né assume rilievo al riguardo la circostanza che nel verbale dell’assemblea del 3 febbraio 2016 fosse stato previsto che il costo indicato a carico della proprietaria Cafaggi doveva essere imputato al conduttore; inoltre il giudice d’appello ha completamente travisato il contenuto dell’atto di transazione concluso tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] in data 16 settembre 2016; sottoscrivendo tale accordo il conduttore si era semplicemente impegnato a rimborsare al Condominio le spese sostenute per le consulenze legali e non il compenso maturato dall’amministratore. Va anzitutto, per ragioni di priorità logica, esaminato il secondo motivo. Essoè inammissibile per violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c. mancando la specifica indicazione dei documenti su cui esso si fonda. Il ricorrente contesta infatti la pronuncia d’appello nella parte in cui ha escluso la titolarità passiva del credito fatto valere con le domande monitorie, sulla base di quanto previsto dalla delibera assembleare del 3 febbraio 2016, delibera alla quale il giudice d’appello ha attribuito il significato di rinuncia da parte dell’assemblea a qualsiasi diritto di credito, relativo alla vertenza, con riferimento al consuntivo 2015. Il ricorrente contesta poi la parte della sentenza impugnata che ha escluso la titolarità passiva rispetto al credito vantato in relazione al bilancio preventivo sulla base dell’accordo transattivo del 16 settembre 2016, concluso tra il ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente avrebbe quindi dovuto far conoscere a questa Corte l’esatto contenuto dei due atti su cui il motivo si fonda , almeno per le parti che interessano la presente causa, mediante una esauriente trascrizione di tali parti o comunque una loro adeguata sintesi (cfr. tra le varie Cass. n. 28184/2020, Cass. n. 5478/2018 e Cass. n. 6014/2018; vedere anche le pronunce delle sezioni unite nn. 8950/2022 e 6713/2025), non bastando di certo i frammentari riferimenti contenuti in ricorso a pagg. 15 e 16, del tutto inidonei ad assicurare il rispetto dell’onere di specificità. Va inoltre sottolineato che di tali atti non è neppure indicata la localizzazione all’interno degli atti del processo, informazione anch’essa essenziale ai fini del vaglio di ammissibilità del ricorso (cfr. le pronunce già citate delle sezioni unite n. 8950/2022 e n. 6713/2025nonché cass. n. 17959/2025 ). Il motivo in esame – dichiarato inammissibile – investe la ratio decidendiin ordine alla individuazione del legittimato passivo. L’altra ratio decidendi, del tutto autonoma, è fondata, come si è visto, sul ritenuto frazionamento del credito, ma a questo punto la censura contro di essa – oggetto del primo motivo di ricorso – diviene inammissibile per difetto di interesse, in applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (cfr. in tal senso, Cass. n. 5102/2024; cfr. anche cass. n. 14568/2025, in motivazione; v. anche Cass. n. 11493/2018). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l’intimata svolto difesenel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello