CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09932/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li, elettivamente domiciliato in Roma, via XXSettembre n.3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitalealla PEC: alessandro.moscatelli@ordineavvocativicenza.it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC: [OSCURATO:EMAIL] epierpaolofiorini@ordineavvocatiroma.org--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2035/2021depositata il 20/07/2021.Numero registro generale 30276/2021Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 9932/2026Data pubblicazione 17/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale diVicenza [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone la condanna a versare € 60.000,00, qualecaparra penitenziale pattuita alla clausola 4 del contratto di consulenzaaziendale intervenuto tra le parti in data 1.7.2009, come conseguenza delrecesso della società convenuta dal contratto il 20.8.2009.[OSCURATO:SOCIETA]., eccepì la nullità del contratto e, comunque, osservò, in viariconvenzionale, che il grave inadempimento della controparte negiustificava la risoluzione o, in subordine, rendeva legittimo il recesso e larestituzione di quanto versato all’attore in adempimento del contratto.Il Tribunale di Vicenza, esclusa la nullità del contratto, ritenne ilSantolin gravemente inadempiente e, dichiarata la risoluzione delcontratto di consulenza, lo condannò a restituire l’importo di € 60.000,00,già percepito.La Corte d’Appello di Venezia, adita dal soccombente Santolinconfermò la sentenza di primo grado evidenziando quanto segue: -l’attoreappellante non aveva provato documentalmente di aver svolto attivitànell’ambito delle prestazioni assunte con il contratto del 1.7.2009; -le mailprodotte in atti non permettevano di desumere alcuna argomentazionefavorevole all’appellante ed anzi offrivano elementi a conferma della tesidella società, secondo la quale l’unica forma di collaborazione prestata daSergio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quella commerciale per IntersalesGmbh; -priva di pregio era l’affermazione dell’appellante secondo cui inbase al contratto concluso egli avrebbe potuto anche non fare nulla,limitandosi a rimanere a disposizione della controparte e maturando giàper questo il diritto al compenso; -era infondata anche la doglianzariguardante una pretesa errata valutazione delle prove testimoniali daparte del Tribunale di Vicenza, avendo questo condivisibilmente desuntoNumero registro generale 30276/2021Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 9932/2026Data pubblicazione 17/04/2026dalle dichiarazioni testimoniali assunte che l’unica attività prestatadall’appellante fu appunto la consulenza commerciale per altra società; -nessun rilievo avevano le dichiarazioni dei testi Mais e Tomasicchio suirifili, riguardanti circostanze poste a fondamento della domandariconvenzionale di danni, disattesa e non riproposta, della [OSCURATO:SOCIETA].; -quando fu speso il nome dell’attore appellante ciò derivò, come riferitoanche dai testi Fumei e Mazzasette e come confermato dai testi Mais eTomasicchio, dal fatto della collaborazione commerciale dello stesso conaltra società.Contro questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione ilSantolin con otto motivi contrastati con controricorso da [OSCURATO:SOCIETA]Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza o delprocedimento in relazione agli art.112 e 163 c.p.c. per errataqualificazione del petitum e della causa petendi , rilevante ex art.360n.4 c.p.c.Secondo il ricorrente, sarebbe errata la qualificazione della causapromossa dal Santolin perché essa ha ad oggetto non il pagamento delsaldo dell’attività di consulenza svolta, o da svolgersi, in forza delContratto, ma il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 4 del Contrattoper l’altrui recesso, nella misura forfettariamente e previamentedeterminata dalle parti nella medesima norma . La Corte di merito, afronte del recesso operato da [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe completamenteignorato la disposizione negoziale richiamata, secondo la quale in casodi recesso da parte del committente prima della scadenza contrattuale ilcompenso pattuito sarà ugualmente corrisposto al consulente a titolo dirisarcimento del danno in tale misura liquidato e transatto . Non ilcorrispettivo dell’attività di consulenza svolta avrebbe chiesto l’attoreNumero registro generale 30276/2021Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 9932/2026Data pubblicazione 17/04/2026ricorrente, ma il riconoscimento del corrispettivo per il recesso, e rispettoa detta domanda realmente svolta vi sarebbe un’omissione di pronuncia.Il motivo è infondato.Emerge dalla sentenza impugnata che, costituendosi tempestivamentein giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prospettato -in subordine rispetto alladomanda riconvenzionale principale di declaratoria di nullità del contratto,respinta - come prevalente rispetto alla qualificazione giuridica della suainiziativa di porre fine al vincolo negoziale in essere con la contropartecome recesso, con conseguente operatività della clausola 4, la valutazionedel comportamento del Santolin come inadempimento tale da giustificarela risoluzione del contratto: e i giudici di merito hanno accertato uninadempimento del ricorrente tale da giustificante la pronuncia dirisoluzione, implicitamente escludendo che si vertesse in ipotesi di recessocon attivazione della clausola penitenziale, ex clausola n.4 del contratto,con le pronunce consequenziali.Ancora la sentenza impugnata evidenzia che i due motivi di appelloformulati dall’attuale ricorrente criticavano la decisione del Tribunale diVicenza sotto due profili, e cioè l’affermazione dell’assenza di prova dellosvolgimento dell’attività di consulenza il primo motivo di appello, l’errorenella valutazione delle prove il secondo motivo d appello: la sintesi delgiudizio di appello contenuta nella prima parte del ricorso, alle pagg.6/10,conferma che le critiche rivolte da [OSCURATO:PERSONA] al deciso diprimo grado avevano riguardato l’omessa valorizzazione degli elementivolti a riscontrare l’effettività della prestazione resa -evidentemente afronte dell’inadempimento contestatogli dalla controparte-, oltre alrichiamo alla clausola 4 del contratto.Le doglianze del Santolin non riguardano questioni attinenti allaeffettiva corrispondenza del deciso rispetto alle domande ed eccezioniformulate dalle parti nel rispetto dei limiti della domanda ex art.112 c.p.c.-corrispondenza che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, appareNumero registro generale 30276/2021Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 9932/2026Data pubblicazione 17/04/2026rispettata-, ma sono finalizzate a mettere in discussione l’attività diqualificazione ed interpretazione delle domande ed eccezioni che è propriadel giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio difatto, esula dal disposto della norma richiamata e può essere esaminato insede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione,ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dalvigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. -cfr. Cass. n.31546/2019; Cass.n.13439/2025; si richiama altresì, in relazione ai limiti del sindacato dilegittimità sulla motivazione, Cass. a SU n.8053/2014 che esprime unorientamento interpretativo ormai consolidato. La rimessa in discussionedell’attività interpretativa e valutativa richiamata è effettuata altresìtenendo conto della sola domanda proposta dall’attuale ricorrente, senzaconsiderare in alcun modo il complesso della materia controversia definitoanche sulla base delle domande ed eccezioni svolte pure da [OSCURATO:SOCIETA].,nell’ambito del giudizio di primo grado, all’esito delle attività previstedall’art.183 c.p.c.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamentala violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art.1373c.c. , rilevante ex art.360 n.3 c.p.c.I Giudici di merito non avrebbero tenuto conto che l’attore appellante,contratto e l’interruzione dello stesso da parte della committente primadella scadenza negoziale, ed avrebbe adempiuto ad entrambi gli oneri asuo carico. Sarebbe stato onere della società controricorrente dimostraredi aver chiesto, ma non ottenuto, lo svolgimento delle specifiche attivitàoggetto di accordo entro un preciso lasso di tempo, in particolare di averrichiesto e ritenuto necessari, nel brevissimo lasso di tempo in cui haavuto esecuzione il contratto, pareri, relazioni, collaborazione,documentazione specifica. La società committente non aveva del resto mailamentato inadempimenti o ritardi, né aveva mai diffidato il ricorrente alloNumero registro generale 30276/2021Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 9932/2026Data pubblicazione 17/04/2026svolgimento delle specifiche attività concordate e, avendo richiesto larisoluzione del contratto, avrebbe dovuto dimostrare di aver diritto alleprestazioni che lamentava di non aver ricevuto.Il motivo è infondato.Si richiamano le considerazioni sopra svolte sull’ampiezza dell’oggettocontroverso, identificato non solo attraverso la domanda di SergioBeniamino Santolin ma anche in considerazione delle domandericonvenzionali e delle eccezioni della società [OSCURATO:SOCIETA]., richiedenti laverifica dell’adempimento del contratto da parte del ricorrente, verificache ha avuto ampio spazio, attraverso i motivi di appello proposti dallostesso Santolin, nel giudizio di impugnazione -si richiama la sentenzaimpugnata, alle pag.6 e s.-.Il ricorrente non tiene conto che il thema decidendum era statolegittimamente ampliato dalla controparte e che, a fronte della domandadi risoluzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sul presupposto del suoinadempimento, era a suo carico la prova di essere adempiente -al fine diescludere l’operatività dei presupposti della risoluzione contrattuale fattivalere dalla società, di poter qualificare, come richiesto dallo stessoSantolin, il comportamento di [OSCURATO:SOCIETA]. in termini di recesso e divalutarne l’idoneità ad attivare la clausola 4 del contratto-.3. Con il terzo motivo di critica il ricorrente lamenta un omessoesame circa un fatto decisivo oggetto per che è stato oggetto didiscussione tra le parti (il recesso), nonché per violazione dell’art.132 n.4c.p.c. rilevante ex art 360 n.5 e n.4.Rileva il ricorrente che la Corte d’Appello non avrebbe speso nemmenouna parola in merito al recesso e neppure in merito alla conseguentedomanda di pagamento a titolo di risarcimento del danno forfettariamente liquidato e transato, ex art.4 Contratto ; insostanza, sempre secondo il ricorrente, il Giudice d’appello avrebberespinto la domanda di condanna per la mancata prova dell’attivitàNumero registro generale 30276/2021Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 9932/2026Data pubblicazione 17/04/2026consulenziale, cioè con motivazione che nulla ha a che fare rispetto alladomanda svolta , omettendo di motivare sulla richiesta di pagamento.Vi sarebbe stata perciò una totale omissione della precisazione delleragioni di fatto e di diritto in ordine alle ragioni del mancato accoglimentodella domanda risarcitoria ex clausola 4 del contratto.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.È inammissibile per il principio della “doppia conforme” (v. art.348 teru.c. c.p.c. nel testo vigente ratione temporis). E, nell'ipotesi di"doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrenteindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra lorodiverse (cfr. Cass. n.2693/2023), onere non assolto nel caso in esame.E’ infondato nella parte in cui lamenta un vizio di motivazioneaffermato rilevante ex art.132 n.4 c.p.c.: si richiamano le considerazionisvolte sopra in ordine alla valutazione di esistenza dell’inadempimento delSantolin, tale da giustificare la risoluzione del contratto, assorbenterispetto alla necessita di valutare la legittimità del recesso e diindividuarne le conseguenze economiche.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente si duole della omessaconsiderazione di fatti decisivi risultanti dalle prove assunte e totalmentepretermessi o travisati, violazione dell’at.116 c.p.c., difetto di motivazionerelativamente alla visita in Portogallo , rilevanti ex art.360 n.5 c.p.c.Il ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza impugnataconterrebbe plurime affermazioni inconciliabili e manifestamente illogiche:in particolare, in ordine alla partecipazione all’incontro di fine luglio inPortogallo, inconciliabile con l’assenza di attività negoziale da parte diSantolin e confermato dalla prova testimoniale, la Corte d’Appello nonspende una parola (segue il richiamo sia alle mail prodotte e al lorocontenuto, sia alle dichiarazioni testimoniali assunte).Numero registro generale 30276/2021Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 9932/2026Data pubblicazione 17/04/20265. Il quinto motivo di ricorso critica il deciso d’appello per omessaconsiderazione di fatti decisivi risultanti dalle prove assunte e totalmentepretermessi o travisati, violazione dell’at.116 c.p.c., difetto di motivazione,relativamente al contenuto delle mail , rilevanti ex art.360 n.5 c.p.cIl ricorrente afferma l’erroneità del rilievo della Corte d’Appello,secondo la quale le mail versate in atti costituirebbero la prova che la solaforma di collaborazione da lui prestata era quella di tipo commerciale peraltra società: il motivo consiste in una rivisitazione delle mail prodotte,delle quali viene analizzato e valutato il contenuto per affermare chel’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] non fu solo di tipocommerciale.6. Il sesto motivo evidenzia ancora una omessa considerazione difatti decisivi risultanti dalle prove assunte e totalmente pretermessi otravisati, violazione dell’at.116 c.p.c., difetto di motivazione relativamenteal contenuto delle deposizioni dei testi Mais e Tomasicchio , rilevanti exart.360 n.5 c.p.c.Ancora una volta il ricorrente critica la decisione della Corte di meritoche ha ritenuto provata la sola prestazione da parte sua di attività dicarattere commerciale (con altra società): il motivo si concentra inparticolare sulle emergenze della prova testimoniale, e specificamentesulle dichiarazioni rese dai testi Mais e Tomasicchio.7. Con il settimo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamentauna omessa considerazione circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione – la breve durata del rapporto contrattuale rilevante ex art.360 n.5 c.p.c.Secondo il ricorrente i Giudici di merito avrebbero omesso diconsiderare un fatto decisivo, e cioè la breve durata del rapportocontrattuale, dal 1.7.2009 al 20.8.2009: per dare rilevanza al breveintervallo di tempo di durata del rapporto si richiamano ancora le mail e ledichiarazioni testimoniali.Numero registro generale 30276/2021Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 9932/2026Data pubblicazione 17/04/2026Questi quattro motivi, da esaminare congiuntamente, sono tuttiinammissibili sia perché non si confrontano con il principio della doppiaconforme (cfr. sopra nella parte dedicata al terzo motivo di ricorso), siaperché – contrariamente a quanto formalmente allegano – nonevidenziano in concreto nessuna violazione dell’art. 116 cpc nel sensointeso dalla giurisprudenza di questa Corte: al riguardo è sufficienterichiamare il principio – affermato dalle sezioni unite e richiamato inpronunce successive – secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ladoglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (tra le varie, cfr.Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).Quanto al dedotto vizio motivazionale, l’articolo 360 comma 1 n. 5cpc, per espressa volontà del legislatore, non lo comprende più tra i vizidenunziabili in cassazione, salvo i casi estremi – certamente qui nonravvisabili – di motivazione al di sotto del minimo costituzionale (per tuttecfr. Cass. SSUU n. 8053/2014).Solo per completezza, è il caso di aggiungere che le memorie nonpossono supplire al difetto di specificità dei motivi di ricorso (tra le varie,cfr. Cass. n.17959/2025; Cass. 34485/2024; Cass. n.30760/2018).Numero registro generale 30276/2021Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 9932/2026Data pubblicazione 17/04/20268. Con l’ottavo e ultimo motivo di ricorso lamenta la violazione e/ofalsa applicazione degli art. 1453 e 1455 c.c. Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha ritenuto di non scarsaimportanza il suo inadempimento, senza considerare che non vi è in attialcun elemento di prova che dimostri che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia mai lamentatola mancata esecuzione delle prestazioni da parte del ricorrente, senzaconsiderare che non essendo ancora scaduto il termine concordato, laprestazione avrebbe potuto essere ancora adempiuta, e senza dare contodelle ragioni per cui la valutazione da effettuare ai sensi dell’art.1455 c.c.sia risultata penalizzante per il ricorrente, non giustificandosi l’equazione accertata inattività del Santolin uguale grave inadempimento .Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non individua in quale momento e in quale atto, nel corsodel processo di merito i profili evidenziati, coinvolgenti accertamenti infatto, siano stati trattati e poi coltivati nel corso ulteriore del giudizio (cfr.in proposito, tra le altre, Cass. n.2038/2019, secondo cui ove unadeterminata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine dievitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, nonsolo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, maanche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbiaprovveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "exactis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa.Anche per il motivo in esame il ricorrente effettua integrazioni eprecisazioni nella memoria illustrativa finale, delle quali però non si puòtenere conto: i motivi di ricorso - si ripete - non possono essere integraticon aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria ex art.380 bis 1 c.p.c.Numero registro generale 30276/2021Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 9932/2026Data pubblicazione 17/04/2026o in quella ex art.378 c.p.c., memoria che ha mera funzione illustrativa edi chiarimento delle ragioni delle doglianze articolate.In ogni caso, la censura investe le valutazioni spettanti al giudice dimerito.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi €4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia