CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 13439/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15144/2023 del ruolo generale, proposto DA il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Segretario pro tempore ed il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, rappresentate e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - RICORRENTI – [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70P56 F965 P), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 settembre 1970 e residente in Latina F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15144/2023 Numero sezionale 984/2025 alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1198, rappresentata e difesa, in virtù di Numero di raccolta generale 13439/2025Data pubblicazione 20/05/2025 procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64B01 F839 C) - CONTRORICORRENTE– per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 361/18/2023, depositata il 25 gennaio 2023. UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è la somma di 650,00 € richiesta alla controricorrente dal Segretario del [OSCURATO:PERSONA] del Lazio – Sezione di Latina – a titolo di contributo unificato in relazione ai motivi aggiunti dalla medesima presentati nel corso del giudizio amministrativo incardinato presso il citato Tribunale con il n. 163/2018 di ruolo generale. 2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con l’impugnata sentenza accoglieva l’appello proposto dalla contribuente, premettendo, sul piano dei principi, di condividere quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23873/2020, secondo cui il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15144/2023 Numero sezionale 984/2025 uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa Numero di raccolta generale 13439/2025Data pubblicazione 20/05/2025 introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario. Al contrario – aggiungeva il Giudice d’appello - il ricorso aggiuntivo va esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale riteneva che i motivi aggiunti presentatati dalla contribuente non avessero introdotto domande nuove, assoggettabili (anche alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria) a contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n.115/2002, essendosi limitati a recare nuove ragioni a sostegno delle istanze già proposte e non anche motivi contenenti domande nuove, anche se connesse a quelle già proposte. Nello specifico, la Corte precisava che l’atto oggetto dell’originario ricorso faceva «[…] riferimento alla natura del provvedimento impugnato quale provvedimento di comunicazione di apertura di procedimento per contestazione di opere abusive con minaccia di demolizione delle opere. Demolizione che appunto era contenuta nell’ordinanza successiva, sicchè trattavasi di motivi sovrapponibili perché atti riguardanti il medesimo procedimento, l’uno conseguente l’altro senza ampliamento del thema decidendum» (così nella sentenza impugnata). 3. Avverso detta pronuncia il [OSCURATO:PERSONA] del Lazio – Sezione distaccata di Latina – ed il F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15144/2023 Ministero dell’Economia e delle Finanze proponevano ricorso Numero sezionale 984/2025Numero di raccolta generale 13439/2025 per cassazione notificandolo in data 17 luglio 2023, Data pubblicazione 20/05/2025 formulando un unico motivo di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso depositato in data 15 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico di motivo di impugnazione i ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 6- bis e 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, nonché la violazione dei principi generali in tema di struttura del processo amministrativo e dei rapporti tra il ricorso principale ed i motivi aggiunti in relazione alla debenza del contributo unificato. Gli istanti hanno rappresentato che: - con il ricorso principale innanzi al TAR veniva impugnava l’ordinanza n. 15941/5173 del 4 dicembre 2017 Prot. n. 165944, con cui erano state revocate due precedenti ordinanze di demolizione ed un’ordinanza comminatoria di sanzioni amministrative, così disponendo la successiva emissione di un’unica ordinanza di demolizione comprensiva di tutte le opere abusive, incluse quelle successivamente autodenunciate dalla ricorrente stessa; - con il ricorso per motivi aggiunti veniva, invece impugnata l’ordinanza n. 41 del 28 febbraio 2018, di demolizione omnicomprensiva, gravandola anche del vizio ulteriore relativo alla mancata valutazione dell’impossibilità di procedere alla demolizione parziale senza compromettere la parte lecitamente edificata e, dunque, concernente la mancata F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15144/2023 Numero sezionale 984/2025 valutazione della necessità di comminare solo una sanzione Numero di raccolta generale 13439/2025Data pubblicazione 20/05/2025 pecuniaria in luogo della demolizione. Per tale via, l’Ufficio, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte sul tema in rassegna (Cass. nn. 23528-23529- 23530/2020, 23691/2020, 23873/2020, 16288/2021, 31151/2021, 30273 e 30274/2022), ha evidenziato che con i predetti motivi aggiunti la contribuente aveva introdotto nuove domande contro un provvedimento ulteriore, autonomamente lesivo, con ciò ampliando considerevolmente l’oggetto della controversia pendente, dovendo perciò escludersi la sussistenza di una connessione cd. forte tra i motivi del primo ricorso e quelli aggiunti. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, subito avvertendo che il Ministero delle Economia e della Finanze (che nemmeno risulta essere stata parte del giudizio d’appello) non ha legittimazione all’impugnazione, spettando la stessa alla cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l'invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. 115/2002, come più volte chiarito da questa Corte (cfr. Cass.27064/2024, ai cui contenuti si rimanda, che richiama Cass. n. 11318/2020 e Cass. n. 18029/2022). 3. La peculiarità della fattispecie in rassegna sta nel fatto che la Corte regionale ed il Segretario del [OSCURATO:PERSONA] (da ora anche T.A.R.) hanno richiamato gli stessi principi più volte affermati da questa Corte, giungendo però a conclusioni diverse. 4. Sotto il primo profilo, infatti, va ricordato come anche di recente questa Corte abbia ribadito che: - l’art. 13, comma 6-bis d.P.R. n. 115/2002 (nel testo vigente ratione temporis), nel disciplinare gli importi del F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15144/2023 Numero sezionale 984/2025 contributo unificato dovuto in relazione ai ricorsi proposti Numero di raccolta generale 13439/2025Data pubblicazione 20/05/2025 davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato ha considerato che per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale ed i motivi aggiunti che introducono domande nuove; - l’art. 43 d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo, in acronimo c.p.a.) prevede due tipologie di motivi aggiunti, che consentono al ricorrente principale ed a quello incidentale di introdurre sia nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte (motivi aggiunti propri), sia domande nuove purché connesse con quelle già proposte (motivi aggiunti in senso improprio perché rivolti all’impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato); - l’interpretazione di prassi, adottata in circolari dell’Amministrazione - alla cui stregua il contributo unificato sarebbe dovuto in caso di motivi aggiunti diretti a impugnare «provvedimenti diversi da quelli già portati all'attenzione del giudice col ricorso introduttivo» - non può essere integralmente condivisa alla luce degli arresti della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la quale, pur riconoscendo la legittimità di «tributi giudiziari multipli» e aggiuntivi, ha, tuttavia, elaborato il criterio secondo il quale il contributo unificato, in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti, consegue dal «considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente», avvertendo che se il giudice nazionale accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15144/2023 Numero sezionale 984/2025 di tributi giudiziari cumulativi (CGUE, 6 ottobre 2015, causa CNumero di raccolta generale 13439/2025Data pubblicazione 20/05/2025- 61/14, [OSCURATO:PERSONA], punti da 72 a 77); - non rileva, quindi, la distinzione tra motivi aggiunti propri ed impropri in quanto, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre per l’appunto accertare se detti motivi determinino o meno un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale, che ricorre laddove «sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario», dovendosi, quindi, escludere la debenza del contributo unificato laddove il ricorso aggiuntivo «abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause» (così Cass. n. 2640/2024, che richiama Cass. n. 23873/2020, Cass. n. 25729/2022; Cass.25407/2022, Cass. n. 23873/2020; Cass. n. 23530/2020; nello stesso senso Cass. n. 27168/2024, Cass. n. 13676/2024). 5. Sennonchè, l’applicazione di tali non contestati principi ha condotto il Giudice regionale ad escludere che con i motivi aggiunti la contribuente avesse ampliato considerevolmente l’oggetto della controversia. La ragione di ciò e della non condivisione da parte del Segretario del T.A.R. di tale soluzione sta nel fatto che il ricorrente discorre di atti impugnati che, quanto ai loro contenuti, non corrispondono, almeno in parte, a quelli oggetto dell’accertamento fattuale operato dal Giudice regionale, qui non sindacato per la verità, né sindacabile con il canone censorio prescelto della violazione di legge.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15144/2023 Difatti, nella sentenza impugnata si legge – lo si ripete Numero sezionale 984/2025Numero di raccolta generale 13439/2025– che «L’atto impugnato […] fa riferimento alla natura del Data pubblicazione 20/05/2025 provvedimento impugnato quale provvedimento di comunicazione di apertura di procedimento per contestazione di opere abusive con minaccia di demolizione delle opere. Demolizione che appunto era contenuta nell’ordinanza successiva, sicchè, trattavasi di motivi sovrapponibili perché atti riguardanti il medesimo procedimento, l’uno conseguente l’altro senza ampliamento del thema decidendum». Il citato ricorrente, invece, assume che con il ricorso principale innanzi al TAR veniva impugnava l’ordinanza n. 15941/5173 del 4 dicembre 2017 Prot. n. 165944, avente ad oggetto la revoca di precedenti ordinanze di demolizione e di comminatoria di sanzioni amministrative, disponendo la successiva emissione di un’unica ordinanza di demolizione comprensiva di tutte le opere abusive (anche quelle successivamente autodenunciate dalla ricorrente stessa), mentre con i motivi aggiunti veniva impugnata la diversa ordinanza n. 41 del 28 febbraio 2018, avente ad oggetto la demolizione omnicomprensiva, con la contestazione dell’ulteriore vizio circa la mancata valutazione della necessità di comminare solo una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. Con la conseguenza, implicita quanto ovvia, che i motivi aggiunti non potevano considerarsi sovrapponibili ai primi. 6. La differente valutazione risiede, dunque, nel rilievo secondo il quale - a dire del Segretario del T.A.R. - con la seconda ordinanza non solo era stata emesso un provvedimento sostitutivo dei precedenti, avente ad oggetto la demolizione omnicomprensiva di tutte le opere eseguite dalla contribuente, ma era stata aggiunta la nuova contestazione F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15144/2023 Numero sezionale 984/2025 dell’ulteriore vizio concernente la mancata valutazione della Numero di raccolta generale 13439/2025Data pubblicazione 20/05/2025 necessità di comminare solo una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. Epperò, la diversa interpretazione delle citate domande – segnatamente il tema della sovrapponibilità o meno dei motivi proposti, che divide le parti - coinvolge una tipica delibazione fattuale della volontà processuale della parte, che non è censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, primo comma, num. 5), c.p.c. (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. n. 31546/2019, che richiama Cass. n. 195/2016; Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 8315/2013; Cass. n. 16698/2010; Cass.n. 7394/2010; Cass., Sez. Un., n. 10313/2006). L'inammissibilità, dunque, discende dall'estraneità della censura all'ambito di applicazione del numero 3 dell'articolo 360 c.p.c., giacché il motivo accredita una diversa interpretazione delle domande operata Giudice di merito in funzione delle risultanze ritenute meritevoli di considerazione., Per tale ragione la censura risulta, nella sua concretezza, diretta a ribaltare l'interpretazione della domanda proposta innanzi al giudice amministrativo, operazione questa che rientra nel compito del giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, non può, per quanto sora esposto, essere sindacato in Cassazione con il parametro prescelto, il cui uso improprio, quindi, sancisce l’inammissibilità della doglianza e con essa del ricorso.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15144/2023 Numero sezionale 984/2025 7. Le spese presente grado di giudizio seguono la Numero di raccolta generale 13439/2025Data pubblicazione 20/05/2025 soccombenza e vanno poste a carico solidale dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., stante il loro interesse comune alla causa, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione. P.Q.M. la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA]