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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10867/2026

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dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledella Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 2613/2018, depositata il 25giugno 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/20261. – L'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale omonima,esercente l’attività di fabbricazione di articoli in plastica ed edili, con cui,per l'anno 2003 venivano accertate in via induttiva, sulla base dellerisultanze di un processo verbale di constatazione, maggiori imposte atitolo di IRPEF, IRAP e IVA ,oltre sanzioni.

Nel corso dell'attività diaccertamento era stato rilevato che il titolare aveva effettuato versamentialla ditta, nell'anno 2003, quali anticipazioni infruttifere, per un totale dieuro 108.000,00 ed aveva effettuato un prelevamento di euro 2.500,00senza contabilizzarli nel conto “Titolare C/Versamenti infruttiferi”.In mancanza di documentazione attestante l’effettività di dettiversamenti, in un contesto in cui si evidenziavano debiti verso fornitoriammontanti ad euro 270.349,23 e crediti pari ad euro 99.328,67, l’Ufficioriteneva che detti movimenti per complessivi euro 110.500,00occultassero ricavi sottratti a imposizione.

Inoltre, con l’avviso venivanorecuperati costi indeducibili, in quanto non inerenti, per euro 2.427,93(spese autostradali), e non di competenza, per euro 500,78.Avverso l'atto impositivo il contribuente proponeva ricorso.L'Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 35/3/09, la Commissione tributaria provinciale diMessina accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello.Il contribuente resisteva in giudizio.Con la sentenza n. 2613/2018, depositata il 25 giugno 2018, laCommissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina,ha respinto l’appello.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.Il contribuente non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).Secondo quanto prospettato, la sentenza impugnata sarebbe viziatasul piano dell'ultrapetizione.Invero, tanto la Commissione tributaria provinciale, quanto quellaregionale, hanno annullato la ripresa di ricavi non dichiaratiinduttivamente operata dall’Ufficio sul presupposto che i versamentieffettuati dal titolare in favore della propria ditta costituissero apporti incapitale fisso da destinare all’esercizio dell'impresa.A fronte del motivo di appello con cui l'Ufficio aveva denunciato ilvizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, la Commissionetributaria regionale ha affermato che “né può ritenersi violato dal primogiudice il principio di ultrapetizione atteso che le argomentazioni svolte dalprimo giudice appaiono del tutto coerenti con i contenuti del ricorso”.Si evidenzia che nel ricorso introduttivo di primo grado, che individuain modo circoscritto il thema decidendum, la prospettazione fatta propriada entrambi i giudici di merito secondo cui i versamenti effettuati daltitolare nei confronti della ditta dovessero considerarsi apporti in contoaumento di capitale non è stata mai svolta, essendosi il ricorrente limitatoa contestare la legittimità del ricorso dell’Ufficio all'accertamento induttivo.1.1. – Il motivo è infondato.In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione delladomande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., perché non pone in discussione il significato della normama la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cuiapprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essereesaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio diNumero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/2026motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancoraconsentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Cass. n.13439/2025; Cass. n. 31546/2019)Tuttavia, i motivi dell'opposizione a cartella esattoriale si configuranocome causa petendi della correlata domanda di annullamento, con laconseguenza che la decisione di accoglimento della stessa fondata su vizinon dedotti in sede di ricorso introduttivo, oppure dedotti sotto profilidiversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi, è viziata da extra oultrapetizione (Cass. n. 20003/2018).Nel caso di specie non vi è dubbio che vi sia stata un'interpretazionedella domanda, attività riservata al giudice di merito, mentre la censura,così come proposta, si pone al di fuori nel perimetro del sindacato diquesta S.C., posto che nel ricorso originario si faceva esplicito riferimentoa “finanziamenti per la società”, sicché la valutazione compiuta rispettodal giudice di merito appare, in ogni caso, logica e coerente con le difeseprospettate.2. – Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/92 (art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.).In subordine, si censura la pronuncia per motivazione omessa oapparente, essendosi limitata la Commissione tributaria regionale acondividere in modo del tutto acritico la conclusione cui era pervenuto ilgiudice di prime cure nel ritenere che i versamenti effettuati dal titolarenei confronti della ditta dovessero considerarsi apporti in conto aumento dicapitale, senza che emerga il ragionamento logico-giuridico a sostegno ditale conclusione.2.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione leNumero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/2026censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non sussiste alcuna motivazione apparente neilimiti del sindacato tuttora consentito del vizio di motivazione, nei terminidi violazione del «minimo costituzionale».

Al riguardo, la pronuncia nonha recepito acriticamente la decisione di prime cure ma ha dato contodelle ragioni per cui l'ha condivisa, evidenziando come non vi sia unanorma secondo cui le anticipazioni a favore dell'azienda personalecostituiscano sopravvenienze attive, non trattandosi di ricavi né diplusvalenze patrimoniali, dovendo dunque essere escluse dalla materiaimponibile.3. – Col terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’articolo 39 d.P.R. 600/73 degli artt. 2697 e 2729 c.c. (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.).In ulteriore subordine, nel merito, si contesta la pronuncia nella partein cui ha annullato la ripresa induttiva relativa a ricavi non dichiarati.

Conl'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio l'Uffìcio avevaproceduto a rettificare in via induttiva gli imponibili dichiarati per il 2003dal contribuente, titolare della ditta individuale omonima, esercentel’attività di fabbricazione di articoli in plastica ed edili.

Nel corsodell'attività di accertamento, infatti, era stato rilevato che il titolare avevaeffettuato versamenti alla ditta, nell’anno 2003, quali anticipazioniNumero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/2026infruttifere, per un totale di euro 108.000,00 ed aveva effettuato unprelevamento di euro 2.500,00 senza contabilizzarlo nel conto “TitolareC/Versamenti infruttiferi”; in mancanza di documentazione attestantel’effettività di detti versamenti, in un contesto in cui al 31.12.2003 sievidenziavano debiti verso fornitori ammontanti ad euro 270.349,23 ecrediti pari ad euro 99.328,67, l’Ufficio riteneva che detti movimenti percomplessivi euro 110.500,00 occultassero in realtà ricavi sottratti adimposizione.

Ciò risulterebbe per tabulas dalla motivazione dell'avviso diaccertamento.

In una situazione, anche di gestione antieconomica (attesol’evidente disavanzo tra debiti e crediti), l'Ufficio ha ritenuto che il ricorsoalle citate operazioni di finanziamento da parte del titolare nascondesse inrealtà la mancata contabilizzazione di ricavi da parte dell’azienda, nelsenso che era ragionevole dedurre che le fonti finanziarie dell'imprenditoreprovenissero dall’impresa stessa sotto forma di ricavi non contabilizzati,mancando qualsivoglia giustificazione e/o documentazione circa i mezzifinanziari e/o patrimoniali in capo al titolare stesso.La giurisprudenza di legittimità ha confermato la legittimità di taleragionamento presuntivo, evidenziando che, in caso di aumento di capitaledi una società da parte dei soci, detta operazione può legittimamentegenerare la presunzione di occultamento di redditi poi tradotti in aumentodi capitale; e che tale presunzione impone ai contribuenti di dare contodella provenienza del denaro oggetto dell'aumento (Cass. n. 24531/2007).Non basta, pertanto, che delle somme di denaro "appaiano"improvvisamente nel bilancio, ma che di queste somme si deve dareun'origine documentata, e che tale onere di prova ricade sul contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe chiaramente violato taliprincipi, in quanto ha ritenuto insufficienti le presunzioni utilizzatedall’Ufficio per operare la rettifica in via induttiva, senza che ilcontribuente avesse fornito la prova della provenienza delle sommeNumero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/2026utilizzate per erogare i finanziamenti (prova in ordine alla quale nulla silegge in sentenza).3.1. – Il motivo è fondato.In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza dicontabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere invia induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base dipresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito delcontribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed icorrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dellaspecifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire laprova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni(Cass. n. 35713/2022; Cass. n. 26036/2015).Nel caso di specie, a fronte delle puntuali incongruenze evidenziatenell'avviso di accertamento, che costituiscono presunzioni gravi precisi econcordati, la motivazione ha finito per invertire l'onere della prova, inquanto sarebbe stato dovere del contribuente giustificare le contestazionimentre la concisa motivazione non affronta le questioni prospettate nelmotivo di censura.4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto,va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradocompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il27 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledella Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 2613/2018, depositata il 25giugno 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/20261. – L'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale omonima,esercente l’attività di fabbricazione di articoli in plastica ed edili, con cui,per l'anno 2003 venivano accertate in via induttiva, sulla base dellerisultanze di un processo verbale di constatazione, maggiori imposte atitolo di IRPEF, IRAP e IVA ,oltre sanzioni. Nel corso dell'attività diaccertamento era stato rilevato che il titolare aveva effettuato versamentialla ditta, nell'anno 2003, quali anticipazioni infruttifere, per un totale dieuro 108.000,00 ed aveva effettuato un prelevamento di euro 2.500,00senza contabilizzarli nel conto “Titolare C/Versamenti infruttiferi”.In mancanza di documentazione attestante l’effettività di dettiversamenti, in un contesto in cui si evidenziavano debiti verso fornitoriammontanti ad euro 270.349,23 e crediti pari ad euro 99.328,67, l’Ufficioriteneva che detti movimenti per complessivi euro 110.500,00occultassero ricavi sottratti a imposizione. Inoltre, con l’avviso venivanorecuperati costi indeducibili, in quanto non inerenti, per euro 2.427,93(spese autostradali), e non di competenza, per euro 500,78.Avverso l'atto impositivo il contribuente proponeva ricorso.L'Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 35/3/09, la Commissione tributaria provinciale diMessina accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello.Il contribuente resisteva in giudizio.Con la sentenza n. 2613/2018, depositata il 25 giugno 2018, laCommissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina,ha respinto l’appello.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.Il contribuente non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).Secondo quanto prospettato, la sentenza impugnata sarebbe viziatasul piano dell'ultrapetizione.Invero, tanto la Commissione tributaria provinciale, quanto quellaregionale, hanno annullato la ripresa di ricavi non dichiaratiinduttivamente operata dall’Ufficio sul presupposto che i versamentieffettuati dal titolare in favore della propria ditta costituissero apporti incapitale fisso da destinare all’esercizio dell'impresa.A fronte del motivo di appello con cui l'Ufficio aveva denunciato ilvizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, la Commissionetributaria regionale ha affermato che “né può ritenersi violato dal primogiudice il principio di ultrapetizione atteso che le argomentazioni svolte dalprimo giudice appaiono del tutto coerenti con i contenuti del ricorso”.Si evidenzia che nel ricorso introduttivo di primo grado, che individuain modo circoscritto il thema decidendum, la prospettazione fatta propriada entrambi i giudici di merito secondo cui i versamenti effettuati daltitolare nei confronti della ditta dovessero considerarsi apporti in contoaumento di capitale non è stata mai svolta, essendosi il ricorrente limitatoa contestare la legittimità del ricorso dell’Ufficio all'accertamento induttivo.1.1. – Il motivo è infondato.In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione delladomande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., perché non pone in discussione il significato della normama la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cuiapprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essereesaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio diNumero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/2026motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancoraconsentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Cass. n.13439/2025; Cass. n. 31546/2019)Tuttavia, i motivi dell'opposizione a cartella esattoriale si configuranocome causa petendi della correlata domanda di annullamento, con laconseguenza che la decisione di accoglimento della stessa fondata su vizinon dedotti in sede di ricorso introduttivo, oppure dedotti sotto profilidiversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi, è viziata da extra oultrapetizione (Cass. n. 20003/2018).Nel caso di specie non vi è dubbio che vi sia stata un'interpretazionedella domanda, attività riservata al giudice di merito, mentre la censura,così come proposta, si pone al di fuori nel perimetro del sindacato diquesta S.C., posto che nel ricorso originario si faceva esplicito riferimentoa “finanziamenti per la società”, sicché la valutazione compiuta rispettodal giudice di merito appare, in ogni caso, logica e coerente con le difeseprospettate.2. – Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/92 (art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.).In subordine, si censura la pronuncia per motivazione omessa oapparente, essendosi limitata la Commissione tributaria regionale acondividere in modo del tutto acritico la conclusione cui era pervenuto ilgiudice di prime cure nel ritenere che i versamenti effettuati dal titolarenei confronti della ditta dovessero considerarsi apporti in conto aumento dicapitale, senza che emerga il ragionamento logico-giuridico a sostegno ditale conclusione.2.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione leNumero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/2026censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non sussiste alcuna motivazione apparente neilimiti del sindacato tuttora consentito del vizio di motivazione, nei terminidi violazione del «minimo costituzionale». Al riguardo, la pronuncia nonha recepito acriticamente la decisione di prime cure ma ha dato contodelle ragioni per cui l'ha condivisa, evidenziando come non vi sia unanorma secondo cui le anticipazioni a favore dell'azienda personalecostituiscano sopravvenienze attive, non trattandosi di ricavi né diplusvalenze patrimoniali, dovendo dunque essere escluse dalla materiaimponibile.3. – Col terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’articolo 39 d.P.R. 600/73 degli artt. 2697 e 2729 c.c. (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.).In ulteriore subordine, nel merito, si contesta la pronuncia nella partein cui ha annullato la ripresa induttiva relativa a ricavi non dichiarati. Conl'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio l'Uffìcio avevaproceduto a rettificare in via induttiva gli imponibili dichiarati per il 2003dal contribuente, titolare della ditta individuale omonima, esercentel’attività di fabbricazione di articoli in plastica ed edili. Nel corsodell'attività di accertamento, infatti, era stato rilevato che il titolare avevaeffettuato versamenti alla ditta, nell’anno 2003, quali anticipazioniNumero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/2026infruttifere, per un totale di euro 108.000,00 ed aveva effettuato unprelevamento di euro 2.500,00 senza contabilizzarlo nel conto “TitolareC/Versamenti infruttiferi”; in mancanza di documentazione attestantel’effettività di detti versamenti, in un contesto in cui al 31.12.2003 sievidenziavano debiti verso fornitori ammontanti ad euro 270.349,23 ecrediti pari ad euro 99.328,67, l’Ufficio riteneva che detti movimenti percomplessivi euro 110.500,00 occultassero in realtà ricavi sottratti adimposizione. Ciò risulterebbe per tabulas dalla motivazione dell'avviso diaccertamento. In una situazione, anche di gestione antieconomica (attesol’evidente disavanzo tra debiti e crediti), l'Ufficio ha ritenuto che il ricorsoalle citate operazioni di finanziamento da parte del titolare nascondesse inrealtà la mancata contabilizzazione di ricavi da parte dell’azienda, nelsenso che era ragionevole dedurre che le fonti finanziarie dell'imprenditoreprovenissero dall’impresa stessa sotto forma di ricavi non contabilizzati,mancando qualsivoglia giustificazione e/o documentazione circa i mezzifinanziari e/o patrimoniali in capo al titolare stesso.La giurisprudenza di legittimità ha confermato la legittimità di taleragionamento presuntivo, evidenziando che, in caso di aumento di capitaledi una società da parte dei soci, detta operazione può legittimamentegenerare la presunzione di occultamento di redditi poi tradotti in aumentodi capitale; e che tale presunzione impone ai contribuenti di dare contodella provenienza del denaro oggetto dell'aumento (Cass. n. 24531/2007).Non basta, pertanto, che delle somme di denaro "appaiano"improvvisamente nel bilancio, ma che di queste somme si deve dareun'origine documentata, e che tale onere di prova ricade sul contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe chiaramente violato taliprincipi, in quanto ha ritenuto insufficienti le presunzioni utilizzatedall’Ufficio per operare la rettifica in via induttiva, senza che ilcontribuente avesse fornito la prova della provenienza delle sommeNumero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/2026utilizzate per erogare i finanziamenti (prova in ordine alla quale nulla silegge in sentenza).3.1. – Il motivo è fondato.In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza dicontabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere invia induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base dipresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito delcontribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed icorrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dellaspecifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire laprova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni(Cass. n. 35713/2022; Cass. n. 26036/2015).Nel caso di specie, a fronte delle puntuali incongruenze evidenziatenell'avviso di accertamento, che costituiscono presunzioni gravi precisi econcordati, la motivazione ha finito per invertire l'onere della prova, inquanto sarebbe stato dovere del contribuente giustificare le contestazionimentre la concisa motivazione non affronta le questioni prospettate nelmotivo di censura.4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto,va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradocompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 17364/2019Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 10867/2026Data pubblicazione 23/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il27 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10867/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris