CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14137/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonio Rappazzo e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona delcuratore, e [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1404/2021depositata il 21/12/2021.Numero registro generale 13918/2022Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 14137/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RolandoCostanza, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano impugnatoavanti al Tribunale di Ivrea la delibera del Condominio CentroCommerciale Planetarium in data 4.6.2015, lamentandone la nullitàquanto alla nomina dell’amministratore, all’approvazione del suocompenso, all’approvazione del rendiconto 2014, nonché del consuntivo edel riparto delle spese per lo stesso anno. Costituitosi il Condominio eintervenuto volontariamente nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] -giàamministratore- e svolta istruttoria orale e documentale, il Tribunale diIvrea aveva accolto in parte le ragioni dei condomini, annullando ladelibera: -in relazione alla nomina dell’amministratore nella persona diDebora Canaldi (figlia del precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA],giudizialmente revocato; -in relazione al rendiconto 2014, in assenza diprova della presentazione ai condomini, né prima né, al più tardi, in sedeassembleare, del registro della contabilità; l’annullamento della deliberaper il profilo in esame aveva comportato l’assorbimento delle questionirelative alle supposte incongruenze contabili.Proposta impugnazione dal Condominio, la Corte d’Appello di Torino,nella contumacia del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel frattempointervenuto, aveva parzialmente accolto l’appello quanto alla legittimitàdella nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratrice, mentre avevaconfermato nel resto la sentenza impugnata in base alle seguenticonsiderazioni (che si sintetizzano nei limiti in cui ancora rilevano): -ledoglianze relative all’accertamento di invalidità della delibera quantoall’approvazione del rendiconto sulla gestione 2014 sono infondate; puravendo il Tribunale indebitamente ampliato l’ambito dell’indagine a profilifattuali del tutto estranei alla impugnativa iniziale, rimane il fatto, di perNumero registro generale 13918/2022Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 14137/2026Data pubblicazione 14/05/2026sé rilevante, che è stata comunque valorizzata la mancata “allegazione”del registro di contabilità, secondo gli attori appellati proprio assente; ilTribunale ha correttamente rilevato che il Condominio non ha fornito laprova dell’esistenza del documento alla data di approvazione delrendiconto, nel rispetto dei termini preclusivi per le produzioni istruttorie.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un solo motivo di critica, articolato in più punti.Hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA], il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. e LuigiCanaldi sono rimasti intimati.I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in terminirispetto alla data dell’adunanza in camera di consiglio fissata per ladiscussione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon un unico motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] CommercialePlanetarium lamenta sia la violazione e falsa applicazione (art.360 co 1n.3 c.p.c.) degli art.324 c.p.c. e 2909 c.c., sia la nullità della sentenza(art.360 co 1 n.4 c.p.c.) per violazione degli art.112 e 342 c.p.c.Secondo il Condominio ricorrente, la Corte avrebbe mal individuato ilimiti del devolutum, violando le norme richiamate, nella misura in cui haritenuto che la doglianza delle controparti consistesse nel rilevare unavera e propria assenza del registro di contabilità, ex art.1130 bis e 1130co 7 c.c., intesa come mancata compilazione dello stesso; una situazionedel genere non sarebbe stata invece mai valorizzata, perché sarebbe statarilevata solo la mancata allegazione del registro al rendiconto. La Corte dimerito avrebbe pure mal interpretato la decisione del Tribunale di Ivrea inordine alla illegittimità della delibera impugnata, per il fatto chemancherebbe la prova della presentazione, prima dell’assemblea o nelcorso della stessa, del registro di contabilità; la pronuncia di primo gradoNumero registro generale 13918/2022Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 14137/2026Data pubblicazione 14/05/2026si sarebbe limitata a questo rilievo, senza aggiungere l’esistenza di unacontestazione sull’effettiva materiale formazione del registro, rilevatainvece dalla Corte d’Appello; il Tribunale avrebbe inoltre valorizzatocircostanze di fatto non introdotte tempestivamente nel giudizio dallecontroparti, in ordine alla mancata prova della messa a disposizione delladocumentazione contabile relativa al rendiconto e dell’incomprensibilitàdella documentazione contabile allegata; se correttamente interpretata, ladecisione di primo grado avrebbe dovuto essere letta nel senso che lamancata presentazione del registro di contabilità ai condominiriguardasse un aspetto della mancata messa a disposizione delladocumentazione contabile relativa al rendiconto e, dato che il registroindicato non doveva essere allegato -come invece asserito dallecontroparti- alla convocazione dell’assemblea, anche la sua mancatamessa a disposizione sarebbe stata da considerare questione di fattonuova. La Corte d’Appello avrebbe quindi dovuto rilevare che, nonpotendosi addebitare al Condominio di non aver messo a disposizione ladocumentazione contabile comprensiva del registro di contabilità, nonavrebbe potuto essere valorizzato dal Tribunale nemmeno lo specifico viziorelativo alla mancata messa a disposizione del registro di contabilità, nondedotto dalle controparti (che avevano lamentato la mancata allegazionedel registro al rendiconto, affermata non necessaria).Il motivo in esame è infondato, sotto i diversi profili di critica che -conqualche difficoltà- si possono desumere dal suo contenuto.La Corte d’Appello di Torino -e, prima, il Tribunale di Ivrea- ha rilevatoche i condomini attori appellati avevano affermato non solo la mancataallegazione del registro di contabilità al rendiconto ma l’inesistenza inconcreto del registro; la Corte di merito ha ritenuto di valorizzare lamancanza di prova dell’esistenza del registro di contabilità come diformazione precedente al rendiconto, considerando non adeguatamenteallegate dagli interessati le circostanze fondanti la mancata messa aNumero registro generale 13918/2022Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 14137/2026Data pubblicazione 14/05/2026disposizione del registro stesso ai condomini richiedenti prima o durantel’assemblea, invece valorizzata dal Tribunale.Occorre precisare che l’articolazione dei motivi di ricorso ai sensidell’art.360 c.p.c. non prevede la verifica dell’interpretazione più o menocorretta della sentenza di primo grado da parte del Giudice d’appello macomporta una valutazione che riguarda quest’ultima sentenza ed èfinalizzata alla verifica, nei limiti imposti per il ricorso per cassazione dagliart.360-366 c.p.c., della risposta data ai motivi di critica articolati dalleparti nell’ambito degli art.342, 343, 345 e 346 c.p.c. -volti ad identificarel’ambito della rivalutazione del merito della controversia in sede idimpugnazione-.Il rilievo che precede rimane fermo anche se si considera il richiamo aldisposto degli art.324 c.p.c. e 2909 c.c. operato dal Condominio, che nonè supportato da una minima argomentazione che renda in qualche modoriconoscibile l’oggetto di un ipotetico giudicato -avente i requisiti peressere considerato tale- maturato rispetto alla sentenza di primo grado.Appare pertanto irrilevante stabilire se la Corte d’Appello di Torinoabbia correttamente valutato il deciso del Tribunale di Ivrea, mentreoccorre verificare se effettivamente la decisione d’appello abbia malidentificato i limiti del devolutum, provvedendo oltre le allegazioni delleparti: l’eventuale superamento dell’identificazione dei fatti principali,valorizzati attraverso la perimetrazione della materia del contendereoperata dalle parti con le domande ed eccezioni ritualmente svolte,giustificherebbe l’intervento in sede di legittimità in base alle norme soprarichiamate, mentre l’interpretazione della domanda che entro quei limiti simantenga è attività propria del giudice di merito, suscettibile del vaglio dilegittimità solo ove non sia supportata da un impianto motivazionaleeffettivo, logico e privo di contraddizioni o nel ricorrere dei presupposti dioperatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. -cfr., per tutte, Cass. a SUn.8053/2014, alla quale si sono conformate le pronunce successive; suiNumero registro generale 13918/2022Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 14137/2026Data pubblicazione 14/05/2026limiti in cui può essere fatto valere in sede di legittimità l’errore diinterpretazione della domanda e delle eccezioni, cfr. ancora di recenteCass. n.13439/2025 -.Ora, fin dall’introduzione del giudizio di primo grado i condominicontroricorrenti avevano lamentato l’invalidità della delibera impugnataper la mancata allegazione al rendiconto 2014, da partedell’amministratore, del registro di contabilità; i condomini attori avevanorichiamato il disposto degli art.1130 co 7 e 1130 bis c.c., lamentando cheil rendiconto consuntivo 2014 non si componesse del registro di contabilitàai sensi dell’at.1130 bis c.c. ed anzi che un registro di contabilità non cifosse e non fosse stato mai tenuto -cfr. l’atto di citazione per il primogrado espressamente richiamo nel controricorso e allegato ex art.369c.p.c.-. Ne consegue che il rilievo della Corte di merito in ordineall’assenza di un registro di contabilità non si pone al di fuori dell’oggettocontroverso come delineato dalle parti: l’accertamento della Corted’Appello è altresì coerente con la motivazione del Tribunale di Ivrea,riportata in ricorso, secondo cui mancherebbe la “prova che sia statopresentato ai condomini, né prima né al più tardi in sede assembleare, ilregistro di contabilità, che parte convenuta ha depositato soltanto con lamemoria ex art.183 co 6 n.2 c.p.c., senza però fornire la provadell’esistenza di detto documento alla data di approvazione delrendiconto” .Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno quindi concordato,nell’ambito della interpretazione e valutazione della domanda proposta daicondomini, sull’accertare che non c’era un registro di contabilità alla datadi approvazione del rendiconto, in assenza di prova che detto documentoeffettivamente allora esistesse.Non ricorre pertanto alcuna delle violazioni di legge prospettate dalricorrente, che mette più propriamente in discussione la ricostruzione infatto operata dalla Corte d’Appello e le valutazioni conseguenti sfavorevoliNumero registro generale 13918/2022Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 14137/2026Data pubblicazione 14/05/2026per la tesi del Condominio, nell’ambito dell’esercizio di attività che sonoprerogativa dei Giudici di merito.Le considerazioni svolte sono sufficiente a giustificare il rigetto delricorso.Le spese processuali del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna il Condominio CentroCommerciale Planetarium di Caluso, in persona dell’amministratore protempore, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], FrancaGiovanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 15 gennaio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa