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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19107/2026

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itano-ricorrente-controComune di Sant’Onofrio, in persona del Sindaco pro-tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n. 203/2023 del 31.03.2022, depositata in data 18.01.2023.Numero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Sant’Onofrio – [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviso di accertamento in rettificaper insufficiente versamento di IMU relativo all’anno 2014 in relazione adimmobile di proprietà della contribuente.2.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, incorporante della citatacontribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponeva ricorso avverso ilpredetto avviso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] competente.3.

Il Comune non si costituiva.4.

La C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto riteneva noninstaurato il contraddittorio sulla base della rilevata omissione della provadella notifica alla controparte da parte della appellante.5.

Avverso la decisione di primo grado proponeva appello la BIEMMEs.r.l., deducendo di avere, al contrario di quanto ritenuto dalla C.T.P.,fornito in giudizio la prova della notifica del ricorso all’ente impositore,chiedendo che il giudice di secondo grado si pronunciasse nel merito.6.

La Corte di Giustizia di II Grado della Calabria prendeva attodell’effettiva produzione da parte della appellante della prova della notificadel ricorso e, pronunciandosi nel merito, rigettava l’impugnazione.7.

In particolare, la Corte regionale premetteva di condividerel’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di erroneità delladecisione di primo grado sull’inammissibilità del ricorso, l’appellante puòrichiamare l’atto introduttivo senza bisogno di riprodurre i motivi.8.

Rilevava, tuttavia, che, nel caso di specie, la società aveva«richiamato il contenuto del ricorso depositato nel precedente grado diNumero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026giudizio, limitando, nelle conclusioni, l’ambito di indagine alla solacontestazione relativa alla determinazione del valore del terreno»presupposto della pretesa impositiva, sicché doveva ritenersi intervenutarinuncia in ordine agli ulteriori motivi.9.

Quanto alla determinazione del valore dell’immobile in relazione alquale era stata avanzata la richiesta di maggiore imposta, riteneva lalegittimità dell’operato del Comune, il quale aveva quantificato tale valoresulla base di regolamento emesso ex art. 59 lett. g) del d.lgs. n. 446 del1997, il quale riconosceva agli enti locali tale possibilità per zone omogenee.10.

Rilevava, inoltre, che la contribuente, nel caso di specie, non avevafornito la prova contraria che consentisse al giudice di disattendere il valoredeterminato sulla base di regolamento comunale.11.

Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione,basato su due motivi.

Il Comune è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce laviolazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il decidente ritenuto rinunciati i motividel ricorso originario proposti dalla società, ad eccezione della censuraconcernente la quantificazione del valore del terreno che aveva costituito ilpresupposto della maggiore pretesa impositiva.Invoca, in proposito, lo stesso orientamento giurisprudenziale citatodalla Corte di secondo grado, ritenendo automaticamente richiamate leconclusioni del ricorso introduttivo dichiarato erroneamente inammissibile,che non dovevano essere riprodotte integralmente nel nuovo atto diimpugnazione, orientamento, tuttavia, a suo parere, non applicato inmaniera corretta (in quanto la Corte di secondo grado ha comunqueNumero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026valutato come rinunciati alcuni motivi di impugnazione, in quanto nonriportati nelle conclusioni dell’atto di appello).Deduce, inoltre, sempre nell’ambito del medesimo motivo, che «noncorrisponde al vero che non sia stata data prova contraria alledeterminazioni del Comune».2.

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce la violazionedell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.In particolare, invoca l’intervento di giudicato esterno, come talevincolante per il giudice e non invece considerato nella sentenza di appello,in relazione alla sentenza n. 168/2019 del 20.12.2018 della CommissioneTributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA], relativa al medesimo immobile e adiversa annualità, che aveva annullato analogo avviso di accertamentoemesso dal Comune di Sant’Onofrio.3.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sonoinammissibili.3.1.

Così come formulata, la doglianza relativa al richiamo in appello deimotivi di ricorso avanzati in primo grado afferisce a interpretazione delladomanda e avrebbe imposto l’esperimento del corretto mezzo di ricorso.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’interpretazione data dalgiudice di merito alla domanda o alla sua estensione è sindacabile in sededi legittimità solo sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristrettilimiti del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v.

Cass.34762/24; Cass. n. 13439/2025).3.2.

Deve inoltre rilevarsi che è vero – e le premesse in diritto dellaCorte di Giustizia di II grado sono sovrapponibili a quelle del contribuente –che, nel caso di errata declaratoria di inammissibilità del ricorsointroduttivo, l’atto di appello non deve riprodurre per intero i motivi diimpugnazione di primo grado, in quanto l’error in procedendo hadeterminato la mancata trattazione nel merito delle doglianze del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026con conseguente diritto dello stesso di una pronuncia sulle medesime.Tuttavia, nel caso di specie, l’appello è stato formulato sì con un richiamoal ricorso introduttivo, così da rendere superflua la riproduzione dei motivi,ma con un’espressione che ha circoscritto la portata delle conclusioni allasola domanda relativa alla contestazione del valore dell’immobilepresupposto dell’ICI.

L’appello, infatti, oltre a richiedere di «annullare lasentenza della CTP di [OSCURATO:PERSONA], sez. 2, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1541/18, inquanto basata su un presupposto errato», ossia l’omessa notifica del ricorsoall’ente impositore, ha sollecitato il giudice di appello ad «accogliere lerichieste del ricorrente e pertanto dichiarare …. che il valore del terrenoindividuato al catasto terreni al foglio 4, mappali 188, 435 e 437, perdeterminare l’imposta 2014, è di euro 360.000, così come considerato dallascrivente per la quantificazione dell’imposta dovuta».

In buona sostanza,non sono stati reiterate nel corpo dell’atto di gravame, neanche attraversomero richiamo all’atto introduttivo, le conclusioni afferenti gli originarimotivi di ricorso.

Manca, inoltre, la reiterazione nelle conclusioni dell’atto diappello della parte del ricorso introduttivo riguardante le sanzioni, nondovute, secondo il contribuente sulla base dell’affidamento e della buonafede conseguente all’assenza di atti di rettifica fino all’anno 2011.4.

Sia nel primo motivo di ricorso che nel secondo, la contribuente siduole del fatto che la sentenza abbia ritenuto erroneamente non fornita laprova contraria in ordine alle determinazioni del Comune sullaquantificazione del valore dell’immobile ex art. 59 lett. g) del d.lgs. n. 446del 1997.

Asserisce, infatti, di avere allegato una sentenza della C.T.P. diVibo Valentia (la citata n. 168/2019) che aveva disatteso, in relazione almedesimo terreno, le determinazioni del Comune e di avere citato, qualeprova contraria, sia il prezzo di vendita sia l’esistenza di servitù passiva diacquedotto (che, alla luce della mancata costituzione del Comune,Numero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026dovevano ritenersi provati in virtù del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c.).4.1.

Anche in parte qua la doglianza è inammissibile.4.2.

Come è noto, in tema di ICI, le delibere con le quali il Consigliocomunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, determina periodicamentee per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle areefabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell'enteterritoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiorea quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione(analoghe al c.d. redditometro).Tali presunzioni ammettono la prova contraria, con l'ulterioreconseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabilenon può essere attribuito il valore individuato dal Comune, puòdisattenderlo e procedere ad un'autonoma stima utilizzando i parametri dilegge (Cass. n. 17248/2019).4.3.

Fatta tale premessa, deve rilevarsi che la doglianza èinammissibile, per difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo statiallegati, né trascritti i documenti posti a fondamento delle contestazioni (nél’atto di compravendita, né documentazione attestante l’esistenza di servitùpassiva), non potendo, tra l’altro, la mancata costituzione della controparteessere invocata a fondamento del principio di non contestazione (Cass. n.25/2025).

A tal proposito Cass. 28665/2025 ha ribadito che nel processotributario, la difesa (in senso di contestazione dell’atto impositivo) da partedell’Amministrazione è di per sé sufficiente a considerare contestate tuttele tesi difensive del contribuente.

Non è dunque richiesto un onere diallegazione aggiuntivo o una replica analitica “voce per voce” dellericostruzioni contabili/analitiche proposte.4.4.

La critica della ricorrente relativa alle modalità di determinazionedel valore dell’immobile, tra l’altro, appare generica, in quanto nonNumero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026articolata in maniera tale da rendere comprensibile come gli elementi diprova citati possano inficiare le determinazioni del Comune fondati suvalutazioni tecniche per aree omogenee.Né può ritenersi che, in sé e per sé, il prezzo di vendita di un immobilepossa essere reputato più attendibile parametro rispetto a studi sui valoridi mercato del territorio operati dagli enti locali, in quanto può esseredeterminato sulla base dei più vari fattori e non necessariamente essereaderente all’effettivo valore del bene.Nella specie, la società non ha neanche prospettato le ragionidell’inattendibilità delle valutazioni del Comune, limitandosi a citare, senza,peraltro, allegare la relativa documentazione, fonti potenzialmente in gradodi incidere sulla determinazione del valore del terreno e senza evidenziarela loro rilevanza in concreto, sì da sovvertire o modificare il contenuto delladelibera posta a fondamento della pretesa impositiva.4.5.

La sentenza n. 168/2019 citata dalla ricorrente, inoltre, non haalcuna efficacia dimostrativa rispetto all’assunto che il contribuente intendedimostrare, né ha valore di “giudicato esterno”.Deve, infatti, in primo luogo, rilevarsi che la ricorrente non ha prodottoprocedimento e quello oggetto della sentenza n. 168/2019 citata.

Insostanza, emerge dagli atti che il presente procedimento ha ad oggetto unavviso per l’IMU relativa all’anno di imposta 2014 relativa ad un terreno diproprietà della società ricorrente e che la sentenza n. 168 cit. si riferisce adanaloga imposta per l’anno 2013.

Senza, tuttavia, riferimenti specifici aidati individuanti l’immobile oggetto dei due avvisi, non appare dimostratala loro identità.

La sentenza n. 168 cit., infatti, reca in epigrafe solol’indirizzo dell’immobile, ma nulla di preciso e specifico è stato allegato inmerito ai dati identificativi dell’avviso IMU per l’anno 2014 oggetto diimpugnazione.Numero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il ricorso, pertanto, in mancanza nella sentenza impugnata delriferimento specifico all’oggetto della controversia, non consente a questaCorte la possibilità di verificare se la presente impugnazione si riferisca almedesimo terreno oggetto della pronuncia n. 168 cit. passata in giudicato.Il motivo, dunque, difetta di autosufficienza.4.6.

Si osserva, inoltre, che questa Corte, con riferimento al valore degliimmobili ai fini impositivi, suscettibile di modifiche con il decorso del tempoin ragione di parametri variabili, ha escluso la possibilità di invocare ilgiudicato esterno (v.

Cass. n. 18293/2011: «In tema di ICI, la sentenza cheabbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fastato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fattiche appaiano elementi costitutivi della fattispecie a caratteretendenzialmente permanente - come, ad esempio, la categoria e la renditacatastale o la spettanza di un'esenzione o agevolazione pluriennale - manon con riferimento ad elementi variabili - come, ad esempio, ladeterminazione della base imponibile, sulla scorta del valore venale diun immobile ex art. 5, quinto comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che,per sua natura, è destinata a modificarsi nel tempo - »).

Si veda, suquestione analoga, anche Cass. n. 15613/2024, che ha così osservato:«qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimorapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza,preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche seil successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito loscopo ed il petitum del primo e detta efficacia, riguardante anche i rapportidi durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principioNumero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell'autonomia dei periodi d'imposta».

Tale preclusione, tuttavia, opera soloin presenza di specifici presupposti: «… l'indifferenza della fattispeciecostitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto aifatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltantole imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo,si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata ecomunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacitàcontributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementicostitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodid'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminariall'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono caratteretendenzialmente permanente» (così Cass. Sez.

U., 16 giugno 2006, n.13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n.9512; cfr. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass.,16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675)».

Muovendoda tali premesse, deve ritenersi che «il valore venale in comune commerciodelle aree edificabili … quale elemento variabile con riferimento ai diversiperiodi di imposta, non può ascriversi a quei fatti che appaiano elementicostitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente» (Cass.n. 15613 cit.).5.

In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.6.

Non deve procedersi alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità, in quanto l’intimato non si è costituito.7.

Essendo stato dichiarato rigettato il ricorso, la contribuente è tenutaal versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MNumero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itano-ricorrente-controComune di Sant’Onofrio, in persona del Sindaco pro-tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n. 203/2023 del 31.03.2022, depositata in data 18.01.2023.Numero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Sant’Onofrio – [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviso di accertamento in rettificaper insufficiente versamento di IMU relativo all’anno 2014 in relazione adimmobile di proprietà della contribuente.2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, incorporante della citatacontribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponeva ricorso avverso ilpredetto avviso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] competente.3. Il Comune non si costituiva.4. La C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto riteneva noninstaurato il contraddittorio sulla base della rilevata omissione della provadella notifica alla controparte da parte della appellante.5. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello la BIEMMEs.r.l., deducendo di avere, al contrario di quanto ritenuto dalla C.T.P.,fornito in giudizio la prova della notifica del ricorso all’ente impositore,chiedendo che il giudice di secondo grado si pronunciasse nel merito.6. La Corte di Giustizia di II Grado della Calabria prendeva attodell’effettiva produzione da parte della appellante della prova della notificadel ricorso e, pronunciandosi nel merito, rigettava l’impugnazione.7. In particolare, la Corte regionale premetteva di condividerel’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di erroneità delladecisione di primo grado sull’inammissibilità del ricorso, l’appellante puòrichiamare l’atto introduttivo senza bisogno di riprodurre i motivi.8. Rilevava, tuttavia, che, nel caso di specie, la società aveva«richiamato il contenuto del ricorso depositato nel precedente grado diNumero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026giudizio, limitando, nelle conclusioni, l’ambito di indagine alla solacontestazione relativa alla determinazione del valore del terreno»presupposto della pretesa impositiva, sicché doveva ritenersi intervenutarinuncia in ordine agli ulteriori motivi.9. Quanto alla determinazione del valore dell’immobile in relazione alquale era stata avanzata la richiesta di maggiore imposta, riteneva lalegittimità dell’operato del Comune, il quale aveva quantificato tale valoresulla base di regolamento emesso ex art. 59 lett. g) del d.lgs. n. 446 del1997, il quale riconosceva agli enti locali tale possibilità per zone omogenee.10. Rilevava, inoltre, che la contribuente, nel caso di specie, non avevafornito la prova contraria che consentisse al giudice di disattendere il valoredeterminato sulla base di regolamento comunale.11. Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione,basato su due motivi. Il Comune è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce laviolazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il decidente ritenuto rinunciati i motividel ricorso originario proposti dalla società, ad eccezione della censuraconcernente la quantificazione del valore del terreno che aveva costituito ilpresupposto della maggiore pretesa impositiva.Invoca, in proposito, lo stesso orientamento giurisprudenziale citatodalla Corte di secondo grado, ritenendo automaticamente richiamate leconclusioni del ricorso introduttivo dichiarato erroneamente inammissibile,che non dovevano essere riprodotte integralmente nel nuovo atto diimpugnazione, orientamento, tuttavia, a suo parere, non applicato inmaniera corretta (in quanto la Corte di secondo grado ha comunqueNumero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026valutato come rinunciati alcuni motivi di impugnazione, in quanto nonriportati nelle conclusioni dell’atto di appello).Deduce, inoltre, sempre nell’ambito del medesimo motivo, che «noncorrisponde al vero che non sia stata data prova contraria alledeterminazioni del Comune».2. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce la violazionedell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.In particolare, invoca l’intervento di giudicato esterno, come talevincolante per il giudice e non invece considerato nella sentenza di appello,in relazione alla sentenza n. 168/2019 del 20.12.2018 della CommissioneTributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA], relativa al medesimo immobile e adiversa annualità, che aveva annullato analogo avviso di accertamentoemesso dal Comune di Sant’Onofrio.3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sonoinammissibili.3.1. Così come formulata, la doglianza relativa al richiamo in appello deimotivi di ricorso avanzati in primo grado afferisce a interpretazione delladomanda e avrebbe imposto l’esperimento del corretto mezzo di ricorso.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’interpretazione data dalgiudice di merito alla domanda o alla sua estensione è sindacabile in sededi legittimità solo sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristrettilimiti del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v. Cass.34762/24; Cass. n. 13439/2025).3.2. Deve inoltre rilevarsi che è vero – e le premesse in diritto dellaCorte di Giustizia di II grado sono sovrapponibili a quelle del contribuente –che, nel caso di errata declaratoria di inammissibilità del ricorsointroduttivo, l’atto di appello non deve riprodurre per intero i motivi diimpugnazione di primo grado, in quanto l’error in procedendo hadeterminato la mancata trattazione nel merito delle doglianze del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026con conseguente diritto dello stesso di una pronuncia sulle medesime.Tuttavia, nel caso di specie, l’appello è stato formulato sì con un richiamoal ricorso introduttivo, così da rendere superflua la riproduzione dei motivi,ma con un’espressione che ha circoscritto la portata delle conclusioni allasola domanda relativa alla contestazione del valore dell’immobilepresupposto dell’ICI. L’appello, infatti, oltre a richiedere di «annullare lasentenza della CTP di [OSCURATO:PERSONA], sez. 2, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1541/18, inquanto basata su un presupposto errato», ossia l’omessa notifica del ricorsoall’ente impositore, ha sollecitato il giudice di appello ad «accogliere lerichieste del ricorrente e pertanto dichiarare …. che il valore del terrenoindividuato al catasto terreni al foglio 4, mappali 188, 435 e 437, perdeterminare l’imposta 2014, è di euro 360.000, così come considerato dallascrivente per la quantificazione dell’imposta dovuta». In buona sostanza,non sono stati reiterate nel corpo dell’atto di gravame, neanche attraversomero richiamo all’atto introduttivo, le conclusioni afferenti gli originarimotivi di ricorso. Manca, inoltre, la reiterazione nelle conclusioni dell’atto diappello della parte del ricorso introduttivo riguardante le sanzioni, nondovute, secondo il contribuente sulla base dell’affidamento e della buonafede conseguente all’assenza di atti di rettifica fino all’anno 2011.4. Sia nel primo motivo di ricorso che nel secondo, la contribuente siduole del fatto che la sentenza abbia ritenuto erroneamente non fornita laprova contraria in ordine alle determinazioni del Comune sullaquantificazione del valore dell’immobile ex art. 59 lett. g) del d.lgs. n. 446del 1997. Asserisce, infatti, di avere allegato una sentenza della C.T.P. diVibo Valentia (la citata n. 168/2019) che aveva disatteso, in relazione almedesimo terreno, le determinazioni del Comune e di avere citato, qualeprova contraria, sia il prezzo di vendita sia l’esistenza di servitù passiva diacquedotto (che, alla luce della mancata costituzione del Comune,Numero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026dovevano ritenersi provati in virtù del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c.).4.1. Anche in parte qua la doglianza è inammissibile.4.2. Come è noto, in tema di ICI, le delibere con le quali il Consigliocomunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, determina periodicamentee per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle areefabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell'enteterritoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiorea quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione(analoghe al c.d. redditometro).Tali presunzioni ammettono la prova contraria, con l'ulterioreconseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabilenon può essere attribuito il valore individuato dal Comune, puòdisattenderlo e procedere ad un'autonoma stima utilizzando i parametri dilegge (Cass. n. 17248/2019).4.3. Fatta tale premessa, deve rilevarsi che la doglianza èinammissibile, per difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo statiallegati, né trascritti i documenti posti a fondamento delle contestazioni (nél’atto di compravendita, né documentazione attestante l’esistenza di servitùpassiva), non potendo, tra l’altro, la mancata costituzione della controparteessere invocata a fondamento del principio di non contestazione (Cass. n.25/2025). A tal proposito Cass. 28665/2025 ha ribadito che nel processotributario, la difesa (in senso di contestazione dell’atto impositivo) da partedell’Amministrazione è di per sé sufficiente a considerare contestate tuttele tesi difensive del contribuente. Non è dunque richiesto un onere diallegazione aggiuntivo o una replica analitica “voce per voce” dellericostruzioni contabili/analitiche proposte.4.4. La critica della ricorrente relativa alle modalità di determinazionedel valore dell’immobile, tra l’altro, appare generica, in quanto nonNumero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026articolata in maniera tale da rendere comprensibile come gli elementi diprova citati possano inficiare le determinazioni del Comune fondati suvalutazioni tecniche per aree omogenee.Né può ritenersi che, in sé e per sé, il prezzo di vendita di un immobilepossa essere reputato più attendibile parametro rispetto a studi sui valoridi mercato del territorio operati dagli enti locali, in quanto può esseredeterminato sulla base dei più vari fattori e non necessariamente essereaderente all’effettivo valore del bene.Nella specie, la società non ha neanche prospettato le ragionidell’inattendibilità delle valutazioni del Comune, limitandosi a citare, senza,peraltro, allegare la relativa documentazione, fonti potenzialmente in gradodi incidere sulla determinazione del valore del terreno e senza evidenziarela loro rilevanza in concreto, sì da sovvertire o modificare il contenuto delladelibera posta a fondamento della pretesa impositiva.4.5. La sentenza n. 168/2019 citata dalla ricorrente, inoltre, non haalcuna efficacia dimostrativa rispetto all’assunto che il contribuente intendedimostrare, né ha valore di “giudicato esterno”.Deve, infatti, in primo luogo, rilevarsi che la ricorrente non ha prodottoprocedimento e quello oggetto della sentenza n. 168/2019 citata. Insostanza, emerge dagli atti che il presente procedimento ha ad oggetto unavviso per l’IMU relativa all’anno di imposta 2014 relativa ad un terreno diproprietà della società ricorrente e che la sentenza n. 168 cit. si riferisce adanaloga imposta per l’anno 2013. Senza, tuttavia, riferimenti specifici aidati individuanti l’immobile oggetto dei due avvisi, non appare dimostratala loro identità. La sentenza n. 168 cit., infatti, reca in epigrafe solol’indirizzo dell’immobile, ma nulla di preciso e specifico è stato allegato inmerito ai dati identificativi dell’avviso IMU per l’anno 2014 oggetto diimpugnazione.Numero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il ricorso, pertanto, in mancanza nella sentenza impugnata delriferimento specifico all’oggetto della controversia, non consente a questaCorte la possibilità di verificare se la presente impugnazione si riferisca almedesimo terreno oggetto della pronuncia n. 168 cit. passata in giudicato.Il motivo, dunque, difetta di autosufficienza.4.6. Si osserva, inoltre, che questa Corte, con riferimento al valore degliimmobili ai fini impositivi, suscettibile di modifiche con il decorso del tempoin ragione di parametri variabili, ha escluso la possibilità di invocare ilgiudicato esterno (v. Cass. n. 18293/2011: «In tema di ICI, la sentenza cheabbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fastato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fattiche appaiano elementi costitutivi della fattispecie a caratteretendenzialmente permanente - come, ad esempio, la categoria e la renditacatastale o la spettanza di un'esenzione o agevolazione pluriennale - manon con riferimento ad elementi variabili - come, ad esempio, ladeterminazione della base imponibile, sulla scorta del valore venale diun immobile ex art. 5, quinto comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che,per sua natura, è destinata a modificarsi nel tempo - »). Si veda, suquestione analoga, anche Cass. n. 15613/2024, che ha così osservato:«qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimorapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza,preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche seil successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito loscopo ed il petitum del primo e detta efficacia, riguardante anche i rapportidi durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principioNumero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell'autonomia dei periodi d'imposta». Tale preclusione, tuttavia, opera soloin presenza di specifici presupposti: «… l'indifferenza della fattispeciecostitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto aifatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltantole imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo,si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata ecomunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacitàcontributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementicostitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodid'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminariall'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono caratteretendenzialmente permanente» (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n.13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n.9512; cfr. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass.,16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675)». Muovendoda tali premesse, deve ritenersi che «il valore venale in comune commerciodelle aree edificabili … quale elemento variabile con riferimento ai diversiperiodi di imposta, non può ascriversi a quei fatti che appaiano elementicostitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente» (Cass.n. 15613 cit.).5. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.6. Non deve procedersi alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità, in quanto l’intimato non si è costituito.7. Essendo stato dichiarato rigettato il ricorso, la contribuente è tenutaal versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MNumero registro generale 15348/2023Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 19107/2026Data pubblicazione 11/06/2026La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.Il PresidenteMilena Balsamo