CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CamilloSantagata;-controricorrente-nonché controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diCampania n. 1973/2023 depositata il 21/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Campania,in sede di rinvio, in seguito alla riassunzione del giudizio da parte dellaMarina di [OSCURATO:SOCIETA]., in esito all’ordinanza della Corte di CassazioneNumero registro generale 21440/2023Numero sezionale 3185/2026Numero di raccolta generale 20218/2026Data pubblicazione 16/06/2026n.28839/2021 che aveva annullato la precedente sentenza di appello,anch’essa resa in sede di rinvio, per effetto del ricorso in cassazionepresentato da [OSCURATO:SOCIETA], dichiarava legittima la pretesa delconcessionario relativamente alla TARSU 2011, oggetto dell’avviso diaccertamento impugnato dalla contribuente con il ricorso originario.2. In particolare, la CGT, per quanto qui interessa, dichiaravainammissibili le questioni concernenti la notificazione dell’attoprodromico a cui rinviava per relationem la motivazionedell’accertamento, osservando che con il ricorso introduttivo erano statieccepiti solo il difetto di motivazione e l’assenza dei presuppostiimpositivi; riteneva assolto per relationem l’obbligo motivazionaledell’avviso di accertamento, facendo esso riferimento all’attoprodromico, contenente tutti i presupposti di fatto e di diritto dellapretesa, in esso richiamato, già conosciuto dal contribuente perché lasua notificazione risultava essere stata pacificamente dimostrata, siapure in grado di appello, escludendo che fosse necessaria la suamateriale allegazione all’avviso di accertamento; quanto ai presuppostiimpositivi, affermava la piena legittimità, alla luce dell’insegnamentodella Suprema Corte [OSCURATO:PERSONA] n.2878/2008, del regolamento comunaleche differenzia gli alberghi dalle abitazioni private, fermo restando chela pretesa di [OSCURATO:SOCIETA] si basa sulle superfici denunziate dalla stessacontribuente.3. Ricorre in cassazione contro la decisione del giudice di rinvio lacontribuente che si affida a due motivi di censura.4. La concessionaria resiste con controricorso, mentre il Comune èrestato intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 57 e 58 del D. Lgs. n. 546/1992, dell’art. 7 legge212/2000, nonché del principio del contraddittorio e del diritto di difesa,Numero registro generale 21440/2023Numero sezionale 3185/2026Numero di raccolta generale 20218/2026Data pubblicazione 16/06/2026in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., avendo i giudici delmerito ritenuto inammissibile, per non essere stata dedotta sin dalricorso introduttivo, la contestazione della contribuente sulla regolaritàdella notificazione dell’atto richiamato per relationem nella motivazionedell’atto impositivo, prodotto dal concessionario solo nel corso delgiudizio.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2. E’ inammissibile perché esso, così come dedotto, si pone incontrasto frontale con il consolidato orientamento della Corte (vediCass. 13439/2025) secondo cui, in tema di ricorso per cassazione,l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non ècensurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., perchénon pone in discussione il significato della norma, ma la sua concretaapplicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al paridi ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimitàsoltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limitiin cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, primocomma n. 5, c.p.c..1.3. Nel caso di specie, la CGT, con apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cuiall’art.360 primo comma n. 5, c.p.c., ha espressamene escluso checostituisse oggetto del giudizio la questione della notificazionedell’avviso di pagamento presupposto, avendo ritenuto che con il ricorsointroduttivo la contribuente avesse impugnato l’avviso solo per difetto dimotivazione e per carenza dei presupposti impositivi.1.4. Il motivo è comunque anche infondato, considerato che il vizio dimotivazione dell’atto per mancata allegazione dell’atto richiamato èquestione del tutto diversa dalla contestata irregolarità della notificadell’atto presupposto, fermo restando che, con altrettantoapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, il giudiceNumero registro generale 21440/2023Numero sezionale 3185/2026Numero di raccolta generale 20218/2026Data pubblicazione 16/06/2026del rinvio ha ritenuto la notificazione dell’atto presupposto del tuttoregolare. In ragione di ciò, la CGT ha, quindi, fatto corretta applicazionedel principio già affermato da questa Corte secondo cui, in tema dimotivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7,comma 1, della L. n. 212 del 2000, nel prevedere che debba essereallegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documentorichiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli attidi cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza pereffetto di precedente comunicazione (Cass. Sez. 5, 14.1.2015, n. 407,Rv. 634243-01), sicchè la pregressa regolare notificazione dell’attopresupposto, in cui pacificamente erano riportati i presupposti di fatto edi diritto della pretesa, non imponeva che esso venisse allegatoall’avviso di accertamento impugnato.Per altro verso, la pacifica possibilità di produrre documenti in sede diappello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, ratione temporisapplicabile, certamente non impediva alla ricorrente di contestare lanullità della notifica dell’atto presupposto prodotto, ma ciò soloarticolando motivi aggiunti nel rispetto della procedura normativamenteprevista (v. tra le tante Cass. n. 25668/2024), adempimento questo chenon risulta essere stato curato e che ha, correttamente, indotto ilgiudice regionale a reputare inammissibile, perché nuova, la relativacensura.2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità dellasentenza per omessa motivazione su un punto decisivo dellacontroversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.,sostenendo che non risultino esplicitate le ragioni per le quali sia stataritenuta regolare la notificazione al contribuente dell’atto richiamato perrelationem nella motivazione dell’atto impositivo.2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.2.2. E’ inammissibile perché la questione della notificazione dell’attoNumero registro generale 21440/2023Numero sezionale 3185/2026Numero di raccolta generale 20218/2026Data pubblicazione 16/06/2026prodromico non costituiva oggetto del giudizio come accertato dalla CGTsicchè non è prospettabile né deducibile un vizio di omessa motivazionerispetto ad una questione estranea al thema decidendum.2.3. E’ anche infondato atteso che la GCT si é comunque espressa sulpunto, rilevando, con apprezzamento di merito ad essa riservato, nonsindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cuiall’art.360 primo comma n. 5, c.p.c., che dalla “documentazione […] sievince pacificamente la prova della notifica dell’atto prodromicodell’avviso di accertamento impugnato […] così come previsto dall’art.7, il quale prevede espressamente che sul titolo esecutivo va riportato ilriferimento all’eventuale atto di accertamento”.3. In definitiva, il ricorso va rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Nulla, invece, va disposto in favore del Comune resistente,rimasto intimato.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida in Euro 7.600,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 21440/2023Numero sezionale 3185/2026Numero di raccolta generale 20218/2026Data pubblicazione 16/06/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/6/2026.Il PresidenteUgo Candia